Ordinanza cautelare 28 gennaio 2026
Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 16/03/2026, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00468/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02000/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2000 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pier PA Piccinini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Rimini, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. numero. -OMISSIS- del 26 settembre 2025, notificato al ricorrente in data 7 novembre 2025, con cui il Questore di Rimini ha negato il rinnovo del titolo di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Rimini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa AR LL e udita la difesa erariale come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
Il ricorrente è cittadino albanese, in Italia da molti anni, dove vive in un appartamento di cui dispone in forza di un contratto di locazione dallo stesso sottoscritto, condividendolo, secondo quanto dallo stesso affermato, con il fratello e la madre, giunta in Italia per ricongiungimento con l’odierno ricorrente e in attesa di permesso di soggiorno.
In sede di rinnovo del permesso di soggiorno, al ricorrente è stata contestata la pendenza del giudizio per i reati di lesioni personali (art. 582 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e, conseguentemente, pur avendo lo straniero esercitato la partecipazione al procedimento invocando il principio di non colpevolezza fino alla condanna, l’amministrazione ha negato il rilascio del titolo di soggiorno con il provvedimento oggetto di impugnazione, avverso il quale sono stati dedotti i seguenti vizi di legittimità:
1. violazione del principio di proporzionalità, della presunzione di innocenza e violazione del principio di legalità;
2. carenza di motivazione: l’Amministrazione avrebbe fondato il proprio provvedimento su valutazioni generiche, senza tenere conto dell’assenza di altre condanne e della presenza di tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge;
3. violazione del diritto di difesa e delle garanzie procedimentali: parte ricorrente censura il fatto che il provvedimento, adottato il 26 settembre 2025, sia stato notificato solo il 7 novembre 2025, congiuntamente con altri atti, il che avrebbe impedito la comprensione della posizione giuridica del destinatario di essi;
4. illegittimità derivata del provvedimento di espulsione;
5. eccessiva sproporzionalità del provvedimento impugnato;
6. errore nell’applicazione dell’art. 19, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 286 del 1998;
7. vizio procedurale e violazione dei principi di coerenza, chiarezza e correttezza dell’azione amministrativa, a causa del cumulo di notifiche dell’Ordinanza del Questore applicativa di misure alternative al trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri, del Decreto del Questore di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno e del Decreto del Prefetto di espulsione con accompagnamento alla frontiera tramite l'uso della forza pubblica.
La Questura, nel costituirsi, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità, per difetto di giurisdizione, delle censure rivolte avverso l’ordine di espulsione, chiedendo altresì il rigetto del ricorso nella parte restante.
Alla Camera di consiglio del 28 gennaio 2026, il Collegio, constatato che nessuna delle parti ha prodotto in giudizio il provvedimento impugnato, ha ordinato alla parte più diligente il deposito di tale atto, essendo impossibile, in assenza del medesimo, sia verificare la fondatezza delle tesi del ricorrente, sia apprezzare le difese dell’Amministrazione.
L’esame di tale documento (depositato in atti in ottemperanza al suddetto ordine) ha consentito di accertare come il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno sia stato motivato da una valutazione pericolosità che non fa riferimento ad alcun elemento ulteriore che non sia il fatto che, al momento dell’adozione del provvedimento, lo straniero risultava iscritto nel registro degli indagati, in quanto imputato di aver commesso violenza nei confronti di una donna e, quindi, accusato di reati da ritenersi particolarmente gravi. Per tale reato, peraltro, egli risulta essere stato successivamente condannato, come emerge dal dispositivo della sentenza depositata in atti con cui, dopo che è stato dichiarato il non doversi procedere per i reati di cui agli artt. 612 e 635 c.p. a causa della tardività della querela, il ricorrente è stato condannato, previa riqualificazione delle imputazioni, a un anno di reclusione per i reati di cui agli artt. 660 (molestie) e 581 (percosse) c.p., con il vincolo della continuazione.
Parte ricorrente ha, quindi, prodotto anche i documenti richiamati nel ricorso, dai quali si può desumere che lo straniero risiede in Rimini, dove ha acquisito la disponibilità di un immobile in locazione, ha aperto, nel 2020 un’attività in proprio come muratore ed è stato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dal 23 agosto 2024 al 23 agosto 2026, in qualità di manovale.
Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito con riferimento alle censure da 4 a 7, aventi ad oggetto il decreto di espulsione, mentre non può trovare positivo apprezzamento con riferimento alle altre doglianze.
In particolare, con riferimento alle prime due censure, non possono essere ravvisati i dedotti vizi di violazione dei principi di legalità e proporzionalità e carenza di motivazione, atteso che, al momento dell’adozione del provvedimento, il ricorrente risultava iscritto nel registro degli indagati per condotte di natura violenta e persecutoria, che sono state ragionevolmente ritenute sintomatiche di pericolosità sociale a prescindere dalla condanna. Ciò ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, la cui applicazione, come rilevato dalla difesa erariale, può condurre al diniego del titolo anche in forza di una valutazione di pericolosità sociale che prescinda dalla sussistenza di una condanna per un reato ostativo (quali sarebbero quelli commessi dal ricorrente), con la conseguenza che il provvedimento deve ritenersi proporzionato e adeguatamente motivato.
Un tanto anche in considerazione del fatto che il ricorrente non ha in alcun modo dimostrato di aver presentato elementi a propria difesa a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto e, in particolare, non ha comprovato, né nel corso del procedimento e nemmeno nel giudizio, la presenza della madre, asseritamente entrata in Italia per ricongiungimento familiare e tantomeno la convivenza con quest’ultima e, conseguentemente, la sussistenza di un’unità familiare da tutelare.
Né può ravvisarsi la violazione delle garanzie partecipative, dal momento che lo stesso ricorrente riconosce di aver ricevuto il preavviso di rigetto, mentre non è dato comprendere come la tardività della notifica avrebbe potuto pregiudicare le prerogative della difesa in giudizio, essendo perfettamente chiaro ed intellegibile il contenuto dei singoli provvedimenti, ancorché notificati congiuntamente e a distanza di un certo tempo dalla loro adozione.
Il ricorso non può, quindi, trovare accoglimento.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti in causa, attesa la particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA IE, Presidente
AR LL, Consigliere, Estensore
PA Nasini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR LL | PA IE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.