Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/06/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. LL UN Presidente
Dott. Maria Laura Morello Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 712/2023 avverso la sentenza n. 407/2023 emessa dal
Tribunale di Imperia, in data 13.06.2023
Tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio Fusca ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in Alassio, Via Mazzini 79/1 - APPELLANTE
Contro
Controparte_1
e del suo socio illimitatamente responsabile , in persona del curatore fallimentare, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Cavallini Francolini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Brescia Via A. Gramsci n. 30 - APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, previa ammissione degli incombenti istruttorii già dedotti in primo grado e infra ulteriormente riproposti unitamente a nuova documentazione, in totale riforma della sentenza impugnata (sentenza n. 407/2023 datata 12 giugno 2023), In via principale: accertata e dichiarata la mancanza dell'ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c. respingere la domanda di restituzione degli immobili formulata dal Controparte_2
conseguentemente respingere integralmente per il resto tutte le avverse di
[...] domande poiché infondate in fatto e in diritto, compresa la domanda di risarcimento del danno per occupazione sine titulo. In subordine, ridurre l'importo dell'indennità/risarcimento del danno conseguente alla illegittima occupazione dell'abitazione a 177,58 euro o nella misura meglio vista e ritenuta. Spese come per legge”
PER L'APPELLATO
In ogni caso: condannare parte appellante alla rifusione delle spese (anche generali) e competenze dei due gradi di giudizio, oneri fiscali e previdenziali e successive necessarie compresi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti e dalla sentenza di primo grado si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado:
“(1) abstract. Il Controparte_3
e del suo socio illimitatamente responsabile con atto di citazione
[...] Controparte_1
ritualmente notificato, lamentato che , già socia accomandante della società Parte_1
fallita e coniuge/compagna del socio accomandatario occupava sine titulo Controparte_1
l'immobile sito alla via Roma n. 23 del Comune di Cesio facente parte della massa attiva della procedura fallimentare che lo aveva posto in vendita, dedotto che con raccomandata 8.6.2018 veniva intimato a la liberazione dell'immobile nelle mani dell'incaricato della Parte_1
procedura la quale non ottemperava comunicando in data 18.6.2018 di essere interessata all'acquisto e di avere assunto la custodia del bene, evocava in giudizio per Parte_1
sentirla condannare, in via principale e nel merito, ritenuto che per effetto della diffida del 18.6.2018 era venuto meno il titolo della custodia del bene oggetto di contesa, alla restituzione degli immobili siti in Cesio via Roma n.23 identificati al CF con le particelle n.415 sub. 4 e 5 del foglio 4 e nel CT con la particella 474 del foglio 4 e al risarcimento del danno da illegittima occupazione dei detti beni quantificato nella misura di € 397,77 al mese a far data dal giugno 2018 all'effettiva riconsegna, in via subordinata, ritenuto che occupava sine titulo ab origine gli immobili oggetto di contesa, alla restituzione degli immobili siti in Cesio via Roma n.23 identificati al CF con le particelle n.415 sub.
4 e 5 del foglio 4 e nel CT con la particella 474 del foglio 4 e al risarcimento del danno da illegittima occupazione dei detti beni quantificato nella misura di € 397,77 al mese a far data dal giugno 2018 all'effettiva riconsegna, in via ulteriormente subordinata, ritenuta la proprietà degli immobili de quibus in capo al fallimento e la sua illegittima occupazione, alla restituzione degli immobili siti in
Cesio via Roma n.23 identificati al CF con le particelle n.415 sub. 4 e 5 del foglio 4 e nel CT con la particella 474 del foglio 4 e al risarcimento del danno da illegittima occupazione dei detti beni quantificato nella misura di € 397,77 al mese a far data dal giugno 2018 all'effettiva riconsegna, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
2 1.1) Si costituiva in giudizio il , che, eccepita la improcedibilità Parte_1 dell'azione per mancato esperimento ella procedura di mediazione obbligatoria, lamentato di avere quale unico e perpetuo domicilio legittimo da oltre 10 anni l'immobile sito alla via Roma n. 99 di
Cesio ove, unitamente al compagno avevano stabilito il loro domicilio, opposto Controparte_1
il proprio diritto, in quanto convivente more uxorio superstite, ad abitare la casa coniugale per almeno 5 anni a far data dalla intimazione del 18.6.2018, rinnovando la propria disponibilità all'acquisto degli immobile per cui è causa al prezzo indicato nella perizia instava, in Per_1
via pregiudiziale d rito, per la declaratoria di improcedibilità della domanda attorea, nel merito, per la sola condanna alla restituzione degli immobili a far data dal 18.06.2023 con rigetto delle ulteriori domande, con vittoria di spese.
1.2) Assegnato termine per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria, assunta la prova orale (testi parte attrice: testi parte convenuta: Testimone_1 Tes_2
, , la causa veniva assunta a decisione nell'udienza del 17.03.2023 sulle
[...] Testimone_3
conclusioni delle in epigrafe riportate e con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.” (cfr sentenza)
Veniva emessa la sentenza gravata n' 407/2023 del 13.6.2023, con la quale il Tribunale di
Imperia così decideva: 1) condanna alla restituzione in favore del Parte_1
e del suo Controparte_3
socio illimitatamente responsabile nella persona del curatore fallimentare, degli Controparte_1
immobili siti in Cesio alla via Roma n. 23 e identificati nel Catasto Fabbricati con le particelle n.
415 sub. 4 e 5 del foglio 4 e nel Catasto Terreni con la particella 474 del foglio 4.
2) condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...]
e del suo socio illimitatamente responsabile Controparte_3
nella persona del curatore fallimentare, della somma pari ad € 397.77 mensili a Controparte_1
far data dal 18.06.2018, oltre interessi al tasso legale annuo da applicarsi sulla predetta somma, devalutata al 18.6.2018 e di anno in anno rivalutata sino alla data della presente decisione e oltre interessi legali dalla decisione all'effettivo soddisfo, a titolo di danno per occupazione sine titulo
3) condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...]
e del suo socio illimitatamente responsabile Controparte_3
nella persona del curatore fallimentare, delle spese di giudizio che liquida in Controparte_1 complessivi 5.838,55 di cui € 5.077,00 per compenso tabellare ed euro 761,55 per spese generali al
15%, oltre € 518,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e
IVA su imponibile, come per legge.”
3 Il Tribunale rilevava che la società attrice ed il socio erano stati dichiarati falliti con sentenza n.139/2005 del Tribunale di Brescia e che non era in contestazione che i beni di cui si chiedeva l'accertamento dell'occupazione senza titolo ed il rilascio, fossero in capo al fallimento medesimo. Il
Giudice esaminava, poi, la difesa della convenuta che aveva eccepito che, essendo lei la compagna di , deceduto il 5.3.2023, l'immobile era stato utilizzato per la convivenza more Controparte_1
uxorio e “da oltre un decennio, di aver ivi tenuto il proprio domicilio sino al 18.6.2018 e di aver diritto, in quanto convivente more uxorio, di abitare la casa coniugale almeno fino 16.6.2023, dichiarandosi disposta al suo acquisto. non contesta, dunque, il diritto di Parte_1
proprietà del bene oggetto di contesa in capo al fallimento né disconosce il suo diritto alla restituzione dello stesso, limitandosi ad invocare un arresto giurisprudenziale in ragione del quale avrebbe diritto a permanere nell'occupazione del bene per un quinquennio a decorrere dalla data della richiesta di restituzione.” (Cfr sentenza)
Riteneva il Tribunale “Non contestato l'obbligo di restituzione gravante sulla convenuta” statuendo che oggetto della controversia è se l'esigibilità di tale obbligo sia sussistente dalla data di ricevimento della diffida (12.6.2018), come sostiene parte attrice, o se debba essere differita al
18.6.2023, come pretende la parte convenuta.”
La situazione giuridica di detenzione qualificata dell'immobile destinato all'attuazione del programma familiare, non muta il regime giuridico della detenzione che rimane, come rilevato dal
Tribunale “un diritto personale di godimento che viene acquistato dal convivente in dipendenza del titolo giuridico individuato dall'ordinamento nella comunanza di vita attuata anche mediante la coabitazione, ossia attraverso la destinazione dell'immobile all'uso abitativo dei conviventi, sicchè, in tanto la detenzione qualificata del convivente non proprietario né possessore è esercitabile ed opponibile ai terzi, in quanto permanga il titolo da cui deriva e cioè in quanto perduri la convivenza
“more uxorio”. Ne consegue che una volta venuto meno il titolo, per cessazione della convivenza, dovuta a libera scelta delle parti ovvero in conseguenza del decesso del proprietario- possessore
(come nella specie), si estingue anche il diritto avente ad oggetto la detenzione qualificata sull'immobile, sicché la protrazione della relazione di fatto tra il bene ed il convivente (già detentore qualificato) superstite, potrà ritenersi legittima soltanto in base: (i) alla eventuale istituzione del convivente superstite come coerede o legatario dell'immobile in virtù di disposizione testamentaria;
(ii) alla costituzione di un nuovo e diverso titolo di detenzione da parte degli eredi del convivente proprietario. 2.2.2) La rilevanza sociale e giuridica che riveste la convivenza di fatto, non incide sul legittimo esercizio dei diritti spettante alla procedura fallimentare sui beni immobili oggetto di contesa, non trovando applicazione, ratione temporis, alla fattispecie, in ragione della circostanza
4 che decedeva il 5.3.2013 (doc. n. 23 di parte attrice) laddove la legge 76/2016 è Controparte_1
entrata in vigore il 5.6.2016, la norma della L. 20 maggio 2026 n.76, art. 1, co.42, che conferisce al convivente superstite un diritto di abitazione temporaneo (non oltre i cinque anni) modulato diversamente in relazione alla durata della convivenza ed alla presenza di figli minori o disabili, «ma riverbera piuttosto sul piano del canone della bona fede e di correttezza “dettato a protezione dei soggetti più esposti e delle situazioni di affidamento” che impone al soggetto che legittimamente intende rientrare, in base al suo diritto, nella esclusiva disponibilità del bene, di concedere all'ex convivente un termine congruo per la ricerca di una nuova sistemazione abitativa» (cass.
n.n.7214/2013; cass. n. 10377/2017). Nè appare configurabile una lesione del principio di pari trattamento di situazioni identiche nella omessa estensione anche al convivente more uxorio del diritto di abitazione e di uso previsto dall'art. 540 Cc, avendo ritenuto il giudice delle leggi infondata la questione in considerazione del differente presupposto della successione mortis causa cui si ricollega l'applicazione di tale norma (corte Cost. n.310/1989).”
Il Tribunale conseguentemente accertava l'obbligo di rilascio dalla data della diffida
18.6.2018 e, oltre alla condanna alla restituzione, condannava l'odierna appellante al pagamento del danno derivante dall'impossibilità di utilizzo del bene da parte del fallimento da tale data a quella dell'effettivo rilascio, da liquidarsi quale danno in re ipsa sulla base degli elementi offerti dall'attore
(“le emergenze delle banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate (OMI) quantificano in € 325,57 mensili il valore locativo di un immobile di mq. 98,66 e in € 72,29 mensili quello di un magazzino di mq. 38 (doc. n. 15 di parte attrice), il valore locativo dei due immobili è pari ad € 397.77.) Pertanto, la convenuta/appellante era condannata al pagamento di tale somma mensile a far tempo dal 18.6.2018, oltre rivalutazione ed interessi secondo l'insegnamento delle
Sezioni Unite della Suprema Corte (n.1712/95).
Con atto di citazione 13.07.2023 proponeva appello , per i seguenti motivi: Parte_1
- errore in fatto ed in diritto per aver ritenuto legittima la domanda di restituzione attivata mediante procedimento ordinario senza aver ottenuto in precedenza l'ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c.; - errore in fatto ed in diritto per aver riconosciuto il danno per occupazione senza titolo dell'immobile in mancanza di prova sull'an ed errata quantificazione dello stesso. Chiedeva la sospensione dell'esecutività della sentenza gravata e la riforma con il favore delle spese del primo e del secondo grado.
Si costituiva, con comparsa 27.10.2023, il Controparte_1
e del suo socio illimitatamente responsabile , con
[...] Controparte_1 la quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità per tardività del primo motivo, non sollevato
5 nella comparsa di costituzione e nelle conclusioni in primo grado. Nel merito, eccepiva anche l'infondatezza del motivo, essendo l'azione ordinaria finalizzata, oltre che all'immediata restituzione dell'immobile anche al risarcimento del danno. Eccepiva anche l'infondatezza del secondo motivo sia, chiedendo il rigetto dei motivi di appello e la conferma della sentenza gravata ed il favore delle spese.
Con ordinanza 22.11.2023, la Corte respingeva la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza, non ravvisando, dall'esame provvisorio, né il fumus boni iuris né il periculum in mora.
Con successiva ordinanza, veniva rigettata la richiesta dell'appellante di discussione orale della causa e, con provvedimento di concessione dei termini per memorie conclusionali e repliche, fissava l'udienza del 21.01.2025, tenuta in forma cartolare, alla quale la causa veniva trattenuta in decisione.
L'appello è solo parzialmente fondato.
Il primo motivo è inammissibile oltreché infondato.
L'eccezione sulla mancata richiesta di liberazione dell'immobile ex art. 560 c.p.c. è stata sollevata tardivamente, solo in comparsa conclusionale.
In ogni caso tale eccezione risulta anche infondata, in quanto la curatela fallimentare non è vincolata ad attenersi, a pena di improcedibilità, ad agire per la liberazione dell'immobile ex art. 560 cpc e non con la procedura ordinaria Del resto l'odierna appellante in primo grado ha contrastato la domanda di rilascio, legittimando dunque l'azione ordinaria, che peraltro ha consentito la contestuale proposizione della domanda di risarcimento del danno, ritenuto subito a seguito della illegittima occupazione.
Il secondo motivo di appello è invece parzialmente fondato.
Premesso che con l'ordinanza Cassazione 3 sez. civile n' 33547 del 1.12.2023, è stato confermato il principio espresso dalla Sentenze Cassazione SS.UU. n' 33645/22: “Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che
è andata perduta”.
In applicazione di tale principio, il giudice di merito, accertata l'occupazione illegittima di un immobile, deve accertare e motivare la sussistenza di elementi, forniti dal danneggiato, anche
6 presuntivi, attestanti “la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”.
L'appellante eccepisce che il non abbia fornito la prova di occasioni perse di vendita a un CP_3
prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche di mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato, mentre la curatela ha lamentato solo la “ritardata liquidazione istituzionale del bene”.
Orbene, la stessa qualità dell'appellato, Curatela del Controparte_1
, evidenzia che l'unico fine perseguito istituzionalmente dalla parte
[...]
è la messa a reddito dei beni, attraverso la liquidazione degli stessi e comunque al fine di ottenere somme da ripartirsi tra i creditori ammessi al passivo del fallimento. Poiché lo scopo istituzionale della curatela è ricavare utilità da tutti i beni facenti parte del fallimento e sia l'immobile che il magazzino sono beni produttori di reddito deve ritenersi raggiunta la prova, anche per fondata presunzione, che, in assenza dell'occupazione senza titolo da parte dell'appellante, la Curatela avrebbe avuto “la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”.
Ne consegue l'infondatezza del motivo in ordine alla sussistenza di un danno risarcibile.
È fondato invece il profilo in ordine alla quantificazione dell'importo mensile riconosciuto a titolo di risarcimento del danno. L'appellante ha lamentato che il Tribunale, facendo ricorso al parametro del canone locativo di mercato risultante dalle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate (OMI), che indicano un minimo ed un massimo, non ha tenuto conto del cattivo stato degli immobili occupati.
Sul punto l'appellato si è limitato a eccepire che, in relazione alla quantificazione del danno da parte del Tribunale, “sul punto la controparte non ha mai mosso nel corso dello svolgimento del precedente giudizio alcuna contestazione” (si v. comparsa costituzione in appello 27.10.23). Tuttavia, la Corte rileva che, fin dalla costituzione in primo grado, l'appellante aveva rilevato il cattivo stato di conservazione dei beni occupati, attestato anche mediante la produzione della relazione tecnica del
Geom. la quale, indica il fabbricato come “di antica edificazione e mai Persona_2 ristrutturato”, ed evidenzia che il magazzino “presenta un'unica bucatura in facciata fornita di serranda arrugginita ed è privo sia di intonaco che di pavimentazione”, mentre in ordine all'alloggio, chiarisce che esso “non è mai stato completamente ristrutturato, se non presumibilmente negli anni
60/70 – omissis –“ con gli impianti elettrico e idraulico da sostituire completamente e impianto di riscaldamento non presente, concludendo che gli immobili sono “di poca rilevanza commerciale nella zona ed in cattivo stato di conservazione”.
7 La Corte ritiene pertanto il motivo meritevole di accoglimento, considerato che parte appellata neppure ha fornito elementi di segno diverso in ordine allo stato dei beni.
L'importo mensile del risarcimento del danno deve quindi essere rideterminato prendendo in considerazione il minimo previsto dalle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate (OMI), prodotte in giudizio da parte attrice, ed è quindi riconosciuto nella somma di € 177.58 per l'alloggio
(tipo economico 1,8 x 98,66 mq), e di € 72,29 per il magazzino, non specificamente contestato dall'appellante.
Ne consegue, in accoglimento parziale dell'appello, la rideterminazione dell'importo del risarcimento del danno mensile in complessivi € 249,87, con condanna dell'appellante al pagamento di tale somma a far data dal 18.06.2018, oltre interessi al tasso legale annuo da applicarsi sulla predetta somma, devalutata al 18.6.2018 e di anno in anno rivalutata sino alla data della presente decisione e oltre interessi legali dalla decisione all'effettivo soddisfo, a titolo di danno per occupazione sine titulo, così come disposto dalla sentenza di primo grado.
In applicazione del principio espresso da Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061, per cui l'accoglimento in misura ridotta della domanda di risarcimento non comporta parziale soccombenza, anche le spese del grado di appello gravano sull'appellante , che deve essere Parte_1 condannata al pagamento in favore dell'appellato Controparte_1
e del suo socio illimitatamente responsabile ,
[...] Controparte_1 nell'importo liquidato come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014 e dello scaglione del decisum, tenuto conto della non complessità della questione: Fase di studio: € 1.000,00; Fase introduttiva: €
800,00; Fase decisionale: € 1.700,00 = Compenso tabellare € 3.500,00.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
definitivamente pronunciando nel procedimento d'appello R.G. 712/2023 avverso la sentenza n.
407/2023 emessa dal Tribunale di Imperia, in data 13.06.2023 così decide:
1. accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza gravata, condanna al pagamento, in favore del Parte_1 Controparte_1
e del suo socio illimitatamente responsabile , della somma
[...] Controparte_1 mensile di € 249,87 a far data dal 18.06.2018, oltre interessi al tasso legale annuo da applicarsi sulla predetta somma, devalutata al 18.6.2018 e di anno in anno rivalutata sino alla data della presente decisione e oltre interessi legali dalla decisione all'effettivo soddisfo, a titolo di danno per occupazione sine titulo, così come disposto dalla sentenza di primo grado;
8 2. Condanna al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
e del suo socio illimitatamente responsabile Controparte_1 CP_1
, delle spese legali del grado di appello che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre accessori
[...]
di legge;
3. Conferma nel resto la sentenza gravata.
Genova, 6 giugno 2025
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. LL UN
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