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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 27/02/2026, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 695/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1243/2020 depositato il 08/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 F 71122 Foggia FG
Resistente_2 - CF_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 F 71122 Foggia FG
Resistente_3 - CF_Resistente_3
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 F 71122 Foggia FG
Resistente_4 - CF_Resistente_3
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2 71122 Foggia FG
Resistente_5 - CF_Resistente_5 elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2 71122 Foggia FG
Resistente_6 - CF_Resistente_6
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 F 71122 Foggia FG
Resistente_7 - CF_Resistente_7
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_3 71121 Foggia FG
Resistente_8 - CF_Resistente_8
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2 71122 Foggia FG
Resistente_9 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Vicolo San Giuseppe 6 71121 Foggia FG
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 971/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 3 e pubblicata il 12/11/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2014 1T 5348 REGISTRO 2014
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2014 1T 5353 REGISTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'ufficio si riporta agli atti e chiede l'accoglimento dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 1243/2020 RGA l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia ha proposto appello avverso la sentenza della CTP di Foggia n. 971/3/2019, depositata il 12/11/2019, di accoglimento del ricorso, con compensazione di spese, proposto dai contribuenti sigg.ri Resistente_1, Resistente_2. Resistente_3, Resistente_4, Resistente_5 Resistente_6 Resistente_7, Resistente_8
e la società Resistente_9, avverso gli avvisi di liquidazione, meglio indicati in epigrafe, con irrogazione delle sanzioni per l'anno 2015 afferenti imposte ipotecarie e catastali avendo l'Ufficio ritenuto che al trust non si applicassero le imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di € 200,00 ma che si dovessero applicare le imposte proporzionali ipotecarie e catastali nella misura del 2% e dell'1%, ai sensi del T.U. n. 347/1990 trattandosi di vincolo di destinazione con effetti traslativi.
La sentenza di prime cure ha accolto il ricorso dei contribuenti affermando che il trasferimento dei beni al trust ha natura transitoria e non esprime alcuna capacità contributiva in quanto il presupposto di imposta si manifesta solo con il trasferimento definitivo dei beni dal trust al beneficiario e non può applicarsi il regime delle imposte indirette sui trasferimenti in misura proporzionale.
L'Agenzia delle Entrate critica la sentenza gravata ritenendo, invece, che le imposte debbano applicarsi in misura proporzionale alla fattispecie in esame.
L'Ufficio ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di prime cure, per la declaratoria di legittimità degli impugnati avvisi di liquidazione ritenendo corretta la tassazione proporzionale nella misura complessiva del 3%, con vittoria delle spese di lite del doppio grado del giudizio
I predetti contribuenti non si sono costituiti in appello.
All'udienza del 21/11/2025, sentito il Relatore e udito il dott. Nominativo_5, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, che ha insistito per l'accoglimento dell'appello, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello dell'Ufficio è infondato.
La sentenza di prime cure ha accertato che il trasferimento dei beni al trust ha natura transitoria e non esprime alcuna capacità contributiva sicchè il presupposto di imposta previsto dalla legge per la tassazione in misura proporzionale si manifesterà soltanto al momento del trasferimento definitivo dei beni dal trust al beneficiario.
L'Ufficio col proprio gravame insiste sulla propria posizione sulla base di un orientamento minoritario della
Corte di Cassazione ormai ad esso favorevole allo stato delle cose totalmente supertata.
Sul punto, è essenziale il richiamo all'ordinanza della Corte di Cassazione Sezione Tributaria del 03/08/2021
n. 22126 che così, inequivocabilmente, statuisce: <dunque, in ogni tipologia di trust la configurazione del presupposto impositivo, sia ai fini dell'imposta donazione che quelle proporzionali registro, ipotecaria e catastale, non andrà mai anticipata né all'atto istitutivo a quello dotazione, bensì riferita sua attuazione compimento mediante il trasferimento finale bene al beneficiario>>.
Ne discende l'infondatezza delle doglianze dell'Ufficio essendo la sentenza di prime cure meritevole di piena conferma.
2) Sulla base delle considerazioni che precedono l'appello, proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Foggia, è infondato e va, pertanto, rigettato con l'integrale conferma della sentenza gravata e con il contestuale annullamento degli impugnati avvisi di liquidazione.
3) Attesa la mancata costituzione in appello dei contribuenti, va disposta la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia con l'integrale conferma della sentenza di prime cure e con il contestuale annullamento degli impugnati avvisi di liquidazione;
dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
Così deciso in Foggia il 21 novembre 2025
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1243/2020 depositato il 08/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 F 71122 Foggia FG
Resistente_2 - CF_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 F 71122 Foggia FG
Resistente_3 - CF_Resistente_3
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 F 71122 Foggia FG
Resistente_4 - CF_Resistente_3
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2 71122 Foggia FG
Resistente_5 - CF_Resistente_5 elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2 71122 Foggia FG
Resistente_6 - CF_Resistente_6
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 F 71122 Foggia FG
Resistente_7 - CF_Resistente_7
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_3 71121 Foggia FG
Resistente_8 - CF_Resistente_8
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2 71122 Foggia FG
Resistente_9 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Vicolo San Giuseppe 6 71121 Foggia FG
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 971/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 3 e pubblicata il 12/11/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2014 1T 5348 REGISTRO 2014
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2014 1T 5353 REGISTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'ufficio si riporta agli atti e chiede l'accoglimento dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 1243/2020 RGA l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia ha proposto appello avverso la sentenza della CTP di Foggia n. 971/3/2019, depositata il 12/11/2019, di accoglimento del ricorso, con compensazione di spese, proposto dai contribuenti sigg.ri Resistente_1, Resistente_2. Resistente_3, Resistente_4, Resistente_5 Resistente_6 Resistente_7, Resistente_8
e la società Resistente_9, avverso gli avvisi di liquidazione, meglio indicati in epigrafe, con irrogazione delle sanzioni per l'anno 2015 afferenti imposte ipotecarie e catastali avendo l'Ufficio ritenuto che al trust non si applicassero le imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di € 200,00 ma che si dovessero applicare le imposte proporzionali ipotecarie e catastali nella misura del 2% e dell'1%, ai sensi del T.U. n. 347/1990 trattandosi di vincolo di destinazione con effetti traslativi.
La sentenza di prime cure ha accolto il ricorso dei contribuenti affermando che il trasferimento dei beni al trust ha natura transitoria e non esprime alcuna capacità contributiva in quanto il presupposto di imposta si manifesta solo con il trasferimento definitivo dei beni dal trust al beneficiario e non può applicarsi il regime delle imposte indirette sui trasferimenti in misura proporzionale.
L'Agenzia delle Entrate critica la sentenza gravata ritenendo, invece, che le imposte debbano applicarsi in misura proporzionale alla fattispecie in esame.
L'Ufficio ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di prime cure, per la declaratoria di legittimità degli impugnati avvisi di liquidazione ritenendo corretta la tassazione proporzionale nella misura complessiva del 3%, con vittoria delle spese di lite del doppio grado del giudizio
I predetti contribuenti non si sono costituiti in appello.
All'udienza del 21/11/2025, sentito il Relatore e udito il dott. Nominativo_5, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, che ha insistito per l'accoglimento dell'appello, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello dell'Ufficio è infondato.
La sentenza di prime cure ha accertato che il trasferimento dei beni al trust ha natura transitoria e non esprime alcuna capacità contributiva sicchè il presupposto di imposta previsto dalla legge per la tassazione in misura proporzionale si manifesterà soltanto al momento del trasferimento definitivo dei beni dal trust al beneficiario.
L'Ufficio col proprio gravame insiste sulla propria posizione sulla base di un orientamento minoritario della
Corte di Cassazione ormai ad esso favorevole allo stato delle cose totalmente supertata.
Sul punto, è essenziale il richiamo all'ordinanza della Corte di Cassazione Sezione Tributaria del 03/08/2021
n. 22126 che così, inequivocabilmente, statuisce: <dunque, in ogni tipologia di trust la configurazione del presupposto impositivo, sia ai fini dell'imposta donazione che quelle proporzionali registro, ipotecaria e catastale, non andrà mai anticipata né all'atto istitutivo a quello dotazione, bensì riferita sua attuazione compimento mediante il trasferimento finale bene al beneficiario>>.
Ne discende l'infondatezza delle doglianze dell'Ufficio essendo la sentenza di prime cure meritevole di piena conferma.
2) Sulla base delle considerazioni che precedono l'appello, proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Foggia, è infondato e va, pertanto, rigettato con l'integrale conferma della sentenza gravata e con il contestuale annullamento degli impugnati avvisi di liquidazione.
3) Attesa la mancata costituzione in appello dei contribuenti, va disposta la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia con l'integrale conferma della sentenza di prime cure e con il contestuale annullamento degli impugnati avvisi di liquidazione;
dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
Così deciso in Foggia il 21 novembre 2025