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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 1977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1977 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 8043/2022
TRA
difesa dagli avv.ti PANICO ANTONIO e RAMBONE LUCIA Parte_1
RICORRENTE
E
, difesa dall'avv. MONDA GIUSEPPE MARIA Controparte_1
CONVENUTA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/05/22, la ricorrente in epigrafe espone Con di essere stata dipendente dell' , con le mansioni di operatore di movimento e gestione di stazione con parametro stipendiale 158 e addetta ad attività coadiuvanti le mansioni del capostazione.
Dichiara che, a partire dalla sua abilitazione avvenuta in data 20/2/2016,
è stata addetta indistintamente e prevalentemente presso le stazioni di maggior traffico, allo svolgimento di compiti di capostazione, con responsabilità delle prescrizioni di sicurezza e della regolarità della circolazione ferroviaria.
Afferma altresì di essere stata addetta alla certificazione ed al controllo del personale inquadrato nei parametri inferiori ed a garantirne la loro presenza nonché alla sottoscrizione di documenti necessari alla sicurezza ed alla regolare circolazione dei treni.
Espone che, con accordo del 02/04/19, la società convenuta riconosceva a tutti gli operatori parametro 158, addetti sulle linee flegree e presso le stazioni abilitate al movimento, il superiore parametro 193, con decorrenza
5/4/2019.
Tanto premesso, la ricorrente conclude: «a) Preliminarmente, in via principale, ai sensi dell'art.18 Regio Decreto n.148 dell'8 gennaio 1931 e del CCNL di settore, accertare e dichiarare, a decorrere dal 20.02.2016 e fino al 5.4.2019, ovvero da una diversa data che l'On.le Giudicante riterrà
1 opportuna e giusta, il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel giusto livello di inquadramento e, in particolare, nel livello 2 ° Area professionale Area operativa esercizio: sezione ferroviario e metropolitano
“capostazione” parametro 193 del CCNL di settore citato, ed ai sensi dell'art.18 del regione decreto 18 dell'8 gennaio 1931 e, dunque, nel livello corrispondente alle mansioni effettivamente svolte e, conseguentemente, ordinare alla resistente RO
, già in persona del legale rappresentante p.t.
[...] P_ domiciliato per la carica nella sede legale della società sita in Napoli alla via Corso Garibaldi n. n.387, cap 80100, a corrispondere il giusto inquadramento al ricorrente con decorrenza dal 20.02.2016 e fino al
05.04.2019, ovvero con una diversa decorrenza che indicherà l'On.le
Giudicante; b) sempre in via principale, previo accertamento delle mansioni effettivamente svolte e del riconoscimento del giusto livello di inquadramento, accertare il diritto del ricorrente a percepire il giusto trattamento retributivo, corrispondente alle funzioni effettivamente svolte, ed al giusto inquadramento delle stesse a decorrere dal 20.02.2016
e fino al 05.04.2019, in osservanza del precetto costituzionale di cui all'art.36 Cost., e pertanto, le corrispondenti differenze retributive, in suo favore ed in danno alla già RO P_
, in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato per la carica
[...] nella sede legale della società sita in Napoli alla via Corso Garibaldi
n.387, 80100, con la qualifica superiore, da quantificarsi in un separato giudizio, oltre interessi legali;
c) In via subordinata, previo accertamento delle mansioni di fatto espletate dal ricorrente ed inquadrabili nel parametro 193, nonché del vuoto in organico deducibile dalla durata dell'espletamento delle mansioni superiori effettuate dal ricorrente, Voglia ordinare alla resistente la predisposizione dei percorsi per consentire al ricorrente di conseguire le abilitazioni richieste per la dirigenza di movimento (compreso dirigenza unica e/o dirigenza centrale operativa e/o dirigenza centrale del traffico) e per la gestione per
l'inquadramento superiore richiesto di cui sopra e, nel contempo, in ottemperanza ai principi di cui all'art.36 Cost., condannare la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive risultanti tra la retribuzione corrispondente al parametro 193 e quella percepita dal ricorrente e corrispondente al parametro 158, per il periodo oggetto di causa, da quantificarsi in separato giudizio oltre interessi e rivalutazione monetaria;
d) condannare la resistente, al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai procuratori che ne hanno fatto anticipo;
e) dichiarare, come per legge, la emananda sentenza provvisoriamente esecutiva».
2 Con Costituitasi tardivamente in giudizio, l' eccepisce la prescrizione dei crediti retributivi pretesi. Contesta la fondatezza del ricorso sia in fatto che in diritto, di cui chiede il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Il ricorso è infondato.
Deve preliminarmente osservarsi che l'art. 2103 c.c., nel testo modificato dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970, attribuisce al lavoratore utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica.
Tuttavia, in materia di rapporti di lavoro del personale di azienda esercente un pubblico servizio di trasporto in concessione,
l'assoggettamento alla speciale disciplina prevista dal regolamento all. A al r.d.l. 08/01/31, n. 148 e dagli artt. 7 e 9 l. 01/02/78 n. 30 esclude l'applicabilità dell'art. 2103 cc in punto di promozione automatica. Detta disciplina speciale subordina il conferimento del superiore inquadramento ad una serie di condizioni: l'ordine scritto del direttore dell'azienda di assegnazione alle superiori mansioni, il quale può essere integrato anche dalla disposizione, impartita con ordine di servizio scritto, di esercitare determinate mansioni in sostituzione di altro dipendente, senza precisazione che si tratti di mansioni superiori (Cass. Sez. L, Sentenza n.
9504 del 19/05/2004); la vacanza del posto alla stregua della tabella aziendale delle qualifiche e del regolamento per gli avanzamenti e le promozioni compilati in base alle direttive legislative ed in attuazione delle pattuizioni collettive ai vari livelli;
nonché, ove previsto, il metodo selettivo predisposto per la relativa copertura, elementi tutti la cui prova incombe sull'attore reclamante (in argomento cfr. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 5113 del 08/05/1991; Sez. L, Sentenza n. 5286 del 01/12/1989;
Sez. L, Sentenza n. 1747 del 19/02/1988).
Ovviamente, in caso di svolgimento di mansioni superiori, per il periodo di effettivo svolgimento il dipendente pubblico ha diritto alle differenze retributive tra il trattamento economico corrispondente alle mansioni svolte e quello relativo alla qualifica di formale assegnazione, anche quando non possa essergli riconosciuta l'attribuzione in via definitiva della qualifica superiore (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11615 del 13/05/2010).
La Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato la piena legittimità del carattere speciale della normativa disciplinatrice i rapporti di impiego delle imprese concessionarie dei pubblici servizi di trasporto, sul costante rilievo della peculiarità dei rapporti di lavoro in organizzazioni
3 produttive improntate al modello della pianta organica e dell'assegnazione di posti mediante prove selettive (Corte Cost. nn. 396/93; 500/88; 354/87;
257/84; 168/73, 57/72; 130/70, 39/69).
La Cassazione ha così ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del regolamento all.A al R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., sotto il profilo che la deroga posta da tale disposizione ai principi posti dall'art. 2103 cod.civ. (col richiedere l'ordine scritto del direttore affinché l'adibizione a funzioni superiori possa far maturare il diritto alla qualifica superiore) non sarebbe più giustificabile dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro dal personale delle Ferrovie dello
Stato. Mentre, infatti, la corte costituzionale con la sentenza 27 aprile
1988 n. 500 ha rilevato che le pur sussistenti esigenze di ammodernamento della disciplina prevista per i c.d. autoferrotranvieri e essere soddisfatte solo dal legislatore, mediante una riforma integrale e non settoriale, successivamente il legislatore è intervenuto in materia, statuendo con l'art. 1, secondo comma, della legge 12 luglio 1988 n. 270 che (a partire dal novantesimo giorno dell'entrata in vigore della legge stessa) le disposizioni contenute nel regolamento all. A al R.D. 148/1931
(o modificative o integrative dello stesso) possono essere derogate dalla contrattazione nazionale di categoria, alla quale non possono derogare i regolamenti d'azienda. D'altra parte anche alla parziale inadeguatezza di questo intervento (in riferimento anche alla disciplina dettata per i ferrovieri, il cui rapporto è regolato senz'altro su base contrattuale collettiva ed individuale, ex art. 21, comma primo, della legge 17 maggio
1985 n. 210) può ovviare solo il legislatore, ai sensi delle considerazioni espresse al riguardo dalla Corte costituzionale (Cass. Sez. L, Sentenza n.
2694 del 08/03/1995).
Gli orientamenti formatisi più di recente tendono a mitigare il rigore della norma. In quest'ottica la Cassazione chiarisce che nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in tema di svolgimento di mansioni superiori, pur non applicandosi l'art. 2103 c.c. sulla cd. promozione automatica, ma vigendo ancora l'art. 18 dell'allegato A del r.d. n. 148 del
1931, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle mansioni superiori, sicché, in linea con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione in graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all'inquadramento superiore (per tutte Cass. Sez. L, Sentenza n. 12601 del
4 17/06/2016). In particolare, si è altresì chiarito che ai fini del giudizio di idoneità non occorre che sia prevista, quale tipologia di verifica, la forma specifica del concorso, dovendosi intendere il suddetto termine come comprensivo di ogni sistema di accertamento dell'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni proprie della qualifica che si basi su obiettive valutazioni tecniche e sia in grado di offrire adeguate garanzie di legalità e imparzialità (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17630 del 04/09/2015).
Tuttavia, la giurisprudenza non ha mai escluso la necessità dell'ordine di servizio scritto (relativamente al quale, pertanto, non opera alcuna presunzione in ragione dell'attività di fatto svolta dal dipendente), chiarendo anzi che le disposizioni dell'Allegato A (artt. 1 e 18) al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, che, in tema di rapporto di lavoro degli addetti a pubblici servizi di trasporto, condizionano il diritto alla promozione del dipendente addetto a mansioni superiori, alla sussistenza dell'ordine scritto del direttore dell'azienda, non sono state abrogate dall'art. 1 della legge 12 luglio 1988, n. 270, essendosi tale norma limitata a prevederne la derogabilità ad opera di disposizioni della disciplina collettiva nazionale di categoria (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12871 del
12/07/2004; Sez. L, Sentenza n. 20010 del 17/10/2005).
Nel caso di specie non si rinviene alcun ordine scritto con le caratteristiche richieste dalla legge ai fini del diritto al superiore inquadramento.
Ciò premesso, deve in ogni caso accertarsi, ai fini del diritto alle differenze retributive, la riconducibilità delle mansioni effettivamente svolte nelle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore. E nel procedimento logico-giuridico diretto a tale accertamento non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.
Ed evidentemente, incombe sul lavoratore dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte;
il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la qualifica superiore viene rivendicata;
la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale di riferimento (in questi sensi, Cass. Sez. L, Sentenza n. 20272 del
27/09/2010). Con l'ulteriore precisazione che l'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è
5 insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione (Cass. Sez. L, Sentenza n. 28284 del 31/12/2009).
La Cassazione ha inoltre precisato che agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore - condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 16200 del 10/07/2009).
Con l'ulteriore precisazione che agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c., in mancanza di un principio generale di parità di trattamento in materia di lavoro, non assume alcun rilievo giuridico l'eventuale identità fra le mansioni svolte e quelle proprie di altri lavoratori della stessa azienda che abbiano già ottenuto la stessa qualifica, ma solo la riconducibilità delle mansioni svolte alla qualifica invocata (Cass. Sez. L, Sentenza n. 26236 del 12/12/2014; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 23273 del 08/11/2007). In altre parole, il giudice, chiamato ad accertare l'esistenza delle condizioni poste dall'art. 2103 c.c. anche ai soli fini economici, deve esclusivamente valutare il rapporto, diretto e non mediato, tra le attività svolte dal lavoratore che agisce e le fonti legali e contrattuali che individuano i livelli di inquadramento, e in tale procedimento logico, essendo costituzionalmente soggetto soltanto alla legge (art. 101 comma 2 Cost.), non può attribuire alcun rilievo al riconoscimento eventualmente operato dal datore di lavoro in situazioni fattuali analoghe e con riferimento a soggetti diversi dalla parte: riconoscimento che ben potrebbe essere stato frutto di erronea interpretazione delle fonti da parte del datore ovvero di un esercizio di discrezionalità ad personam che (fermi restando eventuali profili risarcitori connessi alla violazione di obblighi di buona fede) non comporterebbe in alcun modo un generalizzato obbligo di adottare misure analoghe per tutti i dipendenti dell'azienda.
Nella specie, la disciplina contrattuale rilevante ai fini della decisione
è la seguente:
Area professionale 3^ Area operativa esercizio: sezione ferroviario e metropolitano (9) (personale di stazione). Operatore di movimento e gestione (158) Lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni, gestiscono le attività di movimento e gestione in una stazione di non
6 elevato traffico, ovvero coadiuvano il capo stazione in stazioni di consistente traffico.
Area professionale 2^ Area operativa esercizio: sezione ferroviario e metropolitano (2) (personale di stazione) La declaratoria di area, rubricata “Mansioni di coordinamento e specialistiche”, fa riferimento ai
«Lavoratori che svolgono attività richiedenti competenze tecnico/specialistiche e/o gestionali finalizzate alla realizzazione di processi produttivi. Tali attività possono essere svolte sia attraverso il coordinamento di specifiche unità organizzative sia attraverso
l'applicazione di competenze tecnico/specialistiche che richiedono un adeguato livello di professionalità». In particolare, tra i Profili e parametri, il ricorrente invoca il profilo di Capo stazione (193) che comprende i «Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste per la dirigenza di movimento (compreso Dirigenza Unica e/o Dirigenza Centrale
Operativa e/o Dirigenza Centrale del Traffico) e per la gestione, oltre a svolgere le mansioni dell'Operatore di movimento e gestione, dirigono la circolazione dei treni in linea. Sovrintendono ad una stazione di consistente traffico ed operano anche ad un centro di controllo centralizzato del traffico».
In proposito, deve subito chiarirsi che il mero dato formale del possesso del titolo abilitante non può condizionare il diritto al superiore inquadramento, nella misura in cui quel che solo deve valutarsi è se siano stati svolti determinati compiti, fermo restando che la mancanza di adeguata formazione, se ben può incidere sul corretto e proficuo svolgimento di quei compiti, non esclude a priori che il lavoratore che vi sia stato comunque adibito e che li abbia concretamente svolti conservi il diritto a vedersi riconoscere il corrispondente livello professionale. In altre parole, un cattivo o inadeguato capostazione (ma identico discorso varrebbe per il capitano di una nave, il pilota di un aereo, il conducente di un autoarticolato, o per qualunque altra figura professionale per lo svolgimento dei cui compiti dovesse essere richiesto un titolo abilitante), fermi restando i profili di responsabilità per l'esercizio della funzione senza le prescritte abilitazioni (si pensi ad un lavoratore cui dovessero essere affidati compiti di autista di autoarticolato senza che lo stesso fosse in possesso della patente di guida speciale), o per gli errori eventualmente commessi nell'esercizio dei suoi compiti, non perde, a causa della sua inadeguatezza professionale, nei rapporti privatistici col datore di lavoro che dovesse averlo adibito al disbrigo di attività che gli sarebbero legalmente o contrattualmente precluse, il diritto al riconoscimento del livello corrispondente alle mansioni concretamente ed effettivamente svolte.
7 Ciò nondimeno, escluso quindi che il mero possesso delle abilitazioni specifiche rilevi a tal fine, la declaratoria contrattuale ai fini dell'attribuzione del parametro 193 richiede espressamente la direzione della circolazione dei treni, presso stazioni ad elevato traffico e mediante l'adibizione ad un centro di controllo centralizzato del traffico.
Con la specificazione che sia rispettato il requisito del carattere pieno dell'assegnazione nei sensi sopra precisati.
Tanto premesso, si riporta il contenuto dell'istruttoria testimoniale. Con Il teste dichiarava: A.D.R.: «Lavoro per l' , già Testimone_1
dal 1987. Sono tuttora in causa con la convenuta per il P_ riconoscimento del parametro 193». A.D.R.: «Conosco la ricorrente che è una mia collega, e la conosco da quando entrò in non abbiamo lavorato P_ assieme anche se abbiamo svolto gli stessi compiti. Lei era capotreno e lavorava a bordo dei treni, poi dal 2016 iniziò a svolgere i miei stessi compiti». A.D.R.: «La ricorrente venne dislocata presso le stazioni. C'è una linea Flegrea con una dirigenza locale che si occupa di regolare la circolazione dei treni in ciascuna stazione e poi c'è la dove c'è un Per_1 dirigente centrale che mediante comandi automatizzati regola la circolazione dei treni sull'intera tratta». A.D.R.: «La ricorrente girava in tutti gli impianti sia della che della linea Flegrea. Da due anni Per_1 circa è dislocata stabilmente come titolare della stazione di Fuorigrotta».
A.D.R.: «Presso le stazioni della linea flegrea il capostazione provvede a disporre partenze e ingressi in stazione dei treni. In caso di problematiche sulla linea come ad esempio un treno fermo per avaria, il capostazione si interfaccia con i capistazione delle altre stazioni per regolare la marcia dei restanti treni eventualmente disponendo il rallentamento dei veicoli che precedono».
La teste dichiarava: A.D.R.: «Ho lavorato su entrambe le Testimone_2 linee, e Circumflegrea. La ha il blocco elettrico Per_1 Per_1 centralizzato sicché la circolazione viene gestita a livello centrale da un dirigente operatore. Nelle singole stazioni cioè si muovono gli scambi e si regola la circolazione ma su input che proviene da un segnale elettrico di via libera centralizzato. La Flegrea invece ha dirigenza locale ed il capostazione gestisce le manovre predispone il segnale di via libera e il segnale di partenza». : «Conosco che ha iniziato CP_4 Parte_1 quattro cinque anni dopo di me a svolgere compiti di capostazione. In questa veste la ricorrente era assegnata a singole stazioni che cambiavano di volta in volta. In particolare, quando operava in una stazione della
Circumflegrea la come la sottoscritta, predisponeva i segnali di Pt_1 partenza e di ingresso a via libera, in caso di circolazione perturbata, si coordinava con altri dirigenti della linea per gestire al meglio la
8 circolazione, inoltre gestiva le manovre ad esempio se alla stazione accede un deposito si fanno uscire i treni dal deposito si regolano gli scambi e così via». : «La svolge queste attività a tutt'oggi». CP_4 Pt_1
All'esito dell'istruttoria, non può ritenersi provato lo svolgimento delle mansioni di capostazione e ciò sotto diversi profili.
È in proposito pacifico che per la linea Cumana la circolazione è comandata da un sistema automatico centralizzato (DCO) da cui diramano le varie disposizioni ai capistazione;
per la Circumflegrea, invece, opera un sistema ad incroci fissi con dirigenza locale, che gestisce ingressi e partenze.
Nella specie, non è emersa, in primo luogo, una sostanziale distinzione tra stazioni a rilevante traffico e quelle a non elevato traffico. Risultando la ricorrente adibita ad una indefinita pluralità di stazioni, nel periodo rilevante ai fini della decisione (la sua stabile adibizione a Fuorigrotta
è avvenuta dopo il 05/04/19, quando cioè aveva già conseguito il parametro
193), non è possibile stabilire se ed in quale periodo la stessa avrebbe diretto una stazione ad elevato traffico. Neppure è possibile stabilire, nel periodo rilevante ai fini della decisione, se e quando la ricorrente abbia operato presso stazioni della Circumflegrea, assistite quindi da una dirigenza locale, o presso stazioni della in cui la dirigenza e la Per_1 gestione erano totalmente centralizzate.
Né risulta che la ricorrente avesse operato presso un centro di controllo centralizzato del traffico.
La qualifica ed il parametro di inquadramento dei colleghi avvicendatisi con la ricorrente presso le diverse stazioni, cui fa riferimento nel ricorso la parte attrice, resterebbero in ogni modo del tutto irrilevanti alla luce dei principi espressi in premessa.
In definitiva, non risultando provati i fatti costitutivi della domanda, il ricorso va respinto.
Tenuto conto della costituzione tardiva della convenuta, nonché delle oscillazioni giurisprudenziali in materia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1 d.l.
12/09/14 n. 132 conv. in l. 10/11/14 n. 162, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 19/04/18..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese.
Napoli, 13/03/2025 Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
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