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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 6712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6712 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N . 1 9 1 3 / 2 0 2 1 Reg.Gen.Aff.Cont.
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 1913/2021 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
Dichiara inoltre la contumacia di , , CP_1 CP_2 [...]
, CP_3 Controparte_4 Controparte_5
e , quali eredi di , e
[...] Controparte_6 _1
gli ultimi tre quali eredi di (premorta), non comparsi benché Persona_2
ritualmente citati.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, incorporata al presente provvedimento.
n. 1913/2021 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, in data 3.7.2025 ed ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1913 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
, C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Ischia (Na) alla via Marone n. 6, presso lo studio dell'avv. Stefano Pettorino che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- ATTORE -
E
C.F. , in qualità di Controparte_7 C.F._2
erede di , C.F. , elettivamente _1 C.F._3
domiciliato in Napoli alla Via dell'Epomeo n. 219, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Chiaro che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- CONVENUTO -
NONCHE'
n. 1913/2021 r.g.a.c. Pag. 2
; ; , CP_1 CP_2 CP_3
Controparte_4
; Controparte_5 [...]
, quali eredi di , e gli ultimi Controparte_6 _1
tre quali eredi di (premorta) Persona_2
- CONVENUTI CONTUMACI -
Oggetto: inadempimento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ.,
Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione del 23.1.2021 l'attore citava in giudizio, dinanzi al sopra intestato Tribunale, , al fine di sentire _1
accogliere le seguenti domande:
«
1. dichiarare che è debitore nei confronti di _1 Pt_1
della somma di € 300.000,00, per i motivi avanti precisati;
[...]
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2. condannarsi al pagamento a favore di _1 Parte_1 della somma di € 300,00,00, rivalutata annualmente e maggiorata degli interessi legali;
3. con vittoria di spese e compensi da liquidarsi a favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario».
2.1. In particolare, parte attrice rappresentava che con una dichiarazione sottoscritta il 26 novembre 2008, avesse _1
riconosciuto di dovergli la somma di € 300.000,00; peraltro tale debito sarebbe stato confermato dal stesso in sede penale durante _1 un'udienza del 2016. Nonostante una formale diffida inviata il
20.2.2020, tuttavia, non avrebbe provveduto alla _1 restituzione dell'importo. e , difatti, _1 Parte_1
intrattenevano rapporti d'affari fin dagli anni '80, con consistenti finanziamenti da parte di all'attività edilizia di in Pt_1 _1
cambio della promessa di una partecipazione nella società immobiliare appositamente costituita per gestire il patrimonio immobiliare dello stesso , realizzato anche grazie ai finanziamenti erogati da _1
, oltre a pagamenti ed alla dazione di diversi immobili. Tale Pt_1
promessa, tuttavia, sostiene la parte attrice, non è mai stata mantenuta da . _1
A seguito di contrasti, fu avviato un processo penale in cui Pt_1
venne accusato di appropriazione indebita, ma egli fu assolto con sentenza n. 5224/2017, nella quale sarebbe anche confermata la veridicità dell'anzidetta dichiarazione di debito del 2008. La scrittura, precisamente, sarebbe stata redatta da una terza persona – il cancelliere – sotto dettato di , che poi Controparte_8 _1
l'avrebbe firmata;
lo stesso avrebbe ammesso ciò in _1
giudizio, così come sarebbero stati da lui riconosciuti degli assegni a firma a favore di , assegni quest'ultimi peraltro mai _1 Pt_1
incassati.
Tali elementi proverebbero documentalmente, dunque, nelle intenzioni dell'odierno attore, l'esistenza del credito per il quale agisce nel presente giudizio. Segnatamente, egli asserisce che, in base n. 1913/2021 r.g.a.c. Pag. 4
a ciò, avrebbe diritto alla restituzione di € 300.000,00 con interessi e rivalutazione dalla data di sottoscrizione del debito.
3. L'1.10.2021 si costituiva , concludendo affinché il _1
Tribunale da controparte adito voglia così provvedere: «- Accertati i fatti di causa rigettarsi ogni e qualsiasi domanda avversa per tutti i motivi di cui al presente atto ed in particolar per:
1. La prescrizione del presunto credito;
2. l'inesistenza del credito;
3. la illeceità del rapporto sottostante;
4. l'aver già “recuperato” l'attore le somme eventualmente dovutegli attraverso l'attivazione delle procure richieste preventivamente e ricevutesi dai figli del comparente.
5. Infondatezza in fatto ed in diritto della domanda nonché la carenza di prova nel merito della domanda;
per la presenza di vizi nelle lavorazioni effettuate.
- Vittoria di spese di lite, oltre iva cpa e R.F. con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario».
3.2. Precisamente, rappresentava che nel 2008 egli stesso _1
insieme ai suoi figli , e , avendo CP_1 CP_7 CP_2
bisogno di liquidità per le loro attività imprenditoriali, avrebbe richiesto un prestito a , già loro finanziatore dagli anni Parte_1
'80 per un totale di circa 500.000 €. A garanzia del nuovo prestito promesso avrebbe preteso dai figli di il rilascio di Pt_1 _1
procure speciali a vendere immobili di loro proprietà; tuttavia, una volta ottenute le procure, le avrebbe attivate, trasferendo quindi Pt_1
gli immobili a società a lui riconducibili, senza versare a _1
od ai suoi figli la somma di denaro promessa e giustificando tale operazione come compensazione di crediti pregressi e non onorati da
. Tali fatti avrebbero generato una causa civile dinnanzi al _1
Tribunale di Napoli (r.g.a.c. 25372/2012) e, dopo l'avvio di un procedimento penale su esposto dell'odierno convenuto, Pt_1
starebbe ora tentando di ottenere un ulteriore vantaggio, cercando così di “raddoppiare” il proprio incasso sulla base della documentazione acquisita in sede penale.
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Tuttavia, sostiene l'odierno convenuto che: a) il credito vantato dal
è prescritto, poiché i presunti prestiti risalirebbero agli anni '80 Pt_1
o, al più tardi, al 2008, rendendo ampiamente decorso il termine di prescrizione ordinario;
b) inoltre, il credito è inesistente, in quanto ha già utilizzato le procure rilasciate in garanzia dai figli di Pt_1
per recuperare le somme a lui dovute, estinguendo _1
pertanto la relativa obbligazione;
c) infine, il rapporto è illecito, poiché un atto di ricognizione del debito non sana eventuali vizi del rapporto originario ed il prestito che viene in rilievo nel presente giudizio sarebbe avvenuto al di fuori del quadro normativo, con tassi superiori ai limiti legali, configurando un'attività finanziaria abusiva e penalmente rilevante, che renderebbe le pretese di Pt_1
improcedibili, inammissibili ed illecite, oltreché giuridicamente infondate.
4. L'11.4.2022 il processo è stato interrotto per il decesso di _1
, per essere poi riassunto con il ricorso depositato il 22.4.2022 da
[...]
. Parte_1
Si costituiva soltanto , nella qualità di erede di Controparte_7
, il quale eccepiva l'estinzione del giudizio per mancata _1
integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi e, nel merito, si riportava alle istanze, deduzioni ed eccezioni del proprio dante causa.
5. Con ordinanza del 19.1.2024 il precedente G.I. già si pronunciava sull'eccezione di estinzione, rimettendo poi la decisione al merito, e rinviava in prosieguo prova.
6. In data 16.4.2025 questo giudizio veniva assegnato allo scrivente magistrato che, modificando la precedente ordinanza, rinviava al
3.7.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., disponendo altresì che la medesima udienza sarebbe stata sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127- ter c.p.c..
7. All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127-ter c.p.c., dichiarata la contumacia degli altri eredi di , _1 il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
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8. Preliminarmente va dichiarata l'inutilizzabilità della intera documentazione depositata da parte attrice soltanto in data 29.6.2025, non trattandosi di documentazione sopravvenuta rispetto alla precedente udienza.
9. Sempre in via pregiudiziale, non merita di essere accolta e, pertanto, deve essere rigettata l'eccezione di mancata riassunzione del processo entro il termine assegnato dal giudice a seguito dell'interruzione dovuta alla morte del convenuto ed alla conseguente necessità di reintegrare il contraddittorio. Infatti, con la comparsa di costituzione ed intervento in giudizio in qualità di erede
[...]
ha eccepito la mancata riassunzione del giudizio nei CP_7
confronti di tutti gli eredi di nel termine assegnato dal _1
giudice, tuttavia, come già precisato dal precedente giudice, con motivazione condivisa dallo scrivente, «… il ricorso è stato notificato
a mezzo Ufficiale Giudiziario agli eredi impersonalmente e collettivamente presso l'ultimo domicilio del defunto ai sensi dell'art.
303 comma 2 c.p.c. …» e «la notifica de qua si è regolarmente perfezionata con il procedimento notificatorio di cui all'art. 140
c.p.c., di cui risulta esibito anche l'avviso di ricevimento della raccomandata spedita ai sensi della citata norma», d'altronde
«l'ultimo domicilio del de cuius risulta compiutamente individuato nella relata di notifica con l'indicazione della via e del civico, oltre che del nominativo indicato sul citofono … del resto … l'avvenuto perfezionamento della notifica dimostra che l'indirizzo de quo era sufficiente ad individuare il luogo presso cui doveva essere eseguita»
(cfr. ordinanza del 29.1.2024).
9.1. Ad ogni modo, per quanto concerne i debiti ereditari, non sussiste alcun litisconsorzio necessario, atteso che ciascun coerede risponde in base alla quota ricevuta, ex art. 752 c.c..
10. Va viceversa accolta l'eccezione preliminare di merito di prescrizione del credito.
In particolare, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, _1
ha manifestato l'intenzione di avvalersi della prescrizione del
[...]
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diritto di credito di controparte, maturata il 26.11.2018 per il mancato esercizio di tale diritto.
Va premesso che il disconoscimento della scrittura riconducibile a
è assolutamente generica e, in quanto tale tamquam non _1
esset (cfr. ex pluribus Cass. n. 7775/2014), atteso che il _1
costituendosi in giudizio, si era limitato laconicamente a dichiarare (p.
4): “Si disconoscono, siimpugnano e contestano, exart. 1 del DPR
445/2000, artt. 2712, 2719 c.c.,artt.214 e 215 cpc,tutta la documentazione versata in atti da parte avversa”.
E' evidente, dunque, che il disconoscimento della scrittura del
26.11.2008 non poteva poi essere compiuto da , Controparte_7
stante la genericità della dichiarazione resa dal de cuius.
Ciò posto, giova ricordare come, se è vero che la prescrizione non possa essere rilevata d'ufficio ex art. 2938 c.c., è non meno vero che spetta al giudice individuare il momento nel quale si perfezione tale istituto e ciò in ragione del principio iura novit curia di cui all'art. 113
c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 3 Sentenza n. 16486 del 5/7/2017).
10.1. Come ben rilevato nella sentenza del Tribunale di Napoli n.
5204/2017 del 24.4.2017 (cfr. pagg. 11, 13, 15 e 18 tra le altre allegato doc. n. 1 prod. parte attrice), è infatti corretto qualificare l'allegato doc. n. 8 prod. parte attrice quale ricognizione di debito o, comunque, quale promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c.; difatti, durante l'escussione come teste nel processo che ha originato tale sentenza, è stato lo stesso a riconoscere come tale manoscritto sia _1 stato redatto – con l'ausilio del cancelliere – fra le Controparte_8
altre cose proprio per riconoscere il debito maturato dallo stesso _1
nei confronti di a fronte dei prestiti da quest'ultimo
[...] Pt_1 erogati nei suoi confronti fin dagli anni '80 del secolo scorso (cfr. pagg. 62, 63 e 68 allegato doc. n. 3 prod. parte attrice).
Ciononostante, l'anzidetta scrittura privata contenente la ricognizione di debito, è datata 26.11.2008 e la successiva dichiarazione resa dal medesimo nel processo penale all'udienza del 18.4.2016, _1
non è stata diretta a riconoscere la persistenza della propria posizione debitoria nei confronti di e, quindi, l'attualità (riferita al Pt_1
n. 1913/2021 r.g.a.c. Pag. 8
18.4.2016) del credito da vantato nei confronti di Pt_1 _1
e/o dei suoi figli;
tant'è che lo stesso , facendo riferimento _1 all'attualità del 18.4.2016, smentisce categoricamente tale eventualità
(«DICH. - Il Dottor da me non deve avere _1 Pt_1
niente» cfr. pag. 47 allegato doc. n.° prod. parte attrice, «DICH.
- Niente, soldi da me non deve avere niente, era chiuso _1
…» cfr. pag. 51 allegato doc. n.° 3- prod. parte attrice ed ancora «P.C.
AVV. AMBROSINO - ma quando l'avete incontrato, voi al di là della questione edil Rovo, avevate altri debiti verso il signor ? DICH. Pt_1
- No, soltanto l'edil Rovo» cfr. pag. 40 allegato doc. n.° _1
3 prod. parte attrice), escludendo proprio l'esistenza di ulteriori debiti verso (oltre a quello riconosciuto nel 2008) e lasciando Pt_1 all'opposto intendere che al momento del 18.4.2016 fossero lui ed i suoi figli, semmai, ad essere in credito nei confronti di del Pt_1
surplus della garanzia prestata.
Nel caso di specie è necessario, dunque, non sovrapporre e confondere il riconoscimento della ricognizione di debito effettuata da _1 nel 2008, con un'ipotetica rinnovazione della stessa o comunque un nuovo riconoscimento del medesimo debito (cfr. Cass. Sez. VI-
III Ordinanza n. 3303 del 11/2/2020: “Non può qualificarsi come ricognizione di debito, attribuendo ad essa gli effetti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., la dichiarazione con cui
l'autore ammetta il fatto costitutivo del credito vantato dall'altra parte, ma opponga in compensazione integrale dello stesso proprie ragioni creditorie, giacché, in tal caso, il dichiarante nega l'attualità del debito e, quindi, di dovere adempiere”).
10.2. Tanto premesso, è indubbio che la ricognizione di debito possa avvenire anche in forma orale ed implicita (cfr. Cass.
Sez. I Ordinanza n. 2091 del 25/1/2022) e che, pertanto, essa possa inverarsi in una dichiarazione processuale (beninteso nei limiti e con le garanzie riconosciute dal c.p.p. in favore di determinati soggetti).
Tuttavia nel caso di specie non si rinviene una simile fattispecie, poiché nel processo penale de quo si limita a riconoscere _1
come propria la ricognizione del debito o promessa di pagamento di n. 1913/2021 r.g.a.c. Pag. 9
cui al manoscritto del 26.11.2008, senza affatto rinnovarla;
ne consegue che nella fattispecie che viene qui in rilievo l'unica ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. è quella del 26.11.2008 e che, conseguentemente, tutti gli effetti della stessa debbano essere riferiti a quella data.
10.3. In particolare, dalla ricognizione del debito discendono due effetti alternativi tra loro che incidono in modo diretto ed immediato sull'operatività della prescrizione con riferimento al diritto di credito riconosciuto, vale a dire l'interruzione del decorso della prescrizione e la rinuncia tacita all'esercizio di tale diritto.
D'altronde la Corte di Cassazione ha chiarito come l'atto ricognitivo del debito abbia alternativamente valenza interruttiva della prescrizione o di rinuncia alla prescrizione, a seconda ch'esso intervenga rispettivamente prima che sia decorso il termine di prescrizione o dopo lo spirare dello stesso;
del resto, la rinunzia alla prescrizione postula che la prescrizione «è compiuta» (art. 2937 co. 2
c.c.).
Peraltro, la stessa Suprema Corte ha altresì ricordato come tale binomio logico rinvenga un sostrato giuridico, poiché, mentre la ricognizione di debito interruttiva della prescrizione può essere inverata da un mero atto di scienza quale atto giuridico in senso stretto, la rinuncia alla prescrizione, quantunque tacita, postula la presenza di una ricognizione di debito avente i crismi del negozio giuridico (cfr. Cass. Sez. I Ordinanza n. 8304 del 29/3/2025).
Ciononostante, nel caso di specie il diritto per cui l'odierno attore ha agito è da considerarsi prescritto e la relativa eccezione ammissibile, tanto laddove la ricognizione del debito di cui al manoscritto del
26.11.2008 venga qualificata come atto interruttivo della prescrizione, sia qualora la stessa venga identificata in una rinuncia tacita alla stessa.
10.3.1. Difatti, con riferimento all'interruzione del termine di prescrizione, l'art. 2944 c.c. espressamente include il «riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere» quale causa interruttiva del decorso del termine di n. 1913/2021 r.g.a.c. Pag. 10
prescrizione. Da ciò deriva che, come indicato dall'art. 2945 co. 1 c.c.,
«per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione», periodo di prescrizione che per i diritti di credito è ordinario (id est: decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c.).
Nel caso di specie, dunque, il nuovo periodo di prescrizione è giunto a compimento il 26.11.2018, essendo trascorsi dieci anni dal riconoscimento del debito e dovendosi, pertanto, considerare quale certamente tardivo l'atto (nelle intenzioni) interruttivo di diffida del
18.2.2020 (cfr. allegato doc. n. 5 prod. parte attrice).
10.3.2. Diversamente, qualora nel caso di specie la ricognizione del debito venga identificata in una rinunzia tacita alla prescrizione secondo quanto previsto dall'art. 2937 co. 3 c.c. (cfr. Cass.
Sez. I Ordinanza n. 8304 del 29/3/2025), sostanziando tale dichiarazione di scienza «un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione», non può tacersi come la rinuncia alla prescrizione non possa operare ad infinitum, poiché è principio generale quello della temporaneità delle obbligazioni e, quindi, della non perpetuità delle stesse. Pertanto, dalla rinuncia alla prescrizione decorre un nuovo termine decennale, oltrepassato il quale tale rinuncia non sarà più efficace e, conseguentemente, la prescrizione potrà nuovamente essere eccepita in giudizio.
Ciò in quanto, come precisato poc'anzi, non può rinunciarsi alla prescrizione non ancora maturata (art. 2937 comma 2 c.c.).
Ne discende che nel caso di specie, pur qualificando la ricognizione del debito del 26.11.2008 quale rinuncia tacita alla prescrizione
(poiché il relativo diritto di credito era già prescritto, giacché risalente agli anni '80 del secolo scorso), successivamente al 26.11.2018 _1
ha maturato nuovamente il diritto ad eccepire la prescrizione del
[...]
credito cui tale riconoscimento del debito afferiva, non essendo nelle more intervenuti ulteriori eventi interruttivi della prescrizione, se non la diffida del 2020, a prescrizione già maturata.
10.4. Giova segnalare, difatti, come la pendenza del processo penale dal 2014 (cfr. R.G. Trib. allegato doc. n. 1 prod. parte attrice), non avrebbe impedito a l'esercizio del diritto di credito rilevante ai Pt_1
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sensi dell'art. 2935 c.c.; conseguentemente, essa non ha evitato il decorso della prescrizione.
10.5. Per tutto quanto sopra analiticamente esposto, dunque, il diritto di credito è prescritto.
11. Le spese di lite nei confronti dei seguono la Parte_2
soccombenza ex art. 91 co. 1 c.p.c. e sono liquidate, d'ufficio, in base ai parametri introdotti dal D.M. 55/14, come modificati dal D.M.
147/2022, ai valori minimi (scaglione da € 260.001,00 ad €
520.000,00), stante la non particolare complessità della vicenda in punto di diritto.
11.1. Nulla sulle spese nei confronti dei convenuti contumaci.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda per quanto esposto in parte motiva;
b) condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite che liquida in € 11.229,00 per compensi, CP_7
oltre Iva se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all'avvocato Giuseppe Chiaro, dichiaratosi antistatario.
Il Giudice
dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale ed è stata redatta con la collaborazione del dott. Antongiulio Maglione, magistrato ordinario in tirocinio generico nominato con D.M. 22.10.2024.
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