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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/04/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8379/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Valentina D'Aprile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8379/2016 r.g. proposta da
in persona del suo Parte_1 amministratore e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Cafagna, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione
-opponente- contro titolare dell'omonima ditta, rappresentato e difeso Controparte_1 dall' Avv. Francesco Cifarelli, domiciliatario, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
-opposta-
Oggetto: opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 1501/2016 emesso dal Tribunale di Bari in data 31/03/2016 – saldo corrispettivo varianti contratto di appalto di lavori.
pagina 1 di 8 Conclusioni come da verbale d'udienza del 22/05/2024 che si intendono integralmente richiamate e costituenti parte integrante del presente provvedimento.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Il ha proposto Parte_1 opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n.
1501/2016 emesso dal Tribunale di Bari in data 31/03/2016 con il quale, ad istanza di titolare dell'omonima impresa Controparte_1 edile individuale, gli è stato ingiunto il pagamento dell'importo di
€85.757,99 (i.v.a. al 10% compresa), oltre agli interessi moratori ai sensi degli artt.
4-5 D. lgs 231/02 a far data dal 6/2/2016 (data costituzione in mora), a saldo dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso l'immobile condominiale, come specificati con contratto di appalto del 28/3/2013 e riferiti al lotto n. 1, conclusi il 24/4/2015; il tutto in forza della fattura n.
2 del 30/01/2016 e della certificazione notarile di conformità al registro i.v.a del 4/3/2016.
A fondamento dell'odierna opposizione, è stata, in primo luogo, contestata l'idoneità probatoria della mera documentazione contabile di provenienza unilaterale dell'impresa opposta;
dall'altro, la mancata autorizzazione del committente all'esecuzione di Parte_1 opere impreviste e riferite al lotto n. 2, in violazione degli artt.
10 e 20 del regolamento contrattuale
Ha, quindi, concluso per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del titolo monitorio opposto, vinte le spese di lite (atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il
20/05/2016).
pagina 2 di 8 I.2.- Con comparsa di risposta depositata in data 28/11/2016, ha insistito per la conferma dell'ingiunzione di Controparte_1 pagamento opposta, evidenziando, anzitutto, che la realizzazione di opere aggiuntive era stata richiesta in corso d'opera dal direttore
CH. , per la committenza, con specifico ordine di servizio CP_2 del 22/05/2014 (cfr. doc. n. 12 all. comparsa di risposta); in secondo luogo che la comunicazione di fine lavori del 27/05/2015, a firma del direttore dei lavori di approvazione per iscritto del saldo della contabilità finale, includeva anche le opere “impreviste” per il valore di €10.000,00 e delle opere del “2^ lotto”, con conseguenza legittimità della pretesa creditoria opposta con riguardo alle stesse.
I.3.- Istruita essenzialmente sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, la causa, pervenuta da ultimo all'udienza del 22 maggio 2024, con ordinanza del 20/9/2024, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
II.- L'opposizione va accolta per quanto di ragione.
Anzitutto, si osserva che le parti danno concordemente atto della circostanza sopravvenuta rispetto alla pronuncia del titolo monitorio del versamento da parte dell'Ente opponente della complessiva somma di €73.130,93, a fronte dell'originaria pretesa ingiunta pari ad €85.757,99 (iva al 10% compresa), a titolo di saldo dei lavori di manutenzione straordinaria eseguiti presso l'immobile condominiale in virtù del contratto di appalto del 28/3/2013.
Giova, infatti, evidenziare che l'istruttoria documentale di causa ha complessivamente consentito di accertare la pretesa creditoria vantata dall'impresa opposta che, quindi, non può dirsi corroborata esclusivamente sulla scorta della documentazione contabile di provenienza unilaterale.
Se è, senz'altro, noto che le fatture e i relativi estratti autentici notarile non possano considerarsi idonei a ritenere pagina 3 di 8 pienamente assolto l'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua del noto principio di diritto in base al quale “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (si veda, tra le altre, Cass. sez. III, 12/07/2023, n.19944), è altresì vero che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (…)” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13685 del
21/05/2019, Rv. 654047 – 01; in senso conforme anche Cass. n.
826/2015).
Orbene, l'impresa opposta ha adeguatamente assolto al proprio onere probatorio.
L'opponente si duole che le opere impreviste e i lavori relativi al lotto n. 2 non siano stati preceduti dal consenso scritto del
Condominio committente;
allegando la violazione, in particolare, dell'art. 10 del regolamento contrattuale del 28/3/2013. Il quale stabilisce che “l'appaltatore si obbliga a non apportare qualsivoglia variazione, necessaria o volontaria che sia, al progetto allegato senza il preventivo consenso scritto del Committente e del Direttore dei lavori, pena il risarcimento del danno e la riduzione in pristino
(…)”.
Al riguardo, non va trascurato che le condizioni contrattuali pattuite costituiscano elemento essenziale, ma non esclusivo nella ricostruzione della volontà negoziale delle parti. Il contratto di appalto non soggiace all'obbligo di forma scritta ad substantiam né
pagina 4 di 8 ad probationem (così Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9077 del 06/06/2003,
Rv. 563989 - 01). Indubbiamente la circostanza che nella fattispecie un contratto vi costituisce un agevole aiuto interpretativo al fine di comprendere l'ampiezza dei rispettivi obblighi contrattuali, per la determinazione della natura dell'obbligo (appalto a corpo o a misura), per la determinazione del corrispettivo e per altri aspetti inerenti l'esecuzione della prestazione.
Tuttavia, non è precluso al giudice ricostruire aliunde la volontà delle parti, attraverso il riferimento ad atti negoziali e comportamenti antecedenti e successivi rispetto alla formazione del documento contrattuale (art. 1362 c.c.). Di conseguenza, per facta concludentia (art. 1362 c.c.) risulta dimostrata l'autorizzazione per iscritto del direttore dei lavori e l'assenso tacito del Parte_1
Con ordine di servizio del 22 maggio 2014 (doc. 12 fasc. opposta), il direttore dei lavori, CH. , per conto della CP_2 committenza, informava il Condominio, per il tramite del suo
Amministratore, della condizioni di precarietà delle balaustre e l'indispensabilità della sostituzione delle stesse, a seguito di controlli ulteriori eseguiti congiuntamente con l'impresa appaltatrice e il coordinatore alla sicurezza, con riconoscimento, in favore dell'impresa , degli oneri per la rimozione e lo CP_1 smaltimento delle ringhiere esistenti e sospensione dei termini contrattuali per il tempo necessario alla loro realizzazione.
Anche la contabilità finale del lotto 1, comprensivo al %^ Sal delle contestate opere impreviste e dei lavori riferibili al lotto
2^, così come approvata dal direttore dei lavori, arch. (doc. 3 CP_2 fasc. opposta), risulta essere stata trasmessa all'Amministratore di
Condominio.
A fronte di tali comunicazioni non risulta pervenuta alcuna contestazione stragiudiziale da parte del Committente che, peraltro, ha beneficiato delle opere aggiuntive, indispensabili alla buona riuscita complessiva dei lavori di manutenzione straordinaria. ed oneri di assistenza al montaggio, quantificate ai sensi pagina 5 di 8 dell'art. 3 del contratto” che venivano poi contabilizzate nella certificazione finale sotto la voce “imprevisti” dallo stesso direttore CH. ; in tal senso, emerge l'autorizzazione scritta CP_2 del direttore dei lavori da cui ne deriva il consenso tacito della committenza che ha beneficiato delle lavorazioni senza sollevare tempestive contestazioni.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che “in tema di appalto, le nuove opere richieste dal committente costituiscono varianti in corso d'opera ove, pur non comprese nel progetto originario, siano necessarie per l'esecuzione migliore, ovvero a regola d'arte dell'appalto o, comunque, rientrino nel piano dell'opera stessa;
costituiscono, invece, lavori extracontrattuali quelli in possesso di un'individualità distinta rispetto all'opera originaria, seppure ad essa connessi, ovvero ne integrano una variazione quantitativa o qualitativa oltre i limiti di legge, sicché nel primo caso l'appaltatore è, in linea di principio, obbligato ad eseguirle” (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 25800 del 05/09/2023,
Rv. 668957 - 01).
Nel caso di specie, i lavori contestati rientrano pienamente nella categoria delle varianti in corso d'opera, in quanto strettamente funzionali al completamento dell'appalto, considerando altresì che il lavoro è stato eseguito a perfetta regola d'arte, nel rispetto degli obblighi derivanti dal contratto e degli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori conformemente osservati dalla ditta appaltatrice, come comprovata dalla comunicazione di fine lavori del 7/5/2015 (in cui si dà atto sia della sostituzione delle balaustre che delle ulteriori “varianti approvate”: si veda doc. 2 fasc. opposta).
Anche il pagamento quasi integrale della pretesa creditoria ingiunta effettuato nel corso del giudizio, nonostante la mancata concessione della provvisoria esecuzione, costituisce comportamento tacito della committenza in ordine alla regolare esecuzione dei lavori di cui è stato chiesto il pagamento in sede monitoria.
pagina 6 di 8 Orbene, alla stregua dei rilievi che precedono e considerato il pagamento sopravvenuto l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato;
tuttavia, decurtando il 10% di iva dall'importo ingiunto residua l'ammontare di €77.182,19 dal quale deve essere scomputato l'importo di €73.130,93, per un residuo importo di
€4.051,26 oltre iva nella misura dovuta per legge, alla cui corresponsione va condannato il opponente, in aggiunta Parte_1 agli interessi legali così come riconosciuti in sede monitoria e non contestati nella presente fase di opposizione.
III.- In considerazione della mancata conciliazione, pur a fronte del sostanziale soddisfacimento della pretesa creditoria ingiunta, si apprezzano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione in misura di un terzo delle spese complessive del presente giudizio, da porsi per i restanti 2/3 a carico dell'opponente.
Alla liquidazione del compenso, deve provvedersi secondo i parametri fissati dal D.m. 13/8/2022 n. 147 (artt.
4-5 e tab. allegata), la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (nella specie avvenuta il
23/10/2022); sicché il nuovo regolamento ministeriale prevale anche laddove si tratti di controversia iniziata e svolta, in tutto o in parte, sotto la vigenza delle abrogate tariffe professionali o del d.m. n. 55/2014, immediatamente antecedente quello da ultimo emanato
(in senso analogo, cfr. Cass., sez. un., n. 17405/ 2012).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i parametri medi, individuati con riguardo al credito controverso, ridotti in misura del 50% con riguardo alla fase istruttoria e decisoria in ragione della natura esclusivamente documentale lite e della modesta natura delle questioni giuridiche controverse e ritenute dirimenti:
Scaglione: da €52.000,01 ad €260.000,00
Parte_2
[...] Studio 2.552,00 2.552,00 pagina 7 di 8 Introduttiva 1.628,00 1.628,00 Istruttoria 5.670,00 -50% 2.835,00 Decisoria 4.253,00 -50% 2.126,00 TOTALE 9.141,00
-1/3 6.094,00
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione in opposizione notificato in data 20/05/2016 dal in persona Parte_3 dell'Amministratore p.t. nei confronti di titolare Controparte_1 dell'omonima impresa individuale, così provvede:
a) ACCOGLIE l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1501/2016 emesso dal Tribunale di Bari in data 31/03/2016;
b) CONDANNA l'opponente al pagamento in favore della parte opposta del credito residuo di €4.051,26 oltre iva nella misura dovuta per legge, nonché degli interessi legali riconosciuti in sede monitoria, per le causali di cui in motivazione;
C) CONDANNA, altresì, l'opponente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dell'opposta, liquidandole, nella misura dei 2/3 dovuti, nella complessiva somma di €6.094,00, oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge;
spese compensate per il restante 1/3.
Si comunichi.
Bari, 8/04/2025
Il Giudice - Valentina D'Aprile
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Valentina D'Aprile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8379/2016 r.g. proposta da
in persona del suo Parte_1 amministratore e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Cafagna, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione
-opponente- contro titolare dell'omonima ditta, rappresentato e difeso Controparte_1 dall' Avv. Francesco Cifarelli, domiciliatario, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
-opposta-
Oggetto: opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 1501/2016 emesso dal Tribunale di Bari in data 31/03/2016 – saldo corrispettivo varianti contratto di appalto di lavori.
pagina 1 di 8 Conclusioni come da verbale d'udienza del 22/05/2024 che si intendono integralmente richiamate e costituenti parte integrante del presente provvedimento.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Il ha proposto Parte_1 opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n.
1501/2016 emesso dal Tribunale di Bari in data 31/03/2016 con il quale, ad istanza di titolare dell'omonima impresa Controparte_1 edile individuale, gli è stato ingiunto il pagamento dell'importo di
€85.757,99 (i.v.a. al 10% compresa), oltre agli interessi moratori ai sensi degli artt.
4-5 D. lgs 231/02 a far data dal 6/2/2016 (data costituzione in mora), a saldo dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso l'immobile condominiale, come specificati con contratto di appalto del 28/3/2013 e riferiti al lotto n. 1, conclusi il 24/4/2015; il tutto in forza della fattura n.
2 del 30/01/2016 e della certificazione notarile di conformità al registro i.v.a del 4/3/2016.
A fondamento dell'odierna opposizione, è stata, in primo luogo, contestata l'idoneità probatoria della mera documentazione contabile di provenienza unilaterale dell'impresa opposta;
dall'altro, la mancata autorizzazione del committente all'esecuzione di Parte_1 opere impreviste e riferite al lotto n. 2, in violazione degli artt.
10 e 20 del regolamento contrattuale
Ha, quindi, concluso per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del titolo monitorio opposto, vinte le spese di lite (atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il
20/05/2016).
pagina 2 di 8 I.2.- Con comparsa di risposta depositata in data 28/11/2016, ha insistito per la conferma dell'ingiunzione di Controparte_1 pagamento opposta, evidenziando, anzitutto, che la realizzazione di opere aggiuntive era stata richiesta in corso d'opera dal direttore
CH. , per la committenza, con specifico ordine di servizio CP_2 del 22/05/2014 (cfr. doc. n. 12 all. comparsa di risposta); in secondo luogo che la comunicazione di fine lavori del 27/05/2015, a firma del direttore dei lavori di approvazione per iscritto del saldo della contabilità finale, includeva anche le opere “impreviste” per il valore di €10.000,00 e delle opere del “2^ lotto”, con conseguenza legittimità della pretesa creditoria opposta con riguardo alle stesse.
I.3.- Istruita essenzialmente sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, la causa, pervenuta da ultimo all'udienza del 22 maggio 2024, con ordinanza del 20/9/2024, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
II.- L'opposizione va accolta per quanto di ragione.
Anzitutto, si osserva che le parti danno concordemente atto della circostanza sopravvenuta rispetto alla pronuncia del titolo monitorio del versamento da parte dell'Ente opponente della complessiva somma di €73.130,93, a fronte dell'originaria pretesa ingiunta pari ad €85.757,99 (iva al 10% compresa), a titolo di saldo dei lavori di manutenzione straordinaria eseguiti presso l'immobile condominiale in virtù del contratto di appalto del 28/3/2013.
Giova, infatti, evidenziare che l'istruttoria documentale di causa ha complessivamente consentito di accertare la pretesa creditoria vantata dall'impresa opposta che, quindi, non può dirsi corroborata esclusivamente sulla scorta della documentazione contabile di provenienza unilaterale.
Se è, senz'altro, noto che le fatture e i relativi estratti autentici notarile non possano considerarsi idonei a ritenere pagina 3 di 8 pienamente assolto l'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua del noto principio di diritto in base al quale “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (si veda, tra le altre, Cass. sez. III, 12/07/2023, n.19944), è altresì vero che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (…)” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13685 del
21/05/2019, Rv. 654047 – 01; in senso conforme anche Cass. n.
826/2015).
Orbene, l'impresa opposta ha adeguatamente assolto al proprio onere probatorio.
L'opponente si duole che le opere impreviste e i lavori relativi al lotto n. 2 non siano stati preceduti dal consenso scritto del
Condominio committente;
allegando la violazione, in particolare, dell'art. 10 del regolamento contrattuale del 28/3/2013. Il quale stabilisce che “l'appaltatore si obbliga a non apportare qualsivoglia variazione, necessaria o volontaria che sia, al progetto allegato senza il preventivo consenso scritto del Committente e del Direttore dei lavori, pena il risarcimento del danno e la riduzione in pristino
(…)”.
Al riguardo, non va trascurato che le condizioni contrattuali pattuite costituiscano elemento essenziale, ma non esclusivo nella ricostruzione della volontà negoziale delle parti. Il contratto di appalto non soggiace all'obbligo di forma scritta ad substantiam né
pagina 4 di 8 ad probationem (così Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9077 del 06/06/2003,
Rv. 563989 - 01). Indubbiamente la circostanza che nella fattispecie un contratto vi costituisce un agevole aiuto interpretativo al fine di comprendere l'ampiezza dei rispettivi obblighi contrattuali, per la determinazione della natura dell'obbligo (appalto a corpo o a misura), per la determinazione del corrispettivo e per altri aspetti inerenti l'esecuzione della prestazione.
Tuttavia, non è precluso al giudice ricostruire aliunde la volontà delle parti, attraverso il riferimento ad atti negoziali e comportamenti antecedenti e successivi rispetto alla formazione del documento contrattuale (art. 1362 c.c.). Di conseguenza, per facta concludentia (art. 1362 c.c.) risulta dimostrata l'autorizzazione per iscritto del direttore dei lavori e l'assenso tacito del Parte_1
Con ordine di servizio del 22 maggio 2014 (doc. 12 fasc. opposta), il direttore dei lavori, CH. , per conto della CP_2 committenza, informava il Condominio, per il tramite del suo
Amministratore, della condizioni di precarietà delle balaustre e l'indispensabilità della sostituzione delle stesse, a seguito di controlli ulteriori eseguiti congiuntamente con l'impresa appaltatrice e il coordinatore alla sicurezza, con riconoscimento, in favore dell'impresa , degli oneri per la rimozione e lo CP_1 smaltimento delle ringhiere esistenti e sospensione dei termini contrattuali per il tempo necessario alla loro realizzazione.
Anche la contabilità finale del lotto 1, comprensivo al %^ Sal delle contestate opere impreviste e dei lavori riferibili al lotto
2^, così come approvata dal direttore dei lavori, arch. (doc. 3 CP_2 fasc. opposta), risulta essere stata trasmessa all'Amministratore di
Condominio.
A fronte di tali comunicazioni non risulta pervenuta alcuna contestazione stragiudiziale da parte del Committente che, peraltro, ha beneficiato delle opere aggiuntive, indispensabili alla buona riuscita complessiva dei lavori di manutenzione straordinaria. ed oneri di assistenza al montaggio, quantificate ai sensi pagina 5 di 8 dell'art. 3 del contratto” che venivano poi contabilizzate nella certificazione finale sotto la voce “imprevisti” dallo stesso direttore CH. ; in tal senso, emerge l'autorizzazione scritta CP_2 del direttore dei lavori da cui ne deriva il consenso tacito della committenza che ha beneficiato delle lavorazioni senza sollevare tempestive contestazioni.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che “in tema di appalto, le nuove opere richieste dal committente costituiscono varianti in corso d'opera ove, pur non comprese nel progetto originario, siano necessarie per l'esecuzione migliore, ovvero a regola d'arte dell'appalto o, comunque, rientrino nel piano dell'opera stessa;
costituiscono, invece, lavori extracontrattuali quelli in possesso di un'individualità distinta rispetto all'opera originaria, seppure ad essa connessi, ovvero ne integrano una variazione quantitativa o qualitativa oltre i limiti di legge, sicché nel primo caso l'appaltatore è, in linea di principio, obbligato ad eseguirle” (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 25800 del 05/09/2023,
Rv. 668957 - 01).
Nel caso di specie, i lavori contestati rientrano pienamente nella categoria delle varianti in corso d'opera, in quanto strettamente funzionali al completamento dell'appalto, considerando altresì che il lavoro è stato eseguito a perfetta regola d'arte, nel rispetto degli obblighi derivanti dal contratto e degli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori conformemente osservati dalla ditta appaltatrice, come comprovata dalla comunicazione di fine lavori del 7/5/2015 (in cui si dà atto sia della sostituzione delle balaustre che delle ulteriori “varianti approvate”: si veda doc. 2 fasc. opposta).
Anche il pagamento quasi integrale della pretesa creditoria ingiunta effettuato nel corso del giudizio, nonostante la mancata concessione della provvisoria esecuzione, costituisce comportamento tacito della committenza in ordine alla regolare esecuzione dei lavori di cui è stato chiesto il pagamento in sede monitoria.
pagina 6 di 8 Orbene, alla stregua dei rilievi che precedono e considerato il pagamento sopravvenuto l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato;
tuttavia, decurtando il 10% di iva dall'importo ingiunto residua l'ammontare di €77.182,19 dal quale deve essere scomputato l'importo di €73.130,93, per un residuo importo di
€4.051,26 oltre iva nella misura dovuta per legge, alla cui corresponsione va condannato il opponente, in aggiunta Parte_1 agli interessi legali così come riconosciuti in sede monitoria e non contestati nella presente fase di opposizione.
III.- In considerazione della mancata conciliazione, pur a fronte del sostanziale soddisfacimento della pretesa creditoria ingiunta, si apprezzano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione in misura di un terzo delle spese complessive del presente giudizio, da porsi per i restanti 2/3 a carico dell'opponente.
Alla liquidazione del compenso, deve provvedersi secondo i parametri fissati dal D.m. 13/8/2022 n. 147 (artt.
4-5 e tab. allegata), la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (nella specie avvenuta il
23/10/2022); sicché il nuovo regolamento ministeriale prevale anche laddove si tratti di controversia iniziata e svolta, in tutto o in parte, sotto la vigenza delle abrogate tariffe professionali o del d.m. n. 55/2014, immediatamente antecedente quello da ultimo emanato
(in senso analogo, cfr. Cass., sez. un., n. 17405/ 2012).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i parametri medi, individuati con riguardo al credito controverso, ridotti in misura del 50% con riguardo alla fase istruttoria e decisoria in ragione della natura esclusivamente documentale lite e della modesta natura delle questioni giuridiche controverse e ritenute dirimenti:
Scaglione: da €52.000,01 ad €260.000,00
Parte_2
[...] Studio 2.552,00 2.552,00 pagina 7 di 8 Introduttiva 1.628,00 1.628,00 Istruttoria 5.670,00 -50% 2.835,00 Decisoria 4.253,00 -50% 2.126,00 TOTALE 9.141,00
-1/3 6.094,00
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione in opposizione notificato in data 20/05/2016 dal in persona Parte_3 dell'Amministratore p.t. nei confronti di titolare Controparte_1 dell'omonima impresa individuale, così provvede:
a) ACCOGLIE l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1501/2016 emesso dal Tribunale di Bari in data 31/03/2016;
b) CONDANNA l'opponente al pagamento in favore della parte opposta del credito residuo di €4.051,26 oltre iva nella misura dovuta per legge, nonché degli interessi legali riconosciuti in sede monitoria, per le causali di cui in motivazione;
C) CONDANNA, altresì, l'opponente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dell'opposta, liquidandole, nella misura dei 2/3 dovuti, nella complessiva somma di €6.094,00, oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge;
spese compensate per il restante 1/3.
Si comunichi.
Bari, 8/04/2025
Il Giudice - Valentina D'Aprile
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