Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/03/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1645/2015 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1645/2015 R.G.A.C.,
TRA in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta Parte_1 procura in calce dell'atto di citazione, dall'Avv. Elmina LATELLA, nel cui studio è elett.te dom.ta;
ATTRICE
E
rapp.ta e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta, dall'Avv. Giuseppe LEUZZI, del Foro di Asti, e dagli Avv.ti Pietro BASILE e Maria
SANTARSIERO, di questo Foro, con elezione di domicilio nello studio di questi ultimi;
CONVENUTA avente ad oggetto: opposizione a precetto
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. intimava, mediante atto di precetto, alla Controparte_1 Parte_1 il pagamento della somma di euro 6.445,05.
[...]
Il titolo esecutivo era costituito dal decreto ingiuntivo n. 1300/2014, emesso dal
Tribunale di Asti, provvisoriamente esecutivo, per canoni di locazione: al capitale si sommavano interessi e spese legali.
2. La proponeva opposizione avverso il Parte_1 precetto, contestando la fondatezza della pretesa della controparte, la quale aveva ricevuto un deposito cauzionale, pari ad euro 7.200,00, mai restituito, il cui importo poteva compensarsi con quello del debito verso la aggiungeva che il decreto ingiuntivo non avrebbe CP_1
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potuto essere dichiarato provvisoriamente esecutivo, e che la creditrice non aveva esperito la mediazione obbligatoria.
3. Resisteva la CP_1
4. In corso di causa, l'opponente pagava la somma di euro 6.000,00, assumendo essere così cessata la materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è inammissibile: essa si sovrappone alla contemporanea causa di opposizione al decreto ingiuntivo: la quale costituisce la sede propria, in assenza di deduzione di fatti modificativi od estintivi successivi (il pagamento compiuto solo in corso di causa merita discorso a sé stante), delle censure contro la pretesa della fondata, appunto, sul CP_1 decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo (o, almeno, tale allora: perché poi, come subito dopo vedremo, l'opposizione avverso quel provvedimento veniva rigettata).
Quella causa comprendeva, nel proprio oggetto, altresì la questione del deposito cauzionale, come si legge nella sentenza con la quale, in pendenza di questo giudizio, il
Tribunale di Asti definiva quello (sentenza di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, n.
658/2016, depositata dalla : insomma, l'intero novero dei temi della presente CP_1 opposizione.
Il Tribunale di Asti, in particolare, riteneva che la locatrice, ossia la ben CP_1 potesse trattenere il deposito cauzionale, essendo provato che l'immobile avesse patito dei danni, cagionati dalla parte conduttrice.
Si aggiunga, infine, che non è possibile sindacare, in un diverso giudizio, se il decreto ingiuntivo potesse o meno essere dichiarato provvisoriamente esecutivo.
2. Unica questione specifica di questo giudizio è quella che l'opponente così articola:
Ma l'opponente non coglie che essa stessa ha introdotto la lite, e non la controparte: e, non essendo stata rilevata l'assenza della mediazione (ove mai obbligatoria pure nelle opposizioni a precetto, se il credito deriva da locazione) né dal Giudice, né dalla parte interessata a sollevare l'eccezione, tale questione, peraltro poi neppure specificamente coltivata, rimane irrilevante.
3. In corso di causa, è stato versato, dalla alla Pt_1 Parte_1 controparte, com'è rimasto pacifico, l'importo di euro 6.000,00: pagato in data 13 Aprile 2016
(di tale pagamento parla, altresì, la sentenza del Tribunale di Asti).
La materia del contendere non è cessata, non essendo stato completamente soddisfatto l'interesse, che la oltiva, riferito all'intero credito, e non a tale minor somma. CP_1
2 N. 1645/2015 R.G.A.C.
Il denaro versato dev'essere imputato al credito complessivo, secondo le norme di cui agli artt. 1193 e 1194 c.c.
Tale versamento, ferma la piena validità del precetto, come intimato ed al momento della notificazione di esso, deve essere, comunque, considerato dal Giudice di questo processo, quale fatto sopravvenuto, che influisce sulla consistenza della residua obbligazione da adempiere: nella giurisprudenza di legittimità, si legga Cass. civ., Sez. III, 12.10.2021, sent. n.
27688: «Nel giudizio di cognizione promosso dal debitore con opposizione a precetto per il pagamento di credito pecuniario, mentre la delibazione della legittimità del precetto va condotta con riferimento alla situazione esistente al momento dell'intimazione dello stesso, l'indagine sull'attuale esistenza del diritto
della parte istante di procedere ad esecuzione forzata va effettuata attraverso la ricostruzione dei rispettivi rapporti fino al momento della decisione, e, quindi, tenendo conto non soltanto dei pagamenti
che l'opponente deduca e dimostri di aver fatto, pure in corso di causa, ma anche delle nuove ragioni
creditorie che l'opposto abbia dedotto in via riconvenzionale, al fine di ottenere un nuovo titolo esecutivo sostitutivo od integrativo di quello posto originariamente a base della procedura esecutiva.» (neretto apposto dallo scrivente).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
Il valore della causa rimane quello iniziale, nonostante il parziale pagamento, compiuto nel corso del giudizio, essendosi dovuta difendere l'opposta rispetto all'intero ammontare del credito, il cui adempimento era stato intimato.
Nell'ultimo degli scritti difensivi della in proposito delle spese di lite, si CP_1 legge quanto segue:
Si insta per la liquidazione delle spese con distrazione a favore del sottoscritto difensore che dichiara di averle anticipate.
Con osservanza.
Asti, lì 27/02/2025 Avv. Giuseppe Leuzzi
L'opposta, tuttavia, è difesa, dall'inizio alla fine, da tre difensori, e non dal solo
Avvocato LEUZZI: sicché sarebbe stata necessaria, al fine della pronunzia di distrazione,
«l'attestazione che nessuno di essi abbia riscosso gli onorari oggetto della richiesta;
tale dichiarazione può essere resa anche da uno solo dei difensori, se munito di procura ad agire disgiuntamente, ma deve
essere necessariamente riferita all'intero collegio difensivo» (Cass. civ., Sez. VI - 3, ord. 29.8.2018,
n. 21281): nella specie, invece, nessun riferimento formula l'Avv. LEUZZI agli altri due difensori, con la conseguenza che il Giudice non può disporre la distrazione.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1645/2015 R.G.A.C., tra la
[...] in persona del l.r. p.t., e ogni diversa Parte_1 Controparte_1 domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. dichiara inammissibile l'opposizione a precetto;
3 N. 1645/2015 R.G.A.C.
2. ridetermina il credito, del quale è stato intimato il pagamento, nella medesima somma intimata, detratto, tuttavia, l'importo di euro 6.000,00, pagato in data 13 Aprile 2016, da imputarsi secondo le norme di cui agli artt. 1193 e 1194 c.c.;
3. condanna la rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge.
Potenza, 13 Marzo 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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