Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 5137/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5137/2024 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ), Controparte_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. GRECO ANTONELLA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Bologna, Via Massarenti n. 410/17 A;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in UO, in data 24/03/2012, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di UO alla
Parte II, Serie A, n. 6, dell'anno 2012; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“A. Pronunciare la separazione personale dei coniugi sig.ri e Parte_1 [...]
con richiesta di trasmissione al competente Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1
del comune di UO e Casorate Primo dell'emananda decisione per la sua annotazione nei Registri di Matrimonio ed emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario o comunque connesso alla presente pronunzia.
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
B. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto pag. 1 di 4
D. I figli della coppia, e restano affidati Persona_1 Persona_2
congiuntamente al padre ed alla madre presso cui saranno collocati.
E. i minori staranno con il padre a weekend alternati : dal sabato mattina dalle ore 9,30 sino al lunedì quando il padre riaccompagnerà i figli a scuola, il tutto salvo diversi accordi per motivi di lavoro;
F. il padre resterà con i figli altresì due pomeriggi alla settimana nelle giornate delmartedì e del giovedì dall'uscita della scuola sino alle ore 21 salvo diversi accordiper moIvi di lavoro;
Quando il padre accompagnerà i figli a scuola tutti i giorni della settimana resterà con i figli solo il martedì dall'uscita della scuola sino alle ore 21;
G. durante le vacanze estive i figli, previo accordo tra i coniugi che dovrà intercorrere entro la data del 31° maggio di ciascuna annualità, trascorreranno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore.
H. durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 7 gennaio con l'altro genitore ad anni alterni;
Per il 2024 i minori trascorreranno il Natale con la madre ed il capodanno con il padre;
I. laddove i genitori trascorreranno le festività nella città di residenza i figli trascorreranno il 24 dicembre con un genitore ed il 25 con l'altro.
J. Le festività del 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno saranno trascorse ad anni alterni con il padre o con la madre. Per il 2024 i minori trascorreranno la festività del 8 dicembre con il papà e così ad alternare la successiva festività con la madre. Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori.
K. nelle festività pasquali, i figli trascorreranno Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro ad anni alterni;
Pasqua 2025 con la mamma e il Lunedì dell'Angelo con il papà. Il tutto salvo diversi accordi.
L. nell'interesse dei minori i nuovi compagni dei genitori non frequenteranno i figli;
laddove la relazione dovesse diventare stabile i genitori si impegnano a contattare una psicologa al fine di concordare le modalità con cui comunicare con i minori;
pag. 2 di 4 M. il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo per il Pt_1 CP_1
mantenimento dei figli l'assegno mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio sino al raggiungimento dell'indipendenza economica) a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese e con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT a decorrere dall'udienza di comparizione dei coniugi.
N. i coniugi, nel rispetto del Protocollo d'Intesa stipulato tra il Tribunale di Pavia ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia, concorreranno al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli della coppia nella misura pari al 50% ciascuno, gli stessi concordano di suddividere al 50% la spesa relativa alla mensa scolastica e della baby setter se per motivi di lavoro.
O. i coniugi concordano che l'assegno unico sarà percepito dalla sig.ra che si CP_1 impegna a versare l'importo percepito su un libretto postale o posta Pay del quale su richiesta del Sig. dovrà darne il resoconto. La signora potrà prelevare gli Pt_1 importi accreditati per l'acquisto di abbigliamento, buoni mensa, cancelleria scolastica corrente, per l'insegnante di recupero e compiti, ricarica cellulare e taglio capelli);
P. le spese sanitarie per l'animale domestico sono da suddividere al 50%;
Q. la signora si impegna a versare mensilmente su conto cointestato della CP_1 CP_2
il 50% della rata del mutuo ed il 50% della rata del finanziamento relativa agli
[...]
infissi;
R. i coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e per l'inserimento dei figli minori su entrambi i passaporti dei genitori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.11.2024, successivamente integrato con l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito parziale della pag. 3 di 4 documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c., esonerandosi reciprocamente al deposito giudiziale della restante parte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio il 24/03/2012, in Controparte_1
UO (atto n. 6, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3.omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 11/02/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4