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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/07/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei SInori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1690 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
c.f. , nata a [...] Controparte_1 C.F._1
Maggiore (VI) il 27/01/1971,
e
c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._2
23/06/1969,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco DALLA PIETRA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di Parte_1 Controparte_1
Per_ contributo al mantenimento delle figlie e la somma mensile di € Per_1
600,00 (€ 150,00 per e € 450,00 per ), somma che Persona_3 Parte_2
viene versata alla SI.ra sul conto corrente di cui alle Controparte_1
coordinate IBAN [...] entro e non oltre il giorno
15 di ogni mese, a partire dal mese di giugno 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
2) il SI. sosterrà il 50% delle spese non ricomprese nel Parte_1
Per_ contributo al mantenimento mensile delle figlie e e che necessitano Per_1
di preventivo accordo tra i genitori, quali:
a. tasse, imposte e costi di iscrizione all'università;
b. spese medico specialistiche, farmaceutiche, dentistiche, protesiche e terapeutiche non coperte da SSN, su prescrizione medica;
di sostegno su prescrizione (ad es. logopedia, psicomotricità, supporto psicologico, fatta salva la necessità di ottenere in suo riguardo il consenso d entrambi i genitori,
secondo le norme deontologiche dell'ordine degli psicologi);
c. libri di testo anche usati;
equipaggiamento scolastico (ad es. corredo di cancelleria di inizio anno;
materiale per arte, tecnologia, computer e relativi accessori ed aggiornamenti); costo del trasporto per la scuola;
costi
2 (iscrizione, libri;
trasporto pubblico) relativi alla frequenza universitaria in sedi che non comportino il soggiorno dello studente fuori casa;
d. cure omeopatiche, ayurvediche e assimilate;
chirurgia a fini meramente estetici;
e. imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private non frequentate dai figli in corso di convivenza tra i genitori;
f. patente di guida, acquisto e manutenzione di moto e autoveicoli in uso alla prole: il consenso all'acquisto o all'uso del mezzo comporta l'obbligo di condivisione per entrambi i genitori, senza ulteriore preventivo accordo, di tutte le relative spese accessorie, quali multe per violazione del codice della strada,
imposte di bollo, assicurazione dei mezzi e costi di funzionamento degli stessi,
ivi compresa benzina e/o gasolio per autotrazione;
g. polizze vita/infortunio/danni civili a terzi o comunque intestate alla prole,
fatta eccezione per le polizze a risparmio, il cui costo è a carico esclusivo del genitore che si è assunto il relativo onere;
h. soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a
€150,00; viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali, fuori dalle ipotesi precedenti;
i. i costi relativi a master di formazione e specializzazione post-universitaria.
Resta inteso che le spese relative a scelte già effettuate ed attività in corso non necessitano di nuova concertazione.
Null'altro da regolamentare tra i coniugi, spese di lite compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il P.M. conclude per
3 l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 07/05/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in
Vicenza (VI) in data 20/03/1999.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui all'udienza del 13/09/2024
tenutasi con modalità cartolari, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 472/2024 pubblicata in data 07/10/2024 e con attestazione di passaggio in giudicato rilasciata in data 11/03/2025 a seguito di acquiescenza prestata dalle parti.
All'esito dell'udienza del 10/04/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di
4 separazione consensuale, omologata con sentenza n. 472/2024 del
07/10/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo per il Controparte_1
Per_ mantenimento delle figlie e , maggiorenni ma non autosufficienti, la Per_1
somma mensile di euro 600,00 (rispettivamente € 150,00 per ed € 450,00 Per_1
Per_ per ) nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alle figlie,
come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza e secondo gli accordi e le precisazioni concordate tra le parti;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-nulla quanto al mantenimento dei coniugi, non avendo avanzato le parti alcuna richiesta;
5 -delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Controparte_1
e da in Vicenza (VI) il 20/03/1999 alle condizioni in epigrafe Parte_1
riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vicenza (VI) al n. 19, parte
I, anno 1999;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'1.7.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei SInori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1690 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
c.f. , nata a [...] Controparte_1 C.F._1
Maggiore (VI) il 27/01/1971,
e
c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._2
23/06/1969,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco DALLA PIETRA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di Parte_1 Controparte_1
Per_ contributo al mantenimento delle figlie e la somma mensile di € Per_1
600,00 (€ 150,00 per e € 450,00 per ), somma che Persona_3 Parte_2
viene versata alla SI.ra sul conto corrente di cui alle Controparte_1
coordinate IBAN [...] entro e non oltre il giorno
15 di ogni mese, a partire dal mese di giugno 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
2) il SI. sosterrà il 50% delle spese non ricomprese nel Parte_1
Per_ contributo al mantenimento mensile delle figlie e e che necessitano Per_1
di preventivo accordo tra i genitori, quali:
a. tasse, imposte e costi di iscrizione all'università;
b. spese medico specialistiche, farmaceutiche, dentistiche, protesiche e terapeutiche non coperte da SSN, su prescrizione medica;
di sostegno su prescrizione (ad es. logopedia, psicomotricità, supporto psicologico, fatta salva la necessità di ottenere in suo riguardo il consenso d entrambi i genitori,
secondo le norme deontologiche dell'ordine degli psicologi);
c. libri di testo anche usati;
equipaggiamento scolastico (ad es. corredo di cancelleria di inizio anno;
materiale per arte, tecnologia, computer e relativi accessori ed aggiornamenti); costo del trasporto per la scuola;
costi
2 (iscrizione, libri;
trasporto pubblico) relativi alla frequenza universitaria in sedi che non comportino il soggiorno dello studente fuori casa;
d. cure omeopatiche, ayurvediche e assimilate;
chirurgia a fini meramente estetici;
e. imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private non frequentate dai figli in corso di convivenza tra i genitori;
f. patente di guida, acquisto e manutenzione di moto e autoveicoli in uso alla prole: il consenso all'acquisto o all'uso del mezzo comporta l'obbligo di condivisione per entrambi i genitori, senza ulteriore preventivo accordo, di tutte le relative spese accessorie, quali multe per violazione del codice della strada,
imposte di bollo, assicurazione dei mezzi e costi di funzionamento degli stessi,
ivi compresa benzina e/o gasolio per autotrazione;
g. polizze vita/infortunio/danni civili a terzi o comunque intestate alla prole,
fatta eccezione per le polizze a risparmio, il cui costo è a carico esclusivo del genitore che si è assunto il relativo onere;
h. soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a
€150,00; viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali, fuori dalle ipotesi precedenti;
i. i costi relativi a master di formazione e specializzazione post-universitaria.
Resta inteso che le spese relative a scelte già effettuate ed attività in corso non necessitano di nuova concertazione.
Null'altro da regolamentare tra i coniugi, spese di lite compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il P.M. conclude per
3 l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 07/05/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in
Vicenza (VI) in data 20/03/1999.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui all'udienza del 13/09/2024
tenutasi con modalità cartolari, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 472/2024 pubblicata in data 07/10/2024 e con attestazione di passaggio in giudicato rilasciata in data 11/03/2025 a seguito di acquiescenza prestata dalle parti.
All'esito dell'udienza del 10/04/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di
4 separazione consensuale, omologata con sentenza n. 472/2024 del
07/10/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo per il Controparte_1
Per_ mantenimento delle figlie e , maggiorenni ma non autosufficienti, la Per_1
somma mensile di euro 600,00 (rispettivamente € 150,00 per ed € 450,00 Per_1
Per_ per ) nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alle figlie,
come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza e secondo gli accordi e le precisazioni concordate tra le parti;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-nulla quanto al mantenimento dei coniugi, non avendo avanzato le parti alcuna richiesta;
5 -delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Controparte_1
e da in Vicenza (VI) il 20/03/1999 alle condizioni in epigrafe Parte_1
riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vicenza (VI) al n. 19, parte
I, anno 1999;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'1.7.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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