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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/06/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 17/06/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7962/2024, cui è riunito il fascicolo di ATP recante R.G. n. 7355/2021
TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dagli Avv. G. Porto Parte_1 ui elett. dom. in San Felice a Cancello (CE), alla via Coste n. 63, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. I. Verrengia, I. De Benedictis e D. CP_1
, con cui elett. dom. in Caserta, alla via Arena Località San Benedetto, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/11/2024, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 7355/2021 R.G.) per il CP_1
r cimento dell'indennità di accompagnamento, nonché dell'handicap in condizione di gravità ex art. 3 c. 3 della L. 104/92. Contestava, pertanto, le conclusioni presentate dal CTU, che nella relazione peritale definitiva aveva confermato il provvedimento di diniego dell'ente previdenziale, deducendo che gli stati patologici denunciati davano diritto alla provvidenza richiesta. Concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “1) Dichiarare la ricorrente avente diritto all'indennità di accompagnamento ex art.1 legge n.18/1980 ed ai benefici di cui all'art. 3 co.3 legge 104 del 1992; 2) Condannare l' alla corresponsione, in favore della ricorrente, dell'indennità di accompagnamento e legge 10 decorrenza dalla domanda amministrativa o in subordine dal riconoscimento giudiziario, fissando in tale ultima ipotesi la decorrenza, oltre gli interessi al tasso legale come per Legge”. Vittoria di spese, con attribuzione. Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda deducendone l'inammissibilità per il mancato rispetto dei termini ex art. 445 bis co. 5 e 6 1 c.p.c e per carenza di specifica contestazione delle risultanze della ctu disposta in fase di ATP, nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione, concludendo per il rigetto del ricorso. Spese vinte. All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., co. 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 14/10/2024 e la dichiarazione è stata depositata il 22/10/2024, per cui il predetto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il presente ricorso è stato depositato il 07/11/2024, per cui anche tale termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU, evidenziando che il consulente non abbia tenuto in debita considerazione le patologie sofferte dall'istante, nonché la documentazione offerta. Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Il ctu nominato in sede di atp, all'esito della visita medico – legale, osservava quanto segue:
“Stazione eretta possibile in autonomia. Deambulazione in autonomia. I movimenti di flessione ed estensione del rachide sono ridotti e dolenti. […] Paziente cosciente. Assenza di deterioramento delle facoltà psico-intellettive senza disgregazione del pensiero. Facies mimica. Riflessi osteo-tendinei ipoelicitabili ai quattro arti. Sensibilità superficiale e profonda ridotta”, aggiungendo che “la paziente presenta delle lesioni tipiche dell'arterosclerosi, che sono compatibili con l'età della stessa, e che, comunque, almeno per il momento, comportano solo un aumento moderato della pressione arteriosa che potrebbe trovare grande giovamento da una alimentazione appropriata e da una terapia farmacologica mirata”. 2 In merito alla patologia artrosica, evidenziava che “Nel caso in specie, i rilievi fatti all'esame clinico, sono rappresentati da una limitazione funzionale dei movimenti di flesso-estensione del rachide di circa 1/3, e da una moderata contrattura antalgica dei muscoli paravertebrali, senza tuttavia che vi sia una sintomatologia da impegno radicolare”, e che “la gonartrosi e di lieve entità, e non impedisce la libera deambulazione”. Il ctu, inoltre, osservava che“la paziente presenta una forma di emiparesi brachio- crurale destra (emisoma dominante) di lieve moderata entita'” e, quanto alla patologia diabetica, che
“queste complicanze non sono presenti, quindi, vi è solo un'alterazione metabolica di base, complicata da lievi danni di organo”. Concludeva rilevando che “il quadro morboso accertato alla signora determina il Parte_1 riconoscimento di invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100% e portatore di Handicap art. 3 comma 1, a decorrere dalla domanda amministrativa, come da verbale agli atti allegato”. Ebbene, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, anche di recente (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 24980 del 19/08/2022 Rv. 665477 - 01), il principio “secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. li. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003)”. Pertanto, alla luce dell'esame obiettivo effettuato dal consulente, ed in assenza di puntuali deduzioni della parte in merito in ordine ad un'impossibilità, e non mera difficoltà, nella deambulazione o nello svolgimento degli atti della vita quotidiana, nonché in ordine alla riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, alcun approfondimento istruttorio appare necessario. Si verte, sostanzialmente, nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentalmente difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass., n. 2151/2004). Inoltre, solo del tutto genericamente dedotto, nell'atto introduttivo, è un aggravamento delle condizioni di salute dell'istante. Sulla scorta di tutto quanto esposto, la citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute di parte ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene. 3 Il ricorso pertanto va rigettato. Nulla per le spese di lite, stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separato CP_1 decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto emesso in pari d
Santa Maria Capua Vetere, 17/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
4
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 17/06/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7962/2024, cui è riunito il fascicolo di ATP recante R.G. n. 7355/2021
TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dagli Avv. G. Porto Parte_1 ui elett. dom. in San Felice a Cancello (CE), alla via Coste n. 63, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. I. Verrengia, I. De Benedictis e D. CP_1
, con cui elett. dom. in Caserta, alla via Arena Località San Benedetto, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/11/2024, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 7355/2021 R.G.) per il CP_1
r cimento dell'indennità di accompagnamento, nonché dell'handicap in condizione di gravità ex art. 3 c. 3 della L. 104/92. Contestava, pertanto, le conclusioni presentate dal CTU, che nella relazione peritale definitiva aveva confermato il provvedimento di diniego dell'ente previdenziale, deducendo che gli stati patologici denunciati davano diritto alla provvidenza richiesta. Concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “1) Dichiarare la ricorrente avente diritto all'indennità di accompagnamento ex art.1 legge n.18/1980 ed ai benefici di cui all'art. 3 co.3 legge 104 del 1992; 2) Condannare l' alla corresponsione, in favore della ricorrente, dell'indennità di accompagnamento e legge 10 decorrenza dalla domanda amministrativa o in subordine dal riconoscimento giudiziario, fissando in tale ultima ipotesi la decorrenza, oltre gli interessi al tasso legale come per Legge”. Vittoria di spese, con attribuzione. Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda deducendone l'inammissibilità per il mancato rispetto dei termini ex art. 445 bis co. 5 e 6 1 c.p.c e per carenza di specifica contestazione delle risultanze della ctu disposta in fase di ATP, nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione, concludendo per il rigetto del ricorso. Spese vinte. All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., co. 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 14/10/2024 e la dichiarazione è stata depositata il 22/10/2024, per cui il predetto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il presente ricorso è stato depositato il 07/11/2024, per cui anche tale termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU, evidenziando che il consulente non abbia tenuto in debita considerazione le patologie sofferte dall'istante, nonché la documentazione offerta. Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Il ctu nominato in sede di atp, all'esito della visita medico – legale, osservava quanto segue:
“Stazione eretta possibile in autonomia. Deambulazione in autonomia. I movimenti di flessione ed estensione del rachide sono ridotti e dolenti. […] Paziente cosciente. Assenza di deterioramento delle facoltà psico-intellettive senza disgregazione del pensiero. Facies mimica. Riflessi osteo-tendinei ipoelicitabili ai quattro arti. Sensibilità superficiale e profonda ridotta”, aggiungendo che “la paziente presenta delle lesioni tipiche dell'arterosclerosi, che sono compatibili con l'età della stessa, e che, comunque, almeno per il momento, comportano solo un aumento moderato della pressione arteriosa che potrebbe trovare grande giovamento da una alimentazione appropriata e da una terapia farmacologica mirata”. 2 In merito alla patologia artrosica, evidenziava che “Nel caso in specie, i rilievi fatti all'esame clinico, sono rappresentati da una limitazione funzionale dei movimenti di flesso-estensione del rachide di circa 1/3, e da una moderata contrattura antalgica dei muscoli paravertebrali, senza tuttavia che vi sia una sintomatologia da impegno radicolare”, e che “la gonartrosi e di lieve entità, e non impedisce la libera deambulazione”. Il ctu, inoltre, osservava che“la paziente presenta una forma di emiparesi brachio- crurale destra (emisoma dominante) di lieve moderata entita'” e, quanto alla patologia diabetica, che
“queste complicanze non sono presenti, quindi, vi è solo un'alterazione metabolica di base, complicata da lievi danni di organo”. Concludeva rilevando che “il quadro morboso accertato alla signora determina il Parte_1 riconoscimento di invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100% e portatore di Handicap art. 3 comma 1, a decorrere dalla domanda amministrativa, come da verbale agli atti allegato”. Ebbene, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, anche di recente (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 24980 del 19/08/2022 Rv. 665477 - 01), il principio “secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. li. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003)”. Pertanto, alla luce dell'esame obiettivo effettuato dal consulente, ed in assenza di puntuali deduzioni della parte in merito in ordine ad un'impossibilità, e non mera difficoltà, nella deambulazione o nello svolgimento degli atti della vita quotidiana, nonché in ordine alla riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, alcun approfondimento istruttorio appare necessario. Si verte, sostanzialmente, nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentalmente difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass., n. 2151/2004). Inoltre, solo del tutto genericamente dedotto, nell'atto introduttivo, è un aggravamento delle condizioni di salute dell'istante. Sulla scorta di tutto quanto esposto, la citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute di parte ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene. 3 Il ricorso pertanto va rigettato. Nulla per le spese di lite, stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separato CP_1 decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto emesso in pari d
Santa Maria Capua Vetere, 17/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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