Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 09/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 1754/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1754/2024, promossa con ricorso depositato il 08/04/2024 da:
1) Parte_1
Nata a LA RE (VA) il 08/12/1975
cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Melissa Lopez
e
1) Parte_2 nato a [...] il [...]
cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Rosanna Mazzucchelli
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in LA RE (VA), in data 02.09.2000
(anno 2000 atto n. 32 parte II serie A) regime patrimoniale: separazione dei beni separati consensualmente con sentenza non definitiva n. 254/2024 pubblicata il
06.05.2024 (passata in giudicato il 07.12.2024, v. documenti in atti).
con i seguenti figli:
; C.F._3
cittadina italiana, nata a [...][...], cod. fisc.: Parte_4
C.F._4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 08/04/2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Assegnare la casa coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra , Parte_5 madre della signora , ubicata nel Comune di LA RE via C. Battisti n. 23, Parte_1 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, abitata dai coniugi dal matrimonio ad oggi, alla signora che la abiterà con le figlie maggiorenne, e minorenne. Pt_1 Pt_3 Pt_4
3. Disporre l'affido condiviso della figlia minore , con collocamento preferenziale Pt_4 presso la madre, nella casa coniugale.
4. Dare atto che il sig. si è già trasferito presso un'altra abitazione, dallo stesso Parte_2 condotta in locazione, sita in Gallarate, via Torino n. 31, riservandosi di prelevare dalla casa coniugale esclusivamente i beni personali;
5. Disporre che il padre verserà alla madre, entro il 05 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di euro 250,00, annualmente rivalutabili Pt_4 in base agli indici Istat. La somma verrà corrisposta mediante bonifico al seguente IBAN IT
76D0306950320100000004563, così come le spese straordinarie di cui al successivo punto.
6. Disporre che i genitori sosterranno, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative alla figlia minore, richiamandosi a quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di
Milano, e così specificate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Pag. 2 di 5 Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante
Pag. 3 di 5 l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7. L'assegno unico universale relativo alla figlia minore sarà percepito al 100% dalla madre.
8. Il padre potrà vedere e tenere con sé con le seguenti modalità: Pt_4
- una sera alla settimana, eventualmente, con possibilità di trattenersi nella casa coniugale per la cena;
- weekend alternati: dal sabato mattina alla domenica sera, concordando gli orari con la madre, compatibilmente con gli impegni della minore.
- festività infrasettimanali e ponti: le festività infrasettimanali saranno trascorse con il genitore di competenza, come se fosse un giorno feriale, i ponti saranno trascorsi con entrambi i genitori dividendo il periodo in modo paritario;
- festività natalizie e pasquali: con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni;
In caso di disaccordo, i genitori convengono le seguenti modalità di frequentazione:
Per quanto riguarda le vacanze pasquali la figlia starà con l'uno o con l'altro genitore dal termine della scuola sino alle ore 19:00 della sera di Pasqua e, con la madre, dalle ore 19:00 del giorno di
Pasqua fino alla ripresa della scuola e così, alternativamente, per gli anni successivi.
Per quanto riguarda le vacanze natalizie il relativo periodo, coincidente con le vacanze scolastiche, verrà suddiviso fra i coniugi alternativamente, dall'inizio delle vacanze sino al giorno 30 dicembre compreso, con uno dei due genitori e, dal giorno 31 dicembre al termine delle vacanze, con l'altro genitore. Per l'anno 2024 spetterà alla madre il primo turno.
- vacanze estive: durante le vacanze estive, la figlia trascorrerà con il padre un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, la cui cadenza sarà concordemente definita tra i ricorrenti entro il 31 maggio di ogni anno.
Il genitore che in quel momento ha la figlia con sé provvederà ad accompagnarla alle varie attività sportive, ricreative, visite mediche o percorsi terapeutici.
Sono fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori.
9. Dare atto che la figlia maggiorenne ed economicamente indipendente, abiterà con la Pt_3 madre e potrà vedere il padre liberamente.
10. Dare atto che i coniugi hanno già definito ogni rapporto economico e si dichiarano economicamente indipendenti, rinunciando a reciproche richieste di mantenimento.
11. Dare atto che le autovetture resteranno in uso esclusivo ai coniugi in base al titolo di proprietà e che ciascun coniuge provvederà a sostenere tutte le spese relative alla propria autovettura.
Pag. 4 di 5 12. Eventuali conti correnti e/o depositi cointestati verranno estinti, ad eccezione di quelli intestati alla figlia minore che varranno mantenuti.
13. La signora provvederà ad intestarsi tutte le utenze della casa coniugale. Pt_1
14. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi documenti di identità
e di espatrio per sé e per la figlia.
15. I coniugi dichiarano di rinunciare ad impugnare la sentenza.
16) Spese legali compensate tra le parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
02.09.2000, in LA RE (VA) con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di LA RE LA RE (VA), in data 02.09.2000 (anno 2000 atto n. 32 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ___8.1.2025________.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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