Ordinanza collegiale 17 dicembre 2021
Sentenza 21 aprile 2022
Ordinanza collegiale 7 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 9 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/03/2026, n. 2297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2297 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02297/2026REG.PROV.COLL.
N. 09355/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9355 del 2022, proposto da
NA LL, SI LL, OS LL, AL DA quale erede di CH NG, CH RA quale erede di CH NG, CH IA OL quale erede di CH NG, EF LL, RO LL, MP LL, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato NG Fiumara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Siracusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici della Avvocatura comunale in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 4797 del 2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 marzo 2026 il Cons. SI AN e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Si controverte su una procedura espropriativa illo tempore avviata, dal Comune di Roma, in ordine ad immobili di proprietà degli odierni appellanti e finalizzata alla realizzazione di un parcheggio pubblico previsto all’interno di un piano di zona.
Poiché scadevano infruttuosamente i termini per definire l’esproprio, gli interessati agivano per ottenere la restituzione dell’area oppure un provvedimento di acquisizione sanante, chiedendo in ogni caso il risarcimento da occupazione legittima e di quella illegittima (a decorrere, ovviamente, dalla scadenza del termine prescritto per esitare la procedura ablativa).
In origine veniva proposto ricorso dinanzi al Tribunale civile che tuttavia dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del TAR Lazio presso il quale il giudizio veniva tempestivamente riassunto.
Il TAR Lazio, con la gravata sentenza: a) dichiarava il difetto di giurisdizione per l’indennizzo da occupazione legittima; b) accoglieva la domanda di condanna del Comune di Roma ad optare tra restituzione ed acquisizione sanante; c) accoglieva comunque l’eccezione di prescrizione delle somme dovute a titolo risarcitorio, limitando l’arco temporale di riferimento al quinquennio antecedente la domanda giudiziale originaria del 2005; d) in caso di acquisizione sanante, affermava che la cognizione circa la relativa misura indennitaria sarebbe comunque stata riservata alla giurisdizione dell’AGO; e) in caso di restituzione dell’area, modulava invece i criteri di condanna nel seguente modo: le costruzioni preesistenti dei ricorrenti andavano ritenute abusive, secondo quanto riportato nella CTU comunque svoltasi in seno al pregresso giudizio civile (poi conclusosi con declaratoria di difetto di giurisdizione, come già detto), dunque ai fini risarcitori andava considerato il valore della sola area di sedime delle particelle di proprietà dei ricorrenti; il valore di tali aree andava a loro volta commisurato sulla base di quanto indicato non dal CTU ma dal consulente di parte del Comune di Roma.
Queste ultime statuizioni di cui alla lettera e), unitamente a quella relativa alla prescrizione di cui alla lettera c), formavano oggetto di appello da parte degli originari ricorrenti i quali prestavano quindi acquiescenza in ordine alle decisioni in tema di eventuale acquisizione sanante di cui alla lettera d) [ossia giurisdizione dell’AGO in caso di acquisizione sanante e conseguente contestazione delle connesse misure indennitarie].
Si costituiva in giudizio il Comune di Roma per chiedere il rigetto del gravame.
Nelle more del giudizio, ossia in data 18 dicembre 2025, è poi stato adottato il decreto di acquisizione sanante da parte del Comune di Roma. Di qui la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere per quanto riguarda la contestazione circa la misura del risarcimento in caso di restituzione dell’immobile (opzione non adottata dal Comune di Roma che si è invece risolta per la acquisizione sanante, come già detto, con conseguente cognizione dell’AGO sulla disposta misura indennitaria). La difesa di parte appellante insisteva comunque per l’accoglimento del motivo relativo alla prescrizione.
All’udienza di smaltimento dell’11 marzo 2026, le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso in appello veniva infine trattenuto in decisione.
Tutto ciò premesso:
1. Come pure richiesto dalla difesa di parte appellante, va in parte dichiarata la cessazione della materia del contendere, in seguito all’adozione del provvedimento definitivo di acquisizione sanante ex art. 42- bis del DPR n. 327 del 2021 (con la quale è stata così effettuata la scelta cui l’amministrazione era stata condannata in esito al giudizio di primo grado), in merito al motivo di censura relativo al calcolo del valore venale dell’area rilevante ai fini del quantum risarcitorio connesso all’obbligo restitutorio del bene (capo VI della sentenza);
2. Il motivo di appello su cui insiste la stessa difesa di parte appellante, riguardante il termine di prescrizione, non può invece essere accolto poiché il danno da occupazione illegittima o sine titulo , ai sensi dell’art. 42- bis , comma 3, del richiamato testo unico espropriazioni, ha comunque natura indennitaria secondo quanto affermato anche dalla Corte di cassazione che, con sentenza n. 20691 del 20 luglio 2021, ha statuito tra l’altro che: “sono devolute al giudice ordinario e alla corte di appello, in unico grado, secondo una regola generale dell'ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità espropriative, le controversie sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo dovuto per l'acquisizione del bene utilizzato dall'autorità amministrativa per scopi di pubblica utilità ex art. 42 bis T.U. del 2001, in considerazione della natura intrinsecamente indennitaria del credito vantato dal proprietario del bene e globalmente inteso dal legislatore, come un "unicum" non scomponibile nelle diverse voci, con l'effetto non consentito di attribuire una diversa e autonoma natura e funzione a ciascuna di esse; di conseguenza, l'attribuzione di una somma forfettariamente determinata a "titolo risarcitorio" (pari all'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, a norma dell'art. 42 bis, comma 3) vale unicamente a far luce sulla genesi di uno degli elementi (il mancato godimento del bene per essere il cespite occupato "senza titolo" dall'amministrazione) che vengono in considerazione per la determinazione dell'indennizzo in favore del proprietario, il quale non fa valere una duplice legittimazione, cioè di soggetto avente titolo ora a un "indennizzo" (quando agisce per il pregiudizio patrimoniale, e non patrimoniale, conseguente alla perdita della proprietà del bene), ora a un "risarcimento" di un danno scaturito da un comportamento originariamente contra jus dell'amministrazione” . Si veda altresì, sul medesimo punto, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 24 giugno 2020, n. 4025, ove è stato pure affermato che: “qualora il proprietario del suolo abbia lamentato la sussistenza di una occupazione sine titulo ed abbia chiesto al giudice amministrativo l'emanazione dei rimedi di tutela previsti dall'ordinamento (e, dunque, dall'art. 42 bis del testo unico sugli espropri), la sentenza di accoglimento del ricorso di cognizione si deve limitare a disporre che l'Amministrazione emani il provvedimento di acquisizione o di restituzione del terreno, mentre le pretese di carattere patrimoniale (riguardanti la spettanza di un indennizzo o di un risarcimento) possono essere esaminate (dal giudice avente giurisdizione, a seconda dei casi) solo dopo che si sia chiarito quale sia il regime proprietario del terreno e, di conseguenza, quale sia il titolo in base al quale sono formulate le medesime pretese” . Di qui la giurisdizione dell’AGO, e non del GA, su tale specifico profilo indennitario che ricomprende, naturalmente, anche i relativi termini di prescrizione onde poter appurare da quale momento tale stesso indennizzo debba cominciare ad essere calcolato.
In conclusione, in parte va dichiarata la cessazione della materia del contendere ed in parte va rigettato il motivo di appello riguardante il termine prescrizionale (aspetto anche questo riservato alla cognizione dell’AGO).
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della esaminata fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in parte dichiara la cessazione della materia del contendere ed in parte lo rigetta come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO RO, Presidente FF
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
SI AN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI AN | IO RO |
IL SEGRETARIO