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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 31/03/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 4074/2018 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto lesioni personali e vertente
TRA
- nella qualità di Impresa designata per la Parte_1
Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del FGVS - in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Fortuna Sessa, elettivamente domiciliata come in atti;
- APPELLANTE -
e , in qualità di genitori esercenti la potestà Controparte_1 CP_2
sul figlio minore rappresentati e difesi dall'avv.to Giancar- Persona_1
lo Frigenti, elettivamente domiciliati come in atti;
- APPELLATI –
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 472/2018 del Giudice di Pace di Sarno depositata in data 31/01/2018.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle in-
1 dicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giu- dizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato la parte attrice ha convenuto in giu- dizio , nella qualità, per ottenere il risarcimento dei danni in Parte_1
relazione alle lesioni patite dal figlio minore in occasione del sinistro del
27/06/2016, in atti meglio descritto.
Con tale atto di citazione l'odierno attore deduceva quanto segue: che in data
27/06/2016, alle ore 20.30 mentre il minore si trovava in Sarno (SA) e percorre- va via Casamonica con il proprio motociclo, veniva investito da un veicolo scu- ro non identificato, il cui conducente, nel fare retromarcia, non si avvedeva della presenza del minore. A seguito dell'impatto l'istante pativa lesioni, tali da rende- re necessario il trasporto presso il nosocomio di Sarno.
Si costituiva in giudizio , quale impresa per il FGVS Regione Parte_1
Campania, la quale deduceva l'inammissibilità, l'improcedibilità,
l'improponibilità della proposta domanda nonché l'infondatezza in fatto ed in diritto.
La causa, istruita con prova testimoniale e con CTU, veniva rinviata per le con- clusioni e all'esito riservata per la decisione.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impugnata, con la quale il Giudice di Pace accoglieva la domanda attorea e condannava parte convenuta al pagamento della somma di euro 3.014,46 a favore di parte attrice.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la , Parte_1
proponeva gravame avverso tale sentenza, per i motivi meglio specificati nell'atto di appello con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sen- tenza impugnata.
2 Si costituivano in giudizio gli odierni appellati, i quali chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Acquisito d'ufficio il fascicolo di primo grado, il GU all'udienza del 3 ottobre
2023 rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviava per le conclusioni.
Successivamente i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti,
s'impone di scrutinare la fondatezza del proposto gravame.
A tal fine, non può prescindersi dall'osservare che il danneggiato che promuova domanda di risarcimento del danno nei confronti del Parte_2
, essendo dedotto in lite un sinistro cagionato da veicolo non
[...]
identificato, ha l'onere di provare – ex art. 2697 c.c. – che il sinistro sia stato prodotto dalla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo;
che questi sia rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (così, da ultimo, Cass. ord. n. 9873/21; Cass. n.
23710/16); che sussista un nesso di causalità tra il sinistro ed il danno alla per- sona lamentato (Cass. n. 10762/92; Cass. n. 8086/95; Cass. n. 10484/01).
Tale portato interpretativo è corollario della natura pubblicistica della normativa in tema di responsabilità del F.G.V.S., che è senz'altro preordinata – come si evince con nitore già dall'eloquenza dell'opzione nominalistica (“fondo di ga- ranzia”) – ad approntare una forma di tutela agli utenti della strada nelle ipotesi in cui, per ragioni diverse, non ci sia una compagnia assicuratrice che garantisca loro il risarcimento;
sennonché, la copertura dei “rischi della collettività” ha dei costi che si riverberano sulla stessa e, pertanto, non può che imporsi al danneg- giato una condotta diligente, onde evitare di addossare alla comunità le conse- guenze del comportamento negligente o imprudente del privato. Con specifico
3 riguardo al presupposto relativo alla non identificabilità del veicolo danneggian- te, in dottrina si è sempre evidenziato che l'istante ha l'onere di provare che la mancata individuazione del veicolo danneggiante sia dipesa da impossibilità in- colpevole: apertis verbis, sul danneggiante incombe l'onere di provare non solo il fondamento della pretesa risarcitoria (e cioè la responsabilità del sinistro da parte del conducente rimasto non identificato), ma anche di aver cercato di iden- tificare con l'uso dell'ordinaria diligenza il veicolo danneggiante, segnalando tempestivamente, ad esempio, la notizia dell'incidente alle autorità investigative, anche se in modo incompleto, in relazione in ogni caso alle concrete circostanze e difficoltà della fattispecie (Cass. n. 8467/99). Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che resta in ogni caso affidato al giudice di merito il compito di accerta- re, motivando le proprie conclusioni, se i fatti esposti dal danneggiato corri- spondano a verità e se il predetto abbia diligentemente tentato di individuare il responsabile dell'accaduto. Ne consegue che l'omessa o tardiva denunzia all'A.G. del sinistro cagionato da un veicolo non identificato non preclude alla vittima ex se la risarcibilità del danno nei confronti del Fondo di garanzia, poi- ché si tratta di un elemento che, unitamente alle altre risultanze istruttorie, deve essere adeguatamente e criticamente valutato al fine di ravvisare la sussistenza dei presupposti per l'azione di cui all'art. 19, lett. a), L. n. 990/69. Tale tesi ha trovato conferma nelle più recenti pronunce della Corte di nomofilachia, in cui si
è ribadito che la prova può essere offerta anche mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma – ovviamente – senza au- tomatismi, nel senso che il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identifica- to, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa (Cass. n. 11054/09; Cass. n. 18532/07).
In altri termini, la Suprema Corte ha sostenuto che la denuncia all'autorità di si- nistro con danno alla persona cagionato da veicolo non identificato può essere
4 considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, ad integra- re la prova del presupposto di fatto di cui sopra e, per converso, che il difetto di quella denuncia può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato, ma mai ha enunciato il principio per il quale, in difetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto non possa essere provata altrimenti. Di talché, in ossequio all'indirizzo esegetico maggioritario in seno alla Suprema Corte, deve ritenersi che l'omessa denuncia all'autorità non sia di per se stessa idonea ad escludere che il pregiudizio sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato;
così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non valga, in se stessa,
a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto. Entrambe le evenienze vanno in- vece apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie concre- te: detto altrimenti, devono essere scrutinate del Giudice di merito caso per caso all'esito di una ponderata valutazione delle risultanze processuali, della quale è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza.
A nessuna delle due (denuncia/omessa denuncia) è, dunque, consentito assegna- re una sorta di efficacia probatoria automatica, nel senso che il sinistro sia senz'altro riconducibile alla fattispecie astratta di cui all'art. 283, lett. a), D.lgs.
n. 209/05 se denuncia vi sia stata, ovvero che certamente non lo sia se la denun- cia sia mancata.
Ebbene sulla scorta delle tratteggiate coordinate esegetiche, non può che acco- gliersi il proposto gravame, essedo emerso dal compendio probatorio raccolto nel giudizio di prime cure che la mancata identificazione della vettura investitri- ce era stata dovuta – non già a circostanze oggettive bensì – alla negligenza di parte attrice.
In particolare il teste , introdotto dall'attore, escusso all'udienza Testimone_1
del 2 maggio 2017, ha dichiarato di aver visto a) che un'auto, effettuando mano- vra di retromarcia, investiva un bambino in bicicletta;
b) che il minore “cadeva
5 rovinosamente a terra”; c) che l'auto investitrice si allontanava senza prestare soccorso;
d) che avvicinatosi il teste per soccorrerlo, il minore lamentava dolori al ginocchio, senza saper riferire, però, se dolesse il ginocchio destro oppure quello sinistro;
e) che non intervennero Autorità; f) che i genitori giunti sul po- sto lo accompagnarono in ospedale;
g) che l'episodio si verificava alle ore 20,00 presso le palazzine popolari in Sarno.
Dunque, nulla ha riferito l'unico teste escusso sull'impossibilità di rilevare il numero di targa del veicolo investitore, neppure egli ha saputo chiarire il perché del mancato rilievo, sebbene a) la dichiarata visione avuta dell'incidente e l'ora diurna essendo periodo estivo, b) la vicinanza ai luoghi, nonché c)
l'illuminazione stradale in centro urbano e i fari delle auto non avrebbero com- portato sforzo alcuno nell'annotazione del modello, del colore e della targa del veicolo oltre l'ordinaria diligenza richiesta a ciascun consociato.
Nulla ha riferito il teste, poi, sulle caratteristiche, sulla tipologia della strada e sulle condizioni di tempo e di traffico, per verificare la coerenza con l'affermata fuga del veicolo investitore.
Dalla deposizione resa non si ricavano, in definitiva, elementi utili a comprovare le ragioni della mancata identificazione del veicolo investitore, altro presupposto necessario per giungere ad una pronuncia positiva
A suffragio della fondatezza del motivo di gravame in esame può, poi, addursi la circostanza per la quale parte appellata non risulta essersi attivata per denunciare l'accaduto alle autorità competenti e per favorire, in qualsiasi modo (non neces- sariamente con la denuncia-querela), l'identificazione del soggetto responsabile del sinistro.
Per tali motivi deve essere accolto l'appello e, in riforma della sentenza impu- gnata, deve essere rigettata la domanda risarcitoria formulata nel giudizio di primo grado con conseguente condanna degli appellati alla restituzione in favore della delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado. Pt_1
6 Stante l'integrale riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento dell'appello, parte appellata deve essere condannata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo.
Assorbita ogni altra questione
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così provvede:
a) Accoglie il gravame proposto da e, in riforma della Parte_1
sentenza di primo grado, dichiara infondata la domanda proposta da
[...]
e nel giudizio di primo grado;
Controparte_1 CP_2
b) Condanna e alla restituzione, in Controparte_1 CP_2
favore dell'impresa appellante, delle somme versate in esecuzione della sentenza impugnata;
c) Condanna e alla refusione, in favore Controparte_1 CP_2
dell'impresa appellante, delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in euro 1.046,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e CPA come per legge;
d) Condanna e alla refusione, in favore Controparte_1 CP_2
dell'impresa appellante, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 2.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e CPA come per legge
Manda la cancelleria
Nocera Inferiore, 31/3/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 4074/2018 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto lesioni personali e vertente
TRA
- nella qualità di Impresa designata per la Parte_1
Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del FGVS - in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Fortuna Sessa, elettivamente domiciliata come in atti;
- APPELLANTE -
e , in qualità di genitori esercenti la potestà Controparte_1 CP_2
sul figlio minore rappresentati e difesi dall'avv.to Giancar- Persona_1
lo Frigenti, elettivamente domiciliati come in atti;
- APPELLATI –
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 472/2018 del Giudice di Pace di Sarno depositata in data 31/01/2018.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle in-
1 dicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giu- dizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato la parte attrice ha convenuto in giu- dizio , nella qualità, per ottenere il risarcimento dei danni in Parte_1
relazione alle lesioni patite dal figlio minore in occasione del sinistro del
27/06/2016, in atti meglio descritto.
Con tale atto di citazione l'odierno attore deduceva quanto segue: che in data
27/06/2016, alle ore 20.30 mentre il minore si trovava in Sarno (SA) e percorre- va via Casamonica con il proprio motociclo, veniva investito da un veicolo scu- ro non identificato, il cui conducente, nel fare retromarcia, non si avvedeva della presenza del minore. A seguito dell'impatto l'istante pativa lesioni, tali da rende- re necessario il trasporto presso il nosocomio di Sarno.
Si costituiva in giudizio , quale impresa per il FGVS Regione Parte_1
Campania, la quale deduceva l'inammissibilità, l'improcedibilità,
l'improponibilità della proposta domanda nonché l'infondatezza in fatto ed in diritto.
La causa, istruita con prova testimoniale e con CTU, veniva rinviata per le con- clusioni e all'esito riservata per la decisione.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impugnata, con la quale il Giudice di Pace accoglieva la domanda attorea e condannava parte convenuta al pagamento della somma di euro 3.014,46 a favore di parte attrice.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la , Parte_1
proponeva gravame avverso tale sentenza, per i motivi meglio specificati nell'atto di appello con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sen- tenza impugnata.
2 Si costituivano in giudizio gli odierni appellati, i quali chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Acquisito d'ufficio il fascicolo di primo grado, il GU all'udienza del 3 ottobre
2023 rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviava per le conclusioni.
Successivamente i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti,
s'impone di scrutinare la fondatezza del proposto gravame.
A tal fine, non può prescindersi dall'osservare che il danneggiato che promuova domanda di risarcimento del danno nei confronti del Parte_2
, essendo dedotto in lite un sinistro cagionato da veicolo non
[...]
identificato, ha l'onere di provare – ex art. 2697 c.c. – che il sinistro sia stato prodotto dalla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo;
che questi sia rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (così, da ultimo, Cass. ord. n. 9873/21; Cass. n.
23710/16); che sussista un nesso di causalità tra il sinistro ed il danno alla per- sona lamentato (Cass. n. 10762/92; Cass. n. 8086/95; Cass. n. 10484/01).
Tale portato interpretativo è corollario della natura pubblicistica della normativa in tema di responsabilità del F.G.V.S., che è senz'altro preordinata – come si evince con nitore già dall'eloquenza dell'opzione nominalistica (“fondo di ga- ranzia”) – ad approntare una forma di tutela agli utenti della strada nelle ipotesi in cui, per ragioni diverse, non ci sia una compagnia assicuratrice che garantisca loro il risarcimento;
sennonché, la copertura dei “rischi della collettività” ha dei costi che si riverberano sulla stessa e, pertanto, non può che imporsi al danneg- giato una condotta diligente, onde evitare di addossare alla comunità le conse- guenze del comportamento negligente o imprudente del privato. Con specifico
3 riguardo al presupposto relativo alla non identificabilità del veicolo danneggian- te, in dottrina si è sempre evidenziato che l'istante ha l'onere di provare che la mancata individuazione del veicolo danneggiante sia dipesa da impossibilità in- colpevole: apertis verbis, sul danneggiante incombe l'onere di provare non solo il fondamento della pretesa risarcitoria (e cioè la responsabilità del sinistro da parte del conducente rimasto non identificato), ma anche di aver cercato di iden- tificare con l'uso dell'ordinaria diligenza il veicolo danneggiante, segnalando tempestivamente, ad esempio, la notizia dell'incidente alle autorità investigative, anche se in modo incompleto, in relazione in ogni caso alle concrete circostanze e difficoltà della fattispecie (Cass. n. 8467/99). Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che resta in ogni caso affidato al giudice di merito il compito di accerta- re, motivando le proprie conclusioni, se i fatti esposti dal danneggiato corri- spondano a verità e se il predetto abbia diligentemente tentato di individuare il responsabile dell'accaduto. Ne consegue che l'omessa o tardiva denunzia all'A.G. del sinistro cagionato da un veicolo non identificato non preclude alla vittima ex se la risarcibilità del danno nei confronti del Fondo di garanzia, poi- ché si tratta di un elemento che, unitamente alle altre risultanze istruttorie, deve essere adeguatamente e criticamente valutato al fine di ravvisare la sussistenza dei presupposti per l'azione di cui all'art. 19, lett. a), L. n. 990/69. Tale tesi ha trovato conferma nelle più recenti pronunce della Corte di nomofilachia, in cui si
è ribadito che la prova può essere offerta anche mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma – ovviamente – senza au- tomatismi, nel senso che il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identifica- to, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa (Cass. n. 11054/09; Cass. n. 18532/07).
In altri termini, la Suprema Corte ha sostenuto che la denuncia all'autorità di si- nistro con danno alla persona cagionato da veicolo non identificato può essere
4 considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, ad integra- re la prova del presupposto di fatto di cui sopra e, per converso, che il difetto di quella denuncia può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato, ma mai ha enunciato il principio per il quale, in difetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto non possa essere provata altrimenti. Di talché, in ossequio all'indirizzo esegetico maggioritario in seno alla Suprema Corte, deve ritenersi che l'omessa denuncia all'autorità non sia di per se stessa idonea ad escludere che il pregiudizio sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato;
così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non valga, in se stessa,
a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto. Entrambe le evenienze vanno in- vece apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie concre- te: detto altrimenti, devono essere scrutinate del Giudice di merito caso per caso all'esito di una ponderata valutazione delle risultanze processuali, della quale è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza.
A nessuna delle due (denuncia/omessa denuncia) è, dunque, consentito assegna- re una sorta di efficacia probatoria automatica, nel senso che il sinistro sia senz'altro riconducibile alla fattispecie astratta di cui all'art. 283, lett. a), D.lgs.
n. 209/05 se denuncia vi sia stata, ovvero che certamente non lo sia se la denun- cia sia mancata.
Ebbene sulla scorta delle tratteggiate coordinate esegetiche, non può che acco- gliersi il proposto gravame, essedo emerso dal compendio probatorio raccolto nel giudizio di prime cure che la mancata identificazione della vettura investitri- ce era stata dovuta – non già a circostanze oggettive bensì – alla negligenza di parte attrice.
In particolare il teste , introdotto dall'attore, escusso all'udienza Testimone_1
del 2 maggio 2017, ha dichiarato di aver visto a) che un'auto, effettuando mano- vra di retromarcia, investiva un bambino in bicicletta;
b) che il minore “cadeva
5 rovinosamente a terra”; c) che l'auto investitrice si allontanava senza prestare soccorso;
d) che avvicinatosi il teste per soccorrerlo, il minore lamentava dolori al ginocchio, senza saper riferire, però, se dolesse il ginocchio destro oppure quello sinistro;
e) che non intervennero Autorità; f) che i genitori giunti sul po- sto lo accompagnarono in ospedale;
g) che l'episodio si verificava alle ore 20,00 presso le palazzine popolari in Sarno.
Dunque, nulla ha riferito l'unico teste escusso sull'impossibilità di rilevare il numero di targa del veicolo investitore, neppure egli ha saputo chiarire il perché del mancato rilievo, sebbene a) la dichiarata visione avuta dell'incidente e l'ora diurna essendo periodo estivo, b) la vicinanza ai luoghi, nonché c)
l'illuminazione stradale in centro urbano e i fari delle auto non avrebbero com- portato sforzo alcuno nell'annotazione del modello, del colore e della targa del veicolo oltre l'ordinaria diligenza richiesta a ciascun consociato.
Nulla ha riferito il teste, poi, sulle caratteristiche, sulla tipologia della strada e sulle condizioni di tempo e di traffico, per verificare la coerenza con l'affermata fuga del veicolo investitore.
Dalla deposizione resa non si ricavano, in definitiva, elementi utili a comprovare le ragioni della mancata identificazione del veicolo investitore, altro presupposto necessario per giungere ad una pronuncia positiva
A suffragio della fondatezza del motivo di gravame in esame può, poi, addursi la circostanza per la quale parte appellata non risulta essersi attivata per denunciare l'accaduto alle autorità competenti e per favorire, in qualsiasi modo (non neces- sariamente con la denuncia-querela), l'identificazione del soggetto responsabile del sinistro.
Per tali motivi deve essere accolto l'appello e, in riforma della sentenza impu- gnata, deve essere rigettata la domanda risarcitoria formulata nel giudizio di primo grado con conseguente condanna degli appellati alla restituzione in favore della delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado. Pt_1
6 Stante l'integrale riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento dell'appello, parte appellata deve essere condannata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo.
Assorbita ogni altra questione
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così provvede:
a) Accoglie il gravame proposto da e, in riforma della Parte_1
sentenza di primo grado, dichiara infondata la domanda proposta da
[...]
e nel giudizio di primo grado;
Controparte_1 CP_2
b) Condanna e alla restituzione, in Controparte_1 CP_2
favore dell'impresa appellante, delle somme versate in esecuzione della sentenza impugnata;
c) Condanna e alla refusione, in favore Controparte_1 CP_2
dell'impresa appellante, delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in euro 1.046,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e CPA come per legge;
d) Condanna e alla refusione, in favore Controparte_1 CP_2
dell'impresa appellante, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 2.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e CPA come per legge
Manda la cancelleria
Nocera Inferiore, 31/3/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
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