Ordinanza collegiale 14 agosto 2024
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5S, sentenza 07/01/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00228/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10858/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10858 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale con P.I. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Scurria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Zoppini, Antonio Pugliese, Giorgio Vercillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Zoppini in Roma, piazza di Spagna n. 15;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. GSE/-OMISSIS-del 29 maggio 2018, ricevuto a mezzo PEC in pari data, con il quale con il quale il GSE, sulla scorta dell''annullamento d’ufficio del 4 maggio 2018, ha richiesto la restituzione di 23.572 titoli TEE rilasciati alla società ricorrente a seguito dell’accoglimento delle RRVC di cui all’Allegato A della nota prot. GSE/-OMISSIS-e, comunque, elencate nel provvedimento del 29 maggio 2018, ovvero alla restituzione dell’importo in euro calcolato ai prezzi medi ponderati registrati dal GME nelle sessioni di mercato di riferimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 15 novembre 2024 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento del 4 maggio 2018 – adottato all’esito di procedimento di verifica e controllo ex art. 42 d.lgs. n. 28/2011 – il GSE ha disposto “l’annullamento d’ufficio” dei provvedimenti di accoglimento adottati tra il mese di aprile 2014 e il mese di agosto 2016 in relazione a n. 66 Richieste di Verifica e Certificazione di tipo Standard – schede 6T, 20T e 36E (di seguito anche solo “RVC”) presentate dalla ditta individuale -OMISSIS-, precisando che l’operatore economico era tenuto « a restituire al GSE i titoli indebitamente percepiti, per un importo complessivo che sarà reso noto con successiva comunicazione ».
2. Tale provvedimento è stato impugnato innanzi a questo Tribunale con ricorso iscritto al r.g. n. 9031/2018.
3. Con nota del 29 maggio 2018, il GSE ha intimato alla ditta individuale -OMISSIS- di provvedere alla restituzione dei titoli TEE di Tipo I, di Tipo II e di Tipo III, indebitamente percepiti nel periodo 2014-2017 per un importo di € 4.735.901,46.
4. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha impugnato la predetta nota del 29 maggio 2018 e ne ha chiesto l’annullamento sulla base di tre motivi in diritto.
4.1. Con il primo motivo ha lamentato « l’illegittimità derivata del provvedimento del 29 maggio 2018 per illegittimità del provvedimento del 3 maggio 2018 ».
4.2. Con il secondo motivo ha contestato la nota impugnata per « violazione, per omessa applicazione, dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 », sostenendo che – in ogni caso – il GSE non avrebbe potuto disporre il recupero delle somme già erogate, « dovendo trovare applicazione nella specie il terzo comma e segg. dell’art. 42, del d.lgs. n. 28/2011 ».
4.3. Con il terzo motivo ha lamentato l’illegittimità dell’atto gravato per « eccesso di potere sotto i profili del difetto dei presupposti, di istruttoria e dell’ingiustizia manifesta », notando, in particolar modo, che il GSE aveva chiesto « una somma “agganciata” a criteri elaborati ad altro fine », invece di « calcolare il quantum mediante le informazioni (sessione di vendita dei titoli e prezzo) in suo possesso ovvero del GME ».
5. In data 25 ottobre 2018 il GSE si è costituito in giudizio.
6. Con memoria depositata in data 28 maggio 2024, il GSE ha spiegato le proprie difese e segnatamente:
- ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, richiamando le decisioni giurisprudenziali secondo cui « la richiesta di restituzione dei benefici già erogati non è espressione di una distinta e automa volontà provvedimentale rispetto a quella oggetto dei provvedimenti di decadenza dai benefici concessi, bensì rappresenta un atto esecutivo, conseguente alla qualifica di indebito oggettivo assunta dalle somme erogate per effetti della determinazione di decadenza » (cfr. Consiglio di Stato, II, n. 2747/2022 e Tar Lazio, III, n. 4075/2024);
- ha eccepito l’inammissibilità del primo motivo di ricorso per la mancata specifica indicazione dei profili di censura rivolti al provvedimento impugnato con il separato ricorso iscritto al n. 9031/2018;
- ha eccepito l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso per genericità (notando che il ricorrente non ha svolto argomentazioni a sostegno del motivo e rimarcando che « la sola indicazione della normativa o dell’articolo che si ritiene sia stato violato è di per sé insufficiente ad adempiere al requisito di specificità dei motivi di ricorso »);
- ha rilevato l’infondatezza del terzo motivo di ricorso, notando che il meccanismo di calcolo degli importi dovuti adottato dal Gestore « è … l’unico che consente di utilizzare criteri di calcolo oggettivi, idonei a garantire una parità di trattamento a opera del GSE nei confronti di ogni operatore economico ».
7. All’udienza straordinaria del 15 novembre 2024 il presente ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione (congiuntamente con il ricorso iscritto al r.g. n. 9031/2018 proposto dalla stessa parte ricorrente avverso il presupposto provvedimento del 4 maggio 2018).
8. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito illustrate, sicché il Collegio ritiene di poter prescindere dall’analisi dell’eccezione di inammissibilità del ricorso spiegata dal GSE.
9. In primo luogo è infondato il primo motivo di gravame, con cui parte ricorrente ha lamentato « l’illegittimità derivata del provvedimento del 29 maggio 2018 per illegittimità del provvedimento del 3 maggio 2018 ».
A tal riguardo – in disparte ogni altra valutazione sul fatto che la ricorrente non ha neppure richiamato sinteticamente le censure articolate (nel diverso giudizio r.g. n. 9031/2018) avverso il provvedimento del 29 maggio 2018 – il Collegio ritiene sufficiente rimandare integralmente alla decisione resa nell’ambito del giudizio r.g. n. 9031/2018, adottata nella stessa camera di consiglio del 15 novembre 2024 e pubblicata contestualmente alla presente decisione.
10. Infondata appare inoltre la generica censura formulata con il secondo motivo di gravame, con cui parte ricorrente ha sostenuto che il Gestore non avrebbe dovuto disporre il recupero delle somme già erogate in applicazione dell’art. 42, commi 3 e ss. d.lgs. n. 28/2011.
A tal proposito – in disparte ogni considerazione sull’ammissibilità del predetto motivo di gravame (stante la rilevata assenza di puntuali argomentazioni a sostegno dello stesso che consentano di percepire adeguatamente la critica che il ricorrente ha inteso muovere all’operato del Gestore) – il Collegio osserva che, così come già ricordato nella sentenza che ha definito il giudizio r.g. n. 9031/2018, già in altre occasioni è stato notato « la sanzione del recupero integrale degli incentivi (prevista per il caso di dichiarazioni false e/o mendaci) debba necessariamente essere estesa anche alla mancata produzione della documentazione attestante il possesso dei requisiti » (cfr. Tar Lazio, V-stralcio, 4 luglio 2024, n. 13521) e che la decadenza retroattiva degli incentivi è legittima quando « le carenze documentali … hanno … riflessi sull’attendibilità del contenuto della scheda e del progetto, come trasmessi dal proponente » (cfr. Tar Lazio, V-stralcio, 9 aprile 2024, n. 6823).
11. Infine non è fondato il terzo motivo di gravame, con cui parte ricorrente – in sostanza – ha lamentato l’erroneità dell’importo preteso dal Gestore a titolo di restituzione dei TEE indebitamente percepiti.
In relazione a tale censura, infatti, il Collegio osserva che il Gestore ha dichiarato di aver valorizzato i titoli « ai prezzi definiti dall’Autorità (AEEGSI, oggi ARERA) per gli anni 2014, 2015 e 2016 (Deliberazione DMEG/EFR/13/15 per il 2014, Deliberazione DMEG/EFR/11/16 per il 2015 e Deliberazione DMRT/EFC/10/17 per il 2016) e per l’anno 2017, non essendo disponibili i prezzi definiti dall'Autorità, ai prezzi di mercato medi mensili (calcolati come media dei prezzi medi ponderati registrati dal GME nelle sessioni di mercato relative al mese di emissione dei TEE oggetto di recupero) » e che la giurisprudenza di questo Tribunale – da cui questo Collegio ritiene non sussistano ragioni per discostarsi – è costante nel ritenere ragionevole e corretta tale modalità di valorizzazione (cfr. ex multis Tar Lazio, III ter , 27 maggio 2019, n. 6554 e 25 febbraio 2020, n. 2459, nonché da ultimo V-stralcio, 21 giugno 2024, n. 12663 e 3 settembre 2024, n. 16055).
12. Per tutte le ragioni sopra spiegate, il ricorso è infondato e va rigettato.
13. Le spese processuali – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del GSE nella misura di € 2.000,00, oltre spese generali e altri oneri di legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore
Caterina Lauro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agatino Giuseppe Lanzafame | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.