Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00302/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00203/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 203 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LL LA, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Rosario Luca Lioi, Michele Mirenghi, Stefano Viti, Barbara Pisa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo - Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di L’Aquila, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila, domiciliataria ex lege in L’Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l’annullamento,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento di cui alla nota AOOUSPAQ registro ufficiale U.003002.15-04-2021 del 15 aprile 2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo - Ambito territoriale per la Provincia de L'Aquila, recante rigetto dell’istanza con la quale la professoressa LA LL ha chiesto di dare atto del consolidamento degli effetti derivanti dal superamento delle prove concorsuali suppletive in ordine al possesso/conseguimento della abilitazione professionale all'insegnamento, nonché, ove del caso, di provvedere, entro trenta giorni dalla ricezione delle medesima istanza, allo scioglimento in via definitiva della riserva apposta all'inserimento nella graduatoria concorsuale finale ed al contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato;
- di ogni altro atto antecedente, presupposto, connesso e conseguenziale;
e per la declaratoria e l’accertamento della irreversibilità e del consolidamento degli effetti derivanti dalla ammissione con riserva alle prove concorsuali suppletive e dal superamento delle stesse ivi compresi il conseguimento della abilitazione ed il contratto a tempo indeterminato stipulato.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LL LA il 23 maggio 2023:
per l'annullamento:
- del decreto direttoriale n. 0002016 del 15 marzo 2023 adottato dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, Ufficio 3° - Ambito territoriale per la Provincia di L'Aquila, con il quale, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5154 del 22 giugno 2022, la professoressa LA LL è stata depennata dalla graduatoria di merito per le classi di concorso AA24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II° grado (francese) - e AA25 - lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (francese) - del concorso a posti e cattedre per la scuola secondaria di I e II grado, bandito con decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico del 23 febbraio 2016, n. 106, ed è stato annullato il provvedimento di individuazione della stessa quale destinataria per la stipula di un contratto a tempo indeterminato;
- di ogni altro atto antecedente, presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresi, il provvedimento prot. 3820/2023 del 24 marzo 2023 con il quale l’Istituto Comprensivo Pescara 2 ha disposto la revoca del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con la ricorrente in data 1^ settembre 2019 e la stipula del contratto a tempo determinato dal 16 marzo 2023 al 30 giugno 2023 per n. 18 ore.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e dell’Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo - Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di L’Aquila;
Vista la nota dell’11 dicembre 2024, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. MA LD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
Con decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 106 del 23 febbraio 2016, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, odierno resistente, ebbe ad indire un concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado.
A mente dell’articolo 3 del bando, sarebbero stati ammessi a partecipare esclusivamente i candidati “ in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento ”, conseguito “ entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda ” di partecipazione al concorso (30 marzo 2016).
La professoressa LL LA, odierna ricorrente, è in possesso del diploma di laurea in lingue straniere per l’impresa e la cooperazione (LM38), utile per l’accesso all’insegnamento per la classe di concorso A25 (lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado (Ambito Disciplinare AD05) e, sebbene priva del titolo di abilitazione, aveva presentato domanda di ammissione al concorso, impugnando dinanzi al TAR del Lazio il bando di concorso nella parte in cui (art. 3, comma 1) ammetteva alla procedura concorsuale “esclusivamente” i candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, escludendo i candidati privi di tale titolo.
Con il ricorso, la ricorrente chiedeva al TAR di disporne in via cautelare la ammissione con riserva allo svolgimento delle espletande prove concorsuali.
Con ordinanza n. 2720/2016 il TAR del Lazio respingeva l’istanza cautelare e tale ordinanza veniva poi riformata dal Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 2050/2017, accoglieva l’appello cautelare e, per l’effetto, disponeva l’ammissione con riserva della ricorrente alle prove concorsuali suppletive.
La ricorrente sosteneva le prove concorsuali suppletive, superandole.
Con sentenza 9279/2019, il TAR del Lazio accoglieva il ricorso R.G. 4536/2016.
Avverso tale sentenza il MIUR proponeva appello.
A seguito del superamento delle prove concorsuali suppletive, l’Amministrazione scolastica inseriva con riserva la ricorrente all’ultimo posto della graduatoria.
Successivamente, in data 6 agosto 2019, l’Amministrazione, in esecuzione della sentenza n. 9279/2019 del TAR del Lazio sopra menzionata, individuava la ricorrente quale destinataria per la stipula di un contratto a tempo indeterminato e, in data 19 settembre 2019, la ricorrente sottoscriveva con il dirigente dell’Istituto omnicomprensivo di Popoli il contratto di lavoro a tempo indeterminato recante specifica clausola che prevedeva la risoluzione dello stesso contratto in caso di rigetto del contenzioso in atto.
In ragione di quanto sopra la ricorrente ha dunque preso servizio, svolgendo l’anno di prova.
Con istanza in data 2 novembre 2020, la professoressa LL ha quindi chiesto al competente U.S.R. di prendere atto che il superamento delle prove concorsuali e, dunque, il positivo accertamento condotto dalla stessa Amministrazione, teneva luogo della abilitazione e, pertanto, chiedeva, ai sensi della disposizione di cui all’articolo 4, comma 2 bis, della legge 17 agosto 2005, n. 168 e della sentenza 4167/2020 del Consiglio di Stato, di sciogliere in via definitiva la riserva apposta al suo inserimento nella graduatoria di interesse ed al contratto stipulato.
La sopra menzionata istanza veniva respinta con la nota n. 3002 del 15 aprile 2021, di cui in epigrafe, con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo - Ambito territoriale per la Provincia de L’Aquila comunicava alla professoressa LL che avrebbe provveduto allo scioglimento della clausola di riserva solo all’esito del giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 9279/2019 del TAR Lazio.
Avverso tale provvedimento ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 11 giugno 2021, la professoressa LL LA, chiedendone l’annullamento deducendo il seguente, articolato, motivo:
- Violazione, errata e falsa applicazione art. 4, comma 2 bis del decreto legge 30 giugno 2015 n.115, convertito dalla legge 17 agosto 2005, n. 168; violazione art. 3, 51 e 97 Costituzione e, segnatamente, dei principi di imparzialità e buon andamento; eccesso di potere sotto il profilo della violazione del principio di affidamento, del difetto di istruttoria; omessa e/o errata valutazione di circostanze rilevanti; sviamento di funzione; violazione, errata e falsa applicazione decreto ministeriale 23 febbraio 2016, n. 95 e dell’allegato A; illogicità ed ingiustizia manifeste.
Si sono costituiti in giudizio, in data 17 giugno 2021, il Ministero dell’Istruzione, l’Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e l’Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo - Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di L’Aquila, depositando poi documentazione e relativa relazione in data 3 novembre 2021.
In data 12 luglio 2022 il Ministero dell’Istruzione ha depositato relazione con cui ha dato atto del fatto che, nelle more del ricorso, è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n. 5154/2022 che ha riformato la sentenza del TAR Lazio n. 9279/2019 ed ha, dunque, affermato che, in base a tale ultima sentenza, “ risulta superata ed assorbita ogni questione relativa al preteso consolidamento derivante dal superamento delle prove concorsuali suppletive, al cui svolgimento la LL è stata ammessa al solo e dichiarato fine di ottemperare all’ordine cautelare del Giudice. ”.
Inoltre, preso atto della sopra menzionata sentenza del Consiglio di Stato, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo ha adottato il provvedimento n. 2016 del 15 marzo 2023, di cui in epigrafe, con cui ha disposto l’esclusione dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami, indetto con DDG 106/2016, della professoressa LL.
Avverso tale provvedimento la professoressa LL ha proposto ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 23 maggio 2023, con cui ha chiesto l’annullamento dello stesso deducendo motivi relativi all’eccesso di potere e violazione di legge.
In data 11 dicembre 2024 la difesa di parte ricorrente ha depositato propria nota in cui ha affermato di “ non avere più interesse alla coltivazione del presente giudizio .”, chiedendo pronuncia consequenziale.
Tale dichiarazione è stata poi ribadita da parte ricorrente con propria nota del 19 novembre 2025, depositata in giudizio in pari data.
Parte resistente ha depositato documentazione e relazione in data 25 novembre 2025 e infine, all’udienza pubblica del 3 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
TT
1. - Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. - Difatti, come sopra esposto, con nota depositata in data 11 dicembre 2024, confermata con successiva nota del 19 novembre 2025, la difesa di parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso.
Ciò premesso, il Collegio rileva che è principio generale del processo amministrativo la piena disponibilità dell’azione da parte ricorrente sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ben potendo la predetta parte, nell’ambito della menzionata disponibilità, dichiarare di avere perduto ogni interesse per la decisione.
In tale evenienza, il Giudice, non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in conformità a quanto stabilito dalla Giurisprudenza secondo cui “ La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta…l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità ” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 2 febbraio 2011, n. 971; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 8 novembre 2010, n. 33224; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 4 settembre 2015, n. 4288).
3. - Per le ragioni innanzi illustrate, dunque, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
4. - Sussistono giusti motivi, tenuto conto del comportamento delle parti e della peculiarità della vicenda, per disporre l’integrale compensazione, fra le parti costituite, delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AN ZI, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario
MA LD, Primo Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| MA LD | AN ZI |
IL SEGRETARIO