Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 12/03/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
(Continua verbale udienza del 12/03/2025 )
Il Giudice dott.ssa Patrizia Baici, visti gli atti, udita la discussione orale, visto l'art. 429 cpc , 1 comma al termine della camera di consiglio in assenza dei difensori pronunzia la seguente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE-LAVORO
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 256 /2024 promossa da
, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Paola GUGLIELMINA ( ) e presso il Email_1
suo studio in Vercelli, corso Libertà n.127 elettivamente domiciliata giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
Contro
con sede legale in Roma, via IV Novembre, n. 144, in persona del Direttore CP_1
Regionale pro-tempore del Piemonte, giusta delibera n. 154 in data 25/2/1998 del Consiglio di Amministrazione dell , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Lorena FIORDELMONDO, per procura generale alle liti notaio Per_1
1
elezione di domicilio in Biella, via Aldo Moro, n. 13
- RESISTENTE –
Oggetto: Aggravamento postumi da infortunio.
All'odierna udienza di discussione i difensori hanno concluso come riportato nel verbale che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 29/03/2024 ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al giudice del lavoro di Vercelli l per sentir accertare CP_1
l'aggravamento dei postumi invalidanti conseguenti all'infortunio del 14.11.2021 superiori al 4% e la conseguente condanna dell'Istituto alla corresponsione delle prestazioni di cui al D.P.R. 1124/65 e D. Lgs 38/00.
Si è costituito in giudizio l' convenuto che ha resistito al ricorso CP_2
chiedendone la reiezione poiché la consulenza medica collegiale disposta dall ha ritenuto concordemente ampiamente stabilizzata la menomazione CP_2
dal punto di vista clinico e strumentale in soggetto di anni 69 che dal 2011 non ha più svolto attività lavorativa.
La causa è stata istruita con ammissione di CTU medico legale;
depositata la quale, la causa viene oggi discussa e decisa.
Il ricorso è infondato e non merita, pertanto, di essere accolto.
La C.T.U. espletata ha accertato la sussistenza della patologia lamentata dal ricorrente (sindrome cefalalgica posttraumatica e lievi cervicalgie con vertigini correlate a spondilodiscoartrosi con osteofitosi e degenerazione a carico di multipli metameri del rachide cervicale e lombosacrale).
2 Il CTU, nominato dott.ssa , ha poi confermato postumi Persona_3
permanenti quantificabili nella misura del 4% come da ultima revisione da parte della collegiale , poichè “gli esiti del trauma pregresso non hanno CP_1 comportato limitazione funzionale”.
Il metodo logico seguito dal C.T.U. appare immune da censure e le sue conclusioni, con i chiarimenti forniti nelle considerazioni dell'elaborato, pienamente condivisibili, sono fondanti per la decisione della presente controversia.
La domanda va pertanto rigettata.
La condizione reddituale di parte ricorrente giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti escluse le spese di CTU poste a carico dell CP_2
resistente.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 cpc
RIGETTA il ricorso
COMPENSA le spese di lite tra le parti pone a carico di le spese di CTU CP_1 liquidate in € 400,00 oltre IVA in favore del CTU nominato.
Vercelli, 12/03/2025 .
Il Giudice
Dott. ssa Patrizia BAICI
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