Articolo 15 della Legge 25 maggio 1970, n. 352
Articolo 14Articolo 16
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30 giugno 1970
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17 marzo 2020
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Versione
30 aprile 2020
Art. 15.

Il referendum e' indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso. ((13))
La data del referendum e' fissata in una domenica compresa tra il 50° ed il 70° giorno successivo alla emanazione del decreto di indizione.
Qualora sia intervenuta la pubblicazione a norma dell'articolo 3, del testo di un'altra legge di revisione della Costituzione o di un'altra legge costituzionale, il Presidente della Repubblica puo' ritardare, fino a sei mesi oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo, la indizione del referendum, in modo che i due referendum costituzionali si svolgano contemporaneamente con unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno.

-------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 , convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 , ha disposto (con l'art. 81, comma 1) che "In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, in deroga a quanto previsto dall' articolo 15, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 , il termine entro il quale e' indetto il referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56 , 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019, e' fissato in duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso".
Entrata in vigore il 30 aprile 2020
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