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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/10/2025, n. 2705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2705 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1549/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1549/2025 promossa da:
, nata in [...], il [...], elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 Telematico presso lo studio dell'Avv. VISCONTE MARIA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
RICORRENTE contro
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA GOITO Controparte_1 3 40126 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. RONCARATI ALESSANDRA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
RESISTENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 07/10/2025; Il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07/02/2025, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dal coniuge sposato in Nigeria il Controparte_1
25/02/2006.
Parte ricorrente, che dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedeva l'addebito della separazione al marito;
formulava, altresì, ulteriori domande accessorie inerenti gli aspetti economici tra le parti.
pagina 1 di 3 Si costituiva il sig. che non si opponeva alla pronuncia di separazione, ma Controparte_1 chiedeva una diversa regolamentazione dei rapporti.
All'udienza del 10/06/2025, il Giudice, vanamente esperito il rituale tentativo di conciliazione tra i coniugi, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, rinviando per il proseguo della causa.
Introdotta la fase contenziosa del procedimento, su richiesta congiunta delle parti veniva pronunciata sentenza parziale sul vincolo.
Successivamente all'udienza del 07/10/2025 le parti davano atto di avere regolato i rapporti tra loro esistenti;
pertanto precisavano congiuntamente le conclusioni, aderendo alle condizioni di cui al provvedimento provvisorio del Giudice del 10/06/2025.
$$$
Le risultanze processuali attestano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza: la conflittualità esistente tra i coniugi, risultante da quanto dedotto in atti, prova, in maniera chiara e non equivoca,
l'intollerabilità della convivenza e l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tipica del rapporto coniugale.
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che i coniugi , nata in [...], il Parte_1
13/05/1971 e , nato a [...], il [...] sono già separati per effetto della Controparte_1 sentenza parziale n.2047/2025 resa da questo Tribunale in data 16/07/2025.
Considerando che le parti hanno deciso di fare proprie le statuizioni previste dal Giudice all'udienza del
10/06/2025, adottando i provvedimenti provvisori e urgenti, si ritiene non ci siano motivi per discostarsi da tali disposizioni.
Stante la natura della controversia e considerato che entrambe le parti hanno concordato congiuntamente le condizioni della separazione, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale tra i coniugi , Parte_1 nata in [...], il [...] e , nato a [...], il Controparte_1
05/01/1954 , già uniti in matrimonio in Nigeria il giorno 25/02/2006 ;
2) recepisce e fa proprie le condizioni concordate tra le parti nelle conclusioni congiunte e, per l'effetto:
pagina 2 di 3 A) dispone che il sig. corrisponda mensilmente, entro Controparte_1 il giorno 5 del mese a partire dal momento in cui lascerà la casa coniugale, la somma di 100,00 euro nell'interesse della sig.ra Parte_1
B)manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
3) compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio, il _22.10.2025______
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1549/2025 promossa da:
, nata in [...], il [...], elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 Telematico presso lo studio dell'Avv. VISCONTE MARIA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
RICORRENTE contro
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA GOITO Controparte_1 3 40126 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. RONCARATI ALESSANDRA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
RESISTENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 07/10/2025; Il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07/02/2025, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dal coniuge sposato in Nigeria il Controparte_1
25/02/2006.
Parte ricorrente, che dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedeva l'addebito della separazione al marito;
formulava, altresì, ulteriori domande accessorie inerenti gli aspetti economici tra le parti.
pagina 1 di 3 Si costituiva il sig. che non si opponeva alla pronuncia di separazione, ma Controparte_1 chiedeva una diversa regolamentazione dei rapporti.
All'udienza del 10/06/2025, il Giudice, vanamente esperito il rituale tentativo di conciliazione tra i coniugi, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, rinviando per il proseguo della causa.
Introdotta la fase contenziosa del procedimento, su richiesta congiunta delle parti veniva pronunciata sentenza parziale sul vincolo.
Successivamente all'udienza del 07/10/2025 le parti davano atto di avere regolato i rapporti tra loro esistenti;
pertanto precisavano congiuntamente le conclusioni, aderendo alle condizioni di cui al provvedimento provvisorio del Giudice del 10/06/2025.
$$$
Le risultanze processuali attestano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza: la conflittualità esistente tra i coniugi, risultante da quanto dedotto in atti, prova, in maniera chiara e non equivoca,
l'intollerabilità della convivenza e l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tipica del rapporto coniugale.
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che i coniugi , nata in [...], il Parte_1
13/05/1971 e , nato a [...], il [...] sono già separati per effetto della Controparte_1 sentenza parziale n.2047/2025 resa da questo Tribunale in data 16/07/2025.
Considerando che le parti hanno deciso di fare proprie le statuizioni previste dal Giudice all'udienza del
10/06/2025, adottando i provvedimenti provvisori e urgenti, si ritiene non ci siano motivi per discostarsi da tali disposizioni.
Stante la natura della controversia e considerato che entrambe le parti hanno concordato congiuntamente le condizioni della separazione, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale tra i coniugi , Parte_1 nata in [...], il [...] e , nato a [...], il Controparte_1
05/01/1954 , già uniti in matrimonio in Nigeria il giorno 25/02/2006 ;
2) recepisce e fa proprie le condizioni concordate tra le parti nelle conclusioni congiunte e, per l'effetto:
pagina 2 di 3 A) dispone che il sig. corrisponda mensilmente, entro Controparte_1 il giorno 5 del mese a partire dal momento in cui lascerà la casa coniugale, la somma di 100,00 euro nell'interesse della sig.ra Parte_1
B)manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
3) compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio, il _22.10.2025______
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3