Articolo 480 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 479Articolo 481
Versione
6 maggio 1952
Art. 480.
(Determinazione del giorni di udienza)


Le udienze di trattazione delle cause sono tenute nei giorni e nelle ore che il comandante di porto stabilisce con decreto al principio di ogni anno; nei casi di urgenza possono, su istanza dell'interessato, essere fissate udienze speciali.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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