Sentenza 11 maggio 2012
Massime • 1
Nei delitti di ingiuria e diffamazione ai fini della configurabilità dell'esimente di cui all'art. 599 cod. pen., ancorché non rilevi la proporzione fra la reazione ed il fatto ingiusto altrui, occorre, tuttavia, che sussista un nesso di causalità determinante tra il fatto provocante ed il fatto provocato, non essendo all'uopo sufficiente un legame di mera occasionalità.
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La massima In tema di diffamazione, nell'ambito delle trasmissioni dedicate al c.d. “gossip”, caratterizzate dalla spettacolarizzazione del pettegolezzo, i limiti dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e della continenza espressiva, immanenti all'esercizio del diritto di critica, assumono una maggiore elasticità in considerazione del contesto dialettico nel quale si sono realizzate le condotte e, in particolare, il parametro dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, che in siffatte trasmissioni ruota attorno alla curiosità determinata dalla vita privata di personaggi noti, deve necessariamente ampliarsi, tenendo in considerazione anche la scelta dell'interessato di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2012, n. 39508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39508 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 11/05/2012
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 1253
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 36331/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA UI N. IL 23/09/1959;
avverso la sentenza n. 6/2009 TRIBUNALE di PERUGIA, del 08/11/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per l'inammissibilità.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 8.11.2010, il tribunale di Perugia, in parziale riforma della sentenza 13.11.08 del giudice di pace della stessa sede, ha ridotto a Euro 800,00 di multa la pena inflitta a SS GI, in ordine ai reati, uniti dal vincolo di continuazione, di percosse e ingiuria in danno di NN NI.
Il tribunale ha confermato le statuizioni civili in favore della parte civile e ha condannato il SS alla rifusione delle spese da questa sostenute nel secondo grado di giudizio.
Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. vizio di motivazione: il tribunale ha tenuto conto solo delle dichiarazioni testimoniali che hanno confermato quelle della persona offesa, senza dare rilievo alle dichiarazioni degli altri testi e dell'imputato. Il giudice in maniera contraddittoria ha assolto il SS dal reato di minaccia e lo ha condannato per il reato di ingiuria, sebbene i due fatti siano avvenuti in una medesima contestualità. Il ricorrente critica anche l'interpretazione data dal giudice alla circostanza della mancata percezione, da parte del teste Stracchi, del rumore causato dalla sedia, lanciata dall'NN contro un vetro: questa mancata percezione è determinata non dall'assenza del gesto, ma dalla mancata rottura del vetro.
2. violazione di legge in riferimento all'art. 599 c.p., comma 2: è stato chiesto il riconoscimento dell'esimente, in quanto il SS ha agito dietro la provocazione dell'NN, in quanto il suo comportamento rientra nella nozione di "fatto ingiusto", che è costituito non solo da un'azione offensiva dell'altrui onore e dignità, ma anche da inosservanza di norme sociali, di costume regolante la civile convivenza. Nel caso di specie, va quindi qualificato "fatto ingiusto" il comportamento maleducato dell'NN, che prima si è rivolto in modo rozzo, reclamando spettanze non dovute, poi ha scaraventato una sedia contro una porta a vetri e infine è uscito sbattendo la porta, gesto che anche il giudice ha definito inurbano e incivile e che, compiuto davanti ai colleghi di lavoro, ha esasperato il SS, essendo idoneo a provocargli "un'intensa eccitazione capace di alterare la funzionalità dei freni inibitori"(sez. 1^ 94/2001 36). È palese quindi che il ricorrente ha agito su provocazione dell'NN e dal delitto di ingiuria deve essere assolto;
3. violazione di legge in relazione all'art. 62 c.p., commi 1 e 2: le medesime considerazioni valgono per il reato di percosse e quindi la pena va diminuita.
Il ricorso non merita accoglimento: il tribunale, ha dato atto del gesto dell'NN (l'uscita dalla stanza, sbattendo la porta) definendolo inurbano e ineducato, ma ha anche rilevato che, da un lato, il gesto non ha leso alcun bene giuridicamente tutelato;
dall'altro, che comunque la reazione, per la sua complessiva articolazione (rincorsa dell'NN, prolungata aggressione fisica, insulti mentre la persona offesa si dava alla fuga), non è classificabile come espressione di uno stato d'ira, ex art. 599 c.p., comma 2, ma come manifestazione di un particolare stato di malanimo verso il soggetto passivo ovvero del suo temperamento esageratamente impulsivo, alle cui manifestazioni il fatto altrui è stato soltanto occasione o pretesto. Secondo un condivisibile orientamento interpretativo ,se è vero che - nei delitti di ingiuria e diffamazione - ai fini dell'art. 599 cpv. cod. pen., non ha alcuna rilevanza la proporzione fra la reazione ed il fatto ingiusto altrui, e innegabile, però, che deve pur sempre sussistere un nesso di causalità determinante tra il fatto provocante ed il fatto provocato e non un semplice legame di mera occasionalità (sez. 5, n. 1203 del 29.11.1968, rv 110266). Quanto alla censura sul mancato riconoscimento dell'attenuante in relazione al reato di percosse, va rilevato che, con insindacabile valutazione razionale delle emergenze processuali, il tribunale, ha ritenuto che l'aggressione fisica del SS in danno della persona offesa, sia stata inadeguata, tanto da escludere il necessario nesso di causalità tra le azioni dei due protagonisti della vicenda. Il giudice ha quindi correttamente utilizzato, nel suo giudizio, il criterio dell'adeguatezza, come parametro utile per la valutazione dello stato d'animo dell'imputato, che, per la sua sproporzione, è stato razionalmente ritenuto uno stato psicologico diverso da quello dell'elemento costitutivo dell'attenuante, richiesto dall'art. 62 c.p.. Quanto alle altre censure, esse riguardano valutazioni fattuali del giudice di appello, che per la loro fedeltà alle risultanze processuale e alla loro razionale interpretazione assolutamente estranee al perimetro del sindacato esercitabile in sede di giudizio di legittimità. Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2012