Sentenza 9 marzo 2006
Massime • 1
Il comma terzo-bis dell'art. 51 cod. proc. pen. istituisce per i reati in esso elencati una deroga agli ordinari criteri di determinazione della competenza per territorio, di carattere assoluto, con prevalenza della attribuzione al giudice del capoluogo distrettuale su qualunque altra regola di individuazione della competenza. Ne consegue, in deroga al principio fissato nel comma primo dell'art. 16 cod. proc. pen., che il procedimento concernente un reato compreso nell'elencazione della norma esercita una "vis actrativa" rispetto ai procedimenti connessi che riguardino reati estranei a detta previsione, anche quando questi ultimi siano più gravi del primo.
Commentario • 1
- 1. Art. 51 Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettualehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/03/2006, n. 17386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17386 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 09/03/2006
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 383
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 001490/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SIRICA DOMENICO, N. IL 04/05/1943;
avverso ORDINANZA del 10/11/2005 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BIANCHI Luisa;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Sost. Proc. Gen. Cons. Dr. IANNELLI Mario, annullamento con rinvio limitatamente al reato associativo;
rigetto nel resto;
udito il difensore avv. GIANNONE Maurizio del foro di Roma. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 3 novembre 2005, ha confermato l'ordinanza del GIP applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di AN De RI. Il Tribunale ha in primo luogo indicato le fonti di prova, raccolte dal Ros CC di Reggio Calabria (coadiuvato da altre forze di polizia giudiziaria in collaborazione con le polizie di vari paesi stranieri), consistenti in intercettazioni ambientali e telefoniche, servizi di appostamento, pedinamento, osservazione, controllo, acquisizione di informazioni e di tabulati telefonici, perquisizioni e sequestri. Tali fonti hanno permesso di evidenziare un traffico telefonico rivelatore del l'esistenza e operatività, anche a livello internazionale, di attività inerenti al commercio di ingenti quantità di stupefacenti. Il contenuto delle conversazioni era sufficientemente intelligibile, l'opera di decrittazione dei termini usati dalle persone coinvolte è stata agevole, anche perché in alcune situazioni coloro che parlavano si esprimevano in modo quasi trasparente, e talvolta ingenuamente mettevano in relazione la parola mascherata con altri termini che ne rendevano agevole l'interpretazione; quando le intercettazioni sono stati ambientali, il linguaggio usato era ancor più diretto e comprensibile. Gli indagati sono stati identificati con vari mezzi, tra cui intestazione e disponibilità delle utenze e servizi di osservazione, pedinamento e controllo effettuati dagli investigatori;
l'operazione è stata facilitata dall'uso di nomi di battesimo fra i comunicanti. Inoltre sono intervenuti arresti in flagranza a seguito del rinvenimento di consistenti quantità di cocaina (circa 26 chili in tutto) in relazione ad alcuni dei capi di imputazione.
È poi passato il Tribunale a descrivere il consorzio finalizzato al narcotraffico (diretto all'importazione di cocaina in Italia da Spagna, Olanda e Sudamerica), consorzio il cui vertice era formato da soggetti originari della Locride, alcuni spostatisi in Lombardia, da cittadini slavi ed un cittadino austriaco. Il Tribunale descrive, entrando in particolari, alcuni specifici fatti coinvolgenti l'organizzazione, verificatisi a partire dal marzo 2003, in relazione ai quali sono stati effettuati sequestri di stupefacente. Fra le varie persone coinvolte nelle indagini vi è una donna peruviana, CH RO YA, la cui posizione è tra l'altro connessa al sequestro di 15 chili di coca effettuato in un albergo di Roma. Dalla CH si è risaliti ad altre posizioni relative a soggetti ben inseriti in ambito criminale tra cui anche SI IC e SC e De RI AN;
nella ricostruzione dell'accusa, la donna avrebbe contribuito a perfezionare una importazione di sostanza dalla Spagna, sostanza che però non sarebbe mai giunta in Italia, e sarebbe stata artefice di un'importazione nell'estate del 2004. Complessivamente i colloqui hanno rivelato, secondo il Tribunale, l'esistenza di una fitta rete di rapporti interpersonali, con determinazione dei ruoli, finalizzati sistematicamente al rifornimento di stupefacenti (per quantitativi considerevoli e somme ragguardevoli), sintomatici di un accordo generale, continuativo ed aperto, nel quale potevano intervenire ricambi in ragione dell'esigenza di trovare nuovi adepti per rimediare agli interventi delle forze dell'ordine. Il Tribunale esamina e respinge l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa che aveva sostenuto che - in applicazione del principio che non consente, in caso di reati connessi, di utilizzare i criteri di cui all'articolo 9 c.p.p., dovendosi invece fare riferimento al luogo del reato più grave -la competenza doveva essere determinata con riferimento al quantitativo più ingente di sostanza sottoposta a sequestro, sequestro avvenuto in Roma. Il Tribunale ritiene invece applicabili le regole generali di cui all'articolo 8 c.p.p., seguendo la giurisprudenza consolidata secondo la quale il reato associativo di cui al citato D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, ha forza attrattiva rispetto agli altri, sicché
per determinare la competenza, essendo il reato permanente, occorre riferirsi al luogo in cui si è costituita l'associazione o a quello in cui si trova la base dove si svolgono le attività di programmazione dell'attività. Esattamente quindi, secondo il Tribunale, il GIP, dato atto di non poter risalire al luogo di costituzione dell'associazione, ha individuato nella Locride la sede principale del consesso criminale ove è stata realizzata l'attività di impulso della vita associativa ritenendo che gli indizi raccolti consentano di addivenire a tale conclusione. A proposito della posizione di AN De RI il Tribunale in primo luogo precisa che la stessa risponde del reato associativo (capo B) e di commercio di stupefacenti (capo L). A lei viene attribuito un ruolo di assoluto rilievo per comprendere il quale è necessario collegarsi alla posizione della CH. Dalle intercettazioni emerge infatti come la CH fosse in stretto contatto con i principali soggetti appartenenti all'associazione e disponesse in Italia di una struttura in grado di supportarla nell'attività criminosa, potendo, per quanto qui interessa, far capo alla cognata, appunto la De RI. Il Tribunale descrive il coinvolgimento della CH nell'attività criminosa, e cioè conversazioni con ZZ, che consentono il sequestro di 15 chili di cocaina;
relazioni con un sodalizio operante a Santiago, in grado di spedire lo stupefacente per nave;
conversazioni con un imprenditore che la rassicura sulla disponibilità di grossi quantitativi di droga e le comunica che era avvenuto lo stoccaggio dello stupefacente su una nave battente bandiera cilena;
difficoltà e successi dell'organizzazione nell'inviare la droga in Europa;
intercettazioni di una conversazione con la figlia dell'imprenditore, riguardante una nave con un carico di 150 chili di presumibile stupefacenti.
Dell'andamento delle trattative con tale imprenditore la CH teneva informata la cognata, De RI, e il di lei marito. In proposito il Tribunale cita tre telefonate intervenute tra la CH e la De RI rispettivamente il 9, 31 maggio e 16 giugno, nelle quali si fa riferimento all'affare; cita poi i rapporti tra la CH e coloro che avrebbero dovuto svolgere la funzione di corriere;
cita come la droga si sia persa durante il tragitto, e mette in relazione tali fatti con i dialoghi tra le due cognate, riguardanti proprio la trattazione dello stupefacente che sarebbe dovuto arrivare dalla Spagna. Sottoposta a intercettazione anche l'utenza della De RI, è emerso - continua il Tribunale - più dettagliatamente il ruolo della stessa contemporaneamente all'intensificarsi di contatti tra la CH e tali SI, impegnati nel pianificare l'importazione di stupefacente che, tuttavia, la peruviana non riusciva a consegnare.
Riporta il Tribunale quattro telefonate, intervenute tra la CH e SI, dal 24 aprile al 18 giugno 2004, nelle quali la De RI è citata come mediatrice e portavoce della prima.
È infine riportata, a stralci, una conversazione tra la De RI e SI, pure avvenuta il 18 giugno, che la invitava alla prudenza, ed al quale la De RI manifestava adesione al disappunto per l'elevato prezzo richiesto dalla cognata. Precisa che l'incontro tra i due del giorno successivo è stato monitorato dalla P.G., che la donna prima dell'appuntamento aveva incontrato il marito, pure coinvolto nell'organizzazione, nel carcere in cui il medesimo era detenuto.
Riporta ancora una conversazione tra il SI e la CH in cui di nuovo si parla della De RI, e riferisce che una serie successiva di contatti tra la peruviana e il SI riguarda la conclusione dell'affare, riportando che nella conversazione del 12 settembre 2004 alle ore 17.59 la CH comunica a SI che la "NN" (cioè la cocaina) era arrivata e che mancava solo una verifica sulla quantità e qualità della sostanza.
Precisa che il 14 settembre 2004 la peruviana ha confermato l'arrivo dello stupefacente, aggiungendo però che era necessario aspettare un pò; che il 23 settembre ancora ha rassicurato l'acquirente dicendogli che lo stupefacente era in Spagna pronto ad essere trasportato in Italia, rinviando (nella successiva telefonata del 3 ottobre) a metà del mese la conclusione dell'affare. Richiama una ulteriore telefonata del 29 dicembre 2004 in cui il SI ha chiesto alla CH se la cognata sarebbe andata a trovarlo per parlare di persona dell'affare.
Secondo il Tribunale gli elementi esposti non lasciano dubbi sulla partecipazione della De RI all'associazione, risultando che la stessa è di continuo appoggio alla cognata, per la quale agevola il perfezionamento delle trattative destinate al commercio di cocaina. Quanto al capo L., relativo al commercio di sostanza, il Tribunale ritiene che, nonostante non sia stato dimostrato l'arrivo dello stupefacente, debba ritenersi che la fattispecie di acquisto di sostanza si consumi con la formazione del consenso su qualità e quantità dello stesso, cosa verificatasi nel caso concreto perché nonostante qualche accenno a disaccordi sul prezzo, l'evoluzione dei contatti fino al momento in cui si attendeva l'effettiva consegna della partita lascia verosimilmente presumere la convergenza di volontà tra le parti, e nessun dubbio può esser avanzato sulla serietà dell'affermazione della CH quando dice che lo stupefacente era arrivato.
In ordine alle esigenze cautelari, secondo il Tribunale valutate compiutamente dal GIP, è evidente il rischio di reiterazione di delitti della stessa indole, considerata la particolare gravità delle condotte attribuite fino al dicembre del 2004, che evidenziano la pericolosità dell'indagata, inserita nei meccanismi di commercio internazionale e di distribuzione dello stupefacente. L'esistenza di un elevato numero di contatti illeciti, la proclività a delinquere non possono essere bilanciati dalla formale incensuratezza, che quindi non preclude l'applicazione della custodia cautelare in carcere. La gravità del delitto contestato esclude la concedibilità della sospensione condizionale in caso di condanna. Ricorre AN De RI proponendo quattro motivi. Il primo riguarda la competenza per territorio, in relazione alla quale si censura l'inosservanza, da parte del Tribunale del riesame, dell'articolo 8 c.p.p., comma 3, secondo cui per determinare la competenza in relazione al reato permanente occorre fare riferimento al luogo di inizio della consumazione, e dunque, con riferimento al reato associativo, al luogo dove l'associazione si è costituita. Riferisce la ricorrente che secondo la più diffusa ordinanza del Gip, seguita sul punto dal Tribunale del riesame, data per pacifica la impossibilità di individuare il luogo di costituzione della associazione, si è ritenuto necessario rifarsi ai criteri sussidiari individuati dalla giurisprudenza (Cass. sentenza n. 6648/1996 e Cass. 2324/2000) nell'ambito dello stesso art. 8 c.p.p. ,e dunque al luogo al luogo in cui si svolgono le attività di programmazione ed ideazione dell'associazione; che sono stati ritenuti sussistenti nella specie indizi gravi, precisi e concordanti del fatto che la Locride è la sede principale in cui si sono svolte le attività di programmazione e di ideazione riguardanti l'associazione, indizi costituiti dalla circostanza che i "capi" della stessa sono originari della Locride, si sono sovente incontrati nei loro paesi di origine, in qualche caso anche luogo di residenza, per definire e concordare di persona i particolari dell'illecito commercio. La ricorrente contesta in primo luogo che Gip e Tribunale, nel riferirsi al luogo in cui si svolgono le attività di programmazione ed ideazione della vita dell'associazione, abbiano interpretato correttamente la giurisprudenza richiamata che si riferisce piuttosto al luogo di manifestazione della volontà dell'associazione, ovvero al luogo in cui questa ha dato i primi segnali di esistenza ed operatività. Contesta poi, ancora più decisamente, che sulla base del materiale probatorio disponibile si potesse pervenire alla individuazione di tale luogo. Infatti, trovandosi, secondo l'ipotesi accusatoria, in presenza di una organizzazione composta da vari gruppi, operanti sia all'interno che all'esterno dei confini nazionali, il fatto che alcuni dei capi dell'organizzazione siano originari della Locride, che alcuno vi abiti, che alcuni degli incontri siano lì avvenuti, non identificherebbe elementi univoci per determinare la competenza, ma solo un giudizio di mera possibilità o probabilità; peraltro, anche ammesso che nella Locride abitasse la maggior parte dei capi della organizzazione, o vi si fosse incontrata, tale circostanza da un lato rappresenterebbe una indebita applicazione della regola suppletiva prevista dall'art. 9 c.p.p., comma 2, dall'altro sostituirebbe il luogo di manifestazione esterna dell'associazione con il luogo di "sede principale".
Nella impossibilità di accertare il luogo di commissione del reato associativo, il Tribunale del riesame - in applicazione della costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. 1^, sez. 21.1.1991, Venturi;
Cass. 1^, sez. 24.9.93, Cortellucci, Cass. 2^, 17.5.1993, Giorni;
Cass. 3^, 30.1.2001 n. 3552, Cass. 1^, 5.4.2001 n. 17516 Gisse Ma) - avrebbe dovuto aver riguardo al luogo di consumazione del reato più grave tra i residui, e cioè il reato sub D accertato a Roma il 9 gennaio 2004.
Il secondo motivo contesta l'osservanza della legge penale e la logicità della motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo di cui al capo B. I difensori della ricorrente osservano che la posizione di questa è strettamente legata alla posizione della CH, per la quale avrebbe rivestito il ruolo di anello di congiunzione con potenziali acquirenti partenopei, agevolando il perfezionamento delle trattative. Per poter contestare alla De RI la partecipazione alla associazione, è necessario dimostrare l'esistenza di questa. Essa, secondo la contestazione, sarebbe stata costituita attraverso più delitti di commercio di stupefacenti, come se la commissione di più di questi reati desse prova della costituzione del sodalizio che invece, semmai, dovrebbe preesistere ai reati fine. Il Tribunale ritiene l'esistenza dell'associazione sostenendo essere palese il legame pure in assenza di un programma delittuoso minuziosamente messo a punto. Se è vero che non è richiesta una organizzazione capillare, è altrettanto vero che il carattere rudimentale della struttura non necessariamente complessa e articolata deve pur sussistere. Invece, nell'ordinanza, non esistono riferimenti all'organizzazione, alle modalità operative, ai mezzi a disposizione, al ruolo degli associati, tutti elementi necessari per configurare l'esistenza dell'associazione, esistenza che prevede la non coincidenza del momento della costituzione con quello del ideazione dei singoli delitti.
Nell'ordinanza impugnata non sono state indicate le ragioni per cui i singoli atti di commercio o detenzione di sostanze stupefacenti sono stati ritenuti indice di partecipazione ad una associazione di per se stessa vitale ed operativa. Manca del tutto anche qualsiasi dimostrazione dell'esistenza di un consapevole e stabile inserimento della De RI nell'associazione, essendosi il Tribunale limitato sull'argomento a mere affermazioni.
Peraltro, è necessario chiedersi se la partecipazione a un solo episodio di cessione di stupefacente, non perfezionato, sia sufficiente a ritenere la partecipazione all'associazione. In altre parole, il concorso in un solo episodio non perfezionato è stato parificato, apoditticamente ed illogicamente, ad una cooperazione stabile all'associazione, rimanendo così immotivato l'elemento soggettivo del reato. Ancora, i difensori rilevano che secondo la giurisprudenza il vincolo associativo non può essere desunto unicamente dalla partecipazione ai reati fine. Il terzo motivo riguarda censure di analoga natura a proposito della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato sub L. Il Tribunale del riesame da una parte afferma che non è stato dimostrato l'acquisto della droga, ma dall'altre sostiene che la circostanza non esclude il perfezionamento del reato, poiché la giurisprudenza ritiene che questo si consuma con la formazione del consenso indipendentemente dall'effettivo passaggio della sostanza. Consenso che, secondo il Tribunale, si è perfezionato nel momento in cui la CH ha detto che "la NN era arrivata" (e cioè che era arrivato lo stupefacente).
Invece, secondo la ricorrente, il consenso non era intervenuto, stante il chiaro disaccordo sul prezzo emerso dalle intercettazioni;
non è comprensibile l'iter logico attraverso il quale il Tribunale ha ritenuto che, nonostante qualche accenno a disaccordi sul prezzo, l'evoluzione dei contatti lasci verosimilmente presumere la prestazione del consenso;
difetta l'elemento relativo alla effettiva disponibilità, ovvero concreta possibilità di procurarsi lo stupefacente da parte dell'offerente.
L'ultimo motivo riguarda l'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato. La motivazione del Tribunale, secondo il ricorrente, è generica, e non tiene conto dell'incensuratezza dell'indagata, che richiede un vaglio fondato non solo sulla gravità del fatto ma anche su elementi sintomatici di uno stile di vita che di per sè proponga una prognosi sul comportamento futuro. Erra in diritto il Tribunale omettendo tale valutazione. La pericolosità non può essere desunta esclusivamente dalla gravità del reato, e non è presa in considerazione l'assoluta incensuratezza della De RI, ne' il fatto che sia stata coinvolta in un unico episodio circoscritto al 2004. Inoltre, a distanza di oltre un anno da tale comportamento appare illogico asserire l'attualità della pericolosità, essendo certo che successivamente all'estate 2004 la De RI non ha più avuto contatti con alcuno dei coindagati. I giudici del riesame hanno infine omesso di motivare circa la possibile applicazione di una misura cautelare meno afflittiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato risultando privi di fondamento i motivi dedotti.
Con riferimento alla questione della competenza, deve preliminarmente rilevarsi la assoluta infondatezza della eccezione, logicamente prioritaria, formulata dalla difesa della ricorrente secondo cui, non essendo stato possibile accertare il luogo di commissione del reato associativo, il Tribunale del riesame - in applicazione della costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. 1^ sez. 21.1.1991, Venturi;
Cass. 1^, sez. 24.9.93, Cortellucci, Cass. 2^, 17.5.1993, Giorni;
Cass. 3^, 30.1.2001 n. 3552, Cass. 1^, 5.4.2001 n. 17516 Cisse Ma) - avrebbe dovuto aver riguardo al luogo di consumazione del reato più grave tra i residui secondo la regola posta dall'art. 16 c.p.p., comma 1. L'eccezione non ha pregio in quanto non tiene presente le specifiche regole che presiedono alla determinazione della competenza in relazioni alle ipotesi di reato che sono elencate nell'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, tra cui è compresa anche quella di cui al
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, contestato nel presente procedimento, regole per effetto delle quali la competenza individuata con riferimento alla procura distrettuale si estende a tutti i reati connessi e a tutti gli imputati giudicati nello stesso procedimento, anche in deroga ai criteri di cui all'art. 16 c.p.p.. Al riguardo è sufficiente precisare che da tempo la giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che l'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, istituisce per i reati in esso elencati una deroga agli ordinar criteri di determinazione della competenza per territorio, di carattere assoluto, con prevalenza della attribuzione al giudice del capoluogo distrettuale su qualunque altra regola di individuazione della competenza. Ne consegue, in deroga al principio fissato nel art. 16 c.p.p., comma 1, che il procedimento concernente un reato compreso nell'elencazione della norma esercita una "vis actractiva" rispetto ai procedimenti connessi che riguardino reati estranei a detta previsione, anche quando questi ultimi siano più gravi del primo (Cass. Sez. 6^, 4 dicembre 2003 n. 2850 Odigie Oneide rv. 229767; Cass., Sez. 6^, 30 settembre 2003, Arone rv. 228675; Sez. 1^, 12 giugno 1997, Frugnoli;
Cass., Sez. 6^, 30 ottobre 2003, Taccone rv. 228671; Cass. Sez. 1^, 18 maggio 2005 n. 21354, Daiu rv. 231805). Così sgomberato il campo dal richiamo alle regole stabilite dall'art. 16 c.p.p., è altresì da precisare, pur se l'affermazione può sembrare ovvia, che la competenza per il reato che esercita la "vis actractiva" si determina secondo le ordinarie regole di competenza fissate dall'art. 8 c.p.p., e segg., per il caso di un unico reato, a prescindere da quelle che invece regolano i casi di connessione.
Tanto premesso, le argomentazioni in base alle quali il Gip prima e il Tribunale del riesame poi, i cui provvedimenti come è pacifico sono tra loro integrativi, hanno ritenuto la sussistenza della competenza territoriale di Reggio Calabria sulla base degli artt. 8 e 9 c.p.p., non meritano censura;
la questione è stata infatti correttamente risolta dai predetti giudici, ovviamente sulla base delle informazioni fattuali disponibili dagli stessi, tenendo conto del luogo di concreta operatività dell'associazione, avendo individuato nella Locride la frazione territoriale sede principale del consesso criminale ove si è realizzata l'attività di programmazione ed ideazione della vita associativa. L'affermazione corrisponde ai principi stabiliti da questa Corte in relazione all'art. 8 c.p.p., comma 3; ed invero, secondo le regole dettate da tale disposizione la competenza territoriale per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, di natura permanente, deve essere individuata nel luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato;
tuttavia, come correttamente richiamato dal Gip, la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente pacifica nel senso che ove tale luogo non sia identificabile, in difetto di elementi storicamente certi in ordine alla genesi del vincolo associativo, possono soccorrere criteri presuntivi, sempre all'interno dell'art. 8 c.p.p., comma 3, che valgono a radicare la competenza territoriale nel luogo in cui il sodalizio criminoso si manifesti per la prima volta all'esterno, ovvero in cui si concretino i primi segni della sua operatività, ragionevolmente utilizzabili come elementi sintomatici della genesi dell'associazione nello spazio (Sez. 1^, 18 dicembre 1995, n. 6648 Dilandro rv. 203609; Sez. 1^, 26 ottobre 1994, n. 4761 Arrigheti, rv. 199964; Cass. Sez. 6^, 23 aprile 2004 n. 26010, Loccisano rv. 229972);
Nella specie il giudice della cautela sulla base di elementi del tutto certi (il luogo di residenza e/o di nascita dei principali componenti dell'associazione in questione, aventi nell'ambito della stessa posizioni di rilievo e di stabilità; il perdurante collegamento dei medesimi con tali luoghi e tra di loro dimostrato dalla diretta osservazione di incontri da parte delle forze dell'ordine) ha ritenuto di poter individuare la Locride quale sede principale delle attività di ideazione e programmazione dell'associazione, attività che, come è del tutto evidente, rappresenta il momento centrale della vita associativa. Il giudizio è corretto in quanto fondato su elementi di fatto logicamente apprezzati e valorizzati dal giudice di merito quali sintomatici della localizzazione dell'associazione stessa. Nè può diversamente ritenersi per il fatto che dell'associazione facessero parte anche soggetti stranieri, dal momento che dal provvedimento qui impugnato si evince chiaramente che la associazione si avvaleva, oltre che di un nucleo di persone da lungo tempo collegate tra loro anche di nuovi soggetti, di volta in volta diversi in quanto ciò era funzionale all'attività ed ai commerci propri dell'associazione avente i propri referenti in Europa e nel mondo.
Può altresì aggiungersi, come già rilevato dal Gip nell'ordinanza cautelare, che anche ammessa - per mera ipotesi - l'impossibilità di individuare la competenza sulla base dell'art. 8 c.p.p., comma 3, troverebbero comunque applicazione, come sopra si è precisato, i criteri di cui all'art. 9 c.p.p., ed in particolare quello del luogo della prima iscrizione nel registro degli indagati individuato dal detto giudice.
Passando ad esaminare i rilievi formulati in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, rileva il Collegio che l'ordinanza impugnata resiste alle censure prospettate avendo individuato indizi sufficienti della partecipazione della ricorrente ad una associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e della realizzazione del reato di cui al capo L, anche tenuto conto che, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (da ultimo sez. 2^, 10.1.2003 dep 16.4.2003 n. 18103 m.u. 224395, v. altresì sentenza del 10.3.1999 n. 863 rv. 212998) in fase cautelare è richiesto un materiale probatorio di minore spessore, atteso che i "gravi indizi di colpevolezza" richiesti per l'adozione di una misura cautelare personale (art. 273 c.p.p.) non si identificano con gli "indizi" che rappresentano la prova logica o indiretta idonea a fondare il giudizio di colpevolezza (art. 192 c.p.p., comma 2), in quanto ai fini cautelari è sufficiente un giudizio di qualificata probabilità in ordine alla responsabilità dell'imputato". Osserva in particolare il Collegio che con riguardo alla appartenenza di AN De RI ad una associazione ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, l'accertamento in ordine alla sussistenza dei gravi indizi
è passato - come sopra meglio specificato - attraverso il vaglio della esistenza della contestata associazione, che, con valutazione logica, si è ritenuto di poter desumere dalla fittissima e continuativa rete di contatti volti alla importazione in Italia di elevati quantitativi di stupefacente dal Sud America, dalla Spagna e dall'Olanda con individuazione dei vertici italiani di tale sodalizio e della attività della stessa a partire dall'anno 2003, testimoniata anche da sequestri e nella quale un ruolo importante era rivestito dalla CH, che aveva in Italia numerosi referenti in grado di supportarla nell'attività criminosa e che è risultata coinvolta anche nel sequestro di 15 chilogrammi di coca effettuato in Roma. Per quanto riguarda la partecipazione della ricorrente a tale associazione, sono stati posti in luce i frequentissimi contatti della De RI con la CH, della quale è cognata, e con altri soggetti pure coinvolti nel traffico, documentati dalle intercettazioni telefoniche, aventi per oggetto proprio la gestione di attività relative alla importazione di stupefacenti ed il cui tenore, ampiamente riferito nell'ordinanza impugnata, giustifica la conclusione, cui è pervenuto il Tribunale, che la De RI, frequentemente consultata dalla cognata per affrontare le difficoltà e condividere i problemi, fosse di appoggio alla CH nella complessiva gestione del traffico. Nè la valutazione conclusiva circa la partecipazione all'associazione può essere messa in dubbio sotto il profilo, pure avanzato dalla ricorrente, secondo cui si sarebbe trattato della partecipazione ad un unico episodio, dal momento che i contatti registrati documentano un rapporto di assoluta fiducia e continuità che va ben oltre il singolo episodio contestato alla lett. L. nel quale la De RI ha assunto, peraltro, uno specifico ruolo di mediatrice. Con riferimento a tale ultimo fatto, risultano manifestamente infondate le contestazioni svolte dalla difesa, avendo il Tribunale del riesame già fatto riferimento alla giurisprudenza di questa Corte - che il Collegio condivide - secondo cui la fattispecie di acquisto e spaccio di sostanza stupefacente si perfeziona con il consenso sulla cessione, senza necessità della effettiva consegna dello stupefacente ed essendo parimenti irrilevante che il venditore non disponga materialmente della droga al momento dell'accordo purché sia in grado di procurasela e consegnarla entro breve tempo. Può al riguardo ricordarsi il principio anche di recente ribadito (sez. 5^, sentenza sentenza n. 18368 del 9.12.2003 Bajtrami rv. 229230) secondo cui "Ai fini della consumazione del delitto di acquisto e di cessione di sostanza stupefacente (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73), non occorre che la droga sia materialmente consegnata all'acquirente, ma è sufficiente che si sia formato il consenso delle "parti" sulla quantità e qualità della sostanza e sul prezzo della stessa" (Conformi: N. 1419 del 1990 Rv. 183172, N. 4160 del 1990 Rv. 183821, N. 9388 del 1994 Rv. 199520, N. 7949 del 1995 Rv. 201846, N. 5954 del 1998 Rv. 211728, N. 33067 del 2003 rv. 226653).
Nè può aversi riguardo alle censure formulate nella parte in cui - contraddicendo quanto motivatamente rilevato dal Tribunale del riesame laddove, riportando (pag. 17 e segg.) le telefonate del settembre tra la CH e la De RI, nonché i contatti col SI IC, da atto dell'avvenuto arrivo della "NN" e della ripresa dei contatti per la definitiva consegna della merce - sostengono che l'accordo sul prezzo non era stato raggiunto o che la CH non aveva la effettiva disponibilità dello stupefacente, trattandosi all'evidenza di contestazioni che impingono nel merito ed esulano dal controllo che compete a questa Corte.
Da ultimo, manifestamente infondata è anche la censura circa la valutazione delle esigenze cautelari dal momento che - a differenza di quanto sostenuto nel ricorso - è costante l'orientamento di questa Corte, cui l'ordinanza impugnata è conforme, secondo cui "In tema di misure coercitive, ai fini della configurabilità della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), gli elementi apprezzabili possono essere tratti anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività, giacché la valutazione negativa della personalità dell'indagato può desumersi dagli elementi tutti di cui all'art. 133 c.p., e la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agente" (da ultimo sez. 4^, 19.1.2005 n. 11179 Miranda ed altri rv. 231583; precedenti conformi:
N. 48502 del 2003 Rv. 227039, N. 8429 del 2004 Rv. 231170, N. 19045 del 2004 Rv. 228882, N. 21805 del 2004 Rv. 228098, N. 49373 del 2004 Rv. 231276, N. 12404 del 2005 Rv. 231323). Correttamente motivata risulta dunque l'ordinanza in esame che ha messo in luce, a prescindere dalla incensuratezza, l'elevata pericolosità ed il rischio di reiterazione di delitti della stessa indole data la particolare gravità delle condotte contestate, poste in essere fino a tempi recenti (dicembre 2004 e desumibili dall'elevatissimo numero di contatti illeciti e dallo stretto legame con l'ambiente del traffico internazionale di stupefacente.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma il 9 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2006