Sentenza 28 maggio 2004
Massime • 2
L'attribuzione degli affari civili e penali che rientrano nel territorio delle sezioni distaccate (nella specie, di Corte di Appello) non costituisce una competenza che può essere assimilata - sotto ogni profilo, incluso quello della nullità conseguente all'inosservanza - alla ordinaria competenza per territorio delineata dal codice di procedura penale; le sezioni distaccate, infatti, non sono uffici autonomi, ma mere articolazioni dell'unico ufficio dal quale dipendono, per cui non è ipotizzabile alcun conflitto fra esse e la sede principale.
Nei procedimenti relativi ai reati previsti dall'art. 51, comma terzo-bis, cod. proc. pen., il giudice competente a celebrare il giudizio abbreviato è quello del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente ai sensi dell'art. 328, comma primo-bis, cod.proc.pen., anche per i procedimenti penali che erano in corso prima dell'entrata in vigore della norma interpretativa di cui all'art. 4-bis D.L. 7 aprile 2000 n. 82, convertito nella legge n. 144 del 2000, in quanto non si tratta di applicare retroattivamente tale legge di interpretazione autentica, ma di interpretare correttamente la stessa disposizione, tanto che l'interpretazione autentica del legislatore è comunque applicabile anche quando è meno favorevole all'imputato di un'interpretazione giurisprudenziale precedente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/05/2004, n. 36352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36352 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 28/05/2004
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ TO Stefano - Consigliere - N. 912
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - N. 5271/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI DO, ME OS, RI AN e VO AN;
avverso la sentenza 17 gennaio 2003 della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di NT. Letti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi.
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. De RO.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso del RI e per l'inammissibilità di tutti gli altri ricorsi, nonché per la manifesta infondatezza delle eccepite questioni di legittimità costituzionale.
Uditi i difensori, avvocati Francesco Paolo Pesare, per RI, RI e VO, Temistocle Gurrado per ME.
FATTO E DIRITTO
1. I ricorsi ora al vaglio della Corte deducono censure connesse a vicende processuali oggetto di un più ampio procedimento concernente fatti tutti riferibili all'organizzazione criminale "sacra corona unita" e definito con rito abbreviato ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito dalla legge 5 luglio 2000, n. 144.
Più in particolare - per quel che qui direttamente interessa - a seguito di decreto che dispone il giudizio emesso il 18 luglio 1997 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lecce, la Corte di assise di NT, con sentenza 4 agosto 2000, affermava la penale responsabilità di: RI DO e ME OS in ordine ai reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, per aver fatto parte del sodalizio criminoso facente capo a VI TR ed IO NE (capo I), nonché di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti sempre capeggiata da TR e NE (capo L), di violenza privata aggravata in danno di DE ON IC (capo M2), dell'omicidio aggravato in danno di LI LE EL (capo N); il RI, altresì, del delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo L3); VO AN, in ordine ai reati di associazione per delinquere di tipo mafioso facente capo a MO ER, in contrapposizione al sodalizio capeggiato dallo TR e dal NE (capo A), di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, con a capo lo stesso ER (capo B), di cessione di sostanze stupefacenti (capi B3, B7), di detenzione e porto di una pistola (capo C1), di violenza privata aggravata in danno di Lo MA AN, titolare della pasticceria "La meringa" (capo D2), di danneggiamento seguito da incendio (capo H3); RI AN di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, capeggiata da ER MO (capo B), nonché di cessione continuata di sostanze stupefacenti (capo B6). Condannava il RI ed il ME ad anni trenta di reclusione ciascuno;
il VO ad anni quindici di reclusione;
il RI ad anni dodici di reclusione.
Con sentenza 17 gennaio 2003, la Corte di assise di appello di Lecce, Sezione distaccata di NT, confermava la decisione impugnata nei confronti del RI, del ME e del RI.
Sulla concorde richiesta delle parti, riduceva la pena inflitta al VO ad anni nove e mesi otto di reclusione.
2. Questa, più in particolare, la descrizione dei fatti per cui è intervenuta condanna degli odierni ricorrenti.
Circa la posizione del RI, del quale è stata affermata la responsabilità perché appartenente all'associazione finalizzata al narcotraffico facente capo al ER, si segnalano le convergenti chiamate in correità dei collaboratori di giustizia LE RI, IO NE, RO IO e TO PI che lo hanno indicato come componente della rete di distribuzione della droga gestita dal ER, per il periodo di circa cinque anni, segnalando anche specifici atti di cessione.
Venendo ad esaminare il ruolo associativo del ME e del RI DO, la Corte territoriale analizza, anzi tutto, la posizione di IO NE che aveva descritto il suo contributo all'interno della "sacra corona unita" e la sua successiva adesione alla frangia guidata da VI TR, concretamente diretta da lui stesso, nonché le dichiarazioni di altri collaboratori rimasti fedeli al gruppo contrapposto, vale a dire, LE RI e MA RI.
È il NE ad additare i due come costantemente al suo fianco, specie nel periodo successivo al grave agguato da lui subito ad opera di appartenenti al clan ER, il 2 agosto 1995, in Sava, fino a quando entrambi non saranno arrestati. La sentenza richiama poi: il ritiro, insieme al NE di una grossa partita di micidiali armi da guerra;
il ruolo di scorta armata da essi rivestito a favore del "capo" che si muoveva con un giubbotto antiproiettile a bordo di un'auto blindata seguito dal ME e dal RI entrambi armati;
la partecipazione alle estorsioni ed agli attentati incendiari nonché al grave fatto di violenza privata in danno di IC DE ON, costretto a spacciare droga per conto del sodalizio facente capo al NE;
senza contare la loro diretta partecipazione all'omicidio LI, quali esecutori materiali del mandato del loro capo. Altri elementi di conferma emergerebbero dalle intercettazioni telefoniche.
Circa l'omicidio LI la sentenza indica quali elementi probatori decisivi ai fini dell'affermazione di responsabilità: la confessione resa il 4 marzo 1997 dal NE, che si dichiara mandante chiamando in correità, quali esecutori materiali del delitto, il ME ed il RI: una confessione pienamente attendibile sia per la personalità del dichiarante sia per la minuziosa e precisa ammissione dei fatti, riscontrati, peraltro, da dichiarazioni rese in precedenza da altri collaboratori di giustizia, nonché dal testimoniale raccolto (deposizioni del padre, della fidanzata, di un benzinaio che vide il LI il giorno del delitto insieme al NE); le dichiarazioni rese il 2 ottobre 1995, da RI LE che ricevette le confidenze del NE quanto al suo ruolo di mandante, e quanto al ruolo di esecutori materiali del ME e del RI;
le dichiarazioni, infine, rese il 26 gennaio 1996 da RI MA che apprende da RB TO che, a sua volta, aveva ricevuto le confidenze del NE, di analogo contenuto: "l'ho fatto uccidere perché lui ne ha fatte tante".
3. Ora ricorrono per Cassazione tutti e quattro gli imputati.
3.1. ME OS, con atto di ricorso sottoscritto dall'avv. Temistocle Gurrado, ha dedotto dieci ordini di motivi. In primo luogo (con censura introdotta per la prima volta in cassazione), nullità della sentenza impugnata per incompetenza funzionale del Giudice dell'udienza preliminare distrettuale antimafia di Lecce, sia perché al momento in cui è stato disposto il rinvio a giudizio del ME il Giudice per l'udienza preliminare non era stato ancora istituito sia perché, comunque, avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza a disporre il rinvio a giudizio davanti alla Corte di assise di NT e trasmettere, di conseguenza, gli atti al Pubblico ministero presso quel Tribunale. Sotto il primo assorbente profilo si deduce che il giudice per l'udienza preliminare distrettuale antimafia, così come lo stesso giudice per l'udienza preliminare ordinario, non sarebbe stato mai costituito. Un'univoca conferma dell'assunto deriverebbe dal disposto dell'art.
4-bis del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito dalla legge 5 luglio 2000, n. 144, a norma del quale "La disposizione dell'art. 328, comma 1-bis, c.p.p., deve essere interpretata nel senso che, quando si tratti di procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis c.p.p., anche le funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono esercitate da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente." Una norma, che, per quanto interpretativa, non avrebbe potuto ricevere applicazione se non successivamente alla sua entrata in vigore.
Sotto il secondo profilo, si sostiene che NT, in quanto sede di corte di appello, sia pure distaccata, ha una propria procura distrettuale e, dunque, il Giudice per le indagini preliminari competente dovrebbe identificarsi con il giudice istituito presso quel Tribunale.
Deduce, in subordine, l'illegittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2-bis, e 328 c.p.p., nelle parti in cui non prevedono una distinta istituzione del giudice dell'udienza preliminare - ordinario o antimafia - e non prevedono distintamente per il giudice distrettuale antimafia il suo superiore potere di poter trasmettere al giudice di altro circondario o circolo distrettuale un processo dopo aver pronunciato il decreto dispositivo del giudizio;
non prevedono, cioè, una siffatta eccezionale competenza caratterizzata dal potere di investitura diretta del processo, senza trasmissione alcuna del processo alla competente procura della Repubblica presso il relativo tribunale, violandosi in tal modo la sentenza costituzionale n. 70 del 1996 che, come è noto, ha, fra l'altro, dichiarato l'illegittimità dell'art. 23, comma 1, c.p.p., nella parte in cui prevede la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per territorio.
Il secondo, il terzo ed il quarto motivo risultano incentrati sull'omessa traduzione del ME per l'udienza del 24 aprile 2002, nonostante risultasse dagli atti il suo stato di detenzione. La mancanza di richiesta da parte dell'imputato di essere tradotto - addebitatile, fra l'altro, alla mancata indicazione di tale facoltà nel decreto di citazione per il giudizio di appello - sarebbe irrilevante perché, oltre tutto, il presidente, con ordinanza del 26 aprile 2002, dispose la traduzione di tutti gli imputati detenuti;
tanto più che fu erroneamente verbalizzato che il ME era assente per rinuncia.
Solo in subordine, si solleva questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 599, 127, comma 4, e 443, comma 4, in riferimento all'art. 24, 2 comma, della Costituzione. Con il quinto il sesto ed il settimo motivo si deduce nullità della sentenza per essersi disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare all'udienza del 26 aprile 2002, ancor prima della relazione della causa a norma dell'art. 602, nonché per avere partecipato alla Camera di consiglio del 26 aprile 2002 sia i giudici titolari sia i giudici supplenti e perché tutte le ordinanze nel giudizio di primo grado, compresa quella ammissiva del rito abbreviato, furono adottate con la partecipazione anche dei giudici supplenti.
L'ottavo motivo denuncia violazione del principio del contraddittorio perché, dopo l'acquisizione del fascicolo del pubblico ministero a seguito del disposto giudizio abbreviato a norma del decreto-legge n. 82 del 2000, non si provvide ad esaminare nuovamente i dichiaranti con le garanzie previste dal novellato art. 64 c.p.p.; con conseguente violazione dell'art. 111 della Costituzione nella parte in cui non si prevede che le parti siano riesaminate dopo l'acquisizione di tale fascicolo con l'osservanza del "novellato" art. 64 c.p.p.. Con il nono motivo si lamenta difetto di motivazione in ordine a tutti i reati per cui è intervenuta condanna per essere le accuse a carico del ME costituite esclusivamente dalle dichiarazioni del "pentito" IO NE, senza, oltre tutto, tener conto del fatto che il periodo in cui il ME si trovò in stato di libertà è di soli 64 giorni, durante i quali avrebbe partecipato ad una associazione di stampo mafioso e ad un' associazione finalizzata al narcotraffico, e sarebbe stato l'esecutore materiale, insieme al OG, dell'omicidio in danno di LE EL LI. Si deduce, infine, difetto di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
In prossimità dell'odierna udienza l'avv. Gurrado ha presentato note difensive a sostegno del ricorso insistendo, più in particolare, sulla violazione dell'art. 64 c.p.p.. 3.2. Il RI denuncia violazione della legge processuale in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di omicidio, fondata esclusivamente sulle dichiarazioni del NE, per di più intrinsecamente non attendibili, senza che possa conferirsi valore di riscontro alle dichiarazioni del RI e di RI MA.
3.3. Il RI, a sua volta, addebita alla sentenza impugnata mancanza e manifesta illogicità della motivazione circa la partecipazione del ricorrente alla associazione finalizzata al traffico di stupefacenti sotto il profilo dell'elemento soggettivo, non integrato dalla mera coscienza che la propria azione individuale sia radicata in una struttura organizzata, perché altrimenti qualsiasi spacciatore che si approvvigioni da un fornitore dovrebbe rispondere del delitto di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, occorrendo invece la volontà di partecipare all'associazione e di apportare ad essa un valido contributo.
Con riferimento alla cessione di sostanze stupefacenti si contestano le argomentazioni della sentenza impugnata circa il rigetto dell'addebito di genericità della contestazione.
3.4. Il VO, infine, lamenta difetto di motivazione in punto di responsabilità.
4. Il ricorso del ME è infondato.
4.1. Circa l'istituzione del giudice dell'udienza preliminare quale organo distinto dal giudice per le indagini preliminari, questa Corte ha avuto occasione di statuire che, a seguito delle modificazioni introdotte dall'art.
7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (c.d. ordinamento giudiziario) ad opera dell'art. 6 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, che ha distinto nettamente le funzioni del giudice delle indagini preliminari da quelle del giudice dell'udienza preliminare, il mancato rispetto delle relative attribuzioni si risolve in una violazione delle regole in materia di competenza funzionale;
con la conseguenza che, una volta formulata la richiesta di rinvio a giudizio e, quindi, esercitata l'azione penale da parte del pubblico ministero, la competenza a emettere provvedimenti de libertate, pur se l'udienza preliminare debba ancora svolgersi, appartiene esclusivamente al giudice della udienza preliminare e non al giudice per le indagini preliminari (Sez. 6^, 3 luglio 2000, Catalini). Tale decisione, premesso come nella fase anteriore al dibattimento si collochino la competenza del giudice per le indagini preliminari e, successivamente, del giudice dell'udienza preliminare e come le due soggettività, originariamente distinte solo concettualmente, sono ora differenziate anche con riguardo alle rispettive competenze e, quindi, alle rispettive funzioni, ha precisato che le dette differenziazioni operano sia sul piano ordinamentale sia sul piano processuale. Sul piano ordinamentale, l'art.
7-ter, 1 comma, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, quale risultante a seguito della "novellazione"
introdotta dall'art. 6 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, prescrive, infatti, che "Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio Superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo processo e la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare". Sul piano processuale, a sua volta, l'art. 34, comma 2-bis, c.p.p. sancisce l'incompatibilità delle funzioni di giudice per le indagini preliminari con quelle di giudice dell'udienza preliminare. E, se è pur vero che tale causa di incompatibilità risulta regolata dalla disciplina dell'astensione e della ricusazione (v. art. 36, comma 1, lett. g, e art. 37, comma 1, lett. a, da interpretarsi ora - sia detto per inciso - pure alla luce dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione, inserito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2), è anche vero che quando essa si risolva in una violazione delle regole in materia di competenza funzionale, sono queste a prevalere con il conseguente dovere del giudice di dichiarare la propria incompetenza. L'art. 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, ha inserito nell'art. 34 c.p.p. un comma 2-bis, in base al quale "Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzione di giudice per le indagini preliminari non può emettere il decreto penale di condanna, ne' tenere l'udienza preliminare". Quanto alla sua efficacia intertemporale, va ricordato che originariamente l'art. 3 del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, aveva procrastinato la sua acquisizione di efficacia (prevista per il 2 giugno 1999) al 2 gennaio 2000. Con la legge di conversione 22 luglio 1999, n. 234, si è optato per una situazione articolata ritenuta idonea a soddisfare gli obiettivi dell'immediata operatività delle più ampie garanzie riconosciute dalla nuova norma in tema di astensione e di evitare onerose regressioni sui processi in corso. È stata, pertanto, soppressa la disposizione (art. 247, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 51 del 1998) con la quale era stato rinviato l'inizio di efficacia dell'art. 34, comma 2-bis, e, contemporaneamente, con una norma transitoria, si è stabilito che l'art. 34, comma 2-bis, c.p.p. non si applica alla data - 24 luglio 1999 - di entrata in vigore della legge di conversione;
prevedendosi però che, solo qualora l'udienza preliminare sia ancora in corso (vale a dire, non sia conclusa) alla data del 2 gennaio 2000, trova applicazione l'art. 34, comma 2-bis, c.p.p. Il tutto, fatti salvi gli atti e le attività
compiuta dal giudice divenuto nel frattempo incompatibile (art.
3- bis, comma 1, della legge n. 234 del 1999).
Per quel che direttamente riguarda la proposta censura, è necessario rimarcare come, anche prima del decreto-legge n. 82 del 2000, che ha, quindi, natura di vera e propria norma interpretativa, l'istituzione del Giudice distrettuale antimafia, era ritenuta pacifica in giurisprudenza. Si era così affermato: che il giudice dell'udienza preliminare competente, ai sensi dell'art. 328 comma 1-bis c.p.p., per i reati per i quali le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dalla procura distrettuale antimafia, è competente anche per l'eventuale giudizio abbreviato, a nulla rilevando l'appartenenza ad un tribunale diverso da quello competente per il giudizio ordinario, innanzi al quale deve essere disposto il rinvio a giudizio per gli imputati che non abbiano chiesto ed ottenuto di essere giudicati con il rito abbreviato (Sez. 5^, 2 luglio 1997 Gerbino);
che la distinzione tra "giudice per le indagini preliminari" (G.I.P.) e "giudice dell'udienza preliminare" (G.U.P.), sebbene corretta, non va oltre l'aspetto funzionale, in quanto entrambi, pur nella peculiarità delle funzioni loro rispettivamente attribuite, sono espressione dello stesso ufficio giudiziario, di quell'unico organo giurisdizionale monocratico, che il codice denomina "giudice per le indagini preliminari", costituito all'interno degli uffici giudicanti con il procedimento tabellare di cui all'art.
1-bis del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 (c.d. ordinamento giudiziario) e istituzionalmente preposto a provvedere sulle specifiche richieste delle parti nel corso delle indagini preliminari, con la conseguenza che è manifestamente infondata, in relazione all'art. 76 della Costituzione, per pretesa violazione dell'art. 2 della legge-delega n. 81 del 1987, direttiva n. 64, la questione di legittimità costituzionale delle norme codicistiche che ignorano il giudice dell'udienza preliminare, non lo istituiscono, ne' espressamente lo diversificano dal giudice per le indagini preliminari: non mancandosi di richiamare la copiosa giurisprudenza costituzionale che ha escluso un' istituzionale diversificazione tra G.I.P. e G.U.P., individuando, poi, proprio nel G.I.P. del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, il magistrato competente a svolgere le funzioni di giudice dell'udienza preliminare per i procedimenti indicati nell'art. 51, comma 3-bis c.p.p. (Sez. un. 10 dicembre 1997, Di Battista); che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 328, comma-1 bis, c.p.p., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, nella parte in cui detta norma, nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., attribuisce al giudice per le indagini preliminari distrettuale la competenza relativa alla udienza preliminare, perché, sotto il profilo del rispetto del principio del giudice naturale, tale competenza è stabilita in relazione a reati specificamente indicati dalla legge e cioè sulla base di criteri del tutto obiettivi e predeterminati;
e, sotto il profilo del diritto di difesa, nessuna lesione all'esercizio di esso può derivare dal fatto che in determinate ipotesi di reato l'udienza preliminare si svolga davanti al giudice per le indagini preliminari del capoluogo distrettuale anziché, come di norma, davanti a quello del tribunale individuabile secondo le ordinarie regole di competenza per territorio (Sez. 6^, 9 maggio 1997, Dragone); che, in materia di delitti aggravati per essere commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. e al fine di agevolare l'associazione di stampo mafioso di appartenenza di uno degli imputati, la contestazione dell'aggravante radica la competenza funzionale del G.I.P., e quindi del G.U.P. presso il tribunale avente sede nel capoluogo del distretto ed è del tutto irrilevante che, successivamente, in fase di giudizio, per alcuni dei reati si sia proceduto previa separazione dei giudizi ed escludendo la ricorrenza della menzionata aggravante (Sez. 6^, 4 febbraio 1998, Ripa).
Come si vede, dunque, al di là dei profili nomenclatori, per un verso, la distinzione risulta operante a prescindere dall'intervento della legge di interpretazione autentica;
per un altro verso, le attribuzioni del giudice distrettuale per le categorie di reati indicate dalla legge precede la stessa "formale" istituzione del giudice dell'udienza preliminare.
Ad ogni buon conto, non pare inutile ricordare che - almeno a quel che risulta - nessuna questione di competenza venne sollevata nel corso delle indagini preliminari ne' prima del ricorso per Cassazione.
Circa le Sezioni distaccate della Corte di appello - premesso che significativamente si è esclusa la possibilità di proporre conflitto di competenza tra sede principale e sede distaccata - va ricordato che l'attribuzione degli affari civili e penali che rientrano nel territorio delle sezioni distaccate non da vita ad una cognizione che possa essere assimilata, sotto ogni profilo - e segnatamente sotto l'aspetto della nullità per inosservanza delle regole sulla competenza - alla ordinaria competenza per territorio delineata dal codice di procedura;
le sezioni distaccate, infatti, non possono essere considerate uffici autonomi, costituendo semplici articolazioni dell'unico ufficio da cui dipendono, senza che sia, di conseguenza, ipotizzabile alcun conflitto fra esse e la sede principale (Sez. 6^, 28 marzo 1995, Terrosi). Infine, il ricorrente trascura come in materia di legge di interpretazione autentica - contrassegnata dall'essere il contenuto della norma non innovativo - non si tratta tanto di applicare retroattivamente la legge interpretativa, quanto piuttosto di applicare correttamente la legge interpretata;
con la conseguenza - acutamente sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità - che l'interpretazione autentica del legislatore è applicabile anche se meno favorevole all'imputato di una interpretazione giurisprudenziale precedente (Sez. 3^, 6 luglio 1997, Scicolone). La Corte costituzionale, inoltre, ha avuto più volte occasione di ribadire il principio della piena legittimità costituzionale della legge di interpretazione autentica da parte e della "relativa efficacia retroattiva" delle leggi interpretative (cfr., ex plurimis, sentenza n. 175 del 1974). La questione di legittimità costituzionale è, pertanto, del tutto irrilevante.
4.2. privi di fondamento sono pure il secondo, il terzo ed il quarto motivo sia perché risulta dalla sentenza impugnata che nessuna richiesta di traduzione fu presentata dal ME - a differenza di altri imputati dei quali fu disposta la traduzione, e senza che l'avviso debba contenere, a pena di nullità, l'indicazione, per l'imputato che sia detenuto al di fuori del distretto, della facoltà di assistere al dibattimento - sia perché alla prima udienza si dispose esclusivamente la sospensione dei termini di custodia cautelare, con provvedimento che venne tempestivamente impugnato dal difensore.
in più, nessun rilievo venne proposto dall'avv. Gurrado, tanto è vero che la Corte per le successive udienze dispose la traduzione di tutti gli imputati detenuti ai sensi dell'art. 441, comma 3, per la trattazione in pubblica udienza.
Ad ogni buon conto, secondo la linea interpretativa maggiormente "permissiva" nella giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi d'appello che si svolgono in Camera di consiglio secondo il disposto dell'art. 599 c.p.p., compresi quelli relativi alle impugnazioni delle sentenze pronunciate in primo grado nei giudizi abbreviati, l'imputato ristretto nella libertà ha diritto di comparire personalmente;
ma solo quando abbia tempestivamente manifestato la propria volontà in tal senso, la mancata traduzione rileva quale legittimo impedimento anche se si tratti di persona detenuta o internata in un diverso distretto di corte d' appello, conseguendo altrimenti dalla violazione del contraddittorio una nullità riconducibile alla lettera e) dell'art. 178 c.p.p.; non mancandosi di precisare che la disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 599 c.p.p. debba prevalere su quella generale contenuta nel comma 4
dell'art. 127 stesso codice, anche in considerazione del contesto processuale riguardante la colpevolezza dell'imputato (Sez. 5^, 6 giugno 2002, Rosmini).
4.3. Infondati sono pure il quinto, il sesto ed il settimo motivo. Per quanto riguarda il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare, a parte la manifesta infondatezza della censura, perché, attenendo questa al provvedimento de libertate, avrebbe dovuto essere fatta valere in sede di appello ex art. 310 c.p.p., va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di corte d'assise la eventuale presenza in Camera di consiglio dei giudici supplenti nelle fasi precedenti la chiusura del dibattimento, presenza che può essere giustificata dalla necessità che essi, in ragione della decisione interlocutoria da adottare, si rendano permanentemente disponibili a sostituire, al bisogno, il giudice popolare assente o impedito, con piena e partecipata consapevolezza dell'oggetto del giudizio, non viola la segretezza della deliberazione, violazione da cui discenderebbe la nullità della stessa. Lo stesso art. 26, comma 2, della legge 10 aprile 1951 n. 287, infatti, stabilendo che i giudici popolari non possono essere sostituiti dopo la chiusura del dibattimento, segna l'invalicabile limite al di là del quale è inibita la presenza partecipata dei giudici aggiunti, divenuta inutile nel momento in cui, conclusasi l'istruttoria dibattimentale, deve passarsi alla fase della decisione finale, nel corso della quale nessuna sostituzione è possibile (Sez. 6^, 4 febbraio 1998, Ripa;
Sez. 1^, 13 dicembre 1999, Ricci).
4.4. Infondato è pure l'ottavo motivo. Al processo in questione è applicabile, per il ME e il RI, l'art.
4-ter, commi 2, 3, lettera a, 5 e 6 del decreto-legge n. 82 del 2000, convertito dalla legge n. 144 del 2000, in base al quale "Nei processi penali per reati puniti con la pena dell'ergastolo, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nei quali, prima della data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, era scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, l'imputato, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può chiedere che il processo, ai fini di cui all'art. 442, comma 2, c.p.p., sia immediatamente definito sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, del medesimo codice". In base al comma 3 di detto articolo, "La richiesta di cui al comma 2 è ammessa se è presentata... nel giudizio di primo grado prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale"; a norma del comma 5, "Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, disponendo l'acquisizione del fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, c.p.p." Mentre, a norma del comma 6, "Ai fini della deliberazione, il giudice utilizza, oltre agli atti contenuti nel fascicolo di cui al comma 5, le prove assunte in precedenza."
Circa, infine, la mancata applicazione dell'art. 64 c.p.p., nel testo ora vigente, va rammentato - salva ogni considerazione in merito all'utilizzazione nel caso di specie del giudizio abbreviato, secondo il modello sopra indicato - che le Sezioni unite di questa Corte, in sede di risoluzione di un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato una regula iuris che appare decisiva, ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'articolo adesso ricordato e degli effetti ad essa collegati anche ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 63 del 2001. Il massimo organo di nomofilachia ha, infatti, statuito che la rinnovazione dell'interrogatorio dell'imputato o dell'indagato che abbia reso dichiarazioni sulla responsabilità di terzi può essere effettuata dal pubblico ministero, a norma dell'art. 26, comma 2, della legge 1 marzo 2001, n. 63, a condizione che il processo si trovi ancora nella fase delle indagini preliminari al momento della entrata in vigore di tale legge. In una simile ipotesi, allorché il pubblico ministero non abbia provveduto alla rinnovazione dell'interrogatorio con l'osservanza delle garanzie previste dall'art. 64, comma 3, c.p.p., le dichiarazioni sono inutilizzabili ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza (Sez. un., 24 settembre 2003, Zalagaitis) . Ne consegue che, in virtù del principio tempus regit actum, nei procedimenti colti dalla "novella" in una fase successiva a quella delle indagini preliminari e per i quali il pubblico ministero non avrebbe potuto e non può, ex art. 26, comma 2, della legge n. 63 del 2001, provvedere alla rinnovazione, non trova applicazione la regola di esclusione prevista dall'art. 64, comma 3- bis, c.p.p. perché l'atto di acquisizione è stato compiuto in epoca nella quale la legge del tempo non prevedeva il dovere di formulare il previo avvertimento. In un simile caso, le disposizioni transitorie per l'utilizzazione e la valutazione di tali prove dichiarative sono quelle stabilite nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 26 della predetta legge (cfr., da ultimo, Sez. 6^, 26 gennaio-2 febbraio 2004, Agate, con richiami anche alla sentenza costituzionale n. 381 del 2001, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina transitoria introdotta dall'art. 1 del decreto-legge 7 gennaio 2003, n. 2, diretta a modulare l'applicazione dei nuovi principi "nei processi in corso di celebrazione").
4.5. Ai limiti dell'inammissibilità è il nono motivo di ricorso, involgente - nonostante il nomen ad esso assegnato - questioni di fatto non scrutinabili in sede di legittimità, anche considerando l'ampia, argomentata motivazione contenuta nella sentenza sia di primo sia di secondo grado.
4.5.1. Poiché, peraltro, quasi tutti i ricorrenti hanno contestato l'osservanza, ad opera del giudice a quo, dei principi concernenti la valutazione delle chiamate di correo, con conseguenti riverberi sull'assetto dimostrativo nel suo complesso, occorre precisare i criteri interpretativi ai quali questa Corte conformerà il suo controllo. Un'operazione che appare davvero indispensabile, solo considerando che a risultarne coinvolti sono pressoché tutti gli snodi problematici concernenti la valenza dimostrativa delle dichiarazioni accusatorie su fatto altrui: dall'accertamento dell'attendibilità di ciascuno dei dichiaranti e di ciascuna delle dichiarazioni alla verifica estrinseca di esse fino alla valenza delle dichiarazioni de relato.
Tali temi hanno formato oggetto di una copiosissima elaborazione giurisprudenziale che, pur essendo approdata a soluzioni sufficientemente rassicuranti, non pare abbia definitivamente risolto ogni problema relativamente alla forza probatoria di tali dichiarazioni, risultando - oltre tutto -nella previsione contenuta nell'art. 192, comma 3, c.p.p., comunque predominante la funzione orientativa, sia pure attraverso l'indicazione di modelli "vincolati", di tale precetto.
Il tutto per puntualizzare come resti pur sempre decisivo - al di là di quegli schematismi talora rilevatali negli enunciati giurisprudenziali e che rischiano di ipostatizzare la stessa nozione di forza dimostrativa degli elementi alla base delle verifiche che il giudice è tenuto, di volta in volta, a compiere nel concreto - l'accertamento della validità del giudizio logico avuto di mira, cui fa da necessario contrappunto l'osservanza delle regole stabilite dalla legge, non soltanto al fine di indicare un paradigma che comprovi la correttezza dell'operazione ermeneutica, ma anche, e soprattutto, per delimitare, con accentuate finalità di garanzia, la valutazione della prova.
I tracciati entro il cui ambito occorre procedere alla verifica dei criteri di valutazione della chiamata di correo vanno sicuramente individuati nelle conclusioni alle quali sono pervenute le Sezioni unite di questa Corte (Sez. un., 21 ottobre 1992, Marino). Poiché, però, tali approdi, costituiscono regole di garanzia più che canoni di verifica della logicità del giudizio, il loro inserimento nelle concrete vicende processuali richiede, superando i nominalismi derivanti dall'impiego di formule non di rado tralaticie, che una corretta opera interpretativa non possa prescindere dalla necessità di relativizzarne concretamente gli stessi enunciati. Questa opera di "storicizzazione" non vale, certo, a sottrarsi all'utilizzazione di puntuali strumenti di verifica giuridicamente definiti;
essa esprime soltanto l'esigenza, connaturata ad ogni attività ermeneutica di non immobilizzarsi di fronte ad un archetipo, ma di volgere la propria operazione ricostruttiva in funzione delle esigenze di massima coerenza nella ricostruzione del fatto che forma oggetto del giudizio e della riferibilità del fatto stesso ad un autore.
Entro questo quadro non ci si può esimere da una precisazione connaturata alla stessa forza dimostrativa, giuridicamente definita, della chiamata in correità; vale a dire, l'incidenza del sistema di acquisizione della prova sul reale contenuto dell'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p..
Un simile profilo costituisce, anzi, la premessa per ogni ulteriore argomentazione, dato che solo da essa è dato selezionare la valenza delle singole prescrizioni legislative;
che cosa, cioè, la legge abbia inteso indicare con la formula "le dichiarazioni rese da un imputato del medesimo reato o da una persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 sono valutate insieme agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità". È determinante il rilievo che nella prima pronuncia resa sul vigente codice di procedura penale, le Sezioni unite - chiamate a decidere circa l'applicabilità di tale norma ai processi in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e che proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti - non ebbero esitazioni nell'affermare l'impercorribilità di una interpretazione riduttiva fondata sulle specifiche funzioni della Corte di Cassazione che, quale giudice di legittimità, non potrebbe restare vincolata da una norma che, predisposta in funzione della finalità di dettare regole per la valutazione e non per l'assunzione della prova, si riferirebbe ai soli giudici di merito perché, anche in mancanza di una norma transitoria che impone l'applicabilità dell'art. 192 c.p.p. ai detti tipi di processo, la nuova disposizione è sicuramente più favorevole all'imputato e va annoverata tra quelle che parte della dottrina qualifica "norme di garanzia", assimilabili in tutto a quelle sostanziali più favorevoli. Con il conseguente dovere della Corte di Cassazione di annullare con rinvio quelle sentenze che, pur se in data anteriore al 24 ottobre 1989, abbiano valutato come attendibile la chiamata di correo in assenza di "riscontri estrinseci", in violazione appunto, dell'art. 192, comma 3, c.p.p. (Sez. un., 3 febbraio 1990, Belli).
Stando ad un'altra decisione delle Sezioni unite (Sez. un., 11 ottobre 192, Marino), anch'essa pronunciata nell'ambito di processi in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, donde il più penetrante controllo della Corte di Cassazione
per la possibilità di irruzione negli atti del processo, la detta verifica richieda, in primo luogo, un' indagine sulla credibilità del dichiarante che consideri la sua personalità, le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i rapporti con i chiamanti, la genesi della sua risoluzione, la confessione e l'accusa di coautori e complici.
Già questo approccio interpretativo sembra dimostrare come ci si trovi di fronte a punti di rilevanza ermeneutica non contrassegnati da aspetti di particolare novità, se si eccettui, forse, l'implicito ricorso all'in sè della chiamata in correità. Nel senso che alla personalità del dichiarante viene assegnato un ruolo cruciale solo alla stregua delle scelte (il più delle volte non comprovabili o, forse, meglio, decisamente caratterizzate da finalità utilitaristiche) della sua collaborazione. Cosicché, come meglio si vedrà più avanti, le cadenze argomentative potrebbero pure prescindere dalla affidabilità intrinseca del dichiarante ove vengano utilizzati solo quei canoni sopra ricordati. Ad un simile accertamento deve seguire l'indagine sulla intrinseca consistenza e sulle caratteristiche della dichiarazione e, cioè, la verifica della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità, etc.
Solo superata questa duplice serie di accertamenti è consentito al giudice constatare l'esistenza degli elementi di prova che confermano l'attendibilità di tali dichiarazioni. Un criterio non surrogabile, pure se le problematiche relative ai singoli momenti possono risultare fra loro intrecciate perché non può pervenirsi alla valutazione della chiamata di correo, rapportandola agli elementi di conferma, se non si opera un previo accertamento della chiamata in sè.
Se, dunque, si assegnano alle disposizioni sopra ricordate il valore di mera regola metodologica, e non di principio scientifico, regola derogabile alla stregua delle particolari situazioni del caso concreto, pare certo che è la dichiarazione il punto di rilevanza interpretativa dalla quale non si può, in ogni caso, prescindere. E ciò prefigurandosi due ordini di prospettive, in primo, luogo, così come un soggetto inattendibile (sulla base dei criteri rammentati) può esprimere un narrato accusatorio del tutto affidabile, un soggetto affidabile per scelta collaborativa (o per altre ragioni) può esprimere un narrato accusatorio del tutto inaffidabile. La problematica è - appare evidente - di estrema complessità perché molto spesso l'affidabilità o l'inaffidabilità del propalante deriva dai suoi precedenti narrati la cui attendibilità non risulta confermata per l'assenza di riscontri. In secondo luogo, pur riferendosi l'art. 192, 3 comma, c.p.p. alla valutazione comparativa delle dichiarazioni e degli altri elementi di prova che confermano l'attendibilità della chiamata, l'accertamento dei riscontri resta comunque subordinato alla consistenza della chiamata ex se considerata, come è comprovato dall'univoca espressione contenuta nel detto comma, "altri elementi di prova", che designa il riscontro;
un approdo cui già era pervenuto il ricordato esordio delle Sezioni unite su temi riguardanti il nuovo codice di procedura penale (Sez. un., 3 febbraio 1990, Belli).
Il che sembrerebbe presupporre che la chiamata di correo può assumere connotazioni in grado di consentire una verifica estrinseca del suo valore dimostrativo solo in quanto corrisponda a quei requisiti intrinseci che la definiscono come tale, tanto da connotarla come elemento - in certo senso condizionato - di prova. Le ragioni per le quali la giurisprudenza ha chiarito che i dubbi sull'attendibilità del dichiarante vanno sciolti con assoluta precedenza rispetto all'esame degli elementi di conferma, trova così, con i correttivi sopra indicati, una sua consistenza logica ampiamente significativa. Il che rende necessario introdurre un'ulteriore, rilevante tematica, da collegare alla distinzione - non sempre sufficientemente approfondita, almeno in linea di principio - tra dichiarante e dichiarazione, secondo regole che impongono l'utilizzazione di operazioni interpretative non necessariamente sovrapponibili.
Le mere affermazioni volte ad individuare come fondamentale criterio ermeneutico - pur nell'ambito, talora, della motivazione in fatto - la primaria opzione per la qualità del dichiarante e per l'origine delle sue dichiarazioni, cui deve seguire l'indagine sulle caratteristiche di ciascuna dichiarazione o di ciascuna serie di dichiarazioni, descrivono attributi di qualificazione che, come tali, non possono essere caratterizzati se non da un alto tasso di relatività.
Non sembra, infatti, compromettere l'attendibilità del dichiarante il fatto che talune dichiarazioni possano essere dotate di sicura forza altre di minor forza intrinseca, purché vengano individuate le ragioni che, nonostante la rispondenza al primo postulato, compromettono la valenza dimostrativa di ciascuna di esse. Cosicché, sempre sul piano dell'attendibilità intrinseca, è possibile, ferma restando la credibilità della persona del chiamante in correità, frazionare la dichiarazione relativa al singolo dato, soprattutto quando i fatti narrati si identifichino in episodi criminosi talora appresi non direttamente ma solo in conseguenza delle rivelazioni degli autori dei singoli reati.
Tali rilievi consentono di introdurre quell'ulteriore profilo dell'attendibilità intrinseca che si incentra sull'affidabilità della dichiarazione.
Per la verità, alla dichiarazione si richiama l'art. 192, comma 3, c.p.p., nel senso che è la dichiarazione il punto di riferimento degli altri elementi di prova che devono confermare l'attendibilità della dichiarazione stessa. Ma, come si è visto, il necessario passaggio all'esame dell'attendibilità della dichiarazione deve essere preceduto dal giudizio sull'attendibilità intrinseca del chiamante;
pure se talora è soltanto dalla qualità della dichiarazione che è possibile formulare un giudizio circa l'intrinseca credibilità (sotto il profilo della precisione, della concordanza, della coerenza, della costanza, etc.; cfr. Sez. 6^, 16 aprile 1998, Civardi) di chi dichiara fatti sfavorevoli nei confronti di coimputati ovvero di imputati di reati connessi o collegati. Il tutto per significare come, una volta formulato il giudizio sull'affidabilità del chiamante, la verifica dell'attendibilità delle singole dichiarazioni non deve necessariamente essere di segno omologo, potendo il propalante aver rivelato fatti rispondenti a verità e formulato accuse non veritiere. Il procedimento verificatorio non può, dunque, pervenire omisso medio all'esame dei riscontri esterni alla chiamata, occorrendo che, in ogni caso, il giudice verifichi se quella singola dichiarazione resa da soggetto attendibile sia, a sua volta, attendibile. Un procedimento davvero non superabile, perché se l'attendibilità della dichiarazione venisse riferita al solo riscontro, senza il passaggio ad un controllo di attendibilità intrinseca, si finirebbe per conferire al riscontro il compito, logicamente, oltre che giuridicamente, con esso incompatibile, di costituire la vera prova da riscontrare, così indebolendo consistentemente la valenza dimostrativa delle dichiarazioni di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p.. Un principio, quello ora ricordato, più volte affermato dalla giurisprudenza, attenta a precisare come la chiamata di correo non può considerarsi come elemento estraneo da verificare e, quindi, come estraneo alla prova (che sarebbe costituita esclusivamente dai riscontri), ne' questi possono essere intesi come prove autonome e dirette dei fatti oggetto dell'imputazione, dovendo essere qualificati come elementi che, direttamente o indirettamente, confermano l'attendibilità della chiamata di correo che resta la prima ed essenziale fonte di prova (Sez. 2^, 7 dicembre 1993, Alessandrino). Gli "altri elementi di prova" che, ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p., il giudice è tenuto a valutare unitamente alle dichiarazioni del coimputato, non devono, dunque, provare il fatto- reato e la responsabilità dell'imputato perché in tal caso la suddetta disposizione sarebbe del tutto pleonastica. La funzione dei riscontri è solo quella di confermare, come, d'altro canto, emerge dalla lettera della norma, l'attendibilità delle dichiarazioni in questione. Con la conseguenza che i riscontri si pongono in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla chiamata, pur dovendo rivestire idoneità dimostrativa rispetto al thema decidendum. Il rapporto di complementarità fra chiamata e riscontro rende, quindi, necessario non enfatizzare la sistemazione topografica della disciplina delle dichiarazioni rese dal coimputato o dall'imputato in reato connesso o inteprobatoriamente collegato, costituendo una chiamata non riscontrata una probatio semiplena, un dato puramente "indiziario", per di più, non sussumibile nell'area dell'art. 192, comma 2, anche se grave e preciso, non soltanto perché per essa è dettato il particolare regime previsto dai commi 3 e 4 dello stesso articolo, ma anche e soprattutto perché la chiamata in correità costituisce non una prova logica ma una prova rappresentativa. Per tornare alle sedimentazioni giurisprudenziali recepite dalle Sezioni unite (Sez. un., 21 ottobre 1992, Marino) è interessante considerare come verso tale pronuncia paiono, singolarmente, convergere giudizi di prevalente ordine etico, ricavate da una lettura dell'art. 192, comma 3, c.p.p. attenta, più che al profilo precettivo, al progressivo allineamento della chiamata di correo tra i mezzi di prova.
L'attendibilità intrinseca del chiamante, vale a dire la sua affidabilità, pur essendo richiamata come canone logico, resta confinata in un ambito eminentemente categorico: il più volte ricordato principio enunciato dalle Sezioni unite circa i varchi che occorre valicare per pervenire alla verifica dell'attendibilità della dichiarazione ne costituisce una conferma davvero indiscutibile. Ma, su quest'ultimo punto, non ci si può esimere dallo stigmatizzare l'assoluta contingenza delle dette statuizioni che, nel loro profilarsi in funzione della decisione concretamente adottata, rischiano di trascurare come il giudizio dimostrativo deve rifuggire da considerazioni ancorate a canoni diversi da quelli sottesi nella valutazione del fatto.
Una deviazione comprovata, oltre tutto, dal rapporto fra "attendibilità" che deve contrassegnare la chiamata e "credibilità" che deve contrassegnare la testimonianza.
Entrambi i criteri si affidano ad una verifica di ordine etico che esprime - come norma rilevante ai fini della valutazione della prova (con inevitabili riverberi sul sindacato sulla motivazione, a norma dell'art. 606, lettera e), l'unico criterio rilevante nell'opera di controllo in sede di legittimità della verifica compiuta dal giudice di merito) - per un verso, l'inaffidabilità del chiamante in correità, le cui dichiarazioni devono essere valutate insieme agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità; per un altro verso, l'attendibilità del testimone, comprovata dalla credibilità in via generale riconosciuta alla sua deposizione, talora condizionata dalle modalità di assunzione della prova. Il criterio dell'attendibilità intrinseca del chiamante risulta, peraltro, decisamente sovrastato dai canoni logici e di garanzia che, coinvolgendo non il dichiarante ma la dichiarazione, permettono di perseguire un sillogismo giudiziale, altrimenti sovrastato da canoni categorici. Pure se l'elevazione a criterio logico del principio di attendibilità intrinseca del dichiarante rischia di provocare conseguenze davvero irrazionali ove, e la norma dell'art. 192, comma 3, sembrerebbe consentirlo - enfatizzandosi il concetto di attendibilità intrinseca, venga affermato il valore assolutamente esponenziale della persona del chiamante, fino a trascurare, come si desume da taluni enunciati giurisprudenziali, l'attendibilità della specifica dichiarazione, oltre che (ma si tratta di problematica al di fuori degli schemi logici fino ad ora esaminati) i riscontri esterni alla chiamata.
Solo il superamento di regole informate ad un dover essere, di per sè refrattarie ad inserirsi nello schema del giudizio penale, al quale resta preclusa l'esigenza di uniformarsi a principi non derivanti da regole logiche o di garanzia, può allora dar conto della necessità di conformare il giudizio di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p. entro un quadro essenzialmente logico. Il solo che consenta di esaminare i vari snodi problematici sottesi alla verifica delle singole chiamate in correità.
I prolegomeni di tale verifica non possono perciò trascurare che la chiamata in correità risulta conformata come confessione di un fatto proprio e come dichiarazione su un fatto altrui. Il primo termine della prova - che assume valore ampiamente designante proprio sul piano logico, per il diretto coinvolgimento del propalante nel fatto dichiarato - costituisce un'ulteriore specificazione del contenuto precettivo implicitamente ricavabile dall'art. 192, comma 3. Ciò soprattutto perché, come è stato più volte affermato in giurisprudenza, nel nostro ordinamento penale, che non conosce le prove legali e si affida al libero convincimento del giudice, la confessione resa nelle forme di legge è un elemento probatorio da valutare senza alcun limite predeterminato e solo dando conto, nella motivazione (oltre che dei risultati acquisiti, anche) dei criteri adottati. Con la conseguenza che, poiché i limiti alla formazione del libero convincimento fissati dai commi 2 e 3 dell'art. 192 sono eccezionali e non suscettibili di applicazione analogica, i detti limiti non sono estensibili alla confessione. Mentre, infatti, la legge stabilisce che gli elementi di prova ricavabili da chiamate in correità non sono sufficienti e necessitano, dunque di verifiche estrinseche, nulla è previsto per la confessione che ben può costituire prova sufficiente di responsabilità del confidente, indipendentemente dall'esistenza di riscontri esterni. Purché il giudice, nel suo potere di apprezzamento del materiale probatorio, prenda in esame le circostanze oggettive e soggettive che hanno determinato ed accompagnato la confessione e dia ragione, con motivazione logica, del proprio convincimento circa l'affidabilità della stessa (Sez. 1^, 27 aprile 1995, Ruzzone). Nè pare che, in presenza dell'ulteriore dichiarazione sul fatto altrui, debbano mutare i criteri di verifica del momento confessorio che resta dotato di una propria autonoma sinergia, pure se sono evidenti i suoi riflessi anche sulla veridicità delle dichiarazioni su fatto altrui.
Sembra, però, incentrarsi soprattutto nell'ammissione di un fatto proprio il criterio interpretativo da cui deriva la peculiare rilevanza della dichiarazione su fatto altrui. Con la conseguenza che le regole da utilizzare ai fini della formulazione del giudizio di attendibilità della dichiarazione variano a seconda che il propalante, oltre a riferire vicende riguardanti terze persone, accusate di fatti costituenti reato, limitandosi a formulare quella che comunemente viene denominata "chiamata in reità", ammetta la sua partecipazione agli stessi fatti.
La verifica dell'attendibilità della dichiarazione non può - facendo applicazione delle più elementari massime di esperienza e, dunque, sulla base di criteri informati a logicità e coerenza derivare, nell'ipotesi ora considerata, dal solo coinvolgimento del chiamato, pervenendosi altrimenti ad un giudizio di attendibilità dal quale rimane estraneo qualsiasi criterio di garanzia, a fondamento, invece, del precetto dell'art. 192, comma 3, c.p.p.. L'assenza di ogni momento confessorio in pregiudizio del chiamante richiede, pertanto, approfondimenti estremamente più rigorosi, così da penetrare in ogni aspetto il profilo della dichiarazione. Ma già la definizione della chiamata in correità come dichiarazione sul fatto proprio e sul fatto altrui, che pure parrebbe assumere una valenza puramente descrittiva, ha dato luogo a giudizi di valore non coordinati ad una verifica di carattere esclusivamente logico- giuridico. Lo comprova la stessa difficoltà, emergente dall'esame della dottrina e della giurisprudenza, di individuarne la natura giuridica, una difficoltà nascente dalla constatazione che nel codice abrogato, ove era collocata al di fuori di precisi dati normativi (se si eccettui la rilevanza del modello acquisitivo), si era in presenza di una figura ibrida, ai confini tra la prova e l'indizio.
Il fatto che i chiamanti in correità fossero portatori, oltre che della conoscenza di fatti propri, anche della conoscenza di fatti altrui, aveva condotto, sulla base di giudizi di valore prevalentemente etico (anche se riferiti a canoni di ordine giuridico) ad ogni forma di diffidenza verso tale fonte conoscitiva;
quasi innestandosi una "corrispondenza infida" tra il fatto dichiarato ed il giudizio, secondo regole non codificate, ma scaturenti dall'esperienza giudiziaria;
lo comprova la considerazione che solo agli albori della vigenza del nuovo codice di procedura penale la giurisprudenza abbia fissato principi designati dal richiamo a puntuali precetti normativi, pur se riferiti a processi che proseguono con l'applicazione del codice abrogato (cfr., ancora una volta, Sez. un., 3 febbraio 1990 Belli). Il tutto, ovviamente, in una logica attenta ad assegnare al libero convincimento il valore di regola fondamentale alla base del giudizio;
conformemente all'esigenza di indicare i criteri necessari per comprovare la valenza dimostrativa delle dichiarazioni in base al giudizio logico risultante dalla decisione, non al richiamo quasi fideistico a tale principio, che lo avrebbe svuotato del suo contenuto essenzialmente critico. Semmai, il libero convincimento viene qui in considerazione - considerando l'esclusiva incidenza del vizio motivazionale - in funzione dell'opera di controllo della Corte di Cassazione. Ciò perché le regole concernenti la chiamata, svincolate dal dover essere astratto, vengono a prospettarsi come affermazioni formali di principio volte proprio a limitare il libero convincimento.
La scelta del punto di rilevanza ermeneutica della chiamata in correità diviene allora l'unico approdo perseguibile;
e tale punto non può essere individuato che nella dichiarazione, nella sua valenza dimostrativa, secondo un percorso conoscitivo in grado di assegnare alla dichiarazione stessa attributi in grado di consentire un giudizio di valore che, nell'ambito del contesto motivazionale, individui gli indici di sequenze logiche sufficientemente approfondite. Un percorso gravido di incertezze se alla conformità della motivazione ad uno schema logico si sovrappongano indici soltanto di apparente rilevanza ermeneutica, quali quelli incentrati sulla personalità del chiamante.
Lo schema logico e le connotazioni giuridicamente rilevanti si concretizzano allora in conferme altamente significative. Al di là del lessico talora davvero tralaticio, risulta chiarito come sia del tutto inconferente la considerazione che i collaboratori mirino alla fruizione di misure premiali in funzione della collaborazione prestata, dovendo, invece, farsi riferimento, ai fini della verifica della loro attendibilità soggettiva - meglio, al fine di valutare l'attendibilità delle loro dichiarazioni - alla persistenza delle medesime, alla puntualità specifica nella descrizione dei vari fatti, elementi, questi, in presenza dei quali resta irrilevante anche il motivo che ha indotto il collaboratore a formulare le sue accuse (cfr. ex plurimis, Sez. 1^, 6 maggio 1994, Siciliano). E, proprio in considerazione della tipologia di controllo demandato alla Corte di Cassazione, l'affermazione di principio in base alla quale la chiamata in correità richiede un cauto e prudente apprezzamento del giudice, tenuto a verificare se la dichiarazione sia intrinsecamente attendibile, con riferimento alla sua spontaneità, alla veridicità, alla costanza ed alla logica interna del racconto (Sez. 6^, 12 ottobre 1995, Agresta), offre un primo indirizzo interpretativo che enuclea nella dichiarazione il fondamentale momento di rilevanza ermeneutica.
La conferma delle su esposte considerazioni si rinviene in quella giurisprudenza che ha ritenuto del tutto corretta la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un chiamante in correità; con la conseguenza che l'attendibilità del medesimo, anche se denegata per una parte del suo racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale della conferma, in quanto suffragate da idonei elementi di riscontro esterno (v., da ultimo, Sez. 1^, 21 aprile 1997, Di Corrado), avvertendosi, con ulteriore significativa emarginazione del giudizio di attendibilità del chiamante, che la "credibilità", ammessa per una parte dell'accusa, non può significare, in modo automatico, attendibilità per l'intera narrazione (Sez. 6^, 2 novembre 1994, Aveta); o, ancora, che non può inferirsi dalla provata attendibilità di un singolo elemento la sua comunicabilità, per traslazione, all'intero racconto, dovendo ogni parte di questo essere oggetto di verifica, così da far residuare l'inefficacia probatoria delle parti non comprovate (Sez. 1^, 25 ottobre 1994, Soldano); col fare, talora, anche appello - quanto mai significativamente - al principio della scindibilità della dichiarazione di qualsiasi soggetto (Sez. 1^, 21 ottobre 1994, Riola). Una linea ulteriormente rafforzata dalla statuizione che il problema relativo all'affidabilità o inaffidabilità del dichiarante deve essere risolto con riferimento al caso specifico, senza che possano dedursi conseguenze in ordine alla "credibilità" del soggetto, in senso positivo o negativo, dall'accertamento della correttezza o scorrettezza delle dichiarazioni da lui rese in relazione a reati diversi da quelli attribuiti al singolo imputato (Sez. 1^, 6 luglio 1994, Ferrara). La breve silloge ora riportata convince, dunque, del ruolo decisivo della dichiarazione, intesa nella sua valenza intrinseca. Vero è che le pronunce della Corte paiono indirizzate a valorizzare il ruolo del riscontro estrinseco alla chiamata;
ma lo schema logico risulta rigorosamente attestato alla dichiarazione in sè, derivando dalla inaffidabilità intrinseca della dichiarazione o dalla mancata dimostrazione del fatto oggetto di essa la qualificazione di autonomo mezzo di prova del c.d. riscontro.
È necessario ora pervenire all'ulteriore conclusione rappresentata dal ruolo da assegnare alla necessaria presenza dei riscontri, richiesti dall'art. 192, comma 3, quali "altri elementi di prova" che confermano l'attendibilità delle dichiarazioni.
Come è noto, antecedentemente alla decisione delle Sezioni unite più volte ricordata, erano enucleabili in giurisprudenza due contrapposte linee interpretative. L'una, nel senso che deve considerarsi riscontro qualsiasi elemento, anche di ordine logico, idoneo a confermare l'attendibilità complessiva del dichiarante, anche se non avente direttamente ad oggetto la partecipazione del chiamato al fatto;
l'altra, nel senso che il riscontro dovesse avere direttamente ad oggetto la persona del chiamato in correità, in relazione allo specifico fatto storico oggetto dell'imputazione. Le Sezioni unite si attestarono alla seconda delle due linee ermeneutiche proprio muovendo dall'implicito presupposto (non contestato dalle premesse in tema di affidabilità del dichiarante) che il riscontro non può rappresentare soltanto una conferma della generica affidabilità del dichiarante, ma deve estrinsecarsi in una vera e propria conferma della dichiarazione già passata al vaglio di attendibilità. Un principio ricavabile dal lessico dello stesso art. 192, comma 3, c.p.p. che incentra la verifica di attendibilità
esclusivamente sulla dichiarazione. Così da pervenire ad un' ulteriore designazione degli elementi di conferma che, collegati alla sola dichiarazione, assumono coerentemente una portata espansiva purché inerenti allo specifico fatto oggetto della narrazione. L'opzione maggiormente garantista lascia però ampi spazi per la individuazione degli altri elementi di prova che devono confermare l'attendibilità della dichiarazione: riscontri, dunque, sia di tipo soggettivo sia di tipo oggettivo, con possibilità di utilizzazione anche di una chiamata incrociata o plurima. Con ciò affidando alla capacità logico-argomentativa del giudice di merito ogni questione concernente l'affidabilità della chiamata sulla base di qualsivoglia riscontro, con l'assegnare, poi, al controllo sulla motivazione il giudizio quanto all'osservanza dei criteri logici e giuridici indicati dalla legge.
Quando lo schema entro il quale si è proceduto alla valutazione della prova risulti quello del riscontro incrociato - pure se con scarti di ordine cronologico che non sembrano assumere rilievo al fine di individuare la fonte probatoria da dimostrare - si perviene ad una conclusione solo apparentemente corretta, pretendendo l'esistenza di un'impalcatura dimostrativa alla quale rapportare i riscontri. E ciò perché l'identica tipologia delle fonti di prova rende necessario un omologo procedimento verificatorio in ordine alla valutazione intrinseca delle dichiarazioni, così da pervenire all'utilizzazione di criteri interpretativi dotati di un maggior tasso di complessità.
Una linea, quella ora ricordata, costante nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, attenta a rimarcare come il riscontro di una chiamata in correità può essere costituito anche da un'altra chiamata purché questa risulti autonoma e convergente (Sez. 2^ 17 novembre 1994, Saporito); l'art. 192 c.p.p., infatti, nel riconoscere per implicito alle dichiarazioni di un coimputato natura di "elementi di prova", richiede la presenza di qualsiasi tipo di riscontro, ivi compreso quello costituito da altra o altre dichiarazioni di analoga fonte (Sez. 6^, 9 novembre 1993, Sparacio); ciò perché la chiamata in correità è fornita di autonoma efficacia probatoria e capacità di sinergia nel reciproco incrocio con le altre, cosicché un' affermazione di responsabilità ben può essere fondata sulla valutazione unitaria di una pluralità di dichiarazioni di coimputati, tutti coincidenti in ordine alla commissione del fatto da parte del soggetto (Sez. 6^, 12 gennaio 1995, Grippi). Va aggiunto, anzi, che - poiché la chiamata in correità non può essere considerata come un elemento estraneo da verificare e, quindi, come un dato estraneo alla prova, da ritenere, certo, non costituita esclusivamente dai riscontri, ne' questi possono essere intesi come prove autonome e dirette dai fatti oggetto dell'imputazione (Sez. 2^, 7 dicembre 1993, Alessandrino) - gli "altri elementi di prova" che, ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p., confermano l'attendibilità della dichiarazione, non debbono provare il fatto-reato e la responsabilità dell'imputato, perché, in tal caso, la suddetta disposizione risulterebbe del tutto pleonastica. La funzione processuale dei medesimi è quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni in questione, così da porsi - come già si è detto - in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla prova chiamata;
altrimenti, in presenza di elementi dimostrativi della responsabilità dell'imputato, non entra in gioco la regola dell'art. 192, comma 3, bensì la regola generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice (Sez. 2^, 28 febbraio 1994, Badioli). Dal che sembrerebbe conseguire che, nel sistema del codice, le chiamate di correo convergenti, una volta che ciascuna di esse abbia superato il vaglio di attendibilità intrinseca, divengono concorrenti elementi di prova di valenza dimostrativa più accentuata rispetto alla chiamata in correità corroborata da "altri elementi di prova" di natura oggettiva che esplichino esclusivamente una funzione di conferma. Solo nel caso in cui sussista una perfetta coincidenza dei soggetti chiamati, e ferma restando la frazionabilità della dichiarazione anche nel suo interno, è da ritenere corretta l'affermazione di responsabilità, dovendosi altrimenti procedere alla separazione di quella parte di dichiarazione incompatibile con l'altra; il tutto non tanto sulla base di un giudizio formulato secondo criteri di logica formale (che comporterebbero di norma - il coinvolgimento di tutti i chiamati) ma conformemente alla funzione di garanzia alla base dell'art. 192, comma 3. Senza che ne possa risultare compromessa la valenza dimostrativa delle chiamate. Ciò seguendo itinerari interpretativi reiteratamente percorsi dalla Corte Suprema, nel senso sia che, in tema di plurime dichiarazioni accusatorie provenienti da soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, l'esigenza che le medesime, per costituire riscontro l'una dell'altra, siano convergenti, non può implicare la necessità di una loro totale e perfetta sovrapponibilità (la quale potrebbe, essa stessa costituire motivo, talvolta, di sospetto), dovendosi, al contrario, ritenere necessaria solo la concordanza agli elementi essenziali del thema probandum, fermo restando il potere-dovere del giudice di esaminare criticamente gli eventuali elementi di discrasia, onde verificare se gli stessi siano da considerare rivelatori di intese fraudolente o, quanto meno, di suggestioni o condizionamenti di qualsivoglia durata, suscettibili di inficiare il valore della suddetta concordanza (Sez. 1^, 14 aprile 1995, Carbonaro); sia che, di fronte ad una pluralità di dichiarazioni accusatorie, tutte convergenti, rese dai medesimi soggetti, la eventuale sussistenza di smagliature o discrasie, pure di un certo peso, rilevabili tanto all'interno delle dichiarazioni quanto nel confronto di esse, non implica, di per sè, il venir meno della loro sostanziale affidabilità quando, sulla base di adeguata motivazione, risulti dimostrata la convergenza di esse nei rispettivi nuclei fondamentali (Sez. 6^, 18 febbraio 1994, Goddi); sia, infine, che l'esistenza di eventuali imprecisioni della chiamata in correità non è di per sè sufficiente ad escludere l'attendibilità dell'accusa allorché, alla luce di altri obiettivi riscontri, il giudice di merito valuti globalmente, con prudente apprezzamento, il materiale indiziario e ritenga, con congrua motivazione, di dare la prevalenza agli elementi che sostengono la credibilità dell'accusa (Sez. 1^, 30 novembre 1995, Riggio). Resta comunque fermo che i riscontri devono avere carattere individualizzante, riferirsi, cioè, ad episodi che riguardino direttamente la persona dell'incolpato in relazione a tutti gli specifici fatti a lui addebitati (Sez. 6^, 16 aprile 1998, Civardi). Anche se, ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, il riscontro alla chiamata in correità può dirsi così designato quando non consiste semplicemente nell'oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma offre elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell'attribuzione a quest'ultimo del reato contestato (cfr. Sez. 1^, 13 giugno 2001, Chiofalo). Peraltro, quella convergenza del molteplice che consente di ritenere formata la prova, va commisurata alla presenza di plurime chiamate di correo, risultando, invece, la valenza dimostrativa ampiamente attenuata tutte le volte in cui una chiamata in correità risulti confermata da una semplice "chiamata in reità" (o chiamata in correità "impropria", la cui presenza richiede l'apprestamento di un più complesso procedimento interpretativo (oggetto di controllo non soltanto nell'ambito della motivazione in fatto) volto a verificare le basi effettive di una scelta collaborativa "debole", in quanto non assolutamente impegnativa per il dichiarante.
4.5.2. In un quadro contrassegnato esclusivamente da tematiche concernenti (non la validità, ma) la valutazione della prova (v., in proposito, sub 4.4), la sentenza qui denunciata risulta essersi uniformata ai detti principi insistendo, più in particolare:
a) sulla spontanea dichiarazione del RI ancor prima della confessione del NE e, per giunta, a poco più di due mesi dalla consumazione del delitto;
la circostanza che il NE non abbia confermato le rivelazioni fatte al RI non assumerebbe valenza decisiva, anche considerato il lungo tempo trascorso;
inoltre se il NE fosse mosso da intento calunniatorio nei confronti del ME e del RI, avrebbe potuto sfruttare tali dichiarazioni che erano riportate nell'ordinanza di custodia cautelare, emessa sulla sola base delle rivelazioni del RI;
b) sulle dichiarazioni di RI MA, ancor prima del pentimento del NE;
c) sulle dettagliate rivelazioni del NE anche quanto al movente dell'omicidio e sul fatto che l'organizzazione, in quel momento in gravissima crisi, poteva utilizzare solo il ME ed il OG, oltre il Micelli;
d) sull'assidua frequentazione fra i tre all'epoca dell'omicidio. Un quadro probatorio, dunque, complesso ed articolato, inattaccabile in sede di legittimità, coinvolgendo le censure quasi esclusivamente una rivalutazione dei fatti e delle prove.
4.6. Inammissibile è da ritenere, infine, l'ultimo motivo di ricorso, alla stregua dell'ampia e corretta motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre al rilievo che nell'atto di appello non sarebbe stata dedotta circostanza di sorta ai fini dell'applicazione dell'art. 62-bis c.p.. 5. Il ricorso del RI deve dirsi ai limiti dell'inammissibilità per le medesime considerazioni svolte a proposito del ME, relativamente al delitto di omicidio in danno del LI.
6. Infondato è pure il ricorso del RI.
Secondo la sentenza impugnata, alla stregua delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, il RI costituiva un preciso e costante punto di riferimento del clan ER per il settore riguardante lo spaccio della droga;
egli si riforniva abitualmente di 100, 50 grammi di eroina per volta, che ritirava dal ER consegnando il denaro alla madre dello stesso ER o ad altro affiliato del gruppo. Con giudizio di fatto, incensurabile in questa sede, perché adeguatamente e rigorosamente motivato, il giudice di appello ha ritenuto che il RI era ben consapevole di contribuire, con i suoi continuativi acquisti "in conto vendita", a realizzare il programma dell'associazione comandata dal ER, il quale, a sua volta, ben sapeva di poter fare affidamento, quando attivava i suoi canali di approvvigionamento greci o laziali, sul RI;
le modalità dell'acquisto "in conto vendita" dimostrano, poi, il particolare rapporto fiduciario esistente tra fornitore ed acquirente. Una vera e propria relazione stabile di fornitura, dunque, particolarmente significativa nell'ambito di una spietata lotta tra i clan rivali che si combattevano perché, qualcuno osava acquistare da un gruppo diverso da quello dominante. Del resto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'associazione per delinquere finalizzata allo spaccio sussiste non soltanto nel caso di unione parallela di più persone accomunate dall'identico interesse di realizzazione del profitto societario tramite il commercio di droga, ma anche nell'ipotesi del vincolo che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga alla rete degli acquirenti che, in via continuativa, la ricevono per immetterla al consumo;
la diversità degli scopi personali non è, infatti, di ostacolo alla realizzazione del fine comune che è quello di sviluppare il commercio degli stupefacenti per realizzare sempre maggiori profitti (Sez. 6^, 15 febbraio 1993, Barlow); precisandosi che si ha attività partecipativa pure allorché colui che opera come acquirente sia stabilmente disponibile a ricevere le sostanze, assumendo, così, una funzione continuativa che trascende il significato negoziale delle singole operazioni per costituire un elemento della complessa struttura che facilita lo svolgimento dell'intera attività criminale ed assicura il completamento del programma delittuoso garantendo il raggiungimento del profitto (Sez. 1^, 2 novembre 1995, Marino;
Sez. 2^, 13 novembre 1996, Bruni;
Sez. 5^, 23 settembre 1997, Bruciati;
Sez. 6^, 18 marzo 2003, Salerno). L'associazione per delinquere, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti è, dunque, realizzata sia dalla unione di più persone che operano, anche in via soltanto parallela, per la realizzazione di profitti con lo spaccio della droga sia dal vincolo che lega, anche oggettivamente, l'importatore-acquirente, che si adopera per rifornire il mercato, in via continuativa, con la rete di piccoli spacciatori, purché tutti i soggetti abbiano la consapevolezza di agire nell'ambito di una organizzazione, nella quale l'attività dei singoli si integrano strumentalmente per la finalità perseguita e purché l'acquirente-rivenditore sia stabilmente disponibile, inoltre, a ricevere le sostanze stupefacenti con tale continuità da proiettare il singolo atto negoziale oltre la sfera individuale, come elemento della complessiva ed articolata struttura organizzativa (Sez. 5^, 17 marzo 1997, Beraj). Il reato associativo, specie con riferimento all'attività di procacciamento e spaccio di sostanze stupefacenti, non richiede, poi, una struttura articolata o complessa o una esplicita reciproca manifestazione di intenti essendo sufficiente una struttura anche esile cui i compartecipi possano fare reciproco, pure tacito, affidamento.
Non mancandosi, ancora, di sottolineare che la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di facta concludentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 6^, 13 dicembre 2000, Coco).
7. Il ricorso del VO è manifestamente infondato - e, pertanto, inammissibile - perché, in tema di impugnazione, l'esito della procedura camerale prevista dall'art. 599, comma 4, c.p.p., cioè la conclusione del concordato intervenuto fra le parti sui motivi di appello, preclude la riproposizione nel giudizio di Cassazione di tutte le questioni su cui legittimamente è intervenuta rinuncia.
8. Al rigetto dei ricorsi di ME OS, di RI DO e di RI AN consegue la condanna dei ricorrenti in solido tra loro e con VO AN, il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile, al pagamento delle spese processuali;
il VO va condannato anche a velare una somma alla Cassa delle ammende che si ritiene equo determinate in euro 1000.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di ME OS, di RI DO e di RI AN. Dichiara inammissibile il ricorso di VO AN. Condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali ed il VO anche a versare euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2004