Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/05/2004, n. 36352
CASS
Sentenza 28 maggio 2004

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L'attribuzione degli affari civili e penali che rientrano nel territorio delle sezioni distaccate (nella specie, di Corte di Appello) non costituisce una competenza che può essere assimilata - sotto ogni profilo, incluso quello della nullità conseguente all'inosservanza - alla ordinaria competenza per territorio delineata dal codice di procedura penale; le sezioni distaccate, infatti, non sono uffici autonomi, ma mere articolazioni dell'unico ufficio dal quale dipendono, per cui non è ipotizzabile alcun conflitto fra esse e la sede principale.

Nei procedimenti relativi ai reati previsti dall'art. 51, comma terzo-bis, cod. proc. pen., il giudice competente a celebrare il giudizio abbreviato è quello del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente ai sensi dell'art. 328, comma primo-bis, cod.proc.pen., anche per i procedimenti penali che erano in corso prima dell'entrata in vigore della norma interpretativa di cui all'art. 4-bis D.L. 7 aprile 2000 n. 82, convertito nella legge n. 144 del 2000, in quanto non si tratta di applicare retroattivamente tale legge di interpretazione autentica, ma di interpretare correttamente la stessa disposizione, tanto che l'interpretazione autentica del legislatore è comunque applicabile anche quando è meno favorevole all'imputato di un'interpretazione giurisprudenziale precedente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/05/2004, n. 36352
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36352
    Data del deposito : 28 maggio 2004

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