Sentenza 3 luglio 2003
Massime • 2
Qualora sia stato regolarmente emesso decreto di autorizzazione ad eseguire un'intercettazione sulla vettura dell'indagato, la modifica dell'esecuzione sul nuovo veicolo acquistato dall'imputato senza provvedere alla rinnovazione del decreto costituisce mera irregolarità dalla quale non discende l'inutilizzabilità dell'intercettazione.
Nei procedimenti relativi ai reati previsti dall'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen., il giudice competente a celebrare il giudizio abbreviato è quello del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente ai sensi dell'art. 328, comma primo bis, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/07/2003, n. 43010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43010 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi sig.ri
Dr. Raffaele LEONASI Presidente
Dr. Giangiulio AMBROSINI Consigliere
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere
Dr. GI CONTI Consigliere
Dr. Franco SERPICO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. RR IO, nato il [...] a [...];
2. RR EA, nato il [...] a [...];
3. OR IU, nato l'[...] a [...];
4. ON AN, 28 marzo 1970 a San Gavino Monreale (CA);
5. UR GI, nato il [...] a [...];
6. AR IU, nato il [...] a [...] P. S. (RC);
7. AR IE, nato il [...] a [...];
8. AR CE, nato il [...] a [...] P.S. (RC);
9. AR IT, nato il [...] a [...];
10. AL GI, nato il [...] a [...];
11. PO ZI, nato il [...] a [...];
12. IG TI, nato il [...] a [...];
13. RR IE, nato il [...] a [...];
14. DD NO, nato l'[...] a [...];
15. ME NO, il 13 ottobre 1980 a Locri (RC);
avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari 28 marzo 2002 n. 306, con la quale, in parziale riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Cagliari 13 febbraio 2001 n. 208, sono stati dichiarati colpevoli:
- RR IO, RR EA, l'OR, il ON, il UR, AR IU, AR CE, lo AR, il IG, RR IE:
A) del reato p. e p. dagli artt. 74 cc. 1, 3 e 4 D.P.R. n. 309/90, commesso in Villacidro e altre zone della Sardegna dal 1997 sino al settembre 1999;
- lo AR, il IG, RR IE, il UR, AR CE, AR IU, il ON:
B) del reato p. e p. dagli artt. 74 cc. 1, 3 e 4 D.P.R. n. 309/90 lo AR e il IG in Pabillonis e altrove, nelle circostanze di tempo di cui al capo A); RR IE e il UR in Villacidro e Bologna, il primo nelle circostanze di tempo di cui al capo A) e il secondo dal mese di giugno 1999; AR CE e AR IU in Calabria, Bologna e Villacidro, nelle circostanze di tempo di cui al capo A); il ON in Villacidro e altrove nelle circostanze di tempo di cui al capo A);
- AR CE, AR IU, RR IO, RR IE:
C) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 73 c. 1 D.P.R. n. 309/90 commesso in Bologna e Villacidro tra il 28 ottobre e il 1 maggio del 1999;
- RR IO e il DD:
D) del reato p. e p. dagli artt. 81,110 e 73 c. 1 D.P.R. n. 309/90, commesso in Villacidro e Cagliari nelle date sopra indicate;
- RR IO e AR IT:
G) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 73 c. 1 D.P.R. n. 309/90 commesso in agro di Pabillonis il 17 giugno 1999;
- RR IO e l'OR:
H) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 73 c. 1 D.P.R. n. 309/90 commesso in agro di Pabillonis il 17 giugno 1999;
- AR IU, RR IO, RR IE e il UR:
I) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 73 c. 1 D.P.R. n. 309/90 commesso in Bologna e Villacidro in epoca prossima al 2 luglio 1999;
- RR IO:
L) del reato p. e p. dagli artt. 110 e 73 c. 1 D.P.R. n. 309/90 commesso in località imprecisata del circondario di Cagliari in epoca anteriore e prossima all'8 luglio 1999;
- RR IO e l'OR:
M) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 73 c. 4 D.P.R. n. 309/90 commesso in Cagliari e Villacidro il 14 luglio 1999;
- RR IO, l'OR, il ON e il PO:
M1) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 73 c. 4 D.P.R. n. 309/90, commesso in Villacidro e Domusnovas il 15 luglio 1999;
- RR IO:
N1) del reato p. e p. dagli artt. 110 e 73 c. 1 D.P.R. n. 309/90, commesso in Sestu all'inizio del mese di luglio 1999;
- RR IO, RR EA, il AL e lo AR:
N) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 73 c. 1 D.P.R. n. 309/90 commesso in Villacidro, Cagliari e Sassari il 15 luglio 1999;
- RR IO, e AR IT:
O) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 73 c. 1 D.P.R. n. 309/90 commesso in Villacidro, Sanluri e altre località del circondario di Cagliari il 25 luglio 1999;
- AR IU, AR IE, AR CE, il ME, RR IO e lo AR:
P) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 73 c. 1 D.P.R. n. 309/90 commesso in Calabria e in Sardegna fino al territorio di Pabillonis tra il 28 e il 29 luglio 1999;
- AR IU, RR IO, e il UR:
R - S) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 73 c. 1 D.P.R. n. 309/90 commesso in Bologna e Villacidro in epoca prossima al 27
agosto 1999;
- AR IU, AR CE, RR IO, RR EA e il ON:
T) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 73 c. 1 e 80 c. 2 D.P.R. n. 309/90 commesso in Bologna e Oristano in epoca prossima al 15
settembre 1999;
- RR IO:
U) del reato p. e p. dagli artt. 110 e 81 cpv. c.p. e 73 c. 1 D.P.R. n. 309/90, commesso in Villacidro e altri luoghi del circondario di
Cagliari dal 1997 fino al settembre del 1999.
e condannati:
- RR IO, con le attenuanti generiche prevalenti e la continuazione,alla pena di quindici anni e due mesi di reclusione;
- RR EA, con le attenuanti generiche prevalenti e la continuazione, qualificato il fatto contestato al capo A) come partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, alla pena di cinque anni di reclusione;
- OR IU, esclusa l'aggravante di cui all'art. 74 c. 3 D.P.R. n. 309/90, con l'attenuante della lieve entità in relazione al reato contestato al capo H) e le attenuanti generiche prevalenti e con la continuazione, alla pena di nove anni, sei mesi e venti giorni di reclusione;
- ON AN, esclusa l'aggravante di cui all'art. 74 c. 3 D.P.R. n. 309/90, con le attenuanti generiche prevalenti e la continuazione, alla pena di cinque anni, un mese e dieci giorni di reclusione;
- UR GI, con le attenuanti generiche prevalenti e a continuazione, alla pena di cinque anni e otto mesi di reclusione;
- AR IU, esclusa l'aggravante di cui all'art. 74 c. 3 D.P.R. n. 309/90, con le attenuanti generiche equivalenti e la continuazione, alla pena di sette anni 6 quattro mesi di reclusione;
- AR IE, con le attenuanti generiche, alla pena di quattro anni di reclusione e L. 30 milioni di multa;
- AR CE, esclusa l'aggravante di cui all'art. 74 c. 3 D.P.R. n. 309/90, con le attenuanti generiche equivalenti e la continuazione, alla pena di sei anni di reclusione;
- AR IT, con le attenuanti generiche equivalenti e la continuazione, alla pena di nove anni, sei mesi e venti giorni di reclusione;
- AL GI, con le attenuanti generiche equivalenti, alla pena di sei anni di reclusione e L. 40 milioni di multa;
- PO ZI, con le attenuanti generiche equivalenti, alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione e L. 40 milioni di multa;
- IG TI, con le attenuanti generiche prevalenti e la continuazione, alla pena di quattro anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione;
- RR IE, con le attenuanti generiche equivalenti e la continuazione, alla pena di otto anni di reclusione;
- DD NO, con le attenuanti generiche prevalenti, alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione e L. 30 milioni di multa;
- ME NO, con le attenuanti generiche, alla pena di quattro anni di reclusione e L. 24 milioni di multa.
Letta la memoria difensiva dell'avv. Adriana MARTINI per DD NO;
Sentita la relazione svolta dal Cons. dr. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del dr. Fabrizio HINNA DANESI, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo T) per AR CE;
il rigetto dei ricorsi di AR IU, AR IE, del ME, di RR EA, del IG, di RR IE, del UR e di RR IO;
la dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi del AL, dell'OR, del PO, del ON, dello AR e del DD. Sentite le arringhe dei difensori:
avv. Pasquale BARTOLO per RR IO;
avv. Leonardo FILIPPI per RR EA;
avv. Patrizio ROVELLI per l'OR e il PO;
avv. Bernardo ASTE per il ON;
avv. Sandro FURFARO per AR IU, IE e CE e per il ME;
avv. EA BICCHEDDU per lo AR ed il IG;
avv. Adriana MARTINI per DD NO;
i quali hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. Osserva
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 13 febbraio 2001 n. 208 il G.I.P. del Tribunale di Cagliari, procedendo con rito abbreviato, dichiarava IO e EA RR, IU OR, AN ON, GI UR, IU, IE e CE AR, IT AR, GI AL, ZI PO, TI IG, IE RR, NO DD e NO ES colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti, In particolare, dichiarava colpevole:
1. RR IO dei reati contestati ai capi A), C), D), F), G), H), I, L), M), M1), N1), N), O), P), Q), R), S), T), U), Z),
condannandolo alla pena di sedici anni di reclusione;
2. RR EA dei reati contestati ai capi A), C), I), N), R), S), T), condannandolo alla pena di dodici anni di reclusione;
3. l'OR dei reati contestati ai capi A), H), I), M), MI), Q), condannandolo alla pena di dodici anni di reclusione;
4. il ON dei reati contestati ai capi A), B), M1), Q), T) condannandolo alla pena di sei anni di reclusione;
5. il UR colpevole dei reati contestati ai capi A), B), I), R), S) condannandolo alla pena di sei anni di reclusione;
6. AR IU dei reati contestati ai capi A), B), C), I), P), R), S), T), condannandolo alla pena di dieci anni di reclusione;
7. AR IE del reato contestato al capo P), condannandolo alla pena di quattro anni di reclusione e L. 30 milioni di multa;
8. AR CE dei reati contestati ai capi A), B), C), F), I), P), T), condannandolo alla pena di otto anni di reclusione;
9. lo AR dei reati contestati ai capi A), B), F), G), H), N), O), P), condannandolo alla pena di dieci anni di reclusione;
10. il AL del reato contestato al capo N), condannandolo alla pena di sei anni di reclusione e L. 40 milioni di multa;
11. il PO del reato contestato al capo M1), condannandolo alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione e L. 10 milioni di multa;
12. il IG dei reati contestati ai capi A), B), Z), condannandolo alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione;
13. RR IE dei reati contestati ai capi A), B), C), I), condannandolo alla pena di otto anni di reclusione;
14. il DD del reato contestato al capo D), condannandolo alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione e L. 30 milioni di multa;
15. il ME del reato contestato al capo P), condannandolo alla pena di quattro anni di reclusione e L. 24 milioni di multa. Assolveva:
- RR IO dai reati contestati ai capi E), E1), Q1) e V) perché il fatto non sussiste;
- RR EA dal reato contestato al capo U) per non aver commesso il fatto;
- l'OR dal reato di cui al capo Q1) perché il fatto non sussiste e da quelli contestati ai capi R) ed S) per non aver commesso il fatto;
- il ON dal reato contestato al capo Q1), perché il fatto non sussiste;
- AR CE dal reato contestato al capo E) perché il fatto non sussiste;
- il AL dai reati contestati ai capi O) ed N2) per non aver commesso il fatto;
- il PO dal reato contestato al capo Q1) il fatto non sussiste;
- il DD dal reato contestato al capo E1) il fatto non sussiste. Contro tale decisione proponevano appello i difensori degl'imputati, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado.
A seguito del giudizio la Corte d'appello di Cagliari con sentenza 28 marzo 2002 n. 306, dichiarava gli imputati rispettivamente colpevoli dei reati indicati in epigrafe, condannandoli alle pene sopra riportate.
Assolveva:
- RR IO dai reati contestati ai capi F), Q) e Z) perché il fatto non sussiste;
- RR EA dai reati contestati ai capi C), I), R), S) per non aver commesso il fatto, qualificando il fatto contestato al capo A) come partecipazione all'associazione;
- l'OR dal reato contestato al capo I) per non aver commesso il fatto e da quello contestato al capo Q) perché il fatto non sussiste;
escludendo l'aggravante dell'art. 74 c. 3 D.P.R. n. 309/90 e riconoscendo l'attenuante della lieve entità per il reato contestato al capo H);
- il ON dal reato contestato al capo Q) perché il fatto non sussiste, escludendo l'aggravante dell'art. 74 c. 3 D.P.R. n. 309/90;
- AR CE dal reato contestato al capo F) perché il fatto non sussiste e da quello contestato al capo I) per non aver commesso il fatto, escludendo l'aggravante dell'art. 74 c. 3 D.P.R. n. 309/90;
- lo AR dal reato contestato al capo F) perché il fatto non sussiste e da quello contestato al capo H) per non aver commesso il fatto.
Dichiarava la nullità della sentenza appellata in ordine a T) nei confronti di UR GI ordinando la trasmissione degli atti al G.U.P. del Tribunale di Cagliari.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
-- AR CE, IU e IE e ME NO:
1. nullità del procedimento dall'emissione del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, non preceduto dal decreto d'urgenza, necessario anche nei processi di criminalità organizzata perché l'art. 2 c. 2 L. 1969 n. 742, modificato dall'art. 240 bis disp. att. c.p.p. prima e dalla L. 1992 n. 356 poi, dispone soltanto per i termini delle indagini preliminari;
2. inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche in relazione al reato di cui ai capi R - S della rubrica, senza la verbalizzazione né la trascrizione dei dialoghi, sull'erroneo presupposto che vi dovesse essere una richiesta di trascrizione, che né l'imputato né il P.M. avevano;
3. inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche così come riportati in relazione al reato di cui al capo P della rubrica, perché le trascrizioni delle conversazioni intercorse a bordo delle autovetture Golf e Lancia Y la sera del 29 luglio 1999, compendiate alle pagg. 84-75 del vol. 2 della perizia, pur riportando i dialoghi antecedenti e successivi, non riportano gli spezzoni inseriti nelle decisioni di merito, che invece sono contenuti nell'informativa di reato;
4. violazione dell'art. 74 T.U. n. 309/90 per errata applicazione della fattispecie a AR CE e IU e vizio logico della decisione sul punto, nella parte in cui ha tratto la sussistenza sul piano oggettivo di una societas scelerum e l'affectio propria dell'associazione in capo a chi l'unica intenzione che si vuole avesse era di cedere droga contro prestazioni in denaro, senza alcuna specificità che modificasse tale rapporto in senso associativo;
5. violazione dell'art. 49 c.p. e 73 T.U. n. 309/90 per erronea applicazione della fattispecie in ipotesi di mancanza di offensività della condotta considerata al capo C) della rubrica e vizio di motivazione per omesso esame di circostanze decisive rappresentate nell'atto d'appello;
6. violazione dell'art. 110 c.p. per erronea applicazione dell'ipotesi concorsuale a AR CE in relazione al fatto di cui al capo T) della rubrica e vizio logico della motivazione sul punto;
7. violazione degli artt. 110 c.p. e 73 T.U. n. 309/90 per erronea applicazione delle norme a AR IU e IE in relazione al fatto contestato al capo P) della rubrica e vizio logico della motivazione sul punto;
8. violazione dell'art. 110 c.p. per erronea applicazione dell'ipotesi concorsuale a ME NO in relazione al reato di cui al capo P) della rubrica e vizio logico della motivazione sul punto;
9. mancanza di motivazione per sostanziale apoditticità e omesso esame di circostanze dedotte in appello, decisive per il giudizio di colpevolezza di AR IU in ordine ai reati di cui ai capi I) e T) della rubrica;
-- RR IE:
1. erronea applicazione dell'art. 74 D.P.R. n. 309/90 e manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo B) dell'imputazione, perché non sono stati valutati il ruolo marginale del ricorrente e l'occasionalità della condotta;
la direzione del traffico verso la Sardegna e non viceversa;
la diversa interpretazione delle conversazioni telefoniche intercettate;
l'incompatibilità dei suoi spostamenti con la sua qualifica di dipendente dell'impresa AR TI e l'assenza di tornaconto economico;
2. mancata applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 73 c. 5 D.P.R. n. 309/90;
-- DD NO:
1. violazione degli artt. 546 e 521 e 522 c.p.p., per difetto di correlazione fra l'accusa, relativa al capo D), per cui è stata pronunciata condanna in primo grado, e la sentenza d'appello (pag. 4 lett. Q)), che ha operato di fatto una trasformazione o, quanto meno, una variazione dei contenuti essenziali dell'addebito contestato al capo D);
2. manifesta illogicità della motivazione, perché il fatto considerato al capo E1), relativo a gr. 280 di eroina, dal quale il ricorrente è stato assolto in quanto il fatto è stato commesso nel 1998 e non nel 1999, è stato valutato, malgrado la scelta del rito abbreviato, con riguardo al reato di cui al capo D);
3. violazione di norme penali in relazione al rito abbreviato e all'applicazione dell'art. 73 c. 5 D.P.R. n. 309/90, non essendo stata concessa la relativa attenuante malgrado la sincera confessione del ricorrente d'aver acquistato dal RR gr. 280 di eroina nel 1998 e piccoli quantitativi di droga nel 1999 per uso personale;
-- AL GI:
1. La sentenza non ha risposto agl'interrogativi concernenti la sufficienza di prove fondate sulle intercettazioni ambientali e sull'individuazione del ricorrente, avvenuta diversi giorni dopo i fatti incriminati e, in particolare, sulla circostanza che gli affari tra RE e CI erano datati anteriormente alla vicenda del 15 luglio 1999 e che in essi non vi era traccia della presenza del AL;
circostanza non secondaria, considerando che il ricorrente poteva al massimo qualificarsi come intermediario in un'operazione il cui valore, di L. 40 milioni era superiore alle sue possibilità economiche;
2. difetto di motivazione sul diniego della prevalenza delle generiche sulla recidiva e sulla congruità della pena - base;
-- RR EA:
1. erronea applicazione degli artt. 110 c.p. e 74 D.P.R. n. 309/90 (art. 606 c. 1 lett. b) c.p.p.) relativamente al capo A) perché dagli atti processuali emerge un rapporto esclusivo del ricorrente col fratello EA, senza percezione dell'esistenza di una qualsiasi associazione per delinquere;
2. inosservanza di norme processuali (art. 606 c. 1 lett. c) c.p.p.) per indeterminatezza della condotta posta in essere in relazione all'imputazione di associazione per delinquere e nullità della sentenza, la quale afferma che l'omessa enunciazione del fatto oggetto dell'imputazione non riguarderebbe né l'intervento dell'imputato, né la sua assistenza o rappresentanza e quindi la nullità conseguente non rientra tra quelle di ordine generale previste dall'art. 178 c. 1 lett. c) c.p.p., bensì tra quelle relative;
3. manifesta illogicità della sentenza (art. 606 c. 1 lett. e) c.p.p.) relativamente al capo N), per il quale il concorso del ricorrente si deduce esclusivamente da una comunicazione telefonica intercettata, nella quale il fratello gli dice di andare a fare il pieno di carburante, dalla quale si deduce arbitrariamente la prova che egli si sarebbe recato dallo AR e prelevare lo stupefacente;
-- RR IO:
1. violazione degli artt. 191 e 267 c.p.p. (art. 606 lett. c) c.p.p.) perché i provvedimenti con cui sono state richieste e autorizzate le intercettazioni telefoniche e ambientali, in relazione al reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/90 e non per reati di criminalità organizzata, risultano privi di motivazione in ordine sia alla sussistenza dei gravi indizi di reato, sia alla ragione per cui dovevano ritenersi assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini, sicché le intercettazioni stesse erano inutilizzabili.
2. violazione degli artt. 191, 143 e 147 c.p.p. (art. 606 lett. c) c.p.p.) perché tutte le conversazioni intercettate sono in dialetto sardo, non facilmente intelligibile, per cui avrebbero dovuto essere trascritte con l'ausilio di un interprete, prima in tale dialetto e poi in italiano, mentre la Corte non ha ritenuto necessario procedere all'integrale trascrizione di tutte le conversazioni, rigettando la richiesta perché il processo non poteva non considerarsi sufficientemente istruito;
3. violazione degli artt. 191, 267 e 277 c.p.p. (art. 606 lett. c) c.p.p.) perché la sentenza impugnata ha ritenuto utilizzabili le conversazioni telefoniche intercettate pur avendo dato atto che erano state chieste sulla base di meri sospetti;
4. violazione degli artt. 266 c. 2 e 267 c. 3 c.p.p. ed errata interpretazione dell'art. 614 c.p.p. (art. 606 lett. c) ed e) c.p.p.) perché le intercettazioni sono state eseguite anche sull'autovettura del RR, da ritenersi luogo di privata dimora, senza la prescritta motivazione;
e, inoltre, sono state eseguite sulla diversa autovettura da lui nel frattempo acquistata, in base alla semplice sostituzione sui provvedimenti del numero di targa dell'autovettura, come se si fosse trattato di errore materiale;
5. violazione degli artt. 191 e 268 c. 3 c.p.p. (art. 606 lett. c) c.p.p.) perché la sentenza impugnata, pur avendo dichiarato inutilizzabile l'intercettazione ambientale eseguita all'interno della cabina della nave IR il 16 giugno 1999 per omessa indicazione nel relativo provvedimento delle condizioni che legittimavano il ricorso ad apparati esterni a quelli della Procura della Repubblica, l'ha utilizzata in più punti (pagg. 13, 24, 27, 51, 83);
6. violazione degli artt. 191 e 271 c.p.p. (art. 606 lett. c) c.p.p.) perché la sentenza ha utilizzato come prova e del reato contestato al capo I) e di quello di associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti parole (34 milioni e 260) captate dal personale addetto alle intercettazioni il 25 giugno 1999 perché la cornetta dell'apparecchio telefonico era sollevata, benché la conversazione così registrata fosse inutilizzabile per contrasto con la disposizione dell'art. 268 c.p.p.;
7. violazione degli artt. 8 e 9 c.p.p. (art. 606 lett. c) ed e) c.p.p.) perché la sentenza ha rigettato l'eccezione d'incompetenza territoriale, proposta tempestivamente e riproposta in appello, rifacendosi alla disposizione dell'art. 328 c. 1 bis c.p.p., che vale per l'udienza preliminare ma non per il giudizio abbreviato, essendo competente per il reato associativo, tipicamente permanente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, cioè in cui si è costituita l'associazione;
8. violazione dell'art. 429 c. 2 c.p.p. (art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p.) perché la sentenza impugnata ha ritenuto che l'eccezione relativa alla genericità del decreto di citazione relativamente al reato di cui al capo U) dell'imputazione doveva ritenersi sanata perché non dedotta tempestivamente ex art. 491 c.p.p., non considerando che nel giudizio abbreviato non si applicano le norme sul dibattimento e che il difensore vi interviene una volta sola ai sensi dell'art. 421 c.p.p., dopo il P.M., per cui la deduzione in quella sede era tempestiva;
9. violazione dell'art. 192 c.p.p. (art. 606 lett. c) ed e) c.p.p.) e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato di cui al capo C), in quanto la condanna si basa esclusivamente su intercettazioni telefoniche che costituiscono meri indizi, che non possono considerarsi gravi, precisi e concordanti perché non hanno trovato alcun riscontro, né oggettivo, né soggettivo;
10. violazione degli artt. 191, 192, 267 e 268 c. 3 c.p.p. (art. 606 lett. c) ed e) c.p.p.) relativamente al fatto contestato al capo 1), perché dalle intercettazioni eseguite per mesi dalla P.S. è emerso che il RR spacciava piccoli quantitativi di droga, sicché il possesso di Kg. 1,5 di eroina in cui fu trovato all'atto del suo arresto è stato un fatto isolato;
perché alla dichiarazione di colpevolezza si è pervenuti in base parole da lui pronunciate con riferimento al denaro (trentaquattro milioni e poi duecentosessanta), ascoltate nell'intercettazione ambientale del 16 e 17 giugno 1999 all'interno della cabina della motonave IR ed in quella a cornetta alzata, entrambe inutilizzabili, considerando peraltro, il difetto di motivazione in merito alle censure mosse sul punto con i motivi d'appello;
11. violazione dell'art. 192 c.p.p. e travisamento dei fatti e delle risultanze probatorie (art. 606 lett. c) ed e) c.p.p.) relativamente ai reati contestati ai capi M) ed M1), perché per il primo capo le intercettazioni utilizzate non possono provare che il RR abbia acquistato kg. 40 di hashish da tal IL, né che ne abbia venduto una parte al PO, ma solo che il ricorrente il 14 luglio 1999 parla di hashish con l'OR, tanto più che l'identificazione del IL come GI AM, sul quale si imperniava l'intera operazione, è venuta meno con scarcerazione dello stesso per mancanza di indizi;
e per il capo M1) perché al fine di pervenire alla dimostrazione che il RR ha venduto al PO dello stupefacente la sentenza riassume il contenuto di alcune intercettazioni senza chiarire il significato di ciascuna di esse e senza tener conto delle obiezioni mosse nell'atto d'appello;
12. violazione dell'art. 192 c.p.p. e travisamento dei fatti e delle risultanze probatorie (art. 606 lett. c) ed e) c.p.p.) relativamente ai reati contestati al capo O) perché la colpevolezza del RR è stata desunta da due frasi, relative al fatto che il RR aspettava amici a pranzo e poi comunicava che il pranzo era andato bene, senza considerare che era stato il RR a chiedere al RR se aveva amici a pranzo e non il contrario e che la comunicazione che il pranzo era andato bene non poteva riferirsi alla droga perché il RR aggiunge che però quello dalle tre fino a quel momento non si era fatto sentire;
13. violazione dell'art. 192 c.p.p. e mancanza di motivazione (art. 606 lett. c) ed e) c.p.p.) relativamente al reato contestato al capo P), perché la sentenza impugnata non si è pronunciata sull'illogicità, indicata nei motivi d'appello, connessa con la circostanza che il RR, andando a prendere al porto il AR che, secondo la ricostruzione, doveva portargli della droga da consegnare insieme allo AR, che ne era il custode, porta con sé della droga e, come risulta dal dialogo registrato, la fa vedere allo stesso AR;
14. violazione dell'art. 192 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. c) ed e) c.p.p.) relativamente al reato contestato al capo R - S) perché la sentenza impugnata ha ritenuto il RR colpevole in base a una sola intercettazione ambientale, quella del 27 agosto 1999, ore 20,29, senza tener conto della contraddizione esistente tra la trascrizione della P.G. e quella del perito del G.I.P., in ordine alla presenza nella conversazione intercettata della frase "quanto pesa?", attribuita al ricorrente;
15. violazione dell'art. 192 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. c) ed e) c.p.p.) relativamente al reato contestato al capo U), perché la sentenza impugnata, dopo aver rigettato l'eccezione di nullità concernente la genericità della formulazione di questo capo, non ha preso in considerazione la censura di violazione del principio del ne bis in idem rispetto ai reati contestati ai capi C) e T) e ha indicato come riscontro la confessione del DD, senza considerare che i fatti da questo riferiti erano stati già contestati al RR al capo D);
16. errata interpretazione e applicazione dell'art. 74 D.P.R. n. 309/90 e violazione dell'art. 192 c.p.p. e manifesta illogicità
della motivazione (art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p.) relativamente al reato contestato al capo A) perché la sentenza impugnata ha ritenuto l'imputato colpevole di aver organizzato, promosso, costituito, finanziato e diretto un'associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti benché egli abbia ammesso di aver acquistato e ceduto modesti quantitativi di sostanze stupefacenti, senza la prova della conclusione di un accordo per commettere una serie indeterminata di reati;
in particolare gli indizi non possono ritenersi gravi, precisi e concordanti per la mancata elaborazione di un codice espressivo dei termini utilizzati con effettivo riferimento agli stupefacenti;
perché i "beni strumentali" (automobili, motociclette, telefonini) erano di proprietà dei singoli imputati, così come quello che la sentenza definisce "lo strumentario tipico dello spacciatore", e, per lo stesso motivo, l'abitazione di Via dei Lombardi non era una base logistica;
perché non vi era in realtà una "cassa comune"; mancava una "ripartizione dei ruoli", e, infine, perché i reati - fine non hanno necessariamente valore indiziario in relazione al reato associativo, in quanto la promozione e l'organizzazione possono riguardare anche la cooperazione nel reato (art. 112 c. 1 n. 2 c.p.);
17. violazione dell'art. 62 bis c.p. e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) perché la sentenza impugnata ha escluso la prevalenza delle attenuanti generiche, confermando il giudizio di equivalenza, sostenendo che era stato eseguito non solo con la recidiva, ma anche con l'aggravante di cui all'art. 74 c. 3 D.P.R. n. 309190, rispetto alla quale non era stata proposta impugnazione, senza contare che la sentenza di primo grado a tale aggravante non aveva fatto alcun cenno e che la sentenza d'appello avrebbe potuto escludere l'aggravante - che ha escluso per i concorrenti CC e OR, i quali insieme a IO RR avevano organizzato l'associazione - anche senza impugnazione, perché con i motivi d'appello erano stati censurati sia il giudizio di bilanciamento, sia il criterio di determinazione della pena-base;
Motivi aggiunti:
18. violazione dell'art. 191 c.p.p. (art. 606 lett. c) c.p.p.) e nullità della sentenza impugnata per ché il Giudice di primo grado ha utilizzato l'intercettazione ambientale eseguita il 16 giugno 1999 all'interno della cabina della motonave IR per condannare il ricorrente non solo per i reati contestati ai capi H), I) ed F), relativi a singoli episodi, ma anche per quello contestato al capo A) (pagg. 26, 30 e 31), per aver organizzato e diretto un'associazione volta al traffico di sostanze stupefacenti, e la sentenza d'appello, rilevata l'inutilizzabilità della predetta intercettazione, avrebbe dovuto dichiarare nulla la sentenza di primo grado in relazione ai suddetti reati;
omettendo la dichiarazione di nullità e la restituzione gli atti al primo Giudice, la sentenza d'appello ha utilizzato anch'essa l'intercettazione indicata e violato il diritto alla difesa, negando al ricorrente il giudizio di primo grado;
19. violazione dell'art. 74 D.P.R. n. 309/90 e 192 c. 2 c.p.p. (art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p.) per mancanza di motivazione del dolo del reato associativo, in quanto la sentenza impugnata ritiene che la prova del coinvolgimento del RR nei singoli episodi valga a dimostrare che egli aveva un ruolo apicale nell'associazione, laddove le intercettazioni appaiono incapaci di dimostrare non soltanto l'esistenza del vincolo associativo, ma neanche e soprattutto il ruolo da lui svolto nell'associazione;
20. violazione dell'art. 587 c.p.p. in relazione all'aggravante dell'art. 74 c. 3 D.P.R. n. 309/90 e agli artt. 62 bis e 69 c.p. perché la sentenza d'appello, ritenendo sussistente l'aggravante suddetta in quanto non era stata proposta l'impugnazione, ha trascurato l'effetto estensivo previsto dall'art. 587 c.p.p.; tale effetto avrebbe imposto un nuovo giudizio di comparazione ai fini della concessione delle attenuanti generiche (v. motivo n. 17);
21. violazione degli artt. 8 e 9 c.p.p. (art. 606 lett. c) ed e) c.p.p.) (v. motivo n. 7), essendo competente il Tribunale di Oristano, luogo in cui gl'imputati sono stati arrestati per flagranza del reato contestato al capo T), presso il quale il procedimento si è inizialmente incardinato per essere poi trasmesso al G.I.P. del Tribunale di Cagliari ai sensi dell'art. 328 c. 1 bis c.p.p.. -- OR IU:
1. violazione ed erronea applicazione dell'art. 74 cc. 1, 3 e 4 D.P.R. n. 309/90 (art. 606 lett. c) c.p.p.) perché la sentenza impugnata nell'affermare la sussistenza del delitto associativo ha realizzato un'indebita sovrapposizione dei delitti-scopo - dai quali l'OR è stato assolto (capi Q1) e R - S) in primo grado e I) e Q) in appello, senza alcuna prova di un suo presunto ruolo di finanziatore - al fine di pervenire in assenza di una prova piena all'affermazione dell'esistenza di un sodalizio criminoso tra l'OR e gli altri imputati, col risultato di estendere impropriamente la fattispecie di cui all'art. 74 cc. 1, 3 e 4 D.P.R. n. 309/90;
2. mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) nella parte in cui afferma l'esistenza di un sodalizio criminoso in base alla sola circostanza che l'OR sia stato in qualche maniera "confidente" di RR IO e, pur escludendo la sua colpevolezza in ordine ai reati - fine dell'associazione, gli riconosce un ruolo attivo di primissimo piano all'interno della struttura organizzativa, in contrasto con la posizione parallela di RR EA, ritenuto colpevole di semplice partecipazione all'associazione; e nella parte in cui ha desunto la prova dell'esistenza di un legame di affari tra il RR, il CC e l'OR con riferimento al viaggio in Olanda eseguito da questi imputati, episodio che non è stato loro mai contestato, mentre il presunto ruolo dell'OR di finanziatore nell'acquisto di hashish, profilato nelle conversazioni registrate come meramente eventuale, non è stato confermato dall'accertamento dell'effettivo impiego di quella somma per quello scopo da parte del ricorrente;
3. violazione ed erronea applicazione degli artt. 73 D.P.R. n. 309/90 e 192 c.p.p. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. c) ed e) c.p.p.) in relazione alla ricostruzione dei fatti contestati al capo H) perché la sentenza impugnata ha ritenuto di poter desumere da un'unica conversazione intercettata l'assoluta certezza che l'imputato abbia partecipato all'episodio criminoso, laddove nella conversazione del 17 giugno 1999 (pag. 26 della sentenza) il RR e il UR fanno riferimento solo indirettamente a tal IU, che dovrebbe essere l'OR, e la circostanza dell'invito a cena che sarebbe stato fatto dal UR agli altri due non è idonea a provare il ruolo di intermediario attribuito al ricorrente;
nonché in relazione ai reati contestati ai capi M) ed M1), rispetto ai quali il giudizio di colpevolezza si fonda del pari su alcune conversazioni telefoniche intercorse fra l'OR e altri imputati (in particolare, l'intercettazione ambientale n. 1072, ore 13,00 a pag. 30 della sentenza, insufficienti a dimostrare che vi sia stato realmente l'acquisto di kg. 40 di hashish con successiva vendita di kg. 15 di questa doga al PO e che l'OR vi abbia avuto parte, in contrasto con l'assoluzione dal reato di cui al capo Q) dell'imputazione, dovuta, secondo la sentenza impugnata (pag. 112), alla mancanza di prova dell'acquisto da parte dell'OR dello stupefacente poi venduto al PO.
-- PO ZI:
1. violazione ed erronea applicazione degli artt. 73 D.P.R. n. 309/90 e 192 c.p.p. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. c) ed e) c.p.p.) in relazione al reato di cui al capo M1) dell'imputazione, la cui ricostruzione - fondata sulla presunta cessione dell'hashish dal IL all'OR e da questi, previo controllo della genuinità da parte del RR, al PO - contrasta con l'assoluzione di quest'ultimo dal reato di cui al capo Q) per difetto di prova dell'acquisto da parte dell'OR dello stupefacente poi venduto al PO.
-- ON AN:
1. errata interpretazione a applicazione dell'art. 74 D.P.R. n. 309/90 e mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606
lett. b) ed e) c.p.p.) in relazione al reato contestato al capo B) dell'imputazione perché la sentenza impugnata ha ritenuto il ON colpevole per i trasporti di droga del 15 luglio e del 15 settembre 1999 ed anche di partecipazione all'associazione in funzione di corriere, benché dal suo atteggiamento di indipendenza rispetto all'associazione, rivelato dalle numerose chiamate necessarie al RR per rintracciarlo, e la sua estraneità alle trattative precedenti al trasporto rivelasse la mancanza dell'affectio societatis.
-- AR IT:
1. violazione dell'art. 125 c. 3 c.p.p. (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) in relazione al reato contestato al capo P) dell'imputazione perché la sentenza impugnata ha rinviato (pag. 89) alla motivazione data sulla posizione di IE e IU AR, mentre l'esame compiuto (pagg. 74-75) aveva riguardato soltanto la posizione di CE AR e la condotta da lui tenuta, non riferibile alla posizione dello AR, il quale sosteneva come dell'intercettazione ambientale risultasse che la droga di cui si parlava riguardava una precedente fornitura ed il cui morivo d'appello è rimasto privo di motivazione;
2. inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. e carenza e illogicità della motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) con riferimento al reato di partecipazione all'associazione, perché i rapporti dello AR erano limitati alla sola persona di IO RR, con il quale collaborava a titolo di amicizia e senza lucro personale, tant'è che era l'unico al quale la droga veniva fatta pagare, per cui i contatti da lui occasionalmente avuti con altri erano inidonei a dimostrare la sua consapevolezza di collaborare per fini diversi.
-- IG TI:
1. inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. e carenza e illogicità della motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) con riferimento all'interpretazione della telefonata del 19 luglio - nella quale l'invito a cena rivolto dal IG a IO RR per le ore 19-20 viene inteso necessariamente come attinente a qualcosa di illecito sia per l'ora, eccessivamente anticipata, sia per il contrasto con l'impegno del RR di recarsi nella data e alla stessa ora a Olbia per imbarcarsi per Civitavecchia, escludendo l'errore del RR o la sua volontà di celare all'altro il viaggio da lui programmato;
con riferimento all'intercettazione ambientale n. 947 del 29 agosto 1999, nella quale la domanda di IO RR a CE CU relativa al nome (e, quindi, all'identità) del custode della droga esclude che questo potesse essere il IG, a lui ben noto;
con riferimento all'intercettazione ambientale n. 1056 del 25 agosto 1999, nell'interpretazione della quale i Giudici d'appello, pur convenendo che il CU e i RR volevano fare uno scherzo al IG, hanno ritenuto contraddittoriamente che questo fosse presente invece di dedurne ragionevolmente l'assenza; con riferimento all'intercettazione ambientale n. 1031 del 25 agosto 1999, nella quale l'accenno alla busta di TI si riferiva a una di quelle di cui questi si serviva nel suo mestiere di agricoltore e che aveva regalato ai RR, presa a confronto per le sue dimensioni in rapporto a quella che il RR aveva consegnato al RR, che gliene aveva contestato il peso: la Corte non aveva dato risposta alla questione così proposta e aveva assunto il fatto nella sua esistenza storica, senza considerarne l'inidoneità a dimostrare che la busta contenesse sostanza stupefacente o denaro. -- UR GI:
1. inosservanza o erronea applicazione dell'art. 73 cc. 1, 3 e 4 D.P.R. n. 309/90 (art. 606 lett. b) c.p.p.) perché non vi è alcuna prova che il UR avesse la consapevolezza di partecipare a un'associazione; riguardo al reato di cui al capo I)
l'indeterminatezza - benché non formalmente eccepita - della contestazione riguardo alla quantità della sostanza stupefacente, della quale non si conoscono la natura, il periodo e il luogo di detenzione e di spaccio, e l'inesatta conoscenza delle telefonate intercettate, dalle quali non si evince che avessero ad oggetto l'organizzazione del trasporto di sostanze stupefacenti e in cui non vi era alcun accenno al UR, non legittimano una sentenza di condanna;
le medesime considerazioni valgono riguardo al reato di cui al capo R)-S), rispetto al quale l'unico elemento certo è costituito dalla sua presenza nei tabulati di una compagnia di navigazione, giustificata dal suo lavoro di autotrasportatore, mentre non vi è alcuna certezza della sua partecipazione all'episodio.
In ordine al ricorso proposto da CE, IU e IE AR e dal ME si osserva che l'eccezione proposta col primo motivo è palesemente priva di fondamento in quanto l'udienza preliminare fu fissata con decreto del 21 agosto 2000 per il 6 settembre successivo, sicché il termine di dieci giorni per la fissazione dell'udienza preliminare è stato rispettato;
e, in particolare, all'udienza i suddetti imputati ed i rispettivi difensori hanno rinunciato alla sospensione dei termini nel periodo feriale, per cui la questione dell'operatività della sospensione legale non ha significato (v. sent. primo grado, pagg. 3 e 4). Anche le eccezioni proposte col secondo motivo sono manifestamente infondate.
La sentenza d'appello ha motivatamente disatteso la questione sollevata in quella sede e riproposta nel giudizio di legittimità, osservando che il contenuto delle intercettazioni ambientali intercettate, contrariamente all'assunto della difesa, erano state riportate integralmente nell'allegato 181 all'informativa 74/61, richiamando inoltre la disposizione dell'art. 268 c.p.p. che pone a carico delle parti l'onere di indicare le conversazioni alla cui acquisizione abbiano interesse, sicché, in difetto di tale richiesta, la parte non può dolersi della mancata esecuzione della trascrizione.
Si deve aggiungere che l'udienza del 27 settembre 2000, successiva a quella del 6 settembre, era stata rinviata in attesa del deposito della trascrizione da parte degli ausiliari incaricati, uno dei quali aveva rinunciato a parte dell'incarico. Successivamente il P.M., dato il lungo tempo necessario (circa sei mesi) per l'espletamento dell'incarico, aveva rinunciato alla trascrizione delle intercettazioni ambientali eseguite sulla BMW tg. BD 954 RZ, in uso a IO RR, e sulla Lancia Y tg. 10 BA 206 RZ, in uso a IU AR, per cui, sull'accordo delle parti, era stato conferito al nuovo ausiliario l'incarico di trasferirle su CD ROM, con modalità tali da facilitarne l'ascolto e l'estrazione di copia, nonché di verificare se la trascrizione integrale o in forma riassuntiva eseguita dalla P.G. presentasse difformità sostanziali rispetto al contenuto effettivo di esse.
All'udienza fissata dal G.I.P. l'ausiliario aveva depositato i supporti digitali contenenti le intercettazioni ed una breve relazione dalla quale risultava che attraverso l'ascolto delle registrazioni e la verifica delle relative trascrizioni in atti egli aveva constatato che queste ultime rispecchiavano fedelmente il dialogo registrato anche quando erano state redatte in forma riassuntiva e che le parti omesse si riferivano ad argomenti estranei all'oggetto dell'indagine.
La procedura, per quanto riguarda le intercettazioni, si è svolta dunque correttamente e sull'accordo delle parti. Risulta, in particolare, smentito in fatto, in base alla certificazione dell'ausiliario sopra richiamata, che vi siano nelle decisioni di merito spezzoni di dialoghi non compresi nelle trascrizioni delle conversazioni registrate (sent. 1 grado, pagg. 4-5). In ordine al quarto motivo del ricorso di CE e IU AR si osserva che per orientamento giurisprudenziale costante ""in materia di associazione per delinquere dedita allo spaccio di stupefacenti anche la cessione di stupefacente per la rivendita al minuto può costituire un ruolo associativo, ove sia oggetto dell'accordo di natura associativa fra due associazioni o anche, nell'ambito di un'unica associazione, fra due gruppi di associati. Non è, infatti, la natura della prestazione che decide della configurazione del rapporto, bensì il modo in cui si inserisce nella struttura di esso, sicché la posizione di chi cede lo stupefacente non determina una contrapposizione antitetica al rapporto associativo ove si tratti di fornitore abituale, il quale inserisce il tornaconto legato ai singoli contratti di scambio nel quadro di uno sbocco costante di forniture, che rappresenta uno scopo ed un ruolo di carattere associativo. In tal caso, infatti, lo scopo comune degli associati consiste nel creare all'interno dell'associazione un'articolazione organizzativa che offra la garanzia della disponibilità della merce da collocare sul mercato e nel fruire degli utili conseguiti mediante l'attività integrata di spaccio all'ingrosso e al minuto. La comprensione della cessione nell'accordo associativo comporta che i singoli atti di acquisto, malgrado la loro natura sinallagmatica, divengono altrettanti reati-fine dell'associazione"" (Cass., Sez. V, 23 settembre 1997 n. 10077, ric. Bruciati e altri;
Sez. V, 17 marzo 1997 n. 1291, ric. Beraj;
Sez. V, 5 novembre 1997 n. 11899, ric. Saletta M.; Sez. II, 11 gennaio 1997 n. 137, ric. Bruni e altri;
Sez. I, 27 gennaio 1996 n. 825, ric. Marino e altri;
Sez. I, 10 giugno 1996 n. 7758, ric. Timpani e altri;
Sez. VI, 2 luglio 2003, ric. Risicato). Nella specie i Giudici di merito hanno accertato il consistente traffico di stupefacenti (eroina e cocaina) fornita a Bologna o in Calabria dai fratelli CE e IU AR, a loro volta verosimilmente collegati con ambienti criminali che garantivano loro cospicui quantitativi del suddetto stupefacente e smerciata al minuto dai coimputati in tutta la Sardegna e, in particolare, a Villacidro e dintorni, a Cagliari, nella provincia di Sassari. I Giudici di merito segnalano lo stretto vincolo, emerso dalle conversazioni intercettate, che legava a livello programmatico i AR al gruppo sardo dei CI. Un rapporto di collaborazione che non si esauriva nelle singole cessioni e contemplava frequentazioni reciproche, consigli sulle modalità operative, connesse alle rispettive operazioni di traffico, programmazione comune di future attività illecite. La sentenza di primo grado, confermata sul punto da quella d'appello, ha esaminato le vicende del rapporto, osservando come, a differenza di quanto avviene nei rapporti sinallagmatici, i AR si interessassero delle vicende dell'organizzazione, avessero curato la consegna della droga in Sardegna e fossero in relazione col custode, IT AR, la cui abitazione e i cui terreni costituivano il punto principale di deposito e occultamento dello stupefacente. Accanto a questo vi era l'appartamento di via Lombardi n. 15/2, condotto in locazione da CE AR e IA AT, nel quale IO RR era spesso ospitato, dimostratosi, secondo i Giudici di merito, un vero "covo", in cui avvenivano, di norma, l'acquisizione delle forniture di eroina e cocaina procacciate dai calabresi, i preparativi per i relativi trasporti in Sardegna e le trattative per le nuove forniture.
Le censure mosse col suddetto motivo sono, dunque, infondate, sia con riguardo alla violazione di legge eccepita, perché la norma dell'art. 74 D.P.R. n. 309/90 è stata correttamente applicata;
sia con riferimento al presunto vizio logico della motivazione, che appare invece del tutto coerente e conforme alle risultanze di fatto, essendosi dimostrato che i due gruppi costituivano un'unica associazione che comprendeva le rispettive attività e le coordinava in un'organizzazione articolata e comune.
Anche il quinto motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha smentito efficacemente in fatto che oggetto della cessione di cui al capo c) dell'imputazione fosse un semplice provino, dimostrando che si trattava di una cospicua quantità di stupefacente, e, inoltre, che, seppure di qualità scadente, non era tuttavia inidonea al consumo, citando in proposito l'intervento di IO RR, che aveva tranquillizzato in proposito il fratello EA, dicendogli testualmente: "la daremo via piano piano", cioè un poco alla volta.
Questa espressione conferma che la droga era per quantità e qualità comunque commerciabile, sicché mancano nella fattispecie concreta i presupposti dell'inidoneità dell'azione o dell'inesistenza dell'oggetto, ai quali è condizionata l'applicabilità dell'art. 49 c.p., invocato dal ricorrente.
Quanto al sesto motivo si osserva che la sentenza impugnata ha rigettato l'appello di CE AR fondato su una presunta insufficienza delle prove del suo concorso nel reato contestato al capo T), rilevando che gli elementi a suo carico non erano solo quelli indicati dal primo Giudice, il quale aveva messo in luce il suo strettissimo rapporto di affari con RR e CC e col fratello IU, insieme col quale svolgevano la comune funzione di fornitori dell'eroina acquistata dagli spacciatori villacidresi, la sua presenza nei giorni dei fatti a Bologna, nell'appartamento utilizzato abitualmente dagl'imputati per il traffico di droga;
la telefonata di UR nella serata dell'8 settembre 1999 che annunciava il suo arrivo imminente.
Il G.I.P. era già pervenuto alla conclusione che l'appuntamento col UR era finalizzato al trasporto della partita di stupefacente poi sequestrata, considerando che nella stessa giornata anche IO RR era partito per Bologna allo scopo di perfezionare il nuovo affare.
Il Giudice d'appello ha disatteso le obiezioni dell'appellante, aggiungendo ulteriori elementi, tratti dal contenuto delle telefonate intercettate, delle quali ha esposto le parti ritenute maggiormente significative, confermando le conclusioni in merito alla condotta concorsuale di CE AR nel reato contestato. In particolare, ha citato la telefonata dell'8 settembre 1999, nella quale UR annuncia a CE che sta per arrivare e CE dall'appartamento di via dei Lombardi gli risponde: "Va bene". Ha citato inoltre la telefonata del 12 settembre 1999 fatta da all'utenza di via dei Lombardi da IO RR, il quale si era fatto passare CE AR, per chiedergli se aveva "sentito quel suo amico" e ne aveva avuto risposta negativa;
il AR aveva quindi chiamato l'utenza del padre in Calabria ed aveva parlato col fratello IU.
La Corte d'appello ha inteso la prima conversazione nel senso che il UR e CE AR avevano preso un appuntamento per vedersi in quell'appartamento da lì a un quarto d'ora. E nel collegamento fra quelle del 12 settembre 1999 ha trovato la conferma che il RR cercasse per suo tramite il fratello IU.
La stessa Corte ha inserito questi episodi nel contesto dell'attività associativa svolta nei successivi giorni 13 e 14 settembre dal fratello IU, il quale aveva consegnato al UR una busta contenente kg. 1,5 di eroina, sequestrata dopo la consegna dai Carabinieri, i quali avevano controllato lo stesso IU AR in compagnia di IO RR sulla Ford Ka tg. BD 537 YE presso il casello dell'Autostrada del sole di Fidenza. Il collegamento tra le circostanze acquisite per mezzo delle conversazioni registrate e la condotta criminosa contestata è stato individuato nel merito sotto il profilo logico e cronologico, con riferimento sia alla presenza sul luogo della vicenda insieme con i protagonisti del traffico, nel suo ruolo accertato di fornitore di droga assieme al fratello e, quindi, in funzione non puramente passiva come attesta il contenuto delle telefonate;
sia alla contiguità temporale con le attività compiute dagli stessi RR e UR insieme col fratello nei due giorni immediatamente successivi alle telefonate del 12 settembre. Da tale collegamento si è desunta la prova del concorso di CE AR nel reato contestato. La motivazione sul punto non ha, dunque, nulla di illogico, ma è assolutamente coerente e adeguata ai fatti accertati, sulla base dei quali si è verificato l'inserimento della condotta di CE AR nell'unitarietà dell'episodio e la valutazione di essa come apporto concorsuale.
Il motivo di ricorso in esame è perciò infondato riguardo a entrambe le censure, di violazione di legge e vizio di motivazione. Col settimo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce l'illogicità derivante dal fatto che la Corte non ha recepito il senso del dialogo, svoltosi fra IO RR e AR IE a bordo della Lancia Y tg. BA 206 ZR, per sostenerne l'inidoneità a dimostrare che IU e IE AR abbiano trasportato droga in Sardegna. In realtà, l'analisi della prima battuta del RR rivela che lo stesso aveva portato con sé un residuo di due etti e mezzo di droga, verosimilmente come campione, e infatti la descrive. Poi, però, rivolge all'interlocutore una domanda: "... e questa com'è? L'hai vista tu?", riferendosi evidentemente a quella portata dal AR, il quale gli risponde che è uguale a quella di prima, precisando, a richiesta dell'altro, che era uguale a quella portata da lui (cioè dal RR).
Il successivo riferimento del RR riguarda, infatti, due pacchi, i quali non possono essere stati portati da lui che ne aveva solo due etti, ma erano oggetto del trasporto eseguito da IE AR. I due pacchi recapitati sono stati evidentemente ispezionati dal RR, il quale ne descrive il contenuto al AR. Il fatto che questi dichiari di non averla vista non è, ovviamente, in contrasto col fatto che l'abbia trasportata.
D'altronde, il seguito del dialogo conferma l'interpretazione dei Giudici di merito, laddove il AR, parlando del fratello, afferma che con la "roba" CE non viene mai e che solo lui è il pazzo, aggiungendo che quando CE aveva saputo che si recava in Sardegna aveva consigliato loro di non portare niente perché era rischioso.
La lettura completa del testo del dialogo esclude, quindi, qualsiasi illogicità nella motivazione della sentenza impugnata, per cui i vizi di violazione di legge e di motivazione appaiono inconsistenti. Il suddetto motivo risulta quindi infondato.
L'ottavo motivo di ricorso è inammissibile.
Con l'eccezione d'illogicità della motivazione il ricorrente deduce in realtà, questioni di fatto - l'accertamento della sostituzione del ME a CE AR, di cui contesta il fondamento in fatto;
il dato di fatto della fuga dell'imputato, con qualcosa in mano, alla vista dei militari, del quale si adduce la smentita da parte dei verbalizzanti - che implicano una ricostruzione della vicenda differente da quella eseguita con la sentenza impugnata, per mezzo di una diversa valutazione delle prove e con la prospettazione di una revisione del giudizio di merito incompatibile con il controllo di legittimità, il quale ha fisiologicamente per oggetto la verifica della struttura logica della sentenza e non può, quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti alla causa, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto al quale la Corte di cassazione non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa (Cass., Sez. Un., 2 luglio 1997 n. 6402, ric. Dessimone;
Sez. III, 12 febbraio 1999 n. 3539, ric. Suini;
Sez. III, 14 luglio 1999, ric. Paone;
Id., 12 novembre 1999 n. 3560, ric. Drigo;
Sez. VII, 9 luglio 2002 n. 35758, ric. Manni).
Per la stessa ragione è inammissibile il nono motivo di ricorso, col quale il ricorrente IU AR eccepisce, con riferimento al capo I) che in epoca prossima al 2 luglio 1999, cioè nel tempo indicato nell'imputazione, non vi era stata alcuna cessione;
e con riferimento al capo T), che l'unico elemento indiziante, costituito dal contenuto di una conversazione intercettata, non sia stato posto in relazione fattuale con la perquisizione subita dal AR a seguito della telefonata e prima del sequestro della droga a terzi, con esito negativo.
Il ricorso proposto da IE RR non può essere accolto. Infatti, il primo motivo - col quale il ricorrente, peraltro, ripropone le eccezioni già disattese dalla Corte di merito, fondate sulla pretesa occasionalità della condotta;
sulla presunta incompatibilità dei suoi spostamenti in quanto dipendente dell'impresa AR TI;
sull'allegata assenza di tornaconto economico;
sull'eccepito difetto di prova della sussistenza dell'elemento psicologico - è inammissibile per le ragioni esposte a proposito dei due ultimi motivi dei primi ricorrenti, perché ha ad oggetto questioni di fatto, sottratte per loro natura al sindacato di legittimità.
Il secondo motivo - già inammissibile perché riguardante questione non dedotta nei motivi d'appello ai sensi dell'art. 606 u.c. c.p.p. - è altresì infondato.
I Giudici di merito hanno accertato che IE RR aveva trasportato in Sardegna due pacchi, contenenti droga pesante fornita dai AR per lo spaccio al minuto (i c.d. assaggi), per cui mancavano i presupposti per la concessione della circostanza attenuante della lieve entità, invocata dal ricorrente. Pertanto la relativa domanda non avrebbe potuto essere accolta. Per quanto riguarda l'impugnazione di NO DD si osserva che allo stesso erano stati contestati due reati, rispettivamente al capo D), per aver acquistato da IO RR imprecisate ma rilevanti quantità di eroina e cocaina in Villacidro e Cagliari tra l'estate del 1998 ed epoca immediatamente precedente al 3 giugno 1999; e al capo E1), per aver acquistato da IO RR gr. 280 circa di eroina nel circondario di Cagliari in epoca posteriore e prossima al 13 giugno 1999.
Il DD, individuato in seguito all'intercettazione di conversazioni telefoniche dal contenuto inequivocabile, ha reso ampia confessione, precisando che la fornitura di gr. 280 di eroina gli era stata fatta in realtà nell'estate del 1998 e non, com'era stato contestato al capo E1), in epoca posteriore e prossima al 13 giugno 1999, data che secondo la confessione del DD, adeguatamente e positivamente controllata, riguardava alcuni grammi di eroina che aveva fatto analizzare e si era rivelata di pessima qualità.
In base a questa precisazione il G.I.P. ha assolto il DD dal reato contestato al capo E1), ritenendo la fornitura di gr. 280 di eroina compresa tra le forniture genericamente contestate al capo D), in quanto avvenuta nell'estate 1998.
L'operazione - assolutamente corretta sotto il profilo giuridico in quanto comporta una rettificazione puramente formale della contestazione già eseguita - è peraltro ininfluente sui diritti della difesa perché comporta l'adeguamento ai dati forniti dallo stesso imputato.
Pertanto i primi due motivi del ricorso proposto dal DD, anche tenendo conto degli argomenti esposti nella memoria difensiva, appaiono infondati.
Lo stesso vale per il terzo motivo.
Il Giudice d'appello ha confermato il raggiungimento della prova, anche in seguito alla confessione resa al P.M. prima e poi al G.I.P., dell'avvenuto spaccio prolungato di stupefacenti da parte del DD, benché in quantità inferiore ai gr. 280 che aveva spacciato una sola volta.
In rapporto alla considerevole quantità di sostanza stupefacente spacciata, lo stesso Giudice ha altresì confermato, correttamente, l'insussistenza dei presupposti per la concessione dell'attenuante della lieve entità, rilevando come il comportamento processuale positivo tenuto dall'imputato gli abbia meritato la concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. Pertanto la censura mossa col motivo suddetto è priva di consistenza.
Il ricorso di GI AL è inammissibile.
I Giudici di merito hanno analizzato le conversazioni intercettate, dalle quali nasce la prova della commissione del reato da parte dell'imputato, confermata dalla confessione del RR. II ricorrente deduce in contrario questioni di fatto - peraltro smentite dalle prove acquisite - che implicano una ricostruzione della vicenda differente da quella eseguita con la sentenza impugnata, per mezzo di una diversa valutazione delle prove e con la prospettazione di una revisione del giudizio di merito incompatibile con il controllo di legittimità (v. motivi 8 e 9 dei primi ricorrenti).
Pertanto il primo motivo è manifestamente infondato, così come il secondo.
Infatti la Corte ha motivato regolarmente la propria decisione di rigetto della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, ritenendo che la gravità del fatto e l'ingente quantità di stupefacente acquistato aveva giustamente indotto il primo giudice al giudizio di equivalenza, in ragione esclusivamente delle condizioni di salute dell'imputato.
Quanto al ricorso di EA RR, si osserva come questi col primo e col terzo motivo sotto il profilo della violazione di legge e dell'illogicità della motivazione deduce in realtà, questioni di fatto - ampiamente smentite dagli accertamenti dei Giudici di merito, che attestano i contatti attivi e costanti dell'imputato con gli altri partecipi del traffico e, in particolare, di CE CC e IU OR - che implicano una ricostruzione della vicenda differente da quella eseguita con la sentenza impugnata, per mezzo di una diversa valutazione delle prove e con la prospettazione di una revisione del giudizio di merito incompatibile con il controllo di legittimità (v. motivi 8 e 9 dei primi ricorrenti). I suddetti motivi sono dunque inammissibili.
Il secondo motivo è infondato.
Con esso il ricorrente ripropone l'eccezione di nullità già dedotta in appello e disattesa dalla Corte di merito, la quale ha ritenuto di conseguenza sanata la nullità relativa non eccepita tempestivamente ai sensi dell'art. 181 c.p.p.. Alla decisione del Giudice d'appello deve aggiungersi la precisazione che la condotta di IO RR è stata adeguatamente precisata nel capo A) - così come quella dei coimputati IO RR, CE CC e IU OR - con l'indicazione che gli stessi hanno promosso, costituito, finanziato e diretto l'associazione per delinquere, regolarmente descritta come operante in Villacidro e in altre zone della Sardegna dal 1997 al mese di settembre 1999, finalizzata allo spaccio di stupefacenti e in particolare di eroina e cocaina, acquistate in Bologna, di hashish acquistato in Sardegna e di altre sostanze stupefacenti. L'imputazione di cui al capo B) riguarda, infatti, i loro collaboratori AR ed altri, di cui è descritto il ruolo svolto per realizzare la collaborazione contestata.
L'eccezione - che ove sussistesse non sarebbe più deducibile perché non tempestivamente dedotta a norma dell'art. 182 c. 2 c.p.p. - risulta, perciò, priva di fondamento.
Passando all'esame dell'impugnazione proposta da IO RR, si osserva che per orientamento giurisprudenziale acquisito, poiché il ricorso a intercettazioni telefoniche nel corso di indagini relative a delitti di criminalità organizzata è consentito in presenza di sufficienti indizi di reato (e non di colpevolezza) e quando le stesse risultino "necessarie" (e non "indispensabili") per il proseguimento delle indagini, in ipotesi di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti sono da ritenere idonee a integrare il requisito della sufficienza degli indizi di reato le informazioni legittimamente acquisite dagli organi di polizia giudiziaria, riferite al P.M. e da questo poste a fondamento della richiesta di autorizzazione alle intercettazioni (Cass., Sez. Un., 21 giugno 2000 n. 17, ric. Primavera e altri). Pertanto le eccezioni proposte dal RR col primo e col terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondate.
Il secondo motivo - genericamente formulato in relazione a tutte le conversazioni intercettate, senza specifica individuazione delle singole telefonate in relazione alla concreta influenza di ciascuna di esse sulla decisione - è altresì inammissibile secondo la disposizione dell'art. 591 lett. a) c.p.p., sia perché il ricorrente è sardo, essendo nato a Villacidro in [...], e non ha quindi interesse a proporre l'impugnazione relativamente all'omessa trascrizione in lingua italiana.
Col quarto motivo il ricorrente ripropone un'eccezione già motivatamente disattesa dal Giudice d'appello, il quale, in conformità all'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, ha ritenuto che ai fini dell'intercettazione ambientale l'autoveicolo non può essere considerato luogo di privata dimora e che, comunque, il requisito dello svolgimento di attività criminosa non è richiesto per i reati, come quelli in esame, di criminalità organizzata. Il motivo in esame è inammissibile anche riguardo al secondo profilo.
È, infatti, ""manifestamente infondata l'eccezione d'inutilizzabilità dell'intercettazione ambientale eseguita su altra autovettura del medesimo indagato, previa sostituzione dell'indicazione del numero di targa nel decreto autorizzativo. Infatti, la permanenza dei presupposti per l'esecuzione dell'intercettazione giustifica la sottoposizione al provvedimento anche del nuovo autoveicolo acquistato dall'indagato, per cui la mancata rinnovazione del decreto costituisce un fatto puramente formale, realizzando tutt'al più una semplice irregolarità"". Altrettanto manifestamente infondato è il quinto motivo, in quanto, lungi dall'utilizzare le intercettazioni dopo averle utilizzate, le ha richiamate esclusivamente nella parte della sentenza relativa all'esposizione dello svolgimento del fatto, senza alcuna valutazione, in quanto la motivazione della sentenza in fatto e diritto inizia da pag. 53.
Lo stesso vale, al di là della collocazione del passo richiamato, per la citazione di pag. 83, come risulta dal testo integrale della motivazione del capo i), svolta alle pagg. 83-84.
Il passo inizia con il periodo "che si tratti di una casuale intercettazione poco rileva, quel che è certo è che i carabinieri hanno distintamente udito la frase '34 milioni', seguita da '260'". Segue, quindi, la frase incriminata: "Quanto poi affermato dal giudice di primo grado con riferimento all'intercettazione ambientale del 16 giugno 1999 non costituisce premessa logica, ma solo un argomento che il giudice trae per addivenire alle sue conclusioni in ordine al significato delle parole usate". Poi la motivazione della Corte continua, ricollegandosi al primo periodo: "Ma ulteriore conferma dell'ingente quantità si trae non già dal contenuto dell'inutilizzabile intercettazione effettuata all'interno della cabina della nave IR (all. 22 inf. 74/61), per le ragioni già esposte, bensì dalla circostanza;
altamente significativa, che, appena qualche giorno dopo la cessione della quale si discute (int. 606 dell'8.7.99) il gruppo fosse in possesso di una notevole quantità di stupefacente (proprio IO RR chiede a RR di aiutarlo a piazzare quella cosa bianca e CC interviene dicendo che ne hanno 'un carrettone ... un carro che non finisce più')".
Appare evidente che il Giudice d'appello, pur citando in punto di fatto l'intercettazione ambientale del 16 giugno 1999, della quale ha tenuto esplicitamente presente l'inutilizzabilità dichiarata, non ne ha riportato il contenuto e, quindi, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non l'ha utilizzato ai fini della motivazione.
Per quanto riguarda il sesto motivo si osserva che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso d'intercettazione telefonica a "cornetta sollevata", la registrazione dei colloqui fra presenti non dipende da un'indebita violazione della "privacy" ma dal comportamento degli interlocutori, i quali, lasciando il ricevitore alzato, fanno sì che la loro conversazione - altrimenti percettibile solo tramite un'intercettazione ambientale - viaggi liberamente lungo la rete telefonica rimanendo "scoperta" dal punto di vista della segretezza. Pertanto, il casuale ascolto di tale conversazione nel corso di un'intercettazione telefonica ritualmente autorizzata è utilizzabile ai fini dell'applicazione di una misura cautelare, non rientrando nella sfera di operatività degli artt. 15 cost. e 266 - 271 c.p.p., che non sono applicabili nella specie (Cass., Sez. VI, 18 marzo 1998 n. 982, ric. Marono G.). Alla luce di questo principio l'intercettazione era, dunque, utilizzabile ed è stata legittimamente utilizzata, per cui il motivo di ricorso in esame appare infondato.
Il settimo motivo di ricorso è inammissibile.
""Secondo gli artt. 438 e sgg. c.p.p. il giudice per l'udienza preliminare dispone a richiesta il giudizio abbreviato, che si svolge di regola in camera di consiglio e viene definito con sentenza dallo stesso giudice. Pertanto, nell'ipotesi di deroga alle regole della competenza ordinaria ai sensi dell'art. 328 c. 1 bis c.p.p. in relazione a reato previsto dall'art. 51 c. 3 bis stesso codice la competenza per il giudizio abbreviato spetta al giudice dell'udienza preliminare del tribunale del capoluogo del distretto, nel cui ambito ha sede il giudice competente"".
Appare pertanto priva di fondamento la tesi del ricorrente, per cui sarebbe invece competente il giudice individuato nei modi previsti dagli artt. 8 e 9 c.p.p.. L'ottavo motivo del ricorso del RR è infondato.
L'eccezione proposta dal ricorrente appare fondata sotto il profilo che, essendo stata trattata in primo grado la causa con giudizio abbreviato, il termine per dedurre la nullità relativa non poteva essere quello previsto dall'art. 491 c.p.p., dettato per gli atti introduttivi al dibattimento quando il giudizio si svolge nelle forme ordinarie.
Il ricorrente deduce, tuttavia, la nullità prevista dall'art. 429 c. 2 c.p.p., che riguarda il decreto che dispone il giudizio, di cui,
per la stessa ragione, allorché si procede con giudizio abbreviato non è prevista la pronuncia.
Pertanto l'eccezione - peraltro genericamente indicata come proposta nel corso della discussione del giudizio abbreviato, che si è svolto in più udienze - risulta inammissibile.
L'eccezione stessa appare, peraltro, infondata nel merito. Infatti, il reato contestato al capo U), del quale IO RR è stato dichiarato colpevole, appare sufficientemente definito, anche in rapporto ai reati contestati negli altri capi d'imputazione, con riferimento alla cessione a terzi di sostanze stupefacenti fra cui eroina, cocaina e hashish in quantità pari al valore di diverse centinaia di milioni di lire, eseguita in Villacidro ed altri luoghi del circondario di Cagliari dal 1977 sino al settembre del 1999. In effetti, il tempo e il luogo della commissione sono specificamente indicati;
le sostanze cedute, definite specificamente nella qualità, lo sono anche nella quantità, che non risulta semplicemente imprecisata ma rilevante, bensì trova una determinazione nel valore corrispondente, individuato in somma pari almeno a due o trecento milioni di lire;
i terzi cessionari sono stati anch'essi indicati, così come il tipo di operazione (vendita o cessione), non potendo richiedersi l'indicazione delle generalità. Per queste ragioni il motivo in esame non può essere accolto. Il nono motivo di ricorso - già, peraltro, inammissibile in quanto non dedotto nei motivi d'appello, in contrasto con quanto stabilito a pena d'inammissibilità nell'ultimo comma dell'art. 606 c.p.p. - è anch'esso infondato.
La prova è stata desunta da una serie di telefonate, dalle quali sono stati desunti molteplici elementi indiziari, tali da consentire una ricostruzione completa della vicenda, insuscettibile di smentite da parte degli interessati, tra i quali solo taluno (IE RR) ha cercato di accreditare tipi diversi di trasporto (documenti e targhe d'auto), venendo agevolmente disatteso.
La decisione adottata è, perciò, conforme alla disposizione del secondo comma dell'art. 192 c.p.p., il quale richiede che sia fondata su indizi gravi precisi e concordanti.
I vizi di legittimità e di motivazione eccepiti dal RR col suddetto motivo sono per conseguenza infondati.
Il decimo motivo è inammissibile, perché nella prima parte perché dopo il rigetto in appello sollecita in sede di legittimità una rivalutazione delle prove, che esorbita per sua natura dal sindacato della Corte di cassazione.
Nella seconda parte lo stesso motivo è, del pari, inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto il dato relativo al denaro è stato desunto non dall'intercettazione sulla motonave IR, bensì da quella a cornetta alzata, della cui utilizzabilità si è già detto nel trattare del sesto motivo.
Con l'undicesimo motivo il ricorrente ripropone rispetto al reato di cui al capo M) una questione già presa in esame e rigettata dal Giudice d'appello - il quale ha chiarito l'irrilevanza dell'identificazione del personaggio chiamato IL, essendo comunque certo che è lui l'altro contraente - deducendo una serie di rilievi in fatto che implicano sotto il profilo del travisamento una ricostruzione della vicenda differente da quella eseguita con la sentenza impugnata, per mezzo di una diversa valutazione delle prove e con la prospettazione di una revisione del giudizio di merito incompatibile con il controllo di legittimità.
Lo stesso RR riguardo al reato contestato al capo M1) muove censure assolutamente generiche, che non consentono di individuare un vizio specifico, in contrasto con la disposizione degli artt. 581 lett. c) e 591 c. 1 lett. e) c.p.p..
Sotto entrambi gli aspetti anche questo motivo è per conseguenza inammissibile.
Pure col dodicesimo motivo il RR deduce una questione di fatto - sulla quale è già intervenuta negativamente la Corte d'appello, smentendolo sulla circostanza che la sua condanna si sia fondata soltanto sull'interpretazione di due frasi, ma su ben altri elementi e, primo fra tutti, la confessione con chiamata di correo riscontrata resa dal RR - che implica sotto il profilo del travisamento una ricostruzione della vicenda differente da quella eseguita con la sentenza impugnata, per mezzo di una diversa valutazione delle prove e con la prospettazione di una revisione del giudizio di merito incompatibile con il controllo di legittimità. Il predetto motivo è perciò inammissibile.
Il tredicesimo motivo corrisponde al settimo del ricorso proposto da IU e IE AR e deve ritenersi infondato per le ragioni ivi esposte.
Il quattordicesimo motivo del ricorso di IO RR è inammissibile.
Il ricorrente non tiene conto che l'intercettazione ambientale ha portato alla registrazione di un intero dialogo, nel quale la presunta contraddizione sulla presenza di una singola frase in realtà non influisce sul senso del discorso. In particolare, la presenza della frase del RR: "quanto pesa(va)?" non ha alcun peso quando il tenore di quella seguente del suo interlocutore è: "l'ho pesata e pesava 105", considerando peraltro, ad eliminare ogni possibile contraddizione, che entrambe - e ancor più le successive battute del dialogo - si giustificano reciprocamente. In ordine al quindicesimo motivo si osserva che l'eccezione relativa alla presunta genericità della formulazione del capo U) dell'imputazione è stata già presa in considerazione con l'ottavo motivo del ricorso di IO RR e disattesa per le ragioni ivi esposte.
Quanto all'eccezione di precedente giudicato, la sentenza d'appello ha chiarito che i fatti contestati al capo U) non sono compresi nelle altre imputazioni, bensì all'attività di spaccio posta in essere dal gruppo capeggiato da IO RR, secondo la chiamata di correo del DD, riscontrata dalle intercettazioni ambientali. Le contestazioni in fatto del ricorrente, resistite sia dalla considerazione del testo e del contenuto dei capi d'imputazione da lui richiamati, incontra per il resto i limiti propri del sindacato di legittimità.
Il motivo suddetto appare quindi inammissibile.
Col sedicesimo motivo il ricorrente IO RR deduce una serie di questioni in fatto - tutte analiticamente e puntualmente disattese dai Giudici di merito - che implicano sotto il profilo del travisamento una ricostruzione della vicenda differente da quella eseguita con la sentenza impugnata, per mezzo di una diversa valutazione delle prove e con la prospettazione di una revisione del giudizio di merito incompatibile con il controllo di legittimità. Il diciassettesimo motivo di ricorso è anch'esso infondato. Rigettando gli appelli degli imputati ai quali è stato contestato, la Corte d'appello ha confermato la condanna per il reato associativo nella forma aggravata dal terzo comma dell'art. 74 D.P.R. n. 309/90, così come l'aveva inferta il Giudice di primo grado, e quindi il giudizio di comparazione riguardava le attenuanti generiche e le aggravanti della recidiva e dell'art. 73 c. 3 cit.. In base a questa considerazione il Giudice di secondo grado ha rigettato l'appello dell'imputato IO RR volto a ottenere il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, ritenendo che la giovane età dell'imputato non fosse un elemento di portata tale da prevalere sulla valenza negativa della particolare gravità dei fatti.
Il giudizio è corretto e non ha nulla d'illogico, anzi è perfettamente coerente e adeguato alla realtà dei fatti, per cui né la violazione di legge, né il vizio di motivazione eccepiti hanno fondamento.
Col diciottesimo motivo, aggiunto, il ricorrente ripropone la medesima questione già dedotta col quinto motivo, per cui dev'essere richiamata la decisione adottata a quel proposito, aggiungendo che essa vale per i reati contestati ai capi H), I) ed F), indicati dall'appellante, così come per tutti gli altri, dei quali la sentenza tratta nella parte relativa all'esposizione del fatto. È superfluo osservare che il rigetto dell'eccezione di nullità relativamente alla sentenza di primo grado esclude qualsiasi ripercussione su quella impugnata.
Col diciannovesimo motivo, aggiunto, il RR deduce una serie di questioni in fatto - tutte analiticamente e puntualmente disattese dai Giudici di merito - che implicano sotto il profilo del travisamento una ricostruzione della vicenda differente da quella eseguita con la sentenza impugnata, per mezzo di una diversa valutazione delle prove e con la prospettazione di una revisione del giudizio di merito incompatibile con il controllo di legittimità. Il suddetto motivo è, quindi, inammissibile.
L'aggravante dell'art. 74 c. 3 D.P.R. n. 309/90 è stata esclusa agli appellanti IU e CE AR, CE CC, IU OR e AN ON per difetto di prova in ordine alla consapevolezza o, comunque, non colpevole ignoranza del numero degli associati, vale a dire per motivi esclusivamente personali. Pertanto, secondo la disposizione dell'art. 587 c. 4 c.p.p. l'effetto estensivo dell'impugnazione non è applicabile. Il ventunesimo motivo, aggiunto al ricorso di IO RR, corrisponde al settimo motivo, già preso in esame, per cui la decisione è quella adottata a quel proposito.
L'impugnazione di IU OR non può essere accolta. La tesi prospettata dal ricorrente nel suo primo motivo di ricorso non è accoglibile.
In primo luogo perché l'OR non è stato assolto da tutti i reati-fine, per cui si possa sostenere che il reato associativo sia rimasto indebitamente sovrapposto a reati - fine dichiarati insussistenti. Egli, infatti, è stato riconosciuto colpevole dei reati - fine previsti dai capi H), M), M1).
Secondariamente, si osserva che i Giudici di merito hanno definito la posizione associativa del ricorrente in base a prove del ruolo da lui svolto nell'associazione consistente nella collaborazione costante, insieme con EA RR, con IO RR nell'attività di acquisto e di spaccio di stupefacenti, alla quale contribuiva anche come finanziatore, assicurandone la continuità in Sardegna dall'associazione in occasione dei viaggi effettuati dallo stesso IO RR e CE CC.
La prova del ruolo suddetto è stata desunta dal testo delle conversazioni registrate, da dialoghi non riguardanti fatti costituenti reati-fine dell'associazione.
Pertanto non vi è stata alcuna estensione impropria della fattispecie del reato associativo.
Anche il secondo motivo è infondato.
Vale in proposito quanto si è detto a proposito del motivo precedente, in particolare per quanto riguarda i reati-fine dai quali l'OR è stato solo in parte assolto.
La presunta illogicità non sussiste neppure per quanto riguarda la presunta diversità di trattamento con EA RR. Il Giudice d'appello ha dato alla condotta di quest'ultimo la diversa qualificazione giuridica di partecipe all'associazione in seguito ad una diversa valutazione dei fatti rispetto a quella posta a base della decisione di primo grado, accogliendo l'impugnazione dell'imputato in base alla verifica che dalle intercettazioni telefoniche e ambientali questi appariva coinvolto in numerosi episodi di traffico di stupefacenti, nei quali tuttavia non aveva assunto mai alcuna decisione sui tempi e sulle modalità esecutive e organizzative.
Dal tenore delle conversazioni la sentenza impugnata ha desunto la partecipazione di EA RR alla vita dell'associazione con un ruolo esecutivo delle determinazioni del fratello IO, del CC e dello stesso OR.
Il vizio d'illogicità lamentata da quest'ultimo è palesemente insussistente, per cui il motivo in oggetto è inammissibile. Col terzo motivo l'OR ripropone questioni già prese in esame e decise negativamente dal Giudice d'appello, deducendo una serie di rilievi in fatto che implicano sotto il profilo del travisamento una ricostruzione della vicenda differente da quella eseguita con la sentenza impugnata, per mezzo di una diversa valutazione delle prove e con la prospettazione di una revisione del giudizio di merito incompatibile con il controllo di legittimità.
Il predetto motivo è perciò inammissibile.
L'impugnazione di ZI PO è inammissibile.
Infatti, l'assoluzione del ricorrente dal reato contestato al capo Q1) è dipesa dall'incertezza della prova della sua identificazione, incertezza che invece non sussisteva nel caso del reato contestato al capo M1).
Pertanto il presunto contrasto tra le due decisioni, eccepito dal PO, in realtà non sussiste, e di conseguenza le censure di violazione di legge e di illogicità della motivazione sono manifestamente infondate.
L'impugnazione del ON è infondata.
Per quanto riguarda i due trasporti citati, che hanno dato luogo alla condanna del ON per i reati contestati ai capi M1) e T), la sentenza impugnata ha già preso in esame le medesime questioni che il ricorrente ripropone in sede di legittimità, rigettandole. In particolare, in ordine al primo reato il Giudice d'appello esclude che si evinca dagli atti un ipotetico dubbio del ON sulla possibilità di realizzare l'operazione; per quanto riguarda il secondo reato, nella sentenza impugnata si ribadisce testualmente che non risulta affatto, e nemmeno la difesa indica gli elementi dai quali trae la dimostrazione che l'imputato fosse contrario al trasporto di eroina o che il RR gli avesse assicurato che si trattava di hashish.
La Corte di merito ha, peraltro, rilevato da un canto che l'insistenza con la quale IO RR cercava di comunicare con lui attestava la rilevanza della funzione da lui svolta nell'associazione; e dall'altro, che la temporanea irreperibilità del ON era giustificata proprio dal suo ruolo di corriere, che, essendo estraneo alle fasi della contrattazione e dell'acquisto, non era a conoscenza dei tempi e dei modi delle operazioni di consegna. Pertanto è stata smentita la tesi che i ritardi o la temporanea irreperibilità possano essere considerati manifestazioni di autonomia dal RR e di estraneità all'associazione. L'impugnazione di IT AR è inammissibile.
Il primo motivo reca una censura che dipende esclusivamente dall'incompletezza del rinvio, che a pag. 89 della sentenza impugnata si opera in effetti all'esame del capo P), cioè non solo alla trattazione alle pagg. 74-75, relative alla posizione di IE e IU AR ma anche a quella svolta alle pagg. 37-42. Nelle pagine citate l'esame dei fatti è analitico e completo e si conclude con l'affermazione che sulla base degli elementi ivi esposti era stata affermata la responsabilità penale degl'imputati per il reato loro ascritto al capo P).
La motivazione risulta da questa ampia premessa, riguardante lo svolgimento del fatto e la valutazione datane in primo grado, sulla quale si innestano le considerazioni mosse sul punto alle pagg. 74-75, che, pur essendo intitolate al solo CE AR, riguardano con rapporto al reato contestato al capo P) anche il fratello e tutti i protagonisti della vicenda.
Il riferimento allo AR e al suo motivo d'appello si rinviene a pag. 74-75, laddove viene riportato letteralmente il testo del dialogo intercettato svoltosi tra IO RR e IE AR sulla Lancia Y del secondo. Dalla considerazione contestuale del contenuto del dialogo, dal quale si sono tratte le indicazioni sulla quantità e sul tipo di stupefacente trasportato (sent. Trib. pag. 42), e dei tempi in cui si verifica, mentre da Olbia si dirigono a casa del ricorrente (sent. App., pagg. 74-75), viene la dimostrazione che la partita di droga non può essere diversa.
Il rinvio di pag. 89 riguarda queste circostanze, per cui resta smentito che il motivo d'appello dello AR sia stato lasciato senza motivazione e la censura da lui mossa col suo primo motivo di ricorso è manifestamente infondata.
Col secondo motivo lo AR propone - in contrasto con gli accertamenti dei Giudici di merito - una questione di fatto che implica sotto il profilo del travisamento una ricostruzione della vicenda differente da quella eseguita con la sentenza impugnata, per mezzo di una diversa valutazione delle prove e con la prospettazione di una revisione del giudizio di merito incompatibile con il controllo di legittimità.
Il motivo in esame è, pertanto, inammissibile.
L'impugnazione di TI IG è infondata.
Per quanto riguarda la conversazione telefonica intercettata del 19 luglio 1999 si osserva che essa è stata citata nella sentenza impugnata (pag. 63) solo per constatare che il nome del IG era stato fatto sin dalle prime indagini. Il Giudice d'appello ne riporta e analizza il testo al solo fine rilevare come l'oggetto (la domanda del IG a IO RR, quando potrà andare a cena da lui, e la risposta del secondo, che può andare il giorno dopo, verso le 19-20) e le circostanze (il contrasto fra l'orario dato e gli impegni del RR, che all'ora fissata doveva imbarcarsi per Civitavecchia) hanno portato la Corte di merito a dedurne che l'oggetto effettivo della comunicazione doveva essere dissimulato in quanto illecito.
La conclusione appare del tutto logica e non contrasta con la disposizione dell'art. 192 c.p.p., e d'altra parte la conversazione ha avuto un'incidenza assai relativa sul piano della colpevolezza del IG, che la sentenza di primo grado aveva già dichiarato indipendentemente da essa.
D'altra parte le alternative esegetiche offerte dal ricorrente non sono praticabili, perché ammettere la possibilità di una svista del RR, che era alla vigilia di un vero e proprio viaggio, sarebbe arbitrario;
mentre sarebbe addirittura assurdo ipotizzare che il RR, accettando il suo invito a cena, abbia indicato deliberatamente al IG lo stesso giorno e la stessa ora fissati per la sua partenza allo scopo di nascondergli questo suo impegno, che invece con questo tipo di condotta avrebbe portato con tutta evidenza all'attenzione dell'altro.
Quanto all'intercettazione ambientale n. 947, si osserva che la conversazione tra IO RR e il CC non ha il contenuto e, quindi, il significato preteso dal ricorrente. Dalle battute riportate, infatti, risulta la domanda del CC: "... lo saprà questo cazzo dov'è?", alla quale segue quella del RR: "Chi questo?" e quindi la risposta chiarificatrice del CC: "TI". Perciò la domanda del RR non tendeva a conoscere l'identità del IG, risultando pacificamente che lo conosceva benissimo, bensì chi conosceva il luogo in cui era custodito lo stupefacente. Questa è, infatti, l'interpretazione della sentenza di primo grado (pag. 111). Riguardo alla terza conversazione (intercett. ambient. n. 1056), la conclusione del Giudice d'appello è che nello scherzo che il CC e i RR fanno al IG sia implicita la sua qualità di custode dello stupefacente, succeduto per necessità di cose allo AR. Il IG dev'essere presente, perché la sua risposta è perfettamente congrua con la domanda pretestuosamente rivoltagli;
ma ove pure non lo fosse, la conclusione non potrebbe essere logicamente diversa. Infine, quanto all'intercettazione ambientale n. 1031 del 25 agosto 1999, i Giudici di merito hanno dato alla questione delle buste una precisa interpretazione, individuando, nella discussione sulla coincidenza della busta con quella originale fornita dal IG, l'esistenza di una disputa su un ammanco di droga. L'interpretazione appare del tutto congrua coi fatti e logicamente coerente e non è quindi censurabile in fatto in questa sede.
I vizi denunciati di violazione di legge e illogicità della motivazione risultano perciò privi di consistenza. L'impugnazione di GI UR è infondata.
Col suo motivo di ricorso il ricorrente contesta l'esistenza della prova del dolo del reato associativo.
I Giudici di merito hanno accertato che il UR, dipendente della AR TI di LI AM, aveva operato nell'associazione dal mese di giugno del 1999 ed era subentrato come corriere a IE RR su proposta di quest'ultimo, il quale non poteva più svolgere questo compito in quanto l'impresa gli aveva cambiato il programma dei viaggi. L'imputato si è inserito in un'associazione, venendo a costituirne, grazie alla disponibilità di un autocarro-frigorifero, un elemento fondamentale per il trasporto dello stupefacente. Nel processo sono state acquisite le prove dei trasporti da lui eseguiti per l'associazione e dei suoi rapporti con tutti gli associati, compreso il gruppo dei AR. Il UR, infatti, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Villacidro il 15 ottobre 1999, in prossimità dell'area di servizio di Santa Giusta, in flagrante delitto di detenzione e trasporto di kg. 1,468 di eroina, insieme con IO e EA RR e AN ON. Pertanto la sua pretesa mancanza di consapevolezza di partecipare ad un'associazione, su cui fonda l'eccezione di mancanza di dolo, appare insostenibile.
Per quanto riguarda il reato contestato al capo I), l'assunto che nelle telefonate intercettate non vi fosse alcun accenno all'imputato è smentito in fatto dal contenuto delle telefonate nonché dalle risultanze dei tabulati, dal quale risultano le chiamate da lui fatte agli altri associati e, in particolare, al CC. La prova che i rapporti personali - così come le telefonate benché le conversazioni avvenissero in linguaggio convenzionale - riguardassero il trasporto di stupefacenti è stata desunta da un coacervo di prove giustamente ritenute inconfutabili. Mentre il problema della regolarità della contestazione ha natura processuale e sulla questione in esame è perciò ininfluente.
Alle stesse conclusioni si perviene per il reato contestato al capo R) - S), considerando in primo luogo come sia smentita in fatto l'asserzione del ricorrente che la sua attività di autotrasportatore di professione sia l'unico elemento certo;
e, secondariamente, ricordando che questo elemento non solo non smentisce la partecipazione al traffico, ma, come è stato accertato ampiamente nella fase di merito (v. sent. di primo grado, pagg. 105 e sgg.), fa parte del ruolo in quanto costituisce una copertura essenziale per il trasporto dello stupefacente. E in questo senso le ragioni dell'avvicendamento di IE RR col UR ne sono una dimostrazione evidente.
Pertanto tutti i profili della censura mossa dal UR si rivelano prive di fondamento.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibili i ricorsi di PO ZI, AL GI e AR IT che condanna al pagamento della somma di Euro 1.000 (mille) ciascuno in favore della cassa delle ammende. Rigetta gli altri ricorsi.
Condanna tutti i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 11 NOVEMBRE 2003.