CASS
Sentenza 5 maggio 2023
Sentenza 5 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/2023, n. 18881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18881 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AM GI nato a [...] il [...] BE AS nato a [...] il [...] GI LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI, che ha chiesto: annullarsi la sentenza a seguito di estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi 39 e 46 per RE, dichiararsi inammissibile il ricorso per il capo 76; annullarsi la sentenza per estinzione per prescrizione in ordine al capo 61 per OS;
ritenersi inammissibile il ricorso per AG;
in subordine, in caso di difetto di querela, nei termini ai sensi degli artt. 85 co. 2 D.Igs. 150/22 e 124 c.p., dichiararsi non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità; udito l'avvocato ALESSANDRA STEFANO, nell'interesse della parte civile FONDAZIONE R.C.C.S. SAN MATTEO ENTE GENERICO, che si è riportata alle conclusioni scritte, con le quali chiedeva l'inammissibilità o il rigetto, che ha depositato in uno alla nota spesa;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18881 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 08/02/2023 udito l'avvocato EMILIO MARCO CASALI, nell'interesse dei ricorrenti, che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa il 27 novembre 2021, confermava la pronuncia del Tribunale di Pavia, che in data 28 marzo 2019 aveva accertato la responsabilità penale di: ER RE in relazione ai delitti di furto, aggravati in quanto riguardati cose esistenti in stabilimento pubblico e dall'abuso della prestazione d'opera, di cui ai capi di imputazione 39), limitatamente all'episodio del 18 novembre 2013, 46) e 76); AS OS per il capo 61); IE AG per il capo 85). Il Tribunale pavese condannava il primo alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa, il secondo e il terzo alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa ciascuno, con pena sospesa e non menzione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle circostanze aggravanti, esclusa la sussistenza dell'aggravante dell'art. 625, comma 1, n. 6, cod. pen. RE, OS e AG venivano condannati anche al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, nonché al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile costituita Fondazione IRCCS San Matteo Ente Generico. I capi 39), 46) e 76) contestati a RE, cuoco presso la mensa dell'Ospedale San Matteo di Pavia, riguardavano i furti di beni alimentari destinati al servizio mensa per i degenti (ai sensi degli artt. 81, comma 2, 110, 624, 625, comma 1, nn. 6) e 7), 61, comma 1, n. 11, cod. pen.); anche il capo 85) contestato a IE AG, riguardava il furto aggravato dall'abuso di prestazione d'opera, essendo l'imputato dipendente dell'Ospedale, nonché in danno di beni esistenti in uno stabilimento pubblico;
quanto al capo 61, contestato a OS, anche dipendente del Policlinico, l'originaria contestazione era formulata per un evidente errore materiale come violazione degli artt. 110, 624-bis, 625, comma 1, nn. 6) e 7), 61, comma 1, n. 11, cod. pen, poi riqualificata in furto aggravato. 2. I ricorsi per cassazione proposti con unico atto nell'interesse di ER RE, AS OS e IE AG constano di cinque motivi, variamente articolati, enunciati a seguire nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 546, comma 1, n. 1, lett. e), cod. proc. pen. 2 Il motivo si concentra esclusivamente sulla omessa motivazione della sentenza impugnata, rispetto a quanto dedotto con i motivi aggiunti in appello, in ordine alla intervenuta estinzione per prescrizione dei reati contestati ai capi 39), 46) e 61). Dopo aver premesso che la contestazione del capo 61) risultava recare un refuso con il riferimento all'art. 624-bis, in luogo dell'art. 624 cod. pen., ritenevano gli appellanti, ora ricorrenti, che in relazione al menzionato capo come anche ai capi 39) e 46) la circostanza aggravante dell'art. 61, comma 1, n. 11 cod. pen., in riferimento all'abuso di prestazione d'opera, non avesse alcuna incidenza in ordine alla pena ai fini della prescrizione, in quanto aggravante ordinaria. Inoltre, anche l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 625 cod. pen. risulterebbe errata nel caso in esame, in quanto la circostanza aggravante non risulterebbe 'applicata', essendo state valutate prevalenti le circostanze attenuanti generiche. Ne conseguirebbe che la pena ai fini della prescrizione sarebbe quella del delitto di furto non aggravato, nel massimo pari a tre anni, cosicchè i reati sarebbero estinti, a fronte dell'omessa motivazione da parte della Corte di appello a riguardo. 4. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione per travisamento. La Corte di appello avrebbe travisato le dichiarazioni rese da RI GI, alle udienze 30 maggio 2018 e del 20 giugno 2018, quanto al capo 76), avendo dichiarato che nelle celle frigorifero potessero esservi derrate non conformi, in scadenza o anche scadute;
quanto al capo 85), allorché GI all'udienza del 20 giugno 2018 confermava che i grembiuli fossero tenuti da AG nelle celle frigorifere, legittimando la tesi difensiva che il prelievo dalla celle riguardasse tali accessori;
quanto ai capi 39), 46), 61) e 76), in ordine alla consegna di derrate a operai da parte degli attuali ricorrenti, GI avrebbe confermato all'udienza del 20 giugno 2018 che esisteva un locale destinato alla preparazione di pasti da parte degli operai e che gli stessi venivano riforniti di alimenti scartati, quando non avessero potuto recarsi a mensa tempestivamente per impegni dì lavoro;
quanto al capo 46), GI all'udienza del 20 giugno 2018 individuava nella videoripresa la persona alla quale RE consegnava il cibo, identificandolo in un elettricista che frequentemente si recava nelle cucine, mentre la Corte di appello aveva ritenuto che non era un appartenente al personale dell'ospedale, aggiungendo inoltre GI che il cibo in questione era destinato allo scarto se non fosse stato consegnato da RE. 5. Il terzo motivo deduce vizio di motivazione. \A 3 Quanto al capo 61), contestato a OS, la Corte di appello avrebbe travisato il contenuto delle immagini della video ripresa, traendo dal movimento di OS, che pone all'interno della borsa di RI del cibo, un atteggiamento furtivo, in contraddizione con le circostanze che lo stesso OS in quel frangente ebbe a mostrare a RI la derrata, prima di metterla in borsa, trattenendosi poi 35 secondi nella cella frigorifera, cosicchè illogica risulterebbe la conclusione della Corte di appello della natura furtiva dell'operazione, anche perché il teste GI aveva ammesso che in frigo potessero esservi derrate degli elettricisti solo ivi riposte per la conservazione. Quanto al capo 85), sarebbe contraddetta la Corte di appello, che afferma che gli imputati inserivano le derrate oggetto di furto in zaini o borse, dal caso che interessò AG, che invece non occultava i beni in borsa, indossando lo zaino solo allorchè si allontanava con lo scooter dall'ospedale, incorrendo nella illogicità che la carne sarebbe stata prelevata dal frigo 17 minuti prima di allontanarsi con rischio di deperimento. La Corte territoriale avrebbe ulteriormente travisato le prove ritenendo che AG abbia sottratto della carne, mentre la stessa imputazione riferisce di beni non identificati. 6. Il quarto motivo deduce vizio di motivazione. Illogica sarebbe la valutazione della Corte di appello, allorché afferma che gli involucri prelevati e collocati in zaini o borse non erano destinati al consumo o alla preparazione di cibi in locali attigui: tale affermazione è smentita dalla sentenza del Tribunale di Pavia, relativa a un coimputato che era stato mandato assolto, FI, il quale come i tecnici ai quali OS e RE avevano consegnato le derrate, pure le aveva inserite in borse o zaini. 7. Il quinto motivo deduce vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo. Come per FI, assolto per difetto dell'elemento soggettivo, anche per OS e RE la Corte di appello avrebbe dovuto escludere la sussistenza del dolo, mentre ha reso una motivazione assolutamente carente a riguardo, evidenziando che FI non fosse coimputato nel medesimo processo dinanzi alla Corte territoriale. 8. I ricorsi sono stato trattati con l'intervento delle parti, a seguito della tempestiva richiesta di discussione orale proveniente dalle stesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi 4 estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo, relativo alla estinzione per prescrizione dei reati, non è precluso, in quanto fu proposto con i motivi aggiunti in appello in quanto, secondo la prospettazione difensiva, la scadenza del termine ex art. 157 cod. pen. sarebbe intervenuta fra l'atto di impugnazione e la trattazione dell'udienza. Non di meno, per le ragioni che seguono, il motivo è manifestamente infondato. 2.1 A ben vedere i ricorrenti richiamano la giurisprudenza di questa Corte in relazione al bilanciamento fra circostanze e alla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in funzione della determinazione della pena, senza confrontarsi, invece, con la previsione dell'art. 157, commi 2 e 3, cod. pen., che per un verso determinano l'irrilevanza del concorso di circostanze ai sensi dell'art. 69 cod. pen. e del giudizio di bilanciamento conseguente ai fini della prescrizione, come anche la rilevanza per la determinazione della pena ai medesimi fini delle circostanze ad effetto speciale. Nel caso in esame, l'esclusione all'esito del primo grado dell'aggravante dell'art. 625, comma 1, n. 6, cod. pen., da parte del Tribunale di Pavia, vedeva accertata la responsabilità penale in ordine al delitto di furto doppiamente aggravato: dall'abuso di prestazione d'opera, ai sensi dell'art. 61, comma 1, n. 11, nonché dall'aver commesso il furto su cose esistenti in stabilimenti pubblici ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. La concorrenza delle due aggravanti rende operante l'art. 625, comma 2, cod. pen. che integra una aggravante 'indipendente', ma ad effetto speciale (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 27977, udienza del 12/04/2022, La Notte, non massimata), in quanto comporta un aumento della pena prevista dall'art. 625, comma 1, nel massimo pari a anni sei di reclusione, in misura superiore a un terzo, essendo pari ad anni dieci di reclusione quella doppiamente aggravata (il principio viene affermato 'a contrario' da Sez. U, n. 28953 del 27/04/2017, S. Rv. 269784 - 01, che ai fini della determinazione del tempo necessario per la prescrizione del reato, affermano che le circostanze c.d. indipendenti che comportano un aumento di 5 pena non superiore ad un terzo non rientrano nella categoria delle circostanze ad effetto speciale). Ne consegue che il termine di prescrizione risulta essere quello massimo, a seguito di interruzione, di anni dodici e mesi sei, al quale deve aggiungersi il periodo di sospensione del decorso del termine per impedimenti del difensore e dell'imputato, con differimenti dall'udienza del 14 marzo 2017 al 29 maggio 2017— da computarsi in giorni 60 ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3, cod. proc. pen. — e poi ancora da tale ultima data al 3 luglio 2017, per complessivi 95 giorni. Pertanto, per i reati commessi fra il 12 novembre 2013 al 29 novembre 2013, oggetto del presente motivo, la prescrizione andrà a scadere tra il 17 agosto 2026 e il 3 settembre 2026. Ne consegue, pertanto, la manifesta infondatezza del motivo esaminato. 3. Il secondo motivo per come formulato non è consentito. A ben vedere le plurime censure si fondano sul dedotto travisamento delle dichiarazioni rese dal teste GI. 3.1 Va premessa, ai fini della piena comprensione anche dei motivi di ricorso, la ricostruzione di quanto emerge dalle sentenze di merito in ordine alle condotte attribuite agli attuali ricorrenti. Va altresì evidenziato come le due sentenze di merito possano integrare la cd. doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). Infatti, il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145). 3.2 Dall'esame delle sentenze di merito emerge come gli imputati siano stati ritenuti responsabili delle condotte di furto di generi alimentari sottratti dalle celle frigorifere dell'Ospedale San Matteo di Pavia, consegnate a terzi. Come osserva la Corte territoriale, e come emerge dalla sentenza di primo grado, il quadro probatorio risultava integrato dagli esiti delle intercettazioni ambientali, dal contenuto delle video registrazioni, effettuate nei locali interessati, 6 oltre che dalle dichiarazioni di RI GI, cuoco coordinatore, e EL LI Cevini, responsabile economa. 3.3 I ricorrenti riportano brani delle dichiarazioni di RI GI, rese nel corso di due udienze dibattimentali, evidenziando come il contenuto della deposizione emergente da tali stralci sia difforme rispetto alla valutazione operata dalla Corte di appello. A ben vedere la Corte di appello ritiene che il quadro probatorio e, in particolare, quanto riferito da RI GI, in uno a quanto riferito anche da EL LI Cevini, renda non condivisibile la versione difensiva (fol. 14 della motivazione impugnata), respingendo la tesi, proprio per le dichiarazioni dei testi predetti, oltre che per l'esito delle intercettazioni, che esistesse una prassi lecita di consegna delle eccedenze alimentari prossime alla scadenza ai tecnici manutentori (fol. 15 e 16). Proprio il tenore della motivazione rende non proponibile la censura di travisamento come formulata. In primo luogo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme" il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti — con specifica deduzione — che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, La Gumina e altro, Rv. 26921701). Nel caso in esame non solo non è stata dedotta la valutazione nel solo provvedimento di secondo grado, ma invece risulta che le dichiarazioni di GI siano state pienamente valutate anche dal Giudice in primo grado (foll. 2, 4, 8 della sentenza del Tribunale di Pavia, con particolare riferimento alla tesi difensiva, al fol. 10 quanto al capo 46, al fol. 15 quanto al capo 85, al fol. 17 quanto al capo 61). In secondo luogo, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, ferma restando l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio, se non nei limiti del sindacato della motivazione posta a sostegno della stessa (Sez. 5, Sentenza n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774 - 01; í 7 Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207 - 01). Nel caso in esame i ricorrenti non argomentano in ordine alla forza decisiva e disarticolante del travisamento, trascurando di confrontarsi con l'esistenza di altre fonti di prova, oltre alle dichiarazioni di GI, a cominciare dalla testimonianza di EL LI Cevini, di altri testimoni anche richiamati nella sentenza di primo grado, nonché delle risultanze delle intercettazioni in ambientale, dalle quali emerge che proprio GI, conversando, lamentasse ammanchi elevati di derrate alimentari (foll. 5 e ss. della sentenza di primo grado). In terzo luogo, qualora la prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l'onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni brani ovvero a sintetizzarne il contenuto, giacchè così facendo viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il complessivo significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare l'effettiva portata del vizio dedotto (ex multis Sez. 3, n. 19957/17 del 21 settembre 2016, Saccomanno, Rv. 269801; Sez. F., n. 32362 del 19 agosto 2010, CU ed altri, Rv. 248141; Sez. 4 n. 37982 del 26 giugno 2008, Buzi, rv 241023; Sez. 2, 01/10/2008, n. 38800, Gagliardo, Rv. 241449): Si tratta di un peculiare onere di inequivoca "individuazione" e di specifica "rappresentazione" degli atti processuali ritenuti rilevanti in relazione alla doglianza dedotta, onere che può essere assolto nelle forme di volta in volta più adeguate alla natura degli atti stessi (integrale esposizione e riproduzione nel testo del ricorso, allegazione in copia, precisa identificazione della collocazione dell'atto nel fascicolo del giudice, ecc.) (Sez. 4, n. 3360, 16/12/2009, dep. 2010, Mutti, Rv 246499). Nel caso in esame il primo motivo dei ricorsi riporta i brani delle deposizioni di GI solo in parte, non riproducendo o allegando l'intera dichiarazione, dal cui senso complessivo deve trarsi la valutazione: ne consegue il difetto di autosufficienza del ricorso. Per l'insieme di tali ragioni il motivo, nei termini in cui è stato proposto, non era consentito, determinandosi l'inammissibilità del ricorso sul punto. 4. I motivi terzo, quarto e quinto, da trattarsi congiuntamente, sono manifestamente infondati. Il terzo motivo lamenta travisamento del contenuto delle immagini, tratte dalle riprese effettuate nei locali ove erano collocate le celle frigorifere relative al capo 61) contestato a OS: la Corte territoriale avrebbe frainteso le stesse, attribuendo valenza furtiva all'atteggiamento dell'imputato che poneva all'interno della borsa di RI del cibo, non valutando che OS mostrò a RI la derrata prima di metterla in borsa e che si era poi trattenuto 35 secondi nella cella frigorifera, dal che la illogicità della conclusione della Corte di appello, anche 8 perché il teste GI aveva ammesso che in frigo potessero esservi le derrate proprie degli elettricisti. Quanto a AG per il capo 85), la contraddizione nella motivazione impugnata sarebbe nella circostanza che la Corte di appello afferma che gli imputati inserivano le derrate in zaini o borse, mentre AG non occulta i beni in borsa, ma lo zaino si vede solo allorchè si allontana con lo scooter dall'ospedale, con la illogicità di un pezzo di carne prelevato dal frigo 17 minuti prima di allontanarsi. Inoltre la Corte territoriale, avrebbe travisato le prove ritenendo che AG abbia sottratto della carne, mentre la stessa imputazione riferisce di beni non identificati. Quanto al vizio da travisamento, vanno richiamati i principi indicati al punto che precede: non vi è prospettazione della forza disarticolante, difetta l'allegazione della prova — il frame video — che si ritiene travisata, non sussiste, infine, a fronte della doppia conforme, la novità dell'elemento di prova valutato da parte della Corte di appello rispetto al primo grado, in quanto anche il Tribunale di Pavia (sentenza di primo grado, fol. 17) escludeva che si trattasse di derrate alimentari personali e riposte da RI in precedenza, proprio per l'atteggiamento furtivo da parte di OS, come anche rilevava che dal video emergesse che AG prelevava carne in sottovuoto (fol. 15). Per altro, anche il dedotto vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto, risulta in vero manifestamente infondato a fronte delle argomentazioni della Corte territoriale che, per il capo 61), confermando l'atteggiamento furtivo ritenuto già in primo grado, riteneva generiche le affermazioni di GI, che ammetteva come in alcuni casi fosse possibile che gli operai conservassero il proprio pasto nella cella, quindi non riferendosi specificamente al caso del capo 61); tanto più che RI risultava essere stato già condannato dal Tribunale di Pavia, per altro impossessamento di alimenti avvenuto con la medesima modalità, ricevuto questa volta da IE NA (sentenza impugnata fol. 18). Anche l'argomentazione difensiva in ordine al capo 85) impatta con un dato non sindacabile in questa sede: i Giudici del merito hanno, dopo avere provveduto alla visione personale del video, rilevato che AG prelevò una confezione di carne sottovuoto (fol. 15 della sentenza di primo grado, fol. 18 della sentenza di appello), cosicchè non si rinviene alcuna illogicità manifesta o contraddizione nella circostanza che abbia tenuto la carne per 17 minuti fuori dal frigo prima di allontanarsi, dovendosi rilevare che certamente il confezionamento sottovuoto poteva evitare il dedotto rapido deperimento. Né, tantomeno, l'affermazione generale che per tutte le imputazioni la Corte di appello compie, quanto all'inserimento della refurtiva in zaini e borse, è tesa a k 9 dimostrare che non vi potesse essere una destinazione al consumo immediato da parte degli operai in locali attigui (fol. 14): nel caso in esame per AG, non ribadita dal ricorrente la tesi difensiva iniziale che non di carne ma di grembiuli si fosse trattato, la Corte territoriale confermava la responsabilità penale con motivazione non manifestamente illogica, anche di fronte al dato che AG si allontanò poi con lo scooter e lo zaino. Era per altro emerso, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, che ciò che era immediatamente consumabile dal personale di cucina, in quanto «scarto» non riutilizzabile, non veniva riposto in frigo (fol. 16), mentre AG ebbe a ricevere la carne prelevata dal frigo, il che escludeva che si trattasse di tale tipo di derrata/scarto. Inoltre la Corte di appello — così esplicitamente distinguendo la posizione di AG da quella degli altri coimputati che avevano inserito la derrata in zaini o borse (fol. 15) - operava una valutazione specifica e non generica quanto al ricorrente, certamente non manifestamente illogica, in relazione alle risultanze probatorie che lo riguardavano. Il quarto motivo rinviene la illogicità della motivazione nell'aver affermato, come evidenziato, che gli involucri prelevati e collocati in zaini o borse non erano destinati al consumo o alla preparazione di cibi in locali attigui: tale affermazione risulterebbe smentita dalla sentenza del Tribunale di Pavia, relativa a un coimputato assolto, FI, che, proprio come i tecnici ai quali OS e RE avevano consegnato le derrate, le aveva inserite in borse o zaini. A riguardo evidenzia la Corte di merito come FI non concorreva con alcuno degli attuali imputati, il che, in modo non manifestamente illogico, esclude che il modus operandi degli attuali ricorrenti fosse identico a quello di FI: d'altro canto la sentenza relativa a FI neanche è stata allegata in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Tali ultime argomentazioni, anche in ordine al deficit di autosufficienza, si attagliano anche al quinto motivo, limitato ai reati contestati a OS e RE e fondato sulla comparazione fra la posizione di costoro con quella di FI, dalla quale prospetta vizio di motivazione quanto all'elemento soggettivo del reato. Va a tal proposito precisato, oltre a doversi ribadire che la comparazione con il caso FI è resa impossibile per le esposte ragioni, che la Corte di appello valuta correttamente la censura relativa all'elemento soggettivo del reato al fol. 17, rilevando come il collocamento nelle borse costituisse indice assai significativo della consapevolezza piena della necessità di occultare il prelievo e l'asporto, mancando poi la prova che la derrata fosse stata impiegata per il consumo sul posto da parte dell'operaio. Si tratta di motivazione congrua e assolutamente logica, in questo caso come per le precedenti censure, non contestabile in questa sede con motivi versati in fatto, tesi a ottenere una rilettura del materiale 10 probatorio per valutare la tesi alternativa proposta, operazione in questa Sede non consentita (Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; successivamente il principio è stato ribadito da Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215). 5. All'inammissibilità complessiva dei ricorsi consegue la condanna delle parti ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). 6. Dall'inammissibilità dei ricorsi discende la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3087,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3087,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 30/01/2023 Il Con igliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI, che ha chiesto: annullarsi la sentenza a seguito di estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi 39 e 46 per RE, dichiararsi inammissibile il ricorso per il capo 76; annullarsi la sentenza per estinzione per prescrizione in ordine al capo 61 per OS;
ritenersi inammissibile il ricorso per AG;
in subordine, in caso di difetto di querela, nei termini ai sensi degli artt. 85 co. 2 D.Igs. 150/22 e 124 c.p., dichiararsi non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità; udito l'avvocato ALESSANDRA STEFANO, nell'interesse della parte civile FONDAZIONE R.C.C.S. SAN MATTEO ENTE GENERICO, che si è riportata alle conclusioni scritte, con le quali chiedeva l'inammissibilità o il rigetto, che ha depositato in uno alla nota spesa;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18881 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 08/02/2023 udito l'avvocato EMILIO MARCO CASALI, nell'interesse dei ricorrenti, che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa il 27 novembre 2021, confermava la pronuncia del Tribunale di Pavia, che in data 28 marzo 2019 aveva accertato la responsabilità penale di: ER RE in relazione ai delitti di furto, aggravati in quanto riguardati cose esistenti in stabilimento pubblico e dall'abuso della prestazione d'opera, di cui ai capi di imputazione 39), limitatamente all'episodio del 18 novembre 2013, 46) e 76); AS OS per il capo 61); IE AG per il capo 85). Il Tribunale pavese condannava il primo alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa, il secondo e il terzo alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa ciascuno, con pena sospesa e non menzione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle circostanze aggravanti, esclusa la sussistenza dell'aggravante dell'art. 625, comma 1, n. 6, cod. pen. RE, OS e AG venivano condannati anche al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, nonché al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile costituita Fondazione IRCCS San Matteo Ente Generico. I capi 39), 46) e 76) contestati a RE, cuoco presso la mensa dell'Ospedale San Matteo di Pavia, riguardavano i furti di beni alimentari destinati al servizio mensa per i degenti (ai sensi degli artt. 81, comma 2, 110, 624, 625, comma 1, nn. 6) e 7), 61, comma 1, n. 11, cod. pen.); anche il capo 85) contestato a IE AG, riguardava il furto aggravato dall'abuso di prestazione d'opera, essendo l'imputato dipendente dell'Ospedale, nonché in danno di beni esistenti in uno stabilimento pubblico;
quanto al capo 61, contestato a OS, anche dipendente del Policlinico, l'originaria contestazione era formulata per un evidente errore materiale come violazione degli artt. 110, 624-bis, 625, comma 1, nn. 6) e 7), 61, comma 1, n. 11, cod. pen, poi riqualificata in furto aggravato. 2. I ricorsi per cassazione proposti con unico atto nell'interesse di ER RE, AS OS e IE AG constano di cinque motivi, variamente articolati, enunciati a seguire nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 546, comma 1, n. 1, lett. e), cod. proc. pen. 2 Il motivo si concentra esclusivamente sulla omessa motivazione della sentenza impugnata, rispetto a quanto dedotto con i motivi aggiunti in appello, in ordine alla intervenuta estinzione per prescrizione dei reati contestati ai capi 39), 46) e 61). Dopo aver premesso che la contestazione del capo 61) risultava recare un refuso con il riferimento all'art. 624-bis, in luogo dell'art. 624 cod. pen., ritenevano gli appellanti, ora ricorrenti, che in relazione al menzionato capo come anche ai capi 39) e 46) la circostanza aggravante dell'art. 61, comma 1, n. 11 cod. pen., in riferimento all'abuso di prestazione d'opera, non avesse alcuna incidenza in ordine alla pena ai fini della prescrizione, in quanto aggravante ordinaria. Inoltre, anche l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 625 cod. pen. risulterebbe errata nel caso in esame, in quanto la circostanza aggravante non risulterebbe 'applicata', essendo state valutate prevalenti le circostanze attenuanti generiche. Ne conseguirebbe che la pena ai fini della prescrizione sarebbe quella del delitto di furto non aggravato, nel massimo pari a tre anni, cosicchè i reati sarebbero estinti, a fronte dell'omessa motivazione da parte della Corte di appello a riguardo. 4. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione per travisamento. La Corte di appello avrebbe travisato le dichiarazioni rese da RI GI, alle udienze 30 maggio 2018 e del 20 giugno 2018, quanto al capo 76), avendo dichiarato che nelle celle frigorifero potessero esservi derrate non conformi, in scadenza o anche scadute;
quanto al capo 85), allorché GI all'udienza del 20 giugno 2018 confermava che i grembiuli fossero tenuti da AG nelle celle frigorifere, legittimando la tesi difensiva che il prelievo dalla celle riguardasse tali accessori;
quanto ai capi 39), 46), 61) e 76), in ordine alla consegna di derrate a operai da parte degli attuali ricorrenti, GI avrebbe confermato all'udienza del 20 giugno 2018 che esisteva un locale destinato alla preparazione di pasti da parte degli operai e che gli stessi venivano riforniti di alimenti scartati, quando non avessero potuto recarsi a mensa tempestivamente per impegni dì lavoro;
quanto al capo 46), GI all'udienza del 20 giugno 2018 individuava nella videoripresa la persona alla quale RE consegnava il cibo, identificandolo in un elettricista che frequentemente si recava nelle cucine, mentre la Corte di appello aveva ritenuto che non era un appartenente al personale dell'ospedale, aggiungendo inoltre GI che il cibo in questione era destinato allo scarto se non fosse stato consegnato da RE. 5. Il terzo motivo deduce vizio di motivazione. \A 3 Quanto al capo 61), contestato a OS, la Corte di appello avrebbe travisato il contenuto delle immagini della video ripresa, traendo dal movimento di OS, che pone all'interno della borsa di RI del cibo, un atteggiamento furtivo, in contraddizione con le circostanze che lo stesso OS in quel frangente ebbe a mostrare a RI la derrata, prima di metterla in borsa, trattenendosi poi 35 secondi nella cella frigorifera, cosicchè illogica risulterebbe la conclusione della Corte di appello della natura furtiva dell'operazione, anche perché il teste GI aveva ammesso che in frigo potessero esservi derrate degli elettricisti solo ivi riposte per la conservazione. Quanto al capo 85), sarebbe contraddetta la Corte di appello, che afferma che gli imputati inserivano le derrate oggetto di furto in zaini o borse, dal caso che interessò AG, che invece non occultava i beni in borsa, indossando lo zaino solo allorchè si allontanava con lo scooter dall'ospedale, incorrendo nella illogicità che la carne sarebbe stata prelevata dal frigo 17 minuti prima di allontanarsi con rischio di deperimento. La Corte territoriale avrebbe ulteriormente travisato le prove ritenendo che AG abbia sottratto della carne, mentre la stessa imputazione riferisce di beni non identificati. 6. Il quarto motivo deduce vizio di motivazione. Illogica sarebbe la valutazione della Corte di appello, allorché afferma che gli involucri prelevati e collocati in zaini o borse non erano destinati al consumo o alla preparazione di cibi in locali attigui: tale affermazione è smentita dalla sentenza del Tribunale di Pavia, relativa a un coimputato che era stato mandato assolto, FI, il quale come i tecnici ai quali OS e RE avevano consegnato le derrate, pure le aveva inserite in borse o zaini. 7. Il quinto motivo deduce vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo. Come per FI, assolto per difetto dell'elemento soggettivo, anche per OS e RE la Corte di appello avrebbe dovuto escludere la sussistenza del dolo, mentre ha reso una motivazione assolutamente carente a riguardo, evidenziando che FI non fosse coimputato nel medesimo processo dinanzi alla Corte territoriale. 8. I ricorsi sono stato trattati con l'intervento delle parti, a seguito della tempestiva richiesta di discussione orale proveniente dalle stesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi 4 estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo, relativo alla estinzione per prescrizione dei reati, non è precluso, in quanto fu proposto con i motivi aggiunti in appello in quanto, secondo la prospettazione difensiva, la scadenza del termine ex art. 157 cod. pen. sarebbe intervenuta fra l'atto di impugnazione e la trattazione dell'udienza. Non di meno, per le ragioni che seguono, il motivo è manifestamente infondato. 2.1 A ben vedere i ricorrenti richiamano la giurisprudenza di questa Corte in relazione al bilanciamento fra circostanze e alla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in funzione della determinazione della pena, senza confrontarsi, invece, con la previsione dell'art. 157, commi 2 e 3, cod. pen., che per un verso determinano l'irrilevanza del concorso di circostanze ai sensi dell'art. 69 cod. pen. e del giudizio di bilanciamento conseguente ai fini della prescrizione, come anche la rilevanza per la determinazione della pena ai medesimi fini delle circostanze ad effetto speciale. Nel caso in esame, l'esclusione all'esito del primo grado dell'aggravante dell'art. 625, comma 1, n. 6, cod. pen., da parte del Tribunale di Pavia, vedeva accertata la responsabilità penale in ordine al delitto di furto doppiamente aggravato: dall'abuso di prestazione d'opera, ai sensi dell'art. 61, comma 1, n. 11, nonché dall'aver commesso il furto su cose esistenti in stabilimenti pubblici ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. La concorrenza delle due aggravanti rende operante l'art. 625, comma 2, cod. pen. che integra una aggravante 'indipendente', ma ad effetto speciale (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 27977, udienza del 12/04/2022, La Notte, non massimata), in quanto comporta un aumento della pena prevista dall'art. 625, comma 1, nel massimo pari a anni sei di reclusione, in misura superiore a un terzo, essendo pari ad anni dieci di reclusione quella doppiamente aggravata (il principio viene affermato 'a contrario' da Sez. U, n. 28953 del 27/04/2017, S. Rv. 269784 - 01, che ai fini della determinazione del tempo necessario per la prescrizione del reato, affermano che le circostanze c.d. indipendenti che comportano un aumento di 5 pena non superiore ad un terzo non rientrano nella categoria delle circostanze ad effetto speciale). Ne consegue che il termine di prescrizione risulta essere quello massimo, a seguito di interruzione, di anni dodici e mesi sei, al quale deve aggiungersi il periodo di sospensione del decorso del termine per impedimenti del difensore e dell'imputato, con differimenti dall'udienza del 14 marzo 2017 al 29 maggio 2017— da computarsi in giorni 60 ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3, cod. proc. pen. — e poi ancora da tale ultima data al 3 luglio 2017, per complessivi 95 giorni. Pertanto, per i reati commessi fra il 12 novembre 2013 al 29 novembre 2013, oggetto del presente motivo, la prescrizione andrà a scadere tra il 17 agosto 2026 e il 3 settembre 2026. Ne consegue, pertanto, la manifesta infondatezza del motivo esaminato. 3. Il secondo motivo per come formulato non è consentito. A ben vedere le plurime censure si fondano sul dedotto travisamento delle dichiarazioni rese dal teste GI. 3.1 Va premessa, ai fini della piena comprensione anche dei motivi di ricorso, la ricostruzione di quanto emerge dalle sentenze di merito in ordine alle condotte attribuite agli attuali ricorrenti. Va altresì evidenziato come le due sentenze di merito possano integrare la cd. doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). Infatti, il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145). 3.2 Dall'esame delle sentenze di merito emerge come gli imputati siano stati ritenuti responsabili delle condotte di furto di generi alimentari sottratti dalle celle frigorifere dell'Ospedale San Matteo di Pavia, consegnate a terzi. Come osserva la Corte territoriale, e come emerge dalla sentenza di primo grado, il quadro probatorio risultava integrato dagli esiti delle intercettazioni ambientali, dal contenuto delle video registrazioni, effettuate nei locali interessati, 6 oltre che dalle dichiarazioni di RI GI, cuoco coordinatore, e EL LI Cevini, responsabile economa. 3.3 I ricorrenti riportano brani delle dichiarazioni di RI GI, rese nel corso di due udienze dibattimentali, evidenziando come il contenuto della deposizione emergente da tali stralci sia difforme rispetto alla valutazione operata dalla Corte di appello. A ben vedere la Corte di appello ritiene che il quadro probatorio e, in particolare, quanto riferito da RI GI, in uno a quanto riferito anche da EL LI Cevini, renda non condivisibile la versione difensiva (fol. 14 della motivazione impugnata), respingendo la tesi, proprio per le dichiarazioni dei testi predetti, oltre che per l'esito delle intercettazioni, che esistesse una prassi lecita di consegna delle eccedenze alimentari prossime alla scadenza ai tecnici manutentori (fol. 15 e 16). Proprio il tenore della motivazione rende non proponibile la censura di travisamento come formulata. In primo luogo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme" il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti — con specifica deduzione — che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, La Gumina e altro, Rv. 26921701). Nel caso in esame non solo non è stata dedotta la valutazione nel solo provvedimento di secondo grado, ma invece risulta che le dichiarazioni di GI siano state pienamente valutate anche dal Giudice in primo grado (foll. 2, 4, 8 della sentenza del Tribunale di Pavia, con particolare riferimento alla tesi difensiva, al fol. 10 quanto al capo 46, al fol. 15 quanto al capo 85, al fol. 17 quanto al capo 61). In secondo luogo, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, ferma restando l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio, se non nei limiti del sindacato della motivazione posta a sostegno della stessa (Sez. 5, Sentenza n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774 - 01; í 7 Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207 - 01). Nel caso in esame i ricorrenti non argomentano in ordine alla forza decisiva e disarticolante del travisamento, trascurando di confrontarsi con l'esistenza di altre fonti di prova, oltre alle dichiarazioni di GI, a cominciare dalla testimonianza di EL LI Cevini, di altri testimoni anche richiamati nella sentenza di primo grado, nonché delle risultanze delle intercettazioni in ambientale, dalle quali emerge che proprio GI, conversando, lamentasse ammanchi elevati di derrate alimentari (foll. 5 e ss. della sentenza di primo grado). In terzo luogo, qualora la prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l'onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni brani ovvero a sintetizzarne il contenuto, giacchè così facendo viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il complessivo significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare l'effettiva portata del vizio dedotto (ex multis Sez. 3, n. 19957/17 del 21 settembre 2016, Saccomanno, Rv. 269801; Sez. F., n. 32362 del 19 agosto 2010, CU ed altri, Rv. 248141; Sez. 4 n. 37982 del 26 giugno 2008, Buzi, rv 241023; Sez. 2, 01/10/2008, n. 38800, Gagliardo, Rv. 241449): Si tratta di un peculiare onere di inequivoca "individuazione" e di specifica "rappresentazione" degli atti processuali ritenuti rilevanti in relazione alla doglianza dedotta, onere che può essere assolto nelle forme di volta in volta più adeguate alla natura degli atti stessi (integrale esposizione e riproduzione nel testo del ricorso, allegazione in copia, precisa identificazione della collocazione dell'atto nel fascicolo del giudice, ecc.) (Sez. 4, n. 3360, 16/12/2009, dep. 2010, Mutti, Rv 246499). Nel caso in esame il primo motivo dei ricorsi riporta i brani delle deposizioni di GI solo in parte, non riproducendo o allegando l'intera dichiarazione, dal cui senso complessivo deve trarsi la valutazione: ne consegue il difetto di autosufficienza del ricorso. Per l'insieme di tali ragioni il motivo, nei termini in cui è stato proposto, non era consentito, determinandosi l'inammissibilità del ricorso sul punto. 4. I motivi terzo, quarto e quinto, da trattarsi congiuntamente, sono manifestamente infondati. Il terzo motivo lamenta travisamento del contenuto delle immagini, tratte dalle riprese effettuate nei locali ove erano collocate le celle frigorifere relative al capo 61) contestato a OS: la Corte territoriale avrebbe frainteso le stesse, attribuendo valenza furtiva all'atteggiamento dell'imputato che poneva all'interno della borsa di RI del cibo, non valutando che OS mostrò a RI la derrata prima di metterla in borsa e che si era poi trattenuto 35 secondi nella cella frigorifera, dal che la illogicità della conclusione della Corte di appello, anche 8 perché il teste GI aveva ammesso che in frigo potessero esservi le derrate proprie degli elettricisti. Quanto a AG per il capo 85), la contraddizione nella motivazione impugnata sarebbe nella circostanza che la Corte di appello afferma che gli imputati inserivano le derrate in zaini o borse, mentre AG non occulta i beni in borsa, ma lo zaino si vede solo allorchè si allontana con lo scooter dall'ospedale, con la illogicità di un pezzo di carne prelevato dal frigo 17 minuti prima di allontanarsi. Inoltre la Corte territoriale, avrebbe travisato le prove ritenendo che AG abbia sottratto della carne, mentre la stessa imputazione riferisce di beni non identificati. Quanto al vizio da travisamento, vanno richiamati i principi indicati al punto che precede: non vi è prospettazione della forza disarticolante, difetta l'allegazione della prova — il frame video — che si ritiene travisata, non sussiste, infine, a fronte della doppia conforme, la novità dell'elemento di prova valutato da parte della Corte di appello rispetto al primo grado, in quanto anche il Tribunale di Pavia (sentenza di primo grado, fol. 17) escludeva che si trattasse di derrate alimentari personali e riposte da RI in precedenza, proprio per l'atteggiamento furtivo da parte di OS, come anche rilevava che dal video emergesse che AG prelevava carne in sottovuoto (fol. 15). Per altro, anche il dedotto vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto, risulta in vero manifestamente infondato a fronte delle argomentazioni della Corte territoriale che, per il capo 61), confermando l'atteggiamento furtivo ritenuto già in primo grado, riteneva generiche le affermazioni di GI, che ammetteva come in alcuni casi fosse possibile che gli operai conservassero il proprio pasto nella cella, quindi non riferendosi specificamente al caso del capo 61); tanto più che RI risultava essere stato già condannato dal Tribunale di Pavia, per altro impossessamento di alimenti avvenuto con la medesima modalità, ricevuto questa volta da IE NA (sentenza impugnata fol. 18). Anche l'argomentazione difensiva in ordine al capo 85) impatta con un dato non sindacabile in questa sede: i Giudici del merito hanno, dopo avere provveduto alla visione personale del video, rilevato che AG prelevò una confezione di carne sottovuoto (fol. 15 della sentenza di primo grado, fol. 18 della sentenza di appello), cosicchè non si rinviene alcuna illogicità manifesta o contraddizione nella circostanza che abbia tenuto la carne per 17 minuti fuori dal frigo prima di allontanarsi, dovendosi rilevare che certamente il confezionamento sottovuoto poteva evitare il dedotto rapido deperimento. Né, tantomeno, l'affermazione generale che per tutte le imputazioni la Corte di appello compie, quanto all'inserimento della refurtiva in zaini e borse, è tesa a k 9 dimostrare che non vi potesse essere una destinazione al consumo immediato da parte degli operai in locali attigui (fol. 14): nel caso in esame per AG, non ribadita dal ricorrente la tesi difensiva iniziale che non di carne ma di grembiuli si fosse trattato, la Corte territoriale confermava la responsabilità penale con motivazione non manifestamente illogica, anche di fronte al dato che AG si allontanò poi con lo scooter e lo zaino. Era per altro emerso, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, che ciò che era immediatamente consumabile dal personale di cucina, in quanto «scarto» non riutilizzabile, non veniva riposto in frigo (fol. 16), mentre AG ebbe a ricevere la carne prelevata dal frigo, il che escludeva che si trattasse di tale tipo di derrata/scarto. Inoltre la Corte di appello — così esplicitamente distinguendo la posizione di AG da quella degli altri coimputati che avevano inserito la derrata in zaini o borse (fol. 15) - operava una valutazione specifica e non generica quanto al ricorrente, certamente non manifestamente illogica, in relazione alle risultanze probatorie che lo riguardavano. Il quarto motivo rinviene la illogicità della motivazione nell'aver affermato, come evidenziato, che gli involucri prelevati e collocati in zaini o borse non erano destinati al consumo o alla preparazione di cibi in locali attigui: tale affermazione risulterebbe smentita dalla sentenza del Tribunale di Pavia, relativa a un coimputato assolto, FI, che, proprio come i tecnici ai quali OS e RE avevano consegnato le derrate, le aveva inserite in borse o zaini. A riguardo evidenzia la Corte di merito come FI non concorreva con alcuno degli attuali imputati, il che, in modo non manifestamente illogico, esclude che il modus operandi degli attuali ricorrenti fosse identico a quello di FI: d'altro canto la sentenza relativa a FI neanche è stata allegata in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Tali ultime argomentazioni, anche in ordine al deficit di autosufficienza, si attagliano anche al quinto motivo, limitato ai reati contestati a OS e RE e fondato sulla comparazione fra la posizione di costoro con quella di FI, dalla quale prospetta vizio di motivazione quanto all'elemento soggettivo del reato. Va a tal proposito precisato, oltre a doversi ribadire che la comparazione con il caso FI è resa impossibile per le esposte ragioni, che la Corte di appello valuta correttamente la censura relativa all'elemento soggettivo del reato al fol. 17, rilevando come il collocamento nelle borse costituisse indice assai significativo della consapevolezza piena della necessità di occultare il prelievo e l'asporto, mancando poi la prova che la derrata fosse stata impiegata per il consumo sul posto da parte dell'operaio. Si tratta di motivazione congrua e assolutamente logica, in questo caso come per le precedenti censure, non contestabile in questa sede con motivi versati in fatto, tesi a ottenere una rilettura del materiale 10 probatorio per valutare la tesi alternativa proposta, operazione in questa Sede non consentita (Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; successivamente il principio è stato ribadito da Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215). 5. All'inammissibilità complessiva dei ricorsi consegue la condanna delle parti ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). 6. Dall'inammissibilità dei ricorsi discende la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3087,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3087,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 30/01/2023 Il Con igliere estensore