Sentenza 9 gennaio 2003
Massime • 1
In relazione al carattere dispositivo dell'impugnazione, i poteri del giudice del gravame vanno determinati con esclusivo riferimento all'iniziativa delle parti, con la conseguenza che, in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice non può essere più sfavorevole, nei confronti dell'impugnante, di quanto non sia stata la sentenza oggetto di gravame e non può, quindi, dare luogo ad una "reformatio in peius" in danno di quest'ultimo. (Nella specie, la sentenza di primo grado aveva condannato l'INAIL a corrispondere al ricorrente la rendita per malattia professionale nella misura dell'11 per cento; la S.C. ha cassato la sentenza di appello, in quanto, benché la pronunzia di primo grado fosse stata impugnata esclusivamente dall'INAIL, deducendo l'erroneità della determinazione della percentuale di invalidità, il giudice di secondo grado, in mancanza di appello incidentale, aveva riconosciuto la rendita nella più elevata misura del 15 per cento).
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Leggi il contributo in pdf * Questo scritto riproduce una relazione tenuta all'Incontro-Webinar “L'ergastolo ostativo nella società e nell'ordinamento: Silenzio, parla la Corte costituzionale”, organizzato da ItaliaStatodiDiritto, dalla Camera penale di Roma e dall'Ordine avvocati di Roma (Roma, 4 novembre 2022). Nella esposizione orale alcuni passaggi erano stati omessi al fine di rispettare i tempi dell'Incontro. 1. Storia complessa e tormentata, quella dell'ergastolo ostativo, la forma di ergastolo oggi dominante nella prassi: interessa oltre 1.150 condannati, su un totale di circa 1.800 ergastolani. Particolarmente tormentata la storia dei rapporti tra ergastolo ostativo e …
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* Questo scritto riproduce una relazione tenuta all'Incontro-Webinar “L'ergastolo ostativo nella società e nell'ordinamento: Silenzio, parla la Corte costituzionale”, organizzato da ItaliaStatodiDiritto, dalla Camera penale di Roma e dall'Ordine avvocati di Roma (Roma, 4 novembre 2022). Nella esposizione orale alcuni passaggi erano stati omessi al fine di rispettare i tempi dell'Incontro. 1. Storia complessa e tormentata, quella dell'ergastolo ostativo, la forma di ergastolo oggi dominante nella prassi: interessa oltre 1.150 condannati, su un totale di circa 1.800 ergastolani. Particolarmente tormentata la storia dei rapporti tra ergastolo ostativo e Costituzione. Paradossalmente, si può …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2003, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO GIOVANNI - Presidente -
Dott. CAPITANIO NATALE - Consigliere -
Dott. FOGLIA RAFFAELE - Consigliere -
Dott. FILADORO CAMILLO - Consigliere -
Dott. DI LELLA RAFFAELE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da
I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale per notaio Carlo Federico Tuccari di Roma rep. N.53193 del 25/1/2000, dagli avv.ti Antonino Catania e Giuseppe De Ferrà, ed elettivamente domiciliata presso gli stessi in via IV Novembre n. 144 - Roma.
- ricorrente -
contro
RA NG rapp.to e difeso, giusta procura a margine del controricorso, dall'avv. Giampaolo Petti, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato, in via Francesco De Sanctis n.
4 - Roma.
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 16523 del 12/9/1999 - R.G. 1733/1996.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/5/2002 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Di Lella;
Udito l'avv. Favata per delega dell'avv. Antonino Catania;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22 maggio 1995, il Pretore di Roma aveva condannato l'Inail a corrispondere ad GE TI la rendita per malattia professionale pari all'11%.
Con atto depositato il 16/1/1996 l'Inail proponeva appello, deducendo la erronea quantificazione del danno operata dal primo giudice. Il TI resisteva al gravame.
Il Tribunale disponeva il rinnovo della consulenza tecnica, all'esito della quale rigettava l'appello, e tuttavia riformava la impugnata sentenza, riconoscendo la rendita nella più ampia misura del 15%. Avverso tale pronuncia l'Inail propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
GE TI si è costituito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso (violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 329 e 436 c.p.c.; nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 132 n. 4 e dell'art. 118 c.p.c.; nonché vizi denunciabili ai sensi dell'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.) l'Inail si duole che il giudice del gravame, nonostante la mancanza di appello incidentale da parte dell'assicurato avverso la decisione pretorile, che era stata impugnata solo dall'istituto previdenziale, abbia tuttavia riconosciuto una inabilità in misura maggiore rispetto a quella stabilita dal giudice di primo grado, in tal modo violando il principio della immodificabilità del punto della decisione non impugnato da colui cui il relativo onere incombeva, e così decidendo al di là dell'oggetto del gravame. Il ricorso è fondato. Con l'atto di appello, l'Inail si era doluto della erronea (per eccesso) valutazione della misura del danno prodotto dalla malattia professionale denunciata. Il giudice d'appello, in considerazione dell'oggetto del gravame proposto dall'istituto previdenziale, e in assenza di impugnativa della decisione pretorile da parte dell'assicurato, si sarebbe dovuto limitare a verificare se la misura della inabilità a danno dell'assicurato fosse o meno di minore entità rispetto a quella ritenuta dal Pretore.
Infatti, poiché i motivi di appello definiscono il contenuto e i limiti del giudizio di impugnazione, e cioè l'oggetto dello stesso (c.d. effetto devolutivo dell'appello), divenendo definitiva la statuizione di primo grado nella parte impugnabile e non impugnata, la decisione del giudice del gravame, in assenza di appello incidentale, non può essere più sfavorevole, nei confronti della parte che abbia invece impugnato, di quanto non sia stata la sentenza oggetto di gravame.
Pertanto, nel caso di specie, a seguito della impugnazione da parte del solo istituto previdenziale avverso l'accertamento in primo grado del diritto alla rendita per malattia professionale in una determinata misura, la statuizione del giudice di appello, che afferma una maggior misura della rendita stessa, integra violazione dei suddetti principi, in deroga al divieto, dagli stessi scaturente, di "reformatio in peius" (Cass. 485 del 20/1/1994; Cass. 3557 del 15/4/1994; Cass. 465 del 19/1/1999; Cass. 4087 del 22/3/2001). La sentenza va pertanto cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Roma, che nel precedere a nuovo esame si atterrà al seguente principio di diritto: "per l'effetto devolutivo dell'appello i poteri del giudice del gravame vanno determinati con esclusivo riferimento all'iniziativa delle parti, con la conseguenza che, in assenza di appello incidentale, la decisione del giudice del gravame non può essere più sfavorevole, nei confronti della parte che abbia invece impugnato, di quanto non sia stata la sentenza oggetto di gravame, e non può quindi dare luogo alla sua "reformatio in peius" a danno dell'appellante.
Il giudice del rinvio provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese, alla Corte d'Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2003