Sentenza 21 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/10/2003, n. 15749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15749 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2003 |
Testo completo
AULA "B" 1 5749/03 5 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 4739/2002 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Ciciretti Presidente Dott. Stefano Cron. 32072 Dott. Alberto Spano Cons. Rel. Rep. Dott. Fernando Lupi Consigliere Dott. Corrado Guglielmucci Consigliere Ud. 25 giu- Dott. Camillo Filadoro Consigliere gno 2003 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, domi- ciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Ge- nerale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;
- ricorrente
contro
EC NN AR, elettivamente domiciliato in Roma, via Martiri di Belfiore n. 2, presso l'avv. Domenico Concetti che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
intimata costituita con procura 4030 A avverso la sentenza n. 48/2001, decisa il 21 giugno 2001 e pubbli- cata il 16 ottobre 2001, resa dal Tribunale di Campobasso nel pro- cedimento n. 49/99 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 giugno 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Domenico Concetti per la controricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'Angelo, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 23 dicembre 1990, EC NN AR conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Isernia il Ministero dell'Inter- no al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto al ripristino della pensione d'invalidità, già in godimento e di poi revocata. Con sentenza in data 6 marzo 1997 il Giudice adito respingeva la domanda. Interponeva appello la EC e in esito il gravame veniva accolto con sentenza n. 48/2001, emessa in data 21 giugno 16 ottobre 2001 dal Tribunale di Campobasso. La decisione veniva così motivata. Il Collegio di merito aderiva alle conclusioni del CTU, il quale aveva ravvisato una riduzione permanente della capacità lavorativa ་pari al 75%, osservando che le stesse apparivano non contrastate da validi elementi di argomentazione". Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da 2 Л parte ricorrente non risulta notificata, propone ricorso per cas- sazione il Ministero dell'Interno con atto notificato in data 8 febbraio 2002, sulla base di quattro motivi. EC NN AR si è costituita col solo deposito di procura. : Il difensore officiato dalla stessa ha partecipato alla discussio- ne. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione o falsa applicazione dell'art. 13 legge 118/71 e del DM 5 febbraio 1992. Si osserva che non sono enunciati i criteri in base ai quali il CTU ha ravvisato un'invalidità del 75% a far data dal 21 aprile 2000. Col secondo motivo si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione in ordine agli stessi punti sopra indicati. Col terzo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione ° falsa applicazione dell'art. 13 legge 118/71. Si osserva che è mancata qualsiasi verifica in ordine alla sussi- stenza di requisiti diversi da quello sanitario. Col quarto motivo si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione in ordine agli stessi punti sopra indicati. I quattro motivi vanno esaminati congiuntamente, siccome stretta- 3 Λ mente connessi. Le censure non appaiono fondate siccome non attinenti alla ratio decidendi. Si deve anzitutto osservare che nella denunciata sentenza, il cui testo viene integralmente recepito nel ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità quale esposizione dei fatti rile- vanti di causa, si riferisce che vi è stata una revoca di pensione d'invalidità e, sulla base di accertamenti sanitari espletati me- diante consulenza tecnica di ufficio si riconosce il diritto a ta- le beneficio, sia pure con decorrenza successiva all'avvenuta eli- minazione dello stesso. Il Ministero ricorrente si duole invece dell'avvenuto riconosci- mento del diverso beneficio dell'assegno d'invalidità, come ben si desume, oltre che dalle parole testuali usate, dal riferimento all'art. 13 legge 30 marzo 1971 n. 118, che disciplina appunto l'attribuzione dell'assegno d'invalidita e non già all'art. 12 della stessa legge, che disciplina l'attribuzione della pensione d'inabilità. E non si tratta di un mero lapsus calami, eventualmente ripetuto sotto altra forma, poiché parte ricorrente richiede espressamente la prova di una iscrizione nelle liste di collocamento obbligato- rio che non può certo aver luogo per chi si trova in condizione di totale inabilità lavorativa. È solo il caso di aggiungere per completezza che non vengono indi- cati gli atti della fase di merito ove la problematica attinente 4 A alla tabella delle percentuali d'invalidità sarebbe stata sottopo- sta al vaglio del giudice di appello e pertanto la questione, sol- levata per criticare la valutazione del CTU a base della decisio- ne, risulta nuova e inammissibile nel giudizio di legittimità. Quanto ai requisiti diversi da quello sanitario, si deve osservare che nel ricorso vengono appunto richiamati quelli attinenti ad un beneficio differente rispetto a quello concesso. Circa l'impossibilità di acquisire la prova del requisito reddi- tuale mediante autocertificazione, si rileva infine che il tema risulta del tutto estraneo al giudizio dal momento che non vengono indicati gli atti della fase di merito ove la questione, cui non vi è cenno di sorta nella denunciata sentenza, assunta, si ripete, quale esposizione dei fatti di causa proprio dalla parte ricorren- te, sarebbe stata sollevata. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo in relazione all'effettiva attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 10,00 oltre a € 1.500,00 per onorario. Roma, 25 giugno 2003 IL PRESIDENTE Прпостамен Albute 0 IL CONSIGLIERE ESTENSORE о S -- - IL CANCELLIERE Depoentato in Cancelleria OTT.2003 CANCELLIERE 7. SSA , TA 10 . I SPESA 3 RT 53 'A ELL . N N G D -73 O SI DA SEN 1-8 , E 1 I ISTRO A E ITTO G G REG LE IR D A ELL O D