CASS
Sentenza 18 maggio 2026
Sentenza 18 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/05/2026, n. 14806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14806 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2892/2022 R.G. proposto da Fattorie di Santo Pietro S.r.l., società agricola (00529030397), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato GI Dirindelli ([...]; giovannidirindelli@pec.ordineavvocatisiena.it); – ricorrente – contro Consorzio di Bonifica 3 Medio NO (06432250485), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato PE Conoscenti ([...]; giuseppe.conoscenti@pec.avvocatilucca.it); e Consorzio Contributi Civile Sent. Sez. 5 Num. 14806 Anno 2026 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: PAOLITTO LIBERATO Data pubblicazione: 18/05/2026 2 Agenzia delle Entrate Riscossione (13756881002), in persona del suo Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (80224030587; ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); – controricorrenti – e sul ricorso proposto da Consorzio di Bonifica 3 Medio NO (06432250485), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato PE Conoscenti ([...]; giuseppe.conoscenti@pec.avvocatilucca.it); – ricorrente in via incidentale – contro Fattorie di Santo Pietro S.r.l., società agricola (00529030397), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato GI Dirindelli ([...]; giovannidirindelli@pec.ordineavvocatisiena.it); – controricorrente al ricorso incidentale – e Agenzia delle Entrate Riscossione (13756881002), in persona del suo Presidente p.t.; – intimata - avverso la sentenza n. 2253/2021, depositata il 15 giugno 2021, della Commissione tributaria regionale della Lombardia;
Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 15 aprile 2026, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto;
uditi l’avvocato Laura Trimarchi, per le Fattorie di Santo Pietro S.r.l., l’avvocato PE Conoscenti, per il Consorzio di Bonifica 3 Medio NO, e l’avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Mario Fresa, che ha concluso, in via principale, per la cassazione della sentenza impugnata e, in via subordinata, per il rigetto 3 del ricorso principale con accoglimento del ricorso incidentale del Consorzio. FATTI DI CAUSA 1. – Con sentenza n. 2253/2021, depositata il 15 giugno 2021, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto, per quanto di ragione, l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate- Riscossione, così pronunciando in parziale riforma della sentenza di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di una cartella di pagamento notificata dietro iscrizione a ruolo dei contributi consortili di bonifica dovuti dalla contribuente per gli anni 2013 e 2014. 1.1 – A fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che: - destituita di fondamento rimaneva la difesa svolta dalla contribuente circa la sussistenza della legittimazione passiva dell’agente della riscossione – da questi contestata con l’atto di appello - in quanto le contestazioni svolte in giudizio riguardavano «… in via esclusiva, … l'attività dell'ente impositore Consorzio di Bonifica 3 Medio NO», così che l'Agenzia delle entrate Riscossione risultava carente di «legittimazione passiva, per essere estranea ai fatti lamentati ed oggetto di causa»; né «Trattandosi di cartella esattoriale, … era richiesta la fase del contraddittorio vera e propria, cosi come preteso»; - del pari destituita di fondamento rimaneva l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di jus postulandi in quanto sussisteva «la possibilità per l'Agente della Riscossione di essere rappresentata da legali esterni, se iscritti in un elenco formato in coerenza con il codice dei contratti pubblici.»; - la nuova disciplina regionale delle attività di bonifica (l. regione Toscana, 27 dicembre 2012, n. 79, art. 26) aveva sostituito il piano delle attività di bonifica alla previgente previsione di un piano generale 4 di bonifica (l. regione Toscana, 5 maggio 1994, n. 34, art. 8) e detto piano «nel caso de quo, risulta da documentazione agli atti, essere stato regolarmente approvato per la sola annualità 2014», così che il contributo non poteva ritenersi dovuto (anche) per l’anno 2013; - l’ente impositore aveva dato conto dei presupposti impositivi a riguardo degli «immobili della società contribuente … [che] …ricadevano nel perimetro consortile» avendo «effettuato opere di manutenzione ordinaria e di sorveglianza di corsi d'acqua» che avevano evitato danni, e dalle quali erano conseguiti incrementi e migliorie che avevano «permesso di conservare il valore economico degli immobili circoscritti nel perimetro consortile, evitando il deterioramento»; e dagli stessi criteri di calcolo del contributo (che avevano riguardo alla rendita catastale degli immobili, al reddito agrario e dominicale) poteva desumersi l’utilizzazione (anche) «di indici, più specifici, quali ad esempio, densità ed esercizio delle canalizzazioni, dei corsi d'acqua, degli impianti di sollevamento, della sofferenza idraulica ed altro ancora» che concorrevano alla determinazione dell'indice di beneficio unitario;
- andava, altresì, disattesa l’eccezione di giudicato esterno proposta con riferimento alla sentenza n. 1244/2017 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana in quanto « … le fattispecie prese a confronto per gli anni 2012 e per gli anni 2013 e 2014, non sono equiparabili. Non vi è comunanza di profili, tenuto conto che per l'annualità relativa all'anno 2012 il Piano generale di bonifica non era stato approvato, mentre per le annualità 2014, il Piano generale di bonifica era stato approvato e, quindi vi era un riconoscimento effettivo delle opere di bonifica eseguite … ». 2. – Fattorie di Santo Pietro S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di sei motivi. 5 Il Consorzio di Bonifica 3 Medio NO resiste con controricorso e, con successivo ricorso, ha a sua volta impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana sulla base di tre motivi di ricorso cui Fattorie di Santo Pietro S.r.l. resiste con controricorso. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione resiste con controricorso al ricorso proposto da Fattorie di Santo Pietro S.r.l. Le parti private hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – In via pregiudiziale, va disattesa l’eccezione di inammissibilità articolata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione che assume, per l’appunto, la tardiva notifica del ricorso introduttivo (in data 16 luglio 2018) a fronte di cartella di pagamento notificata il 9 maggio 2018. Difatti, va osservato, la sentenza resa in primo grado dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano reca uno specifico accertamento in fatto in ordine alla tempestiva proposizione del ricorso;
e su detto accertamento, in difetto di impugnazione, si è formato il giudicato. Trattandosi, dunque, di accertamento in fatto cui si correla il giudicato espresso, l’eccezione di parte rimane in questa sede essa stessa inammissibile (v., da ultimo, Cass. Sez. U., 29 agosto 2025, n. 24172). 2. – Tenuto, poi, conto del principio di unità dell'impugnazione - secondo il quale l'impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell'unico processo nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazioni successive della stessa sentenza, le quali, pertanto, hanno sempre carattere incidentale, - va considerato che, nei procedimenti con pluralità di parti, avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, cui questo sia stato notificato, devono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali 6 ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e perciò nella forma delle impugnazioni incidentali;
ne consegue che il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, in forza degli artt. 333 e 371 cod. proc. civ., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest'ultima, deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell'impugnazione principale (Cass. Sez. U., 25 giugno 2002, n. 9232 cui adde Cass., 18 dicembre 2024, n. 33127; Cass., 26 novembre 2019, n. 30775; Cass. Sez. U., 20 marzo 2017, n. 7074; Cass., 18 luglio 2014, n. 16501; Cass., 30 dicembre 2009, n. 27887; Cass., 22 ottobre 2004, n. 20593; Cass. Sez. U., 25 novembre 2003, n. 17981). Nella fattispecie, pertanto, deve considerarsi come principale il ricorso proposto da Fattorie di Santo Pietro S.r.l. (ricorso che è stato notificato, a mezzo pec, il 17 gennaio 2022) e come incidentale (tempestivo) il ricorso proposto dal Consorzio di Bonifica 3 Medio NO (ricorso che è stato notificato, a mezzo del servizio postale, con spedizione del 13 gennaio 2022; notifica perfezionatasi il 18 ed il 19 gennaio 2022). 3. – Va anteposto l’esame dei primi quattro motivi del ricorso principale. 4. - Il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 81 cod. proc. civ., ed al d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39, deducendo, in sintesi, la ricorrente che illegittimamente il giudice del gravame aveva escluso la legittimazione passiva dell’agente della riscossione che, diversamente, deve essere considerato sostituto processuale dell’Ente impositore pur a fronte di questioni che involgevano (piuttosto che la regolarità e la 7 validità degli atti di riscossione) il merito della pretesa impositiva, nè potendosi ravvisare alcun difetto di contraddittorio laddove evocato in giudizio il solo agente della riscossione. 4.1 – Il motivo è destituito di fondamento. Premesso che il motivo di ricorso non attinge l’intervento volontario del Consorzio – e che, in buona sostanza, finisce col confondere la legitimatio ad processum dell’agente della riscossione (che non è stata esclusa, tanto che l’appello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione non è stato dichiarato inammissibile) con la legitimatio ad causam relativa ai motivi di impugnazione dell’atto impositivo, - come la Corte ha avuto modo di rilevare, il legittimato passivo, quando sia posto in discussione il fondamento del credito erariale, è l'ente impositore, (cfr. Sez. U. 25 luglio 2007 n. 16412, in motivazione;
v., altresì, Cass., 9 novembre 2016, n. 22729; Cass., 11 marzo 2011, n. 5832; Cass., 6 maggio 2002, n. 6450; Cass., 17 settembre 2001, n. 11667 e, ancora di recente, Cass., 31 gennaio 2025, n. 2286 che, sulla base della disposizione di cui al d.lgs. n. 112 del 1999, art. 39, ritiene ammissibile l’intervento dell’Ente impositore anche in appello). Il profilo trattato nella gravata sentenza, pertanto, riguardava (solo) la posizione dell’agente della riscossione rispetto ai titoli posti a fondamento delle eccezioni svolte dalla contribuente (eccezioni che involgevano il presupposto impositivo e le modalità di esercizio del potere impositivo); né la pronuncia ha rimesso espressamente in discussione la legittimazione processuale dell’Agenzia delle Entrate- Riscossione, così come i principi di diritto enunciati dalla Corte in tema di legittimazione passiva dell’agente della riscossione nel giudizio introdotto con l’impugnazione della cartella di pagamento, sia pur su di una causa petendi correlata ai vizi, - piuttosto che dell’attività di riscossione, - del procedimento di formazione del titolo esecutivo, in difetto di un litisconsorzio necessario (v., Cass. Sez. U., 22 settembre 8 2017, n. 22080) con l’Ente impositore cui si deve riconoscere il diritto di intervenire in giudizio a seguito della chiamata di cui all’art. 39, cit., qualificabile in termini di litis denuntiatio. 5. - Col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 11 e 12, assumendo che il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare il difetto insanabile di jus postulandi in capo all’appellante agente di riscossione attesa l’inammissibilità del conferimento della procura a difensore del libero foro. 5.1 – Nemmeno questo motivo può trovare accoglimento. Come, difatti, in più occasioni rimarcato dalla Corte, le disposizioni di cui all’art. 12, cit., non precludono né agli enti impositori né allo stesso agente della riscossione di farsi assistere in giudizio da difensori abilitati, anche perché una siffatta preclusione «mal si concilierebbe con l'art. 24, comma 2^, Cost.» (così Cass., 6 settembre 2004, n. 17936 cui adde, ex plurimis, Cass., 23 giugno 2025, n. 16797; Cass., 15 ottobre 2018, n. 25625; Cass., 23 ottobre 2006, n. 22804). Ancora di recente, poi, con riferimento alla posizione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, le Sezioni Unite della Corte hanno rilevato la generale facoltà dell'Agenzia di avvalersi degli avvocati del libero foro nei giudizi davanti alle Commissioni tributarie (al di fuori, pertanto, dei casi riservati all'Avvocatura erariale su base convenzionale), facoltà che costituisce «una conferma della ricostruzione del sistema della rappresentanza e difesa in giudizio del nuovo Ente …che esige il rafforzamento e la razionalizzazione e non già alcuna limitazione delle facoltà di avvalimento di una rappresentanza tecnica pure non istituzionale, già in precedenza riconosciute anche solo in via ermeneutica» (così Cass. Sez. U., 19 novembre 2019, n. 30008 cui 9 adde Cass., 19 luglio 2023, n. 21370; Cass., 28 febbraio 2023, n. 6058; Cass., 10 giugno 2021, n. 16314). 6. - Il terzo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., sull’assunto che illegittimamente il giudice del gravame aveva escluso l’efficacia ultrattiva del giudicato che si era formato (giusta sentenza n. 1244/2/17, del 15 maggio 2017, della Commissione Tributaria Regionale della Toscana) relativamente ai contributi richiesti per l’anno 2012. Soggiunge la ricorrente che detto giudicato trovava fondamento nel rilevato difetto di un piano generale di bonifica e che lo stesso piano di classifica, già vigente, doveva ritenersi posto a fondamento dei contributi consortili (ora) in contestazione, l’adozione di un nuovo piano essendo destinata a produrre effetti solo dall’anno 2015. 6.1 – Anche questo motivo è destituito di fondamento e va senz’altro disatteso. Innanzitutto, va rimarcato, il giudice del gravame, come si è anticipato, ha chiaramente distinto le fattispecie hinc et inde esaminate, così escludendo la conferenza dell’evocato giudicato esterno. In termini generali, peraltro, si è affermato che l'accertamento condotto con riferimento all'insussistenza del beneficio specifico e diretto per diverse annualità contributive non può considerarsi suscettibile di applicazione ultrattiva venendo, per l'appunto, in rilievo elemento di fattispecie che (ben) può variare in relazione ai diversi periodi di imposizione (Cass., 17 febbraio 2025, n. 4016; Cass., 16 febbraio 2025, n. 3897; Cass., 26 luglio 2023, n. 22697). La insussistenza (accertata nella sentenza passata in giudicato) di un piano generale di bonifica non può vincolare ex se la valutazione giudiziale della fattispecie in cui (insussistente il piano generale) sia 10 stata adottato però un piano di classifica, in quanto il rapporto tra i due atti si pone sul piano della prova (circa la sussistenza di un beneficio fondiario), e in particolare sul suo riparto che, nel caso di insussistenza del piano generale, pone a carico dell’Ente impositore l’onere della prova del beneficio fondiario (v. Cass., 6 febbraio 2015, n. 2241). 7. - Col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., dell’art. 118 d.a. cod. proc. civ. e del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, deducendo, in sintesi, che la sentenza poggiava su di una motivazione apparente che, dunque, non dava conto dei presupposti giustificativi dei rilievi svolti, rilievi secondo i quali l'ente impositore aveva prodotto «documenti validi», le difese svolte dalla contribuente risultavano «vaghe», il Consorzio aveva «effettuato opere di manutenzione ordinaria e di sorveglianza di corsi d'acqua, e di tutto questo, ne ha tratto vantaggio anche l'odierna società». 7.1 – Questo motivo è manifestamente destituito di fondamento. Innanzitutto, va osservato, la parte estrapola un passaggio motivazionale dall’intero contesto argomentativo che deve essere (diversamente) preso in considerazione ai fini in discorso;
e detto contesto (seppur connotato da sovrapposizioni concettuali non sempre strettamente consequenziali tra di loro) non ha affatto contenuti meramente apparenti e incomprensibili. Difatti, come anticipato, la gravata sentenza ha rilevato che l’ente impositore aveva dato conto dei presupposti impositivi a riguardo degli «immobili della società contribuente … [che] …ricadevano nel perimetro consortile» avendo «effettuato opere di manutenzione ordinaria e di sorveglianza di corsi d'acqua» che avevano evitato danni e dalle quali erano conseguiti incrementi e migliorie che avevano «permesso di conservare il valore economico degli immobili circoscritti nel perimetro 11 consortile, evitando il deterioramento»; e dagli stessi criteri di calcolo del contributo (che avevano riguardo alla rendita catastale degli immobili, al reddito agrario e dominicale) poteva desumersi l’utilizzazione (anche) «di indici, più specifici, quali ad esempio, densità ed esercizio delle canalizzazioni, dei corsi d'acqua, degli impianti di sollevamento, della sofferenza idraulica ed altro ancora» che concorrevano alla determinazione dell'indice di beneficio unitario. Come, poi, la Corte ha ripetutamente rilevato, deve considerarsi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). 8. – Il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla l. regione Toscana, 27 dicembre 2012, n. 79, art. 26, comma 1, alla l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 20, comma 4, ed all’art. 2697 cod. civ., sull’assunto che il piano delle attività di bonifica risultava (solo) trasmesso alla Regione, non anche approvato dalla Giunta regionale (art. 26, cit.) né potendosi concepire, al riguardo, la formazione di un silenzio assenso. 8.1 – Col sesto motivo, e sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, alla l. regione Toscana, 5 maggio 1994, n. 34, artt. 3 e 16, ed alla l. regione Toscana, 27 dicembre 2012, n. 79, art. 29, sull’assunto 12 che illegittimamente il giudice del gravame aveva identificato il presupposto impositivo «anche in termini solo di “danno evitato”» quando – secondo disposizioni di legge statale e regionale nonché dicta della giurisprudenza di legittimità – detto presupposto si correla alla sussistenza di un beneficio specifico e diretto. 9. – Questi motivi vanno esaminati congiuntamente agli spiegati motivi di ricorso incidentale che, a loro volta, espongono le seguenti censure. 9.1 - Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il Consorzio denuncia violazione e falsa applicazione della l. regione Toscana, 27 dicembre 2012, n. 79, artt. 33, 33-bis e 48, deducendo, in sintesi, che il piano generale di bonifica, non era più previsto dalla sopravvenuta disciplina regionale che aveva abrogato la l. regione Toscana, 5 maggio 1994, n. 34, artt. 8 e 10, e sostituito detto piano col piano annuale delle attività di bonifica. E, soggiunge il ricorrente, in via transitoria, l’art. 33-bis, comma 1, cit. (introdotto dalla l. regione Toscana, 8 marzo 2013, n. 8, art. 5), aveva (diversamente) previsto che «I ruoli per il pagamento del contributo consortile relativo all’anno 2013 sono emessi sulla base dei piani di classifica e delle modalità di riparto vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.». 9.2 - Il secondo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. sull’assunto che illegittimamente il giudice del gravame aveva escluso la debenza del contributo consortile richiesto per l’anno 2013 sul mero rilievo del difetto di approvazione di un piano delle attività di bonifica in quanto, da un siffatto deficit di prova, non avrebbe potuto conseguire che la verifica dei dati probatori da esso esponente offerti al giudizio secondo il principio che un siffatto 13 onere probatorio alloca in capo all’ente impositore in assenza di un piano generale di bonifica. 9.3 - Il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., espone la denuncia di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, assumendo il Consorzio che – avuto riguardo agli stessi rilievi dal giudice del gravame svolti con riferimento alla realizzazione di opere di «manutenzione ordinaria e di sorveglianza di corsi d'acqua», opere dalle quali erano conseguiti incrementi e migliorie svolte che avevano «permesso di conservare il valore economico degli immobili circoscritti nel perimetro consortile, evitando il deterioramento» - con riferimento al periodo di imposta relativo all’anno 2013 il giudice del gravame aveva tenuto in non cale i fatti decisivi correlati alla sussistenza di un beneficio fondiario specifico e diretto. 10. – Il quinto ed il sesto motivo del ricorso principale vanno senz’altro disattesi mentre vanno accolti il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, dal cui esame consegue l’assorbimento del terzo motivo. 11. – Il sesto motivo del ricorso principale, così come si è rilevato a riguardo del quarto motivo, isola dal contesto argomentativo della gravata sentenza, sopra ripercorso, il riferimento ad un «danno evitato» che ex se (al di là della sua impropria valenza semantica) non dà conto della complessiva ratio decidendi che, per l’appunto, correla il beneficio fondiario a realizzate «opere di manutenzione ordinaria e di sorveglianza di corsi d'acqua», alle conseguite migliorie (che avevano «permesso di conservare il valore economico degli immobili circoscritti nel perimetro consortile, evitando il deterioramento») ed alla ricorrenza di specifici indici di determinazione di detto beneficio. 11.1 - Quanto, poi, al quinto motivo del ricorso principale, - che si pone, peraltro, in frontale contrasto con l’accertamento operato dal 14 giudice del gravame secondo il quale il piano delle attività di bonifica era stato approvato nell’anno 2014 («nel caso de quo, risulta da documentazione agli atti, essere stato regolarmente approvato per la sola annualità 2014») – le ragioni della relativa infondatezza conseguono, innanzitutto, dagli stessi rilievi dal giudice del gravame svolti, rilievi che ben risultano sottesi al secondo motivo del ricorso incidentale. Difatti, va rimarcato, la stessa insussistenza di un piano generale delle attività di bonifica non eliderebbe il rilievo che, ad ogni modo, consegue dall’accertamento in fatto condotto dalla Commissione Tributaria Regionale che, come si è più volte detto, ha rilevato che la documentazione prodotta dal Consorzio dava conto del beneficio fondiario, sinanche nell’esposizione dei criteri di determinazione dell’indice utilizzato per il calcolo dei contributi (v. Cass., 6 febbraio 2015, n. 2241, cit.). 11.2 – Va, peraltro, soggiunto che la Corte ha già avuto modo di esaminare il contesto regolatorio correlato alla l. regione Toscana, 27 dicembre 2012, n. 79, rilevando, per un verso, che il piano delle attività di bonifica non è atto diverso dal piano generale di bonifica (Cass., 1 maggio 2026, n. 12190) e, per il restante, che, alla stregua della disciplina transitoria posta dall’art. 37, comma 3, l. cit., sino «all'approvazione del nuovo piano di classifica restano in vigore i piani vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge» (Cass., 1 agosto 2025, n. 22196). E, del resto, così come la ricorrente incidentale osserva nel primo motivo di ricorso, a detta disciplina transitoria si correlava la stessa disposizione di cui all’art. 33-bis secondo la quale «I ruoli per il pagamento del contributo consortile relativo all’anno 2013 sono emessi sulla base dei piani di classifica e delle modalità di riparto vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.». 15 12. – L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione ai motivi di ricorso incidentale accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa va decisa nel merito, con integrale rigetto del ricorso originario della contribuente. Le spese del giudizio di appello e di quello di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente principale nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c.
1-quater).
P.Q.M.
La Corte - rigetta il ricorso principale;
- accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, assorbito il terzo;
- cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo la causa nel merito, rigetta integralmente l’originario ricorso della contribuente;
- condanna Fattorie di Santo Pietro S.r.l. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e del Consorzio di Bonifica 3 Medio NO, delle spese del giudizio di appello che liquida in € 2.000,00 per compensi professionali di ciascuna parte, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge;
- condanna Fattorie di Santo Pietro S.r.l. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e del Consorzio di Bonifica 3 Medio NO, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 1.800,00 per compensi professionali di ciascuna parte, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori 16 di legge, quanto alla difesa del Consorzio, oltre spese prenotate a debito quanto alla difesa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione; - ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso proposto, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile 2026. Il Presidente dott. Giacomo Maria Stalla Il Consigliere estensore dott. Liberato Paolitto
Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 15 aprile 2026, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto;
uditi l’avvocato Laura Trimarchi, per le Fattorie di Santo Pietro S.r.l., l’avvocato PE Conoscenti, per il Consorzio di Bonifica 3 Medio NO, e l’avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Mario Fresa, che ha concluso, in via principale, per la cassazione della sentenza impugnata e, in via subordinata, per il rigetto 3 del ricorso principale con accoglimento del ricorso incidentale del Consorzio. FATTI DI CAUSA 1. – Con sentenza n. 2253/2021, depositata il 15 giugno 2021, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto, per quanto di ragione, l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate- Riscossione, così pronunciando in parziale riforma della sentenza di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di una cartella di pagamento notificata dietro iscrizione a ruolo dei contributi consortili di bonifica dovuti dalla contribuente per gli anni 2013 e 2014. 1.1 – A fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che: - destituita di fondamento rimaneva la difesa svolta dalla contribuente circa la sussistenza della legittimazione passiva dell’agente della riscossione – da questi contestata con l’atto di appello - in quanto le contestazioni svolte in giudizio riguardavano «… in via esclusiva, … l'attività dell'ente impositore Consorzio di Bonifica 3 Medio NO», così che l'Agenzia delle entrate Riscossione risultava carente di «legittimazione passiva, per essere estranea ai fatti lamentati ed oggetto di causa»; né «Trattandosi di cartella esattoriale, … era richiesta la fase del contraddittorio vera e propria, cosi come preteso»; - del pari destituita di fondamento rimaneva l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di jus postulandi in quanto sussisteva «la possibilità per l'Agente della Riscossione di essere rappresentata da legali esterni, se iscritti in un elenco formato in coerenza con il codice dei contratti pubblici.»; - la nuova disciplina regionale delle attività di bonifica (l. regione Toscana, 27 dicembre 2012, n. 79, art. 26) aveva sostituito il piano delle attività di bonifica alla previgente previsione di un piano generale 4 di bonifica (l. regione Toscana, 5 maggio 1994, n. 34, art. 8) e detto piano «nel caso de quo, risulta da documentazione agli atti, essere stato regolarmente approvato per la sola annualità 2014», così che il contributo non poteva ritenersi dovuto (anche) per l’anno 2013; - l’ente impositore aveva dato conto dei presupposti impositivi a riguardo degli «immobili della società contribuente … [che] …ricadevano nel perimetro consortile» avendo «effettuato opere di manutenzione ordinaria e di sorveglianza di corsi d'acqua» che avevano evitato danni, e dalle quali erano conseguiti incrementi e migliorie che avevano «permesso di conservare il valore economico degli immobili circoscritti nel perimetro consortile, evitando il deterioramento»; e dagli stessi criteri di calcolo del contributo (che avevano riguardo alla rendita catastale degli immobili, al reddito agrario e dominicale) poteva desumersi l’utilizzazione (anche) «di indici, più specifici, quali ad esempio, densità ed esercizio delle canalizzazioni, dei corsi d'acqua, degli impianti di sollevamento, della sofferenza idraulica ed altro ancora» che concorrevano alla determinazione dell'indice di beneficio unitario;
- andava, altresì, disattesa l’eccezione di giudicato esterno proposta con riferimento alla sentenza n. 1244/2017 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana in quanto « … le fattispecie prese a confronto per gli anni 2012 e per gli anni 2013 e 2014, non sono equiparabili. Non vi è comunanza di profili, tenuto conto che per l'annualità relativa all'anno 2012 il Piano generale di bonifica non era stato approvato, mentre per le annualità 2014, il Piano generale di bonifica era stato approvato e, quindi vi era un riconoscimento effettivo delle opere di bonifica eseguite … ». 2. – Fattorie di Santo Pietro S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di sei motivi. 5 Il Consorzio di Bonifica 3 Medio NO resiste con controricorso e, con successivo ricorso, ha a sua volta impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana sulla base di tre motivi di ricorso cui Fattorie di Santo Pietro S.r.l. resiste con controricorso. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione resiste con controricorso al ricorso proposto da Fattorie di Santo Pietro S.r.l. Le parti private hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – In via pregiudiziale, va disattesa l’eccezione di inammissibilità articolata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione che assume, per l’appunto, la tardiva notifica del ricorso introduttivo (in data 16 luglio 2018) a fronte di cartella di pagamento notificata il 9 maggio 2018. Difatti, va osservato, la sentenza resa in primo grado dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano reca uno specifico accertamento in fatto in ordine alla tempestiva proposizione del ricorso;
e su detto accertamento, in difetto di impugnazione, si è formato il giudicato. Trattandosi, dunque, di accertamento in fatto cui si correla il giudicato espresso, l’eccezione di parte rimane in questa sede essa stessa inammissibile (v., da ultimo, Cass. Sez. U., 29 agosto 2025, n. 24172). 2. – Tenuto, poi, conto del principio di unità dell'impugnazione - secondo il quale l'impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell'unico processo nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazioni successive della stessa sentenza, le quali, pertanto, hanno sempre carattere incidentale, - va considerato che, nei procedimenti con pluralità di parti, avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, cui questo sia stato notificato, devono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali 6 ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e perciò nella forma delle impugnazioni incidentali;
ne consegue che il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, in forza degli artt. 333 e 371 cod. proc. civ., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest'ultima, deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell'impugnazione principale (Cass. Sez. U., 25 giugno 2002, n. 9232 cui adde Cass., 18 dicembre 2024, n. 33127; Cass., 26 novembre 2019, n. 30775; Cass. Sez. U., 20 marzo 2017, n. 7074; Cass., 18 luglio 2014, n. 16501; Cass., 30 dicembre 2009, n. 27887; Cass., 22 ottobre 2004, n. 20593; Cass. Sez. U., 25 novembre 2003, n. 17981). Nella fattispecie, pertanto, deve considerarsi come principale il ricorso proposto da Fattorie di Santo Pietro S.r.l. (ricorso che è stato notificato, a mezzo pec, il 17 gennaio 2022) e come incidentale (tempestivo) il ricorso proposto dal Consorzio di Bonifica 3 Medio NO (ricorso che è stato notificato, a mezzo del servizio postale, con spedizione del 13 gennaio 2022; notifica perfezionatasi il 18 ed il 19 gennaio 2022). 3. – Va anteposto l’esame dei primi quattro motivi del ricorso principale. 4. - Il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 81 cod. proc. civ., ed al d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39, deducendo, in sintesi, la ricorrente che illegittimamente il giudice del gravame aveva escluso la legittimazione passiva dell’agente della riscossione che, diversamente, deve essere considerato sostituto processuale dell’Ente impositore pur a fronte di questioni che involgevano (piuttosto che la regolarità e la 7 validità degli atti di riscossione) il merito della pretesa impositiva, nè potendosi ravvisare alcun difetto di contraddittorio laddove evocato in giudizio il solo agente della riscossione. 4.1 – Il motivo è destituito di fondamento. Premesso che il motivo di ricorso non attinge l’intervento volontario del Consorzio – e che, in buona sostanza, finisce col confondere la legitimatio ad processum dell’agente della riscossione (che non è stata esclusa, tanto che l’appello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione non è stato dichiarato inammissibile) con la legitimatio ad causam relativa ai motivi di impugnazione dell’atto impositivo, - come la Corte ha avuto modo di rilevare, il legittimato passivo, quando sia posto in discussione il fondamento del credito erariale, è l'ente impositore, (cfr. Sez. U. 25 luglio 2007 n. 16412, in motivazione;
v., altresì, Cass., 9 novembre 2016, n. 22729; Cass., 11 marzo 2011, n. 5832; Cass., 6 maggio 2002, n. 6450; Cass., 17 settembre 2001, n. 11667 e, ancora di recente, Cass., 31 gennaio 2025, n. 2286 che, sulla base della disposizione di cui al d.lgs. n. 112 del 1999, art. 39, ritiene ammissibile l’intervento dell’Ente impositore anche in appello). Il profilo trattato nella gravata sentenza, pertanto, riguardava (solo) la posizione dell’agente della riscossione rispetto ai titoli posti a fondamento delle eccezioni svolte dalla contribuente (eccezioni che involgevano il presupposto impositivo e le modalità di esercizio del potere impositivo); né la pronuncia ha rimesso espressamente in discussione la legittimazione processuale dell’Agenzia delle Entrate- Riscossione, così come i principi di diritto enunciati dalla Corte in tema di legittimazione passiva dell’agente della riscossione nel giudizio introdotto con l’impugnazione della cartella di pagamento, sia pur su di una causa petendi correlata ai vizi, - piuttosto che dell’attività di riscossione, - del procedimento di formazione del titolo esecutivo, in difetto di un litisconsorzio necessario (v., Cass. Sez. U., 22 settembre 8 2017, n. 22080) con l’Ente impositore cui si deve riconoscere il diritto di intervenire in giudizio a seguito della chiamata di cui all’art. 39, cit., qualificabile in termini di litis denuntiatio. 5. - Col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 11 e 12, assumendo che il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare il difetto insanabile di jus postulandi in capo all’appellante agente di riscossione attesa l’inammissibilità del conferimento della procura a difensore del libero foro. 5.1 – Nemmeno questo motivo può trovare accoglimento. Come, difatti, in più occasioni rimarcato dalla Corte, le disposizioni di cui all’art. 12, cit., non precludono né agli enti impositori né allo stesso agente della riscossione di farsi assistere in giudizio da difensori abilitati, anche perché una siffatta preclusione «mal si concilierebbe con l'art. 24, comma 2^, Cost.» (così Cass., 6 settembre 2004, n. 17936 cui adde, ex plurimis, Cass., 23 giugno 2025, n. 16797; Cass., 15 ottobre 2018, n. 25625; Cass., 23 ottobre 2006, n. 22804). Ancora di recente, poi, con riferimento alla posizione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, le Sezioni Unite della Corte hanno rilevato la generale facoltà dell'Agenzia di avvalersi degli avvocati del libero foro nei giudizi davanti alle Commissioni tributarie (al di fuori, pertanto, dei casi riservati all'Avvocatura erariale su base convenzionale), facoltà che costituisce «una conferma della ricostruzione del sistema della rappresentanza e difesa in giudizio del nuovo Ente …che esige il rafforzamento e la razionalizzazione e non già alcuna limitazione delle facoltà di avvalimento di una rappresentanza tecnica pure non istituzionale, già in precedenza riconosciute anche solo in via ermeneutica» (così Cass. Sez. U., 19 novembre 2019, n. 30008 cui 9 adde Cass., 19 luglio 2023, n. 21370; Cass., 28 febbraio 2023, n. 6058; Cass., 10 giugno 2021, n. 16314). 6. - Il terzo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., sull’assunto che illegittimamente il giudice del gravame aveva escluso l’efficacia ultrattiva del giudicato che si era formato (giusta sentenza n. 1244/2/17, del 15 maggio 2017, della Commissione Tributaria Regionale della Toscana) relativamente ai contributi richiesti per l’anno 2012. Soggiunge la ricorrente che detto giudicato trovava fondamento nel rilevato difetto di un piano generale di bonifica e che lo stesso piano di classifica, già vigente, doveva ritenersi posto a fondamento dei contributi consortili (ora) in contestazione, l’adozione di un nuovo piano essendo destinata a produrre effetti solo dall’anno 2015. 6.1 – Anche questo motivo è destituito di fondamento e va senz’altro disatteso. Innanzitutto, va rimarcato, il giudice del gravame, come si è anticipato, ha chiaramente distinto le fattispecie hinc et inde esaminate, così escludendo la conferenza dell’evocato giudicato esterno. In termini generali, peraltro, si è affermato che l'accertamento condotto con riferimento all'insussistenza del beneficio specifico e diretto per diverse annualità contributive non può considerarsi suscettibile di applicazione ultrattiva venendo, per l'appunto, in rilievo elemento di fattispecie che (ben) può variare in relazione ai diversi periodi di imposizione (Cass., 17 febbraio 2025, n. 4016; Cass., 16 febbraio 2025, n. 3897; Cass., 26 luglio 2023, n. 22697). La insussistenza (accertata nella sentenza passata in giudicato) di un piano generale di bonifica non può vincolare ex se la valutazione giudiziale della fattispecie in cui (insussistente il piano generale) sia 10 stata adottato però un piano di classifica, in quanto il rapporto tra i due atti si pone sul piano della prova (circa la sussistenza di un beneficio fondiario), e in particolare sul suo riparto che, nel caso di insussistenza del piano generale, pone a carico dell’Ente impositore l’onere della prova del beneficio fondiario (v. Cass., 6 febbraio 2015, n. 2241). 7. - Col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., dell’art. 118 d.a. cod. proc. civ. e del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, deducendo, in sintesi, che la sentenza poggiava su di una motivazione apparente che, dunque, non dava conto dei presupposti giustificativi dei rilievi svolti, rilievi secondo i quali l'ente impositore aveva prodotto «documenti validi», le difese svolte dalla contribuente risultavano «vaghe», il Consorzio aveva «effettuato opere di manutenzione ordinaria e di sorveglianza di corsi d'acqua, e di tutto questo, ne ha tratto vantaggio anche l'odierna società». 7.1 – Questo motivo è manifestamente destituito di fondamento. Innanzitutto, va osservato, la parte estrapola un passaggio motivazionale dall’intero contesto argomentativo che deve essere (diversamente) preso in considerazione ai fini in discorso;
e detto contesto (seppur connotato da sovrapposizioni concettuali non sempre strettamente consequenziali tra di loro) non ha affatto contenuti meramente apparenti e incomprensibili. Difatti, come anticipato, la gravata sentenza ha rilevato che l’ente impositore aveva dato conto dei presupposti impositivi a riguardo degli «immobili della società contribuente … [che] …ricadevano nel perimetro consortile» avendo «effettuato opere di manutenzione ordinaria e di sorveglianza di corsi d'acqua» che avevano evitato danni e dalle quali erano conseguiti incrementi e migliorie che avevano «permesso di conservare il valore economico degli immobili circoscritti nel perimetro 11 consortile, evitando il deterioramento»; e dagli stessi criteri di calcolo del contributo (che avevano riguardo alla rendita catastale degli immobili, al reddito agrario e dominicale) poteva desumersi l’utilizzazione (anche) «di indici, più specifici, quali ad esempio, densità ed esercizio delle canalizzazioni, dei corsi d'acqua, degli impianti di sollevamento, della sofferenza idraulica ed altro ancora» che concorrevano alla determinazione dell'indice di beneficio unitario. Come, poi, la Corte ha ripetutamente rilevato, deve considerarsi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). 8. – Il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla l. regione Toscana, 27 dicembre 2012, n. 79, art. 26, comma 1, alla l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 20, comma 4, ed all’art. 2697 cod. civ., sull’assunto che il piano delle attività di bonifica risultava (solo) trasmesso alla Regione, non anche approvato dalla Giunta regionale (art. 26, cit.) né potendosi concepire, al riguardo, la formazione di un silenzio assenso. 8.1 – Col sesto motivo, e sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, alla l. regione Toscana, 5 maggio 1994, n. 34, artt. 3 e 16, ed alla l. regione Toscana, 27 dicembre 2012, n. 79, art. 29, sull’assunto 12 che illegittimamente il giudice del gravame aveva identificato il presupposto impositivo «anche in termini solo di “danno evitato”» quando – secondo disposizioni di legge statale e regionale nonché dicta della giurisprudenza di legittimità – detto presupposto si correla alla sussistenza di un beneficio specifico e diretto. 9. – Questi motivi vanno esaminati congiuntamente agli spiegati motivi di ricorso incidentale che, a loro volta, espongono le seguenti censure. 9.1 - Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il Consorzio denuncia violazione e falsa applicazione della l. regione Toscana, 27 dicembre 2012, n. 79, artt. 33, 33-bis e 48, deducendo, in sintesi, che il piano generale di bonifica, non era più previsto dalla sopravvenuta disciplina regionale che aveva abrogato la l. regione Toscana, 5 maggio 1994, n. 34, artt. 8 e 10, e sostituito detto piano col piano annuale delle attività di bonifica. E, soggiunge il ricorrente, in via transitoria, l’art. 33-bis, comma 1, cit. (introdotto dalla l. regione Toscana, 8 marzo 2013, n. 8, art. 5), aveva (diversamente) previsto che «I ruoli per il pagamento del contributo consortile relativo all’anno 2013 sono emessi sulla base dei piani di classifica e delle modalità di riparto vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.». 9.2 - Il secondo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. sull’assunto che illegittimamente il giudice del gravame aveva escluso la debenza del contributo consortile richiesto per l’anno 2013 sul mero rilievo del difetto di approvazione di un piano delle attività di bonifica in quanto, da un siffatto deficit di prova, non avrebbe potuto conseguire che la verifica dei dati probatori da esso esponente offerti al giudizio secondo il principio che un siffatto 13 onere probatorio alloca in capo all’ente impositore in assenza di un piano generale di bonifica. 9.3 - Il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., espone la denuncia di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, assumendo il Consorzio che – avuto riguardo agli stessi rilievi dal giudice del gravame svolti con riferimento alla realizzazione di opere di «manutenzione ordinaria e di sorveglianza di corsi d'acqua», opere dalle quali erano conseguiti incrementi e migliorie svolte che avevano «permesso di conservare il valore economico degli immobili circoscritti nel perimetro consortile, evitando il deterioramento» - con riferimento al periodo di imposta relativo all’anno 2013 il giudice del gravame aveva tenuto in non cale i fatti decisivi correlati alla sussistenza di un beneficio fondiario specifico e diretto. 10. – Il quinto ed il sesto motivo del ricorso principale vanno senz’altro disattesi mentre vanno accolti il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, dal cui esame consegue l’assorbimento del terzo motivo. 11. – Il sesto motivo del ricorso principale, così come si è rilevato a riguardo del quarto motivo, isola dal contesto argomentativo della gravata sentenza, sopra ripercorso, il riferimento ad un «danno evitato» che ex se (al di là della sua impropria valenza semantica) non dà conto della complessiva ratio decidendi che, per l’appunto, correla il beneficio fondiario a realizzate «opere di manutenzione ordinaria e di sorveglianza di corsi d'acqua», alle conseguite migliorie (che avevano «permesso di conservare il valore economico degli immobili circoscritti nel perimetro consortile, evitando il deterioramento») ed alla ricorrenza di specifici indici di determinazione di detto beneficio. 11.1 - Quanto, poi, al quinto motivo del ricorso principale, - che si pone, peraltro, in frontale contrasto con l’accertamento operato dal 14 giudice del gravame secondo il quale il piano delle attività di bonifica era stato approvato nell’anno 2014 («nel caso de quo, risulta da documentazione agli atti, essere stato regolarmente approvato per la sola annualità 2014») – le ragioni della relativa infondatezza conseguono, innanzitutto, dagli stessi rilievi dal giudice del gravame svolti, rilievi che ben risultano sottesi al secondo motivo del ricorso incidentale. Difatti, va rimarcato, la stessa insussistenza di un piano generale delle attività di bonifica non eliderebbe il rilievo che, ad ogni modo, consegue dall’accertamento in fatto condotto dalla Commissione Tributaria Regionale che, come si è più volte detto, ha rilevato che la documentazione prodotta dal Consorzio dava conto del beneficio fondiario, sinanche nell’esposizione dei criteri di determinazione dell’indice utilizzato per il calcolo dei contributi (v. Cass., 6 febbraio 2015, n. 2241, cit.). 11.2 – Va, peraltro, soggiunto che la Corte ha già avuto modo di esaminare il contesto regolatorio correlato alla l. regione Toscana, 27 dicembre 2012, n. 79, rilevando, per un verso, che il piano delle attività di bonifica non è atto diverso dal piano generale di bonifica (Cass., 1 maggio 2026, n. 12190) e, per il restante, che, alla stregua della disciplina transitoria posta dall’art. 37, comma 3, l. cit., sino «all'approvazione del nuovo piano di classifica restano in vigore i piani vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge» (Cass., 1 agosto 2025, n. 22196). E, del resto, così come la ricorrente incidentale osserva nel primo motivo di ricorso, a detta disciplina transitoria si correlava la stessa disposizione di cui all’art. 33-bis secondo la quale «I ruoli per il pagamento del contributo consortile relativo all’anno 2013 sono emessi sulla base dei piani di classifica e delle modalità di riparto vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.». 15 12. – L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione ai motivi di ricorso incidentale accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa va decisa nel merito, con integrale rigetto del ricorso originario della contribuente. Le spese del giudizio di appello e di quello di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente principale nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c.
1-quater).
P.Q.M.
La Corte - rigetta il ricorso principale;
- accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, assorbito il terzo;
- cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo la causa nel merito, rigetta integralmente l’originario ricorso della contribuente;
- condanna Fattorie di Santo Pietro S.r.l. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e del Consorzio di Bonifica 3 Medio NO, delle spese del giudizio di appello che liquida in € 2.000,00 per compensi professionali di ciascuna parte, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge;
- condanna Fattorie di Santo Pietro S.r.l. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e del Consorzio di Bonifica 3 Medio NO, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 1.800,00 per compensi professionali di ciascuna parte, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori 16 di legge, quanto alla difesa del Consorzio, oltre spese prenotate a debito quanto alla difesa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione; - ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso proposto, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile 2026. Il Presidente dott. Giacomo Maria Stalla Il Consigliere estensore dott. Liberato Paolitto