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Sentenza 14 novembre 2023
Sentenza 14 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/11/2023, n. 45728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45728 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EN ON nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio udito il difensore Nessun avvocato è presente. Penale Sent. Sez. 4 Num. 45728 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 26/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 28 novembre 2018, il Tribunale di Roma, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava PE ON e ER RE colpevoli del reato di cui all'articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e, concesse ad entrambe le circostanze attenuanti generiche" applicata la diminuente del rito, li condannava la pena di mesi 10 di reclusione ed euro 5000 ciascuno con concessione della sospensione condizionale della pena. A PE ON era contestato: di avere ceduto a VI ON e ER RE un panetto di hashish del peso di 95 grammi, con principio attivo pari a grammi 1.5,77, utile per il confezionamento di 631 dosi singole (capo A della rubrica); di avere illecitamente detenuto, nascosta all'interno della sua autovettura, sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in 8 panetti del peso complessivo di grammi 873,92, avente principio attivo pari a grammi 123,37, utile per il confezionamento di 4935 dosi singole (capo B della rubrica); di avere illecitamente detenuto, occultati sulla propria persona, grammi 1,5 di cocaina, suddivisi in 5 involucri, con principio attivo pari a 0,8 grammi, utile per il confezionamento di 5 dosi singole (capo C della rubrica). La Corte di appello di Roma, all'esito del giudizio di secondo grado, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo "C" della rubrica perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
ha rideterminato la pena inflitta per i residui reati in quella di mesi 9, giorni 10 di reclusione ed euro 5.334,00 di multa. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato PE ON, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza. I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. per avere l'impugnata sentenza condannato l'imputato sulla base di prove insufficienti, inadeguate a ritenere dimostrata con certezza la penale responsabilità del predetto in relazione ai reati allo stesso ascritti. La motivazione offerta in sentenza è apodittica, apparente e stereotipata. Essa merita di essere censurata nella parte in cui ha ritenuto infondato il primo motivo di appello, in cui la difesa si doleva dell'assenza di prove in ordine alla detenzione a fini di spaccio degli otto panetti di hashish rinvenuti nell'autovettura Smart. Il passaggio motivazionale espresso sul punto dalla sentenza è del tutto sommario e lontano dai criteri ermeneutici che sovrintendono ad un corretto governo dell'art. 192 cod. proc. pen. Il giudice di merito esclude l'uso personale sulla base di elementi quali il dato ponderale, la cessione del quantitativo al VI, il rinvenimento di un coltellino sulla persona dell'imputato. Non si è tenuto conto che la perquisizione domiciliare effettuata presso l'abitazione del ricorrente abbia dato esito negativo, segno inequivocabile del fatto che quest'ultimo non risulta inserito in un contesto dedito allo spaccio di stupefacenti;
nessun kaltro elemento rivela che il quantitativo posseduto potesse essere destinato alla cessione a terzi. La motivazione della sentenza impugnata non è stata in grado di superare i dubbi in ordine alla certa riferibilità del fatto all'imputato. Non vale ad inficiare tale conclusione la circostanza che sia stato rinvenuto un coltellino occultato sulla persona del ricorrente. Tale elemento non assume valenza decisiva ai fini della dimostrazione della destinazione alla suddivisione in dosi dello stupefacente per la cessione, ben potendo lo stesso essere stato utilizzato per il frazionamento della sostanza per uso personale. La mancanza di documentazione attestante la collaborazione lavorativa con la madre della compagna non può essere reputata decisiva per sostenere che il ricorrente sia inoccupato e non abbia nessun reddito. La Suprema Corte ha più volte chiarito che il mero dato quantitativo non vale ad invertire l'onere della prova, spettando all'Accusa dimostrare la destinazione a terzi della sostanza stupefacente. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen. e articolo 20-bis cod. pen.. In via subordinata, si rappresenta come il difensore, in data 20 gennaio 2023, alla luce delle recente entrata in vigore del d.lgs 150/2022 (c.d. riforma Cartabia) abbia fatto pervenire alla Corte di appello una memoria nella quale chiedeva di pronunciare sentenza di esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., come modificato dalla riforma da ultimo citata, che ha ampliato la previsione dei limiti edittali, rendendo possibile la sua applicazione anche all'ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo 73 d.P.R. 309/90. In subordine si era chiesta la conversione di un semestre di pena detentiva in pena pecuniaria alla luce della previsione dell'art. 20.bis cod. pen.. Sulle richieste la sentenza impugnata omesso qualsivoglia considerazione. Ricorrono tutti i presupposti per l'applicazione dell'istituto di cui all'articolo 131-bis cod. pen., essendo rispettato il limite edittale, essendo il 3 (a5r. comportamento non abituale ed essendo l'offesa di particolare tenuità. L'episodio di cui si tratta ha carattere del tutto occasionale;
il bene giuridico protetto dalla norma è stato leso in maniera assai tenue, considerata la condizione soggettiva dell'imputato, il quale è soggetto assuntore di sostanza stupefacente. III) Violazione dell'articolo 133 cod. pen. per non avere i giudici contenuto la pena entro limiti edittali minimi CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo, in cui si contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato, è manifestamente infondato. La difesa, dietro l'apparente proposizione di doglianze attinenti a profili di legittimità, prospetta una non consentita diversa interpretazione delle emergenze probatorie. La motivazione della Corte di appello si appalesa congrua sotto il profilo logico e coerente rispetto alle emergenze processuali, puntualmente richiamate in motivazione. La destinazione alla vendita della sostanza stupefacente caduta in sequestro è stata desunta da plurimi elementi (rilevante dato quantitativo, modalità della detenzione, possesso di un coltellino atto al frazionamento in dosi„ osservazione dell'attività di cessione dello stupefacente), tutti conducenti, sul piano logico e della coerenza argomentativa, a sostenere il decisum. E' d'uopo rammentare come, nel giudizio di legittimità,/~ di una motivazione logica, coerente ed esaustiva, siano inibite la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). 3. Del pari inammissibile è il motivo riguardante l'omessa motivazione in ordine all'invocato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. L'istituto, astrattamente applicabile alla fattispecie in contestazione anche anteriormente alla introduzione della novella di cui al d.lgs 150/2022, non aveva formato oggetto di appello. La questione è stata introdotta solo con memoria difensiva depositata a mezzo PEC innanzi alla Corte distrettuale in data 20 gennaio 2023, La 4 memoria conteneva, in sostanza, un motivo nuovo in alcun modo collegato alle ragioni indicate nell'atto di appello. Rispetto a tale richiesta, la Corte di appello ha legittimamente mancato di esprimersi (ex multis Sez. 1, n. 5182 del 15/01/2013, Rv. 254485:"I motivi nuovi di impugnazione debbono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari. (Nella specie, la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi aggiunti con cui erano stati richiesti, per la prima volta al giudice di appello, il riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno ed una diversa valutazione delle attenuanti generiche)". La richiesta è inoltre tardiva, essendo previsto che i motivi nuovi siano depositati nella cancelleria del giudice dell'impugnazione fino a 15 prima dell'udienza (art. 581, comma 4, cod. proc. pen.). La richiesta di applicazione dell'art. 20-bis cod, pen. era anch'essa tardiva perché contenuta in una memoria non depositata nel termine di cui al richiamato art. 581, comma 4, cod. proc. pen. E' d'uopo rappresentare che la norma invocata, introdotta dal d.lgs 150/2022, è entrata in vigore in data :30 dicembre 2022. Questo consentiva di provvedere al deposito tempestivo dei motivi aggiunti finalizzati i richiesta di applicazione dell'istituto. Ad ogni modo, nella memoria depositata non erano indicate le ragioni per le quali il ricorrente avrebbe dovuto essere ammesso al beneficio invocato. In materia di sanzioni sostitutive, l'art. 58 legge 689/81, a cui occorre fare riferimento nell'applicazione dell'art. 20-bis cod. pen. di nuova introduzione, prevede il potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva. La richiesta della difesa era del tutto carente di argomentazioni a sostegno. La mancata pronuncia sul punto da parte della Corte di appello non è censurabile in questa sede: in tema di impugnazioni, infatti, il giudice di appello non è tenuto a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili per genericità (cfr. Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Rv. 261423). 4. Con riferimento al trattamento sanzionatorio, va osservato come la graduazione della pena rientri nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; non è perciò consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. Peraltro, l'impegno motivazionale da parte del giudice è direttamente proporzionale all'entità della pena inflitta: quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio. (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008 - dep. 15/09/2008, Bonarrigo e alth, Rv. 241189). Di conseguenza, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti dai minimi edittali e non superi la media edittale, come nel presente casg, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007 - dep. 03/09/2007, Ruggieri, Rv. 237402). Nel caso di specie, la pena base, individuata in anni 1 e mesi 6 di reclusione, non supera la misura mediana all'interno della forbice edittale della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e ciò, come chiarito dai giudici di merito, in ragione della concreta offensività del fatto, riferito alla detenzione di un quantitativo rilevante di sostanza stupefacente. Si tratta di una motivazione non manifestamente illogica e, quindi, non sindacabile in questa sede di legittimità. 5. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000). M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila n favore della Cassa delle ammende. In Roma, così deciso il 26 settembre 2023 DEPOSITATO IN CANCELLERIA
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio udito il difensore Nessun avvocato è presente. Penale Sent. Sez. 4 Num. 45728 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 26/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 28 novembre 2018, il Tribunale di Roma, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava PE ON e ER RE colpevoli del reato di cui all'articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e, concesse ad entrambe le circostanze attenuanti generiche" applicata la diminuente del rito, li condannava la pena di mesi 10 di reclusione ed euro 5000 ciascuno con concessione della sospensione condizionale della pena. A PE ON era contestato: di avere ceduto a VI ON e ER RE un panetto di hashish del peso di 95 grammi, con principio attivo pari a grammi 1.5,77, utile per il confezionamento di 631 dosi singole (capo A della rubrica); di avere illecitamente detenuto, nascosta all'interno della sua autovettura, sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in 8 panetti del peso complessivo di grammi 873,92, avente principio attivo pari a grammi 123,37, utile per il confezionamento di 4935 dosi singole (capo B della rubrica); di avere illecitamente detenuto, occultati sulla propria persona, grammi 1,5 di cocaina, suddivisi in 5 involucri, con principio attivo pari a 0,8 grammi, utile per il confezionamento di 5 dosi singole (capo C della rubrica). La Corte di appello di Roma, all'esito del giudizio di secondo grado, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo "C" della rubrica perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
ha rideterminato la pena inflitta per i residui reati in quella di mesi 9, giorni 10 di reclusione ed euro 5.334,00 di multa. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato PE ON, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza. I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. per avere l'impugnata sentenza condannato l'imputato sulla base di prove insufficienti, inadeguate a ritenere dimostrata con certezza la penale responsabilità del predetto in relazione ai reati allo stesso ascritti. La motivazione offerta in sentenza è apodittica, apparente e stereotipata. Essa merita di essere censurata nella parte in cui ha ritenuto infondato il primo motivo di appello, in cui la difesa si doleva dell'assenza di prove in ordine alla detenzione a fini di spaccio degli otto panetti di hashish rinvenuti nell'autovettura Smart. Il passaggio motivazionale espresso sul punto dalla sentenza è del tutto sommario e lontano dai criteri ermeneutici che sovrintendono ad un corretto governo dell'art. 192 cod. proc. pen. Il giudice di merito esclude l'uso personale sulla base di elementi quali il dato ponderale, la cessione del quantitativo al VI, il rinvenimento di un coltellino sulla persona dell'imputato. Non si è tenuto conto che la perquisizione domiciliare effettuata presso l'abitazione del ricorrente abbia dato esito negativo, segno inequivocabile del fatto che quest'ultimo non risulta inserito in un contesto dedito allo spaccio di stupefacenti;
nessun kaltro elemento rivela che il quantitativo posseduto potesse essere destinato alla cessione a terzi. La motivazione della sentenza impugnata non è stata in grado di superare i dubbi in ordine alla certa riferibilità del fatto all'imputato. Non vale ad inficiare tale conclusione la circostanza che sia stato rinvenuto un coltellino occultato sulla persona del ricorrente. Tale elemento non assume valenza decisiva ai fini della dimostrazione della destinazione alla suddivisione in dosi dello stupefacente per la cessione, ben potendo lo stesso essere stato utilizzato per il frazionamento della sostanza per uso personale. La mancanza di documentazione attestante la collaborazione lavorativa con la madre della compagna non può essere reputata decisiva per sostenere che il ricorrente sia inoccupato e non abbia nessun reddito. La Suprema Corte ha più volte chiarito che il mero dato quantitativo non vale ad invertire l'onere della prova, spettando all'Accusa dimostrare la destinazione a terzi della sostanza stupefacente. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen. e articolo 20-bis cod. pen.. In via subordinata, si rappresenta come il difensore, in data 20 gennaio 2023, alla luce delle recente entrata in vigore del d.lgs 150/2022 (c.d. riforma Cartabia) abbia fatto pervenire alla Corte di appello una memoria nella quale chiedeva di pronunciare sentenza di esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., come modificato dalla riforma da ultimo citata, che ha ampliato la previsione dei limiti edittali, rendendo possibile la sua applicazione anche all'ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo 73 d.P.R. 309/90. In subordine si era chiesta la conversione di un semestre di pena detentiva in pena pecuniaria alla luce della previsione dell'art. 20.bis cod. pen.. Sulle richieste la sentenza impugnata omesso qualsivoglia considerazione. Ricorrono tutti i presupposti per l'applicazione dell'istituto di cui all'articolo 131-bis cod. pen., essendo rispettato il limite edittale, essendo il 3 (a5r. comportamento non abituale ed essendo l'offesa di particolare tenuità. L'episodio di cui si tratta ha carattere del tutto occasionale;
il bene giuridico protetto dalla norma è stato leso in maniera assai tenue, considerata la condizione soggettiva dell'imputato, il quale è soggetto assuntore di sostanza stupefacente. III) Violazione dell'articolo 133 cod. pen. per non avere i giudici contenuto la pena entro limiti edittali minimi CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo, in cui si contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato, è manifestamente infondato. La difesa, dietro l'apparente proposizione di doglianze attinenti a profili di legittimità, prospetta una non consentita diversa interpretazione delle emergenze probatorie. La motivazione della Corte di appello si appalesa congrua sotto il profilo logico e coerente rispetto alle emergenze processuali, puntualmente richiamate in motivazione. La destinazione alla vendita della sostanza stupefacente caduta in sequestro è stata desunta da plurimi elementi (rilevante dato quantitativo, modalità della detenzione, possesso di un coltellino atto al frazionamento in dosi„ osservazione dell'attività di cessione dello stupefacente), tutti conducenti, sul piano logico e della coerenza argomentativa, a sostenere il decisum. E' d'uopo rammentare come, nel giudizio di legittimità,/~ di una motivazione logica, coerente ed esaustiva, siano inibite la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). 3. Del pari inammissibile è il motivo riguardante l'omessa motivazione in ordine all'invocato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. L'istituto, astrattamente applicabile alla fattispecie in contestazione anche anteriormente alla introduzione della novella di cui al d.lgs 150/2022, non aveva formato oggetto di appello. La questione è stata introdotta solo con memoria difensiva depositata a mezzo PEC innanzi alla Corte distrettuale in data 20 gennaio 2023, La 4 memoria conteneva, in sostanza, un motivo nuovo in alcun modo collegato alle ragioni indicate nell'atto di appello. Rispetto a tale richiesta, la Corte di appello ha legittimamente mancato di esprimersi (ex multis Sez. 1, n. 5182 del 15/01/2013, Rv. 254485:"I motivi nuovi di impugnazione debbono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari. (Nella specie, la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi aggiunti con cui erano stati richiesti, per la prima volta al giudice di appello, il riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno ed una diversa valutazione delle attenuanti generiche)". La richiesta è inoltre tardiva, essendo previsto che i motivi nuovi siano depositati nella cancelleria del giudice dell'impugnazione fino a 15 prima dell'udienza (art. 581, comma 4, cod. proc. pen.). La richiesta di applicazione dell'art. 20-bis cod, pen. era anch'essa tardiva perché contenuta in una memoria non depositata nel termine di cui al richiamato art. 581, comma 4, cod. proc. pen. E' d'uopo rappresentare che la norma invocata, introdotta dal d.lgs 150/2022, è entrata in vigore in data :30 dicembre 2022. Questo consentiva di provvedere al deposito tempestivo dei motivi aggiunti finalizzati i richiesta di applicazione dell'istituto. Ad ogni modo, nella memoria depositata non erano indicate le ragioni per le quali il ricorrente avrebbe dovuto essere ammesso al beneficio invocato. In materia di sanzioni sostitutive, l'art. 58 legge 689/81, a cui occorre fare riferimento nell'applicazione dell'art. 20-bis cod. pen. di nuova introduzione, prevede il potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva. La richiesta della difesa era del tutto carente di argomentazioni a sostegno. La mancata pronuncia sul punto da parte della Corte di appello non è censurabile in questa sede: in tema di impugnazioni, infatti, il giudice di appello non è tenuto a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili per genericità (cfr. Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Rv. 261423). 4. Con riferimento al trattamento sanzionatorio, va osservato come la graduazione della pena rientri nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; non è perciò consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. Peraltro, l'impegno motivazionale da parte del giudice è direttamente proporzionale all'entità della pena inflitta: quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio. (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008 - dep. 15/09/2008, Bonarrigo e alth, Rv. 241189). Di conseguenza, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti dai minimi edittali e non superi la media edittale, come nel presente casg, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007 - dep. 03/09/2007, Ruggieri, Rv. 237402). Nel caso di specie, la pena base, individuata in anni 1 e mesi 6 di reclusione, non supera la misura mediana all'interno della forbice edittale della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e ciò, come chiarito dai giudici di merito, in ragione della concreta offensività del fatto, riferito alla detenzione di un quantitativo rilevante di sostanza stupefacente. Si tratta di una motivazione non manifestamente illogica e, quindi, non sindacabile in questa sede di legittimità. 5. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000). M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila n favore della Cassa delle ammende. In Roma, così deciso il 26 settembre 2023 DEPOSITATO IN CANCELLERIA