Sentenza 3 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/10/2003, n. 14793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14793 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
LLO ITALIANA E BO 39 L. 21-11-1891, N.374 REGISTRAZIONE I PACE) BBLICA DA D ICE ESENTE E ARTT. 46 D IU G / 03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E N (IST. LA CORTE SUPREM D CASSAZIONE 35 c SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 30807/01 Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Cron. 29882 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Rep. Dott. Francesco Paolo FIORE Rel. Consigliere Ud. 20/05/03 Dott. Vincenzo MAZZACANE Consigliere - C.C. ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: FIDIA TURISTICO ALBERGHIERA SPA, in persona dell'amm.re e legale rappresentante pro tempore GIOVANNA CUSENZA, elettivamente domiciliaao in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato CARLO SCIMONELLI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
COND. AI COLLI VIALE A DE GASPERI 38 PALERMO, in persona dell'Amm.re pro tempore MARCELLO TARANTO, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato MARCELLO 2003 CARMINA, giusta delega in atti;
833 -1- i - controricorrente avversO la sentenza n. 1924/00 del Giudice di pace di PALERMO, depositata il 09/10/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 20/05/03 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE con le quali si chiede che la Corte di Cassazione in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato il 7 maggio 1999, Fidia Turistico Alberghiera s.r.l. proponeva 650 c.p.c., opposizione tardiva, ai sensi dell'art. avverso il decreto ingiuntivo n. 4446 del 1° ottobre 1998, con cui il giudice di pace di Palermo le aveva ingiunto di pagare al Condominio "Ai Colli" di viale A. De Gasperi n. 38, in Palermo, la somma di lire 116.614, per interessi da ritardo nel pagamento di contributi condominiali. Il Condominio "Ai Colli" di viale A. De Gasperi n. 38 si costituiva e resisteva all'opposizione. Con sentenza del 9 ottobre 2000, il giudice di pace त्र di Palermo rigettava l'opposizione tardiva, perché inammissibile, rilevando che l'opponente non aveva neppure offerto di provare che per la dedotta (e pur inesistente) irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo (nella sede effettiva in luogo di quella legale) non avesse avuto tempestiva conoscenza di quel provvedimento. Le spese di lite erano poste a carico dell'opponente. Per la cassazione di tale sentenza Fidia Turistico Alberghiera s.p.a. (già s.r.l.) ha proposto ricorso in forza di sei motivi. Il Condominio "Ai Colli" di viale A. De Gasperi n. 3 38 ha resistito con controricorso. Il P.M. ha chiesto che, con pronuncia in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., si dichiari l'inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso va respinto. Palesemente infondato, infatti, è il primo motivo, con cui la società ricorrente sostiene che il giudice di pace sarebbe incorso in violazione e falsa applicazione degli artt. 145 e 113 cpv. c.p.c. e dell'art. 2697 C. C., per avere ritenuto che incombeva su di lei, quale opponente tardiva ex art. 650 c.p.c., l'onere di provare, oltre alla dedotta irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto, anche di non averne avuto tempestiva conoscenza. Dispone, invero, il citato articolo 650 c.p.c., che grava sull'opponente la prova della mancata cono- scenza tempestiva del. decreto ingiuntivo per irregolarità della notificazione, presupposto questo di ammissibilità dell'opposizione tardiva (v. Cass. n. 880/99, n. 11313/94, n. 598/88 e n. 971/80), che il giudice di pace ha ritenuto insus- sistente (anche) per difetto di una prova siffatta, neppure offerta, а fronte dell'avvenuta notifica- 4 zione del decreto alla società opponente, quand' anche in luogo diverso dalla sede legale. Il primo motivo, dunque, deve essere rigettato e tale rigetto assorbe gli altri motivi, dal secondo al quinto, che pongono questioni dipendenti (dalla ammissibilità dell'opposizione tardiva), relative alla inefficacia del decreto ingiuntivo, alla legittimazione dell'amministratore condominiale a richiederlo, alla esistenza di clausola compromis- soria sulle controversie condominiali ed alla insussistenza del credito ingiunto. Il sesto motivo, infine, inammissibile, per palese genericità, essendo prive di qualsivoglia, apprezzabile illustrazione la violazione e falsa che, con applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., tale motivo si denunciano, esponendosi soltanto l'erroneità della pronuncia sulle spese di lite, per essersi "trascurato di considerare che l'opposizione verteva su una pretesa creditoria relativa ad una mora di appena 25 giorni, determi- nata tuttavia in misura pari al 20% della sorte dovuta per oneri condominiali." Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione sono regolate 5 secondo principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassa- zione in favore del controricorrente, liquidate in euro 135,00, oltre euro 200,00 per onorari, con accessori di legge. Così deciso il 20 maggio 2003, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. consfor ove com. st. Il presidente Привет IL CANCELLIERE 01 Paolo Talarico lezico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma -3 OTT, 2003 IL CANCELLIERE C1