Sentenza 15 aprile 2009
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione, la parte civile, benché non abbia proposto impugnazione avverso la sentenza assolutoria di primo grado, appellata dal solo P.M., deve ritenersi legittimata a proporre ricorso per cassazione, ai soli effetti civili e ove sussista il concreto interesse. (Nella fattispecie, l'imputato era stato assolto per non aver commesso il fatto dal delitto di omicidio colposo con sentenza appellata dal P.M. e non dalla parte civile, confermata dai giudici di secondo grado, sostituendo la formula perché il fatto non sussiste. La decisione della corte di appello è stata impugnata dalla sola parte civile con ricorso per cassazione).
Commentario • 1
- 1. La parte civile non appellante può ricorrere per cassazione?Accesso limitatoJeannette Baracco · https://www.altalex.com/ · 11 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/04/2009, n. 26643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26643 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2009 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA
26643 /09 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 15/04/2009
SENTENZA
N. 1004, Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. MOCALI PIERO
REGISTRO GENERALE 1. Dott. GALBIATI RUGGERO CONSIGLIERE
Rul. N. 034079/2005 2. Dott.ROMIS VINCENZO
3. Dott. MASSAFRA UMBERTO TI
4. Dott.PICCIALLI PATRIZIA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA l sul ricorso proposto da :
(Parte civile) 1) BERIA BRUNA N. IL 12/03/1947
C N. IL 06/03/1935 2) IL ROMEO
avverso SENTENZA del 31/05/2005
CAGLIARL CORTE APPELLOVSEZ.DIST. di SASSARI
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
ROMIS VINCENZO
1
Alfredo Montague che ha concluso per if rifetto oil ricorro ha concluso
Udito, per la parte civile, l'Avv. Poren Selvatore et chicoluch
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-
Svolgimento del processo
1. IL ME veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania per rispondere del reato di omicidio colposo secondo la seguente contestazione: perché - quale primario chirurgo presso la Divisione di Medicina dell'Ospedale Civile Paolo Merlo di La Maddalena, con imprudenza, negligenza ed imperizia nell'esercizio della professione medica, e più precisamente per avere, alle ore 00,27 del 29 agosto 1998, omesso di operare sollecitamente Di SE GI pur avendo riconosciuto, grazie ad un radiogramma addominale, i segni inequivocabili di una perforazione intestinale che avrebbe richiesto un immediato ricovero in chirurgia per l'esecuzione di un intervento chirurgico di laparotomia xifopubica che veniva invece rimandato alle ore 11,00 del successivo 29 agosto 1998, quando ormai le condizioni del paziente erano irrimediabilmente compromesse, e per avere prescritto al paziente stesso una fiala di Intrastigmina in presenza di un quadro clinico che ne avrebbe sconsigliato l'utilizzo - aveva cagionato la morte del Di SE, suo paziente ricoverato alle ore 9,30 del 28 agosto 1998 presso il Pronto Soccorso di detta struttura sanitaria per forti dolori addominali, il quale era deceduto per tromboembolia polmonare alle ore 19 del 31 agosto 1998 presso il reparto di rianimazione e terapia intensiva dell'Ospedale
Civile di Olbia dove era stato trasferito. Il Tribunale, tenendo conto dell'esito della perizia di ufficio disposta in dibattimento ed espletata in base agli atti - secondo cui, anche in presenza di errori diagnostici e terapeutici, il nesso causale, rispetto al decesso del Di SE avvenuto per tromboembolia da considerarsi evento fortuito e condizione sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, poteva essersi interrotto dal superamento dell'intervento chirurgico effettuato con successo dal dottor IL - assolveva quest'ultimo con la formula “per non aver commesso il fatto".
1.a - A seguito di gravame ritualmente proposto dal solo P.M., la Corte d'Appello di Cagliari, Sez.
Dist. di Sassari, con sentenza in data 31 maggio 2005, confermava l'assoluzione sostituendo però la formula “per non aver commesso il fatto" con quella "perché il fatto non sussiste", non ravvisando - sulla scorta dei principi enunciati in tema di nesso di causalità nella giurisprudenza di legittimità, espressamente richiamati con specifico riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite
n. 30328 del 10 luglio 2002 - elementi tali da indurre a ritenere sussistente in termini di tranquillante giudizio di certezza il nesso di causalità tra la condotta del IL ed il decesso del Di
SE; la Corte distrettuale sottolineava in proposito che: a) in sede di autopsia era emerso che il
Di SE, deceduto per trombo-embolia polmonare, era affetto da una grave patologia cardiaca;
b) il perito aveva escluso che uno shock settico irreversibile potesse essere stato causato dal ritardato intervento, essendo stato registrato un progressivo miglioramento del paziente nei due giorni successivi all'intervento stesso;
c) il perito aveva altresì precisato che la tromboembolia, causa immediata e diretta del decesso, non poteva essere messa in nesso eziologico con lo stato 7
di shock settico, ma doveva essere considerata quale evento fortuito e condizione sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'exitus.
La Corte territoriale riteneva inoltre di non accogliere la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, finalizzata ad un supplemento di perizia, sull'asserito rilievo che, trattandosi di accertamento da effettuarsi necessariamente in base agli atti, doveva escludersi che detto incombente potesse offrire certezze.
1.b - Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la parte civile ER RU, agli effetti della responsabilità civile, deducendo censure che possono così riassumersi: a) asserita contraddittorietà tra la motivazione e la formula "il fatto non sussiste", avendo la Corte di merito dato atto degli errori diagnostici che avrebbero caratterizzato la condotta dell'imputato: di tal che la formula assolutoria corretta sarebbe stata "il fatto non costituisce reato"; b) la Corte avrebbe errato nel negare il supplemento di perizia, posto che anche la perizia in primo grado era stata espletata sugli atti;
c) vizio di motivazione laddove è stato escluso il nesso causale tra il comportamento del dott. IL ed il decesso del Di SE, non potendo attribuirsi con certezza alla tromboembolia il ruolo di causa completamente autonoma rispetto alle condotte del dott.
IL caratterizzate da imperizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente va affermata, nel caso di specie, la legittimazione della parte civile al ricorso.
All'esito del giudizio di primo grado, il IL fu assolto con la formula "per non aver commesso il fatto”. ER RU, ritualmente e tempestivamente costituitasi parte civile nel processo, non impugnò la sentenza di assoluzione dell'imputato, pur potendosi avvalere del diritto di appello, ai fini della responsabilità civile, riconosciutole dall'art. 576 c.p.p. nella formulazione in vigore all'epoca della sentenza di primo grado (23 giugno 2004), prima dell'entrata in vigore della legge n. 46/2006 (cd. “Legge Pecorella"): mette conto sottolineare peraltro che la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 32 del 2007, e le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza in data 29 marzo
2007 (p.c. Poggiali in proc.
contro
Lista), hanno chiarito che detto diritto (vale a dire quello della parte civile di proporre appello, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio) non è mai venuto meno pur con le modifiche introdotte con la citata novella del 2006.
La parte civile si limitò ad indirizzare al P.M. ed al Procuratore Generale, ex art. 572 c.p.p., la richiesta di proporre impugnazione. Ed in effetti il P.M. presentò appello, sollecitando la condanna del IL, dando vita al giudizio di secondo grado - cui partecipò la parte civile ER RU - conclusosi con la sentenza poi impugnata dalla parte civile con l'odierno ricorso.
Orbene, ritiene il Collegio che la mancata proposizione dell'appello della parte civile non ha determinato per quest'ultima la preclusione ad impugnare la sentenza di secondo grado con il ricorso. E ciò in forza del principio dell'immanenza della parte civile. монит 2.a - I diritti della parte civile nel giudizio di appello instauratosi a seguito di impugnazione del solo P.M., sono stati oggetto di ripetuti interventi, anche discordi, di questa Corte, ivi compresi quelli delle Sezioni Unite. In presenza del contrasto giurisprudenziale insorto in materia, sono intervenute una prima volta le Sezioni Unite enunciando il seguente principio: "In tema di impugnazioni, alla parte civile costituita non può riconoscersi il risarcimento del danno se, assolto l'imputato nel giudizio di primo grado, vi sia condanna dello stesso su appello del solo pubblico ministero. E invero la parte lesa, una volta costituitasi parte civile, può liberamente decidere di insistere, nei gradi successivi del processo penale, nell'attivata azione per le restituzioni e/o il risarcimento del danno, nonostante l'assoluzione dell'imputato e il ritenuto accertamento (da parte del giudice del processo in una fase suscettibile di impugnazione) dell'insussistenza del fatto o della non commissione di esso da parte del chiamato in giudizio, ovvero di altra evenienza esonerante da responsabilità o implicante l'improcedibilità (e ciò quantunque il pubblico ministero abbia optato per l'accettazione della decisione); oppure scegliere di non coltivare l'azione stessa, anche quando il pubblico ministero attivi l'impugnazione nell'interesse dello Stato, con la conseguenza di far formare il giudicato in ordine al relativo rapporto, con effetti sia sostanziali, sia processuali” (Sez. U, n. 5 del 25/11/1998 Ud. - dep. 11/03/1999 - Loparco, Rv. 212575).
Le conclusioni della sentenza Loparco sono state poi poste in discussione da alcune successive decisioni, tra cui, in particolare, Sez. V, 1° marzo 1999, LA (rv. 215559) e Sez. III, 1° giugno
2000, TT (rv. 216996). La prima ha rilevato che "non bisogna confondere il potere di impugnazione con l'onere di impugnazione diretta, che sussiste soltanto per altri provvedimenti pregiudizievoli che, diversi da quelli concernenti l'accertamento del fatto-reato, negano il diritto sostanziale al risarcimento o limitano l'entità dei danni", con la conseguenza che solo in detta ipotesi la mancata impugnazione, qualunque sia la sorte dell'accertamento penale, consente”il formarsi del giudicato sul rapporto civilistico, al quale il pubblico ministero rimane estraneo"; ed ha sostenuto, riprendendo un orientamento tradizionale, che "l'impugnazione autonoma, in definitiva,
è un ulteriore rimedio approntato dall'attuale ordinamento giuridico processuale, che si è uniformato alla giurisprudenza della Corte costituzionale". La seconda, dopo avere affermato che
"non sussiste nel processo penale una piena indipendenza dell'azione civile rispetto a quella penale, per cui non può essere una tale pretesa autonomia a legittimare il principio affermato dalle Sezioni Unite" (intendendo riferirsi alla sentenza Loparco), ha ricordato che, oltre agli artt. 76 comma 2 e 601 comma 4 c.p.p., altri articoli del codice di procedura penale indicano un collegamento tra l'azione penale a l'azione civile anche nei gradi di impugnazione, come gli artt.
574 comma 4 e 587 comma 3 c.p.p.; ha osservato che la disposizione dell'art. 601 comma 4
c.p.p. non avrebbe senso se la parte civile che non ha proposto impugnazione rimanesse vincolata dalla pronuncia assolutoria;
per concludere che la parte civile, anche quando non ha proposto impugnazione, deve essere citata, oltre che nel giudizio di appello, in quello di cassazione e in quello di rinvio e che "il giudice di rinvio deve pronunciarsi sulle sue richieste".
5 (шони, Queste decisioni hanno dunque fatto dubitare delle conclusioni cui era pervenuta la sentenza
Loparco e in particolare dell'idea che l'evoluzione normativa, originata da due pronunce della
Corte costituzionale, e passata attraverso il codice di rito del 1988, potesse considerarsi approdata a una compiuta autonomia dell'azione civile in seno al processo penale. Appare opportuno ricordare specificamente le due pronunce del giudice delle leggi cui si è appena fatto cenno: la prima, del 22 gennaio 1970, n. 1, dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 195 c.p.p.
1930, in riferimento all'art. 111 comma 2 Cost., nella parte in cui poneva limiti a che la parte civile potesse proporre ricorso per cassazione contro le disposizioni della sentenza concernenti i suoi interessi civili;
la seconda, del 17 febbraio 1972, n. 29, dichiarò l'illegittimità dell'art. 23 c.p.p. del
1930, in riferimento all'art. 111 comma 2 Cost., nella parte in cui escludeva che il giudice penale potesse decidere sull'azione civile anche quando, concluso il procedimento penale con sentenza di proscioglimento, l'azione della parte civile, a tutela dei suoi interessi civili, proseguiva in sede di cassazione e di eventuale giudizio di rinvio.
2.b L'orientamento attestatosi su posizioni difformi rispetto alle conclusioni della sentenza
Loparco, rese, dunque, necessario un nuovo intervento delle Sezioni Unite che, avallando l'indirizzo interpretativo contrario a quello seguito dalla sentenza Loparco, affermò il principio di diritto così massimato: "Il giudice di appello, che su gravame del solo pubblico ministero condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria" (Sez. U, n. 30327 del 10/07/2002 Ud. - dep. 11/09/2002 - GU, Rv. 222001).
Al principio enunciato con la sentenza GU si è poi uniformata la giurisprudenza di legittimità.
2.c - Una volta affermata la necessità della partecipazione al giudizio di appello anche della parte civile che non abbia proposto impugnazione avverso la sentenza assolutoria di primo grado, appellata dal solo P.M., deve ritenersi conseguentemente legittimata la parte civile stessa - in quanto "parte" processuale" e non essendosi formato il giudicato in ordine all'attivata azione per le restituzioni e/o il risarcimento del danno (come precisato nella motivazione della sentenza
GU, e contrariamente a quanto era stato precedentemente ritenuto con la sentenza
Loparco) - a proporre, avverso la sentenza d'appello, ricorso per cassazione, ovviamente ai soli effetti civili ed ove sussista il concreto interesse (nel senso più volte precisato da questa Corte) al gravame. Mette conto sottolineare che in tal senso ha avuto modo di pronunciarsi questa Corte, già prima delle sentenze delle Sezioni Unite appena ricordate, enunciando, in relazione a fattispecie del tutto analoga a quella in esame, il seguente principio che il Collegio ritiene pienamente condivisibile: “Per il principio dell'immanenza della costituzione di parte civile, fino a quando è in corso il procedimento penale, la parte civile, una volta ammessa, ha diritto di partecipare alle fasi successive alla prima e può ricorrere contro la sentenza di appello anche quando da essa non sia stata impugnata la pronuncia di primo grado o non sia stata proposta
6 huomi :
impugnazione ammissibile. Ed infatti, se l'azione civile rimane validamente inserita nel processo penale fino alla sentenza irrevocabile, nessuna limitazione difensiva può incontrare la costituita parte civile la quale, contro le pronunce a lei sfavorevoli di primo o di secondo grado, può attivarsi con proprie impugnazioni o affidarsi, in appello ed in cassazione, o solo in appello od ancor solo in cassazione, agli eventuali gravami del P.M., con diritto, comunque, anche nella seconda evenienza, di partecipare e parlare. [Nella fattispecie, l'imputato è stato assolto perché il fatto non costituisce reato dal delitto di omicidio colposo con sentenza appellata dal P.M. e non dalla parte civile, confermata dai giudici di secondo grado. La decisione della corte di appello è stata impugnata anche dalla parte civile con ricorso per cassazione riconosciuto ammissibile]" (in termini, Sez. 4, n. 11016 del 31/05/1994 Ud. - dep. 03/11/1994 - P.M. in proc. Platto). D'altra parte, le Sezioni Unite, con la sentenza GU sopra ricordata - pronunciata in relazione a ricorso per cassazione, oltre che dell'imputato, anche della parte civile avverso sentenza pronunciata in secondo grado su appello del solo P.M. - hanno dato un significato ancor più pregnante ed incisivo al principio dell'immanenza della parte civile;
di tal che, non avendo fatto alcun accenno ad una eventuale questione circa la legittimazione al ricorso della parte civile, nel caso sottoposto al loro esame, hanno evidentemente ritenuto che non potesse in alcun modo dubitarsi della legittimazione della parte civile al ricorso (pur non appellante avverso la sentenza di primo grado).
2.d Quanto al requisito del concreto interesse al gravame, la sua sussistenza, nel caso di specie, non può essere posta in dubbio. La Corte d'Appello ha invero confermato la sentenza assolutoria di primo grado, sostituendo tuttavia alla formula "per non aver commesso il fatto”, adottata dal primo giudice, quella "perché il fatto non sussiste" con riferimento alla ritenuta insussistenza del nesso di causalità. Appare dunque evidente che la diversa formula assolutoria
"perché il fatto non costituisce reato", al cui riconoscimento è stato pure finalizzato il ricorso, sarebbe più favorevole per la parte civile ai fini risarcitori. E' opportuno ricordare che in tema di interesse all'impugnazione per la parte civile, le Sezioni Unite di questa Corte hanno posto alcuni punti fermi che possono sintetizzarsi come segue: deve "in astratto" sempre essere riconosciuto l'interesse della parte civile all'impugnazione (ai soli effetti civili) mirante ad ottenere il mutamento della formula di proscioglimento;
la parte civile ha, dunque, interesse ad impugnare tutte le sentenze di proscioglimento che possano compromettere i suoi interessi civili, segnatamente il suo diritto ad ottenere il risarcimento del danno;
e ciò anche se le menzionate sentenze non contengano accertamenti aventi "efficacia di giudicato” nel giudizio civile per il risarcimento del danno: di tal che non può negarsi l'interesse della parte civile ad impugnare la decisione con la quale l'imputato sia stato assolto con la formula «perché il fatto non costituisce reato» anche quando questa non sottenda accertamenti aventi "efficacia di giudicato". Non hanno mancato poi di sottolineare, le Sezioni Unite, che, comunque, deve sempre essere verificata la sussistenza del carattere di concretezza dell'interesse, tenendo conto “degli specifici effetti favorevoli che, nella 7 шоши concreta vicenda, la parte civile si ripromette di ottenere dall'impugnazione e valutando se il suo accoglimento davvero le arrecherebbe una situazione di vantaggio o le eliminerebbe una situazione pregiudizievole” (Sez. Un. n. 40049 del 29/05/2008 Ud. - dep. 28/10/2008 – P.M. in proc. Guerra).
3. Ciò premesso, il ricorso è peraltro inammissibile, per la manifesta infondatezza delle censure dedotte.
La decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi puntuali contenuti motivazionali - quali sopra riportati e da intendersi qui integralmente richiamati onde evitare superflue ripetizioni - forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti il fatto oggetto del processo. La Corte territoriale, dopo aver analizzato tutti gli aspetti della vicenda, ha spiegato le ragioni per le quali ha conclusivamente ritenuto che non potesse dirsi comunque acquisita la prova della sussistenza del nesso causale tra la condotta del IL e l'evento.
3.a - Le argomentazioni svolte dal giudice di seconda istanza, nel caso in esame, si presentano lineari, adeguate, complete e logiche, ed in piena sintonia con i principi e con i criteri più volte indicati in epoca più recente nella giurisprudenza di legittimità, quali compiutamente definiti ed elencati dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 30328 del 10 luglio 2002
(depositata l'11 settembre 2002), che appare opportuno sinteticamente ricordare anche perché esplicitamente richiamati nell'impugnata sentenza (pag. 5) che ad essi ha ritenuto di dover ancorare il percorso motivazionale da seguire: 1) il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o statistica - si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell'evento "hic et nunc", questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva;
2) non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale, poichè il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con “alto o elevato grado di credibilità razionale” o
“probabilità logica"; 3) l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva del medico rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo, comportano la neutralizzazione dell'ipotesi prospettata dall'accusa e l'esito assolutorio del giudizio;
4) alla Corte di Cassazione, quale giudice anis di legittimità, è assegnato il compito di controllare retrospettivamente la razionalità delle
8
M -argomentazioni giustificative - la cd. giustificazione esterna della decisione, inerenti ai dati empirici assunti dal giudice di merito come elementi di prova, alle inferenze formulate in base ad essi ed ai criteri che sostengono le conclusioni: non la decisione, dunque, bensì il contesto giustificativo di essa, come esplicitato dal giudice di merito nel ragionamento probatorio che fonda il giudizio di conferma dell'ipotesi sullo specifico fatto da provare. Muovendo da siffatte premesse, la Corte distrettuale, dopo aver ricordato analiticamente il decorso della malattia del Di SE, con specifico riferimento ai dati cronologici ed agli interventi del IL, e dopo aver vagliato le indicazioni scaturite dagli accertamenti peritali, è pervenuta alla conclusione che non potesse dirsi acquisita la prova, in termini di “certezza processuale" nel senso precisato dalle Sezioni Unite, che la trombo-embolia verificatasi potesse ritenersi riconducibile causalmente all'attività sanitaria del IL.
Le doglianze della ricorrente parte civile, finalizzate alla individuazione di profili di colpa nella condotta del IL - e pur se si volesse ipotizzarne la fondatezza - in alcun modo potrebbero mai scalfire l'impugnata decisione, posto che la ritenuta insussistenza del nesso causale non sarebbe certo contraddittoria, né incompatibile, nemmeno con una condotta colposa eventualmente configurabile, trattandosi di distinti elementi costitutivi del reato: e ciò proprio nella prospettiva che le Sezioni Unite hanno inteso delineare laddove, nella sentenza Franzese, hanno testualmente affermato che, ai fini della sussistenza del nesso di causalità, deve risultare giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta del medico è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con 'alto o elevato grado di credibilità razionale' o 'probabilità logica'. Donde la palese inconsistenza giuridica della censura.
3.b - Da quanto sopra esposto deriva altresì la manifesta infondatezza del motivo con il quale la ricorrente parte civile ha censurato il diniego della Corte d'Appello di un supplemento di perizia. In primo luogo va evidenziato che la Corte stessa ha dato conto della propria statuizione in proposito sottolineando la superfluità di un ulteriore accertamento che sarebbe stato possibile espletare solo in base agli atti (così come già avvenuto in primo grado): di tal che, non sarebbe stato possibile acquisire ulteriori elementi in aggiunta a quanto già emerso, stante "l'impossibilità di effettuare nuovi esami autoptici" (pag. 11 della sentenza). Giova poi ricordare che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, ed avallato dalle
Sezioni Unite, "la rinnovazione del giudizio in appello è istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti" (Sez. Un., n. 2780/96, RV. 203974). 3.c Priva di qualsiasi fondamento è, infine, anche la doglianza concernente la formula assolutoria adottata dalla Corte d'Appello. E' invero pacifico, in dottrina e giurisprudenza ("ex plurimis": Sez. 4, Sentenza n. 1339 del 05/06/1992 Ud. - dep. 15/02/1993 - Rv. 193033; più recente, Sez. Un. n. 40049 del 29/05/2008 Ud. - dep. 28/10/2008 - P.M. in proc. Guerra) che la
л formula "perché il fatto non sussiste" indica la mancanza di uno degli elementi costitutivi di natura си
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п 1
oggettiva del reato, vale a dire la condotta, l'evento o il nesso di causalità: correttamente quindi la
Corte distrettuale, nel caso in esame, avendo ritenuto non raggiunta la prova della sussistenza del nesso di causalità, ha pronunciato l'assoluzione del IL (in sintonia anche con quanto precisato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza Franzese, prima evocata) adottando la formula “perché il fatto non sussiste". Da sottolineare che anche il primo giudice aveva fondato l'assoluzione dell'imputato sulla mancanza del nesso di causalità (così testualmente a pag. 13 della sentenza di primo grado: "...attesa la mancanza di prova in ordine alla sussistenza del nesso causale...."), pur adottando poi erroneamente la formula assolutoria
"per non aver commesso il fatto” (che, come è noto, sta ad indicare la mancanza di ogni rapporto tra l'attività dell'imputato e l'evento).
4. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà,
e quindi a colpa, della ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 15 aprile 2009 II Presidente
Il Consigliere estensore (Piero Mocali)
(Vincenzo Romis),
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
30 GIU. 2009
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