Sentenza 8 maggio 2009
Massime • 1
Il giudice di appello che, su gravame del solo pubblico ministero, condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/05/2009, n. 34542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34542 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 08/05/2009
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 2007
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 6016/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE IN, n. Busto Arsizio (VA) il 15 febbraio 1936;
avverso la sentenza emessa in data 14 novembre 2005 dalla Corte di appello di Milano;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, sost. Proc. Gen. Dott. Galati Giovanni, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato.
OSSERVA
Con sentenza in data 14 novembre 2005 la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 3 maggio 2004, accoglieva l'appello del pubblico ministero e dichiarava ED IN colpevole del reato di insolvenza fraudolenta ascrittogli, commesso in Busto Arsizio il 5 febbraio 2001, condannandolo, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, nonché al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 10.000,00, e alla rifusione di entrambi i gradi del giudizio in favore della parte civile.
Secondo la Corte di appello l'imputato, legale rappresentante della Confezioni Piemme s.n.c., di ED IN, alla data del 5 febbraio 2001 in cui aveva effettuato l'ordinativo alla persona offesa Standartex s.p.a. di merce per un valore complessivo di Euro 8.494,06 impegnandosi al pagamento mediante ricevuta bancaria a sessanta giorni dalla fattura (pagamento poi non effettuato), versava in uno stato di decozione da diversi mesi prima, come poteva desumersi dal fatto che l'unico debito per canoni di locazione scaduti e non pagati (che aveva determinato la notifica del precetto per l'esecuzione dello sfratto per morosità contestualmente all'invio dell'ordinativo), benché non elevato (poco meno di L. 11.000.000), riguardava i locali dell'azienda la cui privazione avrebbe comportato, come era avvenuto, la paralisi dell'impresa e l'inevitabile fallimento. La merce acquistata era inoltre di importo cospicuo, comunque superiore al debito per canoni di locazione, e il ED sarebbe stato, secondo il Tribunale, consapevole di non poterla rivendere ne' pagarla. Il fatto che la merce non fosse stata trovata nemmeno in occasione della redazione dell'inventario in corso di esecuzione dello sfratto avrebbe rivelato inoltre l'intento fraudolento dell'imputato nella contrattazione con la società Standartex.
Avverso la predetta sentenza l'imputato ha proposto, personalmente ricorso per Cassazione deducendo:
1) la mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio;
2) la violazione di legge e il vizio di motivazione circa l'intenzione di non adempiere poiché, nonostante lo stato d'insolvenza, la merce acquistata avrebbe potuto essere rivenduta per pagarne il prezzo con il ricavato della vendita, come era plausibile fosse avvenuto non essendo stata la merce in questione ritrovata in sede di inventario;
peraltro erroneamente la Corte di appello avrebbe ritenuto sussistente lo stato d'insolvenza in quanto il fallimento era intervenuto solo nel novembre 2003, mentre nell'agosto 2001 i locali dell'impresa erano risultati pieni di merci e macchinari che costituivano garanzie di adempimento per i creditori;
3) l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 573, 576 e 648 c.p.p. per essere stata emessa condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, che non aveva appellato la pronuncia assolutoria di primo grado pur potendo proporre autonoma impugnazione;
il principio di immanenza della parte civile comporterebbe infatti, secondo il ricorrente, solo la non rinnovabilità della costituzione in ogni fase e grado del giudizio, mentre il principio devolutivo avrebbe impedito nel caso di specie al giudice di appello di pronunciarsi sui capi o punti della sentenza di primo grado relativi agli interessi civili.
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendo decorso il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi relativo al reato di insolvenza fraudolenta ascritto al ricorrente, a partire dalla data di commissione del reato da individuarsi nella data di mancato adempimento dell'obbligazione (aprile 2001). Le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata escludono qualsiasi possibilità di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2. Va peraltro rilevato che -prevedendo l'art. 578 c.p.p. che il giudice d'appello o la Corte di Cassazione nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale sia intervenuta "condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati" sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti dei capi della sentenza che concernano gli interessi civili - al fine di tale decisione si impone la verifica dell'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale e quindi il compiuto esame dei relativi motivi di impugnazione proposti dall'imputato (Cass. sez. 1, 27 settembre 2007 n. 40197, Formis;
sez. 6, 8 giugno 2004 n. 31464, De Sapio;
sez. 6, 9 marzo 2004 n. 21102, Zaccheo;
sez. 4, 8 ottobre 2003 n. 1484, Corinaldesi). Preliminare appare tuttavia l'esame del terzo motivo di ricorso secondo il quale la Corte di merito non avrebbe potuto emettere condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile non avendo la stessa parte civile proposto appello. Il collegio, pur prendendo atto di pronunce di segno diverso, ritiene di dover prestare adesione al principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. un. 10 luglio 2002 n. 30327, Guadalupi) e condiviso da numerose sezioni semplici (Cass. sez. 3, 1 giugno 2000 n. 9254, Mariotti;
sez. 4, 27 maggio 2003 n. 45982, Casadei;
sez. 4, 25 settembre 2003 n. 11468, Di Lucchio;
sez. 5 7 luglio 2005 n. 835, Reginelli), secondo il quale il giudice di appello, che su gravame del solo pubblico ministero condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria. La sentenza delle Sezioni Unite n. 30327 del 2002 - che ha ribaltato il contrario principio affermato dalle stesse Sezioni unite con la sentenza n. 5 del 25 novembre 1998 - si fonda su un'interpretazione persuasiva, coordinata e coerente dell'art. 76 c.p.p., comma 2 sull'immanenza della costituzione di parte civile ("la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo"), dell'art. 601 c.p.p., comma 4, che prevede l'obbligo "in ogni caso" della citazione della parte civile (anche se non appellante) per il giudizio di appello, dell'art. 597 c.p.p., comma 2, lett. a) e b), secondo il quale in caso di appello proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento il giudice di appello può pronunciare condanna "e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge" e, infine, dell'art. 538 c.p.p., comma 1, valido anche in grado di appello ai sensi dell'art. 598 c.p.p., in base al quale può ragionevolmente affermarsi che anche il giudice di appello "quando pronuncia sentenza di condanna" deve decidere "sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno", benché la parte civile non abbia proposto impugnazione.
Quanto alle ulteriori doglianze del ricorrente, esaminate ai sensi dell'art. 578 c.p.p., la Corte rileva che il primo motivo di ricorso riguarda la motivazione del trattamento sanzionatorio e, dovendo essere dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, non ha più rilevanza.
Il secondo motivo propone censure infondate in quanto la Corte territoriale non ha mancato di evidenziare, quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, con argomentazione sorretta da una solida struttura logica, l'origine e l'importanza dell'unico credito per il quale alla data dell'assunzione dell'obbligazione era stato emesso lo sfratto per morosità "essendo inconcepibile che un'impresa commerciale, seppure in momentanea situazione di scarsa liquidità, non trovi il modo di pagare i canoni di locazione dei locali dell'azienda, bene strumentale di primaria importanza", ponendo in rilievo come anche che dopo l'intimazione di sfratto, conseguente ad una persistente e prolungata morosità, l'imputato non avesse sanato la morosità ed evitato la convalida. Si ritiene che la sussistenza dello stato d'insolvenza alla data dell'assunzione dell'obbligazione risulti pertanto sufficientemente ed adeguatamente motivata, considerato anche il mancato rinvenimento della merce acquistata nei locali, abbandonati da tempo, dell'azienda che nel maggio 2001 risultava "trasferita". Irrilevante, sotto questo profilo, si manifesta il rilievo difensivo che il fallimento venne dichiarato solo nell'anno 2003 e la circostanza che in sede d'inventario venne rinvenuta nei magazzini altra merce, di imprecisato valore, stante l'accertata impossibilità di rintracciare l'imputato da parte della persona offesa dopo la scadenza del termine per il pagamento. In ordine all'elemento soggettivo, l'intento dell'imputato di non adempiere all'obbligazione assunta è stata desunta, con argomentazione non manifestamente illogica, dall'assunzione dell'obbligazione da parte dell'imputato nella consapevolezza di non essere nemmeno in grado di pagare i canoni di locazione e di proseguire l'attività aziendale in mancanza di adeguati locali (e, quindi, anche della possibilità di rivendere la merce acquistata ricavandone un congruo guadagno, tale da consentirgli di pagarne il prezzo al fornitore). Si deve pertanto ritenere che la Corte territoriale abbia fornito una motivazione congrua, esauriente ed esente da vizi logico-giuridici, su tutti gli aspetti della vicenda e che il ricorrente si sia limitato a riproporre in questa sede questioni già correttamente valutate dal giudice di merito. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio, per intervenuta prescrizione del reato ascritto al ricorrente, e devono esser mantenute ferme, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., le statuizioni civili della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, ferme le statuizioni civili. Così deciso in Roma, il 8 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2009