Sentenza 17 ottobre 2007
Massime • 1
Non risponde di bancarotta fraudolenta per distrazione ma di bancarotta preferenziale l'amministratore il quale si ripaghi dei propri crediti verso la società fallita giacchè, attraverso tale condotta, viene a favorire sè stesso, quale creditore, alterando la "par condicio creditorum".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2007, n. 46301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46301 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 17/10/2007
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 2046
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 046049/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ET IN;
avverso SENTENZA del 21/02/2006 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLONNESE ANDREA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso. OSSERVA
La Corte d'appello di Roma con sentenza 21/2/2006, in riforma della decisione del tribunale della stessa città in data 4/11/1999, riconosciuta a ET IN l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 219 u.c., riduceva la pena inflitta al predetto ad anni uno e mesi quattro di reclusione, confermando nel resto.
All'imputato era stato addebitato di avere, nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. "Petilli", dichiarata fallita il 13/5/1993, distratto merci per un valore di circa L. 150.000.000, nonché il corrispettivo, riscosso in data 16/10/1989, a seguito della riconsegna dei locali ove veniva esercitata l'impresa, pari a L. 70.000.000, ed infine la somma di L. 50.000.000, riscossa il 20/4/1991, a seguito di contratto di cessione d'azienda stipulato con la s.r.l. Perugia.
La Corte territoriale premesso che la misura degli importi indicati doveva esser ridotta, risultando che gli incassi, nel periodo tra la fine del 1989 ed il 1991, ammontavano complessivamente a lire 166.293.000 precisava che la destinazione di tali somme era stata giustificata con il rimborso delle anticipazioni effettuate dai soci e dallo stesso amministratore, anticipazioni che venivano indicate dalla difesa in L. 670.000.000, e dal curatore "nella più modesta, ma in ogni caso significativa, somma di circa L. 200.000.000". Osservava, quindi, che detta giustificazione non escludeva l'ipotesi delittuosa contestata, argomentando che l'amministratore che si ripaghi dei suoi crediti verso la società è responsabile di bancarotta per distrazione, non potendosi scindere la qualità di creditore da quello di amministratore, come tale vincolato alla società dall'obbligo di fedeltà e da quello della tutela degli interessi sociali anche nei confronti dei terzi.
Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato denunciando nel primo motivo violazione di legge.
Deduce che non risulta corretta la qualificazione giuridica attribuita al fatto così come ricostruito in sentenza. Infatti la condotta dell'amministratore che "si ripaghi dei suoi crediti verso la società" integra il diverso reato di bancarotta preferenziale di cui al R.D. n. 267 del 1942, art. 216, comma 3. Lamenta nel secondo motivo vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza, comunque, dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, assumendo che non si era tenuto conto del fatto che i rimborsi effettuati in favore dei soci di importo, peraltro, assai inferiore alle somme versate a titolo di anticipazione fossero stati erogati due anni prima del fallimento e che il passivo accertato ammontasse ad appena L. 42.000.000.
Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente.
Deve premettersi che, dalle verifiche operate dalla Corte territoriale, emerge effettivamente come, a fronte di anticipazioni, per L. 200.000.000, versate dai soci e dall'amministratore, i rimborsi a favore degli stessi risultavano pari a L. 166.293.000, inferiori, quindi, agli importi anticipati.
Ciò premesso, va osservato che, in tale contesto, il fatto deve esser qualificato come bancarotta preferenziale.
L'amministratore che si ripaga dei propri crediti verso la società fallita non risponde, infatti, del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione ma di bancarotta preferenziale (Cass. Sez. 5, 18/5/2006 n. 23730) giacché, attraverso tale condotta, viene a favorire sè stesso (creditore) a danno degli altri, alterando la par condicio creditorum.
Risalendo il fatto al 13/5/1993 risulta ormai da anni travalicato il termine massimo di prescrizione.
La sentenza deve pertanto esser annullata senza rinvio essendo il reato rimasto estinto per la causa indicata.
P.Q.M.
La Corte:
Qualificato il fatto come reato di bancarotta preferenziale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essersi il reato così riqualificato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2007