Sentenza 18 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2026, n. 17741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17741 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2026 |
Testo completo
Composta da:
ROSSELLA CATENA RENATA SESSA
MA IO
PIERANGELO IL
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
-Presidente-
-Relatore -
17741-26 Sent. n. sez. 282/2026 UP - 13/02/2026 R.G.N. 35419/2025
AR GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
AN UA EF nato a [...] il [...] AN RE CA nato a [...] A CREMANO il 04/02/1983 ZO RO nato a [...] il [...] AN CI nato a [...] il [...] NN IM nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MA IO;
udito il Sostituto Procuratore Generale ANTONIO BALSAMO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio
uditi i difensori:
l'avvocato DALL'ARA nell'interesse dei suoi assistiti AN UA EF E AN RE CA, si associa alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale per il primo motivo di ricorso;
per restanti motivi si riporta al ricorsopresentato ed insiste per l'accoglimento; l'avvocato MURDACA, per le posizioni di NN IM E ZO RO, che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento.
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RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Rimini il 19.10.2022: - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti AS EF NA, RE LU NA e MA EN in relazione ai reati loro ascritti ai capi B, C, D, E, rideterminando in tre anni di reclusione ciascuno la pena inflitta nei loro confronti per i delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva (per importi distratti di oltre 76.000 euro, mediante prelievi di contante e pagamenti con pos) e documentale (sottrazione delle scritture contabili e loro tenuta irregolare), contestati al capo A;
- ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti di RO NA e OB Jeromazzo, condannati per i delitti di cui al capo A. A tutti gli imputati sono state concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 219 I. fall. dei più fatti di bancarotta (capo A). Il fallimento cui sono relativi i reati è quello della società Idea AR s.r.l., dichiarato con sentenza del 18 ottobre 2012, della quale MA era stato amministratore legale e gli altri coimputati soci occulti e amministratori di fatto. Si tratta di una bancarotta che vede coinvolti componenti di un unico gruppo familiare-imprenditoriale (gli imputati NA sono fratelli, mentre EN è il marito della loro sorella) e un multiforme insieme di società, con oggetto la gestione di hotel, che agivano, secondo le ricostruzioni di merito, in regime di promiscuità e in assenza di autonomia patrimoniale di ciascuna impresa. Tra queste, rientrava la fallita. Il tutto sullo sfondo di una misura di prevenzione a carico di RO NA (condannato per delitti in materia di stupefacenti e di armi, per reati contro il patrimonio), soggetto ritenuto portatore di pericolosità lucrogenetica.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello hanno proposto ricorso gli imputati tramite i rispettivi difensori di fiducia.
3. Il ricorso di MA EN, formulato dall'avv. Nicoletta Gagliani, denuncia quattro diverse ragioni di censura.
3.1. In via preliminare, il primo motivo lamenta la nullità della sentenza e la violazione dell'art. 525 cod. proc. pen. per violazione del principio di immutabilità del giudice. Il collegio della Prima sezione penale della Corte di appello di Bologna sarebbe mutato tra la prima e la terza ed ultima udienza, con un'udienza intermedia che ha visto la partecipazione di un diverso componente del collegio rispetto ai tre
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delle altre due udienze. A tale udienza intermedia del 20.03.2025 si è svolta la discussione del processo, previo consenso al mutamento del giudice;
all'esito, è stato disposto il rinvio per repliche alla terza ed ultima udienza del 01.04.2025, in cui si è dichiarata la chiusura del dibattimento e si è assunta la decisione, ma non si è acquisito il consenso al (nuovo) mutamento del giudice, visto che era tornato a comporre il collegio quel magistrato sostituito all'udienza intermedia.
3.2. Il secondo motivo di ricorso attiene al vizio di violazione di legge con riguardo all'art. 2639 cod. civ. e di contraddittorietà della motivazione quanto alla qualifica di amministratore di fatto del ricorrente, che invece era privo di capacità gestionale nell'azienda fallita.
3.3. La terza ragione di censura eccepisce vizio di motivazione apparente, assertiva e carente nell'affrontare i motivi di appello quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo dei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale La prova delle distrazioni è stata illegittimamente abbinata ad un mero dato contabile, vale a dire i prelievi dell'amministratore di diritto, senza che si sia accertato l'impiego delle somme che si ipotizzano distratte per scopi estranei alla ragione sociale. Inoltre, nessuna prova è stata fornita del fatto che il ricorrente si sia appropriato delle somme, distratte materialmente dall'amministratore di diritto, per scopi ed esigenze personale e non sociali. Ancora più evidente è il vizio motivazionale relativo alla bancarotta fraudolenta documentale: nessuna argomentazione è stata fornita a sostegno dell'affermazione di responsabilità e della sussistenza del reato, desunte dal mero abbinamento apodittico alla ritenuta configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, in modo automatico e assertivo, facendo riferimento a indicatori che non si rinvengono, invece, in sentenza.
3.4. Il quarto motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione carente quanto alla dosimetria sanzionatoria e al giudizio di bilanciamento delle circostanze del reato, non individualizzato rispetto al ricorrente e neppure analizzato, nonostante lo specifico motivo di appello che, quindi, è stato pretermesso del tutto dall'analisi.
4. Il ricorso di OB MA, proposto dall'avv. RE Pisani, deduce tre motivi di critica.
4.1. Il primo motivo ricalca le ragioni del primo argomento opposto dal ricorso EN, quanto alla nullità della sentenza per violazione di legge riferita all'art. 525 cod. proc. pen. e al principio di immutabilità del giudice. Si richiama giurisprudenza di legittimità in merito.
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4.2. La seconda questione sollevata dalla difesa attiene al trattamento sanzionatorio che si assume in violazione dell'art. 133 cod. pen. in quanto non si è tenuto conto della posizione specifica e secondaria del ricorrente, mero amministratore di diritto privo di reale ruolo operativo, determinando nei suoi confronti una pena analoga a quella degli amministratori di fatto.
4.3. L'ultimo motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione carente della sentenza impugnata che non ha chiarito il contributo causale del ricorrente rispetto al reato, mancando di indicare anche il suo differente profilo di responsabilità, oltre che di decidere diversificando le posizioni quanto al trattamento sanzionatorio.
5. Il ricorso di RO NA, proposto dall'avv. Massimiliano Orrù, si articola attraverso due motivi.
5.1. Un primo argomento di censura attiene alla violazione dell'art. 525 cod. proc. pen. per violazione del principio di immutabilità del giudice ed è incentrato sulle stesse argomentazioni dell'analogo motivo dei ricorsi di EN e MA.
5.2. Un secondo argomento difensivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente, supportata da argomenti insufficienti e contraddittori, in assenza di qualsiasi suo coinvolgimento nella vita dell'impresa fallita. L'unico filo di prova che lega il ricorrente alle distrazioni e alla società fallita è costituito da due bonifici effettuati dalla società Itermar s.r.l. sul suo conto corrente subito stornati perché frutto di errore, con avviso alla società di effettuare sempre i pagamenti al conto della fallita. Si contesta quindi la mancanza di prova circa il suo ruolo di amministratore di fatto della fallita o di socio occulto. Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale si evidenzia che non vi è stata alcuna sottrazione delle scritture contabili come contestato in imputazione ma le scritture sono state ritrovate in bianco, secondo le indicazioni del curatore fallimentare.
6. Il ricorso di AS EF NA e di RE LU NA, proposto dall'avv. Ivan Dall'Ara, si compone di quattro motivi.
6.1. Il primo argomento di censura evidenzia lo stesso vizio di violazione di legge riferito alla composizione del giudice di primo grado che ha ascoltato la discussione delle parti all'udienza del 20.03.2025 rispetto al collegio che ha deciso poi il processo emettendo la sentenza all'udienza del 01.04.2025. Il motivo è analogo a quello già formulato dai coimputati RO NA, EN e
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6.2. La seconda ragione di censura eccepisce vizio di motivazione apparente con riguardo alla responsabilità dei ricorrenti quali amministratori di fatto per la condotta di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta di cui al capo A). La Corte territoriale ha omesso di rispondere al motivo di appello con cui si riteneva la mera cessione delle quote di proprietà della società IDEA mare s.r.l. ai coimputati EN e LE inidonea a sostenere una condanna per il concorso nel reato in esame "oltre ogni ragionevole dubbio". Dopo tale attività, infatti, nessun impegno gestorio di alcun tipo è stato assunto dai ricorrenti, né gli elementi indicati in sentenza sono sufficienti indicatori di capacità gestoria da parte loro.
6.3. Il terzo motivo di censura eccepisce vizio di mancanza e contraddittorietà della motivazione con riferimento all'elemento materiale del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. La somma distratta, pari a 76.670 euro, è uscita dal conto corrente della fallita mediante prelievi di cassa e bancomat non riferibili ai ricorrenti, visto che soltanto il coimputato MA aveva la delega di firma ad operare su tale conto e che, soprattutto, non si è considerato che il danaro avrebbe potuto essere stato impiegato per pagare i dipendenti, ai quali molto spesso si corrispondeva il compenso dovuto in contanti. La stessa sentenza di primo grado ha infatti accertato che i dipendenti della fallita venivano pagati "in nero".
6.4. L'ultima ragione di ricorso contesta il vizio di omessa, contraddittoria e manifestamente illogica motivazione quanto al dolo del reato di bancarotta fraudolenta documentale. L'ipotesi di reato contestata e accertata è quella di bancarotta fraudolenta documentale specifica da omessa tenuta delle scritture contabili e non quella generica da irregolare tenuta, sicchè il coefficiente soggettivo necessario a configurare la fattispecie e che andava, dunque, verificato è il dolo specifico e non quello generico cui si è rifatta la sentenza impugnata. Né il coefficiente del dolo specifico può desumersi dalla mera concomitanza temporale tra la condotta distrattiva e quella di omessa tenuta della contabilità, come invece ha fatto la sentenza impugnata, aggiungendo assertive affermazioni sulla sussistenza della finalità della condotta di reato ad impedire la ricostruzione del patrimonio societario in danno dei creditori.
7. È stata ammessa la trattazione orale del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono tutti, complessivamente, infondati.
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2. In via preliminare conviene trattare il primo motivo di tutti i ricorsi proposti dagli imputati, perché comune e, peraltro, inerente a una questione procedurale che mette in gioco un'eventuale nullità della sentenza, per violazione del principio di immutabilità del giudice, previsto dall'art. 525 cod. proc. pen. Le difese lamentano che il collegio della Prima sezione penale della Corte di appello di Bologna sarebbe mutato tra la prima e la terza ed ultima udienza, con un'udienza intermedia che ha visto la partecipazione di un diverso componente del collegio rispetto ai tre delle altre due udienze. A tale udienza intermedia del 20.03.2025 si è svolta la discussione del processo, previo consenso al mutamento del giudice;
all'esito, è stato disposto il rinvio per repliche alla terza ed ultima udienza del 01.04.2025, in cui si è dichiarata la chiusura del dibattimento e si è assunta la decisione, ma non si è acquisito il consenso al (nuovo) mutamento del giudice, visto che era tornato a comporre il collegio quel magistrato sostituito all'udienza intermedia.
2.1. In proposito, è bene rammentare che l'opzione più attenta al tema delle garanzie processuali tra quelle affacciatesi alla giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene che il principio di immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, comma 2, cod.proc.pen., si applica anche nel caso in cui l'attività dibattimentale consista nella sola discussione, senza che vi sia l'acquisizione di prove (Sez. 6, n. 17982 del 21/11/2017, dep. 2018, [...], Rv. 273006-01). La sentenza n. 17982 del 2017 ritiene che, in caso di intervenuta modifica della composizione del collegio, il consenso alla omessa rinnovazione del dibattimento può essere manifestato anche in forma tacita, a condizione che il comportamento silente della parte sia univoco e, cioè, che ad esso possa essere attribuito esclusivamente il significato di acconsentire all'utilizzo delle prove precedentemente assunte. La decisione non è esattamente allineata all'orientamento secondo cui il di consenso può essere manifestato anche attraverso comportamenti acquiescenza e, più in particolare, nel caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento della composizione del collegio, la mancanza di un'iniziativa di parte che rappresenti il dissenso o la non perfetta condivisione o anche l'opportunità di una rivisitazione della precedente fase e dunque il tacito, implicito consenso delle parti medesime, equivalga a consenso alla mancata materiale rinnovazione (Sez. 5, n. 36813 del 23/05/2016, [...], Rv. 267911; Sez. 1, n. 18308 del 14/01/ 2011, Bellarosa, Rv. 250220; Sez. 2, n. 34723 del 04/06/2008, [...], Rv. 241000; Sez. 5, n. 359/5 del 16/05/2008, [...], Rv. 241583). E tuttavia diverge certamente dalla tesi opposta a tale opzione, secondo cui la nullità assoluta prevista dagli artt. 179 e 525 cod. proc. pen. sussiste, in caso di omessa rinnovazione del dibattimento, anche nel caso in cui le parti non ne
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abbiano formulato esplicita richiesta, poiché non è onere delle parti procedere in tal senso per garantirsi, sostanzialmente, il rispetto del principio di immutabilità (Sez. 5, n. 45649 del 25/09/2012, [...], Rv. 254004; Sez. 3, n. 12234 del 04/02/2014, [...], Rv. 258703; Sez. 2, n. 41932 del 03/04/2017, [...], Rv. 271075). La sentenza n. 17982 del 2018, invero, ritiene che il consenso delle parti all'acquisizione mediante lettura delle dichiarazioni dibattimentali rese nello stesso procedimento innanzi al giudice in diversa composizione deve essere un comportamento processuale consapevole e la questione non attiene al modo con cui il consenso può essere manifestato, non potendosi escludere in astratto che le parti possano manifestare acquiescenza ovvero tacito consenso alla omessa rinnovazione del dibattimento anche con un comportamento silente, quanto, piuttosto, alla necessità che il comportamento, ancorchè silente, sia univoco, cioè che ad esso possa essere attribuito univocamente il significato di non voler procedere alla materiale rinnovazione dell'attività dibattimentale già compiuta. A tal fine assume decisivo rilievo la circostanza che il giudice, nella nuova composizione, osservi rigorosamente la sequenza procedimentale nel cui contesto il silenzio della parte può eventualmente assumere significato univoco e richiama il giudice ad un dovere di attenzione al rispetto dell'ordinaria sequenza degli atti dibattimentali a seguito del mutamento della composizione del collegio giudicante, indicando la strada corretta nella necessità che egli chieda alle parti se intendano procedere alla materiale rinnovazione dell'attività dibattimentale compiuta o se, invece, intendano direttamente utilizzare quella già espletata. Solo davanti a tale dato di presupposizione potrà quindi essere attribuito alla parte che resti silente, cioè che non formalizzi la richiesta di materiale rinnovazione, la volontà di utilizzare immediatamente l'attività compiuta senza procedere alla sua rinnovazione. La sentenza della Sesta Sezione, in applicazione di tali principi, ha dichiarato la nullità della sentenza d'appello in quanto le parti avevano discusso e concluso dinanzi ad un collegio che aveva rinviato per repliche ad altra udienza e questa era stata tenuta da un collegio in diversa composizione che aveva deciso senza procedere alla rinnovazione della discussione. Più di recente, e successivamente alla riforma del d.lgs. n. 150 del 2022, Sez. 3, n. 12356 del 16/01/2025, [...], nel medesimo senso, che, secondo uno degli insegnamenti di Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, [...], in caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta, non ammessa o non più possibile (Rv. 276754-03) la facoltà per le parti di richiedere, in caso di mutamento del giudice, la rinnovazione
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degli esami testimoniali presuppone la necessaria previa indicazione, da parte delle stesse, dei soggetti da riesaminare nella lista ritualmente depositata di cui all'art. 468 cod. proc. pen. (Rv. 276754 - 04). Si prevede, dunque, una sorta di collaborazione delle parti con il giudice, mancando la quale non sussiste nullità. Ed infatti, secondo lo schema delle Sezioni Unite, le parti hanno il diritto di chiedere la rinnovazione delle prove già assunte dal giudice di originaria composizione ma se non esercitano tale diritto di tali prove dichiarative può essere data lettura ai sensi dell'art. 511, comma 2, cod. proc. pen., fermo restando il potere-dovere del giudice di esercitare le sue prerogative ai sensi degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa. La sentenza n. 12356 del 2025 prende atto della validità permanente di tale impostazione, pur dopo la novella dell'art. 495 cod. proc. pen. con l'inserimento del comma 4-ter, (aggiunto dall'art. 30, comma 1, lett. f, d.lgs. n. 150 del 2022; cd. riforma Cartabia), che ha disciplinato il diritto delle parti di ottenere l'esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni davanti al giudice sostituito, limitando l'esercizio di tale diritto ai soli casi in cui l'esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. Secondo la Terza Sezione, infatti, l'art. 495, comma 4-ter, cod. proc. pen., non incide sulla regola della immutabilità del giudice che decide, stabilita dall'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., bensì sul diritto alla prova in caso di mutamento del giudice che ha proceduto all'istruttoria dibattimentale e la lettera della norma non sembra dare adito a dubbi sul fatto che tale diritto incontra il solo limite della pregressa videoregistrazione della prova dichiarativa, sicché, quando manchi tale presupposto, il giudice subentrante non può rinnovare la valutazione di manifesta superfluità o irrilevanza della prova ma deve dar corso alla sua rinnovazione. Si tratta di un diritto costruito come potestativo, esercitabile a domanda senza che, come detto, il giudice possa negarne l'esercizio sulla base di una diversa valutazione circa la rilevanza e/o non manifesta superfluità della rinnovazione Occorre, però, aggiunge la sentenza in esame, che una domanda vi sia e che sia formulata da chi vi ha interesse, non essendo sufficiente la generica dichiarazione di dissenso all'utilizzazione degli atti precedentemente assunti nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate;
occorre dunque una domanda, in assenza della quale, poiché il nuovo esame non ha luogo, il giudice subentrante può utilizzare le dichiarazioni precedentemente rese e contenute nel fascicolo del dibattimento (art. 511, comma 2, cod. proc. pen.).
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Infine, una terza tesi sembra affacciarsi dalla sentenza Sez. 5, n. 40338 del 13/06/2024, [...], Rv. 28724001 (ribadita da Sez. 3, n. 666 del 2026), che ha stabilito, traendo da una fattispecie il principio di diritto, che in un'ipotesi di discussione finale frazionata innanzi a collegi diversamente composti, l'insussistenza di una nullità della sentenza, qualora, in assenza di richiesta di rinnovazione del proprio intervento da parte della difesa, nel verbale dell'udienza in cui esse sono state rese risultino puntualmente riprodotte solo le conclusioni formulate dalle parti e non anche le argomentazioni a sostegno, in quanto solo le prime rappresentano la parte essenziale della discussione finale.
2.2. Alla luce di tale situazione ermeneutica, abbastanza composita e molto condizionata dalle ipotesi concrete decise da ciascuna pronuncia, il caso sottoposto all'attenzione del Collegio si staglia in modo peculiare, sicchè non vi è ragione di prendere posizione rispetto ai due orientamenti principali che, comunque, appaiono in parte disallineati tra loro. Ed è questa stessa specificità che induce il Collegio a non chiedere l'intervento nomofilattico risolutivo delle Sezioni Unite. La situazione in esame, infatti, vede la discussione affidata non già ad un dibattito delle parti sui temi in trattazione, bensì unicamente al riportarsi dei difensori ai rispettivi atti di impugnazione. I contenuti delle discussioni, in altre parole, sono totalmente corrispodenti ai contenuti e alle conclusioni degli atti di appello delle parti. Se il principio di immutabilità del giudice serve a garantire che tutti gli atti utili siano assunti dinanzi ad un giudice non diversamente composto, nel caso di specie, all'udienza in cui le parti hanno discusso, in realtà non vi è stata alcuna "discussione" ma un mero riportarsi alle conclusioni già contenute negli atti di appello. Tale situazione, abbinata alla constatazione che, all'udienza successiva a quella di discussione in cui Tribunale, in precedenza mutato e ritornato nella composizione originaria, ha dichiarato la chiusura del dibattimento - le difese non hanno fatto alcun cenno alla necessità di una formale acquisizione, non rientra tra quelle per le quali l'opzione comunque più garantista (nelle sue due in parte differenti declinazioni), mossa da preoccupazioni di effettività delle garanzie, ritiene di dover dichiarare la nullità. Non si imponeva, per la procedura corretta, un "facere" del giudice nel caso di specie, vista la peculiare forma di discussione e il ritorno alla composizione originaria del tribunale decidente che, dunque, pienamente aveva conosciuto il processo, anche nella forma dell'esposizione delle impugnazioni e delle loro conclusioni, poi meramente richiamate nell'udienza dedicata.
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Il silenzio delle parti, in una simile fattispecie, è significativo della loro piena consapevolezza dell'acquiescenza alla situazione processuale creatasi (e, sostanzialmente, della quasi superfluità di una rinnovazione di meri simulacri di discussione). Il motivo comune, pertanto, è infondato.
3. Si viene ora all'esame degli ulteriori motivi di ricorso da ciascuno dei ricorrenti proposti.
4. Il ricorso di MA EN si compone di altri tre motivi, oltre al primo già risolto. Preliminarmente, deve rilevarsi che sia il secondo che il terzo argomento difensivo sono inediti, poiché l'appello, più specificamente, si limitava a criticare la qualità di amministratore di fatto della fallita e non ha attinto con puntuali censure l'affermazione di responsabilità in concorso con gli altri imputati per i reati contestatigli al capo a. Inoltre, anche a voler ritenere l'appello genericamente rivolto ad impugnare la sussistenza dei reati di bancarotta ascrittigli, deve rammentarsi che non può formare oggetto di ricorso per cassazione, che è, pertanto, sul punto inammissibile, l'eccezione riferita al difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, pur se proposti insieme ad altri motivi specifici, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, [...], Rv. 262700). Cionondimeno, il Collegio ritiene di valutare brevemente il merito delle ragioni difensive, pur inammissibili, per lasciarne comprendere la loro infondatezza, nel confronto tra le censure contenute nel ricorso e le argomentazioni coerenti e conformi delle due sentenze di merito, che, dunque, si saldano tra loro a comporre un tessuto motivazionale sinfonico, che opera, con maggior tenuta, su più registri.
4.1. Il secondo motivo di critica è inammissibile anche perché formulato in fatto. Come noto, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato per espressa volontà del legislatore a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza poter procedere ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, e senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
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risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, [...], Rv. 207944- 01). Il compito della Corte di cassazione non consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma è quello, diverso, di stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se, nell'interpretazione delle prove, abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio ex art. 606, primo comma, lett. e), cod. proc. pen., è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, mentre non è, invece, consentito opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione, magari anch'essa logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, [...], Rv. 214567-01). In altre parole, sono precluse al giudice di legittimità a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione della vicenda al centro del processo, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, [...], Rv. 265482). Nella specie, la difesa dubita della prova della qualifica di amministratore di fatto del ricorrente, sostenendo che era privo di capacità gestionale nell'azienda fallita, ma tale assunto si basa sulla rivalutazione degli elementi concreti posti dalle sentenze di merito come fondamento del giudizio di colpevolezza. Numerosi indicatori sono stati tenuti in considerazione: a dicembre 2010 era stato proprio il ricorrente a consegnare un assegno di 50.000 euro a titolo di caparra a EF LL che aveva affittato alla fallita l'hotel Maxim di Cattolica e lo stesso teste LL ha anche riferito che era stato proprio il ricorrente a gestire l'hotel nel 2010; anche le cambiali per 135.000 euro erano state emesse da EN e consegnate a LL a garanzia dell'adempimento del canone di locazione fissato in 185.000 euro complessivi.
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Anche i dipendenti della società fallita hanno tutti riferito in dibattimento che la Idea AR s.r.l. e le società e ditte individali degli imputati erano tutte amministrate dai fratelli NA e dal ricorrente come soci di fatto. La richiesta difensiva, pertanto, non si confronta con le prove ma tende a rivalutarle e tale operazione rende il motivo inammissibile.
4.3. La terza ragione di censura è anche infondata oltre che inedita. La prova delle distrazioni è stata recuperata dai prelievi dell'amministratore di diritto evidente testa di legno per le condizioni economiche e personali accertate (un soggetto tossicodipendente privo di disponibilità economiche, di esperienza nel settore e di competenze) -, privi di giustificazione ed effettuati in contanti (per un importo di oltre 76.000 euro), e dai pagamenti effettuati da fornitori della Idea AR fallita non già soltanto al conto corrente sociale ma anche al conto corrente di RO NA, altro amministratore di fatto e leader delle società familiari. Tutte operazioni non risultanti dalle scritture contabili, mai ritrovate né dunque consegnate al curatore. L'affermazione di responsabilità discende, pertanto, dalla corretta applicazione degli orientamenti di legittimità secondo i quali la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile daila mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti, poiché la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 1. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato (sul principio, in generale, cfr. Sez. 5, n. 17228 del 17/1/2020, [...], Rv. 279204; Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, [...], Rv. 267710; Sez. 5, n. 11095 del 13/2/2014, [...], Rv. 263740; Sez. 5, n. 22894 del 17/4/2014, [...], Rv. 255385; Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008, dep. 2009, [...], Rv. 243295).
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Quanto all'obiezione che il ricorrente sia coinvolto personalmente nell'appropriazione delle somme distratte ancorchè non amministratore di diritto, la Corte di appello ha chiarito con argomenti logici come l'amministrazione di tutte le società riferibili ai NA e al loro nucleo familiare, di cui fa parte EN, abbia fatto registrare un'indistinta gestione, una commistione e un passaggio di dipendenti dalle une alle altre e, dunque, anche alla fallita. Il coinvolgimento di EN nella gestione come amministratore di fatto, in questa ottica di gestione diffusa, fissa la sua responsabilità nelle distrazioni, allo stesso modo che per gli altri amministratori di fatto e per quello di diritto.
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Il motivo di ricorso è, altresì, generico, poiché non si confronta con la motivazione della sentenza secondo cui i prelievi in contanti di somme poi non rinvenute nella disponibilità della fallita implica, secondo gli orientamenti di legittimità già enunciati, la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Le obiezioni svolte, poi, avverso la prova del reato di bancarotta fraudolenta documentale sono generiche e non comprendono l'argomento logico, ancora una volta, utilizzato dalla Corte territoriale: se la prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione al soddisfacimento delle esigenze della società dei beni risultanti dagli ultimi documenti attendibili, anche risalenti nel tempo, redatti prima di interrompere l'esatto adempimento degli obblighi di tenuta dei libri contabili (Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018, dep. 2019, [...], Rv. 275499; vedi anche Sez. 5, n. 20879 del 23/4/2021, [...], Rv. 281181), la mancata tenuta o meglio la sottrazione, come accertato dalle sentenze di merito, delle stesse scritture contabili è ben posta alla base della prova del dolo del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Nel caso di specie, la Corte di appello ha verificato che le scritture contabili sono state sottratte nella loro totalità, proprio per impedire al curatore di risalire agli importi considerevoli lucrati nel periodo di più intenso lavoro dell'hotel per la domanda turistica (cfr. pag. 42 della sentenza impugnata).
4.4. Il quarto motivo di ricorso è infondato. Per quanto la sentenza impugnata non si sia spesa in ampie argomentazioni nel sostenere la dosimetria prescelta, la sua misura eguale a quella di primo grado riposa sulla ricostruzione del ruolo di primo piano attribuito al ricorrente, certamente tra gli ideatori del meccanismo delittuoso e tra gli esecutori sin dal momento dell'affitto dell'hotel i cui proventi di gestione poi sono stati distratti dalla società fallita. La Corte ha espressamente optato per la congruità del trattamento sanzionatorio (eliminando le pene per i reati prescritti e in cumulo materiale), così implicitamente ritenendo di non accedere alla richiesta di un più favorevole bilanciamento tra le circostanze di segno opposto riconosciute sussistenti nei confronti dell'imputato (le attenuanti generiche e l'aggravante dei più fatti di bancarotta).
5. I due motivi residui del ricorso di OB MA (il primo è sempre quello comune già risolto) sono infondati.
5.1. La seconda questione sollevata dalla difesa, che attiene al trattamento sanzionatorio, è priva di pregio.
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La posizione del ricorrente è tutt'altro che secondaria, poiché egli si è prestato, quale amministratore di diritto privo di reale ruolo operativo, ma pienamente consapevole della fraudolenza delle sue omissioni, da un lato, a sottrarre somme di danaro dai conti della fallita, poi non rivenute e della cui sparizione egli non ha voluto (o saputo) fornire alcuna spiegazione plausibile;
dall'altro, all'omessa tenuta delle scritture contabili della società Idea AR s.r.l. o alla loro sottrazione. Ed era, invece, preciso suo obbligo formale provvedervi. A sua discolpa egli ha solo evocato lo stato di tossicodipendenza, non documentato, che gli avrebbe impedito di comprendere cosa stesse realmente succedendo e la condotta fraudolenta degli amministratori di fatto, di cui pure ha raccontato sostanzialmente al curatore. In proposito, il Collegio ribadisce che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'obbligo di verità, penalmente sanzionato e gravante sul fallito ex art. 87 legge fall., unitamente alla sua responsabilità in ordine alla conservazione della garanzia patrimoniale, giustifica l'apparente inversione dell'onere della prova a suo carico, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, senza che ciò interferisca col diritto al silenzio garantito all'imputato in sede processual-penale (Sez. 5, n. 2732 del 16/12/2021, dep. 2022, [...], Rv. 282652). E soprattutto, si ricorda l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore dall'amministratore della società fallita, secondo orientamenti stabili. Le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., che prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in quanto il curatore non rientra tra dette categorie di soggetti e la sua attività non è riconducibile alla previsione di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. che concerne le attività ispettive e di vigilanza (da ultimo, cfr. Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, dep. 2018, [...], Rv. 272664 01, che, in motivazione, ha chiarito che le relazioni del curatore costituiscono prova documentale qualsiasi sia il loro contenuto e legittimamente sono inserite nel fascicolo processuale).
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La giurisprudenza di legittimità, recentemente, ha anche dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 191, 195 e 526 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 6 CEDU, 47, comma 2, e 48 C.D.F.U.E., nella parte in cui non è prevista l'inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese al curatore nel corso della procedura fallimentare e da questi trasfuse nella propria relazione, posto che il curatore non svolge attività ispettive e di vigilanza, ma, in qualità di pubblico ufficiale, è tenuto a rappresentare nella relazione a sua firma anche "quanto può interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale", dando
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corso all'audizione dei soggetti diversi dal fallito per richiedere informazioni e chiarimenti occorrenti "ai fini della gestione della procedura" (vedi Sez. 5, n. 17828 del 09/02/2023, [...], Rv. 284589-02). Nel caso di specie, il ricorrente ha sostanzialmente ammesso di essere consapevole della gestione fraudolenta delle società riconducibili alla famiglia NA. In ogni caso, la giurisprudenza evocata nel motivo di ricorso (Sez. 2, n. 2885 del 2024) si richiama ai principi affermati dall'amministratore privo di delega (cfr., da ultimo, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, Sez. 5, n. 33582 del 13/06/2022, [...], Rv. 284175-01) e comunque a un caso limite di amministratore dimessosi prima della condotta fraudolenta.
5.3. L'utimo motivo di ricorso è inammissibile in quanto genericamente formulato, secondo proposizioni astratte circa la mancanza di motivazione. Le censure sono, in ogni caso, prive di pregio. La sentenza impugnata, pur in una ricostruzione frammentata dal punto di vista espositivo, ha chiarito quale sia stato il contributo causale del ricorrente al reati di bancarotta fraudolenta e documentale, nonché il fondamento della prova di tale contributo. Devono essere innestati reciprocamente i brani, corposi, dedicati al ruolo del ricorrente sostanzialmente una testa di legno, tossicodipendente e, per i contenuti della sua stessa difesa dinanzi al curatore, non in grado di opporsi ai NA che avevano metodi affaristici poco chiari e legittimi con quelli sulla sussistenza delle distrazioni, della cui esistenza era consapevole lo stesso ricorrente che lo ha ammesso nelle dichiarazioni rese al curatore, secondo quanto già messo in luce.
6. L'unico motivo di ricorso residuo proposto da RO NA oltre a quello comune già risolto in via preliminare, è infondato, ai limiti dell'inammissibilità. Si è già chiarito, nell'esame del ricorso EN, l'orizzonte circoscritto del sindacato di legittimità, che non può spingersi a rivalutare il significato delle prove. Il ricorrente, invece, chiede al Collegio, in ultima analisi, di rivedere le determinazioni dei giudici di merito quanto al significato del percepimento dei due bonifici, effettuati dalla società Itermar s.r.l. sul suo conto corrente, e ritenuti indicativi sia del suo coinvolgimento nella gestione che della volontà e condotta distrattive. Ebbene, al di là della spiegazione difensiva circa lo storno delle somme bonificate per errore con avviso alla società Itermar s.r.l. di effettuare sempre i pagamenti al conto della fallita rimangono ulteriori indicatori del ruolo del ricorrente di amministratore di fatto della fallita o di socio occulto.
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Egli ha finanziato l'attività sin dal primo momento, con l'emissione in favore di OB MA, l'amministratore di diritto coimputato e testa di legno, di un assegno circolare di 50.000 euro;
aveva avuto rapporti con i fornitori;
gestiva la società fallita e le sue attività tramite il "tuttofare" TO (soprannome di OD RA IA); era consapevole che LE era un mero prestanome;
veniva indicato dai dipendenti delle aziende del gruppo familiare come uno degli amministratori di fatto. Quanto alla contestazione relativa alla condotta di concorso in bancarotta fraudolenta documentale si evidenzia che tale porzione del motivo di ricorso attiene a censura inedita, non svolta in sede di appello e, dunque, inammissibile.
7. I restanti tre motivi del ricorso di AS EF NA e RE LU NA sono infondati.
7.1. I ricorrenti contestano il ruolo di amministratori di fatto e proprietari occulti della fallita, deducendo omessa risposta al motivo di appello relativo al punto. Ma la sentenza di appello, oltre a sottolineare l'indice gestorio costituito dalla cessione di quote di proprietà della società Idea AR s.r.l. ai coimputati EN e ER, ha individuato altri elementi di capacità operativa nell'impresa le spie del loro ruolo di amministratori di fatto. Si collega un fattore di convincimento logico con alcune evenienze di fatto. Sotto il primo profilo, si fa notre che nessuno dei fratelli NA imputati né il loro cognato EN si sono insinuati nel fallimento, nonostante avessero immesso significative somme di danaro per consentire alla "testa di legno" MA di acquistare la società fallita e affittare l'hotel Maxim;
da qui, il convincimento del giudici di appello circa il fatto che tutti avessero avuto un tornaconto economico dall'operazione e fossero i destinatari finali delle somme prelevate in contanti poco prima della dichiarazione di fallimento dall'amministratore di diritto. Si tratta di un forte argomento logico che, in verità, viene proposto anche per fondare le ragioni del convincimento circa il ruolo di amministratori occulti di tutti i fratelli NA e di EN - che trova riscontro fattuale nelle dichiarazioni del testi/dipendenti della società, i quali hanno tutti raccontato della reale riferibilità dell'ente ai fratelli NA e a EN (vedi, tra l'altro, pag. 7 della sentenza di appello, quando richiama la pronuncia di primo grado). Inoltre, risulta che la fallita, fin quando fu amministrata dai due ricorrenti, pagava regolarmente il canone di affitto dell'hotel Maxim e aveva tenuto altrettanto regolarmente le scritture contabili. Viceversa, quando è stata trasferita fittiziamente nelle mani del mero amministratore formale (incapace di gestirlo e assente per la gran parte della stagione turistica, a riprova del suo ruolo fittizio),
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è stata avviata al depauperamento, mediante sottrazione di risorse e l'omesso pagamento del canone di affitto. Nonostante la gestione dell'hotel fosse mantenuta dal gruppo dei fratelli NA e in particolar modo dal cognato EN. Infine, la sentenza impugnata valorizza le dichiarazioni rese in esame dagli stessi imputati come prova dell'amministrazione di fatto della fallita in capo (anche) ai ricorrenti;
in particolare AS NA ha riconosciuto una serie di condotte gestorie anche dopo la dismissione del ruolo formale da parte dei due fratelli in affati, puntualmente indicate dalla sentenza di appello a pag. 10. 7.3. Il terzo motivo di censura è egualmente infondato. L'elemento materiale del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale è stato delineato in più punti dalle sentenze di merito. La somma distratta (pari a 76.670 euro) si è provato con argomenti logici che sia uscita dal conto corrente della fallita mediante prelievi di cassa e bancomat. Giocano in tal senso: i ruoli gestori di fatto, per come conclamati;
la mancata loro insinuazione al passivo;
le stesse dichiarazioni degli imputati che si sono sottoposti all'esame. Nessuna rilevanza, invece, può avere, ai fini della prova del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'ipotesi difensiva, priva di elementi di fatto a sostegno né tantomeno di prove, secondo cui non si sarebbe considerato che il danaro avrebbe potuto essere stato impiegato per pagare i dipendenti "in nero" e, dunque, in contanti. Senza contare che, anche a voler ritenere per vera la giustificazione dei pagamenti in nero, integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione la corresponsione, da parte degli amministratori, di somme "in nero" a dipendenti della società fallita, elargite, al di fuori di qualsiasi obbligo contrattuale, come regalie o premi non riconducibili a determinazioni societarie, nè ad un interesse della fallita, bensì all'arbitrio degli stessi amministratori (Sez. 5, n. 47561 del 11/10/2016, [...], Rv. 268700 01). Con tale giurisprudenza il ricorso non si confronta, ed invece avrebbe dovuto toccare anche tale punto per non lasciare nervi scoperti nelle critiche proposte alla ricostruzione della Corte di appello, più ampia e ragionata di quanto non si mostri immediatamente ad una prima lettura.
7.4. Infine, la difesa ritiene che non vi sarebbe motivazione sul dolo specifico del reato di bancarotta fraudolenta documentale, necessaria quando sia configurata una condotta di omessa tenuta fraudolenta in danno del patrimonio da riservare al soddisfacimento dei creditori. Come noto, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, rientra nella prima fattispecie delineata dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., e richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, la nozione di omessa tenuta, anche parziale, delle scritture
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contabili, che comprende non solo la mancata istituzione di uno o più libri contabili, ma anche l'ipotesi della materiale esistenza dei libri "lasciati in bianco" e si differenzia dal caso, caratterizzato invece da dolo generico, dell'omessa annotazione di dati veri allorché l'omissione consista non nella totale mancanza di annotazioni, ma nell'omessa annotazione di specifiche operazioni (si richiamano, soprattutto, le recenti sentenze Sez. 5, n. 45246 del 7/11/2024, [...], Rv. 287175 e Sez. 5, n. 6556 del 22/11/2024, dep. 2025, [...], n.m.).
In particolare:
1) la prima fattispecie è quella costruita dal legislatore a dolo specifico (e per questo definita "specifica") e consiste nella sottrazione o distruzione o falsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili;
richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. In tale prima ipotesi va ricompresa anche l'omessa tenuta dei libri contabili, sempre che la condotta omissiva sia sorretta da dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella analoga sotto il profilo materiale di bancarotta semplice documentale prevista dall'art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11/4/2012, [...], Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, [...], Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, [...], Rv. 279179). Va aggiunto, ad ulteriore chiarimento dell'opzione cui il Collegio aderisce, che l'omessa tenuta (così come la sottrazione, distruzione o falsificazione) può essere anche "parziale" e tale nozione ricomprende sia la mancata istituzione "sincronica" di uno o più libri contabili in un determinato anno, sia la mancata istituzione "diacronica" di uno o più libri contabili nel corso di diversi anni di vita dell'impresa, sia anche l'ipotesi della "materiale" esistenza dei libri contabili che però sono stati "lasciati in bianco"; 2) la seconda fattispecie di reato a dolo generico (definita anche "generale"), invece, è integrata dalla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita. Tanto premesso, sebbene la sentenza impugnata, a tratti, mostra alcune incertezze rispetto all'interpretazione oramai consolidata di questa Corte regolatrice sul tema del dolo specifico o generico nelle diverse ipotesi dei reati di cui all'art. 216, secondo comma;
tuttavia, in più punti di emersione, essa individua il dolo in pregiudizio dei creditori come scopo ultimo delle condotte fraudolente di sottrazione delle scritture contabili o loro omessa tenuta. Sicchè, può evincersi dal testo della motivazione che la Corte di appello, quand'anche non abbia avuto chiarissime le differenze tra le due tipologie di
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bancarotta fraudolenta documentale distinte a seconda del dolo, di fatto ha ragionato con argomenti esatti. Più volte, infatti, nel corso della sentenza impugnata, si è proceduto a sottolineare come lo scopo dell'omissione contabile fosse proprio quello di pregiudicare i creditori sociali (cfr. pag. 38), abbinando la conclusione di sussistenza della condotta di reato alla constatazione di come tutti gli imputati partecipassero alla gestione della fallita e, volontariamente, la stavano svuotando rendendo impossibile ricostruire il suo patrimonio in danno dei creditori, intervenendo sulle scritture contabili, che sono state scientemente omesse.
9. I ricorsi pertanto devono essere complessivamente tutti rigettati e al rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
Così deciso il 13/02/2026.
Il Consigliere estensore Matilde Brancaccio виз
Il Presidente
LL AT LY RR
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CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA
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IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Larzulan