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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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- 1. Rinumerazione fatture: quando è dichiarazione fraudolentaRedazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 15 gennaio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - AN ER NT RB BA AC SENTENZA sul ricorso di MO ES, nato a [...], il [...], avverso la sentenza in data 07/02/2025 della Corte di appello di Catanzaro, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere BA AC;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio in relazione al reato sub 4) e l’inammissibilità del ricorso nel resto;
udito per l’imputato l’avv. Vincenzo Belvedere, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’avv. AN Maria Flora, che ha concluso chiedendo la prescrizione dei reati alla del 12 novembre 2025 e l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 11 ottobre 2021 il Tribunale di Cosenza ha assolto ES MO da plurime violazioni dell’art. 3 e dell’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000. Con sentenza in data 7 febbraio 2025, invece, la Corte di appello di Catanzaro, ha condannato l’imputato alle pene di legge per la violazione in concorso dell’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 4), per la violazione dell’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 5), per la violazione dell’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 6).
2. Il ricorrente eccepisce la violazione di norma processuale perché la causa era stata decisa da un collegio diverso rispetto a quello che aveva celebrato il processo (primo motivo), la violazione di norma processuale e il vizio di motivazione per inammissibilità dell’impugnazione del Procuratore presso il Tribunale di Cosenza (secondo motivo), la violazione di norma processuale e il vizio di motivazione in relazione al punto in cui la Corte Penale Sent. Sez. 3 Num. 666 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 18/11/2025 2 di appello ha ritenuto sussistente sia il requisito della condotta fraudolenta sia il dolo specifico di evasione (terzo motivo), la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al punto in cui la Corte di appello ha affermato che i verificatori avevano preso in esame il contenuto dei fascicoli dei clienti dello studio reperendovi solo documentazione relativa ai costi sostenuti dal professionista (quarto motivo), la violazione di legge perché non era stata dichiarata la prescrizione (quinto motivo), la violazione di legge e il vizio di motivazione perché non era stato prosciolto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. (sesto motivo), la violazione di legge e la violazione di norme processuali per violazione del ne bis in idem (settimo motivo), la violazione di legge in merito al trattamento sanzionatorio, dal momento che la pena irrogata al minimo edittale non era quella prevista ratione temporis, non gli era stata applicata la riduzione con l’attenuante a effetto speciale nonostante avesse integralmente pagato il debito prima dell’apertura del dibattimento, non gli era stata applicata l’ulteriore riduzione di pena ai sensi dell’art. 21-ter d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall’art.1, comma 1, d.lgs. n. 87 del 2024, norma più favorevole (ottavo motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato limitatamente al quinto e all’ottavo motivo mentre è manifestamente infondato nel resto. Il presente procedimento ha tratto origine dalla verifica fiscale iniziata il 25 febbraio 2014 nei confronti dello studio legale MO che ha dato esito positivo per la tenuta irregolare della contabilità fin dal 2009. Dai controlli incrociati, eseguiti anche a mezzo dei questionari inoltrati ai clienti dello studio, è emersa una contabilità parallela o in nero, costituita da un’elevata mole di parcelle, pagate dai clienti con assegno o bonifico ma non rinvenute né registrate né dichiarate dallo studio legale. In particolare, sono emerse una numerazione disordinata delle parcelle, una scorretta indicazione delle date di emissione, la mancanza di corrispondenza tra i dati delle fatture emesse dal professionista e quelli delle fatture consegnate ai clienti. Le indagini bancarie hanno poi consentito di evidenziare ulteriori condotte artificiose, perché lo studio legale, che operava sotto forma di associazione di professionisti, aveva incassato numerosi pagamenti con assegni cambiati per contanti dal MO, il quale aveva poi effettuato dei versamenti sul conto della moglie, SE Boccasile, estranea all’attività professionale, ma concorrente nel reato sub 4), mentre altri assegni erano stati intestati direttamente alla moglie che li aveva versati su un conto cointestato con il marito. La funzionaria dell’Agenzia delle entrate ha riferito che la verifica fiscale si era conclusa con quattro atti di accertamento con adesione e che il ricorrente aveva versato per intero le imposte, unitamente alle sanzioni. Il Tribunale ha assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000 perché ha ritenuto l’assenza della frode. Ha affermato, infatti, che la nuova numerazione delle fatture costituiva una mera irregolarità contabile, che l’accertamento del reddito d’impresa con metodo induttivo e analitico presupponeva una contabilità nel complesso attendibile, che i versamenti sul conto della moglie non erano ostativi agli accertamenti tributari. Lo ha assolto anche dal reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 per l’omessa verifica del contenuto dei fascicoli dei clienti nei quali si sarebbero potute rinvenire annotazioni utili a ricostruire comunque la contabilità. La Corte di appello, all’esito del riesame critico di tutto il compendio probatorio, ha ritenuto integrati i presupposti soggettivi e oggettivi dei reati ascritti all’imputato, di cui vi è ampia evidenza nella motivazione rafforzata, e l’ha condannato alle pene di legge per il reato di cui all’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 4) e per i reati di cui 3 all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 (capi 5 e 6).
2.Il primo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 525 cod. proc. pen. per essere stato composto il Collegio che ha deciso il processo diversamente da quello che lo ha celebrato, è manifestamente infondato. Dal verbale dell’udienza del 7 febbraio 2025 si evince che la Corte, verificata la costituzione delle parti, preliminarmente stante la nuova composizione del Collegio invita le parti a discutere. Le parti si riportano alle conclusioni già rassegnate. Ritiene questa Corte che la sintetica formula utilizzata dalle parti e riportata in verbale equivalga, evidentemente, alla discussione del processo. E’ pacifico, del resto, in giurisprudenza, che non sussista nullità della sentenza, in assenza di richiesta di rinnovazione del proprio intervento da parte della difesa, ove nel verbale dell'udienza risultino puntualmente riprodotte solo le conclusioni formulate dalle parti e non anche le argomentazioni a sostegno, in quanto solo le prime rappresentano la parte essenziale della discussione finale (tra le più recenti, Sez. 5, n. 40338 del 13/06/2024, G., Rv. 287240-01). Pertanto, poiché alla predetta udienza la discussione venne integralmente effettuata dalle parti innanzi al nuovo Collegio, la violazione denunciata non sussiste.
2.1.Il secondo motivo, relativo all’inammissibilità dell’appello del Pubblico ministero per violazione dell’art. 582 cod. proc. pen., vigente ratione temporis, siccome il cancelliere ricevente non aveva indicato la persona che lo aveva presentato e la relativa qualifica, è del pari manifestamente infondato. Il ricorrente ha citato in suo favore la sentenza Sez. 1, n. 3820 del 11/01/2017, dep. 2018, Errico, Rv. 272424 – 01, secondo cui in materia di impugnazioni, è inammissibile - alla stregua della lettera dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. - quella presentata da un soggetto di cui non vi sia l'indicazione onomastica, giusta formale attestazione di deposito estesa sull'originale dell'atto dal pubblico ufficiale addetto alla ricezione presso la cancelleria del giudice "a quo", fattispecie relativa a ricorso per cassazione del pubblico ministero, depositato nella corrispondente segreteria e da questa trasmesso alla cancelleria della corte d'appello a mezzo di registro di passaggio. Dalla lettura della motivazione pare evincersi che, in quel caso, dall’atto non si desumeva né il nome del procuratore appellante né il nome della persona che aveva curato il deposito avvenuto a mezzo del registro di passaggio. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare ulteriormente che l'inammissibilità dell'impugnazione per l'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 582 cod. proc. pen. sussiste solamente se vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto (tra le più recenti, Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982-02; Sez. 1, n. 17549 del 12/01/2021, Maisto, Rv. 281220 – 01; Sez. 5, n. 8904 del 19/01/2021, Oddo, Rv. 280728 – 01). Infatti, l'atto di appello del pubblico ministero, vigente l'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. nella formulazione antecedente l'entrata in vigore delle modifiche apportate a tale disposizione dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, può essere presentato anche a mezzo di persona incaricata, addetta all'ufficio della Procura della Repubblica, senza che sia necessario né un atto formale di delega, né l'attestazione, da parte del pubblico ufficiale che riceve l'atto, del suo nominativo, dal momento che la stessa ricezione dell'atto presuppone un'attività di verifica dell'identità dell'incaricato, il quale svolge un'attività meramente materiale nell'ambito delle funzioni dell'ufficio di cui fa parte, non suscettibile di essere ricondotta a disposizioni impartite dal titolare dell'ufficio stesso. Nel caso in esame, peraltro, a differenza di quanto prospettato dalla difesa, la Corte 4 territoriale ha accertato che l’atto era stato depositato direttamente dal Pubblico ministero atteso che l’assistente giudiziario si era limitato ad apporre il timbro con la data di ricezione. Tale interpretazione non è stata specificamente contestata dal ricorrente.
2.2.Il terzo motivo, attinente alla frode e al dolo del reato di cui all’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000, è fattuale e rivalutativo. Secondo il ricorrente, la nuova numerazione delle fatture si era resa necessaria per la mancata registrazione di alcune fatture, circostanza in sé non insidiosa;
in ogni caso, si trattava di fatture nei confronti di enti pubblici per cui era stata pagata la ritenuta d’acconto; i versamenti sul conto della moglie non avevano reso più difficoltoso l’accertamento; la Corte di appello non aveva spiegato il dolo a dispetto dei pagamenti tracciati e della collaborazione prestata alle indagini. E’ pacifico in giurisprudenza che, per la realizzazione del mezzo fraudolento, è necessaria la sussistenza di un "quid pluris" rispetto alla falsa rappresentazione offerta nelle scritture contabili obbligatorie e, cioè, una condotta connotata da particolare insidiosità derivante dall'impiego di artifici idonei ad ostacolare l'accertamento della falsità contabile (Sez. 3, n. 37642 del 06/06/2024, Tomasi, Rv. 286978 – 02 e Sez. 3, n. 37127 del 29/03/2017, Capuano, Rv. 271300 – 01, entrambe riferite a errori e discrasie nelle fatture;
si vedano poi anche Sez. 5, n. 36859 del 16/01/2013, Mainardi, Rv. 258041 – 01 e Sez. 3, n. 2292 del 22/11/2012, dep. 2013, Stecca, Rv. 254136 – 01 sulla nozione di frode rilevante ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000). Nel caso in esame, la Corte territoriale, con motivazione ampia ed esaustiva nonché in linea con i principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ha osservato che la condotta dell’imputato non si era limitata a una mera violazione degli obblighi di fatturazione e annotazione, perché l’omessa registrazione delle fatture nelle scritture contabili rappresentava solo un passaggio del complesso e macchinoso sistema messo in piedi dall’imputato. Il MO, infatti, non solo aveva omesso di registrare diverse fatture tra quelle emesse nel periodo d’imposta 2012, ma aveva anche rinumerato le fatture effettivamente registrate, attribuendo alle stesse, in contabilità, dei numeri non corrispondenti a quelli reali, al fine di simulare il rispetto della progressiva numerazione delle fatture obbligatoriamente imposta per legge. Tale nuova numerazione non si era resa necessaria, dunque, per rimediare a errori formali, come argomentato dalla difesa e sostenuto dal Tribunale, ma era stata effettuata per occultare diverse fatture tra quelle materialmente emesse, così da esporre in dichiarazione di elementi attivi inferiori, sottraendoli al pagamento delle imposte dirette e all’IVA. Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto i versamenti di contanti sul conto della moglie o la richiesta ai clienti di pagare direttamente a questa dei mezzi del pari insidiosi e fraudolenti, perché idonei a rendere più difficoltosi e a ostacolare i controlli e gli accertamenti dei finanzieri sulla corrispondenza tra il fatturato e il percepito. Di qui anche il dolo specifico di evasione. Dalla lettura complessiva, e non atomistica, dei numerosi elementi di accusa, la Corte territoriale ha tratto la conclusione logica e razionale che la reiterazione negli anni delle suddette condotte fraudolente era finalizzata proprio all’evasione fiscale.
2.3.Del pari manifestamente infondato è il quarto motivo relativo ai reati di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000. Il ricorrente ha insistito sul fatto, valorizzato in senso assolutorio dal Tribunale, che i finanzieri non avevano indagato il contenuto delle pratiche professionali dove avrebbero potuto rintracciare elementi utili a una ricostruzione più precisa della contabilità. La motivazione è perplessa perché valorizza un elemento probatorio ipotetico ed è errata perché il delitto di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, tutelando il bene giuridico della trasparenza fiscale, è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della 5 documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda anche solo difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, rimanendo escluso quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore e senza necessità di reperire aliunde elementi di prova (Sez. 3, n. 20748 del 16/03/2016, Capobianco, Rv. 267028 – 01). Nel caso in esame, i finanzieri hanno potuto ricostruire la contabilità parallela dell’imputato solo aliunde, grazie ai riscontri incrociati con la documentazione in possesso dei clienti e con le indagini bancarie. La Corte territoriale, che ha messo anche in dubbio l’utilità di un’indagine sul contenuto delle pratiche dove non c’erano le fatture, è dunque correttamente pervenuta alla pronuncia di condanna.
2.4. Il quinto motivo relativo alla prescrizione del reato di cui al capo 4) è fondato perché il fatto di cui all’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000 è stato commesso il 22 settembre 2013 ed era prescritto al 7 febbraio 2025, data di deliberazione della sentenza della Corte di appello. Nel corso del processo si sono avuti, infatti, i seguenti periodi di sospensione specificamente riportati nella sentenza di primo grado e non contestati dal ricorrente: dal 14 aprile 2017 al 18 settembre 2017 per adesione dei difensori all’astensione (157 giorni), dall’8 novembre 2019 al 24 febbraio 2020 per richiesta dei difensori (108 giorni), dal 12 novembre 2020 al 28 gennaio 2021 per legittimo impedimento dell’imputato (60 giorni). A questo termine di 325 giorni, così calcolato anche dalla Corte di appello, va aggiunto un ulteriore termine di 140 giorni, dal 13 marzo 2020 al 31 luglio 2020. All’udienza del 24 febbraio 2020, infatti, il Giudice, dopo aver espletato l’attività istruttoria, ha rinviato all’udienza dell’8 giugno 2020 siccome il difensore aveva rappresentato un impedimento a comparire alla già calendarizzata udienza del 13 marzo 2020. A causa delle sopraggiunte misure emergenziali per la pandemia, poi, con ordinanza fuori udienza comunicata alle parti in data 29 maggio 2020, ha effettuato un rinvio all’udienza del 12 novembre 2020 dichiarando la sospensione dei termini di prescrizione fino al 31 luglio 2020, ordinanza, questa, mai impugnata dal ricorrente. S’impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 4), commesso il 22 settembre 2023, perché estinto per prescrizione al più tardi alla data del 30 dicembre 2024. Non risultano invece prescritti i reati di cui ai capi 5) e 6) perché la Corte di appello ha accertato l’occultamento, e non la distruzione delle scritture contabili, reato quindi permanente (Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, dep. 2017, Quaglia, Rv. 269898 – 01), con conseguente decorrenza della prescrizione dal giorno 22 dicembre 2014, secondo la contestazione, e maturazione della stessa al 1° aprile 2026, in data successiva alla deliberazione della presente sentenza di legittimità. Peraltro, tenuto conto dell’udienza calendarizzata al 13 marzo 2020, pur a volere considerare non l’intero periodo di sospensione indicato dal Giudice di 140 giorni, e come si ripete mai contestato dal ricorrente, bensì solo di 64 giorni, secondo le indicazioni delle Sezioni Unite SA (sent. n. 5292 del 26/11/2020, Rv. 280432 – 02) per le udienze ricadenti nel periodo di sospensione dal 9 marzo all’11 maggio 2020, o addirittura solo di 60 giorni, per il legittimo impedimento rappresentato dal difensore all’udienza del 24 febbraio 2020, a valere dal 13 marzo 2020 all’8 giugno 2020 (data dell’originario rinvio dell’udienza prima del decreto fuori udienza), il risultato non cambierebbe utilmente per il ricorrente perché la prescrizione dei reati sarebbe maturata, rispettivamente, il 15 o l’11 gennaio 2026, e dunque sempre in data successiva alla deliberazione della presente sentenza di legittimità.
2.5. Il sesto motivo sul mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis d.lgs. n. 74 del 2000 è manifestamente infondato. Il ricorrente non ha allegato di aver chiesto il proscioglimento in secondo grado, premesso che in primo grado era stato assolto, con il che 6 non poteva ritenersi perdurante l’efficacia della originaria richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e avrebbe dovuto ripetere la relativa istanza in via subordinata all’accoglimento dell’appello dell’Accusa, né risulta dalla sentenza che sia stata formulata una richiesta o che siano stati anche solo prospettati i fatti rilevanti ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. o richiamati quelli indicati nella memoria difensiva presentata al Tribunale per l’udienza dell’11 ottobre 2021. All’udienza del 7 giugno 2024 la difesa dell’imputato non ha formulato tale istanza a verbale né se ne rinviene traccia nelle note per l’udienza dell’11 settembre 2024 e nella memoria a sostegno della discussione per l’udienza del 20 novembre 2024, date queste due in cui era già entrato in vigore l’art. 13, comma 3-ter, d.lgs. 24 giugno 2024, n. 87. La giurisprudenza ritiene che sia deducibile il difetto di motivazione della sentenza d' appello che non abbia rilevato ex officio, alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di proscioglimento, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160 – 01). Come detto, il ricorrente nulla ha allegato in merito, mentre nel ricorso per cassazione si è limitato a ribadire che aveva pagato tutto e che aveva mostrato un atteggiamento collaborativo con gli inquirenti. Sennonché, tale allegazione è del tutto insufficiente, anche nella prospettiva della censura dell’omesso rilievo officioso, perché il ricorrente non ha preso posizione sugli altri elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e non ha dimostrato la pregnanza del comportamento post-factum ai fini della prevalenza sulle plurime violazioni di legge perpetrate per vari anni, ancorché dichiarate prescritte (Sez. 3, n. 32857 del 12/07/2022, Musone, Rv. 283486 – 01) e sull’entità dell’evasione, consistente nella sottrazione alle dichiarazioni fiscali di attivi per centinaia di migliaia di euro.
2.6. Il settimo motivo sulla violazione del bis in idem è inconsistente. Il ricorrente ha sostenuto che è stato condannato due volte per lo stesso fatto, in sede penale e in sede tributaria. L’assunto non è corretto. La Corte di appello ha accertato che il debito tributario ineriva all’associazione professionale, che è entità distinta dai professionisti che la compongono. Si veda sul punto, Cass. civ., Sez. 2, n. 2232 del 26/01/2022, Rv. 663689 – 01, secondo cui lo studio professionale associato, ancorché privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, con la conseguenza che il giudice di merito, che sia chiamato a delibare in ordine alla legittimazione attiva dello studio professionale, ove accerti che gli accordi tra gli associati prevedono l'attribuibilità degli incarichi professionali anche all' associazione e la spettanza ad essa dei compensi per gli incarichi conferiti ai soci, è tenuto ad individuare il soggetto cui, a prescindere dalla procura "ad litem", sia stato conferito l'incarico professionale, oltre a verificare, sulla base del contenuto degli accordi tra i singoli associati per la disciplina dell'attività comune, l'eventuale attribuzione all' associazione del potere di rappresentanza del singolo associato cui l'incarico sia stato direttamente conferito (nello stesso senso, si vedano sul pignoramento presso terzi, Cass. civ., Sez. 3, n. 756 del 12/01/2023, Rv. 666686 – 01; e in materia tributaria Cass. civ., Sez. 5, n. 13638 del 30/05/2018, Rv. 649083 – 01, che ha escluso, in applicazione della regola generale di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, che l' associazione professionale possa operare la compensazione diretta ed integrale dei propri 7 debiti tributari, e previdenziali, con i crediti d'imposta degli associati, provenienti da ritenute d'acconto operate su compensi ricevuti dai clienti, trattandosi di soggetti diversi, salvo che ricorrano i presupposti indicati dalla circolare n. 56/E/2009 dell'Agenzia delle entrate). L’alterità soggettiva esclude in radice il bis in idem. Peraltro, va ulteriormente precisato che il ricorrente ha lamentato il mero fatto storico della convergenza sulla medesima violazione della sanzione amministrativa e di quella penale, circostanza - di per sé - tutt'altro che illegittima e anzi oggi positivamente prevista e regolata dal legislatore nazionale all’art. 21-ter d.lgs. n. 74 del 2000, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. m, n. 4, d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (si veda amplius, Sez. 3, n. 41720 del 04/07/2024, Bagni, Rv. 287137 – 01).
3. E’ fondato invece l’ottavo motivo sul trattamento sanzionatorio perché la Corte territoriale ha ritenuto di dover applicare la pena nel minimo edittale per il reato più grave dell’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000, da ritenersi allo stato prescritto per le ragioni sopra indicate al par. 2.5., avuto riguardo al pagamento delle imposte evase tramite accertamento con adesione e alla personalità positiva per l’assenza di precedenti penali. Sennonché, nel partire da anni 3 di reclusione, la Corte territoriale ha considerato erroneamente la pena vigente al momento della decisione non quella vigente al momento della commissione del fatto che era di anni 1 e mesi 6 di reclusione. In ogni caso, la dichiarazione di prescrizione del reato di cui all’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000, che è stato considerato il reato più grave ai fini del calcolo della pena, impone comunque l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio che riguarderà i due episodi di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, il cui accertamento penale è da ritenersi irrevocabile ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Così deciso, il 18 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente BA AC ST EA
udita la relazione svolta dal consigliere BA AC;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio in relazione al reato sub 4) e l’inammissibilità del ricorso nel resto;
udito per l’imputato l’avv. Vincenzo Belvedere, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’avv. AN Maria Flora, che ha concluso chiedendo la prescrizione dei reati alla del 12 novembre 2025 e l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 11 ottobre 2021 il Tribunale di Cosenza ha assolto ES MO da plurime violazioni dell’art. 3 e dell’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000. Con sentenza in data 7 febbraio 2025, invece, la Corte di appello di Catanzaro, ha condannato l’imputato alle pene di legge per la violazione in concorso dell’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 4), per la violazione dell’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 5), per la violazione dell’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 6).
2. Il ricorrente eccepisce la violazione di norma processuale perché la causa era stata decisa da un collegio diverso rispetto a quello che aveva celebrato il processo (primo motivo), la violazione di norma processuale e il vizio di motivazione per inammissibilità dell’impugnazione del Procuratore presso il Tribunale di Cosenza (secondo motivo), la violazione di norma processuale e il vizio di motivazione in relazione al punto in cui la Corte Penale Sent. Sez. 3 Num. 666 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 18/11/2025 2 di appello ha ritenuto sussistente sia il requisito della condotta fraudolenta sia il dolo specifico di evasione (terzo motivo), la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al punto in cui la Corte di appello ha affermato che i verificatori avevano preso in esame il contenuto dei fascicoli dei clienti dello studio reperendovi solo documentazione relativa ai costi sostenuti dal professionista (quarto motivo), la violazione di legge perché non era stata dichiarata la prescrizione (quinto motivo), la violazione di legge e il vizio di motivazione perché non era stato prosciolto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. (sesto motivo), la violazione di legge e la violazione di norme processuali per violazione del ne bis in idem (settimo motivo), la violazione di legge in merito al trattamento sanzionatorio, dal momento che la pena irrogata al minimo edittale non era quella prevista ratione temporis, non gli era stata applicata la riduzione con l’attenuante a effetto speciale nonostante avesse integralmente pagato il debito prima dell’apertura del dibattimento, non gli era stata applicata l’ulteriore riduzione di pena ai sensi dell’art. 21-ter d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall’art.1, comma 1, d.lgs. n. 87 del 2024, norma più favorevole (ottavo motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato limitatamente al quinto e all’ottavo motivo mentre è manifestamente infondato nel resto. Il presente procedimento ha tratto origine dalla verifica fiscale iniziata il 25 febbraio 2014 nei confronti dello studio legale MO che ha dato esito positivo per la tenuta irregolare della contabilità fin dal 2009. Dai controlli incrociati, eseguiti anche a mezzo dei questionari inoltrati ai clienti dello studio, è emersa una contabilità parallela o in nero, costituita da un’elevata mole di parcelle, pagate dai clienti con assegno o bonifico ma non rinvenute né registrate né dichiarate dallo studio legale. In particolare, sono emerse una numerazione disordinata delle parcelle, una scorretta indicazione delle date di emissione, la mancanza di corrispondenza tra i dati delle fatture emesse dal professionista e quelli delle fatture consegnate ai clienti. Le indagini bancarie hanno poi consentito di evidenziare ulteriori condotte artificiose, perché lo studio legale, che operava sotto forma di associazione di professionisti, aveva incassato numerosi pagamenti con assegni cambiati per contanti dal MO, il quale aveva poi effettuato dei versamenti sul conto della moglie, SE Boccasile, estranea all’attività professionale, ma concorrente nel reato sub 4), mentre altri assegni erano stati intestati direttamente alla moglie che li aveva versati su un conto cointestato con il marito. La funzionaria dell’Agenzia delle entrate ha riferito che la verifica fiscale si era conclusa con quattro atti di accertamento con adesione e che il ricorrente aveva versato per intero le imposte, unitamente alle sanzioni. Il Tribunale ha assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000 perché ha ritenuto l’assenza della frode. Ha affermato, infatti, che la nuova numerazione delle fatture costituiva una mera irregolarità contabile, che l’accertamento del reddito d’impresa con metodo induttivo e analitico presupponeva una contabilità nel complesso attendibile, che i versamenti sul conto della moglie non erano ostativi agli accertamenti tributari. Lo ha assolto anche dal reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 per l’omessa verifica del contenuto dei fascicoli dei clienti nei quali si sarebbero potute rinvenire annotazioni utili a ricostruire comunque la contabilità. La Corte di appello, all’esito del riesame critico di tutto il compendio probatorio, ha ritenuto integrati i presupposti soggettivi e oggettivi dei reati ascritti all’imputato, di cui vi è ampia evidenza nella motivazione rafforzata, e l’ha condannato alle pene di legge per il reato di cui all’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 4) e per i reati di cui 3 all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 (capi 5 e 6).
2.Il primo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 525 cod. proc. pen. per essere stato composto il Collegio che ha deciso il processo diversamente da quello che lo ha celebrato, è manifestamente infondato. Dal verbale dell’udienza del 7 febbraio 2025 si evince che la Corte, verificata la costituzione delle parti, preliminarmente stante la nuova composizione del Collegio invita le parti a discutere. Le parti si riportano alle conclusioni già rassegnate. Ritiene questa Corte che la sintetica formula utilizzata dalle parti e riportata in verbale equivalga, evidentemente, alla discussione del processo. E’ pacifico, del resto, in giurisprudenza, che non sussista nullità della sentenza, in assenza di richiesta di rinnovazione del proprio intervento da parte della difesa, ove nel verbale dell'udienza risultino puntualmente riprodotte solo le conclusioni formulate dalle parti e non anche le argomentazioni a sostegno, in quanto solo le prime rappresentano la parte essenziale della discussione finale (tra le più recenti, Sez. 5, n. 40338 del 13/06/2024, G., Rv. 287240-01). Pertanto, poiché alla predetta udienza la discussione venne integralmente effettuata dalle parti innanzi al nuovo Collegio, la violazione denunciata non sussiste.
2.1.Il secondo motivo, relativo all’inammissibilità dell’appello del Pubblico ministero per violazione dell’art. 582 cod. proc. pen., vigente ratione temporis, siccome il cancelliere ricevente non aveva indicato la persona che lo aveva presentato e la relativa qualifica, è del pari manifestamente infondato. Il ricorrente ha citato in suo favore la sentenza Sez. 1, n. 3820 del 11/01/2017, dep. 2018, Errico, Rv. 272424 – 01, secondo cui in materia di impugnazioni, è inammissibile - alla stregua della lettera dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. - quella presentata da un soggetto di cui non vi sia l'indicazione onomastica, giusta formale attestazione di deposito estesa sull'originale dell'atto dal pubblico ufficiale addetto alla ricezione presso la cancelleria del giudice "a quo", fattispecie relativa a ricorso per cassazione del pubblico ministero, depositato nella corrispondente segreteria e da questa trasmesso alla cancelleria della corte d'appello a mezzo di registro di passaggio. Dalla lettura della motivazione pare evincersi che, in quel caso, dall’atto non si desumeva né il nome del procuratore appellante né il nome della persona che aveva curato il deposito avvenuto a mezzo del registro di passaggio. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare ulteriormente che l'inammissibilità dell'impugnazione per l'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 582 cod. proc. pen. sussiste solamente se vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto (tra le più recenti, Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982-02; Sez. 1, n. 17549 del 12/01/2021, Maisto, Rv. 281220 – 01; Sez. 5, n. 8904 del 19/01/2021, Oddo, Rv. 280728 – 01). Infatti, l'atto di appello del pubblico ministero, vigente l'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. nella formulazione antecedente l'entrata in vigore delle modifiche apportate a tale disposizione dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, può essere presentato anche a mezzo di persona incaricata, addetta all'ufficio della Procura della Repubblica, senza che sia necessario né un atto formale di delega, né l'attestazione, da parte del pubblico ufficiale che riceve l'atto, del suo nominativo, dal momento che la stessa ricezione dell'atto presuppone un'attività di verifica dell'identità dell'incaricato, il quale svolge un'attività meramente materiale nell'ambito delle funzioni dell'ufficio di cui fa parte, non suscettibile di essere ricondotta a disposizioni impartite dal titolare dell'ufficio stesso. Nel caso in esame, peraltro, a differenza di quanto prospettato dalla difesa, la Corte 4 territoriale ha accertato che l’atto era stato depositato direttamente dal Pubblico ministero atteso che l’assistente giudiziario si era limitato ad apporre il timbro con la data di ricezione. Tale interpretazione non è stata specificamente contestata dal ricorrente.
2.2.Il terzo motivo, attinente alla frode e al dolo del reato di cui all’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000, è fattuale e rivalutativo. Secondo il ricorrente, la nuova numerazione delle fatture si era resa necessaria per la mancata registrazione di alcune fatture, circostanza in sé non insidiosa;
in ogni caso, si trattava di fatture nei confronti di enti pubblici per cui era stata pagata la ritenuta d’acconto; i versamenti sul conto della moglie non avevano reso più difficoltoso l’accertamento; la Corte di appello non aveva spiegato il dolo a dispetto dei pagamenti tracciati e della collaborazione prestata alle indagini. E’ pacifico in giurisprudenza che, per la realizzazione del mezzo fraudolento, è necessaria la sussistenza di un "quid pluris" rispetto alla falsa rappresentazione offerta nelle scritture contabili obbligatorie e, cioè, una condotta connotata da particolare insidiosità derivante dall'impiego di artifici idonei ad ostacolare l'accertamento della falsità contabile (Sez. 3, n. 37642 del 06/06/2024, Tomasi, Rv. 286978 – 02 e Sez. 3, n. 37127 del 29/03/2017, Capuano, Rv. 271300 – 01, entrambe riferite a errori e discrasie nelle fatture;
si vedano poi anche Sez. 5, n. 36859 del 16/01/2013, Mainardi, Rv. 258041 – 01 e Sez. 3, n. 2292 del 22/11/2012, dep. 2013, Stecca, Rv. 254136 – 01 sulla nozione di frode rilevante ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000). Nel caso in esame, la Corte territoriale, con motivazione ampia ed esaustiva nonché in linea con i principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ha osservato che la condotta dell’imputato non si era limitata a una mera violazione degli obblighi di fatturazione e annotazione, perché l’omessa registrazione delle fatture nelle scritture contabili rappresentava solo un passaggio del complesso e macchinoso sistema messo in piedi dall’imputato. Il MO, infatti, non solo aveva omesso di registrare diverse fatture tra quelle emesse nel periodo d’imposta 2012, ma aveva anche rinumerato le fatture effettivamente registrate, attribuendo alle stesse, in contabilità, dei numeri non corrispondenti a quelli reali, al fine di simulare il rispetto della progressiva numerazione delle fatture obbligatoriamente imposta per legge. Tale nuova numerazione non si era resa necessaria, dunque, per rimediare a errori formali, come argomentato dalla difesa e sostenuto dal Tribunale, ma era stata effettuata per occultare diverse fatture tra quelle materialmente emesse, così da esporre in dichiarazione di elementi attivi inferiori, sottraendoli al pagamento delle imposte dirette e all’IVA. Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto i versamenti di contanti sul conto della moglie o la richiesta ai clienti di pagare direttamente a questa dei mezzi del pari insidiosi e fraudolenti, perché idonei a rendere più difficoltosi e a ostacolare i controlli e gli accertamenti dei finanzieri sulla corrispondenza tra il fatturato e il percepito. Di qui anche il dolo specifico di evasione. Dalla lettura complessiva, e non atomistica, dei numerosi elementi di accusa, la Corte territoriale ha tratto la conclusione logica e razionale che la reiterazione negli anni delle suddette condotte fraudolente era finalizzata proprio all’evasione fiscale.
2.3.Del pari manifestamente infondato è il quarto motivo relativo ai reati di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000. Il ricorrente ha insistito sul fatto, valorizzato in senso assolutorio dal Tribunale, che i finanzieri non avevano indagato il contenuto delle pratiche professionali dove avrebbero potuto rintracciare elementi utili a una ricostruzione più precisa della contabilità. La motivazione è perplessa perché valorizza un elemento probatorio ipotetico ed è errata perché il delitto di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, tutelando il bene giuridico della trasparenza fiscale, è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della 5 documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda anche solo difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, rimanendo escluso quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore e senza necessità di reperire aliunde elementi di prova (Sez. 3, n. 20748 del 16/03/2016, Capobianco, Rv. 267028 – 01). Nel caso in esame, i finanzieri hanno potuto ricostruire la contabilità parallela dell’imputato solo aliunde, grazie ai riscontri incrociati con la documentazione in possesso dei clienti e con le indagini bancarie. La Corte territoriale, che ha messo anche in dubbio l’utilità di un’indagine sul contenuto delle pratiche dove non c’erano le fatture, è dunque correttamente pervenuta alla pronuncia di condanna.
2.4. Il quinto motivo relativo alla prescrizione del reato di cui al capo 4) è fondato perché il fatto di cui all’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000 è stato commesso il 22 settembre 2013 ed era prescritto al 7 febbraio 2025, data di deliberazione della sentenza della Corte di appello. Nel corso del processo si sono avuti, infatti, i seguenti periodi di sospensione specificamente riportati nella sentenza di primo grado e non contestati dal ricorrente: dal 14 aprile 2017 al 18 settembre 2017 per adesione dei difensori all’astensione (157 giorni), dall’8 novembre 2019 al 24 febbraio 2020 per richiesta dei difensori (108 giorni), dal 12 novembre 2020 al 28 gennaio 2021 per legittimo impedimento dell’imputato (60 giorni). A questo termine di 325 giorni, così calcolato anche dalla Corte di appello, va aggiunto un ulteriore termine di 140 giorni, dal 13 marzo 2020 al 31 luglio 2020. All’udienza del 24 febbraio 2020, infatti, il Giudice, dopo aver espletato l’attività istruttoria, ha rinviato all’udienza dell’8 giugno 2020 siccome il difensore aveva rappresentato un impedimento a comparire alla già calendarizzata udienza del 13 marzo 2020. A causa delle sopraggiunte misure emergenziali per la pandemia, poi, con ordinanza fuori udienza comunicata alle parti in data 29 maggio 2020, ha effettuato un rinvio all’udienza del 12 novembre 2020 dichiarando la sospensione dei termini di prescrizione fino al 31 luglio 2020, ordinanza, questa, mai impugnata dal ricorrente. S’impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 4), commesso il 22 settembre 2023, perché estinto per prescrizione al più tardi alla data del 30 dicembre 2024. Non risultano invece prescritti i reati di cui ai capi 5) e 6) perché la Corte di appello ha accertato l’occultamento, e non la distruzione delle scritture contabili, reato quindi permanente (Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, dep. 2017, Quaglia, Rv. 269898 – 01), con conseguente decorrenza della prescrizione dal giorno 22 dicembre 2014, secondo la contestazione, e maturazione della stessa al 1° aprile 2026, in data successiva alla deliberazione della presente sentenza di legittimità. Peraltro, tenuto conto dell’udienza calendarizzata al 13 marzo 2020, pur a volere considerare non l’intero periodo di sospensione indicato dal Giudice di 140 giorni, e come si ripete mai contestato dal ricorrente, bensì solo di 64 giorni, secondo le indicazioni delle Sezioni Unite SA (sent. n. 5292 del 26/11/2020, Rv. 280432 – 02) per le udienze ricadenti nel periodo di sospensione dal 9 marzo all’11 maggio 2020, o addirittura solo di 60 giorni, per il legittimo impedimento rappresentato dal difensore all’udienza del 24 febbraio 2020, a valere dal 13 marzo 2020 all’8 giugno 2020 (data dell’originario rinvio dell’udienza prima del decreto fuori udienza), il risultato non cambierebbe utilmente per il ricorrente perché la prescrizione dei reati sarebbe maturata, rispettivamente, il 15 o l’11 gennaio 2026, e dunque sempre in data successiva alla deliberazione della presente sentenza di legittimità.
2.5. Il sesto motivo sul mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis d.lgs. n. 74 del 2000 è manifestamente infondato. Il ricorrente non ha allegato di aver chiesto il proscioglimento in secondo grado, premesso che in primo grado era stato assolto, con il che 6 non poteva ritenersi perdurante l’efficacia della originaria richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e avrebbe dovuto ripetere la relativa istanza in via subordinata all’accoglimento dell’appello dell’Accusa, né risulta dalla sentenza che sia stata formulata una richiesta o che siano stati anche solo prospettati i fatti rilevanti ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. o richiamati quelli indicati nella memoria difensiva presentata al Tribunale per l’udienza dell’11 ottobre 2021. All’udienza del 7 giugno 2024 la difesa dell’imputato non ha formulato tale istanza a verbale né se ne rinviene traccia nelle note per l’udienza dell’11 settembre 2024 e nella memoria a sostegno della discussione per l’udienza del 20 novembre 2024, date queste due in cui era già entrato in vigore l’art. 13, comma 3-ter, d.lgs. 24 giugno 2024, n. 87. La giurisprudenza ritiene che sia deducibile il difetto di motivazione della sentenza d' appello che non abbia rilevato ex officio, alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di proscioglimento, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160 – 01). Come detto, il ricorrente nulla ha allegato in merito, mentre nel ricorso per cassazione si è limitato a ribadire che aveva pagato tutto e che aveva mostrato un atteggiamento collaborativo con gli inquirenti. Sennonché, tale allegazione è del tutto insufficiente, anche nella prospettiva della censura dell’omesso rilievo officioso, perché il ricorrente non ha preso posizione sugli altri elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e non ha dimostrato la pregnanza del comportamento post-factum ai fini della prevalenza sulle plurime violazioni di legge perpetrate per vari anni, ancorché dichiarate prescritte (Sez. 3, n. 32857 del 12/07/2022, Musone, Rv. 283486 – 01) e sull’entità dell’evasione, consistente nella sottrazione alle dichiarazioni fiscali di attivi per centinaia di migliaia di euro.
2.6. Il settimo motivo sulla violazione del bis in idem è inconsistente. Il ricorrente ha sostenuto che è stato condannato due volte per lo stesso fatto, in sede penale e in sede tributaria. L’assunto non è corretto. La Corte di appello ha accertato che il debito tributario ineriva all’associazione professionale, che è entità distinta dai professionisti che la compongono. Si veda sul punto, Cass. civ., Sez. 2, n. 2232 del 26/01/2022, Rv. 663689 – 01, secondo cui lo studio professionale associato, ancorché privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, con la conseguenza che il giudice di merito, che sia chiamato a delibare in ordine alla legittimazione attiva dello studio professionale, ove accerti che gli accordi tra gli associati prevedono l'attribuibilità degli incarichi professionali anche all' associazione e la spettanza ad essa dei compensi per gli incarichi conferiti ai soci, è tenuto ad individuare il soggetto cui, a prescindere dalla procura "ad litem", sia stato conferito l'incarico professionale, oltre a verificare, sulla base del contenuto degli accordi tra i singoli associati per la disciplina dell'attività comune, l'eventuale attribuzione all' associazione del potere di rappresentanza del singolo associato cui l'incarico sia stato direttamente conferito (nello stesso senso, si vedano sul pignoramento presso terzi, Cass. civ., Sez. 3, n. 756 del 12/01/2023, Rv. 666686 – 01; e in materia tributaria Cass. civ., Sez. 5, n. 13638 del 30/05/2018, Rv. 649083 – 01, che ha escluso, in applicazione della regola generale di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, che l' associazione professionale possa operare la compensazione diretta ed integrale dei propri 7 debiti tributari, e previdenziali, con i crediti d'imposta degli associati, provenienti da ritenute d'acconto operate su compensi ricevuti dai clienti, trattandosi di soggetti diversi, salvo che ricorrano i presupposti indicati dalla circolare n. 56/E/2009 dell'Agenzia delle entrate). L’alterità soggettiva esclude in radice il bis in idem. Peraltro, va ulteriormente precisato che il ricorrente ha lamentato il mero fatto storico della convergenza sulla medesima violazione della sanzione amministrativa e di quella penale, circostanza - di per sé - tutt'altro che illegittima e anzi oggi positivamente prevista e regolata dal legislatore nazionale all’art. 21-ter d.lgs. n. 74 del 2000, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. m, n. 4, d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (si veda amplius, Sez. 3, n. 41720 del 04/07/2024, Bagni, Rv. 287137 – 01).
3. E’ fondato invece l’ottavo motivo sul trattamento sanzionatorio perché la Corte territoriale ha ritenuto di dover applicare la pena nel minimo edittale per il reato più grave dell’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000, da ritenersi allo stato prescritto per le ragioni sopra indicate al par. 2.5., avuto riguardo al pagamento delle imposte evase tramite accertamento con adesione e alla personalità positiva per l’assenza di precedenti penali. Sennonché, nel partire da anni 3 di reclusione, la Corte territoriale ha considerato erroneamente la pena vigente al momento della decisione non quella vigente al momento della commissione del fatto che era di anni 1 e mesi 6 di reclusione. In ogni caso, la dichiarazione di prescrizione del reato di cui all’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000, che è stato considerato il reato più grave ai fini del calcolo della pena, impone comunque l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio che riguarderà i due episodi di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, il cui accertamento penale è da ritenersi irrevocabile ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Così deciso, il 18 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente BA AC ST EA