Sentenza 22 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di reati fallimentari, l'omessa tenuta della contabilità interna integra gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, se lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori.
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1.È stata impugnata la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Bo.Re. in ordine al delitto di bancarotta semplice documentale di cui al capo C) della rubrica perché estinto per prescrizione; e, concesse le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante dei più fatti di bancarotta di cui all'art. 219 comma 2 n. 1 L.F. ha rideterminato in anni 2 di reclusione la pena inflittagli in primo grado in relazione ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di un'autovettura Ferrari venduta sottocosto capo A) e di bancarotta fraudolenta documentale capo B), …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/01/2015, n. 11115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11115 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FUMO Maurizio - Presidente - del 22/01/2015
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 87
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 47560/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma nel procedimento nei confronti di:
Di SI FR, nato a [...], il [...];
avverso la sentenza del 28/4/2014 del G.u.p. del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. PINELLI Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza;
udito per l'imputato l'avv. Sbardellati Rita, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il G.u.p. del Tribunale di Roma ha dichiarato ex art. 425 c.p.p. il non luogo a procedere nei confronti di Di SI FR per il reato di bancarotta fraudolenta documentale contestatogli per l'omessa tenuta dal 2007 alla data del fallimento - intervenuto nel 2011 - delle scritture contabili della SIRP s.r.l. della quale era amministratore unico.
2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma deducendo l'errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione. In tal senso il pubblico ministero ricorrente rileva come la sentenza abbia sostanzialmente prosciolto l'imputato per il difetto del dolo specifico ritenuto necessario per la consumazione del reato contestato, nel mentre la fattispecie evocata nell'atto imputativo era quella prevista dalla seconda parte dell'art. 216, comma 1, n. 2 Legge Fall., per la cui configurabilità, per consolidata giurisprudenza, è invece sufficiente il dolo generico, pienamente riscontrabile nel caso di specie. Non di meno il ricorso lamenta come in ogni caso, una volta rilevata un'omessa tenuta della contabilità protrattasi per più di tre anni, il giudice non avrebbe potuto prosciogliere l'imputato, bensì avrebbe dovuto derubricare l'imputazione in quella di bancarotta semplice ex art. 217, comma 2 Legge Fall, e quindi rinviare a giudizio il Di SI per tale reato, per la cui sussistenza è sufficiente anche la mera colpa.
3. Con memoria depositata dal difensore il 12 gennaio 2015 l'imputato ha chiesto infine il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2. È necessario prendere le mosse dal capo d'imputazione riportato in sentenza, dal quale si evince che oggetto della contestazione è formalmente la condotta di omessa tenuta dei libri contabili a partire dal 1 gennaio 2008 e fino alla data del fallimento, la quale avrebbe reso impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento di affari della fallita con particolare riguardo alla sorte dell'attivo risultante dalla situazione patrimoniale del 31 dicembre 2007.
2.1 Il G.u.p. di Roma ha interpretato tale contestazione nel senso per cui all'imputato sarebbe stata rimproverata l'omessa istituzione delle scritture relative al periodo indicato, condotta per la cui rilevanza ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentale ha ritenuto necessario l'accertamento del dolo (specifico) caratterizzato dal fine di recare pregiudizio ai creditori.
2.2 Per il consolidato insegnamento di questa Corte l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili deve essere ricondotta nell'alveo di tipicità dell'art. 216, comma 1, n. 2 Legge Fall., atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d'affari dell'imprenditore, a "fortiori" ha inteso punire anche colui che non ha istituito la suddetta contabilità, anche solo per una parte della vita dell'impresa. Si è peraltro costantemente precisato come ciò non consenta, ai fini dell'individuazione dell'elemento soggettivo, di ricondurre la condotta di omessa tenuta a quella testè descritta, dovendosi invece ritenere che l'omessa tenuta della contabilità interna integri gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta solo qualora si accerti che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori, che altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella analoga sotto il profilo materiale, prevista dall'art. 217 Legge Fall, e punita sotto il titolo di bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri e altri, Rv. 252992).
2.3 Il dolo richiesto per la sussistenza del reato in tal caso non è dunque, come correttamente affermato dalla sentenza impugnata, quello generico sufficiente a supportare la condotta di tenuta fraudolenta, bensì quello specifico che caratterizza il falso contabile per soppressione descritto nella prima parte dell'incriminazione in oggetto.
3. Il pubblico ministero ricorrente eccepisce invece che oggetto di imputazione sarebbe un fatto di tenuta fraudolenta della contabilità, non più aggiornata a partire dall'ottobre del 2007 con la conseguenza di aver reso impossibile la ricostruzione del patrimonio della fallita.
3.1 Come si è visto effettivamente il capo d'imputazione sembra essere stato impostato in tal senso. È infatti evidente come l'imprenditore non possa al contempo omettere di istituire i libri contabili e tenerli in "guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio", condotta quest'ultima che presuppone l'inattendibilità fraudolentemente provocata di scritture effettivamente esistenti.
3.2 Deve allora ritenersi che nello specificare come "l'omessa tenuta" in realtà si sarebbe sostanziato nell'omesso aggiornamento di scritture contabili invero istituite, il titolare dell'azione penale abbia inteso contestare un fatto riconducibile allo schema descritto nella seconda parte della norma incriminatrice evocata, i cui elementi costitutivi sono stati correttamente descritti nell'imputazione attraverso il richiamo delle connotazioni modali che ne caratterizzano il profilo.
3.3 L'elemento soggettivo di tale ultima fattispecie è integrato, per il consolidato insegnamento di questa Corte, dal dolo generico, ossia dalla consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, in quanto la locuzione "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari "connota la condotta e non la volontà dell'agente, sicché è da escludere che essa configuri il dolo come specifico (ex multis Sez. 5, n. 21872 del 25 marzo 2010, Laudiero, Rv. 247444).
3.4 Conseguentemente la motivazione della sentenza deve ritenersi inidonea a sostenere la decisione assunta, essendosi limitata a verificare l'insussistenza di un dolo specifico invero non necessario per la rilevanza penale del fatto come contestato, senza accertare invece l'eventuale configurabilità di quello generico rapportato alla condotta effettivamente imputata.
4. Non di meno fondata è anche la seconda censura sollevata con il ricorso. Ed infatti una volta escluso il dolo specifico in capo all'imputato, ma comunque accertato che egli aveva omesso di tenere le scritture contabili obbligatorie (e in tal senso quantomeno il libro giornale) nei tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento, il giudice avrebbe dovuto in ogni caso procedere alla riqualificazione del fatto contestato (rimasto immutato nella sua materialità) come bancarotta semplice documentale ex art. 217, comma 2 Legge Fall, e verificare se nella condotta del Di SI fossero rinvenibili quantomeno i sedimenti del dolo generico o della colpa sufficienti per l'integrazione di tale reato ed in caso positivo disporre il suo rinvio a giudizio. Verifica di cui non vi è nuovamente traccia alcuna nella motivazione resa dal G.u.p. di Roma.
5. La sentenza impugnata deve conseguentemente essere annullata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2015