Sentenza 21 novembre 2017
Massime • 2
In caso di intervenuta modifica della composizione del collegio, il consenso alla omessa rinnovazione del dibattimento può essere manifestato anche in forma tacita, a condizione che il comportamento silente della parte sia univoco e, cioè, che ad esso possa essere attribuito esclusivamente il significato di acconsentire all'utilizzo delle prove precedentemente assunte. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza d'appello che, nonostante l'intervenuta modifica del collegio dinanzi al quale le parti avevano concluso, non aveva dato atto della diversa composizione, né aveva invitato le parti a pronunciarsi sull'eventuale rinnovazione).
Il principio di immutabilità del giudice, sancito dall'art.525, comma 2, cod.proc.pen., si applica anche nel caso in cui l'attività dibattimentale consista nella sola discussione, senza che vi sia l'acquisizione di prove. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato la nullità della sentenza d'appello in quanto le parti avevano discusso e concluso dinanzi ad un collegio che aveva rinviato per repliche ad altra udienza e questa era stata tenuta da un collegio in diversa composizione che aveva deciso senza procedere alla rinnovazione della discussione).
Commentari • 4
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Anche nel giudizio abbreviato privo di integrazione probatoria, il giudice chiamato a decidere deve coincidere con quello che ha assistito alla discussione. In caso contrario, la sentenza è nulla. La Cassazione interviene con un importante arresto sul principio di immutabilità del giudice, tutelando il contraddittorio e il diritto di difesa. Il fatto Con sentenza dell'11 giugno 2024, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di Ma.Ga. per il reato di riciclaggio ex art. 648-ter c.p., pronunciata in primo grado dal G.i.p. del Tribunale di Palermo il 19 ottobre 2021. L'imputato, rappresentante legale di una ditta specializzata nello smaltimento di rifiuti ferrosi, era accusato …
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(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: C.p.p., art. 525, c. 2) Il fatto La Corte di appello di Catania confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Catania aveva condannato gli imputati alle pene e per i delitti di seguito indicati: 1) M. alla pena di trenta anni di reclusione per i reati di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso armata (capo A), organizzazione di un'associazione finalizzata al traffico di droga (capo B), acquisto e cessione di sostanze stupefacenti (capo B1), trasferimento fraudolento di valori (capi C e D); 2) G.M. alla pena di sedici anni di reclusione per i reati di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di droga (capo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/2017, n. 17982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17982 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2017 |
Testo completo
17 982-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: 1710 Vincenzo Rotundo - Presidente - Sent. n. sez. Angelo Costanzo U.P. 21/11/2017 R.G.N. 20553/2017 Anna Emilia Giordano ON Costantini Pietro Silvestri Consigliere Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da NI IV, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania il 07/12/2016 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza;
ON TT AN, che ha chiesto udito il difensore, avv. l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza con cui NI IV stato condannato ad anni nove e mesi sei di reclusione perché ritenuto colpevole dei reati previsti dagli artt. 74 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, - aggravati dalla circostanza prevista dall'art. 7 1. 12 luglio 1991, n. 203 nella forma della finalità agevolatoria dell'associazione mafiosa denominata "clan Santapaola", operante sul territorio di Catania.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando quattro motivi di ricorso.
2.1. Con il primo si deduce la violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 179 - 525 cod. proc. pen. La sentenza sarebbe nulla per violazione dell'art. 525 cod. proc. pen.: le parti avevano rassegnato le rispettive conclusioni davanti alla Corte di appello all'udienza del 27/10/2016, all'esito della quale il processo era stato tuttavia rinviato per repliche;
alla successiva udienza il Procuratore Generale aveva rinunciato alle repliche ed il Collegio, diversamente composto, aveva deliberato la sentenza senza rinnovare l'attività dibattimentale in precedenza compiuta.
2.2. Con il secondo motivo si propone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione agli artt. 3 - 27, comma 2, Cost., tenuto conto di quanto previsto dall'art. 270 bis cod. pen., per il partecipe all'associazione con fine di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, e dall'art. 416, comma 6, cod. pen. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui ha ritenuto manifestamente infondata la questione.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione;
la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui ha ritenuto la partecipazione del NI al gruppo criminale dal 2012 sino al marzo 2013 laddove, invece, sarebbe stato provato che la condotta contestata sarebbe stata posta in essere dal 17/12/2012. Sarebbero viziate le affermazioni della Corte di appello secondo cui nella specie difetterebbe un interesse specifico a concreto della parte alla individuazione della esatta durata della partecipazione al sodalizio in quanto la pena inflitta sarebbe stata determinata facendo riferimento al minimo edittale.
2.4. Con il quarto motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991. 3. Il 21/10/2017 sono stati depositati motivi nuovi;
si evidenzia, quanto al quarto motivo, come, con riferimento all'aggravante di cui all'art. 7 del. D.I. n. 152 del 1992, essa fosse stata contestata anche ad altri imputati dell'originario unico procedimento, giudicati con rito abbreviato, ed esclusa per questi con decisione ormai irrevocabile della Corte di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo di ricorso è fondato e la sentenza deve essere annullata senza rinvio. Dall'esame degli atti, consentito alla Corte in ragione della natura processuale della questione, emerge che all'udienza del 27/10/2016 tutte le parti rassegnarono le rispettive conclusioni davanti alla Corte di Appello di Catania ed il processo fu rinviato all'udienza del 07/12/2016 per repliche del Procuratore Generale;
all'udienza successiva, la Pubblica Accusa rinunciò alle repliche e la Corte di Appello, diversamente composta, si ritirò in camera di consiglio per la deliberazione della sentenza.
2. La questione attiene alla esatta individuazione dell'ambito applicativo del principio di immutabilità del giudice ed, in particolare, al se esso operi anche nel caso in cui la sola discussione si svolga davanti ad un giudice la cui composizione sia diversa da quella che poi deliberi la sentenza. Ai sensi dell'art. 525, comma 2 cod. proc. pen., alla deliberazione della sentenza concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. La regola è codificata anche nel processo civile e in quello amministrativo;
tuttavia solo il legislatore del processo penale del 1988 ha stabilito, a presidio della regola in questione, la sanzione della nullità assoluta per l'eventuale inosservanza. Il principio di immutabilità è rispettato quando l'organo giudicante che procede alla deliberazione sia lo stesso che abbia partecipato interamente al dibattimento, svolgendo la relativa attività di formazione della prova e ascoltando le parti nelle rispettive discussioni, al cui esito, solo, il presidente del collegio, ai sensi dell'art. 526 cod. proc. pen., dichiara chiuso il dibattimento (in tal senso, Sez. 5, n. 45649 del 25/09/2012, Scambia, Rv. 254004; sul tema, in generale, Sez. U, n. 2 del 15/01/1999, Iannasso, Rv. 212395). Dunque, anche nel caso di specie, il Collegio della Corte di appello che deliberò la sentenza in composizione diversa da quello davanti al quale le parti avevano discusso e concluso, avrebbe dovuto rinnovare il dibattimento.
3. In tale quadro di riferimento si pone una ulteriore questione, e cioè se nel caso di omessa materiale rinnovazione dell'attività già compiuta, sia possibile attribuire al silenzio della parte che formalmente non chieda la rinnovazione il consenso alla utilizzabilità immediata dell'attività posta in essere. Al riguardo, si coglie una tendenza nella giurisprudenza della Corte di cassazione a limitare la portata operativa dei principi indicati dalle Sezioni unite, ritenendo che il consenso delle parti all'acquisizione mediante lettura delle dichiarazioni dibattimentali rese nello stesso procedimento dinnanzi al giudice in diversa composizione possa essere manifestato anche attraverso comportamenti ん di acquiescenza e che, più in particolare, nel caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento della composizione del collegio, la mancanza di un'iniziativa di parte che rappresenti il dissenso o la non perfetta condivisione o anche l'opportunità di una rivisitazione della precedente fase e dunque il tacito, implicito consenso delle parti medesime, equivalga a consenso alla mancata materiale rinnovazione (Sez. 5, n. 36813 del 23/05/2016, Renzulli, Rv. 267911; Sez. 1, n. 18308 del 14/01/2011, Bellarosa, Rv. 250220; Sez. 2, n. 34723 del 04/06/2008, Rotondi, Rv. 241000; Sez. 5, n. 359/5 del 16/05/2008, La Porta, Rv. 241583). A tale indirizzo si contrappone altra condivisibile impostazione giurisprudenziale secondo cui, invece, la nullità assoluta prevista dagli artt. 525- 179 cod. proc. pen. sussiste, in caso di omessa rinnovazione del dibattimento, anche nel caso in cui le parti non ne abbiano formulato esplicita richiesta (Sez. 5, n. 45649 del 25/09/2012, Scambia, Rv. 254004; Sez. 3, n. 12234 del 04/02/2014, F, Rv. 258703; Sez. 2, n. 41932 del 03/04/2017, Troia, Rv. 271075).
4. Il tema non attiene al modo con cui il consenso può essere manifestato, non potendosi escludere in astratto che le parti possano manifestare acquiescenza ovvero tacito consenso alla omessa rinnovazione del dibattimento anche con un comportamento silente, quanto, piuttosto, alla necessità che comportamento, ancorché silente, sia univoco, cioè che ad esso possa essere attribuito univocamente il significato di non voler procedere alla materiale rinnovazione dell'attività dibattimentale già compiuta. A tal fine assume decisivo rilievo la circostanza che il giudice, nella nuova composizione, osservi rigorosamente la sequenza procedimentale nel cui contesto il silenzio della parte può eventualmente assumere significato univoco;
il giudice, che è tenuto a ripercorrere la ordinaria sequenza degli atti dibattimentali a seguito del mutamento della composizione del collegio giudicante, deve chiedere alle parti se intendano procedere alla materiale rinnovazione dell'attività dibattimentale compiuta o se, invece, intendano direttamente utilizzare quella già espletata. Solo davanti a tale dato di presupposizione potrà quindi essere attribuito alla parte che resti silente, cioè che non formalizzi la richiesta di materiale rinnovazione, la volontà di utilizzare immediatamente l'attività compiuta senza procedere alla sua rinnovazione.
5. Nel caso di specie, la Corte di Appello, in diversa composizione collegiale rispetto a quella davanti alle quale tutte le parti avevano rassegnato le proprie 4 conclusioni, non ha nemmeno dato atto della diversa composizione, né ha invitato le parti a pronunciarsi sul se il dibattimento dovesse materialmente essere rinnovato ovvero si potesse direttamente procedere alla deliberazione. Ne discende che al silenzio della parte deve essere attribuito una significato neutro: esso non può valere come acquiescenza ovvero come consenso implicito o tacito alla mancata materiale rinnovazione.
6. La sentenza della Corte di appello deve dunque essere dichiarata nulla, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Catania per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Catania per il giudizio. Così deciso in Roma, il 21 novembre 2017. Il Presidente Rotundoimenso Rokends Vincenzo Rotundo Il Consigliere estensoreConsiglier Pietro Silvestri laswther DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 20 APR 2018 READICIL FUNZIONARIO IUDIZIARIO Prera Esposito I E Z O A N 5