Sentenza 7 novembre 2019
Massime • 1
Integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali. (Fattispecie relativa all'occultamento ed omessa consegna della documentazione contabile da parte di un soggetto che aveva assunto la gestione di fatto della società dopo aver dismesso la carica formale di amministratore).
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/11/2019, n. 18320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18320 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2019 |
Testo completo
1 8320-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Signori: dr. Paolo Antonio BRUNO - Presidente est. Sent. n. sez 3280 dr. Carlo ZAZA -UP 07/11/2019 8841 R.G.N.18181/2019 dr. Caterina MAZZITELLI - relatrice dr. Luca PISTORELLI dr. Barbara CALASELICE ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da RA ER, nata a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina del 16 maggio 2018. ऊ visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Caterina Mazzitelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Kate Tassone, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Mascia Cerino in sostituzione dell'avv. Carmelo Vinci, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. ER CE ricorre avverso la sentenza del 16 maggio 2018 con la quale la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina del 22 ottobre 2015, confermava l'affermazione di responsabilità della CE per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, commesso quale amministratore unico fino al luglio del 2006 e successivamente amministratore di fatto della La Nuova Pasticceria Venuti s.r.l., dichiarata fallita l'1 luglio 2009, assolvendo l'imputata dalle ulteriori imputazioni di bancarotta impropria per causazione del dissesto, bancarotta fraudolenta per esposizione di passività inesistenti e bancarotta fraudolenta documentale in relazione ad altre condotte contestate, e rideterminando la pena anche con il riconoscimento delle attenuanti generiche. La responsabilità dell'imputata era in particolare affermata per la tenuta della contabilità in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita, in conseguenza della mancanza delle scritture di chiusura nel libro giornale per l'anno 2007, dell'assenza delle scritture contabili per gli anni 2008 e 2009 e dell'omessa redazione dei bilanci relativi agli ani 2007 e 2008. 2. La ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato, e in particolare che: - la sentenza impugnata si limitava a riproporre la ricostruzione della decisione di primo grado non rispondendo alle censure proposte con l'appello; - la responsabilità dell'imputata era affermata in base alla sola circostanza della mancata consegna di parte delle scritture contabili ed all'onere della CE di affidare la tenuta della contabilità ad altro commercialista, circostanze inidonee a configurare l'elemento psicologico proprio del reato contestato;
la motivazione era peraltro contraddittoria ove vi si dava atto che l'imputata consegnava tutta la documentazione in suo possesso con riguardo alla gestione della fallita fino al febbraio del 2007, tanto che per le condotte contestate con -2- B riguardo a tale periodo la stessa veniva assolta, e tentava di interloquire con il commercialista CC perché la contabilità fosse redatta nel periodo successivo, incontrando l'opposizione del CC e del nuovo amministratore CC;
- in ogni caso, in una condotta individuata come omissiva era ravvisabile al più l'elemento psicologico del reato di bancarotta semplice, in ordine al quale è decorso il termine prescrizionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è infondato, salvo quanto si dirà in seguito con riguardo alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari. Nella sentenza impugnata si osservava che la CE, pur avendo dismesso la carica amministrativa formale, dal luglio del 2007 assumeva di fatto la gestione della società, esautorando il suo successore CC. Si aggiungeva che da quel momento il commercialista CC, al quale era affidata la tenuta della contabilità della fallita, non riceveva più la documentazione a ciò necessaria, come confermato dal documento di consegna in atti, ove risultava che il professionista era in possesso dei soli documenti contabili relativi all'attività svolta fino al febbraio del 2007, da una missiva dello stesso CC, con la quale veniva segnalato il ritardo nella trasmissione dei documenti, e dalle dichiarazioni del teste Savoia, il quale riferiva di non essere stato in grado di provvedere alla redazione dei bilanci relativi agli anni 2007 e 2008 per la mancanza dei necessari supporti documentali. E si concludeva che il risultato di queste circostanze, ossia l'impossibilità di ricostruire l'andamento contabile per gli anni dal 2007 al 2009 evidenziata dal consulente Taormina, doveva ritenersi conforme ad un preciso intento della CE, perseguito assumendo la gestione di fatto della società e non ponendo la documentazione contabile a disposizione del CC. Da tanto risulta in primo luogo che la Corte territoriale formulava una sua propria valutazione delle risultanze processuali, che, lungi dal risolversi in una mera riproposizione delle argomentazioni della decisione di primo grado, come lamentato dalla ricorrente, forniva una motivazione coerente e priva di vizi logici;
non sussistendo altresì la dedotta omissione nell'esame dei motivi di appello, superati da tale motivazione in quanto ritenuti logicamente incompatibili con la ricostruzione accolta dai giudici di merito, conformemente ai principi affermati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105; Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, Mirabilia, Rv. 233187). -3- Il ricorso si sofferma poi su passaggi frammentati della più articolata argomentazione della Corte di appello, discutendoli senza prenderne in considerazione il significato determinante ad essi attribuito in quella argomentazione in quanto collegati all'elemento centrale dell'assunzione, da parte dell'imputata, della funzione gestionale di fatto nella società, in pregiudizio di quella formalmente rivestita dal CC;
elemento, questo, sul quale nessuna specifica deduzione è invece proposta. In questa limitata prospettiva, la ricorrente non coglie il significato effettivo dei passaggi di cui sopra, ravvisabile, per la mancata consegna della documentazione contabile al CC, nella volontà di escludere lo stesso dal controllo effettivo dell'amministrazione della società, per quanto detto svolta di fatto dall'imputata; per l'omesso incarico ad altro commercialista, nell'intento di non consentire ad alcun professionista esterno di redigere la contabilità e i bilanci;
e per la cura, viceversa manifestata dalla CE verso la gestione contabile relativa al suo precedente periodo di formale amministrazione della società, nell'attitudine del dato ad evidenziare la finalizzazione del successivo comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali collocate nel periodo in cui l'imputata amministrava di fatto la fallita. Quanto al riferimento del ricorso all'ostacolo che la CE avrebbe incontrato nella sua azione ad opera del commercialista CC, la circostanza era esaminata, e ritenuta irrilevante nella sentenza impugnata, inquadrandola come legittima opposizione del CC a consegnare documenti in suo possesso ad una persona, quale l'imputata, che non aveva una carica formale nella società. Per ciò che riguarda infine la configurabilità del diverso reato di bancarotta documentale semplice, la prospettazione difensiva sul punto era implicitamente e coerentemente disattesa in quanto incompatibile con la ricostruzione della complessiva condotta dell'imputata quale operazione volta ad assumere la gestione di fatto della società occultandone la proiezione contabile. Tanto supera le censure della ricorrente sulla dedotta configurazione omissiva della condotta attribuita all'imputata, peraltro comunque non configgente con la ravvisabilità dell'elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta documentale, nel quale il dolo si atteggia in concreto, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, quale volontà del soggetto agente, nell'omettere l'adempimento dell'obbligo di contabilizzazione, di impedire la ricostruzione dei fatti gestionali (Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Di Cosimo, Rv. 262915; Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, De Mitri, Rv. 252992; Sez. 5, n. 32173 del 11/06/2009, Drago, Rv. 244494). -4- 2. La sentenza impugnata deve tuttavia essere annullata, con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Reggio Calabria, limitatamente alla determinazione delle pene accessorie fallimentari nella misura fissa di dieci anni secondo la previsione di cui all'art. 216, u. c., legge fall., in conseguenza della declaratoria di illegittimità di detta norma, nella parte in cui stabiliva rigidamente tale durata anziché consentirne la commisurazione fino ad un massimo di dieci anni, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 222 del 05/12/2018, e del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, per il quale le pene di cui sopra devono essere commisurate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286). Il ricorso deve per il resto essere rigettato.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione delle pene accessorie di cui all'art. 216 I. f. con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo esame sul punto. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 07/11/2019 Il Presidente estensore Paolo Antonio Bruno ORDEG DEB Si dà atto che la sentenza è sottoscritta dal solo Presidente, che ne è anche estensore, perché la relatrice, consigliere Caterina Mazzitelli, collocata a riposo, è impedita per gravi ragioni di salute. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 16 2820 -5- IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO dott.ssa Maria Cristina D'Angelo