Sentenza 3 aprile 2017
Massime • 1
In caso di intervenuta modifica della composizione del collegio, il giudice del dibattimento è obbligato a disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale attraverso nuova assunzione delle prove acquisite dal precedente collegio ovvero disponendo lettura dei relativi verbali, anche tramite indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione, sicchè in assenza di tali attività la sentenza emessa dal mutato collegio è affetta da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio, essendo irrilevante che le parti non abbiano formulato richiesta di rinnovazione del dibattimento.
Commentari • 3
- 1. I presupposti e le modalità della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale a seguito di mutamento dell’organo giudicanteLuca Bertoldi · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Commento a Cassazione Penale Sezioni Unite n. 41736 del 10 ottobre 2019 (ud.30/05/2019) Sommario: 1. Brevi cenni introduttivi: l'inquadramento della questione giuridica alla luce delle norme di riferimento – 2. L'iter evolutivo del formante giurisprudenziale – 3. Le Sezioni Unite “Bajrami” (Sentenza n. 41736 del 30.05.2019) – 4. Osservazioni conclusive 1. Brevi cenni introduttivi: l'inquadramento della questione giuridica alla luce delle norme di riferimento Il tema della rinnovazione del dibattimento a seguito del mutamento dell'organo giudicante, a partire dall'entrata in vigore del codice di procedura penale, ha generato distorsioni interpretative ed applicative che solamente di …
Leggi di più… - 2. La rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice: unRaffaele Muzzica · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca qui. 1. L'obbligo di rinnovazione dibattimentale: nobili ideali, distorsioni nella prassi. – La rinnovazione del dibattimento in caso di mutamento della persona fisica del giudice, allorquando le parti non prestino il consenso all'utilizzabilità mediante lettura delle prove dichiarative precedentemente assunte, è considerata, a partire dal famoso arresto delle Sezioni Unite, sent. n. 2 del 15/01/1999, Iannasso, poi confermato dalla giurisprudenza successiva, un necessario quanto insostituibile meccanismo di conformità del processo penale ai canoni dell'oralità e dell'immediatezza, in ragione dei quali il giudice che delibera la sentenza deve …
Leggi di più… - 3. Rinnovazione del dibattimento ex art. 525, 2° comma c.p.p. e tutelaFilippo Marchetti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo dell'ordinanza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la pronuncia in oggetto, il Tribunale di Bari, sezione II penale, ha sollevato, ai sensi dell'art. 267 TFUE, una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea riguardo agli artt. 16, 18 e 20, lett. b della Direttiva 2012/29/UE, che istituisce disposizioni minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato[1]. Come si vedrà, la vicenda in esame si inscrive – finendo per costituire un ulteriore, inedito tassello all'interno di un già variegato mosaico – nel dibattito concernente i rapporti tra contraddittorio, diritto al confronto, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/2017, n. 41932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41932 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2017 |
Testo completo
4 1 93 2- 1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 03/04/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente N. lout Dott. DOMENICO GALLO - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. UGO DE CRESCIENZO N. 50009/2016- Consigliere - GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI Dott. Dott. SANDRA RECCHIONE - Consigliere - Dott. VITTORIO PAZIENZA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TR RL N. IL 26/05/1970 AN FR N. IL 16/06/1969 avverso la sentenza n. 989/2015 CORTE APPELLO di POTENZA, del 23/06/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/04/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO persona del Dott. Udito il Procuratore Generale in che ha concluso per Qu elle c erite krite robe delle m ento Te Camelto ere calle gizle. fre e Viedite di cu all Art. 62 & Co c ✓ ерест cerforcecon frasmithme degl i delle forese de the mileétiones e vjetro PresseРабо Udito, per la parte civile, l'Avv La Peru Sagi pe le fat- قات نت Udit i difensor Avv. 65. Betboe R e ceh lerntiñou met verti RITENUTO IN FATTO TR RL e IN CO, imputati del delitto di cui all'art. 629 cod. pen. e 7 I. 203/1991, tramite i difensori ricorrono in cassazione avverso la sentenza 23.6.2016 con la quale la Corte d'Appello di Potenza ha condannato il primo alla pena di anni undici di reclusione e 2,700,00 € di multa e il secondo alla pena di anni 12, mesi sei di reclusione e 2850,00 € di multa. La difesa chiede l'annullamento della decisione impugnata deducendo i seguenti motivi così riassunti entro i limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. TR RL e AN CO (ricorsi avv.to Molinari) §1.) Nullità della sentenza per inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità e vizio della motivazione in quanto la deliberazione della sentenza di primo grado è stata presa da un collegio composto in modo difforme rispetto a quello che aveva condotto il dibattimento. §2.) violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 629, 110 cod. pen e 192 cod. proc. pen., nonché contraddittorietà, carenza ed illogicità della mo- tivazione con riferimento al capo A). In particolare la difesa denuncia la carenza di motivazione nella parte in cui la sentenza omette di valutare il concreto contributo causale offerto dal ROIA alla consumazione del reato estorsivo, pur se la richiesta e la successiva dazione di denaro veniva effettuata nelle mani del coimputato e senza la presenza del ricorrente in entrambe le occasioni, nonchè l'erronea appli- cazione degli artt. 56 e 629 cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione per- chè il delitto di estorsione è stato considerato consumato pur in assenza di un fa- cere del soggetto passivo §3.) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta ag- gravante di cui all'art. 7 I. 203/1992 §4.) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al primo episodio contestato al capo a) per avere ritenuto la Corte d'Appello, sussistente l'aggravante "delle più persone riunite di cui all'art. 628 comma 3 n. 1, pur in as- senza della simultanea presenza degli imputati al momento della realizzazione del- la violenza o della minaccia §5.) Violazione di legge e vizio della motivazione per essere stato applicato un aumento di pena sia per la aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 1 (in rela- zione al cpv. dell'art. 629 cod. pen.) che per la aggravante di cui all'art. 7 dl 152/1991, in violazione della regola di cui all'art. 63 comma IV cod. pen. §6.) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzio- natorio AN CO (ricorso avv.to Pitasi) §1.) Ex art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. violazione degli artt. 525 e 179 cod. proc. pen. §2.) Ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.: violazione degli artt. 522 e 597 comma 3 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui agli artt. 629 - 628 comma 3 n. 1 cod. pen. §3.) Ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. violazione dell'art. 7 I. 203/1992 e vizio di motivazione. §4.) Ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 597 comma e codice di rito e 81 cpv. cod. pen. Nel corso del presente giudizio le parti civili, ZO MA e NO Danie- le, tramite il difensore, depositavano le proprie conclusioni scritte acccompagnate dalla nota delle spese. RITENUTO IN DIRITTO La prima questione (trattata, ancorché con sfumature diverse, in tutti i ricorsi sot- toscritti dagli avv.to MOLINARI e PITTASI), comune ad entrambi i ricorrenti, ha ad oggetto la denunciata nullità della sentenza di primo grado conseguente alla violazione dell'art. 525 cod. proc. pen., perchè il collegio del Tribunale formatosi in data 23.3.2015 e quello che ha deliberato la sentenza erano composti diversa- mente rispetto a quello che aveva proceduto alla raccolta delle prove. In ordine al fatto storico relativo alla modificazione del collegio giudicante del Tri- bunale, evento verificatosi sia all'udienza del 26.5.2014 che all'udienza del 23.3.2015, non vi sono dubbi;
in particolare dalla lettura del verbali dell'udienza emerge che In data 25.6.2014 il Collegio era composto dai signori magistrati: Pres. Lu- cio Setola e dai Giudici, signori dr. Francesco ROSSINI e Maria Antonietta Fusaro;
In data 14.7.2014 il Collegio era composto dai signori magistrati: Pres. Lu- cio SETOLA e dai Giudici dr. Francesco ROSSINI e Mariantonietta FUSARO;
In data 23.3.2015 il Collegio era composto dai signori magistrati: Pres. Al- - do GUBITOSI, giudici i sign.ri dr. Francesco ROSSINI e Rosaria DE LUCIA (quindi con mutamento di due componenti del collegio); La sentenza di primo grado, decisa nella camera di Consiglio dell'Udienza dell'1.7.2015, risulta essere stata deliberata dal Collegio secondo la com- posizione del 23.3.2015. Pertanto risulta oggettivamente provato che il Collegio giudicante che in data 1.7.2015 ha pronunciato la sentenza di primo grado era diversamente composto 2 rispetto al collegio che ha proceduto all'espletamento della fase istruttoria dibatti- mentale nel corso delle udienze: 7.10.2013, 8.11.2013, 18.12.2013, 15.1.2014, 20.1.2014, 12,2,2014, 14.5.2014, 19.5.2014, 26.5.2014; 16.6.2014, 25.6.2014, 14.7.2014; 8.10.2014; 29.10.2014; 12.1.2015, circostanza quest'ultima chiara- mente emerge dalla stessa sentenza di primo grado [pag. 3 della motivazione] A fronte della questione relativa alla nullità della decisione di primo grado per vio- lazione dell'art. 525 comma 2 cod. proc. pen. ritualmente dedotta in grado di ap- pello da entrambi i ricorrenti, la Corte territoriale, pur riconoscendo la fondatezza del presupposto processuale della doglianza, ha affermato l'insussistenza della nullità denunciata, non avendo le parti, nel corso del processo, richiesto in modo espresso la rinnovazione del dibattimento, ed avendo, con il loro comportamento processuale prestato sostanziale acquiescenza, sia pure implicitamente, alla lettu- ra degli atti processuali. La difese confutano la tesi della Corte d'Appello, richiamando il principio di diritto affermato da Cass. sez. 5 n. 6432 del 7.1.2015 (in ced Cass. rv. 263424; nello stesso senso Cass. sez. 5 n. 52229 11.11.2014 in Ced Cass. rv. 262122) per la quale "È affetta da nullità assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, per violazione del principio di immutabilità del giudice ai sensi degli artt. 525 e 179 cod. proc. pen., la sentenza emessa da giudici diversi da quelli che hanno partecipato al dibattimento in mancanza del consenso delle parti alla rinnovazione di questo mediante lettura degli atti relativi alle prove già acquisite", mentre la difesa del NC CO sostiene l'erroneità della decisione della Corte d'Appello, perché essa non avrebbe tenuto conto che il Tribunale non aveva comunque proceduto ad alcuna rinnovazione del dibattimento, nulla avendo deciso in proposito. La doglianza è fondata e va accolta nei seguenti termini. L'articolo 525, comma 2 cod. proc. pen. stabilendo che alla deliberazione concor- rono gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento (principio della c.d. immutabilità del giudice), sanziona con la nullità assoluta (non sanabile e rilevabi- le in ogni stato e grado del processo) ex art. 179 cod. proc. pen. la violazione del- la suddetta regola. Il modo attraverso il quale tale nullità possa essere ovviata, in caso di mutamento del giudice, secondo la nota sentenza Cass. SU n.2/1999, è la rinnovazione inte- grale del dibattimento, cioè la ripetizione della sequenza procedimentale costituita dalla dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 492), dall'esposizione intro- duttiva e dalla richiesta di ammissione delle prove (art. 493), dai provvedimenti relativi all'ammissione (artt. 495), dall'assunzione delle prove secondo le regole stabilite negli artt. 496 e ss. cod. proc. pen. In assenza di espressa richiesta di rinnovazione del dibattimento, l'organo giudi- cante, in via alternativa alla ripetizione dell'attività istruttoria già compiuta nella 3 sua diversa composizione, può ricorrere alla sola lettura dei verbali istruttori ex art. 511 cod. proc. pen. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che nessuna delle parti processua- li, a seguito dell'intervenuto mutamento del collegio, ha manifestato la richiesta di rinnovazione del dibattimento o un dissenso espresso alla semplice lettura degli atti già precedentemente assunti ex art. 511 cod. proc. pen. Pertanto la questione che assume immediato rilievo in questa sede, sulla scorta delle doglianze difensive, è costituita dal fatto che il Tribunale, nella sua nuova e diversa composizione, non avrebbe proceduto con ordinanza alla "rinnovazione del dibattimento" in senso proprio o comunque non avrebbe indicato la scelta di procedere alla lettura degli atti e dei verbali o, ancora, ex art. 511 comma IV cod. proc. pen. non avrebbe proceduto alla rinnovazione attraverso la sola specifica indicazione degli atti utilizzabili;
la difesa (ricorso avv.to PITASI) afferma di non avere manifestato alcun consenso (neppure implicito o tacito) in assenza di un provvedimento formale del Tribunale, anche perché non si sarebbe resa conto dell'intervenuto mutamento della composizione del Collegio giudicante. Trala- sciando tale ultima argomentazione, siccome scadente in considerazioni di mero fatto, prive di rilevanza in questa sede, assume per contro rilievo l'aspetto della denunciata assenza di un provvedimento di rinnovazione del dibattimento a segui- to della modificazione del collegio. L'art. 111 Cost. prevede che ogni processo si svolga nel contraddittorio tra le par- ti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale dovendo la leg- ge regolare i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Partendo dal dettato costituzionale si desume la regola generale, del tutto indefet- giudice (in fun- tibile nel processo di tipo accusatorio, per la quale occorre che zione della decisione da assumere) abbia un rapporto diretto con la "prova" ed in particolare con quelle di natura dichiarativa, prevedendosi, in via del tutto ecce- zionale, la diversa regola per la quale l'acquisizione della prova possa avvenire in assenza di contraddittorio, in primis per consenso dell'imputato ed in secundis per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illeci- ta. Si tratta dell'affermazione dei principi generali del contraddittorio, della parità del- le parti e dell'immutabilità del giudice, che sono oggetto di dettagliata previsione nel nostro sistema processuale che è conforme al dettato costituzionale. La norma costituzionale prevede altresì le condizioni per le quali possa derogarsi al principio del contradditorio, stabilendo in primis che questo possa avvenire con il consenso delle parti. Anche tale regola trova il suo compimento nel sistema processuale vi- gente. 4 Da quanto sopra consegue che l'atto di rinnovazione del dibattimento possa avve- nire con deroga del principio del contraddittorio, attraverso il richiamo e lettura degli atti processuali e dei verbali del dibattimento, senza che ricorra la necessità di una ripetizione dell'assunzione diretta delle prove oggetto di valutazione da par- te di un giudice diverso. Le condizioni per la deroga al generale principio del contraddittorio sono alternati- vamente previste nel consenso dell'imputato, o nella impossibilità oggettiva di formare la prova in contraddittorio o causa nella provata condotta illecita. Nella scelta, lasciata al (nuovo) giudice, tra la rinnovazione (in senso proprio) del- le prove già acquisite o la lettura dei relativi verbali (rinnovazione in senso lato), assume pertanto rilevanza preminente la volontà delle parti processuali le quali se da un lato non possono opporsi al provvedimento di rinnovazione del dibattimento in senso proprio (regola di default) se tale è la volontà del giudice, ben possono manifestare opposizione alla semplice lettura dei verbali delle prove già raccolte avanti ad un diverso giudice. Ed in tal caso il Giudice è tenuto a procedere alla rinnovazione del dibattimento con la riassunzione delle prove già espletate, fatta la eccezione per gli atti di cui infra. Attesa la sua centralità nel sistema, la regola del "consenso" che deve essere ma- nifestato dall'imputato ogni qualvolta si deroghi al principio del contraddittorio de- ve quindi essere riguardata con particolare attenzione da parte del giudice. La legge non fornisce indicazioni circa la "forma" che il consenso dell'imputato debba assumere in subiecta materia, sicché appare indiscutibile che il consenso può essere manifestato sia in forma espressa che in modo tacito o implicito o per facta concludentia. Ciò su cui occorre soffermare l'attenzione è che il consenso dell'imputato sia ine- quivoco, soprattutto nel caso in cui esso sia manifestato in forma tacita o implici- ta. Elemento essenziale per la valutazione del consenso nella forma tacita è che sia ben chiaro e definito l'oggetto sul quale vi è manifestazione di assenso dall'imputato. In altri termini il consenso è inequivoco, quando l'atteggiamento acquiescente assunto dalla parte processuale sia interpretabile come adesione alla decisione del giudice di non procedere alla rinnovazione (in senso stretto) del dibattimento, ma di procedere alla sola lettura di verbali delle prove già acquisite dal collegio diver- samente composto, anche nelle più forma più sintetica prevista dal quinto comma dell'art. 511 cod. proc. pen. (mera indicazione degli atti, normativamente equiva- lente alla loro lettura). Da quanto sopra discende che, intervenuta la modificazione della composizione del collegio, il giudice del dibattimento è obbligato a procedere alla rinnovazione dell'istruttoria (regola di default) [Cass. sez. 5 n. 23015 del 9.3.2017 in Ced Cass. 5 rv 270140; Cass. sez. 2 n. 28594 in Ced Cass. rv. 264144], fatta salva l'ipotesi prevista dall'art. 190 bis cod. proc. pen. [Cass. sez 1 n. 48710 del 14.6.2016 in Ced Cass. rv 268455] per la quale nei procedimento per taluno dei delitti previsti dall'art. 51 comma tre bis cod. proc. pen., l'esame di un testimone o di un sogget- to ex art. 210 cod. proc. pen. che abbia già reso dichiarazioni in dibattimento nel contraddittorio, è ammesso solo se il giudice lo ritenga necessario. Diversamente il giudice deve rinnovare il dibattimento attraverso la lettura degli atti delle prove già acquisite o comunque alla loro indicazione. La rinnovazione del dibattimento pertanto non può che tradursi in un "facere" del giudice vuoi nella nuova assunzione delle prove, vuoi nella lettura dei verbali, vuoi anche nella sola indicazione degli atti da ritenersi rinnovati, sicché è da escludersi che la rinnovazione del dibattimento (intesa anche in senso lato) possa realizzarsi in assenza di provvedimenti del giudice accompagnati dal silenzio delle parti. La modalità con la quale il giudice del dibattimento intenda procedere deve tra- sfondersi pertanto in un provvedimento formale in ordine al quale le parti proces- suali potranno manifestare il loro consenso che potrà assumere qualsivoglia forma (espressa, tacita, implicita) come già più volte affermato dalla Giurisprudenza di legittimità. Solo in tale modo può ritenersi che il consenso della difesa, manifestato in forma implicita ed anche attraverso il semplice silenzio, sia inequivoco, essendo neces- sariamente relativo ad un provvedimento formale giurisdizionale con oggetto de- finito. Nel caso in esame né dalla lettura dei verbali delle udienze 25.6.2014, 14.7.2014, 23.3.2015 né dal testo della sentenza della Corte d'Appello, né tantomeno dal te- sto della sentenza del Tribunale che, puntigliosamente descrive l'attività svolta nelle singole udienze, risulta che il Tribunale di Potenza, nella sua mutata compo- sizione abbia emesso provvedimenti con i quali abbia fornito inequivoche indica- zioni circa le modalità di rinnovazione del dibattimento (ripetizione delle prove già assunte o lettura dei verbali delle prove o indicazione specifica degli atti siccome atto equivalente alla lettura stessa). Di qui discende che il Collegio del Tribunale di Potenza non ha assolto all'onere di rinnovazione del dibattimento (anche nella sola forma del richiamo dei verbali del- le prove già precedentemente assunte) e conseguentemente non può neppure dir- si che si sia formato e manifestato un corretto ed inequivoco consenso delle parti alla deroga del generale principio del contraddittorio processuale nella formazione della prova avanti ad un giudice. Di qui consegue ancora che la decisione della Corte d'Appello in ordine alla que- stione posta è errata poiché non risulta che il Tribunale abbia mai disposto la "rin- novazione". Di qui consegue che deve essere annullata la sentenza della Corte d'appello nonché quella del Tribunale ex art. 525 comma 2 cod. proc. pen. 6 L'accoglimento del primo motivo di ricorso: rende del tutto superflua la trattazione di tutte le ulteriori questioni che devono ritenersi assorbite ed implica l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado con restituzio- ne degli atti al Tribunale di Potenza per il prosieguo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e quella del Tribunale di Potenza in data 1.7.2015 e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Potenza per il giudizio. il Presidenteподж Il giudice estensore ~Fello Dr. Ugo De Crescienzo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 71°4 SET. 2017 IL CANCELLIERE Claudia Piarelli A 7