Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/2024, n. 40338
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Sentenza 13 giugno 2024

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In tema di intercettazioni telefoniche, l'inutilizzabilità ex art. 270, comma 1, cod. proc. pen. dei risultati probatori conseguiti con tale specifico mezzo di prova non comporta l'inutilizzabilità delle prove dichiarative e documentali riportanti gli accadimenti a cui si riferiscono quelle stesse conversazioni (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale i giudici d'appello, affermata l'inutilizzabilità dell'intercettazione, hanno condannato gli imputati sulla base del narrato reso, in sede di interrogatorio, dal correo in merito non già al contenuto della conversazione telefonica, ma al racconto dei conversanti nel quale la conversazione telefonica si inseriva).

In caso di discussione finale frazionata innanzi a collegi diversamente composti, non sussiste nullità della sentenza qualora, in assenza di richiesta di rinnovazione del proprio intervento da parte della difesa, nel verbale dell' udienza in cui esse sono state rese risultino puntualmente riprodotte solo le conclusioni formulate dalle parti e non anche le argomentazioni a sostegno, in quanto solo le prime rappresentano la parte essenziale della discussione finale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/2024, n. 40338
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40338
    Data del deposito : 13 giugno 2024

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