Sentenza 27 maggio 2019
Massime • 1
Il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti. Ne deriva che l'istanza per la trattazione congiunta di una pluralità di giudizi relativi alla medesima vicenda, non espressamente contemplata dagli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c., deve essere sorretta da ragioni idonee ad evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguiti all'accoglimento della richiesta, bilanciamento che dev'essere effettuato con particolare rigore nel giudizio di cassazione in considerazione dell'impulso d'ufficio che lo caratterizza. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha ritenuto non meritevole di accoglimento la richiesta riunione tra un ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello e quello avverso la decisione che aveva deciso l'impugnazione per revocazione avverso la medesima sentenza di appello).
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- 1. La procedura civile del nostro tempo (nota a Corte Cost. 3 giugno 2024 n. 96 sull’art. 171 bis c.p.c.)Giuliano Scarselli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sommario: I. La sentenza della Corte costituzionale 3 giugno 2024 n. 96 in tema di verifiche preliminari nel processo civile. II. Disamina e commento delle questioni affrontate dalla Corte costituzionale: l'art. 171 bis c.p.c. a fronte dell'art. 24 Cost. e del rispetto del principio del contraddittorio. III. Segue: l'art. 171 bis c.p.c. a fronte dell'art. 76 Cost. e dell'art. 1, comma 5 della legge n. 206 del 2021. IV. Segue: l'art. 171 bis c.p.c. a fronte dell'art. 3 Cost. e del principio di parità di trattamento tra questioni rilevabili d'ufficio. V. Osservazioni sullo stato del processo civile del nostro tempo. Giudicare e rassicurare. VI. Orelsan e il poema “Tout va bien”. I. La …
Leggi di più… - 2. La procedura civile del nostro tempo (nota a Corte Cost. 3 giugno 2024 n. 96 sull’art. 171 bis c.p.c.)Giuliano Scarselli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 27 luglio 2024
- 3. La procedura civile del nostro tempo (nota a Corte Cost. 3 giugno 2024 n. 96 sull’art. 171 bis c.p.c.)Giuliano Scarselli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sommario: I. La sentenza della Corte costituzionale 3 giugno 2024 n. 96 in tema di verifiche preliminari nel processo civile. II. Disamina e commento delle questioni affrontate dalla Corte costituzionale: l'art. 171 bis c.p.c. a fronte dell'art. 24 Cost. e del rispetto del principio del contraddittorio. III. Segue: l'art. 171 bis c.p.c. a fronte dell'art. 76 Cost. e dell'art. 1, comma 5 della legge n. 206 del 2021. IV. Segue: l'art. 171 bis c.p.c. a fronte dell'art. 3 Cost. e del principio di parità di trattamento tra questioni rilevabili d'ufficio. V. Osservazioni sullo stato del processo civile del nostro tempo. Giudicare e rassicurare. VI. Orelsan e il poema “Tout va bien”. I. La …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/05/2019, n. 14365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14365 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2019 |
Testo completo
o t n o e v i m t a a s r r g e e v t l n i a o ORIGINALE o t t u a b g i 14365-2019 i r l t b n b o o c l e t e n d e r e Oggetto r r REPUBBLICA ITALIANA o o i c r e t ☐ l u IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Appello Notificazione LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE della sentenza di TERZA SEZIONE CIVILE primo grado - Decorso Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: del termine "breve" Dott. ADELAIDE AMENDOLA Presidente Asserita inesistenza Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO Consigliere della notificazione Dott. CHIARA GRAZIOSI Consigliere Esclusione Dott. PASQUALE GIANNITI Consigliere R. G. N. 3337/2017 Cron. 14365 Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. .
1.W SENTENZA Ud. 07/11/2018 PU sul ricorso 3337-2017 proposto da: COGASPIU' SRL in persona di FR DI EN Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 37 presso lo studio dell'avvocato STEFANO RECCHIONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI DI IORIO giusta procura speciale in calce al ricorso;
2018 ricorrente - 2618
contro
ESA SRL in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. SERPELLINI WALTER, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTY N 22, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ZACCARETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato CRISTIANO MARIA SICARI giusta procura speciale in calce al controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 834/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 01/08/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO NO che ha concluso per il rigetto;
udito l'Avvocato STEFANO RECCHIONI;
udito l'Avvocato CRISTIANO MARIA SICARI;
2
FATTI DI CAUSA
1. La società IÙ S.r.l. ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 834/16, del 1° agosto 2016, della Corte di Appello de L'Aquila, che nel decidere in merito al gravame - dalla stessa esperito contro la sentenza n. 2109/15, del 20 marzo 2015, del Tribunale di Chieti, che l'aveva condannata al pagamento di haingenti somme di denaro nei confronti della società ESA S.r.l. - dichiarato lo stesso inammissibile, per decorso del termine breve ex art. 325 cod. proc. civ.
2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di avere stipulato, nell'anno 2004, un accordo di cooperazione per la vendita del gas naturale, in Chieti e in zone limitrofe, con il signor AL LL, il quale si impegnava a costituire a tale scopo apposita società, da denominarsi ESA S.r.l. Lamentando gravi inadempimenti di entrambi tali soggetti, l'odierna ricorrente conveniva in giudizio sia il LL che la società ESA, affinché fosse dichiarata la risoluzione del contratto, nonché l'esistenza di un credito, verso costoro, di € 292.401,93, con condanna dei convenuti al pagamento di tale somma e degli interessi di mora, nella misura di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, oltre che al risarcimento dei danni, in ragione di comportamenti ritenuti addirittura illeciti. L'adito Tribunale teatino respingeva la domanda attorea, riconoscendo, invece, la fondatezza della riconvenzionale proposta da ESA, la quale aveva chiesto dichiararsi lo scioglimento del rapporto contrattuale a seguito del recesso da essa operato il giorno 11 agosto 2011, con conseguente diritto al pagamento della somma di € 428.250,00 a titolo di buonuscita, oltre che degli utili relativi all'attività prestata, credito che, peraltro, veniva compensato 3 parzialmente dal primo giudice con quello spettante alla IÙ in forza del mancato versamento, da parte di ESA, di € 85.361,91. Proposto appello dall'odierna ricorrente avverso tale sentenza, lo stesso, notificato il 10 luglio 2015, veniva dichiarato inammissibile per inutile decorso del termine breve di impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ., il cui "dies a quo" la Corte abruzzese identificava nel 29 maggio 2015, data ritenuta ai sensi dell'art. 8, comma 4, della - legge 20 novembre 1982, n. 890 quella del perfezionamento della - notificazione, da parte di ESA e del LL, della sentenza di primo grado, avvenuta presso il difensore dell'odierna ricorrente, avvocato Luigi Di Iorio -Difatti, tentata il 22 aprile 2015 senza successo una prima notificazione, a mezzo posta, della sentenza del Tribunale di Chieti presso il domicilio eletto da IÙ in primo grado (ovvero, lo studio dell'Avv. Di Iorio, in via Bastioni 16, in Ortona), la notificazione veniva ripetuta, con le medesime modalità, il 18 maggio 2015, presso l'indirizzo corrispondente al nuovo studio professionale del legale, in via Bernabeo 26. Sul punto, tuttavia, la sentenza oggi impugnata dà conto del diversificarsi della ricostruzione dell'esito del procedimento notificatorio, operata da ciascuna delle parti. Difatti, se per la società ESA e il LL la notifica doveva intendersi andata a buon fine, come si evincerebbe dalla relata di notificazione e dall'avviso di ricevimento spedito il 15 maggio 2015 (documenti attestanti che l'agente postale, in assenza del destinatario dell'atto e di soggetti abilitati alla ricezione, aveva proceduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale, provvedendo anche al successivo deposito dell'atto presso l'ufficio postale), nella prospettazione dell'odierna ricorrente la notificazione, invece, doveva ritenersi nulla. E ciò in quanto, alla luce delle informazioni fornite, in corso di causa, dall'Ufficio postale di Ortona, nonché dalle copie degli avvisi di 4 giacenza ivi acquisiti, risulterebbe che la notificazione sia avvenuta in via Giovanni BO, e dunque in un luogo diverso da quello in cui il legale aveva trasferito il suo studio professionale, ovvero via Bernabeo 26. Il giudice di appello, tuttavia, disattendeva l'eccezione di nullità, ritenendo che la notificazione si fosse, comunque, perfezionata per raggiungimento dello scopo, avendo la parte destinataria dell'atto "ammesso di essere in possesso degli stessi avvisi per averli ricevuti all'interno della propria cassetta delle lettere".
3. Avverso tale decisione ricorre per cassazione la IÙ, sulla base di cinque motivi.
3.1. Con il primo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. si deduce violazione degli artt. 137, 140, - 160, 156 cod. proc. civ., e con essi degli artt. 325, 326, 327 e 330 cod. proc. civ., oltre che dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982 e del "principio generale di inesistenza di un atto processuale laddove lo stesso difetti degli elementi costitutivi necessari a renderlo riconoscibile", nonché del "primario diritto di difesa (artt. 24 Cost. e 101 cod. proc. civ.) in relazione al diritto all'impugnazione". Sul presupposto che la notificazione risulta essere stata effettuata dall'agente postale in un luogo, via Giovanni BO (secondo quanto attestato dal medesimo agente postale, con atto facente pubblica fede, fino a querela di falso), ove l'allora legale e domiciliatario dell'odierna ricorrente non ha mai avuto il proprio studio professionale, si ipotizza che, nel caso di specie, ricorra non un'ipotesi di nullità, bensì addirittura di inesistenza della notificazione (viene citata, in particolare, Cass. Sez. Un., sent. 20 luglio 2016, n. 14916). Di conseguenza, non potrebbe operare, nella specie, il principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo. 5 3.2. Il secondo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. ipotizza la nullità della sentenza sotto vari - profili: innanzitutto, per motivazione solo apparentemente esistente e, quindi, per violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., nonché per violazione dell'art. 156, comma 2, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 137, 140 e 160 cod. proc. civ., oltre che dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982 e, pertanto, del meccanismo acceleratorio di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ. Assume la ricorrente che, nella denegata ipotesi in cui questa Corte dovesse ravvisare una semplice nullità (e non un'inesistenza) della notificazione, si dovrebbe comunque escludere l'operatività della sanatoria per raggiungimento dello scopo, risultando del tutto apparente la motivazione della sentenza impugnata laddove ipotizza che l'avvocato Di Iorio possa aver rinvenuto "nella propria cassetta postale" gli originali degli avvisi di giacenza, e cioè in quanto risulta certo che presso la via Giovanni BO non vi fu mai uno studio professionale del predetto legale. Si richiama la ricorrente al principio secondo cui, "ove dalla documentazione prodotta in giudizio dal notificante, eventualmente relativa anche all'attività svolta dall'agente postale nel procedere alla consegna del piego raccomandato contenente l'avviso di deposito, emergano elementi idonei a sollevare il dubbio che il luogo nel quale l'ufficiale giudiziario ha svolto l'attività prevista dall'art. 140 non sia quella di effettiva e attuale residenza, dimora o domicilio del destinatario, il giudice è tenuto ad accertare la circostanza, in base agli elementi offerti dalla parte notificante, ai fini della pronuncia sulla validità della notifica effettuata" (viene citata Cass. Sez. 1, sent. 16 luglio 2004, n. 13183). 6 3.3. Il terzo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - ipotizza "ingiustizia della sentenza per incongruità della motivazione derivante dall'omesso esame di fatti decisivi e dibattuti tra le parti". Le medesime circostanze, già oggetto del motivo che precede (e tese ad evidenziare come giammai l'allora legale dell'odierna ricorrente possa avere rinvenuto gli avvisi presso una sua - cassetta postale, sita in un luogo ove il medesimo non inesistente- ebbe mai il proprio studio professionale), vengono prospettate anche a mente del citato art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.
3.4. Il quarto motivo - anch'esso formulato ai sensi dell'art. 360, -comma 1, n. 5), cod. proc. civ. ipotizza "ingiustizia della sentenza" per omesso esame di un fatto storico la cui esistenza risulta dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che ha formato oggetto di discussione tra le parti con carattere di decisività, ovvero, comunque, illogicità della sentenza stessa per travisamento di prova. La censura, in questo caso, si appunta su quel passaggio della motivazione della Pronuncia della Corte aquilana in cui si afferma che l'allora legale dell'odierna ricorrente ebbe a rinvenire, nella cassetta postale del proprio studio in via Bernabeo, i due avvisi di giacenza relativi alla notificazione del 18 maggio 2015, omettendo di considerare che tale rinvenimento avvenne solo dopo che il medesimo legale ebbe a sollecitare, con memoria depositata in giudizio il 17 novembre 2015, l'acquisizione di necessarie informazioni dall'ufficio postale di Ortona.
3.5. Infine, il quinto motivo deduce ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - nullità della sentenza per violazione dell'art. 2700 cod. civ., nonché degli artt. 115, comma 2, e 116, cod. proc. civ., oltre che degli artt. 160 e 140 cod. proc. civ. e dell'art 8, comma 2, 7 della legge n. 890 del 1982 e, di conseguenza, delle regole in materia di tempestività dell'appello in caso di mancata notifica della sentenza, ovvero gli artt. 325, 326, 327 e 330 cod. proc. civ. Sul presupposto che gli avvisi in questione attestino, inesorabilmente, l'errore in cui è incorso l'agente postale (recatosi in un luogo privo di alcun collegamento con il destinatario dell'atto), si sottolinea che, quand'anche l'avvocato Di Iorio avesse effettivamente ricevuto gli avvisi in questione, non potrebbe, comunque, ritenersi perfezionata la notificazione, decorsi i dieci giorni rilevanti ai fini della compiuta giacenza, e ciò in quanto del tutto incerta sarebbe rimasta la circostanza relativa al momento in cui il predetto legale avrebbe potuto rinvenire gli avvisi in questione.
4. Ha resistito con controricorso, all'avversaria impugnazione, la 2 società ESA, chiedendone il rigetto o la declaratoria di inammissibilità. Preliminarmente, la evidenzia come la controricorrente ricostruzione in fatto, operata nel ricorso, si fondi, unicamente, sulle risultanze dell'avviso di giacenza della raccomandata con cui la sentenza di primo grado venne spedita all'avvocato Di Iorio, nonché su quelle della successiva C.A.D. (comunicazione di avvenuto deposito). Per contro, manca, nel ricorso, ogni riferimento a tutti gli altri documenti, pure allegati in giudizio, ed in particolare all'avviso di ricevimento della sentenza di primo grado spedita con raccomandata n. 76587489344-5, documento che puntualmente attesta tutta l'attività posta in essere dall'agente postale e che, in quanto parte integrante della relata di notifica, costituisce il solo idoneo, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 890 del 1982, a provare l'eseguita notificazione, con efficacia di piena prova da vincere unicamente attraverso la proposizione di querela di falso. D'altra parte, la controricorrente evidenzia come, in nessun caso, si possa prospettare una questione di inesistenza della notificazione, 8 atteso che proprio le richiamate sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte, citate nell'avversario ricorso, dimostrerebbero la sussistenza, al massimo, di una nullità del procedimento notificatorio. Infine, la controricorrente considera quello ipotizzabile nel caso di specie come una semplice irregolarità, se non un mero, errore materiale, sul punto, pertanto ritenendo errata, l'affermazione della Corte aquilana laddove ha ipotizzato una sanatoria per raggiungimento dello scopo.
5. Ciascuna delle parti ha presentato memoria, ex art. 378 cod. proc. civ., insistendo nelle proprie argomentazioni e replicando a quelle avversarie. -Entrambe, peraltro, hanno riferito dell'avvenuta pronuncia da parte della Corte di Appello de L'Aquila di sentenza (n. 448/18, del - 9 marzo 2018) resa all'esito di giudizio per revocazione, avente ad E oggetto la medesima sentenza impugnata innanzi a questa Corte. La ricorrente, inoltre, nel dedurre di aver già iscritto a ruolo, in data 8 ottobre 2018, ulteriore ricorso per cassazione avverso tale decisione, ha formulato nel corso dell'udienza del 7 novembre 2018 - istanza - per la riunione dei due giudizi. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. In via preliminare, va rigettata l'istanza della ricorrente, tesa a sollecitare la riunione, al presente ricorso, di altro già iscritto a - avente ad oggetto la pronuncia, resa sempre della Corte di ruolo -P Appello aquilana, che ha rigettato la domanda di revocazione, ex art. 395 cod. proc. civ., proposta avverso la sentenza oggetto della presente impugnazione. 9 6.1. Invero, non ignora il collegio l'esistenza di un consolidato orientamento nella giurisprudenza di questa Corte a mente del quale i "ricorsi per cassazione, proposti, rispettivamente, contro la sentenza d'appello e contro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima, debbono essere riuniti in applicazione (analogica, trattandosi di gravami avverso distinti provvedimenti) della norma dell'art. 335 cod. proc. civ., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza" (così, Cass. Sez. Un., sent. 7 novembre 1997, n. 10933, Rv. 509592-01; nello stesso senso, tra le più recenti, Cass. Sez. 5, sent. 5 agosto 2016, n. 16435, Rv. 640658-01; Cass. Sez. 3, sent. 22 maggio 2015, n. 10534, Rv. 635610-01). -Si tratta, tuttavia, di un indirizzo che sebbene, come appena rammentato, trovi origine in un arresto delle Sezioni Unite di questa è stato oggetto riconsiderazione alla luce del di Corte - (sopravvenuto) principio costituzionale della durata ragionevole del processo. -6.2. Questa Corte, del resto, ha già affermato proprio nella prospettiva di assicurare la piena osservanza della previsione di cui alla seconda alinea del comma 2 dell'art. 111 Cost. che il "rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti", di 10 talché "l'istanza per la trattazione congiunta di una pluralità di giudizi relativi alla medesima vicenda, non espressamente contemplata dagli artt. 115 e 82 disp. att. cod. proc. civ., deve essere sorretta da ragioni idonee ad evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguiti all'accoglimento della richiesta, bilanciamento che dev'essere effettuato con particolare rigore nel giudizio di cassazione in considerazione dell'impulso d'ufficio che lo caratterizza" (Cass. Sez. Lav., sent. 1° marzo 2012, n. 3189, Rv. 621254-01). Nella specie, la richiesta riunione si risolverebbe in unținutile и dispendio di energie processuali, anche alla luce dell'autonomia dei due giudizi, se è vero che "in ipotesi di contestuale ricorso per cassazione e di domanda di revocazione avverso la sentenza della Corte di appello che dichiari inammissibile per tardività un appello, rispettivamente per erronea applicazione di norma processuale sui termini e per errore revocatorio" (che è, per l'appunto, la fattispecie ricorrente nel caso che qui occupa), "le due impugnazioni conservano autonomia anche se fondate entrambe sull'erroneità del computo dei termini posto a base della declaratoria di inammissibilità" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 4 novembre 2014, n. 23445, Rv. 633226-01). D'altra parte, già in passato si è ritenuto che, "pendente davanti a questa Suprema Corte, ed in fase di fissazione della data dell'udienza, il ricorso proposto [...] contro la sentenza di rigetto della [...] domanda di revocazione, proposta avverso la sentenza oggetto dell'impugnazione all'odierno esame", siffatta evenienza "non impedisce [...] la trattazione del ricorso per cassazione contro la sentenza di merito, poiché alla luce dell'art. 398 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 68 della legge 26 novembre 1990, n. 353, vi è completa autonomia tra il giudizio di cassazione e quello per revocazione" (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 3 maggio 2000, n. 5513, Rv. 536091-01). 11 7. Ciò premesso, il ricorso va rigettato, sebbene la motivazione della sentenza impugnata vada corretta, a norma dell'art. 384, comma 4, cod. proc. civ.
7.1. I motivi - che sono suscettibili di trattazione unitaria, giacché tesi a dimostrare o l'inesistenza della notificazione (primo motivo), ovvero, sotto diversi angoli visuali (e per l'ipotesi che se ne confermi, invece, la nullità), l'impossibilità della sanatoria per raggiungimento dello scopo (secondo, terzo, quarto e quinto motivo) - non sono fondati.
7.1.1. Con riferimento, in particolare, al primo motivo, la non fondatezza dello stesso discende da quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 20 luglio 2016, n. 14916), i cui "dicta" in materia di invalidità della notificazione del G ricorso per cassazione fraintesi, come si vedrà, dall'odierna ricorrente presentano valenza, evidentemente, generale, riferibile - alla notificazione degli atti di impugnazione in genere. Ed invero, il Supremo Collegio muove dal rilievo che "in tema di notificazione, come in generale di atti processuali, il codice non contempla la categoria della «inesistenza»", ciò che deve indurre l'interprete "a ritenere che la nozione di inesistenza della notificazione debba essere definita in termini assolutamente rigorosi, cioè confinata ad ipotesi talmente radicali che il legislatore ha, appunto, ritenuto di non prendere nemmeno in considerazione". Su tali basi, dunque, si è affermato "che l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto". 12 Siffatti elementi sono stati, in particolare, identificati: “a) nell'attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere l'attività stessa, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, «ex lege», eseguita". Per contro, restano "esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notifica meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa". Orbene, "la presenza di detti requisiti, che possono definirsi strutturali, va ritenuta idonea ai fini della riconoscibilità dell'atto come notificazione: essi, cioè, sono sufficienti a integrare la fattispecie legale minima della notificazione, rendendo qualificabile l'attività S svolta come atto appartenente al tipo previsto dalla legge". Su tali basi, pertanto, le Sezioni Unite hanno ritenuto "superata la tesi che include in tale modello legale, facendone derivare, in sua mancanza, la inesistenza della notificazione, il requisito del collegamento» (o del «riferimento») tra il luogo della notificazione e il destinatario: si tratta, infatti, di un elemento che si colloca fuori del perimetro strutturale della notificazione e la cui assenza" esse - precisano "ricade, in base all'insieme delle considerazioni fin qui - svolte, nell'ambito della nullità, sanabile con effetto «ex tunc»> attraverso la costituzione dell'intimato o la rinnovazione dell'atto, spontanea o su ordine del giudice”. Sulla base, in particolare, di quest'ultimo rilievo che esclude - posa farsi rientrare nel novero delle ipotesi di "inesistenza" della notificazione ogni questione relativa al "collegamento" tra il luogo 13 della notificazione ed il suo destinatario - il primo motivo di ricorso deve essere, come detto, rigettato.
7.1.2. D'altra parte, anche le censure (motivi secondo, terzo, quarto e quinto) che, a vario titolo, pretenderebbero di negare la sanatoria per raggiungimento dello scopo non colgono nel segno, dovendo, tuttavia, correggersi come anticipato la motivazione- - della sentenza della Corte abruzzese. Invero, il presupposto comune a ciascuna di tali censure è la constatazione che dall'avviso di giacenza della raccomandata con cui venne spedita la sentenza di primo grado, nonché dalla successiva comunicazione di avvenuto deposito dell'atto da notificare (la cd. "C.A.D."), risulterebbe che l'agente postale si sia recato, non in via Bernabeo n. 26, presso lo studio professionale del (già) legale e domiciliatario della società IÙ, bensì in via BO. Nondimeno, come non ha mancato di osservare la controricorrente, l'avviso di ricevimento dell'atto da notificare, spedito con raccomandata n. 76587489344-5, nell'attestare tutta l'attività posta in essere dall'agente postale in relazione al procedimento notificatorio, individua in via Bernabeo il luogo dell'avvenuta notificazione. Orbene, stando così le cose, deve farsi applicazione al principio, ancora di recente affermato da questa Corte e secondo cui, per "stabilire l'esistenza e la tempestività della notificazione di un atto eseguita a mezzo posta, inclusa l'ipotesi in cui l'atto sia stato depositato presso l'ufficio postale per assenza del destinatario e sia stata spedita la lettera raccomandata contenente l'avviso di tentata notificazione, occorre fare riferimento esclusivamente ai dati risultanti dall'avviso di ricevimento, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova dell'esecuzione della notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona cui il plico è stato consegnato" (da ultimo, 14 Cass. Sez. 3, ord. 13 giugno 2018, n. 15374, Rv. 649056-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 1, sent. 25 febbraio 2004, n. 3737, Rv. 570487-01, Cass. Sez. Un., sent. 1° febbraio 1994, n. 84, Rv. 485162-01) Conseguentemente, ed in ragione della mancata proposizione contro tale atto della querela di falso, ciò che impone di ritenere incontestabili le sue risultanze, neppure può ipotizzarsi una nullità, poi sanata, del procedimento notificatorio, donde - contestualmente - il rigetto dei suddetti motivi di ricorso, ma anche la necessità della correzione della motivazione.
8. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo.
9. A carico della ricorrente sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, condannando la società IÙ S.r.l. a rifondere alla società ESA S.r.I le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 10.300,00, oltre € 200,00 per esborsi, più spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 15 Così deciso in Roma, all'esito di Terza Civile della Corte di Cassazione, Il Consigliere estensore Stefano Giaime GUIZZI Refuse J Jurith Il Funzionario Giudiziarie Innocenzo BATTISTA 16 pubblica udienza della Sezione il 7 novembre 2018. Il Presidente Chlade em de Adelaide AMENDOLA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 MAG, 299 Il Funzionaria Giudiziario Innocenzo BATTISTA