Articolo 68 della Legge 26 novembre 1990, n. 353
Articolo 67Articolo 69
Versione
1 gennaio 1992
Art. 68. (Proposizione della domanda) 1. Il quarto comma dell'articolo 398 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo.
Tuttavia il giudice davanti a cui e' proposta la revocazione, su istanza di parte, puo' sospendere l'uno o l'altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta".
Nota all'art. 68:
- Il testo dell' art. 398 del codice di procedura civile , il cui terzo comma e' stato gia' modificato dalla legge 18 ottobre 1977, n. 793 , come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 398 (Proposizione della domanda). - La revocazione si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
La citazione deve indicare, a pena di inammissibilita', il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) dell'art. 395, del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsita' o del recupero dei documenti
La citazione deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale.
La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo. Tuttavia il giudice davanti a cui e' proposta la revocazione, su istanza di parte, puo' sospendere l'uno o l'altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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