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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/03/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1652/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Margherita Monte Presidente dr. Anna Mantovani Consigliere
dr. Roberta Nunnari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1652/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Como via Mentana n. 8 Parte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Prandi Silvia, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
già (C.F. , RT Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Corso di Porta Vittoria n. 5 Milano presso lo studio dell'avv. Mondini
Paolo Flavio, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
Sulle seguenti conclusioni:
Per : “Voglia l'Ill.mo Corte così giudicare: Si insiste pertanto per l'accoglimento delle Parte_1 conclusioni già precisate nell'atto di appello che qui di seguito si riportano: In via principale e nel merito: Accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto accertare e dichiarare per le ragioni tutte esposte in atti l'infondatezza delle eccezioni sollevate da parte appellata in primo grado inspiegabilmente accolte dal Giudice del Tribunale di Como nella sentenza n.458/2024 . Accertare e dichiarare per tutte le ragioni esposte in atti la fondatezza delle richieste formulate in primo grado dall'odierna appellante e per l'effetto riformulare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA e come per legge. In via Istruttoria: esclusivamente occorrendo e senza inversione alcuna dell'onere probatorio si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori tempestivamente articolati e non ammessi in primo grado”. pagina 1 di 6 Per Controparte_3
Nel merito, in via principale:
- rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto Parte_1 per tutte le ragioni esposte, confermando per l'effetto integralmente la sentenza impugnata;
In via incidentale e condizionata:
- in ipotesi di accoglimento (anche solo parziale) dell'appello principale formulato da e in Parte_2 riforma integrale del capo della Sentenza in cui il Giudice ha rigettato la domanda risarcitoria svolta da
[...] (oggi nei confronti dell'appellante, accertato l'inadempimento Controparte_3 RT contrattuale e ribadita (per quanto occorrer possa) la risoluzione contrattuale pronunciata nel capo della Part Sentenza passato in giudicato, condanni a risarcire il danno subìto da , nella misura Parte_1 di $ 84.409,79;
- conseguentemente, accogliere la domanda risarcitoria proposta in primo grado da RT
(in allora e ribadita in questa sede;
[...] Controparte_3
- conseguentemente, riformare il capo della Sentenza relativo alla liquidazione delle spese di lite, annullandone la compensazione parziale operata dal Giudice di prime cure (nella misura del 50%) e condannando l'odierna appellante alla rifusione integrale in favore dell'esponente; In ogni caso: con vittoria di spese e onorari di causa, nonché accessori di legge.
Svolgimento del processo
(in avanti aveva citato in giudizio ( già Parte_1 Pt_1 RT [...] in avanti chiedendo accertarsi l'inadempimento della convenuta al Controparte_3 CP_1 pagamento del corrispettivo dovuto per il posizionamento ed il montaggio di un Geodo presso il cantiere Indio Desert California per conto del cliente finale oggetto dell'offerta n.190/2020 del Pt_4
21.12.2020, con conseguente condanna al pagamento dell'importo di 126.395,30 dollari, allegando di avere subito inconvenienti e ritardi da imputarsi alla committenza e di avere effettuato il 90% dell'opera nel termine pattuito, in ragione dell'intervento di altra ditta incaricata dalla committenza. aveva contraddetto l'avversa pretesa e avanzato domanda riconvenzionale deducendo CP_1
l'inadempimento della controparte, sia per il mancato rispetto dei termini pattuiti per il completamente dell'opera, sia in ragione di difformità emerse in corso d'opera, tali da determinare la risoluzione del contratto e l'assegnazione dell'incarico ad altra ditta. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea ed in via riconvenzionale la risoluzione del contratto e la condanna di al risarcimento Pt_1 del danno, consistente nel corrispettivo versato sia al tecnico intervenuto a supporto in corso d'opera, che alla ditta subentrata a nonché in ragione del calo di fatturato patito a fronte della perdita di Pt_1 commesse da parte di o il maggiore o minore importo che dovesse determinarsi, nonché, in Pt_4 subordine, la condanna alla somma minore dovuta.
Il Tribunale di Como, con sentenza n.4585/2021, richiamata la propria ordinanza di rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, non ha accolto la domanda avanzata da e quanto Pt_1 alla domanda riconvenzionale avanzata da ha dichiarato la risoluzione del contratto, rigettando CP_1 quella di risarcimento, compensando per la metà le spese di lite tra le parti, ponendo la restante metà a carico di Pt_1
pagina 2 di 6 In particolare il tribunale ha ritenuto carente la prova offerta da quanto al proprio adempimento, Pt_1 sia in ordine alla correttezza delle operazioni di montaggio, affette da vizi secondo l'eccezione svolta da controparte, sia avuto riguardo alle asserite richieste in variante e ai costi extra sostenuti, tali da individuare l'importo oggetto della domanda di condanna. Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta ha accolto la domanda di risoluzione del contratto per CP_1 inadempimento di rigettando la domanda di risarcimento del danno in mancanza di prova sia Pt_1 del calo di fatturato che dei pagamenti sostenuti verso terzi.
Avverso la sentenza ha proposto appello lamentando, in estrema sintesi: Pt_1
A) l'erroneo apprezzamento delle prove e/o l'omessa acquisizione delle stesse avuto riguardo in particolare al fatto che il giudice di prime cure:
a) abbia erroneamente ritenuto non adempiuto l'onere probatorio incombente sull'attrice argomentando in maniera scarna, anche contraddicendo quanto affermato in sede di ordinanza interlocutoria in cui si dava atto di circostanze documentalmente provate, non avendo per di più dato corso all'istruttoria mediante prove orali;
b) abbia ritenuto fondata l'eccezione di inadempimento nonostante avesse rilevato la mancanza di precise e tempestive contestazioni in merito ai ritardi e alle difformità;
c) abbia ritenuto dimostrato da parte di l'adempimento alle proprie obbligazioni avuto CP_1 riguardo alle modifiche richieste e alla localizzazione del geodo, evenienze che avevano generato problemi e ritardi;
B) l'effettuato riparto delle spese di lite, che non avrebbe tenuto conto della mancata adesione alla proposta conciliativa formulata dal giudice.
Ha pertanto chiesto l'accoglimento delle domande formulate in primo grado.
si è costituita e, eccepita preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, in via principale ha CP_1 contraddetto le avversarie pretese chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. In via incidentale e condizionata ha censurato la sentenza:
• per non avere ritenuto provato il danno da inadempimento;
• per avere operato la compensazione parziale delle spese di lite;
e ne ha chiesto la riforma mediante l'accoglimento della domanda risarcitoria, e la conseguente condanna di al pagamento di 84.409,79 dollari, nonché la condanna alla rifusione integrale Pt_1 delle spese di lite del primo grado.
All'udienza del 14.11.2024 su istanza delle parti il consigliere ha assegnato i termini ex art. 352 c.p.c. e rinviato all' udienza del 23.1.2025, differita d'ufficio al 30.12025. A tale udienza, disposta la trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto del rituale deposito delle note prescritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 6.2.2025.
pagina 3 di 6 Motivi della decisione
0.Deve rilevarsi preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità ex art.348-bis c.p.c. sollevata dall'appellata atteso che la decisione nel merito assorbe tale eccezione.
1. Nel merito il primo motivo di appello di è infondato. Pt_1
1.1.Costituisce circostanza documentalmente provata che per il montaggio del geodo, da svolgersi in quattro giorni feriali, originariamente individuati nei giorni dal 26 al 29 gennaio 2021,era stato pattuito un compenso di 84.500,00 dollari, da considerarsi prezzo unitario in relazione all'offerta (docc. 3,4 fasc.I grado . Pt_1
E' pacifico che il montaggio del geodo non è stato completato nei tempi previsti, stringenti stante la strumentalità dell'opera allo svolgimento del festival “indio desert”, tant'è che la stessa ha Pt_1 affermato “l'attrice riusciva a svolgere il 90% dei lavori, consistenti nell'assemblamento dell'americana e consistenti nell'assemblamento dell'americana e del logo”, adducendo altresì la debenza di costi aggiuntivi ed extra sostenuti in corso d'opera.
Altrettanto pacifico è che i lavori sono stati completati da altra ditta succeduta a ciò dopo che Pt_1 la committente ha disposto l'avvicendamento. In ultima analisi, come rilevato dal giudice di prime cure, a fronte dell'eccezione di Pt_1 inadempimento svolta dalla committente, non ha assolto l'onere su di essa incombente di provare il fatto costitutivo della pretesa.
Ciò senza considerare che la domanda non è neppure stata calibrata sul corrispettivo negoziato, bensì contempla costi aggiuntivi e voci extra unilateralmente determinati, neppure indicati quali compensi da corrispondersi per il lavoro in giorni festivi o straordinari, il tutto in termini tali da indicare il quantum, manchevole di allegazione probatoria, nella cifra di 126.395,30 dollari.
Come anche in seguito esposto, l'escussione dei testi e anche a fronte dell'articolazione Tes_1 Tes_2 svolta in sede istruttoria, non potrebbe che confermare il contenuto delle interlocuzioni di cui vi è chiara e completa evidenza in atti.
1.2 Quanto alla asserita mancanza di contestazioni da parte della committenza, l'appellante più che contraddire il contenuto della nota del 24.2.2021, con cui riepilogava le criticità consistite nel CP_4 lievitare dei costi privi di giustificativi e il mancato rispetto delle tempistiche (doc.19 fasc. I grado
, o entrare nel merito e contraddire la valenza probatoria della documentazione indicata dal CP_1 giudice a fondamento della valutazione operata, ha evocato l'ordinanza del 20.11.2022, avente anche finalità conciliativa1, al solo fine di lamentare la asserita contraddittorietà della decisione assunta.
pagina 4 di 6 Invero, non solo il luogo ove era da collocarsi il geodo era stato fatto oggetto di sopralluogo, ma, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la documentazione in atti consente di riscontrare come le problematiche emerse sin dalla prima fase del montaggio fossero da ricondurre ad una inadeguatezza tecnica della squadra operativa, necessitante, infine, di un supporto tecnico esterno, tale da comportare una dilatazione dei tempi previsti per il completamento dell'opera, rimanendo in proposito del tutto irrilevante l'originario slittamento dell'inizio lavori. 1.3 E'del tutto generica la doglianza che investe la asserita addebitabilità alla committente delle problematiche emerse in corso d'opera, tale da non consentire l'accoglimento della domanda risolutoria. Sul punto l'appellante si è limitata a ribadire di essere stata destinataria di “continue modifiche” senza farsi carico di dare corpo alla propria deduzione.Emerge piuttosto dalla documentazione in atti che la committente si è attivata per fare fronte alle difficoltà riscontrate nella posa in opera da parte di fornendo collaborazione e supporto al fine di conseguire il risultato Pt_1 del completamento dell'opera nei tempi previsti, dovendo a propria volta interfacciarsi con Pt_4
In ogni caso non può che aderirsi alla valutazione secondo cui il supplemento istruttorio non aggiungerebbe nulla rispetto a quanto già evincibile dalla documentazione in atti, che dà conto di come abbia rappresentato via via difficoltà nella esecuzione, nonostante fosse previsto che i “rilievi” Pt_1 ed il “site management” spettasse a Ciò senza volere dare dirimente rilievo al fatto che, anche Pt_1 in relazione a tale diverso profilo, l'appellante non ha criticato la legittimità dei motivi di rigetto dei capitoli di prova per come dettagliatamente esposto nell'ordinanza istruttoria del 30 novembre 2022.
2.E' infondato altresì il secondo motivo di appello che investe il regime delle spese di lite. Il motivo sembra declinato in funzione dell'invocata riforma della sentenza.
Non è contraddetto che attrice in primo grado, sia rimasta soccombente non avendo visto Pt_1 accolta la propria domanda, e la compensazione parziale delle spese è stata adottata dal giudice di prime cure sul presupposto di una parziale soccombenza reciproca, considerato che la riconvenzionale di pur essendo stata accolta in ragione della dichiarata risoluzione del contratto per CP_1 inadempimento di non ha trovato accoglimento per quanto attiene il risarcimento del danno. Pt_1
3.Il rigetto dell'appello principale consente di non affrontare le questioni oggetto dell'appello incidentale condizionato.
4.All'estio del giudizio è soccombente e deve essere condannata a rifondere le spese del grado Pt_1 che si liquidano, come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi introdotti dal d.m. n.147 del
2022, avuto riguardo al valore della causa.
Infine, il rigetto del gravame costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, della sussistenza a carico di parte appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13 co.1 del D.P.R
115/2002 così come modificato dall'art.1 comma 17 della legge 228/2012.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 nonché sull'appello incidentale condizionato di avverso la sentenza
[...] RT del Tribunale di Como n.458/ 24 del 19.4.2024, pubblicata il 18.4.2024, così dispone:
1) rigetta l'appello principale e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellata delle Parte_1 spese di lite, liquidate in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario (15%) delle spese generali;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012 a carico dell'appellante Parte_1
[...]
Così deciso in Milano il 6 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Roberta Nunnari
Il Presidente Margherita Monte
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si riporta per comodità “evidenziato, da una parte, all'attrice che l'importo preteso risulta pari a quasi il doppio
($151.745,30, di cui $25.350,00 già pagati) di quello originariamente pattuito ($84.500,00, scontati a $82.000,00), per un lavoro, peraltro, pacificamente non concluso e per il cui completamento la convenuta risulta aver versato un ingente corrispettivo a una società terza (doc. 7 convenuta); evidenziato, dall'altra parte, alla convenuta che dalle e-mail agli atti non emergono contestazioni, in corso di lavori, né quanto a ritardi né quanto a difformità, bensì una parziale acquiescenza quanto al riconoscimento della debenza di costi extra (cfr. doc. 9 attrice);
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Margherita Monte Presidente dr. Anna Mantovani Consigliere
dr. Roberta Nunnari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1652/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Como via Mentana n. 8 Parte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Prandi Silvia, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
già (C.F. , RT Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Corso di Porta Vittoria n. 5 Milano presso lo studio dell'avv. Mondini
Paolo Flavio, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
Sulle seguenti conclusioni:
Per : “Voglia l'Ill.mo Corte così giudicare: Si insiste pertanto per l'accoglimento delle Parte_1 conclusioni già precisate nell'atto di appello che qui di seguito si riportano: In via principale e nel merito: Accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto accertare e dichiarare per le ragioni tutte esposte in atti l'infondatezza delle eccezioni sollevate da parte appellata in primo grado inspiegabilmente accolte dal Giudice del Tribunale di Como nella sentenza n.458/2024 . Accertare e dichiarare per tutte le ragioni esposte in atti la fondatezza delle richieste formulate in primo grado dall'odierna appellante e per l'effetto riformulare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA e come per legge. In via Istruttoria: esclusivamente occorrendo e senza inversione alcuna dell'onere probatorio si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori tempestivamente articolati e non ammessi in primo grado”. pagina 1 di 6 Per Controparte_3
Nel merito, in via principale:
- rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto Parte_1 per tutte le ragioni esposte, confermando per l'effetto integralmente la sentenza impugnata;
In via incidentale e condizionata:
- in ipotesi di accoglimento (anche solo parziale) dell'appello principale formulato da e in Parte_2 riforma integrale del capo della Sentenza in cui il Giudice ha rigettato la domanda risarcitoria svolta da
[...] (oggi nei confronti dell'appellante, accertato l'inadempimento Controparte_3 RT contrattuale e ribadita (per quanto occorrer possa) la risoluzione contrattuale pronunciata nel capo della Part Sentenza passato in giudicato, condanni a risarcire il danno subìto da , nella misura Parte_1 di $ 84.409,79;
- conseguentemente, accogliere la domanda risarcitoria proposta in primo grado da RT
(in allora e ribadita in questa sede;
[...] Controparte_3
- conseguentemente, riformare il capo della Sentenza relativo alla liquidazione delle spese di lite, annullandone la compensazione parziale operata dal Giudice di prime cure (nella misura del 50%) e condannando l'odierna appellante alla rifusione integrale in favore dell'esponente; In ogni caso: con vittoria di spese e onorari di causa, nonché accessori di legge.
Svolgimento del processo
(in avanti aveva citato in giudizio ( già Parte_1 Pt_1 RT [...] in avanti chiedendo accertarsi l'inadempimento della convenuta al Controparte_3 CP_1 pagamento del corrispettivo dovuto per il posizionamento ed il montaggio di un Geodo presso il cantiere Indio Desert California per conto del cliente finale oggetto dell'offerta n.190/2020 del Pt_4
21.12.2020, con conseguente condanna al pagamento dell'importo di 126.395,30 dollari, allegando di avere subito inconvenienti e ritardi da imputarsi alla committenza e di avere effettuato il 90% dell'opera nel termine pattuito, in ragione dell'intervento di altra ditta incaricata dalla committenza. aveva contraddetto l'avversa pretesa e avanzato domanda riconvenzionale deducendo CP_1
l'inadempimento della controparte, sia per il mancato rispetto dei termini pattuiti per il completamente dell'opera, sia in ragione di difformità emerse in corso d'opera, tali da determinare la risoluzione del contratto e l'assegnazione dell'incarico ad altra ditta. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea ed in via riconvenzionale la risoluzione del contratto e la condanna di al risarcimento Pt_1 del danno, consistente nel corrispettivo versato sia al tecnico intervenuto a supporto in corso d'opera, che alla ditta subentrata a nonché in ragione del calo di fatturato patito a fronte della perdita di Pt_1 commesse da parte di o il maggiore o minore importo che dovesse determinarsi, nonché, in Pt_4 subordine, la condanna alla somma minore dovuta.
Il Tribunale di Como, con sentenza n.4585/2021, richiamata la propria ordinanza di rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, non ha accolto la domanda avanzata da e quanto Pt_1 alla domanda riconvenzionale avanzata da ha dichiarato la risoluzione del contratto, rigettando CP_1 quella di risarcimento, compensando per la metà le spese di lite tra le parti, ponendo la restante metà a carico di Pt_1
pagina 2 di 6 In particolare il tribunale ha ritenuto carente la prova offerta da quanto al proprio adempimento, Pt_1 sia in ordine alla correttezza delle operazioni di montaggio, affette da vizi secondo l'eccezione svolta da controparte, sia avuto riguardo alle asserite richieste in variante e ai costi extra sostenuti, tali da individuare l'importo oggetto della domanda di condanna. Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta ha accolto la domanda di risoluzione del contratto per CP_1 inadempimento di rigettando la domanda di risarcimento del danno in mancanza di prova sia Pt_1 del calo di fatturato che dei pagamenti sostenuti verso terzi.
Avverso la sentenza ha proposto appello lamentando, in estrema sintesi: Pt_1
A) l'erroneo apprezzamento delle prove e/o l'omessa acquisizione delle stesse avuto riguardo in particolare al fatto che il giudice di prime cure:
a) abbia erroneamente ritenuto non adempiuto l'onere probatorio incombente sull'attrice argomentando in maniera scarna, anche contraddicendo quanto affermato in sede di ordinanza interlocutoria in cui si dava atto di circostanze documentalmente provate, non avendo per di più dato corso all'istruttoria mediante prove orali;
b) abbia ritenuto fondata l'eccezione di inadempimento nonostante avesse rilevato la mancanza di precise e tempestive contestazioni in merito ai ritardi e alle difformità;
c) abbia ritenuto dimostrato da parte di l'adempimento alle proprie obbligazioni avuto CP_1 riguardo alle modifiche richieste e alla localizzazione del geodo, evenienze che avevano generato problemi e ritardi;
B) l'effettuato riparto delle spese di lite, che non avrebbe tenuto conto della mancata adesione alla proposta conciliativa formulata dal giudice.
Ha pertanto chiesto l'accoglimento delle domande formulate in primo grado.
si è costituita e, eccepita preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, in via principale ha CP_1 contraddetto le avversarie pretese chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. In via incidentale e condizionata ha censurato la sentenza:
• per non avere ritenuto provato il danno da inadempimento;
• per avere operato la compensazione parziale delle spese di lite;
e ne ha chiesto la riforma mediante l'accoglimento della domanda risarcitoria, e la conseguente condanna di al pagamento di 84.409,79 dollari, nonché la condanna alla rifusione integrale Pt_1 delle spese di lite del primo grado.
All'udienza del 14.11.2024 su istanza delle parti il consigliere ha assegnato i termini ex art. 352 c.p.c. e rinviato all' udienza del 23.1.2025, differita d'ufficio al 30.12025. A tale udienza, disposta la trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto del rituale deposito delle note prescritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 6.2.2025.
pagina 3 di 6 Motivi della decisione
0.Deve rilevarsi preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità ex art.348-bis c.p.c. sollevata dall'appellata atteso che la decisione nel merito assorbe tale eccezione.
1. Nel merito il primo motivo di appello di è infondato. Pt_1
1.1.Costituisce circostanza documentalmente provata che per il montaggio del geodo, da svolgersi in quattro giorni feriali, originariamente individuati nei giorni dal 26 al 29 gennaio 2021,era stato pattuito un compenso di 84.500,00 dollari, da considerarsi prezzo unitario in relazione all'offerta (docc. 3,4 fasc.I grado . Pt_1
E' pacifico che il montaggio del geodo non è stato completato nei tempi previsti, stringenti stante la strumentalità dell'opera allo svolgimento del festival “indio desert”, tant'è che la stessa ha Pt_1 affermato “l'attrice riusciva a svolgere il 90% dei lavori, consistenti nell'assemblamento dell'americana e consistenti nell'assemblamento dell'americana e del logo”, adducendo altresì la debenza di costi aggiuntivi ed extra sostenuti in corso d'opera.
Altrettanto pacifico è che i lavori sono stati completati da altra ditta succeduta a ciò dopo che Pt_1 la committente ha disposto l'avvicendamento. In ultima analisi, come rilevato dal giudice di prime cure, a fronte dell'eccezione di Pt_1 inadempimento svolta dalla committente, non ha assolto l'onere su di essa incombente di provare il fatto costitutivo della pretesa.
Ciò senza considerare che la domanda non è neppure stata calibrata sul corrispettivo negoziato, bensì contempla costi aggiuntivi e voci extra unilateralmente determinati, neppure indicati quali compensi da corrispondersi per il lavoro in giorni festivi o straordinari, il tutto in termini tali da indicare il quantum, manchevole di allegazione probatoria, nella cifra di 126.395,30 dollari.
Come anche in seguito esposto, l'escussione dei testi e anche a fronte dell'articolazione Tes_1 Tes_2 svolta in sede istruttoria, non potrebbe che confermare il contenuto delle interlocuzioni di cui vi è chiara e completa evidenza in atti.
1.2 Quanto alla asserita mancanza di contestazioni da parte della committenza, l'appellante più che contraddire il contenuto della nota del 24.2.2021, con cui riepilogava le criticità consistite nel CP_4 lievitare dei costi privi di giustificativi e il mancato rispetto delle tempistiche (doc.19 fasc. I grado
, o entrare nel merito e contraddire la valenza probatoria della documentazione indicata dal CP_1 giudice a fondamento della valutazione operata, ha evocato l'ordinanza del 20.11.2022, avente anche finalità conciliativa1, al solo fine di lamentare la asserita contraddittorietà della decisione assunta.
pagina 4 di 6 Invero, non solo il luogo ove era da collocarsi il geodo era stato fatto oggetto di sopralluogo, ma, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la documentazione in atti consente di riscontrare come le problematiche emerse sin dalla prima fase del montaggio fossero da ricondurre ad una inadeguatezza tecnica della squadra operativa, necessitante, infine, di un supporto tecnico esterno, tale da comportare una dilatazione dei tempi previsti per il completamento dell'opera, rimanendo in proposito del tutto irrilevante l'originario slittamento dell'inizio lavori. 1.3 E'del tutto generica la doglianza che investe la asserita addebitabilità alla committente delle problematiche emerse in corso d'opera, tale da non consentire l'accoglimento della domanda risolutoria. Sul punto l'appellante si è limitata a ribadire di essere stata destinataria di “continue modifiche” senza farsi carico di dare corpo alla propria deduzione.Emerge piuttosto dalla documentazione in atti che la committente si è attivata per fare fronte alle difficoltà riscontrate nella posa in opera da parte di fornendo collaborazione e supporto al fine di conseguire il risultato Pt_1 del completamento dell'opera nei tempi previsti, dovendo a propria volta interfacciarsi con Pt_4
In ogni caso non può che aderirsi alla valutazione secondo cui il supplemento istruttorio non aggiungerebbe nulla rispetto a quanto già evincibile dalla documentazione in atti, che dà conto di come abbia rappresentato via via difficoltà nella esecuzione, nonostante fosse previsto che i “rilievi” Pt_1 ed il “site management” spettasse a Ciò senza volere dare dirimente rilievo al fatto che, anche Pt_1 in relazione a tale diverso profilo, l'appellante non ha criticato la legittimità dei motivi di rigetto dei capitoli di prova per come dettagliatamente esposto nell'ordinanza istruttoria del 30 novembre 2022.
2.E' infondato altresì il secondo motivo di appello che investe il regime delle spese di lite. Il motivo sembra declinato in funzione dell'invocata riforma della sentenza.
Non è contraddetto che attrice in primo grado, sia rimasta soccombente non avendo visto Pt_1 accolta la propria domanda, e la compensazione parziale delle spese è stata adottata dal giudice di prime cure sul presupposto di una parziale soccombenza reciproca, considerato che la riconvenzionale di pur essendo stata accolta in ragione della dichiarata risoluzione del contratto per CP_1 inadempimento di non ha trovato accoglimento per quanto attiene il risarcimento del danno. Pt_1
3.Il rigetto dell'appello principale consente di non affrontare le questioni oggetto dell'appello incidentale condizionato.
4.All'estio del giudizio è soccombente e deve essere condannata a rifondere le spese del grado Pt_1 che si liquidano, come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi introdotti dal d.m. n.147 del
2022, avuto riguardo al valore della causa.
Infine, il rigetto del gravame costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, della sussistenza a carico di parte appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13 co.1 del D.P.R
115/2002 così come modificato dall'art.1 comma 17 della legge 228/2012.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 nonché sull'appello incidentale condizionato di avverso la sentenza
[...] RT del Tribunale di Como n.458/ 24 del 19.4.2024, pubblicata il 18.4.2024, così dispone:
1) rigetta l'appello principale e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellata delle Parte_1 spese di lite, liquidate in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario (15%) delle spese generali;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012 a carico dell'appellante Parte_1
[...]
Così deciso in Milano il 6 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Roberta Nunnari
Il Presidente Margherita Monte
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si riporta per comodità “evidenziato, da una parte, all'attrice che l'importo preteso risulta pari a quasi il doppio
($151.745,30, di cui $25.350,00 già pagati) di quello originariamente pattuito ($84.500,00, scontati a $82.000,00), per un lavoro, peraltro, pacificamente non concluso e per il cui completamento la convenuta risulta aver versato un ingente corrispettivo a una società terza (doc. 7 convenuta); evidenziato, dall'altra parte, alla convenuta che dalle e-mail agli atti non emergono contestazioni, in corso di lavori, né quanto a ritardi né quanto a difformità, bensì una parziale acquiescenza quanto al riconoscimento della debenza di costi extra (cfr. doc. 9 attrice);