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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 2941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2941 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2682/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Cinzia
Cassone, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2682/2023 vertente
TRA
con sede in Marsala C.da Strasatti n. 330/A, P.I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro dagli avv.ti
Pietro Bisconti e Anna P.A.P.A. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Bruno Mario
Caterina, in Milano, Via P.A.olo Andreani n. 4
ATTRICE
E
, con sede secondaria per l'Italia in Milano, Piazza Lina ONoparte_1
Bo Bardi n. 3, C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall' avv. Fabio Civale ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in
Milano, Via F. Sforza, n. 15
CONVENUTA nonchè
, con sede legale in Marsala, Corso Calatafimi n. 68/O , P.IVA n. in ONoparte_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Salvatore
Giustiniano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Petrosino, Via Ugo La Malfa, n. 27,
P.A.RTE CONVENUTA ESTROMESSA DAL GIUDIZIO
OGGETTO: leasing
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI: come da udienza in data 13.03.2025 e da fogli allegati pagina 1 di 10 CONCLUSIONI PER P.A.RTE ATTRICE
“piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: in relazione al contratto di leasing n. A1C27377
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della per non aver ONoparte_1
provveduto al necessario allineamento dei rapporti contrattuali resosi necessario a seguito della scissione della e della costituzione della ONoparte_2 Parte_1
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della in conseguenza della mancata CP_3
corretta esecuzione del contratto;
- accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto alla restituzione dei canoni di leasing P.A.gati per il periodo in cui non ha avuto la materiale disponibilità dei beni oggetto del contratto o non ha avuto la possibilità di utilizzare i beni in assenza dei documenti di circolazione ad essa intestati;
- e, per l'effetto, condannare al P.A.gamento a favore di della somma di CP_3 Parte_1 euro 68.458,97, P.A.ri alla percentuale del 50% dell'importo complessivo già versato da a Parte_1
e dalla stessa incassato per il contratto di locazione finanziaria n. A1C27377, nel periodo CP_4 intercorso dal mese di gennaio 2022 e sino alla data del 30 dicembre 2023.”
CONCLUSIONI PER P.A.RTE CONVENUTA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare:
IN VIA PRINCIP.A.LE rigettare tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa.
IN VIA ISTRUTTORIA
- rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate per i motivi illustrati in narrativa;
- ammettere la prova per testi sulle circostanze qui di seguito articolate:
Vero che, aveva proposto a. e una soluzione consensuale che CP_4 CP_2 Parte_1
prevedeva il riscatto P.A.rziale anticiP.A.to del contratto di leasing n. A1C27377, ossia il riscatto di due dei veicoli che ne erano oggetto da P.A.rte di Trinacria Veicoli Industriali e la loro successiva rilocazione in leasing a , allo scopo di risolvere eventuali contestazioni riguardanti la CP_2
titolarità dei veicoli e le problematiche amministrative legate alla circolazione degli stessi;
pagina 2 di 10 Vero che, nel mese di aprile 2022, e , anche per il tramite della Parte_1 CP_4 CP_2
Trinacria Veicoli Industriali, erano impegnati in trattative per definire l'estinzione anticiP.A.ta
P.A.rziale del contratto di leasing n. A1C27377, in riferimento ai veicoli oggetto del contratto targati
GC525TG, GC527TG, GC526TG e GC528TG;
Vero che, tale operazione di estinzione anticiP.A.ta P.A.rziale del contratto n. A1C27377, regolarmente avviata con l'adesione di , non si è conclusa a causa del rifiuto da di CP_2 ONoparte_5
aderire alla proposta;
Si indicano quali testi sui predetti capitoli di prova:
- il Sig. , dipendente di succursale di Torino, con Testimone_1 ONoparte_6 sede in Via Puglia 35, 10156 Torino (Italia) Codice Fiscale: , Iscritta all'Albo di Banca P.IVA_4
d'Italia n° 5659, e presso la quale elegge domicilio ai fini della presente causa;
- il Sig. , dipendente di con sede legale in Zona Testimone_2 Parte_2
Industriale 90018 Termini Imerese (P.A.), e presso la quale elegge domicilio ai fini della presente causa.
Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge.
Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti D.M. 55/2014, con maggiorazione ex art. 4, comma 1- bis
D.M. 55/2014.
Si deposita nota spese”.
pagina 3 di 10 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
( nel prosieguo, per brevità, P.A. depositava presso il Tribunale di Marsala Parte_1 Pt_1
ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti di (nel prosieguo, per brevità ONoparte_1
ON
) e nei confronti di (nel prosieguo, per brevità ) e il giudice, con ONoparte_2 CP_2 ordinanza in data 24.11.2022, dichiarava l'incompetenza del Tribunale di Marsala in favore di quello di
Milano, fissando il termine di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale competente.
P.A. GR procedeva alla riassunzione del giudizio innanzi il Tribunale di Milano con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
La causa, inizialmente assegnata al giudice dott.ssa Laura Massari, a far data dall'08.03.2023, veniva assegnata, in via definitiva, alla scrivente.
Si costituivano le parti resistenti e, all'udienza in data 29.06.2023, il giudice, ritenuti insussistenti i presupposti per la decisione della causa con rito sommario, disponeva la conversione del rito e, vista l'eccezione di improcedibilità sollevata dalle parti convenute, assegnava i termini di legge per instaurare la procedura di mediazione e rinviava la causa, ex art. 183 c.p.c., all'udienza in data
14.12.2023, all'esito della quale, non essendo ancora conclusa la procedura di mediazione, rinviava la causa all'udienza in data 22.02.2024.
Con provvedimento in data 21.02.2024 il giudice - vista l'istanza in data 20.02.2024 con la quale le parti congiuntamente chiedevano un rinvio dell'udienza fissata in data 22.02.2024 per poter concludere la procedura di mediazione (incontro fissato in data 27.02.2024) - rinviava la causa all'udienza in data
05.03.2024 e, in detta data, il giudice nuovamente rinviava la causa, per consentire alle parti di concludere la procedura di mediazione, all'udienza in data 26.03.2024, all'esito della quale, su richiesta delle parti, per consentire alle stesse il perfezionamento delle trattative, rinviava la causa all'udienza in data 23.04.2024 ex l'art. 127 ter c.p.c., concedendo in questa sede, con propria ordinanza, un ulteriore rinvio all'udienza in data 21.05.2024, sempre per consentire alle parti il perfezionamento delle trattative in corso. I procuratori delle parti, concordemente, chiedevano in udienza un rinvio per poter perfezionare le trattative in corso e la causa veniva rinviata all'udienza in data 11.07.2024ex art. 127 ter
c.p.c. All'udienza in data 16.07.2024, tenutasi in modalità cartolare, il giudice, preso atto del raggiungimento di un accordo parziale di mediazione e tenuto conto della richiesta di estromissione dal giudizio formulata da , dichiarava l'estromissione dal giudizio di , concedendo CP_2 CP_2 alle restanti parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, nn. 1, 2 e 3 c.p.c. e rinviava la causa, per la pagina 4 di 10 discussione sull'ammissione dei mezzi di prova, all'udienza in data 21.11.2024. All'udienza in data
21.11.2024 il giudice si riservava sulle istanze istruttorie delle parti e, con ordinanza resa fuori udienza, in pari data, rigettava le istanze istruttorie e rinviava la causa per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c. al 13.03.2025, concedendo alle parti un termine intermedio per il deposito di brevi note conclusive.
***
Occorre brevemente esporre le vicende fattuali che hanno dato vita a quella giudiziaria in esame, alla luce degli atti e dei documenti prodotti dalle parti. ON In data 18.12.2020 e la sottoscrivevano il contratto di locazione Parte_3 finanziaria n. A1C27377 per un importo pari a Euro 258.640,00, finalizzato all'utilizzo di quattro veicoli cabinati Iveco, targati GC525TG, GC526TG, GC527TG e GC528TG, tutti appositamente allestiti per i fabbisogni del locatario. Il contratto è stato successivamente ceduto dalla Parte_3
alla società , con decorrenza dal 01.02.2021 (vedasi doc. n. 3 fascicolo convenuta).
[...] CP_2
Con atto di scissione a rogito del dott. Notaio in Trapani, nn. Rep/Racc. Persona_1
27057/16272 del 22.11.2021, è stata oggetto di scissione, con contestuale costituzione della CP_2 società Nell'ambito di tale operazione, le parti hanno convenuto che, relativamente Parte_1
al contratto n. A1C27377, i soli veicoli targati GC525TG e GC527TG venissero assegnati alla neocostituita i veicoli targati GC526TG e GC528TG sarebbero rimasti nella disponibilità̀ Parte_1
della società scissa, ossia (vedasi doc. n. 2 fascicolo ricorso introduttivo). CP_2
Parte convenuta ha eccepito che tale scissione e la conseguente cessione dei beni locati non sono state
ON notificate alla concedente come previsto da contratto (vedasi art. 4.2, contratto n. A1C27377, doc.
n. 3 fascicolo convenuta).
ON ha successivamente trasmesso a una richiesta di subentro nel contratto di locazione Parte_1
finanziaria n. A1C27377, limitatamente ai veicoli targati GC525TG e GC527TG. Tuttavia, il subentro di P.A. GR è stato formalizzato con decorrenza dal mese di gennaio 2022 per l'intero contratto, in quanto un subentro parziale non risultava giuridicamente possibile. Tale circostanza era disciplinata dallo stesso contratto di leasing, in particolare dall'art. 3, il quale escludeva la possibilità di una successione parziale nei diritti e negli obblighi contrattuali (vedasi art.
3.1 doc. n. 3 fascicolo convenuta, pag. 6).
A seguito dell'intervenuto subentro nel contratto n. A1C27377, richiedeva a e Parte_1 CP_2
ON a la consegna di tutti i veicoli oggetto del contratto, unitamente ai relativi libretti di circolazione.
ON
non dava seguito alla richiesta avanzata da P.A. GR, in quanto, alla luce degli obblighi contrattuali, asseriva che: (i) il suo impegno consisteva nell'aggiornamento dei dati presso il Pubblico
pagina 5 di 10 Registro Automobilistico, previa ricezione delle carte di circolazione aggiornate da parte dell'Utilizzatore (ossia, dapprima e successivamente;
(ii) poteva CP_2 Parte_1
esclusivamente rilasciare dichiarazioni sostitutive delle carte di circolazione, necessarie per il successivo aggiornamento presso la competente Motorizzazione, operazione che rimaneva a carico esclusivo dell'Utilizzatore; (iii) le certificazioni di legge, le carte e i contrassegni prescritti ai fini della regolare circolazione dei veicoli dovevano essere custoditi ed esposti unitamente al bene medesimo inerente (vedasi doc. n. 3, contratto n. A1C27377, art. 4, lett. A, pag. 7, ove è espressamente richiesto all'Utilizzatore di “… (v) esporre le carte ed i contrassegni prescritti;
… (x) custodire il Bene unitamente alle certificazioni di legge, documentazione CE e i manuali d'uso, curarne a proprie spese la conservazione ...”.
Parte convenuta riteneva che, nel caso di specie, essendo i veicoli oggetto del contratto n. A1C27377 sempre rimasti nella disponibilità dell'originaria contraente, (successivamente scissa) e, in CP_2
seguito, di analogamente, lo stesso principio avrebbe dovuto applicarsi ai relativi Parte_1
documenti di circolazione, che avrebbero dovuto essere conservati dalle società che si sono succedute nella materiale disponibilità dei mezzi. ON
convenendo in giudizio e , chiedeva di accertare e dichiarare il proprio Parte_1 CP_2
ON diritto ad ottenere la copia dei contratti di leasing e per l'effetto ordinare a la consegna di copia dei contratti di leasing A1C61382, A1B41101, A1B01649, A1C27377 e di accertare e dichiarare ON l'inadempimento contrattuale di e per l'effetto onerare la società di leasing allo svolgimento di tutti gli adempimenti utili al rilascio delle carte di circolazione dei veicoli targati GC525TG,
GC527TG, GC526TG e GC528TG oltre ad accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di ON
per non aver provveduto al necessario allineamento dei rapporti contrattuali resosi necessario a
ON seguito della scissione di e della costituzione di con condanna di alla CP_2 Parte_1 modifica dell'intestazione dei documenti di circolazione degli automezzi targati GC525TG, GC527TG,
GC526TG e GC528TG, oggetto del contratto A1C27377, tenendo conto della titolarità dei contratti. ON
, costituendosi in giudizio, chiedeva respingersi le domande di parte ricorrente e, all'esito dell'accordo parziale con e della sua estromissione dal giudizio, le parti hanno poi CP_2
convenuto che il giudizio sarebbe proseguito, innanzi al Tribunale di Milano, per le domande non definite in mediazione, in particolare per la valutazione circa l'asserito inadempimento contrattuale da ON parte di relativamente al contratto di leasing n. A1C27377 e la richiesta di restituzione in favore di dei canoni di locazione da questa corrisposti alla convenuta nel periodo in cui, pur a Parte_1 fronte della detenzione dei beni, non ha avuto la possibilità di utilizzarli, per l'assenza di valida documentazione idonea per la circolazione dei veicoli, a partire da gennaio 2022 (data di subentro nel pagina 6 di 10 contratto in questione, per il quale è causa, in sostituzione dell'originaria contraente ) fino a CP_2
dicembre 2023, per la complessiva somma di Euro 68.458,97.
***
Parte attrice attribuisce a parte convenuta una responsabilità per l'inutilizzo dei beni oggetto del ON contratto di leasing in questione per non aver adempiuto ai propri doveri contrattuali e per aver contravvenuto ai principi generali di buona fede.
In particolare parte attrice imputa a parte convenuta di non aver adempiuto ai propri obblighi contrattualmente assunti di porre in essere tutte le dovute e necessarie attività finalizzate alla regolarizzazione dell'immatricolazione dei veicoli, a seguito del mutamento dell'utilizzatore (prima e in seguito alla scissione P.A. , impedendo a il loro utilizzo. CP_2 Pt_1 Parte_1
***
Prima di esaminare il merito, è opportuno ricostruire, brevemente, il quadro normativo di riferimento relativamente ai punti di interesse ai fini della soluzione della questione proposta.
Il consolidato orientamento (Cassazione civile, sez. III, sentenza 29.09.2007 n. 20592) intorno alla natura del contratto di leasing finanziario afferma al riguardo si tratti di un contratto con funzione di scambio e non, come sostenuto dalla giurisprudenza più risalente e da una parte della dottrina, di una mera operazione di finanziamento.
L'utilizzatore, di solito un imprenditore, interessato all'utilità di un determinato bene ma al contempo intenzionato a non sostenere gli oneri economici e fiscali di un acquisto, si rivolge al concedente finanziatore conferendogli l'incarico di finanziare e procedere all'acquisto del bene desiderato, previa indicazione del fornitore presso il quale intende approvvigionarsi.
Il concedente effettua quindi l'acquisto presso il fornitore indicato e, mantenendo la titolarità del diritto di proprietà sul bene acquistato, ne cede il godimento all'utilizzatore in cambio di un corrispettivo periodico pattiziamente stabilito (c.d. locazione finanziaria).
Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di scegliere tra il riscatto del bene mediante il pagamento di un prezzo finale, la proroga della locazione e la restituzione del bene al concedente finanziatore.
Il contratto presenta vantaggi per ognuno dei contraenti: il concedente finanziatore, conservando la titolarità del bene acquistato nell'interesse dell'utilizzatore finale, è preservato da un'eventuale insolvenza di quest'ultimo (cosa che non accadrebbe nel caso di stipula di un normale contratto di mutuo, nel quale il mutuante finanziatore, anticipando il capitale per l'acquisto senza acquisire la proprietà del bene, rimarrebbe maggiormente esposto alle conseguenze dell'insolvenza dell'utilizzatore).
pagina 7 di 10 L'utilizzatore finanziato, dal canto suo, non anticipa capitale per l'acquisto del bene ed ha la possibilità di rinnovare l'oggetto dell'acquisto stipulando un nuovo contratto di leasing alla scadenza del primo.
Riceve, inoltre, un vantaggio fiscale dal mancato acquisto, potendo imputare al passivo dell'impresa i canoni di godimento corrisposti al finanziatore.
Il fornitore, infine, vede soddisfatto il suo interesse commerciale alla vendita del bene richiesto dall'utilizzatore e acquistato dal concedente.
Nel caso di specie si tratta di verificare se possa considerarsi quale comportamento inadempiente di parte convenuta la mancata regolarizzazione dell'immatricolazione dei veicoli a seguito del mutamento dell'utilizzatore e se pertanto sia legittima la richiesta di alla restituzione dei canoni pagati Parte_1
durante il periodo di inutilizzo dei veicoli in assenza della documentazione che ne consentiva la circolazione.
Alla luce della documentazione in atti, in particolare del contratto di locazione finanziaria n. A1C27377
(vedasi doc. n. 3 fascicolo convenuta) emerge che l'art. 3, rubricato “Oggetto del contratto – Scelta del
Fornitore, Acquisto, Immatricolazione, Consegna del Bene, Esonero di Responsabilità, Garanzie”, al punto 3.2 prevede che “…Qualora il Bene (nello specifico i veicoli) fosse soggetto agli Adempimenti
Ammnistrativi, l'Utilizzatore (ossia, nello specifico dapprima e, in seguito alla cessione, CP_2
prende atto ed accetta espressamente che tali adempimenti saranno effettuati dal Parte_1
Fornitore. L'Utilizzatore (ossia dapprima e, in seguito alla cessione, P.A. GR) pertanto CP_2
autorizza il Fornitore ad eseguire le operazioni di immatricolazione e trascrizione della proprietà del
Bene o, nel caso di Bene usato, di aggiornamento documentale a nome della ON (ossia, nello
ON specifico, ). A tal fine, l'Utilizzatore si obbliga a fornire la necessaria documentazione al
Fornitore, liberando sin da ora la ON (ossia, nello specifico, CNH) da qualsivoglia responsabilità per eventuali ritardi o rifiuti e comunque per ogni conseguenza derivante da errore, mancanza o inidoneità riferibile alla suddetta documentazione”; il punto 3.5 prevede che
“…l'utilizzatore prende altresì atto che qualora nel corso del ONatto si rendesse necessario, per causa dell'Utilizzatore stesso, apportare variazioni ai predetti documenti di circolazione riferiti al Bene (come ad esempio per cambio domicilio, revisione, ecc.) sarà suo onere informare preventivamente la
ON e, a proprie cure e spese, espletare tutte le formalità necessarie, inviando immediatamente alla ON copia dei documenti regolarizzati. In tal caso nessuna responsabilità potrà essere validamente imputata alla ON per mancato uso del Bene che dipenda da tali necessari aggiornamenti”; l'art. 4, rubricato “Uso e custodia del Bene – Cessione – Oneri accessori”, al punto 4.1 prevede che “L'Utilizzatore (ossia, nello specifico, dapprima e in seguito alla cessione P.A. CP_2
GR), che si riconosce custode del Bene: (A) si impegna a: … (ii) provvedere a sua cura e spese a pagina 8 di 10 tutto quanto occorrente per l'immatricolazione del Bene (ossia, nello specifico, dei veicoli), facendo annotare sul libretto di circolazione, oltre al nome della ON (ossia, nello specifico, CNH) anche il proprio ai sensi della normativa di riferimento di tempo in tempo vigente…; (iii) utilizzare il
Bene (ossia, nello specifico, i veicoli), solo dopo il completamento degli Adempimenti Amministrativi
e dunque all'ottenimento del libretto di circolazione, delle licenze e delle autorizzazioni previste a causa della natura e dell'impiego del Bene (ossia dei veicoli, nello specifico) stesso ”.
Alla luce della normativa contrattuale sopra indicata, pertanto, emerge che era onere dell'Utilizzatore provvedere, a proprie cura e spese, alle attività amministrative necessarie per regolarizzare la circolazione dei beni, inclusa la registrazione delle variazioni nei documenti di circolazione.
I veicoli, rimanendo nella disponibilità dell'Utilizzatore (dapprima e, in seguito, CP_2 [...]
, in caso di mancata attivazione della procedura per la regolarizzazione, non potevano circolare Pt_1
su strada. E la procedura di regolarizzazione, alla luce delle disposizioni contrattuali sopra riportate, rimaneva a carico dell'Utilizzatore. ON
non avrebbe potuto provvedere all'aggiornamento delle carte di circolazione dei beni, né alla loro materiale consegna al nuovo utilizzatore, trattandosi di documenti che devono circolare unitamente ai ON veicoli e , in quanto ON delle somme per l'acquisto dei beni, non ha avuto alcun contatto diretto con i veicoli, non essendo responsabile della loro gestione materiale, in capo all'Utilizzatore. Si rileva che i documenti risultano smarriti, sicché si è reso necessario per sporgere formale CP_2 Pt_1 denuncia, anche al fine di poter ottenere un loro duplicato per l'aggiornamento delle carte, come attestato nel verbale di avvenuto accordo parziale in mediazione (vedasi documentazione telematicamente depositata in data 10.07.2024 da , parte estromessa dal giudizio). CP_2
Il pagamento dei canoni di leasing da parte di in relazione ai veicoli ceduti, risulta Parte_1
ON pertanto legittimato alla luce del principio del possesso del bene. ha concesso in locazione finanziaria i beni all'Utilizzatore (dapprima e, in seguito, , che ha acquisito il CP_2 Parte_1
diritto di utilizzare i beni a fronte del pagamento dei canoni periodici contrattualmente pattuiti.
P.A. subentrando nel contratto, ha acquisito la materiale disponibilità dei beni, dovendo, Pt_1
pertanto, corrispondere i relativi canoni periodici, a prescindere da problematiche amministrative legate alla regolarizzazione della documentazione che ha impedito la circolazione dei beni stessi, operazione, questa, che contrattualmente rimaneva a carico dell'Utilizzatore che, in seguito a subentro, avrebbe dovuto attivarsi per regolarizzare la documentazione.
Le doglianze di parte attrice, volte a imputare alla convenuta un inadempimento contrattuale consistente in un comportamento contrario alla buona fede, pertanto, non possono essere accolte e l'Utilizzatore non può chiedere, nel caso di specie, per tutte le ragioni sopra riportate, la restituzione dei pagina 9 di 10 canoni già pagati al locatore a titolo di corrispettivo per il periodo di inutilizzo dei beni ricevuti in leasing in assenza delle carte di circolazione dei veicoli.
Alla luce di tutto quanto sin qui esposto le domande di parte attrice devono essere rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. 91 c.p.c., come da dispositivo, visto il DM 10.3.2014 n.55 come aggiornato dal DM 147/2022 e le tabelle allegate, tenuto conto dei parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale rappresentante pro tempore, contro Parte_1 ONoparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
[...]
a. Rigetta le domande di parte attrice;
b. condanna parte attrice soccombente al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 7.052,00, oltre rimborso forfetario per spese generali, oltre
IVA e CP.A. come per legge.
Così deciso a Milano, in data 07.04.2025, sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice
Cinzia Cassone
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Cinzia
Cassone, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2682/2023 vertente
TRA
con sede in Marsala C.da Strasatti n. 330/A, P.I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro dagli avv.ti
Pietro Bisconti e Anna P.A.P.A. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Bruno Mario
Caterina, in Milano, Via P.A.olo Andreani n. 4
ATTRICE
E
, con sede secondaria per l'Italia in Milano, Piazza Lina ONoparte_1
Bo Bardi n. 3, C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall' avv. Fabio Civale ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in
Milano, Via F. Sforza, n. 15
CONVENUTA nonchè
, con sede legale in Marsala, Corso Calatafimi n. 68/O , P.IVA n. in ONoparte_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Salvatore
Giustiniano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Petrosino, Via Ugo La Malfa, n. 27,
P.A.RTE CONVENUTA ESTROMESSA DAL GIUDIZIO
OGGETTO: leasing
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI: come da udienza in data 13.03.2025 e da fogli allegati pagina 1 di 10 CONCLUSIONI PER P.A.RTE ATTRICE
“piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: in relazione al contratto di leasing n. A1C27377
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della per non aver ONoparte_1
provveduto al necessario allineamento dei rapporti contrattuali resosi necessario a seguito della scissione della e della costituzione della ONoparte_2 Parte_1
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della in conseguenza della mancata CP_3
corretta esecuzione del contratto;
- accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto alla restituzione dei canoni di leasing P.A.gati per il periodo in cui non ha avuto la materiale disponibilità dei beni oggetto del contratto o non ha avuto la possibilità di utilizzare i beni in assenza dei documenti di circolazione ad essa intestati;
- e, per l'effetto, condannare al P.A.gamento a favore di della somma di CP_3 Parte_1 euro 68.458,97, P.A.ri alla percentuale del 50% dell'importo complessivo già versato da a Parte_1
e dalla stessa incassato per il contratto di locazione finanziaria n. A1C27377, nel periodo CP_4 intercorso dal mese di gennaio 2022 e sino alla data del 30 dicembre 2023.”
CONCLUSIONI PER P.A.RTE CONVENUTA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare:
IN VIA PRINCIP.A.LE rigettare tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa.
IN VIA ISTRUTTORIA
- rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate per i motivi illustrati in narrativa;
- ammettere la prova per testi sulle circostanze qui di seguito articolate:
Vero che, aveva proposto a. e una soluzione consensuale che CP_4 CP_2 Parte_1
prevedeva il riscatto P.A.rziale anticiP.A.to del contratto di leasing n. A1C27377, ossia il riscatto di due dei veicoli che ne erano oggetto da P.A.rte di Trinacria Veicoli Industriali e la loro successiva rilocazione in leasing a , allo scopo di risolvere eventuali contestazioni riguardanti la CP_2
titolarità dei veicoli e le problematiche amministrative legate alla circolazione degli stessi;
pagina 2 di 10 Vero che, nel mese di aprile 2022, e , anche per il tramite della Parte_1 CP_4 CP_2
Trinacria Veicoli Industriali, erano impegnati in trattative per definire l'estinzione anticiP.A.ta
P.A.rziale del contratto di leasing n. A1C27377, in riferimento ai veicoli oggetto del contratto targati
GC525TG, GC527TG, GC526TG e GC528TG;
Vero che, tale operazione di estinzione anticiP.A.ta P.A.rziale del contratto n. A1C27377, regolarmente avviata con l'adesione di , non si è conclusa a causa del rifiuto da di CP_2 ONoparte_5
aderire alla proposta;
Si indicano quali testi sui predetti capitoli di prova:
- il Sig. , dipendente di succursale di Torino, con Testimone_1 ONoparte_6 sede in Via Puglia 35, 10156 Torino (Italia) Codice Fiscale: , Iscritta all'Albo di Banca P.IVA_4
d'Italia n° 5659, e presso la quale elegge domicilio ai fini della presente causa;
- il Sig. , dipendente di con sede legale in Zona Testimone_2 Parte_2
Industriale 90018 Termini Imerese (P.A.), e presso la quale elegge domicilio ai fini della presente causa.
Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge.
Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti D.M. 55/2014, con maggiorazione ex art. 4, comma 1- bis
D.M. 55/2014.
Si deposita nota spese”.
pagina 3 di 10 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
( nel prosieguo, per brevità, P.A. depositava presso il Tribunale di Marsala Parte_1 Pt_1
ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti di (nel prosieguo, per brevità ONoparte_1
ON
) e nei confronti di (nel prosieguo, per brevità ) e il giudice, con ONoparte_2 CP_2 ordinanza in data 24.11.2022, dichiarava l'incompetenza del Tribunale di Marsala in favore di quello di
Milano, fissando il termine di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale competente.
P.A. GR procedeva alla riassunzione del giudizio innanzi il Tribunale di Milano con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
La causa, inizialmente assegnata al giudice dott.ssa Laura Massari, a far data dall'08.03.2023, veniva assegnata, in via definitiva, alla scrivente.
Si costituivano le parti resistenti e, all'udienza in data 29.06.2023, il giudice, ritenuti insussistenti i presupposti per la decisione della causa con rito sommario, disponeva la conversione del rito e, vista l'eccezione di improcedibilità sollevata dalle parti convenute, assegnava i termini di legge per instaurare la procedura di mediazione e rinviava la causa, ex art. 183 c.p.c., all'udienza in data
14.12.2023, all'esito della quale, non essendo ancora conclusa la procedura di mediazione, rinviava la causa all'udienza in data 22.02.2024.
Con provvedimento in data 21.02.2024 il giudice - vista l'istanza in data 20.02.2024 con la quale le parti congiuntamente chiedevano un rinvio dell'udienza fissata in data 22.02.2024 per poter concludere la procedura di mediazione (incontro fissato in data 27.02.2024) - rinviava la causa all'udienza in data
05.03.2024 e, in detta data, il giudice nuovamente rinviava la causa, per consentire alle parti di concludere la procedura di mediazione, all'udienza in data 26.03.2024, all'esito della quale, su richiesta delle parti, per consentire alle stesse il perfezionamento delle trattative, rinviava la causa all'udienza in data 23.04.2024 ex l'art. 127 ter c.p.c., concedendo in questa sede, con propria ordinanza, un ulteriore rinvio all'udienza in data 21.05.2024, sempre per consentire alle parti il perfezionamento delle trattative in corso. I procuratori delle parti, concordemente, chiedevano in udienza un rinvio per poter perfezionare le trattative in corso e la causa veniva rinviata all'udienza in data 11.07.2024ex art. 127 ter
c.p.c. All'udienza in data 16.07.2024, tenutasi in modalità cartolare, il giudice, preso atto del raggiungimento di un accordo parziale di mediazione e tenuto conto della richiesta di estromissione dal giudizio formulata da , dichiarava l'estromissione dal giudizio di , concedendo CP_2 CP_2 alle restanti parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, nn. 1, 2 e 3 c.p.c. e rinviava la causa, per la pagina 4 di 10 discussione sull'ammissione dei mezzi di prova, all'udienza in data 21.11.2024. All'udienza in data
21.11.2024 il giudice si riservava sulle istanze istruttorie delle parti e, con ordinanza resa fuori udienza, in pari data, rigettava le istanze istruttorie e rinviava la causa per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c. al 13.03.2025, concedendo alle parti un termine intermedio per il deposito di brevi note conclusive.
***
Occorre brevemente esporre le vicende fattuali che hanno dato vita a quella giudiziaria in esame, alla luce degli atti e dei documenti prodotti dalle parti. ON In data 18.12.2020 e la sottoscrivevano il contratto di locazione Parte_3 finanziaria n. A1C27377 per un importo pari a Euro 258.640,00, finalizzato all'utilizzo di quattro veicoli cabinati Iveco, targati GC525TG, GC526TG, GC527TG e GC528TG, tutti appositamente allestiti per i fabbisogni del locatario. Il contratto è stato successivamente ceduto dalla Parte_3
alla società , con decorrenza dal 01.02.2021 (vedasi doc. n. 3 fascicolo convenuta).
[...] CP_2
Con atto di scissione a rogito del dott. Notaio in Trapani, nn. Rep/Racc. Persona_1
27057/16272 del 22.11.2021, è stata oggetto di scissione, con contestuale costituzione della CP_2 società Nell'ambito di tale operazione, le parti hanno convenuto che, relativamente Parte_1
al contratto n. A1C27377, i soli veicoli targati GC525TG e GC527TG venissero assegnati alla neocostituita i veicoli targati GC526TG e GC528TG sarebbero rimasti nella disponibilità̀ Parte_1
della società scissa, ossia (vedasi doc. n. 2 fascicolo ricorso introduttivo). CP_2
Parte convenuta ha eccepito che tale scissione e la conseguente cessione dei beni locati non sono state
ON notificate alla concedente come previsto da contratto (vedasi art. 4.2, contratto n. A1C27377, doc.
n. 3 fascicolo convenuta).
ON ha successivamente trasmesso a una richiesta di subentro nel contratto di locazione Parte_1
finanziaria n. A1C27377, limitatamente ai veicoli targati GC525TG e GC527TG. Tuttavia, il subentro di P.A. GR è stato formalizzato con decorrenza dal mese di gennaio 2022 per l'intero contratto, in quanto un subentro parziale non risultava giuridicamente possibile. Tale circostanza era disciplinata dallo stesso contratto di leasing, in particolare dall'art. 3, il quale escludeva la possibilità di una successione parziale nei diritti e negli obblighi contrattuali (vedasi art.
3.1 doc. n. 3 fascicolo convenuta, pag. 6).
A seguito dell'intervenuto subentro nel contratto n. A1C27377, richiedeva a e Parte_1 CP_2
ON a la consegna di tutti i veicoli oggetto del contratto, unitamente ai relativi libretti di circolazione.
ON
non dava seguito alla richiesta avanzata da P.A. GR, in quanto, alla luce degli obblighi contrattuali, asseriva che: (i) il suo impegno consisteva nell'aggiornamento dei dati presso il Pubblico
pagina 5 di 10 Registro Automobilistico, previa ricezione delle carte di circolazione aggiornate da parte dell'Utilizzatore (ossia, dapprima e successivamente;
(ii) poteva CP_2 Parte_1
esclusivamente rilasciare dichiarazioni sostitutive delle carte di circolazione, necessarie per il successivo aggiornamento presso la competente Motorizzazione, operazione che rimaneva a carico esclusivo dell'Utilizzatore; (iii) le certificazioni di legge, le carte e i contrassegni prescritti ai fini della regolare circolazione dei veicoli dovevano essere custoditi ed esposti unitamente al bene medesimo inerente (vedasi doc. n. 3, contratto n. A1C27377, art. 4, lett. A, pag. 7, ove è espressamente richiesto all'Utilizzatore di “… (v) esporre le carte ed i contrassegni prescritti;
… (x) custodire il Bene unitamente alle certificazioni di legge, documentazione CE e i manuali d'uso, curarne a proprie spese la conservazione ...”.
Parte convenuta riteneva che, nel caso di specie, essendo i veicoli oggetto del contratto n. A1C27377 sempre rimasti nella disponibilità dell'originaria contraente, (successivamente scissa) e, in CP_2
seguito, di analogamente, lo stesso principio avrebbe dovuto applicarsi ai relativi Parte_1
documenti di circolazione, che avrebbero dovuto essere conservati dalle società che si sono succedute nella materiale disponibilità dei mezzi. ON
convenendo in giudizio e , chiedeva di accertare e dichiarare il proprio Parte_1 CP_2
ON diritto ad ottenere la copia dei contratti di leasing e per l'effetto ordinare a la consegna di copia dei contratti di leasing A1C61382, A1B41101, A1B01649, A1C27377 e di accertare e dichiarare ON l'inadempimento contrattuale di e per l'effetto onerare la società di leasing allo svolgimento di tutti gli adempimenti utili al rilascio delle carte di circolazione dei veicoli targati GC525TG,
GC527TG, GC526TG e GC528TG oltre ad accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di ON
per non aver provveduto al necessario allineamento dei rapporti contrattuali resosi necessario a
ON seguito della scissione di e della costituzione di con condanna di alla CP_2 Parte_1 modifica dell'intestazione dei documenti di circolazione degli automezzi targati GC525TG, GC527TG,
GC526TG e GC528TG, oggetto del contratto A1C27377, tenendo conto della titolarità dei contratti. ON
, costituendosi in giudizio, chiedeva respingersi le domande di parte ricorrente e, all'esito dell'accordo parziale con e della sua estromissione dal giudizio, le parti hanno poi CP_2
convenuto che il giudizio sarebbe proseguito, innanzi al Tribunale di Milano, per le domande non definite in mediazione, in particolare per la valutazione circa l'asserito inadempimento contrattuale da ON parte di relativamente al contratto di leasing n. A1C27377 e la richiesta di restituzione in favore di dei canoni di locazione da questa corrisposti alla convenuta nel periodo in cui, pur a Parte_1 fronte della detenzione dei beni, non ha avuto la possibilità di utilizzarli, per l'assenza di valida documentazione idonea per la circolazione dei veicoli, a partire da gennaio 2022 (data di subentro nel pagina 6 di 10 contratto in questione, per il quale è causa, in sostituzione dell'originaria contraente ) fino a CP_2
dicembre 2023, per la complessiva somma di Euro 68.458,97.
***
Parte attrice attribuisce a parte convenuta una responsabilità per l'inutilizzo dei beni oggetto del ON contratto di leasing in questione per non aver adempiuto ai propri doveri contrattuali e per aver contravvenuto ai principi generali di buona fede.
In particolare parte attrice imputa a parte convenuta di non aver adempiuto ai propri obblighi contrattualmente assunti di porre in essere tutte le dovute e necessarie attività finalizzate alla regolarizzazione dell'immatricolazione dei veicoli, a seguito del mutamento dell'utilizzatore (prima e in seguito alla scissione P.A. , impedendo a il loro utilizzo. CP_2 Pt_1 Parte_1
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Prima di esaminare il merito, è opportuno ricostruire, brevemente, il quadro normativo di riferimento relativamente ai punti di interesse ai fini della soluzione della questione proposta.
Il consolidato orientamento (Cassazione civile, sez. III, sentenza 29.09.2007 n. 20592) intorno alla natura del contratto di leasing finanziario afferma al riguardo si tratti di un contratto con funzione di scambio e non, come sostenuto dalla giurisprudenza più risalente e da una parte della dottrina, di una mera operazione di finanziamento.
L'utilizzatore, di solito un imprenditore, interessato all'utilità di un determinato bene ma al contempo intenzionato a non sostenere gli oneri economici e fiscali di un acquisto, si rivolge al concedente finanziatore conferendogli l'incarico di finanziare e procedere all'acquisto del bene desiderato, previa indicazione del fornitore presso il quale intende approvvigionarsi.
Il concedente effettua quindi l'acquisto presso il fornitore indicato e, mantenendo la titolarità del diritto di proprietà sul bene acquistato, ne cede il godimento all'utilizzatore in cambio di un corrispettivo periodico pattiziamente stabilito (c.d. locazione finanziaria).
Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di scegliere tra il riscatto del bene mediante il pagamento di un prezzo finale, la proroga della locazione e la restituzione del bene al concedente finanziatore.
Il contratto presenta vantaggi per ognuno dei contraenti: il concedente finanziatore, conservando la titolarità del bene acquistato nell'interesse dell'utilizzatore finale, è preservato da un'eventuale insolvenza di quest'ultimo (cosa che non accadrebbe nel caso di stipula di un normale contratto di mutuo, nel quale il mutuante finanziatore, anticipando il capitale per l'acquisto senza acquisire la proprietà del bene, rimarrebbe maggiormente esposto alle conseguenze dell'insolvenza dell'utilizzatore).
pagina 7 di 10 L'utilizzatore finanziato, dal canto suo, non anticipa capitale per l'acquisto del bene ed ha la possibilità di rinnovare l'oggetto dell'acquisto stipulando un nuovo contratto di leasing alla scadenza del primo.
Riceve, inoltre, un vantaggio fiscale dal mancato acquisto, potendo imputare al passivo dell'impresa i canoni di godimento corrisposti al finanziatore.
Il fornitore, infine, vede soddisfatto il suo interesse commerciale alla vendita del bene richiesto dall'utilizzatore e acquistato dal concedente.
Nel caso di specie si tratta di verificare se possa considerarsi quale comportamento inadempiente di parte convenuta la mancata regolarizzazione dell'immatricolazione dei veicoli a seguito del mutamento dell'utilizzatore e se pertanto sia legittima la richiesta di alla restituzione dei canoni pagati Parte_1
durante il periodo di inutilizzo dei veicoli in assenza della documentazione che ne consentiva la circolazione.
Alla luce della documentazione in atti, in particolare del contratto di locazione finanziaria n. A1C27377
(vedasi doc. n. 3 fascicolo convenuta) emerge che l'art. 3, rubricato “Oggetto del contratto – Scelta del
Fornitore, Acquisto, Immatricolazione, Consegna del Bene, Esonero di Responsabilità, Garanzie”, al punto 3.2 prevede che “…Qualora il Bene (nello specifico i veicoli) fosse soggetto agli Adempimenti
Ammnistrativi, l'Utilizzatore (ossia, nello specifico dapprima e, in seguito alla cessione, CP_2
prende atto ed accetta espressamente che tali adempimenti saranno effettuati dal Parte_1
Fornitore. L'Utilizzatore (ossia dapprima e, in seguito alla cessione, P.A. GR) pertanto CP_2
autorizza il Fornitore ad eseguire le operazioni di immatricolazione e trascrizione della proprietà del
Bene o, nel caso di Bene usato, di aggiornamento documentale a nome della ON (ossia, nello
ON specifico, ). A tal fine, l'Utilizzatore si obbliga a fornire la necessaria documentazione al
Fornitore, liberando sin da ora la ON (ossia, nello specifico, CNH) da qualsivoglia responsabilità per eventuali ritardi o rifiuti e comunque per ogni conseguenza derivante da errore, mancanza o inidoneità riferibile alla suddetta documentazione”; il punto 3.5 prevede che
“…l'utilizzatore prende altresì atto che qualora nel corso del ONatto si rendesse necessario, per causa dell'Utilizzatore stesso, apportare variazioni ai predetti documenti di circolazione riferiti al Bene (come ad esempio per cambio domicilio, revisione, ecc.) sarà suo onere informare preventivamente la
ON e, a proprie cure e spese, espletare tutte le formalità necessarie, inviando immediatamente alla ON copia dei documenti regolarizzati. In tal caso nessuna responsabilità potrà essere validamente imputata alla ON per mancato uso del Bene che dipenda da tali necessari aggiornamenti”; l'art. 4, rubricato “Uso e custodia del Bene – Cessione – Oneri accessori”, al punto 4.1 prevede che “L'Utilizzatore (ossia, nello specifico, dapprima e in seguito alla cessione P.A. CP_2
GR), che si riconosce custode del Bene: (A) si impegna a: … (ii) provvedere a sua cura e spese a pagina 8 di 10 tutto quanto occorrente per l'immatricolazione del Bene (ossia, nello specifico, dei veicoli), facendo annotare sul libretto di circolazione, oltre al nome della ON (ossia, nello specifico, CNH) anche il proprio ai sensi della normativa di riferimento di tempo in tempo vigente…; (iii) utilizzare il
Bene (ossia, nello specifico, i veicoli), solo dopo il completamento degli Adempimenti Amministrativi
e dunque all'ottenimento del libretto di circolazione, delle licenze e delle autorizzazioni previste a causa della natura e dell'impiego del Bene (ossia dei veicoli, nello specifico) stesso ”.
Alla luce della normativa contrattuale sopra indicata, pertanto, emerge che era onere dell'Utilizzatore provvedere, a proprie cura e spese, alle attività amministrative necessarie per regolarizzare la circolazione dei beni, inclusa la registrazione delle variazioni nei documenti di circolazione.
I veicoli, rimanendo nella disponibilità dell'Utilizzatore (dapprima e, in seguito, CP_2 [...]
, in caso di mancata attivazione della procedura per la regolarizzazione, non potevano circolare Pt_1
su strada. E la procedura di regolarizzazione, alla luce delle disposizioni contrattuali sopra riportate, rimaneva a carico dell'Utilizzatore. ON
non avrebbe potuto provvedere all'aggiornamento delle carte di circolazione dei beni, né alla loro materiale consegna al nuovo utilizzatore, trattandosi di documenti che devono circolare unitamente ai ON veicoli e , in quanto ON delle somme per l'acquisto dei beni, non ha avuto alcun contatto diretto con i veicoli, non essendo responsabile della loro gestione materiale, in capo all'Utilizzatore. Si rileva che i documenti risultano smarriti, sicché si è reso necessario per sporgere formale CP_2 Pt_1 denuncia, anche al fine di poter ottenere un loro duplicato per l'aggiornamento delle carte, come attestato nel verbale di avvenuto accordo parziale in mediazione (vedasi documentazione telematicamente depositata in data 10.07.2024 da , parte estromessa dal giudizio). CP_2
Il pagamento dei canoni di leasing da parte di in relazione ai veicoli ceduti, risulta Parte_1
ON pertanto legittimato alla luce del principio del possesso del bene. ha concesso in locazione finanziaria i beni all'Utilizzatore (dapprima e, in seguito, , che ha acquisito il CP_2 Parte_1
diritto di utilizzare i beni a fronte del pagamento dei canoni periodici contrattualmente pattuiti.
P.A. subentrando nel contratto, ha acquisito la materiale disponibilità dei beni, dovendo, Pt_1
pertanto, corrispondere i relativi canoni periodici, a prescindere da problematiche amministrative legate alla regolarizzazione della documentazione che ha impedito la circolazione dei beni stessi, operazione, questa, che contrattualmente rimaneva a carico dell'Utilizzatore che, in seguito a subentro, avrebbe dovuto attivarsi per regolarizzare la documentazione.
Le doglianze di parte attrice, volte a imputare alla convenuta un inadempimento contrattuale consistente in un comportamento contrario alla buona fede, pertanto, non possono essere accolte e l'Utilizzatore non può chiedere, nel caso di specie, per tutte le ragioni sopra riportate, la restituzione dei pagina 9 di 10 canoni già pagati al locatore a titolo di corrispettivo per il periodo di inutilizzo dei beni ricevuti in leasing in assenza delle carte di circolazione dei veicoli.
Alla luce di tutto quanto sin qui esposto le domande di parte attrice devono essere rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. 91 c.p.c., come da dispositivo, visto il DM 10.3.2014 n.55 come aggiornato dal DM 147/2022 e le tabelle allegate, tenuto conto dei parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale rappresentante pro tempore, contro Parte_1 ONoparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
[...]
a. Rigetta le domande di parte attrice;
b. condanna parte attrice soccombente al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 7.052,00, oltre rimborso forfetario per spese generali, oltre
IVA e CP.A. come per legge.
Così deciso a Milano, in data 07.04.2025, sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice
Cinzia Cassone
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