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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/07/2025, n. 3368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3368 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15567/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Michele Posio Presidente est.
Costanza Teti Giudice
Francesco Rinaldi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 15567/2019 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. AQUILECCHIA MARCO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(c.f. , con l'avv. TAGLIANI IDA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI
All'udienza DE 20.02.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
- assegnare alla IG.ra la casa coniugale sita in AG (BS), Via Santa Croce n. 62. CP_1
- sino al raggiungimento DEla maggiore età DE figlio , confermarne l'affido congiunto, con collocazione PE prevalente presso la madre e con esercizio DEla potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse (relative a istruzione, educazione e salute), mentre le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte anche separatamente da ciascuno dei coniugi, disponendo che il padre possa vederlo e tenerlo con sé: - nei fine settimana, alternati, dal venerdì al lunedì mattina e con riaccompagnamento a scuola;
- il mercoledì, solo nelle settimane in cui il
pagina 1 di 8 fine settimana è di competenza DEla madre, con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il mattino seguente;
- il lunedì, solo nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza DE padre, con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il mattino seguente;
- nelle vacanze natalizie e pasquali, da dividere a metà alternando annualmente il periodo;
- nelle festività intra settimanali, alternate;
- per tre settimane, di cui due consecutive nel mese di agosto, durante le vacanze estive.
- determinare l'assegno di mantenimento a carico DE Dott. e in favore DE figlio nell'importo di Parte_1 PE
Euro 600,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat e 50% DEle spese straordinarie come da protocollo di codesto Tribunale, disponendo che la relativa corresponsione avvenga entro il giorno 10 di ogni mese: sino al maggio 2025, per l'intero, a mani DEla IG.ra a partire dal giugno 2025, per il 50% a mani DEla CP_1
IG.ra e per il 50% a mani DE figlio , finché questi risiederà e convivrà con la IG.ra CP_1 PE CP_1
e non sarà economicamente autosufficiente.
- dichiarare la sopravvenuta autosufficienza economica dei figli maggiorenni ed a far data, Per_2 Per_3 rispettivamente, dal gennaio 2021 e dal novembre 2022, confermando in parte qua le ordinanze 6 dicembre
2021 e 21 dicembre 2022.
- ritenere e dichiarare l'inadempimento DEla IG.ra alle obbligazioni pattuite sub 10) con il verbale CP_1 di udienza DE 14 giugno 2018 e, comunque, rigettare ogni connessa domanda risarcitoria proposta nei confronti DE Dott. Parte_1
- rigettare, sì come infondata, la domanda volta a ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile proposta dalla IG.ra CP_1
- dichiarare la cessazione, a far data dal 22 maggio 2025, DE fondo patrimoniale costituito con atto DEl'11 settembre 2008 nn. 19.906 rep. e 1.764 racc., trascritto presso la Conservatoria RR. II. di Brescia il 22 settembre 2008 ai nn. 43.550 R.G. e 26.372 R.P., ordinando l'annotazione DEl'emananda sentenza con esonero DE Conservatore da ogni responsabilità.
- Con vittoria di spese e compensi professionali, inclusi quelli relativi alla C.T.U.
Per parte resistente:
- quanto al figlio minore , confermare, conformemente alla previsione di cui al punto 3) DE Persona_4 verbale di comparizione dei coniugi 14/06/2018, l'affido congiunto ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, IG.ra , nella casa coniugale, di proprietà DEla medesima, sita in Controparte_1
AG (Bs), Via Santa Croce n. 62.
- assegnare in via definitiva la casa coniugale predetta alla IG.ra . Controparte_1
- confermare, quanto alle frequentazioni paterne con il figlio minore , le previsioni contenute Persona_4 nel punto 4) DE verbale di comparizione dei coniugi 14/06/2018;
- confermare, quanto al concorso al mantenimento DE figlio da parte DE IG. , Persona_4 Parte_1 le previsioni contenute nel punto 5) DE verbale di comparizione dei coniugi 14/06/2018 e, per l'effetto, disporre
pagina 2 di 8 che il medesimo, entro il giorno dieci di ogni mese, versi alla IG.ra la somma di € 800,00, da Controparte_1 rivalutarsi sulla scorta degli indici Istat, e provveda al rimborso DE 50% DEle spese straordinarie come definite
e disciplinate dal Protocollo 14/07/2016.
- in considerazione DEl'apporto prestato dalla IG.ra all'economia familiare in costanza di CP_1 matrimonio e previo ogni necessario accertamento e/o declaratoria anche con riguardo l'inadempimento, da parte DE ricorrente, all'obbligazione assunta ai sensi DE punto 10) DE verbale di comparizione personale dei coniugi 14/06/2018, disporre che il ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, versi, in favore DEla IG.ra
, a titolo di assegno divorzile, la somma di € 1.000,00, da rivalutarsi sulla scorta degli indici Controparte_1
Istat;
Concisa esposizione DEle ragioni di fatto e di diritto DEla decisione
e contraevano matrimonio civile il 09.12.1993. Parte_1 Controparte_1
Dalla loro unione nascevano tre figli: , il 7 gennaio 1994, , il 20 agosto 1996, e Per_2 Per_3
, il 22 maggio 2007. PE
Il 14.06.2018 i coniugi addivenivano ad una separazione consensuale in cui, previa reciproca rinuncia all'assegno di mantenimento, concordavano le seguenti condizioni: assegnazione DEla casa familiare alla moglie;
affido condiviso in relazione al figlio minore , con collocamento prevalente di PE quest'ultimo presso la madre;
assegno di mantenimento – a carico DE padre – pari a 800 euro mensili per ciascun figlio, oltre al 50% DEle spese straordinarie;
si impegnava, a far data Controparte_1 dall'udienza presidenziale, a dare le sue dimissioni da amministratrice unica DEla società G.D. studio dentistico s.r.l. e a cedere, entro trenta giorni dalla sottoscrizione DE verbale di comparizione avanti il
Presidente, le proprie quote a , a fronte DE versamento di 10.000,00 euro;
entro trenta Parte_1 giorni dalla sottoscrizione DE verbale di comparizione avanti il Presidente, le parti si impegnavano a scindere la società Dea Immobiliare di LO GU e C. s.a.s. in due società, di cui i medesimi sarebbero risultati soci al 50%.
Con ricorso depositato in data 30.10.2019, proponeva domanda di scioglimento Parte_1 DE matrimonio, imputando a controparte l'inattuazione parziale DEl'accordo separativo nel punto in cui era stata prevista la scissione societaria.
Si costituiva ritualmente , la quale, a sua volta, imputava al ricorrente la Controparte_1 mancata attuazione DEl'accordo separativo.
All'udienza presidenziale DEl'11.07.2020, con ordinanza venivano provvisoriamente confermate le condizioni di cui all'accordo di separazione.
pagina 3 di 8 All'udienza DE 03.12.2020 venivano concessi i termini per il deposito DEle memorie ex art. 183, co. 6,
c.p.c.
All'udienza DE 22.06.2021 il Giudice formulava alle parti la seguente proposta conciliativa: le parti procedono alla rivalutazione economica DEl'accordo che era stato raggiunto nella separazione consensuale e DEl'entità degli assegni di mantenimento per e;
la convenuta rinuncia Per_3 PE all'assegno divorzile;
le spese di causa si compensano. Al fine di valutare la proposta, le parti congiuntamente chiedevano un rinvio.
Non addivenendosi ad una conciliazione, il Giudice, con ordinanza DE 06.12.2021, previa dichiarazione DEla cessazione, a decorrere dal gennaio 2021, DEl'obbligo di mantenimento in relazione al figlio , essendo questi frattanto divenuto economicamente autosufficiente, formulava la Per_2 seguente proposta conciliativa: “divorzio; conferma DEle disposizioni vigenti circa l'affidamento e le frequentazioni genitori-figli DEla prole minore, l'assegnazione DE godimento DEla casa familiare, il mantenimento ordinario e straordinario di e;
cessazione DEl'obbligo di mantenimento di Per_3 PE
a fare data dal mese di gennaio 2021; assegno divorzile a favore DEla convenuta di euro Per_2
500,00 mensili dalla domanda (6 luglio 2020) a novembre 2021; spese processuali compensate per intero”.
In pendenza di trattative tra le parti, il 06.09.2022 mutava il Giudice nel sottoscritto estensore.
All'udienza DE 21.12.2022 il Giudice, su richiesta congiunta DEle parti, revocava, a decorrere dal novembre 2022, il contributo a carico DE padre in relazione al figlio , nel frattempo divenuto Per_3 economicamente autosufficiente, e rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status.
Il 23.12.2022 il Collegio adottava sentenza non definitiva, con cui dichiarava lo scioglimento DE matrimonio e, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione DE giudizio in relazione alle altre questioni.
A scioglimento DEla riserva assunta all'udienza DE 19.04.2023, con ordinanza DE 22.05.2023 veniva disposta c.t.u. valutativa DEla consistenza reddituale, patrimoniale e finanziaria DEle parti dall'inizio DEla causa ad oggi. All'esito DEle operazioni peritali, la relazione veniva depositata il 20.06.2024.
Il Tribunale, fissata udienza di precisazione DEle conclusioni il 20.02.2025, assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. alle parti, le quali concludevano come riportato in epigrafe.
***
Preliminarmente, si dà atto DEl'intervenuta maggiore età DE figlio il 22.05.2025, risultando PE conseguentemente assorbite le questioni in punto di affido, collocamento e frequentazioni attinenti a quest'ultimo.
pagina 4 di 8 La non autosufficienza economica di impone, peraltro, di provvedere in ordine all'assegnazione PE DEla casa familiare, sita a AG (Bs) in via Santa Croce n. 62. Tale immobile, di proprietà esclusiva DEla resistente, resta assegnato, come da richiesta congiunta DEle parti, a quest'ultima, essendo con ella convivente l'unico figlio non ancora economicamente autosufficiente.
Ciò posto, s'impone la previsione di un assegno di mantenimento a carico DE genitore non convivente, ossia il padre.
Considerato che
grava esclusivamente sulla madre, essendosi le frequentazioni PE padre-figlio pressoché interrotte dal luglio DE 2024, e che nulla è più dovuto per gli altri due figli, divenuti come detto economicamente autosufficienti, non vi è motivo di ridurre l'importo stabilito in sede di accordo separativo, poi confermato nell'ordinanza presidenziale, pari ad euro 800,00 mensili, oltre alla contribuzione al 50% DEle spese straordinarie. Parimenti, non può accogliersi l'istanza DE ricorrente relativa alle modalità di corresponsione DEla somma - metà a mani DEla resistente e metà a mani DE figlio - in quanto inammissibile, essendo stata avanzata in un momento in cui il figlio PE era ancora minorenne (precisazione conclusioni DE 14.2.2025).
Per quanto attiene alla domanda di assegno divorzile, il Tribunale, alla luce DEl'orientamento di legittimità sul punto (sentenza a Sezioni Unite n. 18287 DE 11.7.2018 e succ. conformi), ritiene che vada accolta.
In primo luogo, sussiste uno squilibrio economico-reddituale tra le parti, come emerge dalla c.t.u. depositata il 20.06.2024.
Il ricorrente, di professione odontoiatra, risulta percettore di redditi per 83.627,00 euro nel 2019,
19.257,00 euro nel 2020 (anno in cui si è registrata una rilevante contrazione DE lavoro per via DEla nota emergenza sanitaria pandemica), 52.296,00 euro nel 2021 e 59.176,00 euro nel 2022. È, inoltre, titolare di un patrimonio che si attesta all'incirca sui 748.000,00 euro e che risulta così composto: tre conti correnti - conto corrente n. 2181 presso Banca Valsabbina, conto corrente n. 6299815 presso
Fineco Bank e conto corrente n. 6299815 presso Fineco Bank spa - il cui saldo, rispettivamente, si attesta sui 215.523,58 euro, 43.787,78 euro e 54.251,18 euro, cui si aggiunge la sottoscrizione di buoni postali per euro 800,00; partecipazioni societarie - socio accomandatario DEla società Dea Immobiliare di LO GU e C. s.a.s., nonché socio unico e amministratore unico DEla società G.D. Studio
Dentistico s.r.l. - per un valore complessivo di 241.000,00; titolarità di immobile, con relativa autorimessa, sito a ON DE GA, il cui valore di mercato medio si attesta sui 190.000,00 euro e di beni mobili registrati, un motociclo ed un rimorchio, DE valore complessivo di 2.500,00 euro.
La resistente, di professione mediatrice immobiliare, risulta percettrice di redditi per 19.000,00 euro nel
2019, 19.973,00 euro nel 2020, 18.986,00 euro nel 2021 e 30.658,00 euro nel 2022. Ella dispone di un pagina 5 di 8 patrimonio di circa 573.000,00 euro, che si compone di: tre conti correnti - conto corrente n.
104561929 presso Unicredit, conto corrente n. 62227 presso Banco BPM e conto corrente n. 62227 presso Banco BPM-conto deposito - di cui solo i primi due presentano un saldo attivo, rispettivamente pari a 20.533,541 euro e 17.847,10 euro, mentre il terzo presenta saldo zero;
una partecipazione societaria DE valore di 100.812,00 euro, quale socia accomandante DEla società Dea Immobiliare di
LO GU e C. s.a.s.; titolarità di beni immobili - in particolare, un'abitazione e un terreno siti a
AG - per un valore complessivo di 417.200,00 euro (ottenuto attribuendo all'abitazione il valore medio di mercato) e di beni mobili registrati - in particolare, un'autovettura e un motociclo - per un valore complessivo di 17.000,00 euro.
Tale squilibrio economico-reddituale tra le parti appare ancor più accentuato se si considera che, come osservato dal consulente tecnico di parte, una voce consistente DE reddito DEla resistente (pari ad
11.000,00 euro per le annualità 2020, 2021 e 2022) è data dalla partecipazione alla società Dea
Immobiliare di LO GU e C. s.a.s., in relazione alla quale però ella, di fatto, non ha più ricevuto alcun utile a seguito DEla separazione.
Ciò detto sotto il profilo DElo squilibrio economico, ricorrono altresì nel caso in esame i presupposti perequativo-compensativi DEl'assegno divorzile. Dall'estratto conto previdenziale (doc. 24 allegato alla comparsa di costituzione) emerge, infatti, che la resistente, dopo aver contratto matrimonio all'età di soli ventitré anni, ha abbandonato il lavoro per occuparsi, presumibilmente in accordo con il ricorrente stante la lunga durata DE legame, DEla cura dei figli ed , nati nel 1994 e Per_2 Per_3 nel 1996. Inoltre, non risulta contestata, se non genericamente, la circostanza che la resistente, nell'arco temporale in cui non ha percepito alcun reddito da lavoro, ossia il decennio compreso tra il 1994 e il
2004, abbia comunque coadiuvato il ricorrente nella sua attività professionale, svolgendo, pur non regolarizzata, la mansione di impiegata e di assistente alla poltrona nel suo studio dentistico. Peraltro, il mancato versamento dei contributi in relazione al predetto decennio si riverbera, inevitabilmente, sulle prospettive pensionistiche DEl'ex moglie che, al 31.03.2023, maturava un importo lordo da pensione contributiva pari a soli 433 euro mensili (doc. 75 parte resistente).
Tale sperequazione può dirsi compensata solo parzialmente dalla messa a disposizione da parte DE ricorrente alla resistente DEla somma di euro 40.000,00 per la sottoscrizione DEl'aumento di capitale relativo alla società e DEla somma di euro 30.000,00 per liberare dall'ipoteca Controparte_2
l'immobile, adibito a casa familiare, di proprietà di quest'ultima.
Per quanto attiene alla quantificazione DEl'assegno, considerata la durata DE matrimonio - quasi venticinque anni dal matrimonio alla separazione - e, come detto, la parziale compensazione di cui pagina 6 di 8 sopra, reputa il Tribunale congruo prevedere - a decorrere dal gennaio DE 2023, ossia dal mese successivo alla declaratoria lo scioglimento degli effetti civili DE matrimonio, di natura costitutiva - un importo di 500,00 euro mensili, rivalutabili Istat.
Stante, come detto, l'intervenuta maggiore età DE figlio più piccolo il 22.05.2025, va dichiarato in dispositivo lo scioglimento ipso iure, a decorrere dal medesimo giorno, il fondo patrimoniale costituito dagli ex coniugi nel 2008, di cui alla nota di iscrizione n. 43550 DE Registro generale e n. 26372 DE
Registro particolare, comprendente gli immobili siti a ON DE GA (NCT foglio 2, particella 915, subalterno 26, Località Palude n. 3 e NCT foglio 2, particella 915, subalterno 10, Località Palude n. 3)
e l'immobile sito a AG (NCT foglio 28, particella 100, subalterno 510, via Galli n. 7).
Con riguardo, poi, alle domande incrociate volte alla dichiarazione di inadempimento in ordine al punto numero 10 DEl'accordo separativo - concernente la scissione DEla società immobiliare Dea
Immobiliare di LO GU e C. s.a.s. - deve dichiararsene l'inammissibilità in questa sede, con conseguente possibile loro coltivazione in eventuale e separato giudizio.
Infine, le spese di lite e le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, considerata la soccombenza piena DE ricorrente in relazione all'assegno di mantenimento per il figlio e la soccombenza parziale DE medesimo con riguardo all'assegno divorzile (di cui la spettanza è stata riconosciuta, sia pur per un ammontare pari alla metà di quanto richiesto dalla resistente), vanno poste a carico di quest'ultimo per
2/3, con compensazione DE restante terzo.
Spese che si liquidano, ai sensi DE d.m. 55/2014 per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in € 83,60 per spese ed in € 4.000,00 per compenso professionale (segnatamente €
1.000,00 per fase di studio, € 1.400,00 per doppia fase introduttiva, € 1.900,00 per fase istruttoria e €
1.700,00 per fase decisionale, dedotto un terzo per la compensazione parziale), oltre accessori di legge.
Le spese e gli onorari di c.t.u., già liquidate in euro 8.800,00 oltre accessori con decreto DE 21.10.2024, vanno, quindi, poste in capo al ricorrente nella misura di euro 5.866,66 euro oltre accessori, col restante parte a carico DEla resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto DEla pronuncia DEla sentenza non definitiva DE Tribunale di
Brescia di scioglimento degli effetti civili DE matrimonio tra e Parte_1 CP_1
, n. 3117/2022 depositata il 23.12.2022,
[...]
1) conferma l'assegnazione alla madre DEla ex casa familiare,
pagina 7 di 8 2) pone a carico DE padre, a titolo di contributo per il mantenimento DE figlio, l'obbligo di versare alla madre la somma di € 800,00 mensili entro il giorno dieci di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT DE costo DEla vita per i lavoratori dipendenti oltre al 50% DEle spese come da protocollo DE Tribunale;
3) a decorrere dal gennaio 2023, pone a carico di l'obbligo di versare, a Parte_1 titolo di assegno divorzile, a la somma di € 500,00 mensili entro il Controparte_1 giorno dieci di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT DE costo DEla vita per i lavoratori dipendenti;
4) dichiara lo scioglimento, a decorrere dal 22.05.2025, DE fondo patrimoniale di cui alla nota di iscrizione n. 43550 DE Registro generale e n. 26372 DE Registro particolare, comprendente gli immobili siti a ON DE GA (NCT foglio 2, particella 915, subalterno 26, Località Palude
n. 3 e NCT foglio 2, particella 915, subalterno 10, Località Palude n. 3) e l'immobile sito a
AG (NCT foglio 28, particella 100, subalterno 510, via Galli n. 7);
5) compensa parzialmente le spese di lite nella misura di 1/3;
6) condanna al pagamento in favore di DEle Parte_1 Controparte_1 spese DE giudizio, liquidate in motivazione in € 83,60 per spese ed in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
7) pone le spese di c.t.u., già liquidate con decreto DE 21.10.2024, a carico DE ricorrente nella misura di euro 5.866,66 oltre accessori e per la restante parte a carico DEla resistente.
Si comunichi al c.t.u. dr. . Persona_5
Brescia, camera di consiglio DE 24.07.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi DEl'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
Sentenza redatta con la collaborazione DE Magistrato ordinario in tirocinio dr. Chiodo Jacopo.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Michele Posio Presidente est.
Costanza Teti Giudice
Francesco Rinaldi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 15567/2019 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. AQUILECCHIA MARCO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(c.f. , con l'avv. TAGLIANI IDA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI
All'udienza DE 20.02.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
- assegnare alla IG.ra la casa coniugale sita in AG (BS), Via Santa Croce n. 62. CP_1
- sino al raggiungimento DEla maggiore età DE figlio , confermarne l'affido congiunto, con collocazione PE prevalente presso la madre e con esercizio DEla potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse (relative a istruzione, educazione e salute), mentre le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte anche separatamente da ciascuno dei coniugi, disponendo che il padre possa vederlo e tenerlo con sé: - nei fine settimana, alternati, dal venerdì al lunedì mattina e con riaccompagnamento a scuola;
- il mercoledì, solo nelle settimane in cui il
pagina 1 di 8 fine settimana è di competenza DEla madre, con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il mattino seguente;
- il lunedì, solo nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza DE padre, con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il mattino seguente;
- nelle vacanze natalizie e pasquali, da dividere a metà alternando annualmente il periodo;
- nelle festività intra settimanali, alternate;
- per tre settimane, di cui due consecutive nel mese di agosto, durante le vacanze estive.
- determinare l'assegno di mantenimento a carico DE Dott. e in favore DE figlio nell'importo di Parte_1 PE
Euro 600,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat e 50% DEle spese straordinarie come da protocollo di codesto Tribunale, disponendo che la relativa corresponsione avvenga entro il giorno 10 di ogni mese: sino al maggio 2025, per l'intero, a mani DEla IG.ra a partire dal giugno 2025, per il 50% a mani DEla CP_1
IG.ra e per il 50% a mani DE figlio , finché questi risiederà e convivrà con la IG.ra CP_1 PE CP_1
e non sarà economicamente autosufficiente.
- dichiarare la sopravvenuta autosufficienza economica dei figli maggiorenni ed a far data, Per_2 Per_3 rispettivamente, dal gennaio 2021 e dal novembre 2022, confermando in parte qua le ordinanze 6 dicembre
2021 e 21 dicembre 2022.
- ritenere e dichiarare l'inadempimento DEla IG.ra alle obbligazioni pattuite sub 10) con il verbale CP_1 di udienza DE 14 giugno 2018 e, comunque, rigettare ogni connessa domanda risarcitoria proposta nei confronti DE Dott. Parte_1
- rigettare, sì come infondata, la domanda volta a ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile proposta dalla IG.ra CP_1
- dichiarare la cessazione, a far data dal 22 maggio 2025, DE fondo patrimoniale costituito con atto DEl'11 settembre 2008 nn. 19.906 rep. e 1.764 racc., trascritto presso la Conservatoria RR. II. di Brescia il 22 settembre 2008 ai nn. 43.550 R.G. e 26.372 R.P., ordinando l'annotazione DEl'emananda sentenza con esonero DE Conservatore da ogni responsabilità.
- Con vittoria di spese e compensi professionali, inclusi quelli relativi alla C.T.U.
Per parte resistente:
- quanto al figlio minore , confermare, conformemente alla previsione di cui al punto 3) DE Persona_4 verbale di comparizione dei coniugi 14/06/2018, l'affido congiunto ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, IG.ra , nella casa coniugale, di proprietà DEla medesima, sita in Controparte_1
AG (Bs), Via Santa Croce n. 62.
- assegnare in via definitiva la casa coniugale predetta alla IG.ra . Controparte_1
- confermare, quanto alle frequentazioni paterne con il figlio minore , le previsioni contenute Persona_4 nel punto 4) DE verbale di comparizione dei coniugi 14/06/2018;
- confermare, quanto al concorso al mantenimento DE figlio da parte DE IG. , Persona_4 Parte_1 le previsioni contenute nel punto 5) DE verbale di comparizione dei coniugi 14/06/2018 e, per l'effetto, disporre
pagina 2 di 8 che il medesimo, entro il giorno dieci di ogni mese, versi alla IG.ra la somma di € 800,00, da Controparte_1 rivalutarsi sulla scorta degli indici Istat, e provveda al rimborso DE 50% DEle spese straordinarie come definite
e disciplinate dal Protocollo 14/07/2016.
- in considerazione DEl'apporto prestato dalla IG.ra all'economia familiare in costanza di CP_1 matrimonio e previo ogni necessario accertamento e/o declaratoria anche con riguardo l'inadempimento, da parte DE ricorrente, all'obbligazione assunta ai sensi DE punto 10) DE verbale di comparizione personale dei coniugi 14/06/2018, disporre che il ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, versi, in favore DEla IG.ra
, a titolo di assegno divorzile, la somma di € 1.000,00, da rivalutarsi sulla scorta degli indici Controparte_1
Istat;
Concisa esposizione DEle ragioni di fatto e di diritto DEla decisione
e contraevano matrimonio civile il 09.12.1993. Parte_1 Controparte_1
Dalla loro unione nascevano tre figli: , il 7 gennaio 1994, , il 20 agosto 1996, e Per_2 Per_3
, il 22 maggio 2007. PE
Il 14.06.2018 i coniugi addivenivano ad una separazione consensuale in cui, previa reciproca rinuncia all'assegno di mantenimento, concordavano le seguenti condizioni: assegnazione DEla casa familiare alla moglie;
affido condiviso in relazione al figlio minore , con collocamento prevalente di PE quest'ultimo presso la madre;
assegno di mantenimento – a carico DE padre – pari a 800 euro mensili per ciascun figlio, oltre al 50% DEle spese straordinarie;
si impegnava, a far data Controparte_1 dall'udienza presidenziale, a dare le sue dimissioni da amministratrice unica DEla società G.D. studio dentistico s.r.l. e a cedere, entro trenta giorni dalla sottoscrizione DE verbale di comparizione avanti il
Presidente, le proprie quote a , a fronte DE versamento di 10.000,00 euro;
entro trenta Parte_1 giorni dalla sottoscrizione DE verbale di comparizione avanti il Presidente, le parti si impegnavano a scindere la società Dea Immobiliare di LO GU e C. s.a.s. in due società, di cui i medesimi sarebbero risultati soci al 50%.
Con ricorso depositato in data 30.10.2019, proponeva domanda di scioglimento Parte_1 DE matrimonio, imputando a controparte l'inattuazione parziale DEl'accordo separativo nel punto in cui era stata prevista la scissione societaria.
Si costituiva ritualmente , la quale, a sua volta, imputava al ricorrente la Controparte_1 mancata attuazione DEl'accordo separativo.
All'udienza presidenziale DEl'11.07.2020, con ordinanza venivano provvisoriamente confermate le condizioni di cui all'accordo di separazione.
pagina 3 di 8 All'udienza DE 03.12.2020 venivano concessi i termini per il deposito DEle memorie ex art. 183, co. 6,
c.p.c.
All'udienza DE 22.06.2021 il Giudice formulava alle parti la seguente proposta conciliativa: le parti procedono alla rivalutazione economica DEl'accordo che era stato raggiunto nella separazione consensuale e DEl'entità degli assegni di mantenimento per e;
la convenuta rinuncia Per_3 PE all'assegno divorzile;
le spese di causa si compensano. Al fine di valutare la proposta, le parti congiuntamente chiedevano un rinvio.
Non addivenendosi ad una conciliazione, il Giudice, con ordinanza DE 06.12.2021, previa dichiarazione DEla cessazione, a decorrere dal gennaio 2021, DEl'obbligo di mantenimento in relazione al figlio , essendo questi frattanto divenuto economicamente autosufficiente, formulava la Per_2 seguente proposta conciliativa: “divorzio; conferma DEle disposizioni vigenti circa l'affidamento e le frequentazioni genitori-figli DEla prole minore, l'assegnazione DE godimento DEla casa familiare, il mantenimento ordinario e straordinario di e;
cessazione DEl'obbligo di mantenimento di Per_3 PE
a fare data dal mese di gennaio 2021; assegno divorzile a favore DEla convenuta di euro Per_2
500,00 mensili dalla domanda (6 luglio 2020) a novembre 2021; spese processuali compensate per intero”.
In pendenza di trattative tra le parti, il 06.09.2022 mutava il Giudice nel sottoscritto estensore.
All'udienza DE 21.12.2022 il Giudice, su richiesta congiunta DEle parti, revocava, a decorrere dal novembre 2022, il contributo a carico DE padre in relazione al figlio , nel frattempo divenuto Per_3 economicamente autosufficiente, e rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status.
Il 23.12.2022 il Collegio adottava sentenza non definitiva, con cui dichiarava lo scioglimento DE matrimonio e, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione DE giudizio in relazione alle altre questioni.
A scioglimento DEla riserva assunta all'udienza DE 19.04.2023, con ordinanza DE 22.05.2023 veniva disposta c.t.u. valutativa DEla consistenza reddituale, patrimoniale e finanziaria DEle parti dall'inizio DEla causa ad oggi. All'esito DEle operazioni peritali, la relazione veniva depositata il 20.06.2024.
Il Tribunale, fissata udienza di precisazione DEle conclusioni il 20.02.2025, assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. alle parti, le quali concludevano come riportato in epigrafe.
***
Preliminarmente, si dà atto DEl'intervenuta maggiore età DE figlio il 22.05.2025, risultando PE conseguentemente assorbite le questioni in punto di affido, collocamento e frequentazioni attinenti a quest'ultimo.
pagina 4 di 8 La non autosufficienza economica di impone, peraltro, di provvedere in ordine all'assegnazione PE DEla casa familiare, sita a AG (Bs) in via Santa Croce n. 62. Tale immobile, di proprietà esclusiva DEla resistente, resta assegnato, come da richiesta congiunta DEle parti, a quest'ultima, essendo con ella convivente l'unico figlio non ancora economicamente autosufficiente.
Ciò posto, s'impone la previsione di un assegno di mantenimento a carico DE genitore non convivente, ossia il padre.
Considerato che
grava esclusivamente sulla madre, essendosi le frequentazioni PE padre-figlio pressoché interrotte dal luglio DE 2024, e che nulla è più dovuto per gli altri due figli, divenuti come detto economicamente autosufficienti, non vi è motivo di ridurre l'importo stabilito in sede di accordo separativo, poi confermato nell'ordinanza presidenziale, pari ad euro 800,00 mensili, oltre alla contribuzione al 50% DEle spese straordinarie. Parimenti, non può accogliersi l'istanza DE ricorrente relativa alle modalità di corresponsione DEla somma - metà a mani DEla resistente e metà a mani DE figlio - in quanto inammissibile, essendo stata avanzata in un momento in cui il figlio PE era ancora minorenne (precisazione conclusioni DE 14.2.2025).
Per quanto attiene alla domanda di assegno divorzile, il Tribunale, alla luce DEl'orientamento di legittimità sul punto (sentenza a Sezioni Unite n. 18287 DE 11.7.2018 e succ. conformi), ritiene che vada accolta.
In primo luogo, sussiste uno squilibrio economico-reddituale tra le parti, come emerge dalla c.t.u. depositata il 20.06.2024.
Il ricorrente, di professione odontoiatra, risulta percettore di redditi per 83.627,00 euro nel 2019,
19.257,00 euro nel 2020 (anno in cui si è registrata una rilevante contrazione DE lavoro per via DEla nota emergenza sanitaria pandemica), 52.296,00 euro nel 2021 e 59.176,00 euro nel 2022. È, inoltre, titolare di un patrimonio che si attesta all'incirca sui 748.000,00 euro e che risulta così composto: tre conti correnti - conto corrente n. 2181 presso Banca Valsabbina, conto corrente n. 6299815 presso
Fineco Bank e conto corrente n. 6299815 presso Fineco Bank spa - il cui saldo, rispettivamente, si attesta sui 215.523,58 euro, 43.787,78 euro e 54.251,18 euro, cui si aggiunge la sottoscrizione di buoni postali per euro 800,00; partecipazioni societarie - socio accomandatario DEla società Dea Immobiliare di LO GU e C. s.a.s., nonché socio unico e amministratore unico DEla società G.D. Studio
Dentistico s.r.l. - per un valore complessivo di 241.000,00; titolarità di immobile, con relativa autorimessa, sito a ON DE GA, il cui valore di mercato medio si attesta sui 190.000,00 euro e di beni mobili registrati, un motociclo ed un rimorchio, DE valore complessivo di 2.500,00 euro.
La resistente, di professione mediatrice immobiliare, risulta percettrice di redditi per 19.000,00 euro nel
2019, 19.973,00 euro nel 2020, 18.986,00 euro nel 2021 e 30.658,00 euro nel 2022. Ella dispone di un pagina 5 di 8 patrimonio di circa 573.000,00 euro, che si compone di: tre conti correnti - conto corrente n.
104561929 presso Unicredit, conto corrente n. 62227 presso Banco BPM e conto corrente n. 62227 presso Banco BPM-conto deposito - di cui solo i primi due presentano un saldo attivo, rispettivamente pari a 20.533,541 euro e 17.847,10 euro, mentre il terzo presenta saldo zero;
una partecipazione societaria DE valore di 100.812,00 euro, quale socia accomandante DEla società Dea Immobiliare di
LO GU e C. s.a.s.; titolarità di beni immobili - in particolare, un'abitazione e un terreno siti a
AG - per un valore complessivo di 417.200,00 euro (ottenuto attribuendo all'abitazione il valore medio di mercato) e di beni mobili registrati - in particolare, un'autovettura e un motociclo - per un valore complessivo di 17.000,00 euro.
Tale squilibrio economico-reddituale tra le parti appare ancor più accentuato se si considera che, come osservato dal consulente tecnico di parte, una voce consistente DE reddito DEla resistente (pari ad
11.000,00 euro per le annualità 2020, 2021 e 2022) è data dalla partecipazione alla società Dea
Immobiliare di LO GU e C. s.a.s., in relazione alla quale però ella, di fatto, non ha più ricevuto alcun utile a seguito DEla separazione.
Ciò detto sotto il profilo DElo squilibrio economico, ricorrono altresì nel caso in esame i presupposti perequativo-compensativi DEl'assegno divorzile. Dall'estratto conto previdenziale (doc. 24 allegato alla comparsa di costituzione) emerge, infatti, che la resistente, dopo aver contratto matrimonio all'età di soli ventitré anni, ha abbandonato il lavoro per occuparsi, presumibilmente in accordo con il ricorrente stante la lunga durata DE legame, DEla cura dei figli ed , nati nel 1994 e Per_2 Per_3 nel 1996. Inoltre, non risulta contestata, se non genericamente, la circostanza che la resistente, nell'arco temporale in cui non ha percepito alcun reddito da lavoro, ossia il decennio compreso tra il 1994 e il
2004, abbia comunque coadiuvato il ricorrente nella sua attività professionale, svolgendo, pur non regolarizzata, la mansione di impiegata e di assistente alla poltrona nel suo studio dentistico. Peraltro, il mancato versamento dei contributi in relazione al predetto decennio si riverbera, inevitabilmente, sulle prospettive pensionistiche DEl'ex moglie che, al 31.03.2023, maturava un importo lordo da pensione contributiva pari a soli 433 euro mensili (doc. 75 parte resistente).
Tale sperequazione può dirsi compensata solo parzialmente dalla messa a disposizione da parte DE ricorrente alla resistente DEla somma di euro 40.000,00 per la sottoscrizione DEl'aumento di capitale relativo alla società e DEla somma di euro 30.000,00 per liberare dall'ipoteca Controparte_2
l'immobile, adibito a casa familiare, di proprietà di quest'ultima.
Per quanto attiene alla quantificazione DEl'assegno, considerata la durata DE matrimonio - quasi venticinque anni dal matrimonio alla separazione - e, come detto, la parziale compensazione di cui pagina 6 di 8 sopra, reputa il Tribunale congruo prevedere - a decorrere dal gennaio DE 2023, ossia dal mese successivo alla declaratoria lo scioglimento degli effetti civili DE matrimonio, di natura costitutiva - un importo di 500,00 euro mensili, rivalutabili Istat.
Stante, come detto, l'intervenuta maggiore età DE figlio più piccolo il 22.05.2025, va dichiarato in dispositivo lo scioglimento ipso iure, a decorrere dal medesimo giorno, il fondo patrimoniale costituito dagli ex coniugi nel 2008, di cui alla nota di iscrizione n. 43550 DE Registro generale e n. 26372 DE
Registro particolare, comprendente gli immobili siti a ON DE GA (NCT foglio 2, particella 915, subalterno 26, Località Palude n. 3 e NCT foglio 2, particella 915, subalterno 10, Località Palude n. 3)
e l'immobile sito a AG (NCT foglio 28, particella 100, subalterno 510, via Galli n. 7).
Con riguardo, poi, alle domande incrociate volte alla dichiarazione di inadempimento in ordine al punto numero 10 DEl'accordo separativo - concernente la scissione DEla società immobiliare Dea
Immobiliare di LO GU e C. s.a.s. - deve dichiararsene l'inammissibilità in questa sede, con conseguente possibile loro coltivazione in eventuale e separato giudizio.
Infine, le spese di lite e le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, considerata la soccombenza piena DE ricorrente in relazione all'assegno di mantenimento per il figlio e la soccombenza parziale DE medesimo con riguardo all'assegno divorzile (di cui la spettanza è stata riconosciuta, sia pur per un ammontare pari alla metà di quanto richiesto dalla resistente), vanno poste a carico di quest'ultimo per
2/3, con compensazione DE restante terzo.
Spese che si liquidano, ai sensi DE d.m. 55/2014 per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in € 83,60 per spese ed in € 4.000,00 per compenso professionale (segnatamente €
1.000,00 per fase di studio, € 1.400,00 per doppia fase introduttiva, € 1.900,00 per fase istruttoria e €
1.700,00 per fase decisionale, dedotto un terzo per la compensazione parziale), oltre accessori di legge.
Le spese e gli onorari di c.t.u., già liquidate in euro 8.800,00 oltre accessori con decreto DE 21.10.2024, vanno, quindi, poste in capo al ricorrente nella misura di euro 5.866,66 euro oltre accessori, col restante parte a carico DEla resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto DEla pronuncia DEla sentenza non definitiva DE Tribunale di
Brescia di scioglimento degli effetti civili DE matrimonio tra e Parte_1 CP_1
, n. 3117/2022 depositata il 23.12.2022,
[...]
1) conferma l'assegnazione alla madre DEla ex casa familiare,
pagina 7 di 8 2) pone a carico DE padre, a titolo di contributo per il mantenimento DE figlio, l'obbligo di versare alla madre la somma di € 800,00 mensili entro il giorno dieci di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT DE costo DEla vita per i lavoratori dipendenti oltre al 50% DEle spese come da protocollo DE Tribunale;
3) a decorrere dal gennaio 2023, pone a carico di l'obbligo di versare, a Parte_1 titolo di assegno divorzile, a la somma di € 500,00 mensili entro il Controparte_1 giorno dieci di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT DE costo DEla vita per i lavoratori dipendenti;
4) dichiara lo scioglimento, a decorrere dal 22.05.2025, DE fondo patrimoniale di cui alla nota di iscrizione n. 43550 DE Registro generale e n. 26372 DE Registro particolare, comprendente gli immobili siti a ON DE GA (NCT foglio 2, particella 915, subalterno 26, Località Palude
n. 3 e NCT foglio 2, particella 915, subalterno 10, Località Palude n. 3) e l'immobile sito a
AG (NCT foglio 28, particella 100, subalterno 510, via Galli n. 7);
5) compensa parzialmente le spese di lite nella misura di 1/3;
6) condanna al pagamento in favore di DEle Parte_1 Controparte_1 spese DE giudizio, liquidate in motivazione in € 83,60 per spese ed in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
7) pone le spese di c.t.u., già liquidate con decreto DE 21.10.2024, a carico DE ricorrente nella misura di euro 5.866,66 oltre accessori e per la restante parte a carico DEla resistente.
Si comunichi al c.t.u. dr. . Persona_5
Brescia, camera di consiglio DE 24.07.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi DEl'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
Sentenza redatta con la collaborazione DE Magistrato ordinario in tirocinio dr. Chiodo Jacopo.
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