Art. 6.
In Governo della Repubblica e' delegato a raccogliere in testo unico, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le vigenti disposizioni sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti, apportandovi le modificazioni richieste dal loro coordinamento con le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e 3 maggio 1957, n. 686 , anche a effetti diversi da quelli indicati dall'art. 2, primo comma, dell'ordinamento medesimo, nonche' le altre modificazioni necessarie per garantire il regolare ed efficiente espletamento dei servizi, ferme rimanendo le attuali qualifiche, attribuzioni e funzioni.
In Governo della Repubblica e' delegato a raccogliere in testo unico, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le vigenti disposizioni sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti, apportandovi le modificazioni richieste dal loro coordinamento con le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e 3 maggio 1957, n. 686 , anche a effetti diversi da quelli indicati dall'art. 2, primo comma, dell'ordinamento medesimo, nonche' le altre modificazioni necessarie per garantire il regolare ed efficiente espletamento dei servizi, ferme rimanendo le attuali qualifiche, attribuzioni e funzioni.