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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 26/09/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1989/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1989/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE MARINO e dell'avv. MARIA CHIARA MARINO contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA GIRARDI Controparte_1 P.IVA_1
e dell'avv. MATTIA BERNARDINI
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi tutti di cui in Parte_1 narrativa, respinta ogni contraria istanza, domanda od eccezione accertare e dichiarare la responsabilità dell'Ente convenuto per l'infortunio occorso all'attore in data
19.8.2018 presso il Comune di in zona Piazza Loreto e, CP_1 conseguentemente condannare il a pagare al signor Controparte_1 la somma di 12.113,40 euro a titolo di risarcimento per i Parte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali da quest'ultimo subiti in conseguenza al ridetto sinistro, o la maggiore/minor somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia anche facendo ricorso a criteri equitativi, oltre interessi e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
In via istruttoria
Il signor richiede ammettersi prova per testi sui seguenti Parte_1 capitoli di prova preceduti dalla locuzione “vero che”, eventualmente epurati da espressioni generiche e/o valutative:
4) a seguito della caduta di cui al capitolo di prova 3 sopra (ovverosia in data 19 agosto tra le ore 10.00 e le ore 11.00 del mattino presso Piazza
Loreto 7, , il signor che restava a terra e si lamentava per il CP_1 Pt_1 dolore, veniva soccorso dalle persone presenti, che lo aiutavano ad alzarsi;
8) il cartello stradale in cui inciampava il signor nelle Pt_1
circostanze di tempo e luogo di cui ai capp. 1 e 3 supra (ovverosia in data 19 agosto tra le ore 10.00 e le ore 11.00 del mattino presso Piazza Loreto 7,
, era stato rimosso ed abbandonato a terra in occasione delle CP_1 operazioni di abbattimento di un platano sito in Piazza Loreto, che si erano svolte qualche giorno prima del 19 agosto 2018;
9) alle attività di abbattimento del platano di cui al capitolo di prova 8 sopra indicato, presenziava il tecnico del Comune di signor CP_1 Per_1
, che assisteva a tutte le relative operazioni;
[...]
11) il signor negli anni precedenti al sinistro di cui Parte_1 al capitolo di prova 3, svolgeva per la propria impresa individuale sita in via Milano 13, sia mansioni direttive che mansioni operative di CP_1 lavorazione, trasporto, spostamento ed imballaggio di materiali edili;
12) dalla data del sinistro, di cui ai capp. di prova 1 e 3 sopra indicati, sino a marzo del 2023, il signor quotidianamente e più Parte_1 volte al giorno, interrompeva lo svolgimento delle mansioni operative di cui al capitolo di prova 11 supra presso la sede di via Milano 13, CP_1
lamentandosi dei dolori che lo affliggevano e chiedendo ai propri collaboratori di sostituirlo nelle operazioni di trasporto, spostamento ed imballaggio di materiali edili;
13) dalla data del sinistro, di cui ai capp. di prova 1 e 3 sopra indicati, sino a marzo del 2023, il signor quotidianamente Parte_1 manifestava sul luogo di lavoro (presso il capannone sito in via CP_1
Milano 13) ai propri collaboratori il proprio disagio e la propria preoccupazione per non riuscire ad essere più efficiente come prima nello pagina 2 di 12 svolgimento delle proprie mansioni lavorative.
Si indicano quali testimoni:
, residente in [...]; Testimone_1
residente in [...]; Testimone_2
, c/o , viale delle Rimembranze 3; Persona_1 Controparte_1
, residente in [...], Usmate Velate;
Tes_3
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
Per il : “Il , come in atti rappresentato e difeso, Controparte_1 CP_1 CP_1 richiamati tutti i precedenti scritti difensivi e dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni ex adverso formulate, insiste per l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: circoscrivere il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro, nonché contenere l'accoglimento delle domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta;
- in via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova testimoniale a prova contraria sui seguenti capitoli
2. Dica il teste se -nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo n.
1- il sig. aveva visuale della strada da percorrere;
Pt_1
3. Dica il teste se nell'immediatezza dell'asserita caduta avvenuta in Piazza Loreto-
Osnago in data 19 agosto 2018, il sig. si recava al Pronto Persona_2
Soccorso;
4. Dica il teste se nell'immediatezza dell'asserita caduta avvenuta in Piazza Loreto-
Osnago in data 19 agosto 2018, il sig. si recava nel retro del bar Persona_2
“ ”; Parte_2
5. Dica il teste se il sig. nel 2018 era gestore del bar “ Persona_2 [...]
”, sito in Piazza Loreto n.
7- Parte_2 CP_1
6. Dica il teste se nel 2018 il bar “ ” sito in Piazza Loreto n.
7- Parte_2 CP_1
pagina 3 di 12 era gestito dalla sig.ra CP_2
7. Dica il teste se conosce il legame di parentela tra la sig.ra ed il sig. CP_2
Persona_2
Si indicano i seguenti testi:
- Sig. , residente in [...]; Testimone_1
- Sig. residente in [...]. Testimone_2
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge, con distrazione delle spese in favore dell'Avv. Andrea Girardi che si dichiara antistatario”.
RAGIONI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio il al fine di ottenerne la Parte_1 Controparte_1 condanna ai sensi dell'art. 2051 c.c. o dell'art. 2043 c.c. al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 19/08/2018 in presso piazza Loreto, CP_1 quantificati in citazione nell'importo complessivo di € 12.113,40.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo il rigetto delle domande giudiziali Controparte_1 attoree.
Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti, dell'assunzione delle prove orali ritenute ammissibili e rilevanti e dell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
Le parti hanno infine precisato le conclusioni innanzi al sottoscritto giudice nei termini sopra riportati. La causa è stata quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nel merito, la domanda giudiziale attorea è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, per le ragioni ed entro i limiti che di seguito si espongono.
Occorre premettere che la fattispecie prospettata da parte attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio è da ricondurre all'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c.
Costituisce ormai ius receptum l'orientamento a mente del quale la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia - di cui all'art. 2051 c.c. - ha un carattere non presunto ma oggettivo, di guisa che, ai fini della sua sussistenza, è sufficiente riscontrare la esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e la conseguenza dannosa, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua, rimanendo la stessa esclusa solo nella eventualità della verificazione del caso fortuito, ricollegabile, tuttavia, al profilo causale dell'evento in rapporto alla incidenza sul medesimo di un elemento esterno contraddistinto dagli elementi della oggettiva imprevedibilità e inevitabilità (Cass., sez. un., n. 20943/2022).
pagina 4 di 12 Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo;
del tutto irrilevante, per contro, è accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio della vigilanza sulla cosa: il custode negligente, infatti, non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente se la cosa ha provocato danni a terzi (cfr., tra le prime, Cass. 20.5.1998, n. 5031; v. anche Cass. n. 5808/2019; Cass. n. 30775/2017).
La responsabilità in questione si incentra, infatti, sulla relazione qualificata tra la res e il custode, che può definirsi tale in quanto esercita un potere effettivo sulla cosa, tale da controllarla, ovvero ne ha la disponibilità giuridica e materiale, che comporta il potere-dovere di intervento su di essa (Cass. n. 22839/2017).
Data la sua natura oggettiva, affinché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è richiesta unicamente la sussistenza del nesso di causalità diretto tra la cosa in custodia e il danno arrecato (Cass. n. 4161/2019).
Tanto si traduce, sul piano processuale, in un riparto dell'onere della prova così strutturato: grava sul danneggiato l'onere di fornire la prova dell'evento dannoso e del nesso eziologico tra la res e il danno subito, ovvero che “l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cass. n. 7963/2012), senza dover dimostrare l'elemento soggettivo;
il custode, invece, per esimersi dalla responsabilità, deve provare che l'evento lesivo è stato prodotto a seguito del verificarsi del caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile ad un elemento esterno, idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass. n. 5910/2011; Cass. n. 858/2008; Cass. n. 8005/2010).
In particolare, in merito all'atteggiarsi dell'onere probatorio in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. occorre compiere due puntualizzazioni.
In primo luogo, quanto al nesso causale, si rileva che la dimostrazione della sua sussistenza è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa, ma richieda che, al modo di essere della cosa, si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo la cosa di per sé statica ed inerte. Scaturisce, infatti, in questi casi, la necessità “di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi” (Cass. n. 8005/2010).
In tale ipotesi, dunque, il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla sussistenza del nesso causale tra la cosa e il danno, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno (Cass. n. 11023/2018; Cass. n. 11526/2017).
pagina 5 di 12 In secondo luogo, con riferimento alla nozione di caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c., che libera il custode dalla sua responsabilità, è opportuno evidenziare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il caso fortuito deve intendersi in senso ampio, come comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, laddove l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta di quest'ultimo, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (Cass. n. 21727/2012; Cass. n. 9009/2015; Cass. n. 27724/2018).
In applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, deve ritenersi sussistente il rapporto di custodia tra il convenuto e la cosa che ha dato luogo all'evento Controparte_1 lesivo, ossia il cartello stradale adagiato sul suolo di piazza Loreto in in cui è inciampato CP_1
l'attore in data 19/08/2018, cadendo a terra. Parte_1
Il cartello stradale è infatti pacificamente di proprietà del;
inoltre, all'esito Controparte_1 dell'istruttoria è emerso che, al momento del sinistro, tale cartello si trovava appoggiato per terra in zona di pubblico transito.
La parte attrice ha poi dimostrato il nesso di causa tra la cosa e l'evento dannoso, provando che il cartello stradale, dopo essere stato rimosso dalla propria sede da un'impresa incaricata dal Comune di per l'esecuzione di alcuni lavori di abbattimento di un albero, è stato lasciato CP_1 sul suolo pubblico di piazza Loreto, creando una situazione potenzialmente dannosa. La ricostruzione della dinamica dei fatti effettuata nell'atto di citazione ha, infatti, trovato conferma in sede di istruttoria orale.
Si richiama sul punto la testimonianza resa da , da ritenersi attendibile in Testimone_1 quanto resa da soggetto non legato da alcun rapporto all'attore e non smentita da risultanze di segno contrario.
Le lievi discrasie riportate dalla parte convenuta in sede di comparsa conclusionale tra le dichiarazioni rese da all'udienza del 05/03/2024 e le dichiarazioni dallo stesso Testimone_1 rilasciate al fiduciario della compagnia di assicurazione dell'ente comunale in data 25/05/2020 non sono tali da inficiare la complessiva credibilità della testimonianza, in considerazione del tempo trascorso dai fatti di causa e della trascurabile importanza dei particolari su cui si appuntano le discrasie evidenziate dalla parte convenuta.
ha dichiarato all'udienza del 05/03/2024 quanto segue: “Il giorno in cui ho Testimone_1 assistito alla caduta del signor mi trovavo seduto a un tavolino all'aperto del bar Pt_1 trattoria di cui parlavo prima, all'epoca dei fatti gestito dalla moglie e della figlia del signor
chiamato “ ” era l'anno 2018 o 2019, era ad agosto, ricordavo che Pt_1 Parte_2 faceva caldo ed eravamo in maglietta. Mi sembra di ricordare che era tra le 12 e le 13, ricordo che stavamo aspettando per andare a mangiare. Ho visto il signor parcheggiare la Pt_1 macchina nei parcheggi vicino al bar “ ”…Il signor è sceso dalla Parte_2 Pt_1 macchina, ha percorso qualche metro a piedi ed è inciampato in un cartello che era posizionato per terra;
si tratta di un cartello stradale recante la scritta “piazza Loreto”, che è stato messo per terra quando sono stati fatti dei lavori per tagliare un platano. Riconosco il cartello in oggetto nelle fotografie che mi vengono mostrate (doc. 1 di parte attrice). Quando il signor
pagina 6 di 12 è inciampato, il cartello era per terra, come nelle prime due fotografie che mi vengono Pt_1 mostrate (pagg 1 e 2 doc. 1 di parte attrice), dopo io e altri avventori del bar “ ” Parte_2 abbiamo spostato tale cartello e lo abbiamo appoggiato al muro, come raffigurato nella fotografia riprodotta a pag. 3 del doc. 1 di parte attrice, che mi viene mostrata, per evitare che altre persone potessero inciampare. Specifico che lo abbiamo spostato per consentire di vederlo a terzi, perché appoggiato per terra non si vedeva, si confondeva con il marciapiede…Il cartello si trovava su una parte del piazzale di pubblico transito;
in particolare si trovava sul marciapiede antistante il bar ”, tra l'ingresso del bar e i bagni del bar stesso;
Parte_2 ribadisco che si tratta di un passaggio di pubblico transito…Io e altri avventori del bar abbiamo aiutato il signor ad alzarsi dopo la caduta, si lamentava ed era scorticato sul gomito e Pt_1 sul ginocchio, non so dire cosa sia successo dopo, non avendovi assistito…Il signor non Pt_1 stava trasportando nulla, ricordo che era vestito con jeans e maglietta e non aveva niente in mano”.
Dalle risultanze dell'espletata istruttoria orale deve dunque ritenersi che l'attore Parte_1 sia caduto a terra per essere inciampato nel cartello stradale, incautamente appoggiato al
[...] suolo in zona di pubblico transito.
Anche il CTU dott. ha affermato che il nesso di causalità materiale tra l'evento Persona_3 lesivo e la lesione accertata deve ritenersi provato. Infatti, “Il nesso di causalità tra l'evento lesivo e le suddette lesioni accertate è facilmente dimostrato applicando i classici criteri medico - legali di riferimento eziologico (cronologico, topografico, adeguatezza qualitativa e quantitativa della causa lesiva presunta, probabilistico e di sussunzione sotto leggi scientifiche di copertura modale, continuità fenomenologica, esclusione di altre possibili eziologie).” (cfr. pag. 6 della relazione del CTU).
Il complessivo esame delle risultanze istruttorie sopra indicate, non contraddette da emergenze probatorie di segno contrario, induce dunque a ritenere provata la dinamica del sinistro, nei termini prospettati dall'attore.
Con riferimento al comportamento dell'attore, si osserva quanto segue.
La condotta dell'attore non è qualificabile come caso fortuito, idoneo a interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, ma ha concorso alla causazione del danno.
Non può infatti affermarsi che l'attore avrebbe potuto avvedersi senza alcuno sforzo della presenza del cartello stradale al suolo;
al contrario, le caratteristiche peculiari della cosa, come evidenziate dalle fotografie in atti e come confermate dal testimone escusso, hanno certamente in parte impedito all'attore di avvedersi tempestivamente dell'anomalia e di evitare l'evento dannoso, per cui la cosa non può decadere a mera occasione dell'evento
Tuttavia, il fatto è avvenuto in pieno giorno, senza che siano state allegate condizioni metereologiche di scarsa visibilità, il che induce a ritenere sussistente un concorso di colpa dell'attore.
pagina 7 di 12 Ed invero, sebbene la causa dell'evento non possa individuarsi in via esclusiva ed assorbente nella disattenzione dell'attore, deve ritenersi che il suo comportamento sia stato concausa dell'evento dannoso: nel caso di specie, infatti, il cartello stradale in questione, pur insidioso e pericoloso, costituiva ostacolo superabile con la dovuta attenzione. Sotto questo profilo non può non evidenziarsi, in particolare, che il sinistro è avvenuto di giorno, senza che siano state nemmeno allegate dall'attore particolari condizioni metereologiche che avrebbero reso poco visibile il cartello in oggetto.
L'evento lesivo in concreto verificatosi, dunque, deve causalmente ascriversi alla condizione assunta dalla cosa nella custodia del convenuto, ma anche alla condotta dello stesso CP_1 danneggiato, che camminava senza prestare adeguata attenzione allo stato dei luoghi.
Entrambi questi fattori hanno concorso a determinare l'evento, che non si sarebbe verificato in assenza dell'uno o dell'altro, cioè sia se l'anomalia non fosse stata presente, sia se il danneggiato avesse proceduto con un grado di attenzione maggiore, che gli avrebbero consentito di superare l'ostacolo in questione.
Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale ritiene che l'evento lesivo sia da ascrivere nella misura del 30% alla condotta del danneggiato. Tale percentuale dovrà essere tenuta in considerazione nella determinazione del risarcimento dovuto, come previsto dall'art. 1227, primo comma, c.c.
Ciò stabilito, occorre ora procedere alla quantificazione dei danni subiti dall'attore.
A tal fine, è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio, affidata al dott. , medico Persona_3 legale.
Viene dunque posta a fondamento del convincimento del Tribunale la relazione del CTU, di cui vengono interamente condivise le conclusioni, trattandosi di indagine condotta nel rispetto del contraddittorio con le parti, compiuti gli approfondimenti tecnici necessari, con attenta disamina degli atti di causa, confluita in un elaborato chiaro, lineare e privo di contraddizioni interne.
Dalla relazione del CTU emerge che, a causa dell'evento lesivo verificatosi il 19/08/2018, ha riportato le seguenti lesioni: “- FRATTURA DELL'ARCO ANTERIORE Parte_1
DELLA SESTA senza complicazioni pleuropolmonari;
CP_3
- CONTUSIONI DEL GINOCCHIO DESTRO E DEL GOMITO DESTRO.” (cfr. pag. 7 della relazione del CTU).
Il CTU ha accertato che la lesione ha cagionato un danno biologico temporaneo di giorni 60 così suddivisibile: invalidità temporanea biologica al 75%: 20 giorni;
invalidità temporanea biologica al 50%: 20 giorni;
invalidità temporanea biologica al 25%: 20 giorni.
Il CTU ha altresì accertato che i postumi riscontrati determinano una invalidità permanente nella misura del 1%.
Il CTU ha riconosciuto la necessità e congruità delle spese medico-sanitarie sostenute per l'importo di € 21,90, evidenziando che le spese per certificazione medica a fini assicurativi, per pagina 8 di 12 visita e relazione medico-legale di parte extra-giudiziale per € 491,50 non sono qualificabili sotto il profilo medico-legale come spese mediche;
esse verranno dunque prese in esame nel prosieguo.
Rispetto a tali conclusioni peritali, logicamente e congruamente motivate, il Tribunale non ritiene di doversi discostare.
Dovendosi ora procedere alla liquidazione del danno subito dall'attore così come determinato nella relazione peritale, occorre innanzitutto chiarire che, nel caso di specie, devono essere adottate, quale parametro di riferimento per la liquidazione del danno, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano e comunemente adottate per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico-fisica (criterio di liquidazione condiviso dalla Suprema Corte – cfr. Cass. n. 12408/11 e Cass. n. 28290/2001).
Occorre premettere che il danno non patrimoniale costituisce una categoria giuridicamente unitaria, ma ricomprende in sé le due distinte voci di danno biologico (ossia la compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato) e di danno morale (ossia la sofferenza interiore conseguente al danno).
Pertanto, in applicazione delle tabelle milanesi, ed. 2024, vigenti al momento della liquidazione, tenuto conto dell'età di al momento del sinistro (70 anni), il danno non Parte_1 patrimoniale subito dall'attore viene liquidato nei termini seguenti.
Quanto al danno da invalidità temporanea, tenuto conto dell'invalidità temporanea biologica al 75% di 20 giorni, dell'invalidità temporanea biologica al 50% di 20 giorni e dell'invalidità temporanea biologica al 25% di 20 giorni, applicato il valore monetario giornaliero di liquidazione del danno non patrimoniale per l'inabilità temporanea, riconosciuto in misura standard dalle tabelle milanesi nella somma di € 115,00, il danno da invalidità temporanea subito dall'attore è dunque complessivamente pari a € 3.450,00.
Quanto al danno non patrimoniale da inabilità permanente, deve ritenersi raggiunta la prova, oltre che della lesione del bene salute, anche del danno morale patito da in Parte_1 conseguenza del sinistro, che ricomprende tutte le sofferenze che derivano normalmente, secondo un criterio di regolarità causale, da una qualsiasi lesione particolarmente intensa dell'integrità psicofisica.
La liquidazione del danno non patrimoniale da inabilità permanente deve avvenire sempre in applicazione delle predette tabelle milanesi, che propongono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità fisica, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali (c.d. danno biologico e “dinamico-relazionale”), sia sotto il profilo del dolore e della sofferenza che normalmente consegue, in via di presunzione, ad una di dette lesioni (c.d. “danno da sofferenza soggettiva interiore”), consentendo al tempo stesso la personalizzazione del risarcimento in ragione delle circostanze del caso concreto, così come emergenti dagli atti del processo.
Ciò premesso, considerate le valutazioni tecniche espresse dal CTU – che ha riconosciuto una invalidità permanente nella misura del 1% – e tenuto conto dell'età di al Parte_1
pagina 9 di 12 momento del sinistro (70 anni), deve ritenersi che lo stesso abbia subito un danno non patrimoniale per inabilità permanente per complessivi € 1.141,00 (di cui € 913,00 per danno biologico-relazionale ed € 228,00 per componente morale-soggettiva).
Il predetto importo deve, chiaramente, intendersi comprensivo della liquidazione del danno morale soggettivo in misura standard, non potendosi riconoscere alcunché all'attore a titolo di personalizzazione del danno.
A tale riguardo, preme infatti evidenziare che la perdita delle potenzialità psico-fisiche della vittima dell'illecito porta normalmente con sé una serie di conseguenze pregiudizievoli anche sotto il profilo della completa esplicazione della propria personalità morale, intellettuale, culturale, che trovano però adeguato ristoro nella liquidazione equitativa del danno, effettuata attraverso il criterio tabellare. Alla c.d. personalizzazione spetta dunque il solo compito di valorizzare, nel rispetto del principio di eguaglianza sostanziale, le peculiarità della pregressa esistenza del danneggiato, al fine di meglio adeguare il risarcimento al caso concreto, senza tuttavia che si possa, attraverso di essa, duplicare le voci di danno.
Se ne ricava che, in difetto di una puntuale allegazione e di un rigoroso rispetto degli oneri probatori, alcun importo aggiuntivo può essere riconosciuto al danneggiato (cfr. Cass., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28988, secondo cui “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento”; nello stesso senso, cfr. anche Cass., sez. VI-3, 4 aprile 2021, n. 5865, Cass., sez. IV-3, 7 maggio 2018, n. 10912; Cass. Sez. III, 7 novembre 2014, n. 23778).
Nel caso di specie, l'attore ha indicato in via generica le sofferenze subite e legate alla menomazione fisica, senza dedurre alcuna circostanza eccezionale che si discosti dall'id quod plerumque accidit. Le istanze istruttorie articolate sul punto sono inammissibili, in quanto di carattere generico e valutativo.
Non è risarcibile il danno da perdita o diminuzione della capacità lavorativa: all'epoca dei fatti di causa, infatti, l'attore era pensionato, pur dichiarando di svolgere attività lavorativa a chiamata, e non viene allegata, né tantomeno provata, una diminuzione del proprio reddito.
Tale aspetto non è valutabile, al contrario di quanto sostenuto dalla parte attrice, ai fini di eventuale personalizzazione, non risultando in ogni caso provato l'effettivo svolgimento di attività lavorativa, dato che i capitoli di prova orale articolati sul punto sono inammissibili in quanto generici e valutativi.
Inoltre, come accertato dal CTU, “nel caso in esame la menomazione permanente da esiti di frattura costale non causa né una riduzione permanente della capacità lavorativa specifica né
pagina 10 di 12 un'alterazione in pejus della cenestesi lavorativa come muratore” (cfr. pagg. 12-13 della relazione del CTU).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si stima equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 4.591,00 (di cui € 1.141,00 per il danno da inabilità permanente e € 3.450,00 per il danno da inabilità temporanea) in moneta attuale.
Con riferimento al danno patrimoniale, si osserva quanto segue.
Deve essere riconosciuta all'attore la somma di € 21,90, pari all'importo sostenuto per le spese medico-sanitarie riconosciute giustificate e congrue dal CTU.
Deve anche essere riconosciuta all'attore la somma di € 491,50 sostenuta per certificazione medica a fini assicurativi, per visita e relazione medico-legale di parte extra-giudiziale, pur non qualificabili come spese mediche.
Infatti, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto, “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (Cass. n. 84/2013; n. 2280/2015).
Alla luce di tali considerazioni, si stima equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno patrimoniale, la somma di € 513,40 (€ 21,90 + € 491,50), già considerata anche in via equitativa ai valori attuali.
In definitiva, il danno subito dall'attore per il sinistro oggetto di causa è complessivamente pari a
€ 5.104,40 (di cui € 4.591,00 a titolo di danno non patrimoniale e € 513,40 a titolo di danno patrimoniale), in moneta attuale.
Poiché la colpa dell'attore è stata dichiarata nella misura del 30%, la condanna del convenuto segue nella misura del 70%.
Pertanto, il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore dell'attore della somma di
€ 3.573,08, pari al 70% del danno complessivo, espressa in moneta attuale.
Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore dell'attore sono inoltre dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto, per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi. Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
pagina 11 di 12 Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico della parte convenuta e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (secondo il criterio del decisum, pari a € 3.573,08) e con applicazione dei valori medi per tutte le fasi espletate.
Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico della parte convenuta, poiché la CTU era in ogni caso necessaria per accertare i danni causati all'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara la responsabilità del nella produzione del sinistro Controparte_1 verificatosi in il 19/08/2018 per cui è causa nella misura del 70%; CP_1
2) Condanna il a pagare in favore di la somma di € Controparte_1 Parte_1
3.573,08, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi compensativi calcolati al tasso legale sulla somma capitale devalutata alla data del fatto e rivalutata anno per anno fino al deposito della presente sentenza, nonché interessi legali calcolati sul solo importo capitale sopra indicato dalla data del deposito della presente sentenza al saldo;
3) Condanna il a rifondere in favore di le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che liquida in € 264,00 per anticipazioni e in € 2.552,00 per compensi, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) Pone le spese di CTU definitivamente a carico del . Controparte_1
Lecco, 26 settembre 2025 Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1989/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE MARINO e dell'avv. MARIA CHIARA MARINO contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA GIRARDI Controparte_1 P.IVA_1
e dell'avv. MATTIA BERNARDINI
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi tutti di cui in Parte_1 narrativa, respinta ogni contraria istanza, domanda od eccezione accertare e dichiarare la responsabilità dell'Ente convenuto per l'infortunio occorso all'attore in data
19.8.2018 presso il Comune di in zona Piazza Loreto e, CP_1 conseguentemente condannare il a pagare al signor Controparte_1 la somma di 12.113,40 euro a titolo di risarcimento per i Parte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali da quest'ultimo subiti in conseguenza al ridetto sinistro, o la maggiore/minor somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia anche facendo ricorso a criteri equitativi, oltre interessi e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
In via istruttoria
Il signor richiede ammettersi prova per testi sui seguenti Parte_1 capitoli di prova preceduti dalla locuzione “vero che”, eventualmente epurati da espressioni generiche e/o valutative:
4) a seguito della caduta di cui al capitolo di prova 3 sopra (ovverosia in data 19 agosto tra le ore 10.00 e le ore 11.00 del mattino presso Piazza
Loreto 7, , il signor che restava a terra e si lamentava per il CP_1 Pt_1 dolore, veniva soccorso dalle persone presenti, che lo aiutavano ad alzarsi;
8) il cartello stradale in cui inciampava il signor nelle Pt_1
circostanze di tempo e luogo di cui ai capp. 1 e 3 supra (ovverosia in data 19 agosto tra le ore 10.00 e le ore 11.00 del mattino presso Piazza Loreto 7,
, era stato rimosso ed abbandonato a terra in occasione delle CP_1 operazioni di abbattimento di un platano sito in Piazza Loreto, che si erano svolte qualche giorno prima del 19 agosto 2018;
9) alle attività di abbattimento del platano di cui al capitolo di prova 8 sopra indicato, presenziava il tecnico del Comune di signor CP_1 Per_1
, che assisteva a tutte le relative operazioni;
[...]
11) il signor negli anni precedenti al sinistro di cui Parte_1 al capitolo di prova 3, svolgeva per la propria impresa individuale sita in via Milano 13, sia mansioni direttive che mansioni operative di CP_1 lavorazione, trasporto, spostamento ed imballaggio di materiali edili;
12) dalla data del sinistro, di cui ai capp. di prova 1 e 3 sopra indicati, sino a marzo del 2023, il signor quotidianamente e più Parte_1 volte al giorno, interrompeva lo svolgimento delle mansioni operative di cui al capitolo di prova 11 supra presso la sede di via Milano 13, CP_1
lamentandosi dei dolori che lo affliggevano e chiedendo ai propri collaboratori di sostituirlo nelle operazioni di trasporto, spostamento ed imballaggio di materiali edili;
13) dalla data del sinistro, di cui ai capp. di prova 1 e 3 sopra indicati, sino a marzo del 2023, il signor quotidianamente Parte_1 manifestava sul luogo di lavoro (presso il capannone sito in via CP_1
Milano 13) ai propri collaboratori il proprio disagio e la propria preoccupazione per non riuscire ad essere più efficiente come prima nello pagina 2 di 12 svolgimento delle proprie mansioni lavorative.
Si indicano quali testimoni:
, residente in [...]; Testimone_1
residente in [...]; Testimone_2
, c/o , viale delle Rimembranze 3; Persona_1 Controparte_1
, residente in [...], Usmate Velate;
Tes_3
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
Per il : “Il , come in atti rappresentato e difeso, Controparte_1 CP_1 CP_1 richiamati tutti i precedenti scritti difensivi e dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni ex adverso formulate, insiste per l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: circoscrivere il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro, nonché contenere l'accoglimento delle domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta;
- in via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova testimoniale a prova contraria sui seguenti capitoli
2. Dica il teste se -nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo n.
1- il sig. aveva visuale della strada da percorrere;
Pt_1
3. Dica il teste se nell'immediatezza dell'asserita caduta avvenuta in Piazza Loreto-
Osnago in data 19 agosto 2018, il sig. si recava al Pronto Persona_2
Soccorso;
4. Dica il teste se nell'immediatezza dell'asserita caduta avvenuta in Piazza Loreto-
Osnago in data 19 agosto 2018, il sig. si recava nel retro del bar Persona_2
“ ”; Parte_2
5. Dica il teste se il sig. nel 2018 era gestore del bar “ Persona_2 [...]
”, sito in Piazza Loreto n.
7- Parte_2 CP_1
6. Dica il teste se nel 2018 il bar “ ” sito in Piazza Loreto n.
7- Parte_2 CP_1
pagina 3 di 12 era gestito dalla sig.ra CP_2
7. Dica il teste se conosce il legame di parentela tra la sig.ra ed il sig. CP_2
Persona_2
Si indicano i seguenti testi:
- Sig. , residente in [...]; Testimone_1
- Sig. residente in [...]. Testimone_2
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge, con distrazione delle spese in favore dell'Avv. Andrea Girardi che si dichiara antistatario”.
RAGIONI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio il al fine di ottenerne la Parte_1 Controparte_1 condanna ai sensi dell'art. 2051 c.c. o dell'art. 2043 c.c. al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 19/08/2018 in presso piazza Loreto, CP_1 quantificati in citazione nell'importo complessivo di € 12.113,40.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo il rigetto delle domande giudiziali Controparte_1 attoree.
Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti, dell'assunzione delle prove orali ritenute ammissibili e rilevanti e dell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
Le parti hanno infine precisato le conclusioni innanzi al sottoscritto giudice nei termini sopra riportati. La causa è stata quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nel merito, la domanda giudiziale attorea è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, per le ragioni ed entro i limiti che di seguito si espongono.
Occorre premettere che la fattispecie prospettata da parte attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio è da ricondurre all'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c.
Costituisce ormai ius receptum l'orientamento a mente del quale la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia - di cui all'art. 2051 c.c. - ha un carattere non presunto ma oggettivo, di guisa che, ai fini della sua sussistenza, è sufficiente riscontrare la esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e la conseguenza dannosa, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua, rimanendo la stessa esclusa solo nella eventualità della verificazione del caso fortuito, ricollegabile, tuttavia, al profilo causale dell'evento in rapporto alla incidenza sul medesimo di un elemento esterno contraddistinto dagli elementi della oggettiva imprevedibilità e inevitabilità (Cass., sez. un., n. 20943/2022).
pagina 4 di 12 Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo;
del tutto irrilevante, per contro, è accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio della vigilanza sulla cosa: il custode negligente, infatti, non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente se la cosa ha provocato danni a terzi (cfr., tra le prime, Cass. 20.5.1998, n. 5031; v. anche Cass. n. 5808/2019; Cass. n. 30775/2017).
La responsabilità in questione si incentra, infatti, sulla relazione qualificata tra la res e il custode, che può definirsi tale in quanto esercita un potere effettivo sulla cosa, tale da controllarla, ovvero ne ha la disponibilità giuridica e materiale, che comporta il potere-dovere di intervento su di essa (Cass. n. 22839/2017).
Data la sua natura oggettiva, affinché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è richiesta unicamente la sussistenza del nesso di causalità diretto tra la cosa in custodia e il danno arrecato (Cass. n. 4161/2019).
Tanto si traduce, sul piano processuale, in un riparto dell'onere della prova così strutturato: grava sul danneggiato l'onere di fornire la prova dell'evento dannoso e del nesso eziologico tra la res e il danno subito, ovvero che “l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cass. n. 7963/2012), senza dover dimostrare l'elemento soggettivo;
il custode, invece, per esimersi dalla responsabilità, deve provare che l'evento lesivo è stato prodotto a seguito del verificarsi del caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile ad un elemento esterno, idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass. n. 5910/2011; Cass. n. 858/2008; Cass. n. 8005/2010).
In particolare, in merito all'atteggiarsi dell'onere probatorio in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. occorre compiere due puntualizzazioni.
In primo luogo, quanto al nesso causale, si rileva che la dimostrazione della sua sussistenza è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa, ma richieda che, al modo di essere della cosa, si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo la cosa di per sé statica ed inerte. Scaturisce, infatti, in questi casi, la necessità “di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi” (Cass. n. 8005/2010).
In tale ipotesi, dunque, il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla sussistenza del nesso causale tra la cosa e il danno, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno (Cass. n. 11023/2018; Cass. n. 11526/2017).
pagina 5 di 12 In secondo luogo, con riferimento alla nozione di caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c., che libera il custode dalla sua responsabilità, è opportuno evidenziare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il caso fortuito deve intendersi in senso ampio, come comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, laddove l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta di quest'ultimo, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (Cass. n. 21727/2012; Cass. n. 9009/2015; Cass. n. 27724/2018).
In applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, deve ritenersi sussistente il rapporto di custodia tra il convenuto e la cosa che ha dato luogo all'evento Controparte_1 lesivo, ossia il cartello stradale adagiato sul suolo di piazza Loreto in in cui è inciampato CP_1
l'attore in data 19/08/2018, cadendo a terra. Parte_1
Il cartello stradale è infatti pacificamente di proprietà del;
inoltre, all'esito Controparte_1 dell'istruttoria è emerso che, al momento del sinistro, tale cartello si trovava appoggiato per terra in zona di pubblico transito.
La parte attrice ha poi dimostrato il nesso di causa tra la cosa e l'evento dannoso, provando che il cartello stradale, dopo essere stato rimosso dalla propria sede da un'impresa incaricata dal Comune di per l'esecuzione di alcuni lavori di abbattimento di un albero, è stato lasciato CP_1 sul suolo pubblico di piazza Loreto, creando una situazione potenzialmente dannosa. La ricostruzione della dinamica dei fatti effettuata nell'atto di citazione ha, infatti, trovato conferma in sede di istruttoria orale.
Si richiama sul punto la testimonianza resa da , da ritenersi attendibile in Testimone_1 quanto resa da soggetto non legato da alcun rapporto all'attore e non smentita da risultanze di segno contrario.
Le lievi discrasie riportate dalla parte convenuta in sede di comparsa conclusionale tra le dichiarazioni rese da all'udienza del 05/03/2024 e le dichiarazioni dallo stesso Testimone_1 rilasciate al fiduciario della compagnia di assicurazione dell'ente comunale in data 25/05/2020 non sono tali da inficiare la complessiva credibilità della testimonianza, in considerazione del tempo trascorso dai fatti di causa e della trascurabile importanza dei particolari su cui si appuntano le discrasie evidenziate dalla parte convenuta.
ha dichiarato all'udienza del 05/03/2024 quanto segue: “Il giorno in cui ho Testimone_1 assistito alla caduta del signor mi trovavo seduto a un tavolino all'aperto del bar Pt_1 trattoria di cui parlavo prima, all'epoca dei fatti gestito dalla moglie e della figlia del signor
chiamato “ ” era l'anno 2018 o 2019, era ad agosto, ricordavo che Pt_1 Parte_2 faceva caldo ed eravamo in maglietta. Mi sembra di ricordare che era tra le 12 e le 13, ricordo che stavamo aspettando per andare a mangiare. Ho visto il signor parcheggiare la Pt_1 macchina nei parcheggi vicino al bar “ ”…Il signor è sceso dalla Parte_2 Pt_1 macchina, ha percorso qualche metro a piedi ed è inciampato in un cartello che era posizionato per terra;
si tratta di un cartello stradale recante la scritta “piazza Loreto”, che è stato messo per terra quando sono stati fatti dei lavori per tagliare un platano. Riconosco il cartello in oggetto nelle fotografie che mi vengono mostrate (doc. 1 di parte attrice). Quando il signor
pagina 6 di 12 è inciampato, il cartello era per terra, come nelle prime due fotografie che mi vengono Pt_1 mostrate (pagg 1 e 2 doc. 1 di parte attrice), dopo io e altri avventori del bar “ ” Parte_2 abbiamo spostato tale cartello e lo abbiamo appoggiato al muro, come raffigurato nella fotografia riprodotta a pag. 3 del doc. 1 di parte attrice, che mi viene mostrata, per evitare che altre persone potessero inciampare. Specifico che lo abbiamo spostato per consentire di vederlo a terzi, perché appoggiato per terra non si vedeva, si confondeva con il marciapiede…Il cartello si trovava su una parte del piazzale di pubblico transito;
in particolare si trovava sul marciapiede antistante il bar ”, tra l'ingresso del bar e i bagni del bar stesso;
Parte_2 ribadisco che si tratta di un passaggio di pubblico transito…Io e altri avventori del bar abbiamo aiutato il signor ad alzarsi dopo la caduta, si lamentava ed era scorticato sul gomito e Pt_1 sul ginocchio, non so dire cosa sia successo dopo, non avendovi assistito…Il signor non Pt_1 stava trasportando nulla, ricordo che era vestito con jeans e maglietta e non aveva niente in mano”.
Dalle risultanze dell'espletata istruttoria orale deve dunque ritenersi che l'attore Parte_1 sia caduto a terra per essere inciampato nel cartello stradale, incautamente appoggiato al
[...] suolo in zona di pubblico transito.
Anche il CTU dott. ha affermato che il nesso di causalità materiale tra l'evento Persona_3 lesivo e la lesione accertata deve ritenersi provato. Infatti, “Il nesso di causalità tra l'evento lesivo e le suddette lesioni accertate è facilmente dimostrato applicando i classici criteri medico - legali di riferimento eziologico (cronologico, topografico, adeguatezza qualitativa e quantitativa della causa lesiva presunta, probabilistico e di sussunzione sotto leggi scientifiche di copertura modale, continuità fenomenologica, esclusione di altre possibili eziologie).” (cfr. pag. 6 della relazione del CTU).
Il complessivo esame delle risultanze istruttorie sopra indicate, non contraddette da emergenze probatorie di segno contrario, induce dunque a ritenere provata la dinamica del sinistro, nei termini prospettati dall'attore.
Con riferimento al comportamento dell'attore, si osserva quanto segue.
La condotta dell'attore non è qualificabile come caso fortuito, idoneo a interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, ma ha concorso alla causazione del danno.
Non può infatti affermarsi che l'attore avrebbe potuto avvedersi senza alcuno sforzo della presenza del cartello stradale al suolo;
al contrario, le caratteristiche peculiari della cosa, come evidenziate dalle fotografie in atti e come confermate dal testimone escusso, hanno certamente in parte impedito all'attore di avvedersi tempestivamente dell'anomalia e di evitare l'evento dannoso, per cui la cosa non può decadere a mera occasione dell'evento
Tuttavia, il fatto è avvenuto in pieno giorno, senza che siano state allegate condizioni metereologiche di scarsa visibilità, il che induce a ritenere sussistente un concorso di colpa dell'attore.
pagina 7 di 12 Ed invero, sebbene la causa dell'evento non possa individuarsi in via esclusiva ed assorbente nella disattenzione dell'attore, deve ritenersi che il suo comportamento sia stato concausa dell'evento dannoso: nel caso di specie, infatti, il cartello stradale in questione, pur insidioso e pericoloso, costituiva ostacolo superabile con la dovuta attenzione. Sotto questo profilo non può non evidenziarsi, in particolare, che il sinistro è avvenuto di giorno, senza che siano state nemmeno allegate dall'attore particolari condizioni metereologiche che avrebbero reso poco visibile il cartello in oggetto.
L'evento lesivo in concreto verificatosi, dunque, deve causalmente ascriversi alla condizione assunta dalla cosa nella custodia del convenuto, ma anche alla condotta dello stesso CP_1 danneggiato, che camminava senza prestare adeguata attenzione allo stato dei luoghi.
Entrambi questi fattori hanno concorso a determinare l'evento, che non si sarebbe verificato in assenza dell'uno o dell'altro, cioè sia se l'anomalia non fosse stata presente, sia se il danneggiato avesse proceduto con un grado di attenzione maggiore, che gli avrebbero consentito di superare l'ostacolo in questione.
Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale ritiene che l'evento lesivo sia da ascrivere nella misura del 30% alla condotta del danneggiato. Tale percentuale dovrà essere tenuta in considerazione nella determinazione del risarcimento dovuto, come previsto dall'art. 1227, primo comma, c.c.
Ciò stabilito, occorre ora procedere alla quantificazione dei danni subiti dall'attore.
A tal fine, è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio, affidata al dott. , medico Persona_3 legale.
Viene dunque posta a fondamento del convincimento del Tribunale la relazione del CTU, di cui vengono interamente condivise le conclusioni, trattandosi di indagine condotta nel rispetto del contraddittorio con le parti, compiuti gli approfondimenti tecnici necessari, con attenta disamina degli atti di causa, confluita in un elaborato chiaro, lineare e privo di contraddizioni interne.
Dalla relazione del CTU emerge che, a causa dell'evento lesivo verificatosi il 19/08/2018, ha riportato le seguenti lesioni: “- FRATTURA DELL'ARCO ANTERIORE Parte_1
DELLA SESTA senza complicazioni pleuropolmonari;
CP_3
- CONTUSIONI DEL GINOCCHIO DESTRO E DEL GOMITO DESTRO.” (cfr. pag. 7 della relazione del CTU).
Il CTU ha accertato che la lesione ha cagionato un danno biologico temporaneo di giorni 60 così suddivisibile: invalidità temporanea biologica al 75%: 20 giorni;
invalidità temporanea biologica al 50%: 20 giorni;
invalidità temporanea biologica al 25%: 20 giorni.
Il CTU ha altresì accertato che i postumi riscontrati determinano una invalidità permanente nella misura del 1%.
Il CTU ha riconosciuto la necessità e congruità delle spese medico-sanitarie sostenute per l'importo di € 21,90, evidenziando che le spese per certificazione medica a fini assicurativi, per pagina 8 di 12 visita e relazione medico-legale di parte extra-giudiziale per € 491,50 non sono qualificabili sotto il profilo medico-legale come spese mediche;
esse verranno dunque prese in esame nel prosieguo.
Rispetto a tali conclusioni peritali, logicamente e congruamente motivate, il Tribunale non ritiene di doversi discostare.
Dovendosi ora procedere alla liquidazione del danno subito dall'attore così come determinato nella relazione peritale, occorre innanzitutto chiarire che, nel caso di specie, devono essere adottate, quale parametro di riferimento per la liquidazione del danno, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano e comunemente adottate per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico-fisica (criterio di liquidazione condiviso dalla Suprema Corte – cfr. Cass. n. 12408/11 e Cass. n. 28290/2001).
Occorre premettere che il danno non patrimoniale costituisce una categoria giuridicamente unitaria, ma ricomprende in sé le due distinte voci di danno biologico (ossia la compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato) e di danno morale (ossia la sofferenza interiore conseguente al danno).
Pertanto, in applicazione delle tabelle milanesi, ed. 2024, vigenti al momento della liquidazione, tenuto conto dell'età di al momento del sinistro (70 anni), il danno non Parte_1 patrimoniale subito dall'attore viene liquidato nei termini seguenti.
Quanto al danno da invalidità temporanea, tenuto conto dell'invalidità temporanea biologica al 75% di 20 giorni, dell'invalidità temporanea biologica al 50% di 20 giorni e dell'invalidità temporanea biologica al 25% di 20 giorni, applicato il valore monetario giornaliero di liquidazione del danno non patrimoniale per l'inabilità temporanea, riconosciuto in misura standard dalle tabelle milanesi nella somma di € 115,00, il danno da invalidità temporanea subito dall'attore è dunque complessivamente pari a € 3.450,00.
Quanto al danno non patrimoniale da inabilità permanente, deve ritenersi raggiunta la prova, oltre che della lesione del bene salute, anche del danno morale patito da in Parte_1 conseguenza del sinistro, che ricomprende tutte le sofferenze che derivano normalmente, secondo un criterio di regolarità causale, da una qualsiasi lesione particolarmente intensa dell'integrità psicofisica.
La liquidazione del danno non patrimoniale da inabilità permanente deve avvenire sempre in applicazione delle predette tabelle milanesi, che propongono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità fisica, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali (c.d. danno biologico e “dinamico-relazionale”), sia sotto il profilo del dolore e della sofferenza che normalmente consegue, in via di presunzione, ad una di dette lesioni (c.d. “danno da sofferenza soggettiva interiore”), consentendo al tempo stesso la personalizzazione del risarcimento in ragione delle circostanze del caso concreto, così come emergenti dagli atti del processo.
Ciò premesso, considerate le valutazioni tecniche espresse dal CTU – che ha riconosciuto una invalidità permanente nella misura del 1% – e tenuto conto dell'età di al Parte_1
pagina 9 di 12 momento del sinistro (70 anni), deve ritenersi che lo stesso abbia subito un danno non patrimoniale per inabilità permanente per complessivi € 1.141,00 (di cui € 913,00 per danno biologico-relazionale ed € 228,00 per componente morale-soggettiva).
Il predetto importo deve, chiaramente, intendersi comprensivo della liquidazione del danno morale soggettivo in misura standard, non potendosi riconoscere alcunché all'attore a titolo di personalizzazione del danno.
A tale riguardo, preme infatti evidenziare che la perdita delle potenzialità psico-fisiche della vittima dell'illecito porta normalmente con sé una serie di conseguenze pregiudizievoli anche sotto il profilo della completa esplicazione della propria personalità morale, intellettuale, culturale, che trovano però adeguato ristoro nella liquidazione equitativa del danno, effettuata attraverso il criterio tabellare. Alla c.d. personalizzazione spetta dunque il solo compito di valorizzare, nel rispetto del principio di eguaglianza sostanziale, le peculiarità della pregressa esistenza del danneggiato, al fine di meglio adeguare il risarcimento al caso concreto, senza tuttavia che si possa, attraverso di essa, duplicare le voci di danno.
Se ne ricava che, in difetto di una puntuale allegazione e di un rigoroso rispetto degli oneri probatori, alcun importo aggiuntivo può essere riconosciuto al danneggiato (cfr. Cass., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28988, secondo cui “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento”; nello stesso senso, cfr. anche Cass., sez. VI-3, 4 aprile 2021, n. 5865, Cass., sez. IV-3, 7 maggio 2018, n. 10912; Cass. Sez. III, 7 novembre 2014, n. 23778).
Nel caso di specie, l'attore ha indicato in via generica le sofferenze subite e legate alla menomazione fisica, senza dedurre alcuna circostanza eccezionale che si discosti dall'id quod plerumque accidit. Le istanze istruttorie articolate sul punto sono inammissibili, in quanto di carattere generico e valutativo.
Non è risarcibile il danno da perdita o diminuzione della capacità lavorativa: all'epoca dei fatti di causa, infatti, l'attore era pensionato, pur dichiarando di svolgere attività lavorativa a chiamata, e non viene allegata, né tantomeno provata, una diminuzione del proprio reddito.
Tale aspetto non è valutabile, al contrario di quanto sostenuto dalla parte attrice, ai fini di eventuale personalizzazione, non risultando in ogni caso provato l'effettivo svolgimento di attività lavorativa, dato che i capitoli di prova orale articolati sul punto sono inammissibili in quanto generici e valutativi.
Inoltre, come accertato dal CTU, “nel caso in esame la menomazione permanente da esiti di frattura costale non causa né una riduzione permanente della capacità lavorativa specifica né
pagina 10 di 12 un'alterazione in pejus della cenestesi lavorativa come muratore” (cfr. pagg. 12-13 della relazione del CTU).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si stima equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 4.591,00 (di cui € 1.141,00 per il danno da inabilità permanente e € 3.450,00 per il danno da inabilità temporanea) in moneta attuale.
Con riferimento al danno patrimoniale, si osserva quanto segue.
Deve essere riconosciuta all'attore la somma di € 21,90, pari all'importo sostenuto per le spese medico-sanitarie riconosciute giustificate e congrue dal CTU.
Deve anche essere riconosciuta all'attore la somma di € 491,50 sostenuta per certificazione medica a fini assicurativi, per visita e relazione medico-legale di parte extra-giudiziale, pur non qualificabili come spese mediche.
Infatti, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto, “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (Cass. n. 84/2013; n. 2280/2015).
Alla luce di tali considerazioni, si stima equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno patrimoniale, la somma di € 513,40 (€ 21,90 + € 491,50), già considerata anche in via equitativa ai valori attuali.
In definitiva, il danno subito dall'attore per il sinistro oggetto di causa è complessivamente pari a
€ 5.104,40 (di cui € 4.591,00 a titolo di danno non patrimoniale e € 513,40 a titolo di danno patrimoniale), in moneta attuale.
Poiché la colpa dell'attore è stata dichiarata nella misura del 30%, la condanna del convenuto segue nella misura del 70%.
Pertanto, il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore dell'attore della somma di
€ 3.573,08, pari al 70% del danno complessivo, espressa in moneta attuale.
Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore dell'attore sono inoltre dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto, per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi. Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
pagina 11 di 12 Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico della parte convenuta e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (secondo il criterio del decisum, pari a € 3.573,08) e con applicazione dei valori medi per tutte le fasi espletate.
Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico della parte convenuta, poiché la CTU era in ogni caso necessaria per accertare i danni causati all'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara la responsabilità del nella produzione del sinistro Controparte_1 verificatosi in il 19/08/2018 per cui è causa nella misura del 70%; CP_1
2) Condanna il a pagare in favore di la somma di € Controparte_1 Parte_1
3.573,08, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi compensativi calcolati al tasso legale sulla somma capitale devalutata alla data del fatto e rivalutata anno per anno fino al deposito della presente sentenza, nonché interessi legali calcolati sul solo importo capitale sopra indicato dalla data del deposito della presente sentenza al saldo;
3) Condanna il a rifondere in favore di le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che liquida in € 264,00 per anticipazioni e in € 2.552,00 per compensi, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) Pone le spese di CTU definitivamente a carico del . Controparte_1
Lecco, 26 settembre 2025 Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
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