Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/05/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 509/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Prima Sezione Civile, composta dai Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa promossa
Da
(C.F. ), con l'avv. TARA ALEXANDRA, (C.F. Parte_1 C.F._1
), per mandato allegato al ricorso C.F._2
Ricorrente
contro
(nato in [...] il [...]), non costituito Controparte_1
Resistente
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
in punto: Attuaz. sent/provved. stranieri,autorizz. assunzioni rogat. (art 67,69 L218/95)
causa decisa dal Collegio il giorno 27/05/2025 con le seguenti conclusioni delle parti costituite:
Per la ricorrente:
“Chiede che l'Ill.ma Corte di Appello voglia procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 e ss della legge n. 218/1995 all'accertamento dei requisiti per il riconoscimento in Italia della sentenza
1
efficacia esecutiva a tutti gli effetti di legge”.
Per il Procuratore Generale:
“Nulla si oppone”.
Ragioni della decisione
1-Con ricorso del 9.9.2024, premesso che in data 27/05/2022 con sentenza n. 2p/s- Parte_1
601/21 il Tribunale di Chisinau (Repubblica Moldova) la aveva nominata tutrice di Per_1
nato in Moldavia il [...] in [...] affetto da disabilità permanente al 100%,
[...]
conferendole i seguenti poteri alle seguenti condizioni: A) durata della tutela 10 anni dal passaggio in giudicato della sentenza;
B) adottare misure di tutela giudiziaria connesse all'amministrazione del patrimonio del tutelato;
C) adottare misure di tutela dei diritti e degli interessi personali non patrimoniali del tutelato;
D) Esclusi i diritti elettorali;
che era suo parente in Persona_1
linea collaterale di 2° grado e in data 07/09/2022 si era trasferito in Italia con residenza di fatto permanente presso la tutrice;
che in data 27/09/2022 aveva avviato il procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno del tutelato, tuttavia la Prefettura di Padova aveva archiviato il procedimento in data 17/05/2024 per presunti motivi legati alla parentela degli interessati in causa,
tra cui la mancata “ratifica” della sentenza moldava;
chiedeva che ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 e ss della legge n. 218/1995 la Corte d'Appello procedesse all'accertamento dei requisiti per il riconoscimento in Italia della sentenza n. 2p/s-601/21 del Tribunale di Chisinau pronunciata in data
27/05/2022 e divenuta definitiva in data 28/06/2022 al fine di attribuire alla stessa e ai poteri ivi conferiti alla ricorrente efficacia esecutiva a tutti gli effetti di legge.
2-Notificato il ricorso decreto e rimasto il resistente contumace, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 26/05/2025.
* * * * * *
2 3-Letto l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di
Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, firmato a Roma il 7 dicembre 2006, ratificato con L. 12 novembre 2009 n. 174, art. 17 (“Le sentenze pronunciate in materia civile dalle Autorità giudiziarie di ciascuna Parte, nonché
le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni e la restituzione dei beni contenute in sentenze penali, sono riconosciute e dichiarate esecutive nell'altra Parte, alle seguenti condizioni: a) la sentenza è stata pronunciata da una Autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 18 del presente Accordo;
b) il convenuto, in caso di contumacia, è stato regolarmente citato ovvero se incapace è stato regolarmente rappresentato, secondo la legge della Parte ove la sentenza è stata emessa;
c) la sentenza è passata in giudicato secondo la legge della Parte ove la sentenza è stata emessa;
d) la sentenza non è in contrasto con altra sentenza passata in giudicato pronunciata tra le stesse parti e sul medesimo oggetto dall'Autorità giudiziaria della Parte nella quale viene chiesto il riconoscimento;
e) non è pendente tra le stesse Parti, davanti all'Autorità giudiziaria della Parte
nella quale viene chiesto il riconoscimento, un giudizio per il medesimo oggetto instaurato anteriormente alla proposizione della domanda davanti all'Autorità giudiziaria dell'altra Parte;
f) la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico della Parte ove viene chiesto il riconoscimento);
considerato che:
-la pronuncia è intervenuta da autorità competente, in quanto il convenuto risulta essere stato regolarmente citato in giudizio;
-la pronuncia, in base agli atti, non risulta in contrasto con altra sentenza passata in giudicato pronunciata tra le stesse parti e sul medesimo oggetto dall'Autorità giudiziaria della Parte nella quale viene chiesto il riconoscimento, né, sempre in base agli atti, risulta pendente tra le stesse
Parti, davanti all'Autorità giudiziaria della Parte nella quale viene chiesto il riconoscimento, un giudizio per il medesimo oggetto instaurato anteriormente alla proposizione della domanda davanti all'Autorità giudiziaria dell'altra Parte;
3 -la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano;
verificato che risultano essere state rispettate le condizioni stabilite dall'Accordo (art. 20 Accordo)
e che è stata allegata la documentazione prevista dall'art. 21 dell'Accordo (copia autentica ed integrale della sentenza;
attestazione comprovante che la sentenza è passata in giudicato il
10.4.2019; traduzione ufficiale della sentenza e dei documenti indicati nelle lettere da a) a d) del citato articolo);
ritenuto, dunque, che detto provvedimento abbia i requisiti per il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività in Italia;
P.Q.M.
riconosce e dichiara esecutiva in Italia la sentenza n. 2p/s-601/21 del Tribunale di Chisinau
pronunciata in data 27/05/2022 e divenuta definitiva in data 28/06/2022.
Venezia, 27 maggio 2025
La Presidente Relatrice
Dott.ssa Rita Rigoni
4