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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/03/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Cusenza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 1053 dell'anno 2019 vertente
TRA
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Bagheria, via Bernardo Mattarella n.
138 presso lo studio dell'Avv. Marianna Maggio che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
OPPONENTE
CONTRO
1 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
con sede legale in Verona Controparte_1
(C.F. / P.IVA oggi nella qualità di procuratrice speciale P.IVA_1
della “ giusta procura speciale in Notar Controparte_2 Per_1
, rep. 6337, datata 22.12.2020, atto registrato presso
[...]
l'Agenzia delle Entrate di Milano il 23.12.2020 al n. 94766, serie 1T,
rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Frascino giusta procura generale alle liti conferita in data 29.09.2015, autenticata dal Notaio
Dott. rep. n. 1616 / racc. n. 1161, elettivamente Persona_2
domiciliata in Cefalù via Nicola Botta n. 2 presso lo studio dell'Avv.
Nicola Muffoletto
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 233/2019 R.G.N.
2010/2019 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data
11.03.2019
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte opponente non ha avanzato domande né rassegnato conclusioni.
Parte opposta:
“in via principale e nel merito:
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accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e
verbali di causa, la nullità, annullabilità, inammissibilità, improponibilità,
improcedibilità ed infondatezza, sia in fatto che in Diritto, della
opposizione ex adverso proposta;
in conseguenza e per l'effetto, rigettare integralmente l'opposizione ex
adverso proposta, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di
causa e, ancora, in conseguenza e per l'effetto, confermare in ogni sua parte
il decreto ingiuntivo n° 233 anno 2019 del Tribunale Ordinario di Termini
Imerese, così condannando controparte al pagamento della somma di
39.541,88 euro, oltre interessi e spese come ivi liquidati in via subordinata
nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della opposizione
avversaria, comunque accertata e dichiarata la nullità, annullabilità,
inammissibilità, improponibilità, improcedibilità ed infondatezza, sia in
fatto che in Diritto, delle ragioni della controparte, per tutte le motivazioni
rappresentate in atti e verbali di causa, condannare la stessa controparte al
pagamento della somma di 39.541,88 euro o di quella altra e diversa
somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso o all'esito del
presente giudizio oltre interessi maturandi come domandati con il ricorso
monitorio; in ogni caso
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condannare controparte al pagamento di spese e compensi del presente
giudizio – oltreché, comunque, del procedimento monitorio, laddove
malauguratamente parzialmente revocato il decreto ingiuntivo n° 233
anno 2019 del Tribunale Ordinario di Termini Imerese – nonché successive
occorrende oltre rimborso forfettario ed imposte come per Legge”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il IG Pt_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
233/2019 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 11.03.2019
nel procedimento R.G.N. 2010/2019, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_1
nella qualità di procuratrice di
[...] Controparte_3
dell'importo di € 39.541,88 a titolo di mancato pagamento delle rate del finanziamento n. 7468584 stipulato con COMPASS S.P.A.,
cointestato anche con la IGa , Parte_2
oltre spese del procedimento monitorio.
Il IG si opponeva al decreto ingiuntivo Parte_1
eccependo genericamente la prescrizione decennale del diritto di credito ed il difetto dei presupposti per l'emissione dell'opposta
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ingiunzione, limitandosi a rilevare l'addebito degli interessi di mora con cadenza trimestrale e non semestrale, non rassegnando alcuna domanda e non precisando le conclusioni.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1
quale procuratrice della eccependo la nullità
[...] Controparte_3
dell'atto di citazione per genericità degli elementi di diritto esposti e per omissione delle conclusioni;
contestava la eccepita prescrizione del diritto, rilevava di aver posto in essere diversi atti interruttivi allegati agli atti del giudizio e chiedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza riservata del 06.05.2020 il Giudice, rilevando che la causa era di pronta e facile soluzione, rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rinviando il procedimento per conclusione e discussione.
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore del 05.02.2021 si costituiva in giudizio per successione nel diritto controverso la in qualità di Controparte_1
procuratrice speciale della riportandosi alle Controparte_2
domande eccezioni e conclusioni già rese, rilevando l'intervenuta
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cessione del credito in data 05.11.2020 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti con la quale la era Controparte_4
subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi originariamente detenuti dalla Controparte_3
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore del 06.12.2021
subentrava nella difesa dell'opponente l'Avv. Marianna Maggio la quale si riportava integralmente alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo a firma del precedente legale.
Con note autorizzate per l'udienza del 24.11.2022 parte opponente chiedeva la rimessione in termini al fine di sanare i vizi dell'atto di citazione in opposizione mancate completamente delle conclusioni.
La causa veniva assunta in decisione all'udienza del 24.11.2022,
celebratasi secondo le modalità previste dall'articolo 83 del D.L.
17/03/2020 n. 18, comma 7, lett. h) con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.-.
L'opposizione del IG deve essere rigettata. Pt_1
Giova premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come ribadito dalle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., n.
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al giudice della opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso, conseguente al procedimento monitorio in cui il creditore, al ricorrere di presupposti normativamente previsti,
abbia voluto munirsi di un titolo al fine di poter soddisfare,
successivamente ed esecutivamente (coattivamente) il proprio credito.
La posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che colui che propone l'opposizione al decreto ingiuntivo riveste,
formalmente, la veste di “attore”, ritrovandosi davanti al Giudice
nella medesima posizione sostanziale che avrebbe avuto qualora il decreto non fosse stato mai pronunciato e, il convenuto formale,
rimane nella sostanza attore.
In altri termini, “il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio
con attitudine al giudicato e, instauratosi il contraddittorio a seguito
dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena, caratterizzato
dalle ordinarie regole processuali (art. 645, 2 comma, c.p.c.), anche in
relazione al regime degli oneri allegatori e probatori, con la conseguenza
che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di
legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, per la cui
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emanazione assume rilevanza qualsiasi documento proveniente dal debitore
o dal terzo, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta, quale con
riguardo alla sua formulazione unilaterale la fattura commerciale o la
ricevuta ed anche gli estratti autentici dei libri contabili, che dimostri
l'esistenza del diritto fatto valere, quanto la fondatezza o meno della
pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con
riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia
della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass.
6663/2002).
Ne discende che il diritto del preteso creditore, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore, deve essere adeguatamente provato indipendentemente dall'esistenza ovvero, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
In via generale, quindi, il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova di siffatta azione contrattuale di adempimento è regolato dagli artt. 1218 e 2697 cod. civ. e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce per l'inadempimento allegare e provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, nonché allegare l'inadempimento
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dell'altro contraente totale o parziale e, ciò fatto, spetta al debitore allegare di avere esattamente adempiuto (ex multis Cass. civ.,
SS.UU., 30.10.2001 n. 13533).
I predetti criteri probatori vanno naturalmente coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato nel novellato art. 115 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594).
"Nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente
(sostanziale convenuto), a fronte di una allegazione da parte dell'opposto
(attore sostanziale) chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art.
167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui
intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'opposto-
attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c."
(Cassazione civile, terza sez., sentenza del 27 giugno 2022, n. 20597).
Tanto premesso è di tutta evidenza che l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo per cui è giudizio, risulta del tutto privo di qualsivoglia domanda e conclusione formulata
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dall'opponente, e, conseguentemente, è nullo ai sensi dell'articolo
164 comma 4 c.p.c.-.
La ratio di tale nullità deve rinvenirsi nella grave menomazione alla facoltà di difesa della parte evocata in giudizio, ostando tale difetto ad una regolare instaurazione del contraddittorio sui temi del decidere.
“Il difetto dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni
determina la nullità dell'atto, che il giudice di merito è tenuto a rilevare
concedendo all'opponente, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., un apposito termine
o per rinnovare l'atto o, se il convenuto si è costituito, per integrare la
domanda” (Cassazione sentenza 31 marzo 2017 n. 8492).
La rilevata nullità non risulta sanabile dalla richiesta di integrazione della domanda di parte opponente in seno alle note autorizzate del
24.11.2022 in quanto tardivamente formulata.
La giurisprudenza ha puntualizzato che l'onere di contestazione deve essere assolto nella prima difesa utile (Cass. civ. 27 febbraio
2008 n. 519117; Cass. civ. 21 maggio 2008 n. 13079) argomentando ex art. 167 c.p.c. ma anche sul rilievo che la contestazione sarebbe
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un'eccezione in senso proprio e quindi soggetta a preclusioni (Cass.
2010/12363).
Nel caso sottoposto al vaglio di questo Tribunale la prima difesa utile in cui parte opponente avrebbe potuto e dovuto utilmente formulare la richiesta di rimessione in termini era quella successiva alla eccezione di nullità formulata da parte opposta in seno alla comparsa di costituzione del 23.07.2019 e, pertanto, all'udienza del
24.07.2019 nella quale, tuttavia, nessuna richiesta è stata formulata,
né è stata sollevata alcuna contestazione alla predetta eccezione di nullità reiterata in seno al verbale di udienza.
Inoltre, nemmeno in seno alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 06.12.2021 alcuna richiesta di rimessione in termini risulta formulata, né contestata l'eccezione di nullità, essendo stata avanzata solo nelle note scritte per l'udienza del 24.11.2022.
In ogni caso trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la rimessione in termini chiesta dall'opponente avrebbe comunque comportato la decadenza di legge nella proposizione dell'opposizione che sarebbe divenuta tardivamente proposta, oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c.-.
11 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
La citazione in opposizione al decreto ingiuntivo è, pertanto, nulla.
Per l'effetto l'opposizione proposta dal IG deve Parte_1
essere rigettata con la conferma del decreto ingiuntivo opposto n.
233/2019 R.G.N. 2010/2019 emesso dal Tribunale di Termini Imerese
in data 11.03.2019 che deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza del IG Parte_1
e si liquidano in favore di Controparte_1
in qualità di procuratrice speciale della in €
[...] Controparte_2
5.810,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso 15% spese generali,
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice Unico,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda,
eccezione o difesa,
- dichiara la nullità dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo de quo;
- per l'effetto rigetta l'opposizione proposta dal IG Pt_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 233/2019 R.G.N. 2010/2019
[...]
12 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 11.03.2019 che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente IG , al pagamento delle Parte_1
spese di giudizio in favore dell'opposta Controparte_1
in qualità di procuratrice speciale della
[...] [...]
liquidate in €. 5.810,00 per compensi professionali, CP_2
oltre IVA, CPA e rimborso 15% spese generali.
Così deciso in Termini Imerese il 24 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del
D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24,
e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
del 21/2/2011 n. 44.
13 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
927 del 2022) ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve