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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/11/2025, n. 1664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1664 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Giusi Ianni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 851 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Oreste Via ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza, alla Via Felice Fiore
n. 05/A
- ATTRICE -
E
(c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di CP_1 C.F._2 procura allegata alla comparsa di costituzione, congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Alberto Musenga e Paolo Dondi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi, sito in Bologna, alla via Morandi n. 4
- CONVENUTO -
OGGETTO: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.10.2025, i difensori delle parti chiedevano che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni:
Per l'attrice (conclusioni precisate nella memoria depositata nel primo termine ex art. 189 cpc): “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione disattesa o reietta, sia in via istruttoria che nel merito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, le responsabilità
1 professionali e deontologiche dell'odierno convenuto ai sensi dell'art. 1176 co. 2 c.c.
Per l'effetto, e per le ragioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta negligente e colposa posta in essere dal convenuto ed il nocumento lamentato dall'attrice e, per l'ulteriore effetto, anche alla luce dell'originario vincolo contrattuale in essere tra le parti, stabilire un congruo risarcimento in favore dell'attrice, quantificato per come in narrativa, in €
11.500,00, ovvero altra e diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo. Con vittorie di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del
Sottoscritto Procuratore antistatario”.
Per il convenuto(conclusioni precisate nella prima memoria depositata ex art. 189 cpc): “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, NEL MERITO Respingersi le domande tutte così come ex adverso formulate in quanto, per le argomentazioni sopra svolte e per quanto risulterà in corso di causa, totalmente infondate in fatto e diritto”.
PREMESSO IN FATTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, - premesso di Parte_1 aver nominato l'avv. quale difensore di fiducia nell'ambito del CP_1 procedimento penale n. 12486/2007 R.G.N.R. iscritto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna in relazione al reato di cui all'art. 527 c.p. a lei ascritto in concorso con altro soggetto e premesso, altresì, che il predetto procedimento veniva definito con sentenza di condanna n. 358/2013 (passata in giudicato in data
11/07/2013) - deduceva l'inadempimento del legale convenuto rispetto agli obblighi professionali nascenti dall'incarico ricevuto.
Parte attrice lamentava, infatti, di essere stata condotta presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria a seguito di un controllo fortuitamente eseguito dalla Polizia stradale in data 13.09.2022 (dal quale risultava la pendenza, a suo carico, di un ordine di esecuzione, ripristinato dalla Procura della Repubblica di Bologna in data
12.02.2021) e di esservi rimasta per diciassette giorni in forza di sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Bologna e mai comunicatale dall'avv.
CP_1
La invocava, dunque, la responsabilità professionale dell'odierno convenuto, Pt_1 il quale ometteva di fornirle informazioni rilevanti in ordine alla propria posizione processuale, concernenti l'esito del giudizio (conclusosi con l'irrogazione della pena
2 di tre mesi di reclusione) e l'emissione, nei suoi confronti, di un ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione, notificati al difensore in data 09.01.2014.
L'attrice deduceva, in particolare, di essere stata ingiustamente ristretta a causa della condotta negligente dell'avv. il quale non provvedeva a rappresentarle CP_1 tempestivamente la possibilità di proporre istanza per la concessione di misure alternative alla detenzione (per come espressamente previsto, in caso di sospensione dell'ordine di esecuzione, dall'art. 656, co. 5, c.p.p.) né si attivava ai fini della revoca della sentenza emessa, malgrado l'intervenuta depenalizzazione del reato per il quale la sua assistita subiva la carcerazione. Sulle descritte premesse, la domandava Pt_1 il risarcimento del danno sofferto in termini di alterazione della tranquillità di vita e di lesione della propria immagine, concludendo nel senso della sicura riconducibilità di tale evento lesivo all'inosservanza, da parte del convenuto, degli obblighi di diligenza professionale scaturenti dal contratto d'opera intellettuale e degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del codice deontologico forense.
Si costituiva in giudizio l'avv. domandando il rigetto della domanda CP_1 risarcitoria ed eccependo di avere intrattenuto con la (mai incontrata Pt_1 personalmente) soltanto un'interlocuzione telefonica, sia in occasione del conferimento del mandato difensivo sia a conclusione del procedimento penale, quando era la stessa attrice a contattare il difensore per conoscere l'epilogo del giudizio e a comunicargli l'intenzione di lasciare l'Italia, rifiutandosi di indicare il futuro recapito. Limitatamente alla mancata prospettazione della facoltà di richiedere la concessione di misure alternative, il convenuto respingeva ogni addebito a suo carico, ritenendo di essere stato nell'oggettiva impossibilità di comunicare con la sua cliente, essendosi quest'ultima resa irreperibile finanche alla Procura della
Repubblica di Bologna (impossibilitata a notificare l'ordine di esecuzione e contestuale sospensione, tanto da dover emettere decreto di irreperibilità a seguito di vane ricerche). Sotto il profilo della mancata istanza di revoca della condanna per sopraggiunta depenalizzazione, l'avv. deduceva il carattere intrinsecamente CP_1 limitato della nomina fiduciaria (destinata a produrre effetti unicamente in fase di cognizione) e ascriveva al legale nominato da parte attrice dopo l'arresto e allo stesso ufficio di Procura di Bologna la responsabilità esclusiva per l'omesso esperimento dell'incidente di esecuzione, la cui tempestiva attivazione avrebbe consentito alla
- se non altro - di contenere il tempo di permanenza in carcere. Pt_1
3 Espletata la fase istruttoria a mezzo di prova orale, la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 13.10.2025, dopo la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 cpc.
RITENUTO IN DIRITTO
1. La domanda dell'attrice è fondata e può trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
1.1 È pacifico che l'avvocato sia tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. nonché della buona fede oggettiva o correttezza la quale, oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto, assurge a criterio di determinazione della prestazione contrattuale, imponendo il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio. Nell'adempimento della propria prestazione professionale l'avvocato è tenuto, inoltre, a informare il cliente delle conseguenze del compimento o del mancato compimento degli atti del processo,
a sollecitarlo a fornire gli elementi necessari ed eventualmente a dissuaderlo dall'intraprendere un giudizio o un certo tipo di giudizio ove non sussistano condizioni favorevoli o, comunque, il rischio di esito infausto sia prevalente. La responsabilità civile dell'avvocato, tuttavia, non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se un danno vi sia stato effettivamente, se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del difensore e se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni ovvero scongiurato il danno, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato derivatone (da ultimo, Cass.
15526/2025). Residua, altrimenti, una violazione suscettibile solo di sanzione disciplinare da parte del competente organo di disciplina o una causa di risoluzione per inadempimento del contratto di patrocinio, quale domanda che non viene in rilievo nel presente processo (avendo le pretese dell'attrice natura esclusivamente risarcitoria).
1.2 Venendo al merito della domanda, data l'assenza di contestazione sul punto, si deve ritenere pacifico il conferimento del mandato professionale all'odierno convenuto, incaricato della difesa e della rappresentanza processuale di Pt_1
4 nell'ambito del procedimento penale n. 12486/2007 R.G.N.R. (n. Parte_1
4863/2011 Reg. Gen.) iscritto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Bologna, avente ad oggetto il reato di cui agli artt. 110 e 527, comma 1, c.p., commesso dalla in concorso con altro soggetto. Pt_1
Il processo si concludeva, in primo grado, con condanna della da parte del Pt_1
Tribunale di Bologna, alla pena di mesi tre di reclusione, senza il beneficio della sospensione condizionale (sentenza n. 358 del 24.1.2013). La sentenza diveniva irrevocabile rispetto all'odierna attrice l'11.7.2013, stante la sua mancata impugnazione nel termine di legge.
Con provvedimento dell'11.12.2013 il PM competente emetteva ordine di esecuzione della pena, disponendo la carcerazione della in relazione alla condanna Pt_1 riportata (alla pena di mesi tre di reclusione). Sussistendo le condizioni di cui all'art. 656 cpp, il provvedimento era contestualmente sospeso, informandosi la destinataria e il suo difensore (indicato nell'avv. in mancanza di diversa nomina per la fase CP_1 esecutiva) della facoltà di presentare, entro trenta giorni dalla notifica, istanza per la concessione di una misura alternativa alla detenzione. Il provvedimento in questione era notificato all'avv. il 9.1.2014, mentre vane risultavano le ricerche della CP_1
Meca, rispetto alla quale era emesso decreto di irreperibilità, anch'esso notificato all'avv. Non pervenendo alcuna istanza di concessione di misura alternativa, CP_1 con provvedimento del 12.2.2021 la sospensione dell'ordine di esecuzione veniva revocata e alla PG era ordinato di procedere all'arresto e alla traduzione della condannata presso l'istituto di detenzione più vicino rispetto al luogo dell'arresto, ai fini dell'espiazione della pena oggetto della sentenza di condanna. Anche tale ultimo atto era notificato, a mezzo PEC, all'avv. CP_1
Il 13.9.2022, in occasione di un controllo della Polizia Stradale, la era Pt_1 identificata e nominava nuovo difensore, il quale prima chiedeva al PM la rimessione in termini della condannata ai fini della presentazione di istanza per la concessione di misura alternativa, poi, a seguito di rigetto della predetta richiesta, presentava incidente di esecuzione al fine di ottenere la revoca della sentenza di condanna a quel punto portata ad esecuzione, stante l'intervenuta depenalizzazione del reato in relazione al quale la pena era stata inflitta (in forza di d.lgs. n. 8/2016). Con ordinanza n. 730/2022, il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione revocava la sentenza n. 358/2013, ordinando l'immediata liberazione della se non Pt_1 detenuta ad altro titolo.
5 Il convenuto, invero, ha dedotto la mancanza di prova circa l'effettiva detenzione della nel periodo compreso tra il 13/09/22 e il 30/09/22, ma tale accadimento Pt_1 trova riscontro nella documentazione allegata da parte attrice e, segnatamente, nel verbale di identificazione redatto in data 13.09.2022 dalla Polizia Stradale di Palmi in occasione del controllo che rilevava la pendenza dell'ordine di esecuzione a carico della (in esito al quale, quest'ultima veniva tradotta presso la Casa Pt_1
Circondariale di Reggio Calabria) e nell'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione di Bologna, accertato che l'imputata era ancora detenuta alla data del
30.09.2022, disponeva la revoca della sentenza per sopraggiunta depenalizzazione della fattispecie di cui all'art. 527, co. 1, c.p. e ordinava l'immediata liberazione dell'odierna attrice.
1.3 Così ricostruiti i fatti, documentalmente riscontrabili, sussistenti appaiono i profili di colpa a carico del convenuto, come dedotti dall'attrice (il primo, concernente l'omessa comunicazione della possibilità di accedere a una delle misure alternative alla detenzione;
il secondo, risoltosi nella mancata presentazione dell'istanza di revoca della sentenza di condanna per sopraggiunta depenalizzazione della fattispecie di cui all'art. 527, co.1, c.p.).
Pacifica, infatti, è la ricezione, da parte dell'avv. della notifica della CP_1 sospensione dell'ordine di carcerazione, con contestuale avviso della facoltà di chiedere una misura alternativa alla detenzione;
notifica a fronte della quale egli aveva, anzitutto, l'obbligo di informare la cliente della relativa circostanza, non potendosi considerare evidentemente indifferente, per quest'ultima, l'espiazione della pena in ambiente infra o extra-murario.
A tale riguardo, l'avv. ha eccepito di aver avuto con la (e soltanto dietro CP_1 Pt_1 impulso telefonico di quest'ultima) due occasioni di contatto, “una antecedente al processo, per fornire al professionista incaricato l'informativa minima e una successiva quando l'imputata ebbe a telefonare per essere messa al corrente dell'esito del giudizio”, circostanza quest'ultima confermata dal teste Testimone_1
(il quale, escusso in data 27.5.2025 dal giudice delegato di Bologna, dichiarava di essere presente quando “l'avv. nel corso della seconda telefonata insistette CP_1 per avere un recapito telefonico e l'indirizzo” e che la una volta appreso l'esito Pt_1 del giudizio, manifestava l'intenzione di recarsi in Ucraina senza lasciare contatti telefonici né indirizzi), ma parzialmente smentita dalla testimonianza di Tes_2 il quale, sentito da questo giudice all'udienza del 14.10.2024, riferiva di
[...]
6 aver accompagnato l'attrice presso lo studio e che in quella occasione il CP_1 difensore faceva fotocopia dei documenti della mentre quest'ultima Pt_1 provvedeva a lasciare il recapito telefonico (si precisa che, per mero errore, dal verbale d'udienza risulta “alla mia compagna”, dovendosi chiaramente intendere questa affermazione come, invece, riferibile al difensore).
Entrambe le testimonianze appaiono, invero, generiche e poco circostanziate (non potendosi valutare l'attendibilità del teste di parte attrice, per come richiesto dal convenuto, sulla base della descrizione fisica dell'avv. che non è fatto CP_1 acquisito al processo), di talché nessuna delle due può dirsi dirimente a fini decisori, non essendo del resto chiaro, pur volendosi ammettere che le telefonate intercorse tra le parti dell'odierno giudizio siano avvenute dietro impulso esclusivo dell'attrice, se al convenuto fosse comunque dato modo di identificare il numero telefonico dal quale le stesse venivano effettuate né se alla fossero state rappresentate le possibili Pt_1 conseguenze della mancata impugnazione della sentenza di condanna nel momento in cui il difensore comunicava (secondo quanto riportato in comparsa di costituzione e, altresì, confermato dal teste l'esito infausto del procedimento di primo Tes_1 grado (circostanza, quest'ultima, smentita dal teste il quale riferiva che la Tes_2
e il difensore “erano rimasti d'accordo nel senso che l'avv.to l'avrebbe Pt_1 CP_1 contattata se ci fossero stati dei problemi. Non sentendolo più, lei aveva pensato che il problema giudiziario fosse risolto tant'è che siamo stati insieme all'estero e lei era tranquilla, come me del resto in quanto non sapevo nulla”).
Determinanti, al fine di valutare la sussistenza di profili di responsabilità del professionista, possono, di contro, reputarsi le difese svolte dallo stesso avv. CP_1
Nella memoria depositata in data 26.9.2025, il convenuto confutava le censure di negligenza a lui rivolte, dichiarando che “dopo tanto tempo dalla sentenza ben poteva la Sig.ra aver cambiato recapito telefonico e quindi non essere comunque Pt_1 reperibile al numero che all'epoca aveva lasciato all'Avv. e che “del resto CP_1 non è neppure emerso nel corso del processo che l'Avv. non avesse cercato, CP_1 seppure inutilmente, di contattare telefonicamente la Sig.ra così Pt_1 confermando, di fatto, di aver quantomeno acquisito l'originario recapito telefonico della sua assistita in sede di conferimento dell'incarico. Ciò, peraltro, in maniera assolutamente doverosa, essendo l'acquisizione dei recapiti del cliente obbligo preciso dell'avvocato, in vista dell'assolvimento del suo dovere di informazione,
7 codificato dall'art. 13 l. 247/2012, ma comunque immanente nel corretto svolgimento della professione.
Documentalmente riscontrabile è, poi, il fatto che l'avv. riceveva notifica CP_1 dell'ordine di esecuzione con decreto di sospensione (eseguita in data 09.01.2014), del decreto di irreperibilità, emesso dalla Procura della Repubblica di Bologna a seguito di verbale di vane ricerche redatto dalla Divisione Anticrimine della Questura di Bologna (avvenuta in data 03.09.2020) e della revoca del decreto dell'ordine di sospensione (perfezionatasi il 03.03.2021). Ciò nonostante, egli - per sua espressa ammissione - ometteva qualsivoglia tentativo di contattare la al fine di renderla Pt_1 edotta in ordine all'evoluzione della sua posizione processuale, giustificando tale sua condotta con le vane ricerche della Questura di Bologna, quale dato, tuttavia, da un lato successivo alla ricezione della notifica della sospensione dell'ordine di esecuzione, dall'altro non esimente il convenuto da un onere di ricerca proprio, sia sulla base del recapito cellulare in suo possesso (quantomeno nella fase iniziale e di cui non si è comprovato alcun tentativo infruttuoso di contatto), sia in ragione di una residenza nota dell'attrice (comprovata nel presente giudizio con certificazione anagrafica), alla quale l'avvocato avrebbe potuto inviare comunicazioni, senza adagiarsi sull'asserita intenzione dell'attrice di lasciare l'Italia comunicata nel corso di una conversazione telefonica. Grava, infatti, evidentemente sul professionista convenuto che voglia andare esente da responsabilità l'obbligo di dimostrare di aver adottato una condotta diligente e di aver compiuto un ragionevole sforzo per informare l'assistito dell'evoluzione del procedimento, avvalendosi dei mezzi a sua disposizione. Peraltro, anche un contatto informale (quale una telefonata) nel caso specifico avrebbe potuto giustificare l'iniziativa dell'avv. ai fini della CP_1 presentazione di istanza di misura alternativa, stante la legittimazione autonoma riconosciuta dall'art. 656, comma 6, cpp. Né coglie nel segno l'eccezione del convenuto, secondo la quale la richiesta di applicazione di una misura alternativa alla custodia in carcere richiede un “confronto fattivo e reale tra il difensore e il condannato al fine di verificare se sussistano o meno ed in concreto i presupposti e le condizioni previste per la concessione dei benefici stessi”, atteso che era proprio il difensore a omettere ogni genere di azione diretta alla creazione di tale fattivo e reale confronto, sull'erroneo presupposto di non esservi tenuto in forza delle risultanze degli accertamenti compiuti dalla Procura della Repubblica di Bologna e
8 della semplice volontà, asseritamente espressa dall'odierna attrice, di recarsi in
Ucraina.
Anche l'eccezione relativa all'ambito oggettivo della nomina conferita all'avv. deve essere rigettata. Parte convenuta ha erroneamente supposto che i propri CP_1 obblighi defensionali fossero cessati con la definizione del procedimento di primo grado e che alcuna incombenza gravasse su di sé in fase esecutiva, tanto in ragione della non operatività del mandato ricevuto rispetto a questa fase. Orbene, il principio di non immanenza della nomina fiduciaria - in forza del quale la nomina del difensore di fiducia da parte dell'imputato nel corso del giudizio di cognizione non può avere efficacia anche nell'autonoma e distinta fase dell'esecuzione - non può essere invocato quando, come nel caso in esame, viene in rilievo l'esecuzione di una pena detentiva (cfr. Cass. pen. 23734/2020). L'art. 656, co. 5, c.p.p., in relazione alla materia dell'ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione, prevede, infatti, che i due provvedimenti di cui sopra siano notificati, oltre al condannato, al difensore che lo ha assistito nella fase di cognizione, laddove non sia poi sopraggiunta una diversa nomina in quella dell'esecuzione.
Contrariamente, quindi, a quanto dedotto dall'odierno convenuto, non può ritenersi che il mandato dell'avv. fosse cessato dopo la conclusione del processo di CP_1 primo grado, atteso che - proprio in ragione del difetto di una diversa nomina per la fase esecutiva – all'avv. venivano notificati in data 9.1.2014 l'ordine di CP_1 esecuzione della pena con contestuale sospensione ai fini della richiesta di misure alternative;
in data 03.09.2020 il decreto di irreperibilità della condannata e, in data
03.03.2021, la revoca del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione. Malgrado ciò, il difensore, come detto non si attivava né per informare la cliente della prima notifica ricevuta e per la valutazione delle conseguenti iniziative da intraprendere, né, rispetto alle notifiche successive, per far valere la depenalizzazione della fattispecie di cui all'art. 527, co. 1, c.p. (medio tempore operata dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n.
8), quale evento da ritenersi noto a qualunque professionista dotato della diligenza imposta dalla natura del contratto di patrocinio.
Evidente appare, pertanto, la violazione, da parte del convenuto, degli obblighi su di lui incombenti in forza del rapporto di patrocinio con l'attrice.
Tanto osservato, occorre indagare se il corretto adempimento degli obblighi professionali da parte dell'avv. avrebbe - sulla base di valutazioni CP_1
9 probabilistiche - scongiurato ovvero limitato il danno per come in concreto verificatosi.
Al fine di assolvere all'onere probatorio su essa incombente, parte attrice ha allegato l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, a fronte dell'istanza presentata dal nuovo difensore della ai sensi dell'art. 673 c.p.p., disponeva la revoca della Pt_1 sentenza di condanna n. 358/2013 e ordinava l'immediata liberazione dell'odierna attrice. Sul punto, è opportuno evidenziare che, allorquando provvede sulle istanze di revoca conseguenti ad abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice in forza della quale è intervenuta l'affermazione di responsabilità dell'imputato, il giudice dell'esecuzione si limita a verificare la corrispondenza tra la fattispecie concreta, così come qualificata dal giudice della cognizione, e la fattispecie legale espunta dall'ordinamento giuridico, rimanendo vincolato alle statuizioni contenute nella sentenza stessa sia per quanto concerne il fatto ritenuto sia per quanto riguarda la giuridica qualificazione di esso, perché coperti dal giudicato. Trattasi di un procedimento meramente ricognitivo che, anche secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
12433/2017; Cass. 43919/2007), deve avvenire de plano e, dunque, senza approfondimenti istruttori ovvero ulteriori formalità. Sulla base di queste considerazioni, è certamente possibile affermare che - ove l'avv. avesse CP_1 prontamente depositato istanza di revoca ex art. 673 c.p.p. a seguito della notifica del ripristino dell'ordine di esecuzione (effettuata nei suoi confronti il 03.03.2021) - il giudice investito della questione avrebbe, con un grado di probabilità prossimo alla certezza, accolto detta istanza e disposto la revoca della condanna (di fatto impedendo la successiva traduzione dell'odierna attrice presso la Casa Circondariale di Reggio
Calabria), trattandosi, come detto, di decisione che il giudice dell'esecuzione sarebbe stato tenuto ad adottare sulla scorta di un semplice confronto tra il capo di imputazione e la disposizione di cui all'art. 527, co. 1, c.p. nella formulazione ratione temporis vigente al tempo della domanda di revoca.
Peraltro, pur a volersi ritenere che il PM potesse attivarsi autonomamente per far valere l'intervenuta depenalizzazione del reato oggetto di condanna o il difensore nominato in occasione del controllo del 12.9.2022 potesse immediatamente invocare la depenalizzazione del reato oggetto di condanna piuttosto che chiedere in prima battuta la rimessione in termini ai fini della concessione di una misura alternativa si tratterebbe di profili di colpa al più concorrenti, non certo esclusivi della colpa del
10 difensore convenuto. Resterebbe, in ogni caso, il nesso di causalità con la prima omissione (vale a dire la mancata informativa alla della sospensione dell'ordine Pt_1 di carcerazione ai fini dell'emissione di una misura alternativa), non essendo emerse
(né essendo state dedotte dalla parte onerata) possibili ragioni ostative all'accoglimento di una simile istanza (per mancanza dei requisiti soggettivi o per una strategia difensiva condivisa).
2. Non c'è dubbio che l'inadempimento dell'avv. agli obblighi su di lui CP_1 incombenti abbia creato un danno non patrimoniale nell'attrice, suscettibile di risarcimento. Il danno del quale la chiede il ristoro, sub specie di interruzione Pt_1 della “propria e tranquilla quotidianità, in uno con la perdita di immagine nel luogo di residenza, oltre che della difficoltà di affrontare la questione con il coniuge e, soprattutto, con i figli”, può essere, invero, qualificato come danno morale e, conseguentemente, provato per mezzo di presunzioni. La sofferenza umana derivante dalla lesione di un diritto costituzionalmente garantito rappresenta, infatti, una conseguenza normalmente riconducibile alla limitazione di un bene primario, come quello della libertà personale (la cui inviolabilità è consacrata dall'art. 13 Cost.). Nel caso in esame, il c.d. pregiudizio da sofferenza morale può certamente desumersi dalla circostanza (allegata e provata) che l'attrice venisse arrestata e tradotta in carcere per un reato depenalizzato circa sei anni prima (d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8), senza essere stata in precedenza informata della possibilità di accedere ad una misura alternativa, tanto sulla base di una valutazione ordinaria (effettuata secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit) e in assenza di elementi di segno contrario i quali, assurgendo a fatti modificativi o impeditivi della pretesa risarcitoria, ricadono nella sfera probatoria del convenuto.
Sulla base di tutto quanto sinora esposto, è possibile accogliere la domanda di parte attrice, diretta a conseguire il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dall'inadempimento del contratto d'opera professionale. A fini quantificatori, dovendosi procedere a liquidazione necessariamente equitativa, può farsi riferimento alle disposizioni in materia di indennizzo per ingiusta detenzione di cui agli artt. 314
e 315 c.p.p., il quale ultimo stabilisce che la riparazione non può eccedere il tetto massimo di euro 516.456,90. In forza di tale assunto, la giurisprudenza ha, quindi, ottenuto l'ammontare liquidabile per ogni giorno di ingiusta detenzione, suddividendo il predetto importo per il numero di giorni contenuti in sei anni
(corrispondente alla durata massima della custodia cautelare in carcere), ricavando
11 così il valore di euro 235,82 pro die (da moltiplicare per i giorni di ingiusta detenzione patiti). Trattasi di parametro aritmetico che costituisce solo una base di calcolo, che può essere aumentata o diminuita con riguardo alle contingenze specifiche del caso concreto (Cass. pen., 9987/2020). Nel caso di specie, tuttavia, l'attrice non ha offerto maggiori elementi di personalizzazione, al di là della sofferenza presumibile in ragione del periodo ingiustamente trascorso in carcere.
Sulla scorta del parametro così individuato, è, quindi, possibile quantificare il risarcimento del danno morale spettante all'attrice in misura pari a euro 4.008,94,
(euro 235,82 per ciascuno dei diciassette giorni di reclusione scontati).
Trattandosi di valutazione fatta all'attualità, sulla somma indicata non andrà computata rivalutazione monetaria, bensì solo gli interessi sulla devalutata alla data dell'illecito (2014) e annualmente rivalutata fino alla data della presente decisione, oltre ulteriori interessi dalla data di deposito della presente decisione fino al soddisfo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base del decisum e in applicazione dei medi tabellari, i quali risultano congrui in relazione alle caratteristiche del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, proposta da nei confronti di , disattesa Parte_1 CP_1 ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda di e, per l'effetto, accertata Parte_1 la responsabilità professionale di in relazione all'attività CP_1 difensiva dallo stesso svolta nell'ambito del procedimento penale n.
12486/2007 R.G.N.R iscritto dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Bologna a carico della medesima condanna il Pt_1 convenuto al risarcimento del danno in favore dell'attrice nella misura di euro 4.008,94, oltre interessi da computarsi come specificato in motivazione;
2. Condanna alla rifusione delle spese e competenze di lite in CP_1 favore dell'attrice, che si liquidano in euro 2.552,00 per onorari, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
3. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
12 Cosenza, 04/11/2025
Il giudice dott.ssa Giusi Ianni
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