Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/06/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Brindisi
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G 3382/2022
Il Giudice Gabriella Puzzovio, all'udienza del 03/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
,rappresentato e difeso dall'Avv.to CARBOTTA ANTONIO Parte 1
ricorrente contro
rappresentata e difesa dall'Avv.to TARANTINI Controparte_1
PAOLO NICOLA
resistente nonché contro
CP 2, rappresentato e difeso dall'Avv.to MATTIA MARCELLA
Resistente
nonché contro
Controparte_3
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articoli 615, 1°comma e 618-bis,
c.p.c., e contestuale istanza di sospensione degli atti impugnati, depositato il 06.10.2022, il ricorrente in epigrafe emarginato impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 024220221460000005006, recante l'importo complessivo di € 233.060,25, notificata in data 08.07.2022, e relativa, anche, ai seguenti avvisi di addebito:
1. avviso di addebito n. 324201320000844168000 dell'importo complessivo di €. 83,16, relativa a contributi previdenziali oltre sanzioni ed interessi, anno 2012.
2.avviso di addebito n. 32420150000260658000 dell'importo complessivo di € 1.074,49 relativa a contributi previdenziali oltre sanzioni ed interessi, anno di riferimento 2014.
3.avviso di addebito n. 324201500006825592000, dell'importo complessivo di € 1.705,54, relativa a contributi previdenziali oltre sanzioni ed interessi, anno di riferimento 2014.
4.avviso di addebito n. 32420150001713175000, dell'importo complessivo di € 2.194,76, relativa a contributi previdenziali oltre sanzioni ed interessi, anno di riferimento 2015.
5.avviso di addebito n. 32420150001867740000, dell'importo complessivo di € 918,95, relativa a contributi previdenziali oltre sanzioni ed interessi, anno di riferimento 2015.
6.avviso di addebito n. 32420160000342321000, dell'importo complessivo di € 844,34, relativa a contributi previdenziali oltre sanzioni ed interessi, anno di riferimento 2015.
7.avviso di addebito n. 32420170000172674000, dell'importo complessivo di € 14.512,28, relativa a contributi previdenziali oltre sanzioni ed interessi, anno di riferimento 2015 e 2016.
8.avviso di addebito n. 32420170000607249000, dell'importo complessivo di € 2.378,78, relativa a contributi previdenziali oltre sanzioni ed interessi, anno di riferimento 2016.
9.avviso di addebito n. 32420170001615386000, dell'importo complessivo di € 6.920,15, relativa a contributi previdenziali oltre sanzioni ed interessi, anno di riferimento 2017.
10.avviso di addebito n. 32420180000552846000, dell'importo complessivo di € 40.940,12, relativa a contributi previdenziali oltre sanzioni ed interessi, anno di riferimento 2017.
11.avviso di addebito n. 32420180000744813000, dell'importo complessivo di € 3.455,46, relativa a contributi previdenziali oltre sanzioni ed interessi, anno di riferimento 2017.
12.avviso di addebito n. 32420180001352949000, dell'importo complessivo di € 6.096,88, relativa a contributi previdenziali oltre sanzioni ed interessi, anno di riferimento 2013.
13.avviso di addebito n. 32420180001493762000, dell'importo complessivo di € 12.590,10, relativa a contributi previdenziali oltre sanzioni ed interessi, anno di riferimento 2018.
14.avviso di addebito n. 32420180001903164000, dell'importo complessivo di € 4.470,19, relativa a contributi previdenziali oltre sanzioni ed interessi, anno di riferimento 2011 e 2012.
15.avviso di addebito n. 32420180002021438000, dell'importo complessivo di € 1.127,66, relativa a contributi previdenziali oltre sanzioni ed interessi, anno di riferimento 2017.
16.avviso di addebito n. 32420190000432838000, dell'importo complessivo di € 1.119,74, relativa a contributi previdenziali oltre sanzioni ed interessi, anno di riferimento 2018. 17.avviso di addebito n. 32420190001043406000, dell'importo complessivo di € 8.172,06, relativa a contributi previdenziali oltre sanzioni ed interessi, anno di riferimento 2015.
18.avviso di addebito n. 32420190001481213000, dell'importo complessivo di € 40.815,56, relativa a contributi previdenziali oltre sanzioni ed interessi, anno di riferimento 2018 e 2019.
In particolare, il ricorrente, a sostegno della spiegata opposizione, adduceva la omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in violazione dell'art. 77, comma 2- bis, D.P.R. N. 602 del 1973; l'omessa notifica dei suddetti avvisi e l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 3, comma 9 della Legge n. 335 del 1995, delle somme dagli stessi portate.
Sulla scorta di tanto rassegnava le seguenti conclusioni: “- in via d'urgenza e preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito indicati in premessa, per la palese fondatezza dei motivi esposti in precedenza nonché per l'importo degli avvisi di addebito opposti, pari ad €. 149.420,22 e non alla portata delle disponibilità finanziarie del ricorrente.
-In via principale accertare l'illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
024220221460000005006 per i motivi suesposti. -Sempre in via principale, accertata l'omessa notifica degli avvisi di addebito indicati in premessa, provvedere all'annullamento degli stessi. -Sempre in via principale, accertare e dichiarare, altresì, la sopravvenuta prescrizione delle somme portate dagli avvisi di addebito opposti e provvedere all'annullamento degli stessi. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa."
Si costituivano entrambi gli enti convenuti, deducendo, ciascuno, come ai rispettivi scritti difensivi.
Quanto ad CP 4 opponeva, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva essendo i soli enti impositori legittimati passivi sulle questioni sollevate nel merito da parte ricorrente;
nel merito, contestava le doglianze tutte del ricorrente, producendo in primis la comunicazione preventiva - che assumeva notificata in data 28/02/2022 - ed allegando la regolarità delle notifiche degli avvisi sottesi e degli atti interruttivi della prescrizione;
respingeva le eccezioni tutte del ricorrente in ordine all'intervenuta prescrizione del credito portato dagli stessi avvisi, attese anche le diverse sospensioni dei termini imposte dalla normativa emergenziale da Covid19, con conseguente proroga degli stessi;
instava, quindi, per il rigetto.
Quanto ad CP_2 precisava, preliminarmente, per ciò che concerne la CP_3 che la cessione dei crediti di cui all'art. dell'art. 13 della legge n. 448 del 1998 (in favore della società CP_3
[...] riguarda esclusivamente i crediti contributivi maturati ed accertati anteriormente alla data del 31 dicembre 2005; eccepiva, sempre in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l'inammissibilità dell'opposizione spiegata per tardività della stessa in violazione dell'art. 24, com. 5 D. lgs. n. 46/99, nonché ex art. 29 d.lgs. 46/1999,
l'infondatezza della sollevata eccezione di prescrizione e delle doglianze tutte del ricorrente.
All'uopo, adduceva la conoscenza in capo al ricorrente degli avvisi nn.
32420150000682592000, 32420160000342321000, 32420170000607249000,
32420180000744813000, 32420180001352949000, 32420180001903164000,
32420180002021438000, 32420190000432838000, 32420190001043406000 per averne chiesto, lo stesso Pt 1 la dilazione all'Agente della Riscossione.
Sospesa l'esecutorietà dei provvedimenti impugnati, istruito il procedimento con la sola acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, all'odierna udienza, il Tribunale decideva come da dispositivo.
***
Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
In limine litis, sussiste la legittimazione a contraddire dell'ente creditore (CP_2) avendo il ricorrente censurato non solo la regolarità della procedura di riscossione ma anche la nullità della notifica. Alle stesse conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla stessa eccezione formulata dal concessionario, il quale è legittimato passivo quando, come nel caso di specie, si chieda di accertare se la prescrizione del credito previdenziale sia maturata per sua inattività.
Viceversa, va esclusa la legittimazione ad agire di CP_3 trattandosi di crediti maturati in epoca successiva al 2005 e non oggetto di cessione.
Tanto premesso, venendo al merito della vicenda, il ricorso deve esser dichiarato fondato per sopravvenuta prescrizione del credito, restando assorbite tutte le ulteriori eccezioni sollevate anche di natura preliminare.
A tal fine, infatti, il Tribunale osserva come pur ritenendo valide le notifiche degli avvisi di addebito e delle cartelle sottese all'odierna comunicazione preventiva di ipoteca e pur ritenendo valida la notifica del preavviso di fermo amministrativo del 2015 non può attribuirsi rilievo all'intimazione di pagamento del 2018 e del 2021, in assenza di idonea prova della notifica di tali atti a mezzo pec.
CP_4 in tal senso ha prodotto esclusivamente le ricevute di avviso di consegna a mezzo pec in formato pdf. Tuttavia, tale produzione non può ritenersi valida laddove si consideri che ai sensi della l. n.
53 del 1994, la prova della notifica a mezzo PEC deve essere offerta solo in modalità telematiche, ossia mediante il deposito nel fascicolo telematico dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e di consegna in formato ".eml" o ".msg" e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file "DatiAtto.xml".
Ne consegue che, poichè l'ultimo atto interruttivo risale al settembre 2015, la prescrizione del credito di cui agli avvisi di addebito per cui è causa deve ritenersi maturata (anche considerando la normativa emergenziale- richiamata nella memoria di costituzione- che ha inibito ad CP 4 di procedere all'attività di riscossione dei debiti fiscali in scadenza tra
1'8.03.2020 e il 31.08.2021).
Per le ragioni che precedono il ricorso va accolto.
La regolamentazione delle spese di lite- liquidate tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di questioni giuridiche complesse e di attività istruttoria di natura non documentale segue il principio della soccombenza.-
Trattandosi di prescrizione maturata successivamente alla notifica del titolo, le stesse vanno poste a carico di CP_4
Le spese tra il ricorrente, CP_2 ela CP_3 si compensano integralmente non essendo emersi profili di illegittimità addebitabili all'ente creditore e/o alla società di cartolarizzazione.
PQM
Dichiara, per le ragioni di cui in narrativa, l'inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata limitatamente al credito portato dagli avvisi di addebito indicati in premessa da n. 1) a n. 18) per sopravvenuta prescrizione del credito;
condanna CP_4 al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4.200,00 oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore della ricorrente per dichiarato anticipo. compensa le spese tra la ricorrente, CP_2 e CP 3
Brindisi, 03/06/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzo vio